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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/10/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Giudice in composizione monocratica, RO IC, applicata a distanza al
Tribunale di Cagliari ex art. 3 d.l. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3982/2023 del Ruolo Generale
tra
, elettivamente domiciliata presso l'avv. Federica Frau in Cagliari, Parte_1
Viale Regina Margherita 79, oltre che all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti
-opponente-
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa come da procura alle liti in atti dagli avv.ti
SA IO IN e ND LO, nonché elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Aresti Valeria, sito in Cagliari, Via Livorno 1/b (angolo
Via Milano
-opposta –
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo”
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato a mezzo pec in data
7.10.2023, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1179/2023 (RG n. 4863/2023) emesso in favore di Controparte_1
dal Tribunale di Cagliari e notificato in data 21.8.2023, con il quale le veniva
[...]
ingiunto il pagamento della somma di € 79.961,78 per sorte capitale, oltre ad interessi legali calcolati dalla data di scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo, e spese del procedimento, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito la non debenza degli importi fatturati, per assoluta indeterminatezza e approssimazione dei criteri di calcolo neanche esplicitati.
A fondamento dell'opposizione, la ha rappresentato le seguenti circostanze: Pt_1
di aver concesso in locazione a e l'immobile di sua Persona_1 CP_2
proprietà sito in Quartu Sant'Elena, Via del Timo 34, distinto nel NCEU di Cagliari
al foglio 39, particella 421, cat. A/2, che la durata della locazione era stata stabilita in quattro anni, con decorrenza dal 01.04.2017 sino al 31.03.2021; che già a decorrere dal mese di ottobre 2017 i conduttori si erano resi inadempienti nel pagamento del canone di locazione e di quota parte del consumo di energia elettrica,
sicché avviato procedimento di sfratto per morosità, l'immobile veniva rilasciato con l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario, in data 08.11.2018; di aver ricevuto nel mese di Agosto 2018 dal Servizio Elettrico Nazionale una comunicazione datata
17.08.2018, con allegata la fattura n. 92108510072868A relativa all'utenza di Via
del Timo in Quartu Sant'Elena dell'importo di € 79.909,78, con la dicitura: “TIPO
2 DI FATTURA DI RETTIFICA”; per consumi elencati in una tabella, a decorrere dal 2013 sino al mese di marzo 2018; che in data 13.03.2018 Controparte_3
aveva effettuato una verifica presso l'immobile in oggetto, peraltro a totale insaputa e in assenza della nell'occasione rilevando una situazione di prelievi Pt_1
irregolari; di avere appreso che la fornitura era stata oggetto di manomissione con allaccio diretto alla rete;
che l'effettivo fruitore della corrente elettrica,
[...]
aveva nascosto all'interno dell'immobile condotto in locazione e di Per_1
proprietà della una coltivazione di piante di marijuana che richiedeva Pt_1
l'impiego di lampade alogene, ventilatori, aspiratori di aria e filtri metallici, tali da richiedere un rilevante consumo di energia elettrica;
che l'importo fatturato va quindi richiesto, quale risarcimento del danno, all'effettivo utilizzatore e che in ogni caso non vi è alcuna certezza quanto all'effettività e dei consumi ricostruiti e alla correttezza degli importi contabilizzati.
Tutto quanto premesso, l'opponente ha quindi concluso chiedendo: dichiarare il
difetto di legittimazione passiva della opponente per le motivazioni di Parte_1
cui in espositiva, ed in particolare in quanto l'opponente non può essere chiamata
a rispondere dei consumi effettuati abusivamente dal terzo. nel merito:1) accertare
e dichiarare allo stato non dovuto da l'importo così come azionato con Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto, e per l'effetto revocare, e/o annullare e/o dichiarare
nullo e/o comunque inefficace e illegittimo il suddetto decreto ingiuntivo
impugnato;2) con vittoria di spese, diritti ed onorari>.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.12.2023 si è costituita la società
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
insistendo per la legittimità della pretesa creditoria sia nell'an, in quanto azionata nei confronti dell'intestataria dell'utenza che nel quantum per essere avvenuta la ricostruzione dei consumi sulla base di criteri oggettivi, quali la potenza
3 tecnicamente prelevabile ed entro il periodo quinquennale di prescrizione del credito.
Disattesa l'istanza per la concessione della provvisoria esecuzione, la causa è stata rinviata per la pronuncia della sentenza ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del
21.10.2025.
Riassegnato il fascicolo con decreto di variazione tabellare dell'8.10.2025
immediatamente esecutiva a questo giudice applicato a distanza al tribunale di
Cagliari secondo quanto previsto dall'art. 3 D.L. 117/2025, confermata la sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, da depositare nel termine già assegnato del 21.10.2025, alla scadenza del termine la causa viene decisa con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
***
L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata.
La pretesa azionata in via monitoria da in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., si fonda sul mancato pagamento, da parte di intestataria del contratto, della fattura n. 92108510072868A, Parte_1
dell'importo di € 79.909,78, relativa ai consumi dell'utenza sita in Quartu
Sant'Elena alla via del Timo, a decorrere dal novembre 2013 sino al marzo 2018.
Come documentato dall'opponente, l'immobile in questione a far data dall'1.4.2017
era stato concesso in locazione a e che, come accertato Persona_1 CP_2
dai tecnici verificatori Enel, alla presenza di agenti della Polizia di Stato, avevano manomesso la fornitura di energia, allacciandosi abusivamente alla rete elettrica della determinando un prelievo irregolare di corrente quantomeno a far data Pt_1
dall'inizio della locazione e sino alla data del 12.3.2018, giorno antecedente il controllo e il distacco dell'allaccio abusivo (cfr. verbale allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta).
4 E infatti, ha sporto denuncia contro il conduttore della Controparte_3 Pt_1
per il prelievo irregolare di energia elettrica nel suddetto periodo, Persona_1
condotta per la quale è stata rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 624 e 625
n. 2 e 7 c.p. “…perché, al fine di trarne profitto, avvalendosi di un mezzo fraudolento
(allaccio diretto abusivo alla rete Enel effettuato attraverso derivazione abusiva monofase di rame da 6 mm), si impossessava di un quantitativo imprecisato di energia elettrica dell'Enel zona di Cagliari, sottraendolo al servizio elettrico nazionale”.
Fondato e assorbente è il primo motivo di opposizione.
È pacifico che il credito dedotto in lite non trova origine in un rapporto di somministrazione di energia elettrica di natura contrattuale, ma discende dalla illecita sottrazione di energia elettrica da parte di un soggetto terzo, il conduttore dell'immobile, realizzata mediante allaccio diretto alla rete.
L'abuso perpetrato pacificamente dal conduttore dell'immobile è consistito nell'allaccio diretto alla rete elettrica e non piuttosto nella manomissione del contatore: in tal caso il prelievo di energia elettrica avviene alla fonte, senza autorizzazione ed esclude qualsiasi tipo di misurazione.
E dunque, fermo quanto appena detto, l'abusivo prelievo di energia elettrica, nelle modalità concretamente effettuate, vale evidentemente ad escludere, anche sotto il profilo civilistico la responsabilità del proprietario locatore.
E' infatti, l'utente di fatto, che ha beneficiato di erogazioni abusive di energia elettrica, legittimato passivo dell'azione di risarcimento per fatto illecito intentata dall'impresa somministrante (Enel distribuzione s.p.a.), ancorché il contratto di somministrazione sia intestato a diversa persona giuridica, trattandosi di pretesa non dispiegata nell'ambito di un rapporto contrattuale, ma ai sensi dell'art. 2043 c.c.
(Cass. 5633/2012).
5 Orbene, va osservato che non possono trovare applicazione all'ipotesi del prelievo abusivo, i principi elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione,
secondo cui “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché,
in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività
dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass. 24/06/2021 n.
18195; Cass. 19/07/2018 n. 19154; Cass. 09/01/2020 n. 297; Cass. 29/01/2019 n.
2327).
Ciò in quanto la presunzione di veridicità della rilevazione dei consumi e quindi della fatturazione presuppone proprio la registrazione dei consumi mentre, in ipotesi di prelievo fraudolento (per manomissione del contatore o allaccio diretto), è proprio tale registrazione ad essere falsata.
Vero è, infatti, che, in tema di contratto di somministrazione di energia elettrica,
sussiste in capo al destinatario del servizio un obbligo di vigilanza e custodia per la conservazione del contatore di proprietà del somministrante, potendosi considerare l'utente responsabile anche delle manomissioni operate al fine di occultare i consumi di energia somministrata, a prescindere da chi le abbia effettuate in concreto.
Nondimeno, non può non convenirsi che non sia questo il caso: nella fattispecie in esame nessuna manomissione del misuratore è stata rilevata, ma piuttosto un allaccio diretto che ha bypassato il contatore, illecito dal quale nessuna conseguenza può
derivarne in sede civile in capo all'ingiunta, non potendolesi attribuire i prelievi
6 ricostruiti dal distributore.
Dalle superiori considerazioni discende che va pertanto rigettata la domanda di adempimento del contratto di somministrazione avanzata in via monitoria nei confronti della he ha fondatamente eccepito il fatto impeditivo della pretesa, Pt_1
costituito dall'accertato prelievo irregolare di energia da parte del conduttore,
effettuato attraverso derivazione abusiva monofase in rame 6 mmq collegata alla presa che alimentava il misuratore, funzionale ad alimentare una piantagione di stupefacenti (cfr. verbale di verifica del 13.3.2018, in atti).
In conclusione, l'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo va per l'effetto revocato.
Rimane da statuire sulle spese del presente giudizio che, liquidate ai sensi del D.M.
55/2014, seguono la soccombenza della società opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica - in persona del Giudice
RO IC, applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025 –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6654/2023 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna l'opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite che si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 in complessivi € 406,50 per esborsi ed € 14.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, cpa ed iva come e se per legge dovuti.
Cagliari, 22.10.2025
Il Giudice dott.ssa RO IC
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