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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/12/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 138/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea MA Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 138 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e la società in persona del suo legale C.F._2 Parte_3
rappresentante pro-tempore in carica, rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Lupo (c.f.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Flaminia n C.F._3
163/E a Rimini, giusta procura in atti
APPELLANTI
contro
(c.f. , quale società incorporante Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Paolo Mancuso (c.f.
e MA MO (c.f. ) ed elettivamente C.F._4 C.F._5
domiciliata presso il loro studio in Via Marecchiese n. 4 a Rimini, giusta procura in atti
APPELLATA
Controparte_3
(c.f. e per essa (c.f. ) in persona del legale P.IVA_3 Controparte_4 P.IVA_4
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa, dall'Avv. MA De Pascale (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Emilia n. CodiceFiscale_6
pagina 1 di 11 16 a Riccione, giusta procura in atti
INTERVENUTA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 775/2020 del 17.11.2020, pubblicata il
19.11.2020.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 14.1.2025:
Appellanti ): Pt_1 Parte_2 Parte_3
“Nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità del contratto di mutuo stipulato tra la debitrice principale e la (oggi Parte_3 Controparte_2 Controparte_1 società incorporante per fusione), per tutti i motivi esposti in atti e per quanto si verrà ad esporre nel corso del giudizio.
Per l'effetto: accertare e dichiarare che l'attore Sig. non potrà in alcun modo Parte_2 rispondere quale fideiussore/garante per il contratto di mutuo stipulato dalla società
[...] accertare e dichiarare che l'attore Sig. non potrà in alcun Parte_3 Parte_1 modo rispondere quale fideiussore/garante per il contratto di mutuo stipulato dalla società
Parte_3 accertare e dichiarare la nullità e la inefficacia dirette e/o derivate delle fideiussioni portate dai Sig.ri e Parte_2 Pt_1
Sempre nel merito: accertare e dichiarare che la (oggi società Controparte_2 Controparte_1 incorporante per fusione) ha applicato interessi usurari, per tutti i motivi esposti in atti e per quanto si verrà ad esporre nel corso del giudizio.
Per l'effetto: accertare e dichiarare la non debenza degli interessi usurari calcolati dalla
[...]
(oggi società incorporante per fusione) durante Controparte_2 Controparte_1 tutto il corso del rapporto contrattuale.
Sempre nel merito: accertare e dichiarare che la (oggi società Controparte_2 Controparte_1 incorporante per fusione) ha applicato interessi anatocistici, per tutti i motivi esposti in atti e per quanto si verrà ad esporre nel corso del giudizio.
Per l'effetto: accertare e dichiarare la non debenza degli interessi anatocistici calcolati dalla
[...]
(oggi società incorporante per fusione) durante Controparte_2 Controparte_1 tutto il corso del rapporto contrattuale.
Ancora nel merito: accertare e dichiarare la nullità per violazione dell'art. 1938 c.c. delle scritture di aggiornamento del 31.05.2013 sottoscritte dal Sig. e dal Sig. Parte_2 Pt_1
per tutti i motivi esposti in atti e per quanto si verrà ad esporre nel corso del
[...] giudizio.
Nel merito, in via subordinata:
pagina 2 di 11 limitare l'importo massimo garantito dal Sig. alla somma di € 144.000,00 (euro Parte_2 centoquarantaquattromila) omnia, prevista in seno alla fideiussione limitata prestata in data 27.10.2011; limitare l'importo massimo garantito dal Sig. alla somma di € 72.000,00 (euro Pt_1 settantaduemila) omnia, prevista in seno alla fideiussione limitata prestata in data
27.10.2011.
In ogni caso: con vittoria di spese, funzioni, onorari di lite, IVA e CPA.
Si chiede disporsi CTU tecnico-contabile al fine di:
- rideterminare le clausole aventi ad oggetto la determinazione degli interessi relativi al contratto di mutuo, da declinare in base ai criteri legali;
- determinare l'ammontare complessivo degli interessi anatocistici ed usurari addebitati alla parte mutuataria.
Si insta altresì affinché la Corte d'Appello adita voglia disporre ed ordinare l'esibizione di tutta la documentazione in possesso della Banca convenuta e relativa al rapporto di mutuo di cui alla narrativa.”
Appellata : Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, emettere ordinanza di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza dello stesso;
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, richiamate le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, accertare e dichiarare infondati i motivi di gravame proposti e, conseguentemente, rigettare l'appello con conferma integrale della sentenza impugnata;
In ogni caso, con rifusione di tutte le spese e competenze di causa.”
Intervenuta : Controparte_5
“1. in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità del primo grado di giudizio per scorretto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
2. accogliere l'eccezione di prescrizione e decadenza;
3. nel merito, rigettare in toto l'appello proposto da controparte e, per l'effetto
4. dichiarare pienamente valido ed efficace il contratto di mutuo con il piano di ammortamento alla francese;
5. dichiarare l'assenza di tassi di interesse usurari;
6. rigettare la richiesta di c.t.u. contabile in quanto meramente esplorativa;
7. rigettare l'ordine di esibizione avanzato da controparte in quanto illegittimo ed irrituale;
8. condannare controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento della somma che si riterrà di giustizia, per avere controparte promosso un appello totalmente destituito di fondamento;
9. con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società (da qui anche mutuataria) ed i sig. Parte_3 [...]
e quali fideiussori della stessa (da qui anche garanti), Parte_2 Parte_1
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini la CP_2
pagina 3 di 11 da qui banca), esponendo: Controparte_6
- la società aveva stipulato il 21.7.2006 un contratto di mutuo Parte_3
fondiario con la per la somma di € 2.200.000,00, con garanzia Controparte_2
ipotecaria fino alla concorrenza di € 3.300.000,00 su un terreno sito in Comune di
MM (RN);
- alla stipula del contratto, la banca mutuante erogava la somma di € 140.000,00 a mezzo assegno circolare che la mutuataria riconsegnava alla banca in deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti contrattuali, mentre la restante somma di € 2.060.000,00 sarebbe stata erogata mediante n. 40 rate semestrali costanti posticipate dell'importo di €
85.076,60 cadauna, comprendenti una quota capitale e una quota interessi al tasso annuo nominale del 4,65%, secondo il piano di ammortamento c.d. “alla francese”;
- con fideiussioni omnibus del 27.10.2011, i sig. e si Parte_2 Parte_1
erano costituiti garanti della mutuataria;
- successivamente, con aggiornamento del 31.05.2013, i garanti avevano comunicato l'innalzamento della misura delle garanzie fino alla concorrenza dell'importo di €
150.000,00 in linea capitale oltre ad interessi, commissioni, spese ed accessori;
- a seguito di verifiche econometriche sul suddetto mutuo, era emerso che la banca aveva applicato somme non dovute a titolo di interessi anatocistici/usurari;
- il piano di ammortamento era illegittimo, in quanto adottato secondo lo schema c.d.
“ammortamento alla francese” per effetto del quale veniva operata una capitalizzazione composta e quindi il tasso di interesse reale applicato risultava più elevato di quello contrattuale;
- gli interessi convenuti erano superiori al Tasso Soglia UR (TSU) dovendosi considerare tutti gli accessori che il contratto applicava al credito in linea capitale;
- il contratto di mutuo doveva quindi considerarsi nullo con conseguente gratuità ex art. 1815 co. 2 c.c. e nullità delle fideiussioni prestate;
- le scritture del 31.5.2013 di aggiornamento delle fideiussioni erano nulle ex art. 1938
c.c. in quanto prive di indicazione dell'effettivo importo massimo garantito, mancando la determinazione degli “interessi, commissioni, spese ed accessori”.
Parte attrice concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda con conseguente accertamento della nullità del contratto di mutuo e delle fideiussioni.
2. Si costituiva in giudizio la sponendo: Controparte_7
- la società era priva di legittimazione attiva per difetto di apposita Parte_3
delibera autorizzativa dell'assemblea dei soci;
pagina 4 di 11 - il sistema di “ammortamento alla francese” era legittimo in quanto non implicava alcuna capitalizzazione degli interessi;
- gli interessi erano inferiori al Tasso Soglia UR (TSU) e l'allegazione di parte attrice era generica e non provata;
- le fideiussioni erano valide in quanto indicavano l'importo massimo garantito e comunque richiamavano le condizioni contenute nelle fideiussioni del 2011.
La convenuta concludeva per il rigetto della domanda attrice.
3. All'esito della trattazione, il Tribunale con sentenza n. 775/2020 rigettava la domanda attrice.
4. Avverso la predetta decisione hanno proposto appello i sig. Parte_1
e la società Parte_2 Parte_3
5. Si è costituita in giudizio la chiedendo il Controparte_2
rigetto del gravame.
6. Con atto del 1.3.2021, si è costituita in giudizio la società
[...]
e per essa la mandataria quale Controparte_8 Controparte_9
cessionaria del credito originariamente detenuto da Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello.
7. Con atto del 2.7.2024, si è poi costituita la quale società Controparte_1
incorporante e successore a titolo universale della , Controparte_2
aderendo alle difese di quest'ultima.
8. Infine, con atto del 10.1.2025, è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c., la società
e per essa la mandataria Controparte_5 Controparte_4
quale incorporante per fusione della società Controparte_8
insistendo per il rigetto del gravame.
[...]
9. All'udienza del 14.1.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Con il primo motivo di gravame l'appellante ritiene censurabile la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha accertato la liceità del “c.d. ammortamento alla francese”, in quanto il meccanismo celerebbe una trasformazione del tasso di capitalizzazione semplice in quello composto;
difatti il mutuatario finirebbe per pagare gli interessi sugli interessi con un tasso pagina 5 di 11 reale superiore a quello stipulato, in quanto l'eventuale imputazione dei pagamenti al rimborso degli interessi, prima che al capitale, non consentirebbe alla parte mutuataria di conoscere l'entità degli interessi e quindi l'effettivo costo dell'operazione, con conseguente violazione dell'art. 117 TUB e degli artt. 1346, 1284 e 1283 c.c. e nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto. Il tasso convenuto del 4,65% annuo non sarebbe quindi corrispondente al tasso reale e alla periodicità (semestrale) dei pagamenti. Pertanto, la mutuataria non sarebbe obbligata ed i garanti non potrebbero essere escussi.
11. Il motivo è infondato.
12. La Corte osserva, in primis, come la tesi di parte appellante circa la indeterminatezza dell'entità del tasso di interesse applicato, non trova riscontro nel dato letterale del contratto di mutuo (v art. 3). Peraltro, sul punto l'appellante non ha fornito argomentazioni specifiche, limitandosi ad affermazioni generiche e di principio su un tasso reale applicato che sarebbe superiore a quello convenuto pattiziamente, senza indicare modalità o calcoli matematici a supporto della propria tesi.
13. Al di là di ciò, va ricordato che la giurisprudenza prevalente (anche di questa Corte) è ormai da tempo approdata ad una soluzione che riconosce la legittimità dell'ammortamento
“alla francese”, dovendosi escludere qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi. Il sistema di “ammortamento alla francese" prevede il rimborso del capitale secondo rate costanti, costituite da una quota capitale e da una quota interessi, di cui la quota capitale è destinata ad aumentare progressivamente, mentre la quota interessi è destinata a diminuire progressivamente. Complessivamente tale forma di ammortamento risulta più onerosa per il mutuatario rispetto a quella del metodo c.d. "all'italiana" (caratterizzato dalla quota interessi decrescenti e dalla quota capitale costante), ma si deve escludere che essa produca i lamentati effetti anatocistici. L'ammortamento "alla francese" non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (nel qual caso si avrebbe un interesse composto). Quindi l'interesse applicato è un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi. La legittimità del piano di ammortamento c.d.
“alla francese” è contenuta nella formula matematica che, per il prestito (x) – al tasso di interessi (y) – per il numero di rate (z), individua l'importo di quell'unica rata costante, idonea a rimborsare quello specifico e determinato prestito. La rata costante discende pagina 6 di 11 matematicamente, quindi, da elementi determinati al momento della stipula del contratto
(importo del prestito, tasso d'interesse, numero dei pagamenti periodici costanti) e, individuato l'ammontare della rata costante, è possibile determinare il piano di ammortamento. Il suddetto piano di ammortamento non importa quindi né indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo.
14. Venendo alla fattispecie, il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto concernente l'ammortamento alla francese in modo conforme alla giurisprudenza di questa
Corte (v. C. App. Bologna sez. III n. 1591/2023, n. 2490/2020, n. 708/2025, n. 1956/2025) e della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 1168/2025, n. 8322/2025, n. 18835/2025), tenuto conto dei principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15130/2024 che - enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali a tasso fisso - hanno osservato che “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue,… il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto” (v. Cass. n. 8322/2025).
15. In sintesi, il regime di capitalizzazione composta del rimborso operante nel sistema alla francese non implica affatto l'effetto anatocistico come osservato dalle Sezioni Unite;
deve escludersi, con riguardo a tale fattispecie, che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Pertanto, la tesi secondo cui il piano di “ammortamento alla francese" comporti l'applicazione di interessi anatocistici
è infondata nei suoi presupposti concettuali. La sentenza va quindi confermata, non sussistendo i presupposti per l'ammissione di una CTU neppure in questo grado, richiesta da parte appellante.
pagina 7 di 11 16. Con il secondo motivo di gravame, parte appellante censura la decisione impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto di escludere il superamento del TSU per difetto di indicazione delle modalità tecniche di raffronto con il tasso contrattuale precisando che in ogni caso l'allegazione è generica (neppure è stata indicata la somma ritenuta indebita). Secondo parte appellante, invece, tale onere sarebbe stato assolto avendo indicato il criterio di calcolo di tutti gli accessori e di confronto (tasso annuale maggiorato del 50% indicato dal Ministero del
Tesoro con riguardo al trimestre in cui il contratto è stato stipulato - 21.7.2006); inoltre, il superamento del TSU si sarebbe verificato per cinque trimestri fra il 2010 ed il 2011.
17. Il motivo è infondato.
18. In primo luogo, la Corte ricorda che, a seguito del SS.UU. della Cassazione (n.
24675/2017), ormai è pacifico che la verifica della usurarietà o meno degli interessi pattuiti debba essere rapportata al momento dell'insorgenza del vincolo contrattuale, ovvero all'equilibrio del rapporto fra le prestazioni convenute al momento pattizio, non rilevando quelle pattuizioni che, pur se valide al momento della contrattazione, successivamente siano divenute non corrispondenti ai valori numerici rilevati dai tassi soglia (v. Cass. n. 9762/2018).
Pertanto, l'usura si presenta suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie ed al momento delle stesse.
19. Ciò premesso, la Corte ritiene di condividere l'approccio argomentativo del Tribunale in ordine alle omissioni assertive e probatorie riferibili all'attuale parte appellante ed alle conseguenze che ne derivano ex art. 2697 c.c., nel senso che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto
Ministeriale di riferimento (cfr. Cass. SS. UU. n. 19597/2020).
20. Va difatti ricordato che l'onere di allegazione e di prova, nel contenzioso bancario, soggiace alla disciplina generale di cui all'art. 2697 c.c. e quindi il debitore ha un onere di allegazione e specificazione sia sotto il profilo dell'an sia del quantum debeatur, dovendo precisare gli addebiti che ritiene illegittimi, il criterio di determinazione del tasso praticato, il tasso concordato e quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato ed i criteri di determinazione, nonché gli esatti periodi di superamento del TSU ed i vari tassi soglia così da consentire di individuare la correttezza della somma che si ritiene illegittima. Il tutto deve essere poi documentato anche attraverso (possibilmente) una consulenza econometrica di parte.
pagina 8 di 11 21. Nella fattispecie detto onere non è stato assolto da parte attrice, che si è limitata ad allegazioni generiche ed ad una prospettazione astratta (1), priva di riscontro probatorio, demandando a future risultanze processuali quanto ciò che in realtà doveva essere oggetto di specifica indicazione, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta al fine di stabilire in che termini sarebbe avvenuto il superamento del TSU;
non sono state neppure indicare le somme che sarebbero state indebitamente incamerate dalla banca. Sotto tale profilo, una eventuale CTU econometrica sarebbe comunque inammissibile avendo carattere esplorativo, non potendo supplire alle carenze assertive ed istruttorie gravanti sulla parte interessata.
22. Con l'ultimo motivo di gravame, parte appellante si duole della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto valide le fideiussioni prestate posto che l'“aggiornamento fideiussione” del 31.5.2013 (con il quale i garanti hanno elevato l'importo massimo garantito delle fideiussioni del 2011) prevede una indicazione compiuta delle condizioni. Secondo parte appellante, invece, vi sarebbe una violazione dell'art. 1938 c.c. in quanto con detto documento i garanti hanno aumentato la garanzia non solo per le obbligazioni contratte dalla debitrice principale per sorte capitale, ma anche per quelle future e senza specificazione di interessi, commissioni, spese ed accessori che rimarrebbero indeterminati.
23. Il motivo è infondato.
24. L'art. 1938 c.c., come modificato dalla L. n. 154/992, prevede la necessità di indicazione dell'importo massimo garantito per il caso che il fideiussore garantisca l'adempimento di obbligazioni future. L'indicazione di un importo massimo garantito è posta in funzione di tutela del debitore rispetto a possibili abusi del creditore facendo riferimento ad un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico in relazione alla necessità di determinazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future (v. Cass. n.
1520/2010).
25. Ciò premesso, occorre però stabilire cosa debba intendersi per “obbligazioni future” nel testo codicistico. Come emerge dalla stessa congiunta previsione dell'obbligazione condizionale, quando parla di garanzia per un'obbligazione futura, l'art. 1938 c.c. allude ad una garanzia che assume come oggetto un'obbligazione che il debitore garantito assume verso il creditore in forza di una fattispecie costitutiva che si deve verificare integralmente in futuro, ovvero che al momento della prestazione della garanzia non veda già esistente alcuno dei suoi
(1) Così in atto di citazione: ”Infatti, anche volendo – solo per ipotesi astratta – dare per ammesso che il tasso contrattuale corrisponda a quello effettivamente applicato alla parte mutuataria (il che, come evidente, non è assolutamente possibile), il tasso di interesse di cui all'articolo 3 del contratto di mutuo supererebbe ex se le soglie stabilite per legge oltre le quali si configura il reato di usura per almeno n. 5 (cinque) trimestri, i.e. dal gennaio-marzo 2010 al gennaio-marzo 2011 compresi. Tanto basta per allegare la natura usuraria degli interessi applicati dalla banca convenuta.”
pagina 9 di 11 fatti costitutivi. L'obbligazione futura è quella che non esiste al momento, ma ne è prevista la nascita in base a taluni eventi previsti dalle parti. Si deve trattare di un'obbligazione che nasca da fatti costitutivi che debbono essere contemplati come verificabili al momento della prestazione della garanzia, ma senza alcun rapporto di derivazione da eventi che originino dallo svolgimento delle obbligazioni del debitore esistenti al momento dell'assunzione della garanzia da parte del garante (cfr. Cass. n. 5423/2022).
26. Ciò posto, venendo alla fattispecie, dal tenore letterale dell'”aggiornamento fideiussione” del 31.5.2013, non può revocarsi in dubbio che le parti abbiano inteso riferirsi ai contratti di fideiussione originari del 2011 e alle pattuizioni ivi contenute;
difatti, le parti hanno escluso qualsiasi effetto novativo rispetto ai precedenti contratti di garanzia (“vi dichiaro che il presente atto non produce alcun effetto novativo in ordine agli impegni da me assunti e che pertanto restano fermi tutti i patti e le condizioni di cui alla predetta fideiussione”)¸facendo espresso richiamo alla “fideiussione da me prestata in data 27/10/2011 a garanzia delle obbligazioni contratte e da contrarre nei Vostri confronti dalla ditta . Parte_3
Dunque, non si tratta di garanzia prestata per obbligazioni future nel senso sopra delineato
(cioè riferite ad una fattispecie costituiva non esistente), ma a quelle derivanti dalle condizioni dei precedenti contratti e quindi non incerte e future, correlandosi alle obbligazioni già esistenti. L'aggiornamento non incide sulle condizioni contrattuali precedenti ma è limitato solo all'importo massimo garantito
27. Neppure quindi può dirsi che la violazione dell'art. 1938 c.c. riguardi gli “interessi, commissioni, spese ed accessori” per loro indeterminatezza;
per le ragioni sopra esposte, si deve avere riguardo all'art. 1 dei contratti del 27.10.2011 che i garanti hanno inteso richiamare espressamente ed ove è specificato che “la fideiussione garantisce, sino all'importo sopra indicato, tutto quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”. Pertanto, la eventuale e successiva quantificazione per interessi ed accessori, dipende esclusivamente da parametri predeterminati dai contraenti e non soggetti a discrezionalità, dovendosi così escludere la caducazione della garanzia o la sua limitazione all'importo del capitale mutuato (v. Cass. n. 21521/2016).
28. In conclusione, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
29. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di pagina 10 di 11 liquidazione successiva al 23.10.2022.
30. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte degli appellanti a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 775/2020 del 17.11.2020 Parte_3
pubblicata il 19.11.2020;
- condanna e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido fra di loro, a rifondere a ed a Controparte_1 CP_3 [...]
le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida per Controparte_5
ciascuna parte in € 9.000,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 18 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea MA
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea MA Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 138 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e la società in persona del suo legale C.F._2 Parte_3
rappresentante pro-tempore in carica, rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Lupo (c.f.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Flaminia n C.F._3
163/E a Rimini, giusta procura in atti
APPELLANTI
contro
(c.f. , quale società incorporante Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Paolo Mancuso (c.f.
e MA MO (c.f. ) ed elettivamente C.F._4 C.F._5
domiciliata presso il loro studio in Via Marecchiese n. 4 a Rimini, giusta procura in atti
APPELLATA
Controparte_3
(c.f. e per essa (c.f. ) in persona del legale P.IVA_3 Controparte_4 P.IVA_4
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa, dall'Avv. MA De Pascale (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Emilia n. CodiceFiscale_6
pagina 1 di 11 16 a Riccione, giusta procura in atti
INTERVENUTA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 775/2020 del 17.11.2020, pubblicata il
19.11.2020.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 14.1.2025:
Appellanti ): Pt_1 Parte_2 Parte_3
“Nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità del contratto di mutuo stipulato tra la debitrice principale e la (oggi Parte_3 Controparte_2 Controparte_1 società incorporante per fusione), per tutti i motivi esposti in atti e per quanto si verrà ad esporre nel corso del giudizio.
Per l'effetto: accertare e dichiarare che l'attore Sig. non potrà in alcun modo Parte_2 rispondere quale fideiussore/garante per il contratto di mutuo stipulato dalla società
[...] accertare e dichiarare che l'attore Sig. non potrà in alcun Parte_3 Parte_1 modo rispondere quale fideiussore/garante per il contratto di mutuo stipulato dalla società
Parte_3 accertare e dichiarare la nullità e la inefficacia dirette e/o derivate delle fideiussioni portate dai Sig.ri e Parte_2 Pt_1
Sempre nel merito: accertare e dichiarare che la (oggi società Controparte_2 Controparte_1 incorporante per fusione) ha applicato interessi usurari, per tutti i motivi esposti in atti e per quanto si verrà ad esporre nel corso del giudizio.
Per l'effetto: accertare e dichiarare la non debenza degli interessi usurari calcolati dalla
[...]
(oggi società incorporante per fusione) durante Controparte_2 Controparte_1 tutto il corso del rapporto contrattuale.
Sempre nel merito: accertare e dichiarare che la (oggi società Controparte_2 Controparte_1 incorporante per fusione) ha applicato interessi anatocistici, per tutti i motivi esposti in atti e per quanto si verrà ad esporre nel corso del giudizio.
Per l'effetto: accertare e dichiarare la non debenza degli interessi anatocistici calcolati dalla
[...]
(oggi società incorporante per fusione) durante Controparte_2 Controparte_1 tutto il corso del rapporto contrattuale.
Ancora nel merito: accertare e dichiarare la nullità per violazione dell'art. 1938 c.c. delle scritture di aggiornamento del 31.05.2013 sottoscritte dal Sig. e dal Sig. Parte_2 Pt_1
per tutti i motivi esposti in atti e per quanto si verrà ad esporre nel corso del
[...] giudizio.
Nel merito, in via subordinata:
pagina 2 di 11 limitare l'importo massimo garantito dal Sig. alla somma di € 144.000,00 (euro Parte_2 centoquarantaquattromila) omnia, prevista in seno alla fideiussione limitata prestata in data 27.10.2011; limitare l'importo massimo garantito dal Sig. alla somma di € 72.000,00 (euro Pt_1 settantaduemila) omnia, prevista in seno alla fideiussione limitata prestata in data
27.10.2011.
In ogni caso: con vittoria di spese, funzioni, onorari di lite, IVA e CPA.
Si chiede disporsi CTU tecnico-contabile al fine di:
- rideterminare le clausole aventi ad oggetto la determinazione degli interessi relativi al contratto di mutuo, da declinare in base ai criteri legali;
- determinare l'ammontare complessivo degli interessi anatocistici ed usurari addebitati alla parte mutuataria.
Si insta altresì affinché la Corte d'Appello adita voglia disporre ed ordinare l'esibizione di tutta la documentazione in possesso della Banca convenuta e relativa al rapporto di mutuo di cui alla narrativa.”
Appellata : Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, emettere ordinanza di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza dello stesso;
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, richiamate le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, accertare e dichiarare infondati i motivi di gravame proposti e, conseguentemente, rigettare l'appello con conferma integrale della sentenza impugnata;
In ogni caso, con rifusione di tutte le spese e competenze di causa.”
Intervenuta : Controparte_5
“1. in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità del primo grado di giudizio per scorretto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
2. accogliere l'eccezione di prescrizione e decadenza;
3. nel merito, rigettare in toto l'appello proposto da controparte e, per l'effetto
4. dichiarare pienamente valido ed efficace il contratto di mutuo con il piano di ammortamento alla francese;
5. dichiarare l'assenza di tassi di interesse usurari;
6. rigettare la richiesta di c.t.u. contabile in quanto meramente esplorativa;
7. rigettare l'ordine di esibizione avanzato da controparte in quanto illegittimo ed irrituale;
8. condannare controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento della somma che si riterrà di giustizia, per avere controparte promosso un appello totalmente destituito di fondamento;
9. con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società (da qui anche mutuataria) ed i sig. Parte_3 [...]
e quali fideiussori della stessa (da qui anche garanti), Parte_2 Parte_1
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini la CP_2
pagina 3 di 11 da qui banca), esponendo: Controparte_6
- la società aveva stipulato il 21.7.2006 un contratto di mutuo Parte_3
fondiario con la per la somma di € 2.200.000,00, con garanzia Controparte_2
ipotecaria fino alla concorrenza di € 3.300.000,00 su un terreno sito in Comune di
MM (RN);
- alla stipula del contratto, la banca mutuante erogava la somma di € 140.000,00 a mezzo assegno circolare che la mutuataria riconsegnava alla banca in deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti contrattuali, mentre la restante somma di € 2.060.000,00 sarebbe stata erogata mediante n. 40 rate semestrali costanti posticipate dell'importo di €
85.076,60 cadauna, comprendenti una quota capitale e una quota interessi al tasso annuo nominale del 4,65%, secondo il piano di ammortamento c.d. “alla francese”;
- con fideiussioni omnibus del 27.10.2011, i sig. e si Parte_2 Parte_1
erano costituiti garanti della mutuataria;
- successivamente, con aggiornamento del 31.05.2013, i garanti avevano comunicato l'innalzamento della misura delle garanzie fino alla concorrenza dell'importo di €
150.000,00 in linea capitale oltre ad interessi, commissioni, spese ed accessori;
- a seguito di verifiche econometriche sul suddetto mutuo, era emerso che la banca aveva applicato somme non dovute a titolo di interessi anatocistici/usurari;
- il piano di ammortamento era illegittimo, in quanto adottato secondo lo schema c.d.
“ammortamento alla francese” per effetto del quale veniva operata una capitalizzazione composta e quindi il tasso di interesse reale applicato risultava più elevato di quello contrattuale;
- gli interessi convenuti erano superiori al Tasso Soglia UR (TSU) dovendosi considerare tutti gli accessori che il contratto applicava al credito in linea capitale;
- il contratto di mutuo doveva quindi considerarsi nullo con conseguente gratuità ex art. 1815 co. 2 c.c. e nullità delle fideiussioni prestate;
- le scritture del 31.5.2013 di aggiornamento delle fideiussioni erano nulle ex art. 1938
c.c. in quanto prive di indicazione dell'effettivo importo massimo garantito, mancando la determinazione degli “interessi, commissioni, spese ed accessori”.
Parte attrice concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda con conseguente accertamento della nullità del contratto di mutuo e delle fideiussioni.
2. Si costituiva in giudizio la sponendo: Controparte_7
- la società era priva di legittimazione attiva per difetto di apposita Parte_3
delibera autorizzativa dell'assemblea dei soci;
pagina 4 di 11 - il sistema di “ammortamento alla francese” era legittimo in quanto non implicava alcuna capitalizzazione degli interessi;
- gli interessi erano inferiori al Tasso Soglia UR (TSU) e l'allegazione di parte attrice era generica e non provata;
- le fideiussioni erano valide in quanto indicavano l'importo massimo garantito e comunque richiamavano le condizioni contenute nelle fideiussioni del 2011.
La convenuta concludeva per il rigetto della domanda attrice.
3. All'esito della trattazione, il Tribunale con sentenza n. 775/2020 rigettava la domanda attrice.
4. Avverso la predetta decisione hanno proposto appello i sig. Parte_1
e la società Parte_2 Parte_3
5. Si è costituita in giudizio la chiedendo il Controparte_2
rigetto del gravame.
6. Con atto del 1.3.2021, si è costituita in giudizio la società
[...]
e per essa la mandataria quale Controparte_8 Controparte_9
cessionaria del credito originariamente detenuto da Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello.
7. Con atto del 2.7.2024, si è poi costituita la quale società Controparte_1
incorporante e successore a titolo universale della , Controparte_2
aderendo alle difese di quest'ultima.
8. Infine, con atto del 10.1.2025, è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c., la società
e per essa la mandataria Controparte_5 Controparte_4
quale incorporante per fusione della società Controparte_8
insistendo per il rigetto del gravame.
[...]
9. All'udienza del 14.1.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Con il primo motivo di gravame l'appellante ritiene censurabile la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha accertato la liceità del “c.d. ammortamento alla francese”, in quanto il meccanismo celerebbe una trasformazione del tasso di capitalizzazione semplice in quello composto;
difatti il mutuatario finirebbe per pagare gli interessi sugli interessi con un tasso pagina 5 di 11 reale superiore a quello stipulato, in quanto l'eventuale imputazione dei pagamenti al rimborso degli interessi, prima che al capitale, non consentirebbe alla parte mutuataria di conoscere l'entità degli interessi e quindi l'effettivo costo dell'operazione, con conseguente violazione dell'art. 117 TUB e degli artt. 1346, 1284 e 1283 c.c. e nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto. Il tasso convenuto del 4,65% annuo non sarebbe quindi corrispondente al tasso reale e alla periodicità (semestrale) dei pagamenti. Pertanto, la mutuataria non sarebbe obbligata ed i garanti non potrebbero essere escussi.
11. Il motivo è infondato.
12. La Corte osserva, in primis, come la tesi di parte appellante circa la indeterminatezza dell'entità del tasso di interesse applicato, non trova riscontro nel dato letterale del contratto di mutuo (v art. 3). Peraltro, sul punto l'appellante non ha fornito argomentazioni specifiche, limitandosi ad affermazioni generiche e di principio su un tasso reale applicato che sarebbe superiore a quello convenuto pattiziamente, senza indicare modalità o calcoli matematici a supporto della propria tesi.
13. Al di là di ciò, va ricordato che la giurisprudenza prevalente (anche di questa Corte) è ormai da tempo approdata ad una soluzione che riconosce la legittimità dell'ammortamento
“alla francese”, dovendosi escludere qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi. Il sistema di “ammortamento alla francese" prevede il rimborso del capitale secondo rate costanti, costituite da una quota capitale e da una quota interessi, di cui la quota capitale è destinata ad aumentare progressivamente, mentre la quota interessi è destinata a diminuire progressivamente. Complessivamente tale forma di ammortamento risulta più onerosa per il mutuatario rispetto a quella del metodo c.d. "all'italiana" (caratterizzato dalla quota interessi decrescenti e dalla quota capitale costante), ma si deve escludere che essa produca i lamentati effetti anatocistici. L'ammortamento "alla francese" non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (nel qual caso si avrebbe un interesse composto). Quindi l'interesse applicato è un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi. La legittimità del piano di ammortamento c.d.
“alla francese” è contenuta nella formula matematica che, per il prestito (x) – al tasso di interessi (y) – per il numero di rate (z), individua l'importo di quell'unica rata costante, idonea a rimborsare quello specifico e determinato prestito. La rata costante discende pagina 6 di 11 matematicamente, quindi, da elementi determinati al momento della stipula del contratto
(importo del prestito, tasso d'interesse, numero dei pagamenti periodici costanti) e, individuato l'ammontare della rata costante, è possibile determinare il piano di ammortamento. Il suddetto piano di ammortamento non importa quindi né indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo.
14. Venendo alla fattispecie, il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto concernente l'ammortamento alla francese in modo conforme alla giurisprudenza di questa
Corte (v. C. App. Bologna sez. III n. 1591/2023, n. 2490/2020, n. 708/2025, n. 1956/2025) e della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 1168/2025, n. 8322/2025, n. 18835/2025), tenuto conto dei principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15130/2024 che - enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali a tasso fisso - hanno osservato che “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue,… il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto” (v. Cass. n. 8322/2025).
15. In sintesi, il regime di capitalizzazione composta del rimborso operante nel sistema alla francese non implica affatto l'effetto anatocistico come osservato dalle Sezioni Unite;
deve escludersi, con riguardo a tale fattispecie, che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Pertanto, la tesi secondo cui il piano di “ammortamento alla francese" comporti l'applicazione di interessi anatocistici
è infondata nei suoi presupposti concettuali. La sentenza va quindi confermata, non sussistendo i presupposti per l'ammissione di una CTU neppure in questo grado, richiesta da parte appellante.
pagina 7 di 11 16. Con il secondo motivo di gravame, parte appellante censura la decisione impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto di escludere il superamento del TSU per difetto di indicazione delle modalità tecniche di raffronto con il tasso contrattuale precisando che in ogni caso l'allegazione è generica (neppure è stata indicata la somma ritenuta indebita). Secondo parte appellante, invece, tale onere sarebbe stato assolto avendo indicato il criterio di calcolo di tutti gli accessori e di confronto (tasso annuale maggiorato del 50% indicato dal Ministero del
Tesoro con riguardo al trimestre in cui il contratto è stato stipulato - 21.7.2006); inoltre, il superamento del TSU si sarebbe verificato per cinque trimestri fra il 2010 ed il 2011.
17. Il motivo è infondato.
18. In primo luogo, la Corte ricorda che, a seguito del SS.UU. della Cassazione (n.
24675/2017), ormai è pacifico che la verifica della usurarietà o meno degli interessi pattuiti debba essere rapportata al momento dell'insorgenza del vincolo contrattuale, ovvero all'equilibrio del rapporto fra le prestazioni convenute al momento pattizio, non rilevando quelle pattuizioni che, pur se valide al momento della contrattazione, successivamente siano divenute non corrispondenti ai valori numerici rilevati dai tassi soglia (v. Cass. n. 9762/2018).
Pertanto, l'usura si presenta suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie ed al momento delle stesse.
19. Ciò premesso, la Corte ritiene di condividere l'approccio argomentativo del Tribunale in ordine alle omissioni assertive e probatorie riferibili all'attuale parte appellante ed alle conseguenze che ne derivano ex art. 2697 c.c., nel senso che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto
Ministeriale di riferimento (cfr. Cass. SS. UU. n. 19597/2020).
20. Va difatti ricordato che l'onere di allegazione e di prova, nel contenzioso bancario, soggiace alla disciplina generale di cui all'art. 2697 c.c. e quindi il debitore ha un onere di allegazione e specificazione sia sotto il profilo dell'an sia del quantum debeatur, dovendo precisare gli addebiti che ritiene illegittimi, il criterio di determinazione del tasso praticato, il tasso concordato e quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato ed i criteri di determinazione, nonché gli esatti periodi di superamento del TSU ed i vari tassi soglia così da consentire di individuare la correttezza della somma che si ritiene illegittima. Il tutto deve essere poi documentato anche attraverso (possibilmente) una consulenza econometrica di parte.
pagina 8 di 11 21. Nella fattispecie detto onere non è stato assolto da parte attrice, che si è limitata ad allegazioni generiche ed ad una prospettazione astratta (1), priva di riscontro probatorio, demandando a future risultanze processuali quanto ciò che in realtà doveva essere oggetto di specifica indicazione, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta al fine di stabilire in che termini sarebbe avvenuto il superamento del TSU;
non sono state neppure indicare le somme che sarebbero state indebitamente incamerate dalla banca. Sotto tale profilo, una eventuale CTU econometrica sarebbe comunque inammissibile avendo carattere esplorativo, non potendo supplire alle carenze assertive ed istruttorie gravanti sulla parte interessata.
22. Con l'ultimo motivo di gravame, parte appellante si duole della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto valide le fideiussioni prestate posto che l'“aggiornamento fideiussione” del 31.5.2013 (con il quale i garanti hanno elevato l'importo massimo garantito delle fideiussioni del 2011) prevede una indicazione compiuta delle condizioni. Secondo parte appellante, invece, vi sarebbe una violazione dell'art. 1938 c.c. in quanto con detto documento i garanti hanno aumentato la garanzia non solo per le obbligazioni contratte dalla debitrice principale per sorte capitale, ma anche per quelle future e senza specificazione di interessi, commissioni, spese ed accessori che rimarrebbero indeterminati.
23. Il motivo è infondato.
24. L'art. 1938 c.c., come modificato dalla L. n. 154/992, prevede la necessità di indicazione dell'importo massimo garantito per il caso che il fideiussore garantisca l'adempimento di obbligazioni future. L'indicazione di un importo massimo garantito è posta in funzione di tutela del debitore rispetto a possibili abusi del creditore facendo riferimento ad un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico in relazione alla necessità di determinazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future (v. Cass. n.
1520/2010).
25. Ciò premesso, occorre però stabilire cosa debba intendersi per “obbligazioni future” nel testo codicistico. Come emerge dalla stessa congiunta previsione dell'obbligazione condizionale, quando parla di garanzia per un'obbligazione futura, l'art. 1938 c.c. allude ad una garanzia che assume come oggetto un'obbligazione che il debitore garantito assume verso il creditore in forza di una fattispecie costitutiva che si deve verificare integralmente in futuro, ovvero che al momento della prestazione della garanzia non veda già esistente alcuno dei suoi
(1) Così in atto di citazione: ”Infatti, anche volendo – solo per ipotesi astratta – dare per ammesso che il tasso contrattuale corrisponda a quello effettivamente applicato alla parte mutuataria (il che, come evidente, non è assolutamente possibile), il tasso di interesse di cui all'articolo 3 del contratto di mutuo supererebbe ex se le soglie stabilite per legge oltre le quali si configura il reato di usura per almeno n. 5 (cinque) trimestri, i.e. dal gennaio-marzo 2010 al gennaio-marzo 2011 compresi. Tanto basta per allegare la natura usuraria degli interessi applicati dalla banca convenuta.”
pagina 9 di 11 fatti costitutivi. L'obbligazione futura è quella che non esiste al momento, ma ne è prevista la nascita in base a taluni eventi previsti dalle parti. Si deve trattare di un'obbligazione che nasca da fatti costitutivi che debbono essere contemplati come verificabili al momento della prestazione della garanzia, ma senza alcun rapporto di derivazione da eventi che originino dallo svolgimento delle obbligazioni del debitore esistenti al momento dell'assunzione della garanzia da parte del garante (cfr. Cass. n. 5423/2022).
26. Ciò posto, venendo alla fattispecie, dal tenore letterale dell'”aggiornamento fideiussione” del 31.5.2013, non può revocarsi in dubbio che le parti abbiano inteso riferirsi ai contratti di fideiussione originari del 2011 e alle pattuizioni ivi contenute;
difatti, le parti hanno escluso qualsiasi effetto novativo rispetto ai precedenti contratti di garanzia (“vi dichiaro che il presente atto non produce alcun effetto novativo in ordine agli impegni da me assunti e che pertanto restano fermi tutti i patti e le condizioni di cui alla predetta fideiussione”)¸facendo espresso richiamo alla “fideiussione da me prestata in data 27/10/2011 a garanzia delle obbligazioni contratte e da contrarre nei Vostri confronti dalla ditta . Parte_3
Dunque, non si tratta di garanzia prestata per obbligazioni future nel senso sopra delineato
(cioè riferite ad una fattispecie costituiva non esistente), ma a quelle derivanti dalle condizioni dei precedenti contratti e quindi non incerte e future, correlandosi alle obbligazioni già esistenti. L'aggiornamento non incide sulle condizioni contrattuali precedenti ma è limitato solo all'importo massimo garantito
27. Neppure quindi può dirsi che la violazione dell'art. 1938 c.c. riguardi gli “interessi, commissioni, spese ed accessori” per loro indeterminatezza;
per le ragioni sopra esposte, si deve avere riguardo all'art. 1 dei contratti del 27.10.2011 che i garanti hanno inteso richiamare espressamente ed ove è specificato che “la fideiussione garantisce, sino all'importo sopra indicato, tutto quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”. Pertanto, la eventuale e successiva quantificazione per interessi ed accessori, dipende esclusivamente da parametri predeterminati dai contraenti e non soggetti a discrezionalità, dovendosi così escludere la caducazione della garanzia o la sua limitazione all'importo del capitale mutuato (v. Cass. n. 21521/2016).
28. In conclusione, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
29. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di pagina 10 di 11 liquidazione successiva al 23.10.2022.
30. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte degli appellanti a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 775/2020 del 17.11.2020 Parte_3
pubblicata il 19.11.2020;
- condanna e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido fra di loro, a rifondere a ed a Controparte_1 CP_3 [...]
le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida per Controparte_5
ciascuna parte in € 9.000,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 18 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea MA
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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