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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/11/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. TO LO Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa RA ZI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 573 dell'anno 2024
T R A
CONDOMINIO SITO IN BARLETTA ALLA VIA N. SERNIA N. 17 (C.F.
, in persona del legale rappresentante pro tempore, , P.IVA_1 Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Vincenzo Curiello (C.F. , con lui C.F._1
elettivamente domiciliato in Barletta, alla Via Paolo Ricci n. 109, in virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Barletta, alla Via del C.F._3
Gelso n. 25, presso e nello studio degli avv.ti Laghezza Giuseppe (C.F.
e SS AN (C.F. ) che li C.F._4 C.F._5
rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellata-
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 15.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione e (entrambi comproprietari dell'appartamento posto Controparte_1 CP_2 al secondo piano dello stabile condominiale sito in Barletta alla via N. Sernia n. 17) hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani il Controparte_3 sito in Barletta alla via N. Sernia n. 17, in persona del suo amministratore pro tempore,
, deducendo che: Parte_1
a) sono comproprietari dell'appartamento posto al secondo piano dello stabile condominiale sito in Barletta alla via N. Sernia n. 17;
b) il detto appartamento è stato attinto da infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dalla porzione di parete nord dello stabile condominiale, realizzata a gradini, confinante con l'intercapedine tra il Condominio convenuto e il fabbricato sito alla via Rizzitelli n. 26;
c) in prossimità dell'ultimo gradino, posizionato all'altezza del solaio di copertura dell'appartamento per cui è causa, erano visibili macchie estese di umidità, nonché segni del percolamento dell'acqua piovana lungo tutta la facciata condominiale, derivanti dal deterioramento della guaina di impermeabilizzazione e dall'assenza di gocciolai esterni;
d) con missiva del 26 marzo 2018, avevano sollecitato il Condominio convenuto a compiere gli interventi manutentivi necessari per risolvere i problemi delle infiltrazioni senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro;
Hanno richiesto, pertanto, al Tribunale adito di accertare e dichiarare che le infiltrazioni e le macchie di umidità presenti nell'appartamento di proprietà degli stessi sono dovute alle mancate rifiniture della facciata esterna dello stabile e, CP_4 conseguentemente, la condanna del Condominio all'esecuzione delle opere di risanamento necessarie per il ripristino della corretta funzionalità della parete esterna del fabbricato, nonché l'eliminazione delle infiltrazioni nell'appartamento di loro proprietà, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si è costituito in giudizio il Condominio, sito in Barletta alla via N. Sernia n. 17, che ha richiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite, eccependo che nessuna responsabilità può essere ascritta al Condominio, in quanto gli attori non hanno fornito la prova del nesso di causalità tra le mancate rifiniture della facciata esterna dello stabile condominiale e le macchie di umidità riscontrate nel loro appartamento, rilevando che la presenza delle macchie di umidità nell'appartamento degli attori è, al più, ascrivibile a “problemi di condensa legati sicuramente ad un carente isolamento dei tamponamenti e ad una inadeguata ventilazione e/o ricambio d'aria dello stesso ambiente”. pag. 2/12 Instaurato il contraddittorio, rigettate le richieste di prova orale articolate dalle parti, istruita la causa con CTU, con ordinanza del 3 novembre 2020 il Giudice ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. accettata da entrambe le parti.
Con note di trattazione del 15 dicembre 2022, gli attori hanno dato atto della corresponsione, da parte del Condominio, delle somme dovute a titolo di compensi, così come da proposta conciliativa, evidenziando, tuttavia, che i lavori preventivati dalla ditta esecutrice Edilizia CA non erano corrispondenti a quelli individuati nella relazione peritale del 6 marzo 2020. Disposta sul punto integrazione della CTU, la causa è stata decisa con la sentenza n. 582/2024 pubblicata in data 22.03.2024, con cui il
Tribunale di Trani ha condannato il Condominio:
a) all'immediata esecuzione dei lavori di ripristino, così come indicati nella relazione peritale del 16 marzo 2020, successivamente integrata dalla relazione del 23 maggio 2023;
b) al pagamento delle spese di lite, in favore di e Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, liquidate in € 545,00 per spese borsuali e € 6.743,00
[...] per compensi, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CAP;
c) al pagamento in favore di e in solido tra Controparte_1 CP_2 loro, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura di € 2.247,66, oltre al rimborso forfettario al 15%;
d) al pagamento dell'importo di € 20,00 al giorno per ogni ritardo nell'esecuzione dei lavori indicati nell'elaborato peritale del 16 marzo 2020, a decorrere dal trentesimo giorno dalla notifica della sentenza.
e) al pagamento delle spese di c.t.u.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Condominio sito in Barletta alla via N.
Sernia n.17, per i seguenti motivi:
1. il Giudice di Prime Cure ha errato nella ricostruzione dei fatti posti alla base dell'impugnata sentenza, poiché:
a.
a. non ha dato atto della c.t.p. redatta dal geom. e delle Persona_1 memorie di replica ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c. e delle osservazioni redatte alla c.t.u.;
pag. 3/12 b. ha ritenuto non contestata tra le parti l'esistenza dei fenomeni infiltrativi lamentati dalla parte attrice ma solo l'effettiva esecuzione nonché la definitività dei lavori di ripristino indicati nella CTU ed eseguiti dal Condominio convenuto, avendo invece l'odierna appellante ha sempre contestato l'esistenza delle infiltrazioni ed ha preferito accettare la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. al solo fine di evitare ingenti dispendi economici;
c. ha erroneamente ritenuto che le opere effettuate dal condominio siano insufficienti e non funzionali alla risoluzione del problema infiltrativo, avendo gli appellati lamentato la mancata corrispondenza tra i lavori eseguiti e quanto indicato dal CTU ma non che questi siano inidonei alla risoluzione del problema;
d. la mancata esecuzione dell'installazione di copertina con gocciolatoio sul
“gradino” della facciata in questione e la mancata verifica della parte interna del coprigiunto non hanno impedito all'atto pratico l'effettiva risoluzione del problema infiltrativo;
e. i lavori all'interno dell'abitazione degli appellati richiedono l'accesso ad un luogo privato, sicchè senza il consenso degli appellati o senza ordine di accesso da parte del Giudice di primo grado tali lavori non possono essere eseguiti;
f. le opere interne, necessitando di areazione degli ambienti, non potevano essere effettuate in inverno, ma solo in estate.
In particolare, gli elementi sopra indicati e) ed f) avrebbero dovuto condurre il
Tribunale a rigettare la richiesta degli attori avente ad oggetto la pronuncia di una misura coercitiva indiretta ex art 614 bis c.p.c.
2. Erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di Parte_2 non ha tenuto conto che i lavori di manutenzione, nonostante l'estrema difficoltà delle operazioni fatte in quota dalla ditta esecutrice Edilizia
CA, sono stati eseguiti secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
Erronea condanna ex art. 96, comma 3 cpc.
In particolare, l'appellante ha evidenziato che il Giudice di Prime Cure ha, in maniera immotivata e irrazionale, sanzionato l'odierna appellante per colpa grave (ex art. 96
c.p.c.), senza aver considerato che la stessa ha fatto eseguire i lavori all'unica impresa che ne avesse le comprovate capacità di esecuzione e che i lavori eseguiti, seppur non includono i lavori interni di pitturazione, hanno comunque permesso di risolvere il problema delle infiltrazioni.
Ha sul punto segnalato che gli appellati, con note di trattazione del 15/12/2022, da un lato hanno dato atto della corresponsione, da parte del Condominio appellante, delle somme dovute a titolo di compensi (come indicato nella proposta conciliativa) e,
pag. 4/12 dall'altro lato, hanno lamentato la mancata corrispondenza dei lavori preventivati dalla ditta esecutrice Edilizia CA a quanto indicato nella relazione peritale del 16 marzo 2022, ma non hanno lamentato la presenza di infiltrazioni.
Inoltre, il Tribunale ha omesso di considerare che l'installazione di copertina con gocciolatoio sul gradino della facciata in questione costituisce nuova opera, poiché lo stabile, realizzato oltre 40 anni fa, non prevedeva ab origine tale opera, considerata anche l'estrema difficoltà di realizzo della stessa e l'impossibilità per i mezzi meccanici nel raggiungere le zone della facciata oggetto di causa (i lavori hanno, infatti, richiesto l'utilizzo di funi e cavi per alta quota).
In considerazione di quanto ai punti n. 2) e 3) il giudice ha, dunque, errato nel condannare l'odierna appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ravvisando una volontà da parte del Condominio di voler allungare i tempi di giudizio, senza tenere in considerazione che lo stesso ha provveduto a pagare gli avvocati di parte appellata, eseguito i lavori esterni e si e è reso disponibile ad eseguire i lavori interni.
Ha richiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, previa sospensione della efficacia esecutiva della stessa, di:
1) accertare e dichiarare che le macchie presenti all'interno dell'appartamento di proprietà di e sito in Barletta alla via N. Controparte_1 CP_2
Sernia n. 17, non sono in nessuno modo addebitabili e/o ascrivibili direttamente e/o indirettamente a delle fessurazioni presenti nella facciata esterna, nè tantomeno alla carenza di gocciolatoi esterni e, per l'effetto, dichiarare manlevato il Condominio da qualsiasi spesa per il rifacimento di opere interne;
2) accertare e dichiarare che le macchie presenti all'interno dell'appartamento di proprietà di e sito in Barletta alla via N. Controparte_1 CP_2
Sernia n. 17, sono ascrivibili esclusivamente a problemi di condensa legati ad un carente isolamento dei tamponamenti e ad una inadeguata ventilazione e/o ricambio d'aria dello stesso ambiente;
3) di accertare e dichiarare l'effettiva realizzazione dei lavori e la loro validità ai fini della risoluzione delle problematiche oggetto di causa, dispensando il
Condominio dal porre in essere ulteriori opere all'esterno dello stabile;
4) di accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza ed inconsistenza in fatto ed in diritto dei presupposti che hanno portato il Giudice di Prime Cure a condannare l'odierna appellante ex art. 96 c.p.c. e l'estrema afflittività della sentenza in merito alla condanna del Condominio alle spese di lite in favore di pag. 5/12 e in solido tra loro, liquidate in € 545,00 per Controparte_1 CP_2 spese borsuali ed € 6.743,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA
e CAP, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CAP come legge relativi ad entrambi i giudizi;
5) Ammettere, in via istruttoria, le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio e i quali Controparte_1 CP_2 preliminarmente hanno richiesto il rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza di primo grado e, nel merito, hanno contestato l'assunto del Condominio, facendo notare l'irrilevanza della contestazione in merito all'esistenza dei fenomeni infiltrativi.
L'accettazione delle parti della proposta ex art. 185 bis c.p.c. ha posto, infatti, il Giudice di Prime nelle condizioni di rivolgere l'attenzione all'esecuzione dei lavori e alla Pt_2 loro definitività rispetto alla risoluzione delle problematiche lamentate dagli appellati.
Hanno segnalato, altresì, che non è condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui il
Tribunale ha erroneamente ritenuto che le opere eseguite non fossero funzionali alla risoluzione del problema delle infiltrazioni e che gli appellati mai avrebbero lamentato l'inidoneità degli stessi rispetto alla risoluzione del problema, poiché gli odierni appellati hanno, al contrario, sostenuto la totale inidoneità degli interventi effettuati rispetto a quelli previsti dalla c.t.u. (a tal proposito si rende necessario confrontare le risultanze della c.t.u., con particolare riferimento agli interventi necessari da eseguire, con i lavori effettivamente eseguiti).
Hanno, inoltre, evidenziato la correttezza della sentenza di primo grado con riferimento alla condanna ex art. 96 c.p.c. del Condominio, poiché:
a) non vi sono elementi probatori a sostegno delle eccezioni sollevate, ravvisando quale unico scopo perseguito dall'appellante la dilatazione dei tempi di definizione del giudizio attraverso reiterate richieste di rinvio;
b) il condominio, nel momento in cui ha deciso di accettare la proposta fatta dal
Tribunale, avente ad oggetto l'esatta esecuzione dei lavori così come previsti nella c.t.u., si è obbligata ad eseguirli come indicato nella relazione tecnica.
Hanno, a tal proposito, evidenziato che oggetto del giudizio non erano e non sono l'eliminazione delle infiltrazioni, ma il ripristino della corretta e definitiva funzionalità della parte esterna del fabbricato al fine di evitare nuovi fenomeni di infiltrazione come quelli già denunciati.
pag. 6/12 Si sono opposti, inoltre, alla richiesta di accertare l'effettivo realizzo dei lavori e la loro validità ai fini della risoluzione delle problematiche oggetto di causa, in quanto tale richiesta risulta, oltre che tardiva e dilatoria, già effettuata in contraddittorio tra le parti dal Consulente Tecnico di Ufficio.
Hanno domandato, pertanto, il rigetto dell'appello e la condanna al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con condanna del Condominio al risarcimento danni e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata, secondo quanto previsto ex art. 96 c.p.c., opponendosi al deferito interrogatorio formale, perché tardivo ed irrilevante, ed alla richiesta di c.t.u.
Instaurato il contradditorio e accolta l'istanza di sospensione (limitatamente ai capi 4 e
5 del dispositivo) dell'efficacia esecutiva della sentenza con l'ordinanza n. 573/2024, pubblicata il 23.10.2024, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del
15.10.2025, previa concessione di termine per note.
******
Primo motivo di appello: erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha accertato la responsabilità del condominio nella causazione dei danni cagionati nell'immobile degli appellati per errata ricostruzione dei fatti, risultando le macchie di umidità dipendenti da problemi di condensa legati ad un carente isolamento dei tamponamenti e ad una inadeguata ventilazione e/o ricambio d'aria dell'immobile degli appellati.
Secondo motivo di appello: erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui il
Giudice di non ha tenuto conto che i lavori di manutenzione, nonostante Parte_2
l'estrema difficoltà delle operazioni fatte in quota dalla ditta esecutrice Edilizia
CA, sono stati eseguiti secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
In via preliminare vanno rigettate le richieste istruttorie (interrogatorio formale degli appellati, prova per testi e CTU volta a verificare l'idoneità degli interventi eseguiti dal condominio) formulate nell'atto di appello.
Quanto alle richieste di prova orale, è qui sufficiente osservare che queste non risultano riproposte in modo espresso dall'appellante in primo grado all'atto della precisazione delle conclusioni (vedi note di trattazione scritta depositate il 26.02.2024 in vista dell'udienza del 29.02.2024, non essendo sufficiente neppure il richiamo generico dei precedenti atti difensivi, sicchè queste devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione (Cass. 33103/2021) e non emergendo dal tenore delle ridette note di trattazione scritta una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale pag. 7/12 della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo (Cass. 10767/2022).
Quanto alla richiesta di disporsi nuova CTU, è qui sufficiente osservare che costituisce principio dal quale non vi è ragioni di discostarsi che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poichè l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente. Diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. n.
12445/2020).
Afferma altresì il Supremo collegio che “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”
(così, Cass. n. 11081/2020).
Ebbene, sul punto si osserva che la CTU espletata ha dato conto con ampia motivazione degli accertamenti eseguiti e ha risposto in maniera coerente con le osservazioni che le parti hanno formulato alla bozza dell'elaborato peritale.
pag. 8/12 Nel merito, due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto omogeni e sono infondati.
Con il primo di gravame l'appellante sostiene che le macchie presenti all'interno dell'appartamento di proprietà di e non sono Controparte_1 CP_2 addebitabili alle fessurazioni presenti nella facciata esterna e alla carenza di gocciolatoi esterni.
Orbene, l'espletata CTU ha dato atto che i fenomeni infiltrativi e di umidità di cui si discute sono dovuti “al fenomeno fisico della “infiltrazione accidentale”, fenomeno che può avere origine e manifestazione nei punti critici dell'edificio, in quanto posti a diretto contatto con l'acqua piovana. Nel caso di specie, la conformazione dell'appartamento e le condizioni in cui verte l'immobile, suggeriscono che la dispersione d'acqua all'interno della muratura proviene dall'esterno, precisamente dalla risega (gradino) del muro, dove quasi certamente
l'impermeabilizzazione non assolve alla sua funzione” (v. pag. 7 della c.t.u.).
Quanto poi al mancato esame da parte del Tribunale della c.t.p., dei rilievi critici alla consulenza d'ufficio e delle memorie di replica ex art. 183, comma 6 n.2 e 3. c.p.c., si precisa che dette critiche sono state sottoposte al vaglio del consulente tecnico d'ufficio, il quale le ha esaminate e disattese con diffuse argomentazioni condivisibili.
Il primo giudice, dunque, non ha omesso l'esame delle doglianze di parte appellante, condividendo la prospettazione tecnica fornita dal c.t.u. (v. pag. 5 e 6 della sentenza di primo grado), in tal modo disattendendo le contrarie argomentazioni svolte dal
Condominio convenuto e dai suoi consulenti di parte, oggetto di specifico esame da parte del c.t.u.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perché incompatibili con le argomentazioni raccolte”. (Cass. civ. sez.
II, n. 10747 del 17.04.2019; Corte d'Appello Bari, sez. III, n. 768 del 15/05/2023).
Quanto alle opere già eseguite dal condominio, l'appellato non ha contestato di avere omesso di realizzare la copertina con gocciolatoio sul “gradino” della facciata dello pag. 9/12 stabile condominiale e alla verifica della parte interna del coprigiunto, ritenendo che l'apposizione di guaina in luogo della detta “copertina” abbia comunque eliminato le cause del fenomeno infiltrativo e ritenendo irrilevante a tal fine l'omessa verifica della parte interna del coprigiunto.
Orbene, è qui sufficiente osservare che, trattandosi di fenomeno infiltrativo che ha riguardato la facciata dell'edificio, destinata per sua natura a svolgere funzione
“protettiva” nel lungo periodo, le due lavorazioni omesse costituiscono – come espressamente chiarito dal CTU a pag. 7 dell'integrazione alla relazione iniziale – “una soluzione migliorativa che il CTU ha condiviso, poiché tecnicamente più efficace e funzionale soprattutto a lungo termine”.
Peraltro, lo stesso CTU già nella propria relazione iniziale ha condivisibilmente chiarito che la verifica della parte interna del giunto risulta operazione necessaria “perché all'interno del giunto potrebbero esserci delle lesioni non rilevabili se non mediante smontaggio del coprigiunto verifica e ripristino” (pag. 10 della CTU), sicchè detta verifica appare indispensabile proprio per garantire che la causa delle infiltrazioni sia stata correttamente eliminata e il problema non si ripresenti nel breve periodo, costringendo il condominio ad intervenire nuovamente.
La mancata esecuzione dei lavori all'interno dell'appartamento degli appellati risulta omissione non solo riscontrata dal CTU in sede di integrazione peritale (pag. 7) ma neppure contestata dall'appellante, il quale in primo grado si è dapprima giustificato
(vedi note del 29.05.2023), precisando che le lavorazioni sarebbero state eseguite entro il successivo 10 luglio per garantire la corretta asciugatura degli ambienti e successivamente nelle note del 29.11.2023 ha addebitato l'omissione agli appellati, i quali avrebbero impedito l'accesso al loro immobile.
Tale ultima circostanza è stata espressamente negata dai coniugi nelle Parte_3 successive note di trattazione scritta del 12.12.2023.
Ebbene, le doglianze dell'appellante risultano infondate, posto che – stante l'espressa contestazione di tale circostanza da parte dei due danneggiati – il condominio non ha provato che gli appellanti non abbiano consentito l'accesso al loro immobile per l'esecuzione dei lavori, mancando p.es. una comunicazione formale in ordine alla data in cui gli operai si sarebbero presentati presso l'appartamento degli appellanti, comportamento che peraltro risponde a correttezza e buona fede anche per la necessità di garantire la presenza in casa e l'allestimento del cantiere (sgombero mobili ecc…).
pag. 10/12 Terzo motivo di appello: accertare e dichiarare che non ricorrono i presupposti per applicare l'art. 96 c.p.c., non sussistendovi né la mala fede, né la colpa grave del condominio appellante. Erronea condanna ex art. 96, comma 3 cpc.
Il motivo di appello è infondato.
È noto che il comportamento sanzionato dall'art. 96, comma 3, c.p.c. si caratterizza per la mala fede e la colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori ovvero con la mancanza del minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa o per valutare le conseguenze dei propri atti.
Come affermato, inoltre, dalla giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità processuale aggravata, di cui al comma 3 dell'articolo 96 cpc, che è quello che viene qui in contestazione, consiste nell'aver abusato dello strumento processuale, e “richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi configgenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione” (Cass. n. 25012/2024 e Cass. 26545/ 2021).
Inoltre, sempre ai fini della condanna di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c. è anche indice sintomatico dell'abuso del processo “lo scarso valore economico della controversia, qualora l'impugnazione si caratterizzi per la mancata prospettazione di questioni giuridiche o di rilevanza nomofilattica o aventi ricadute economiche rilevanti in contenziosi seriali (anche se ciascuno di scarso valore) e si riveli palesemente inammissibile e/o infondata” (Cass. civ. sez. trib., n. 10356 del 19/04/2025).
Nel caso di specie, correttamente il Giudice di Prime ha ritenuto ricorrere i Pt_2 presupposti di abuso del processo prospettati dal giudice di primo grado (v. pag. 9 della sentenza di primo grado), in quanto il Condominio, anche a seguito di accettazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., non ha provveduto alla effettiva esecuzione dei lavori come indicati nella relazione del c.t.u., limitandosi a pretestuose eccezioni che hanno inevitabilmente dilatato i tempi di definizione del pag. 11/12 giudizio, considerazione corroborata dallo scarso valore economico dei lavori aventi ad oggetto il ripristino della facciata esterna condominiale (revisione e corretta sigillatura del giunto presente in aderenza al muro da trattare: € 500,00; fornitura e p.o. di copertine con gocciolatoio: € 250,00) e dei lavori di ripristino all'interno dell'appartamento (tot. € 2.180,00 v. pag.
8-11 della c.t.u.).
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo d'ufficio per assenza di notula, sulla base del DM 147/2022, con riferimento allo scaglione indeterminabile – complessità bassa ed ai valori medi di tariffa.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria per il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Condominio sito in Barletta alla via N. Sernia n. 17 avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 582/2024, depositata il 22.04.2024 e pubblicata il
22.03.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ Rigetta l'appello proposto;
➢ Condanna il Condominio sito in Barletta alla via N. Sernia n. 17 al pagamento delle spese di lite in favore di e liquidate in complessivi Controparte_1 CP_2
€ 9.901,00, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti di legge;
➢ Dichiara che il Condominio è tenuto, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R.30 maggio 2002 n. 115, al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del 22.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
RA ZI TO LO
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il MOT dott.ssa
AN OR
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. TO LO Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa RA ZI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 573 dell'anno 2024
T R A
CONDOMINIO SITO IN BARLETTA ALLA VIA N. SERNIA N. 17 (C.F.
, in persona del legale rappresentante pro tempore, , P.IVA_1 Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Vincenzo Curiello (C.F. , con lui C.F._1
elettivamente domiciliato in Barletta, alla Via Paolo Ricci n. 109, in virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Barletta, alla Via del C.F._3
Gelso n. 25, presso e nello studio degli avv.ti Laghezza Giuseppe (C.F.
e SS AN (C.F. ) che li C.F._4 C.F._5
rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellata-
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 15.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione e (entrambi comproprietari dell'appartamento posto Controparte_1 CP_2 al secondo piano dello stabile condominiale sito in Barletta alla via N. Sernia n. 17) hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani il Controparte_3 sito in Barletta alla via N. Sernia n. 17, in persona del suo amministratore pro tempore,
, deducendo che: Parte_1
a) sono comproprietari dell'appartamento posto al secondo piano dello stabile condominiale sito in Barletta alla via N. Sernia n. 17;
b) il detto appartamento è stato attinto da infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dalla porzione di parete nord dello stabile condominiale, realizzata a gradini, confinante con l'intercapedine tra il Condominio convenuto e il fabbricato sito alla via Rizzitelli n. 26;
c) in prossimità dell'ultimo gradino, posizionato all'altezza del solaio di copertura dell'appartamento per cui è causa, erano visibili macchie estese di umidità, nonché segni del percolamento dell'acqua piovana lungo tutta la facciata condominiale, derivanti dal deterioramento della guaina di impermeabilizzazione e dall'assenza di gocciolai esterni;
d) con missiva del 26 marzo 2018, avevano sollecitato il Condominio convenuto a compiere gli interventi manutentivi necessari per risolvere i problemi delle infiltrazioni senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro;
Hanno richiesto, pertanto, al Tribunale adito di accertare e dichiarare che le infiltrazioni e le macchie di umidità presenti nell'appartamento di proprietà degli stessi sono dovute alle mancate rifiniture della facciata esterna dello stabile e, CP_4 conseguentemente, la condanna del Condominio all'esecuzione delle opere di risanamento necessarie per il ripristino della corretta funzionalità della parete esterna del fabbricato, nonché l'eliminazione delle infiltrazioni nell'appartamento di loro proprietà, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si è costituito in giudizio il Condominio, sito in Barletta alla via N. Sernia n. 17, che ha richiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite, eccependo che nessuna responsabilità può essere ascritta al Condominio, in quanto gli attori non hanno fornito la prova del nesso di causalità tra le mancate rifiniture della facciata esterna dello stabile condominiale e le macchie di umidità riscontrate nel loro appartamento, rilevando che la presenza delle macchie di umidità nell'appartamento degli attori è, al più, ascrivibile a “problemi di condensa legati sicuramente ad un carente isolamento dei tamponamenti e ad una inadeguata ventilazione e/o ricambio d'aria dello stesso ambiente”. pag. 2/12 Instaurato il contraddittorio, rigettate le richieste di prova orale articolate dalle parti, istruita la causa con CTU, con ordinanza del 3 novembre 2020 il Giudice ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. accettata da entrambe le parti.
Con note di trattazione del 15 dicembre 2022, gli attori hanno dato atto della corresponsione, da parte del Condominio, delle somme dovute a titolo di compensi, così come da proposta conciliativa, evidenziando, tuttavia, che i lavori preventivati dalla ditta esecutrice Edilizia CA non erano corrispondenti a quelli individuati nella relazione peritale del 6 marzo 2020. Disposta sul punto integrazione della CTU, la causa è stata decisa con la sentenza n. 582/2024 pubblicata in data 22.03.2024, con cui il
Tribunale di Trani ha condannato il Condominio:
a) all'immediata esecuzione dei lavori di ripristino, così come indicati nella relazione peritale del 16 marzo 2020, successivamente integrata dalla relazione del 23 maggio 2023;
b) al pagamento delle spese di lite, in favore di e Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, liquidate in € 545,00 per spese borsuali e € 6.743,00
[...] per compensi, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CAP;
c) al pagamento in favore di e in solido tra Controparte_1 CP_2 loro, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura di € 2.247,66, oltre al rimborso forfettario al 15%;
d) al pagamento dell'importo di € 20,00 al giorno per ogni ritardo nell'esecuzione dei lavori indicati nell'elaborato peritale del 16 marzo 2020, a decorrere dal trentesimo giorno dalla notifica della sentenza.
e) al pagamento delle spese di c.t.u.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Condominio sito in Barletta alla via N.
Sernia n.17, per i seguenti motivi:
1. il Giudice di Prime Cure ha errato nella ricostruzione dei fatti posti alla base dell'impugnata sentenza, poiché:
a.
a. non ha dato atto della c.t.p. redatta dal geom. e delle Persona_1 memorie di replica ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c. e delle osservazioni redatte alla c.t.u.;
pag. 3/12 b. ha ritenuto non contestata tra le parti l'esistenza dei fenomeni infiltrativi lamentati dalla parte attrice ma solo l'effettiva esecuzione nonché la definitività dei lavori di ripristino indicati nella CTU ed eseguiti dal Condominio convenuto, avendo invece l'odierna appellante ha sempre contestato l'esistenza delle infiltrazioni ed ha preferito accettare la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. al solo fine di evitare ingenti dispendi economici;
c. ha erroneamente ritenuto che le opere effettuate dal condominio siano insufficienti e non funzionali alla risoluzione del problema infiltrativo, avendo gli appellati lamentato la mancata corrispondenza tra i lavori eseguiti e quanto indicato dal CTU ma non che questi siano inidonei alla risoluzione del problema;
d. la mancata esecuzione dell'installazione di copertina con gocciolatoio sul
“gradino” della facciata in questione e la mancata verifica della parte interna del coprigiunto non hanno impedito all'atto pratico l'effettiva risoluzione del problema infiltrativo;
e. i lavori all'interno dell'abitazione degli appellati richiedono l'accesso ad un luogo privato, sicchè senza il consenso degli appellati o senza ordine di accesso da parte del Giudice di primo grado tali lavori non possono essere eseguiti;
f. le opere interne, necessitando di areazione degli ambienti, non potevano essere effettuate in inverno, ma solo in estate.
In particolare, gli elementi sopra indicati e) ed f) avrebbero dovuto condurre il
Tribunale a rigettare la richiesta degli attori avente ad oggetto la pronuncia di una misura coercitiva indiretta ex art 614 bis c.p.c.
2. Erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di Parte_2 non ha tenuto conto che i lavori di manutenzione, nonostante l'estrema difficoltà delle operazioni fatte in quota dalla ditta esecutrice Edilizia
CA, sono stati eseguiti secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
Erronea condanna ex art. 96, comma 3 cpc.
In particolare, l'appellante ha evidenziato che il Giudice di Prime Cure ha, in maniera immotivata e irrazionale, sanzionato l'odierna appellante per colpa grave (ex art. 96
c.p.c.), senza aver considerato che la stessa ha fatto eseguire i lavori all'unica impresa che ne avesse le comprovate capacità di esecuzione e che i lavori eseguiti, seppur non includono i lavori interni di pitturazione, hanno comunque permesso di risolvere il problema delle infiltrazioni.
Ha sul punto segnalato che gli appellati, con note di trattazione del 15/12/2022, da un lato hanno dato atto della corresponsione, da parte del Condominio appellante, delle somme dovute a titolo di compensi (come indicato nella proposta conciliativa) e,
pag. 4/12 dall'altro lato, hanno lamentato la mancata corrispondenza dei lavori preventivati dalla ditta esecutrice Edilizia CA a quanto indicato nella relazione peritale del 16 marzo 2022, ma non hanno lamentato la presenza di infiltrazioni.
Inoltre, il Tribunale ha omesso di considerare che l'installazione di copertina con gocciolatoio sul gradino della facciata in questione costituisce nuova opera, poiché lo stabile, realizzato oltre 40 anni fa, non prevedeva ab origine tale opera, considerata anche l'estrema difficoltà di realizzo della stessa e l'impossibilità per i mezzi meccanici nel raggiungere le zone della facciata oggetto di causa (i lavori hanno, infatti, richiesto l'utilizzo di funi e cavi per alta quota).
In considerazione di quanto ai punti n. 2) e 3) il giudice ha, dunque, errato nel condannare l'odierna appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ravvisando una volontà da parte del Condominio di voler allungare i tempi di giudizio, senza tenere in considerazione che lo stesso ha provveduto a pagare gli avvocati di parte appellata, eseguito i lavori esterni e si e è reso disponibile ad eseguire i lavori interni.
Ha richiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, previa sospensione della efficacia esecutiva della stessa, di:
1) accertare e dichiarare che le macchie presenti all'interno dell'appartamento di proprietà di e sito in Barletta alla via N. Controparte_1 CP_2
Sernia n. 17, non sono in nessuno modo addebitabili e/o ascrivibili direttamente e/o indirettamente a delle fessurazioni presenti nella facciata esterna, nè tantomeno alla carenza di gocciolatoi esterni e, per l'effetto, dichiarare manlevato il Condominio da qualsiasi spesa per il rifacimento di opere interne;
2) accertare e dichiarare che le macchie presenti all'interno dell'appartamento di proprietà di e sito in Barletta alla via N. Controparte_1 CP_2
Sernia n. 17, sono ascrivibili esclusivamente a problemi di condensa legati ad un carente isolamento dei tamponamenti e ad una inadeguata ventilazione e/o ricambio d'aria dello stesso ambiente;
3) di accertare e dichiarare l'effettiva realizzazione dei lavori e la loro validità ai fini della risoluzione delle problematiche oggetto di causa, dispensando il
Condominio dal porre in essere ulteriori opere all'esterno dello stabile;
4) di accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza ed inconsistenza in fatto ed in diritto dei presupposti che hanno portato il Giudice di Prime Cure a condannare l'odierna appellante ex art. 96 c.p.c. e l'estrema afflittività della sentenza in merito alla condanna del Condominio alle spese di lite in favore di pag. 5/12 e in solido tra loro, liquidate in € 545,00 per Controparte_1 CP_2 spese borsuali ed € 6.743,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA
e CAP, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CAP come legge relativi ad entrambi i giudizi;
5) Ammettere, in via istruttoria, le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio e i quali Controparte_1 CP_2 preliminarmente hanno richiesto il rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza di primo grado e, nel merito, hanno contestato l'assunto del Condominio, facendo notare l'irrilevanza della contestazione in merito all'esistenza dei fenomeni infiltrativi.
L'accettazione delle parti della proposta ex art. 185 bis c.p.c. ha posto, infatti, il Giudice di Prime nelle condizioni di rivolgere l'attenzione all'esecuzione dei lavori e alla Pt_2 loro definitività rispetto alla risoluzione delle problematiche lamentate dagli appellati.
Hanno segnalato, altresì, che non è condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui il
Tribunale ha erroneamente ritenuto che le opere eseguite non fossero funzionali alla risoluzione del problema delle infiltrazioni e che gli appellati mai avrebbero lamentato l'inidoneità degli stessi rispetto alla risoluzione del problema, poiché gli odierni appellati hanno, al contrario, sostenuto la totale inidoneità degli interventi effettuati rispetto a quelli previsti dalla c.t.u. (a tal proposito si rende necessario confrontare le risultanze della c.t.u., con particolare riferimento agli interventi necessari da eseguire, con i lavori effettivamente eseguiti).
Hanno, inoltre, evidenziato la correttezza della sentenza di primo grado con riferimento alla condanna ex art. 96 c.p.c. del Condominio, poiché:
a) non vi sono elementi probatori a sostegno delle eccezioni sollevate, ravvisando quale unico scopo perseguito dall'appellante la dilatazione dei tempi di definizione del giudizio attraverso reiterate richieste di rinvio;
b) il condominio, nel momento in cui ha deciso di accettare la proposta fatta dal
Tribunale, avente ad oggetto l'esatta esecuzione dei lavori così come previsti nella c.t.u., si è obbligata ad eseguirli come indicato nella relazione tecnica.
Hanno, a tal proposito, evidenziato che oggetto del giudizio non erano e non sono l'eliminazione delle infiltrazioni, ma il ripristino della corretta e definitiva funzionalità della parte esterna del fabbricato al fine di evitare nuovi fenomeni di infiltrazione come quelli già denunciati.
pag. 6/12 Si sono opposti, inoltre, alla richiesta di accertare l'effettivo realizzo dei lavori e la loro validità ai fini della risoluzione delle problematiche oggetto di causa, in quanto tale richiesta risulta, oltre che tardiva e dilatoria, già effettuata in contraddittorio tra le parti dal Consulente Tecnico di Ufficio.
Hanno domandato, pertanto, il rigetto dell'appello e la condanna al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con condanna del Condominio al risarcimento danni e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata, secondo quanto previsto ex art. 96 c.p.c., opponendosi al deferito interrogatorio formale, perché tardivo ed irrilevante, ed alla richiesta di c.t.u.
Instaurato il contradditorio e accolta l'istanza di sospensione (limitatamente ai capi 4 e
5 del dispositivo) dell'efficacia esecutiva della sentenza con l'ordinanza n. 573/2024, pubblicata il 23.10.2024, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del
15.10.2025, previa concessione di termine per note.
******
Primo motivo di appello: erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha accertato la responsabilità del condominio nella causazione dei danni cagionati nell'immobile degli appellati per errata ricostruzione dei fatti, risultando le macchie di umidità dipendenti da problemi di condensa legati ad un carente isolamento dei tamponamenti e ad una inadeguata ventilazione e/o ricambio d'aria dell'immobile degli appellati.
Secondo motivo di appello: erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui il
Giudice di non ha tenuto conto che i lavori di manutenzione, nonostante Parte_2
l'estrema difficoltà delle operazioni fatte in quota dalla ditta esecutrice Edilizia
CA, sono stati eseguiti secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
In via preliminare vanno rigettate le richieste istruttorie (interrogatorio formale degli appellati, prova per testi e CTU volta a verificare l'idoneità degli interventi eseguiti dal condominio) formulate nell'atto di appello.
Quanto alle richieste di prova orale, è qui sufficiente osservare che queste non risultano riproposte in modo espresso dall'appellante in primo grado all'atto della precisazione delle conclusioni (vedi note di trattazione scritta depositate il 26.02.2024 in vista dell'udienza del 29.02.2024, non essendo sufficiente neppure il richiamo generico dei precedenti atti difensivi, sicchè queste devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione (Cass. 33103/2021) e non emergendo dal tenore delle ridette note di trattazione scritta una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale pag. 7/12 della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo (Cass. 10767/2022).
Quanto alla richiesta di disporsi nuova CTU, è qui sufficiente osservare che costituisce principio dal quale non vi è ragioni di discostarsi che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poichè l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente. Diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. n.
12445/2020).
Afferma altresì il Supremo collegio che “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”
(così, Cass. n. 11081/2020).
Ebbene, sul punto si osserva che la CTU espletata ha dato conto con ampia motivazione degli accertamenti eseguiti e ha risposto in maniera coerente con le osservazioni che le parti hanno formulato alla bozza dell'elaborato peritale.
pag. 8/12 Nel merito, due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto omogeni e sono infondati.
Con il primo di gravame l'appellante sostiene che le macchie presenti all'interno dell'appartamento di proprietà di e non sono Controparte_1 CP_2 addebitabili alle fessurazioni presenti nella facciata esterna e alla carenza di gocciolatoi esterni.
Orbene, l'espletata CTU ha dato atto che i fenomeni infiltrativi e di umidità di cui si discute sono dovuti “al fenomeno fisico della “infiltrazione accidentale”, fenomeno che può avere origine e manifestazione nei punti critici dell'edificio, in quanto posti a diretto contatto con l'acqua piovana. Nel caso di specie, la conformazione dell'appartamento e le condizioni in cui verte l'immobile, suggeriscono che la dispersione d'acqua all'interno della muratura proviene dall'esterno, precisamente dalla risega (gradino) del muro, dove quasi certamente
l'impermeabilizzazione non assolve alla sua funzione” (v. pag. 7 della c.t.u.).
Quanto poi al mancato esame da parte del Tribunale della c.t.p., dei rilievi critici alla consulenza d'ufficio e delle memorie di replica ex art. 183, comma 6 n.2 e 3. c.p.c., si precisa che dette critiche sono state sottoposte al vaglio del consulente tecnico d'ufficio, il quale le ha esaminate e disattese con diffuse argomentazioni condivisibili.
Il primo giudice, dunque, non ha omesso l'esame delle doglianze di parte appellante, condividendo la prospettazione tecnica fornita dal c.t.u. (v. pag. 5 e 6 della sentenza di primo grado), in tal modo disattendendo le contrarie argomentazioni svolte dal
Condominio convenuto e dai suoi consulenti di parte, oggetto di specifico esame da parte del c.t.u.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perché incompatibili con le argomentazioni raccolte”. (Cass. civ. sez.
II, n. 10747 del 17.04.2019; Corte d'Appello Bari, sez. III, n. 768 del 15/05/2023).
Quanto alle opere già eseguite dal condominio, l'appellato non ha contestato di avere omesso di realizzare la copertina con gocciolatoio sul “gradino” della facciata dello pag. 9/12 stabile condominiale e alla verifica della parte interna del coprigiunto, ritenendo che l'apposizione di guaina in luogo della detta “copertina” abbia comunque eliminato le cause del fenomeno infiltrativo e ritenendo irrilevante a tal fine l'omessa verifica della parte interna del coprigiunto.
Orbene, è qui sufficiente osservare che, trattandosi di fenomeno infiltrativo che ha riguardato la facciata dell'edificio, destinata per sua natura a svolgere funzione
“protettiva” nel lungo periodo, le due lavorazioni omesse costituiscono – come espressamente chiarito dal CTU a pag. 7 dell'integrazione alla relazione iniziale – “una soluzione migliorativa che il CTU ha condiviso, poiché tecnicamente più efficace e funzionale soprattutto a lungo termine”.
Peraltro, lo stesso CTU già nella propria relazione iniziale ha condivisibilmente chiarito che la verifica della parte interna del giunto risulta operazione necessaria “perché all'interno del giunto potrebbero esserci delle lesioni non rilevabili se non mediante smontaggio del coprigiunto verifica e ripristino” (pag. 10 della CTU), sicchè detta verifica appare indispensabile proprio per garantire che la causa delle infiltrazioni sia stata correttamente eliminata e il problema non si ripresenti nel breve periodo, costringendo il condominio ad intervenire nuovamente.
La mancata esecuzione dei lavori all'interno dell'appartamento degli appellati risulta omissione non solo riscontrata dal CTU in sede di integrazione peritale (pag. 7) ma neppure contestata dall'appellante, il quale in primo grado si è dapprima giustificato
(vedi note del 29.05.2023), precisando che le lavorazioni sarebbero state eseguite entro il successivo 10 luglio per garantire la corretta asciugatura degli ambienti e successivamente nelle note del 29.11.2023 ha addebitato l'omissione agli appellati, i quali avrebbero impedito l'accesso al loro immobile.
Tale ultima circostanza è stata espressamente negata dai coniugi nelle Parte_3 successive note di trattazione scritta del 12.12.2023.
Ebbene, le doglianze dell'appellante risultano infondate, posto che – stante l'espressa contestazione di tale circostanza da parte dei due danneggiati – il condominio non ha provato che gli appellanti non abbiano consentito l'accesso al loro immobile per l'esecuzione dei lavori, mancando p.es. una comunicazione formale in ordine alla data in cui gli operai si sarebbero presentati presso l'appartamento degli appellanti, comportamento che peraltro risponde a correttezza e buona fede anche per la necessità di garantire la presenza in casa e l'allestimento del cantiere (sgombero mobili ecc…).
pag. 10/12 Terzo motivo di appello: accertare e dichiarare che non ricorrono i presupposti per applicare l'art. 96 c.p.c., non sussistendovi né la mala fede, né la colpa grave del condominio appellante. Erronea condanna ex art. 96, comma 3 cpc.
Il motivo di appello è infondato.
È noto che il comportamento sanzionato dall'art. 96, comma 3, c.p.c. si caratterizza per la mala fede e la colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori ovvero con la mancanza del minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa o per valutare le conseguenze dei propri atti.
Come affermato, inoltre, dalla giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità processuale aggravata, di cui al comma 3 dell'articolo 96 cpc, che è quello che viene qui in contestazione, consiste nell'aver abusato dello strumento processuale, e “richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi configgenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione” (Cass. n. 25012/2024 e Cass. 26545/ 2021).
Inoltre, sempre ai fini della condanna di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c. è anche indice sintomatico dell'abuso del processo “lo scarso valore economico della controversia, qualora l'impugnazione si caratterizzi per la mancata prospettazione di questioni giuridiche o di rilevanza nomofilattica o aventi ricadute economiche rilevanti in contenziosi seriali (anche se ciascuno di scarso valore) e si riveli palesemente inammissibile e/o infondata” (Cass. civ. sez. trib., n. 10356 del 19/04/2025).
Nel caso di specie, correttamente il Giudice di Prime ha ritenuto ricorrere i Pt_2 presupposti di abuso del processo prospettati dal giudice di primo grado (v. pag. 9 della sentenza di primo grado), in quanto il Condominio, anche a seguito di accettazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., non ha provveduto alla effettiva esecuzione dei lavori come indicati nella relazione del c.t.u., limitandosi a pretestuose eccezioni che hanno inevitabilmente dilatato i tempi di definizione del pag. 11/12 giudizio, considerazione corroborata dallo scarso valore economico dei lavori aventi ad oggetto il ripristino della facciata esterna condominiale (revisione e corretta sigillatura del giunto presente in aderenza al muro da trattare: € 500,00; fornitura e p.o. di copertine con gocciolatoio: € 250,00) e dei lavori di ripristino all'interno dell'appartamento (tot. € 2.180,00 v. pag.
8-11 della c.t.u.).
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo d'ufficio per assenza di notula, sulla base del DM 147/2022, con riferimento allo scaglione indeterminabile – complessità bassa ed ai valori medi di tariffa.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria per il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Condominio sito in Barletta alla via N. Sernia n. 17 avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 582/2024, depositata il 22.04.2024 e pubblicata il
22.03.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ Rigetta l'appello proposto;
➢ Condanna il Condominio sito in Barletta alla via N. Sernia n. 17 al pagamento delle spese di lite in favore di e liquidate in complessivi Controparte_1 CP_2
€ 9.901,00, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti di legge;
➢ Dichiara che il Condominio è tenuto, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R.30 maggio 2002 n. 115, al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del 22.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
RA ZI TO LO
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il MOT dott.ssa
AN OR
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