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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/11/2025, n. 4475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4475 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4577/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Angela NI, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.11.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 4577/2025 del
R.G.A.C. promossa da:
, c.f. , nata a [...] il CP_1 C.F._1
02/04/1974 ed ivi residente a[...], rappr. e dif. dall'Avv. Massimo Vernola (CF: ) C.F._2
-Ricorrente-
Contro
1
, in persona del pro Controparte_2 CP_3
tempore, , Controparte_4 CP_5 [...]
in persona dei rispettivi legali Controparte_6 rappresentanti pro tempore
Rappr. e dif. ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Lotito Giuseppina
C.F._3
-Resistente-
Fatto e diritto
La domanda così come proposta in ricorso è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Il ricorrente in epigrafe indicato, appartenente al personale docente della scuola, in servizio di preruolo ed alle dipendenze dell'amministrazione scolastica ed in passato impiegato presso scuole statali pubbliche in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, ha invocato l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso. Costituitasi in giudizio, la parte convenuta ha contestato integralmente nel merito le avverse pretese, insistendo per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dagli anni 2000 ed assegnate a questo
2 Giudice, la causa veniva decisa.
Ebbene, la presente controversia attiene alla nota questione del c.d. precariato scolastico.
In particolare, l'istante, premesso di aver prestato servizio con contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. fascicolo ricorrente) e di essere stata immessa in ruolo in data 01.09.2015, contesta l'inquadramento effettuato dal , affermando di aver subìto CP_7
l'illegittima decurtazione degli anni di servizio indicati in ricorso, non computati ai fini della progressione di carriera.
La parte ricorrente deduce altresì che in virtù di una corretta ricostruzione di carriera, con riconoscimento integrale di tutti gli anni di servizio effettivamente prestati con rapporto c.d. “precario”, oggi sarebbe inquadrata nella superiore posizione economica rispetto a quella riconosciuta dal con i conseguenti benefici CP_7 economici.
Ebbene la vicenda in esame si inserisce nel contesto di un vasto contenzioso diffuso su tutto il territorio nazionale e che ha dato vita ad una complessa vicenda giurisprudenziale e normativa. In merito alla specifica domanda azionata nel presente giudizio, va rammentato che la questione era stata affrontata, proprio in relazione al settore scolastico, dalla Corte di Cassazione che, con alcune sentenze - Cass. n. 290/2017, n. 165/2017 e n.
22558/2016 - aveva ritenuto non giustificata la disparità di trattamento tra i cd. precari della scuola ed il personale scolastico assunto a tempo indeterminato ed aveva accertato il diritto della parte ricorrente ad essere retribuita secondo il medesimo sistema di progressione professionale previsto per gli assunti a tempo indeterminato.
La Suprema Corte osservava che il , laddove insisteva sulla CP_2
specialità de sistema di reclutamento scolastico e sulla esistenza di ragioni oggettive legate alla necessità di assicurare la continuità
3 didattica, sovrapponeva e confondeva il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CES, CEEP e
UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo. Che i due piani dovessero, invece, essere tenuti distinti emergeva già dalla lettura della clausola 1, con la quale il legislatore eurounitario a aveva indicato gli obiettivi fella direttiva volta, da un lato, a
“migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione”; dall'altro a “creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”.
L'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussisteva, secondo l'argomentare della Suprema Corte, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacchè detto obbligo era attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono “norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela”(cfr. Corte di Giustizia 9.7.2015, causa
C-177/14, Regojo Dans, punto32).
Successivamente, sulla questione sopraggiungeva la sentenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 20.09.2018, in causa C-
466/17 (c.d. sentenza Motter), sulla scorta della quale la disciplina
4 nazionale poteva essere ritenuta compatibile con quella comunitaria.
La Corte di Giustizia, in particolare, considerando le ragioni addotte dal Governo Italiano così motivava: “È vero che la normativa nazionale in esame nel procedimento principale riconosce integralmente tale carriera. Tuttavia, essa non lo fa in modo uniforme, dal momento che l'anzianità maturata dopo i primi quattro anni è computata solo per i due terzi.
42 A tale riguardo, il governo italiano spiega una siffatta limitazione con la necessità di rispecchiare il fatto che l'esperienza dei docenti a tempo determinato non può essere interamente comparata a quella dei loro colleghi che sono dipendenti pubblici di ruolo assunti tramite concorso. Contrariamente a questi ultimi, i docenti a tempo determinato sarebbero spesso chiamati ad effettuare prestazioni di sostituzione temporanea e a insegnare svariate materie. Inoltre, essi sarebbero soggetti a un sistema di computo del tempo effettuato che differisce da quello applicabile ai dipendenti pubblici di ruolo. Alla luce di tali differenze, sia da un punto di vista qualitativo sia da un punto di vista quantitativo, e al fine di evitare qualsiasi discriminazione alla rovescia a danno dei dipendenti pubblici assunti mediante concorso, il governo italiano ritiene giustificato applicare un coefficiente di riduzione al momento di computare l'anzianità di servizio maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato. 43 Occorre ricordare che gli Stati membri, in considerazione del margine di discrezionalità di cui dispongono per quanto riguarda l'organizzazione delle loro amministrazioni pubbliche, possono, in linea di principio, senza violare la direttiva
1999/70 o l'accordo quadro, stabilire le condizioni per l'accesso alla qualifica di dipendente pubblico di ruolo nonché le condizioni di impiego di siffatti dipendenti di ruolo, in particolare qualora costoro fossero in precedenza impiegati da dette amministrazioni nell'ambito
5 di contratti di lavoro a tempo determinato (sentenza del 18 ottobre
2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto Per_1
57).
… 47 Pertanto, gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine
(v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C- Per_1
302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62).
48 Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità […] 51 […] non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso>>.
Sulla scorta di tali principi, veniva rimeditato da codesto Tribunale
l'orientamento favorevole ai docenti precari, sviluppato in precedenza, e, allo stesso modo si determinava la Corte d'Appello
6 territoriale, sullo specifico argomento si legga, tra le tante, Corte
Appello Bari, sez. lav., sent. n. 429 del 21.02.2019.
A ricomporre il panorama della giurisprudenza in materia, successivamente alla cd. sentenza Motter, è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione del 28 novembre 2019 n. 31149 la quale si
è pronunciata espressamente sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
Ebbene, questo Giudice intende far proprie le argomentazioni della
Suprema Corte in ragione della funzione nomofilattica che le è propria, proprio in quanto la Corte di Cassazione ha fissato regole idonee a definire in modo uniforme il vasto contenzioso pendente in materia in tutti i gradi della giurisdizione lavoristica.
Orbene, seguendo l'iter argomentativo della citata pronuncia, è
d'uopo, innanzitutto, richiamare l'evoluzione normativa in materia.
Con il d.l. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla I.
576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 3, che «Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio.».
L'art. 4 aggiungeva che « Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della
7 validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del calcolo del periodo richiesto per il riconoscimento.».
Successivamente, con il d.lgs n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 485 secondo cui «1.Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.».
8 A sua volta l'art. 489 ripete la formulazione dell'art. 4 del d.l.
370/1970, stabilendo che «Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.».
La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui « Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.».
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n.
297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.».
In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che, nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello
9 stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che « Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970,
n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n.
576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R.
23 agosto 1988, n. 399».
Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.».
Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)» ed analoga disposizione
è stata inserita nell'art. 146 ( lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007.
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, come affermato dalla Suprema Corte, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al TU., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del d.lgs. n. 297/1994 e, pertanto,
10 il richiamo della normativa di cui al dl. n. 370/1970 "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sé il rinvio agli artt.
485 e seguenti del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione. Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del d.l. n. 370/1970, richiama espressamente anche l'art. 4 del d.P.R. n. 399/1988 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che «Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diploma ti della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali».
Ebbene, se questo è il quadro normativo di settore, la Suprema
Corte ha testualmente affermato che “dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si evince, dunque, che nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio preruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perché se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della
11 scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
5.2. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), basato sulla regola del cosiddetto
"doppio canale" che, oltre a prevedere l'immissione in ruolo periodica dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti, stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate all'art. 400 dalla legge n. 124/1999, la cadenza triennale dei concorsi. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica” (così, da ultimo, Cass. n.
33138/2019).
Quanto alla compatibilità della normativa nazionale con il diritto eurounitario, la Corte di Cassazione ha premesso che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (
Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018,
12 causa C- 619/17, 5.6.2018, causa C - 677/16, Controparte_8
, la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte CP_9
oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali la Stessa Cassazione ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e
23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n.20918/2019 quest'ultima relativa al personale
ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca ( Cass. n. 27950/2017,
Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
In particolare nei precedenti sopra indicati è stato evidenziato che:
a) La clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo i applicare il
Diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (cfr. ex plurimis Corte Corte di Giustizia 8.9.2011, causa C-177/10, RO SA);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153, n. 5) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una
13 differenza di retribuzione” (Corte di Giustizia 13.9.2007, causa
C307/05, , punto 42); Persona_2
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia Regojo
Dans cit. punto 44 e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. Regojo Dans cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» ( Corte di Giustizia 18.10.2012 in
14 cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 . Per_3
Ebbene, il dato saliente affrontato dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 31149/2019 (idem Cass. n. 33138/2019) consiste nel ritenere che i principi appena esposti non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C- 466/17, con la quale, a Per_4 seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di
Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che « ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi ».
Infatti, argomenta la Corte, “E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come integrato dalla legge n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere « un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità
e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso» ( punto 51). Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si
15 afferma che possono configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità «fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio». Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il ricorrente nel corso della CP_2
discussione orale, le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di
Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del
16 rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono”.
La Corte, tuttavia, prende atto del fatto che più complessa è
l'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni «alla rovescia» in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato. E allora Cass. n.
31149/2019 individua i seguenti passaggi che debbono essere seguiti dal Giudice di merito: “9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante
17 al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs.
n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ( congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né
18 gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n.
21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, RO SA punti da 49 a 56)”.
Pertanto, sulla scorta di tale iter argomentativo, la Suprema Corte esprime il seguente principio di diritto: “a) l'art. 485 del d.lgs. n.
297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive
19 disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo steso indicati, unitamente a quello fissato dall'1art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c)
l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto di legge al docente assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Pertanto, applicando le modalità di calcolo indicate dalla
Suprema Corte al caso di specie, e cioè sommando i giorni di effettivo servizio, si evince che la parte ricorrente ha effettivamente prestato servizio preruolo per un numero di giorni superiore a quelli riconosciuti dal che con CP_2
proprio provvedimento le ha chiaramente riconosciuto una minore anzianità preruolo. Tanto appare chiaro dalla documentazione in atti. In definitiva, riprendendo il principio di diritto espresso dal Supremi Giudici, poiché l'effettiva anzianità è superiore rispetto a quella ottenuta con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di
20 diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuta la medesima anzianità che gli sarebbe spettata se avesse lavorato a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. In buona sostanza, quindi, il ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio preruolo in via integrale.
Ne deriva il diritto di parte ricorrente al pieno riconoscimento dei periodi di servizio prestati in esecuzione di tutti i contratti a termine stipulati con l'amministrazione scolastica resistente, a fini giuridici ed economici nei limiti di quanto non valutato e non corrisposto all'atto dell'immissione in ruolo. Alle somme dovute (è solo il caso di ricordare che nella fattispecie le somme sono domandate nei limiti della prescrizione) devono essere aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo tra loro non cumulati, trattandosi di credito afferente a rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Il diritto alle differenze retributive arretrate va tuttavia circoscritto nei limiti della prescrizione quinquennale (come eccepito dalla controparte), interrotta solo dalla messa in mora del 20.03.2025.
Sullo specifico tema della prescrizione è di recente intervenuta la
Corte di cassazione – sezione lavoro, con l'ordinanza n. 2232 del
30.01.2020, chiarendo che il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio è insuscettibile di prescrizione, potendo invece prescriversi solo i diritti che su di essa si fondano.
E' utile riportare per esteso le motivazioni dell'ordinanza citata: “2.1. questa Corte ha già da tempo fissato, con plurimi precedenti, un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico;
21 2.2. l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio
1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n.
281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n.
477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n.
12354; Cass. 1 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n.
4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n.
15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n.
15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n.
4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n.
12756/2003 nonchè la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131);
2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “non esiste… un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio” – cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna
22 richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez.
Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre
2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018,
n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che “debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto” (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio
1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n.
4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, ma poiché
l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
23 2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”.
Pertanto, va affermato il diritto della parte ricorrente, previa disapplicazione della normativa nazionale in materia, a vedersi ricostruita la carriera considerando integralmente tutti i periodi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato e a percepire le differenze retributive maturate in virtù del suddetto nuovo riconoscimento con decorrenza dal 20.03.2020 (essendo prescritte le differenze relative al periodo precedente), oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
Ancora, con il presente giudizio il ricorrente, docente a tempo indeterminato, lamenta che l'amministrazione nel decreto di ricostruzione della carriera non ha computato l'intera annualità
2013 ancorché regolarmente svolta. Sul punto, ritiene il tribunale di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.р.c.,
l'orientamento di altri giudici anche di altri Tribunali, cui si presta adesione, ispirati all'ordinanza della Corte di Cassazione n.
1633/2024 dell'11.6.24 con cui si è pronunciata in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola e blocco delle progressioni stipendiali. La Corte di Cassazione, anche nelle sue decisioni precedenti, ha spesso sottolineato la necessità di distinguere tra:
Progressioni economiche;
la normativa blocca gli incrementi retributivi legati alle progressioni di carriera per specifici periodi;
Progressioni giuridiche: la progressione di carriera dal punto di vista giuridico, cioè il riconoscimento dell'anzianità di servizio e l'avanzamento di livello, non dovrebbe essere impedita dalle misure di contenimento economico.
24 Al riguardo, infatti, ha affermato che il blocco economico delle progressioni, imposto al personale della scuola e previsto anche per il 2013, non implica affatto un blocco delle progressioni di carriera dal punto di vista giuridico. Questo significa che il personale della scuola ha diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio, anche se non sono corrisposti incrementi stipendiali per quell'anno.
Ciò, sulla base del fatto che le disposizioni che hanno imposto il blocco delle progressioni costituiscono norme eccezionali, come tali di stretta interpretazione (art. 14 disp. prel. codice civile), comunque legate all'esigenza di contenimento della spesa pubblica. Infatti, si legge: "Le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive (...) sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art.14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici".
La Cassazione ha quindi distinto tra effetti economici (bloccati) e progressioni di carriera (non bloccate). Il blocco economico, secondo la Corte, non deve estendersi a tal punto da negare il riconoscimento giuridico delle fasce stipendiali superiori al personale della scuola.
Più di recente, con sentenze nn. 13618 e 13619 del 21.05.2025, la
Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale la normativa relativa al cd. blocco delle progressioni stipendiali (ossia l'art. 9, commi 21 e 23 del d.l. n. 78/2010 conv. con L. n.
122/2010, poi prorogato per l'anno 2013 dall'art. 1 del d.P.R. n.
25 122/2013) vada interpretata nel senso di dichiarare il diritto «al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico», venendo così ad essere rigettata la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive.
In forza di quanto disposto dalla Suprema Corte va dichiarato il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo.
I medesimi principi sopra affermati in tema di prescrizione trovano applicazione anche relativamente alle differenze retributive riconoscibili, nella specie. Atteso che la prescrizione è stata interrotta per la prima volta con la diffida del giorno 20.03.2025 restano prescritte le differenze retributive maturate anteriormente al quinquennio decorrente dalla ridetta diffida.
Viene, dunque, accertato che la ricorrente abbia diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici e, in particolare, ai fini della determinazione delle fasce stipendiali, nonché alle differenze retributive conseguenti, nei limiti della prescrizione quinquennale e quindi nei limiti di quanto maturato a decorrere dal quinquennio anteriore alla diffida del 20.03.2025.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ogni altra questione eventualmente contestata tra le parti.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, la cui liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 55 del 2014, la complessa evoluzione giurisprudenziale in materia, l'entità delle rispettive ragioni e l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, consentono di
26 porle a carico dell'amministrazione scolastica nella misura di metà e di disporne la compensazione per il residuo.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente a vedersi ricostruita la carriera considerando integralmente tutti i periodi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato e condanna l'Amministrazione convenuta a corrispondere le differenze retributive maturate in virtù del nuovo inquadramento conseguente alla ricostruzione a decorrere dal 20.03.2020, oltre interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo;
- dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato ai fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
-per l'effetto condanna l'Amministrazione al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione nei limiti della prescrizione quinquennale e quindi a decorrere dal
20.03.2020;
- liquida le spese di lite in favore della ricorrente in complessivi €
1.030,00, oltre rimborso spese forfettarie 15%, iva e c.p.a., che pone a carico dell'amministrazione scolastica resistente nella misura della metà, e che compensa per la metà residua, con beneficio della
27 distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Bari, 25.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela NI
28
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Angela NI, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.11.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 4577/2025 del
R.G.A.C. promossa da:
, c.f. , nata a [...] il CP_1 C.F._1
02/04/1974 ed ivi residente a[...], rappr. e dif. dall'Avv. Massimo Vernola (CF: ) C.F._2
-Ricorrente-
Contro
1
, in persona del pro Controparte_2 CP_3
tempore, , Controparte_4 CP_5 [...]
in persona dei rispettivi legali Controparte_6 rappresentanti pro tempore
Rappr. e dif. ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Lotito Giuseppina
C.F._3
-Resistente-
Fatto e diritto
La domanda così come proposta in ricorso è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Il ricorrente in epigrafe indicato, appartenente al personale docente della scuola, in servizio di preruolo ed alle dipendenze dell'amministrazione scolastica ed in passato impiegato presso scuole statali pubbliche in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, ha invocato l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso. Costituitasi in giudizio, la parte convenuta ha contestato integralmente nel merito le avverse pretese, insistendo per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dagli anni 2000 ed assegnate a questo
2 Giudice, la causa veniva decisa.
Ebbene, la presente controversia attiene alla nota questione del c.d. precariato scolastico.
In particolare, l'istante, premesso di aver prestato servizio con contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. fascicolo ricorrente) e di essere stata immessa in ruolo in data 01.09.2015, contesta l'inquadramento effettuato dal , affermando di aver subìto CP_7
l'illegittima decurtazione degli anni di servizio indicati in ricorso, non computati ai fini della progressione di carriera.
La parte ricorrente deduce altresì che in virtù di una corretta ricostruzione di carriera, con riconoscimento integrale di tutti gli anni di servizio effettivamente prestati con rapporto c.d. “precario”, oggi sarebbe inquadrata nella superiore posizione economica rispetto a quella riconosciuta dal con i conseguenti benefici CP_7 economici.
Ebbene la vicenda in esame si inserisce nel contesto di un vasto contenzioso diffuso su tutto il territorio nazionale e che ha dato vita ad una complessa vicenda giurisprudenziale e normativa. In merito alla specifica domanda azionata nel presente giudizio, va rammentato che la questione era stata affrontata, proprio in relazione al settore scolastico, dalla Corte di Cassazione che, con alcune sentenze - Cass. n. 290/2017, n. 165/2017 e n.
22558/2016 - aveva ritenuto non giustificata la disparità di trattamento tra i cd. precari della scuola ed il personale scolastico assunto a tempo indeterminato ed aveva accertato il diritto della parte ricorrente ad essere retribuita secondo il medesimo sistema di progressione professionale previsto per gli assunti a tempo indeterminato.
La Suprema Corte osservava che il , laddove insisteva sulla CP_2
specialità de sistema di reclutamento scolastico e sulla esistenza di ragioni oggettive legate alla necessità di assicurare la continuità
3 didattica, sovrapponeva e confondeva il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CES, CEEP e
UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo. Che i due piani dovessero, invece, essere tenuti distinti emergeva già dalla lettura della clausola 1, con la quale il legislatore eurounitario a aveva indicato gli obiettivi fella direttiva volta, da un lato, a
“migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione”; dall'altro a “creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”.
L'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussisteva, secondo l'argomentare della Suprema Corte, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacchè detto obbligo era attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono “norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela”(cfr. Corte di Giustizia 9.7.2015, causa
C-177/14, Regojo Dans, punto32).
Successivamente, sulla questione sopraggiungeva la sentenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 20.09.2018, in causa C-
466/17 (c.d. sentenza Motter), sulla scorta della quale la disciplina
4 nazionale poteva essere ritenuta compatibile con quella comunitaria.
La Corte di Giustizia, in particolare, considerando le ragioni addotte dal Governo Italiano così motivava: “È vero che la normativa nazionale in esame nel procedimento principale riconosce integralmente tale carriera. Tuttavia, essa non lo fa in modo uniforme, dal momento che l'anzianità maturata dopo i primi quattro anni è computata solo per i due terzi.
42 A tale riguardo, il governo italiano spiega una siffatta limitazione con la necessità di rispecchiare il fatto che l'esperienza dei docenti a tempo determinato non può essere interamente comparata a quella dei loro colleghi che sono dipendenti pubblici di ruolo assunti tramite concorso. Contrariamente a questi ultimi, i docenti a tempo determinato sarebbero spesso chiamati ad effettuare prestazioni di sostituzione temporanea e a insegnare svariate materie. Inoltre, essi sarebbero soggetti a un sistema di computo del tempo effettuato che differisce da quello applicabile ai dipendenti pubblici di ruolo. Alla luce di tali differenze, sia da un punto di vista qualitativo sia da un punto di vista quantitativo, e al fine di evitare qualsiasi discriminazione alla rovescia a danno dei dipendenti pubblici assunti mediante concorso, il governo italiano ritiene giustificato applicare un coefficiente di riduzione al momento di computare l'anzianità di servizio maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato. 43 Occorre ricordare che gli Stati membri, in considerazione del margine di discrezionalità di cui dispongono per quanto riguarda l'organizzazione delle loro amministrazioni pubbliche, possono, in linea di principio, senza violare la direttiva
1999/70 o l'accordo quadro, stabilire le condizioni per l'accesso alla qualifica di dipendente pubblico di ruolo nonché le condizioni di impiego di siffatti dipendenti di ruolo, in particolare qualora costoro fossero in precedenza impiegati da dette amministrazioni nell'ambito
5 di contratti di lavoro a tempo determinato (sentenza del 18 ottobre
2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto Per_1
57).
… 47 Pertanto, gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine
(v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C- Per_1
302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62).
48 Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità […] 51 […] non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso>>.
Sulla scorta di tali principi, veniva rimeditato da codesto Tribunale
l'orientamento favorevole ai docenti precari, sviluppato in precedenza, e, allo stesso modo si determinava la Corte d'Appello
6 territoriale, sullo specifico argomento si legga, tra le tante, Corte
Appello Bari, sez. lav., sent. n. 429 del 21.02.2019.
A ricomporre il panorama della giurisprudenza in materia, successivamente alla cd. sentenza Motter, è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione del 28 novembre 2019 n. 31149 la quale si
è pronunciata espressamente sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
Ebbene, questo Giudice intende far proprie le argomentazioni della
Suprema Corte in ragione della funzione nomofilattica che le è propria, proprio in quanto la Corte di Cassazione ha fissato regole idonee a definire in modo uniforme il vasto contenzioso pendente in materia in tutti i gradi della giurisdizione lavoristica.
Orbene, seguendo l'iter argomentativo della citata pronuncia, è
d'uopo, innanzitutto, richiamare l'evoluzione normativa in materia.
Con il d.l. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla I.
576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 3, che «Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio.».
L'art. 4 aggiungeva che « Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della
7 validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del calcolo del periodo richiesto per il riconoscimento.».
Successivamente, con il d.lgs n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 485 secondo cui «1.Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.».
8 A sua volta l'art. 489 ripete la formulazione dell'art. 4 del d.l.
370/1970, stabilendo che «Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.».
La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui « Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.».
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n.
297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.».
In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che, nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello
9 stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che « Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970,
n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n.
576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R.
23 agosto 1988, n. 399».
Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.».
Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)» ed analoga disposizione
è stata inserita nell'art. 146 ( lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007.
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, come affermato dalla Suprema Corte, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al TU., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del d.lgs. n. 297/1994 e, pertanto,
10 il richiamo della normativa di cui al dl. n. 370/1970 "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sé il rinvio agli artt.
485 e seguenti del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione. Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del d.l. n. 370/1970, richiama espressamente anche l'art. 4 del d.P.R. n. 399/1988 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che «Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diploma ti della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali».
Ebbene, se questo è il quadro normativo di settore, la Suprema
Corte ha testualmente affermato che “dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si evince, dunque, che nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio preruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perché se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della
11 scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
5.2. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), basato sulla regola del cosiddetto
"doppio canale" che, oltre a prevedere l'immissione in ruolo periodica dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti, stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate all'art. 400 dalla legge n. 124/1999, la cadenza triennale dei concorsi. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica” (così, da ultimo, Cass. n.
33138/2019).
Quanto alla compatibilità della normativa nazionale con il diritto eurounitario, la Corte di Cassazione ha premesso che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (
Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018,
12 causa C- 619/17, 5.6.2018, causa C - 677/16, Controparte_8
, la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte CP_9
oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali la Stessa Cassazione ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e
23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n.20918/2019 quest'ultima relativa al personale
ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca ( Cass. n. 27950/2017,
Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
In particolare nei precedenti sopra indicati è stato evidenziato che:
a) La clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo i applicare il
Diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (cfr. ex plurimis Corte Corte di Giustizia 8.9.2011, causa C-177/10, RO SA);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153, n. 5) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una
13 differenza di retribuzione” (Corte di Giustizia 13.9.2007, causa
C307/05, , punto 42); Persona_2
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia Regojo
Dans cit. punto 44 e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. Regojo Dans cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» ( Corte di Giustizia 18.10.2012 in
14 cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 . Per_3
Ebbene, il dato saliente affrontato dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 31149/2019 (idem Cass. n. 33138/2019) consiste nel ritenere che i principi appena esposti non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C- 466/17, con la quale, a Per_4 seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di
Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che « ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi ».
Infatti, argomenta la Corte, “E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come integrato dalla legge n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere « un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità
e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso» ( punto 51). Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si
15 afferma che possono configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità «fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio». Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il ricorrente nel corso della CP_2
discussione orale, le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di
Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del
16 rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono”.
La Corte, tuttavia, prende atto del fatto che più complessa è
l'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni «alla rovescia» in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato. E allora Cass. n.
31149/2019 individua i seguenti passaggi che debbono essere seguiti dal Giudice di merito: “9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante
17 al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs.
n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ( congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né
18 gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n.
21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, RO SA punti da 49 a 56)”.
Pertanto, sulla scorta di tale iter argomentativo, la Suprema Corte esprime il seguente principio di diritto: “a) l'art. 485 del d.lgs. n.
297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive
19 disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo steso indicati, unitamente a quello fissato dall'1art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c)
l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto di legge al docente assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Pertanto, applicando le modalità di calcolo indicate dalla
Suprema Corte al caso di specie, e cioè sommando i giorni di effettivo servizio, si evince che la parte ricorrente ha effettivamente prestato servizio preruolo per un numero di giorni superiore a quelli riconosciuti dal che con CP_2
proprio provvedimento le ha chiaramente riconosciuto una minore anzianità preruolo. Tanto appare chiaro dalla documentazione in atti. In definitiva, riprendendo il principio di diritto espresso dal Supremi Giudici, poiché l'effettiva anzianità è superiore rispetto a quella ottenuta con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di
20 diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuta la medesima anzianità che gli sarebbe spettata se avesse lavorato a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. In buona sostanza, quindi, il ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio preruolo in via integrale.
Ne deriva il diritto di parte ricorrente al pieno riconoscimento dei periodi di servizio prestati in esecuzione di tutti i contratti a termine stipulati con l'amministrazione scolastica resistente, a fini giuridici ed economici nei limiti di quanto non valutato e non corrisposto all'atto dell'immissione in ruolo. Alle somme dovute (è solo il caso di ricordare che nella fattispecie le somme sono domandate nei limiti della prescrizione) devono essere aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo tra loro non cumulati, trattandosi di credito afferente a rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Il diritto alle differenze retributive arretrate va tuttavia circoscritto nei limiti della prescrizione quinquennale (come eccepito dalla controparte), interrotta solo dalla messa in mora del 20.03.2025.
Sullo specifico tema della prescrizione è di recente intervenuta la
Corte di cassazione – sezione lavoro, con l'ordinanza n. 2232 del
30.01.2020, chiarendo che il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio è insuscettibile di prescrizione, potendo invece prescriversi solo i diritti che su di essa si fondano.
E' utile riportare per esteso le motivazioni dell'ordinanza citata: “2.1. questa Corte ha già da tempo fissato, con plurimi precedenti, un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico;
21 2.2. l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio
1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n.
281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n.
477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n.
12354; Cass. 1 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n.
4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n.
15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n.
15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n.
4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n.
12756/2003 nonchè la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131);
2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “non esiste… un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio” – cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna
22 richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez.
Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre
2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018,
n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che “debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto” (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio
1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n.
4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, ma poiché
l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
23 2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”.
Pertanto, va affermato il diritto della parte ricorrente, previa disapplicazione della normativa nazionale in materia, a vedersi ricostruita la carriera considerando integralmente tutti i periodi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato e a percepire le differenze retributive maturate in virtù del suddetto nuovo riconoscimento con decorrenza dal 20.03.2020 (essendo prescritte le differenze relative al periodo precedente), oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
Ancora, con il presente giudizio il ricorrente, docente a tempo indeterminato, lamenta che l'amministrazione nel decreto di ricostruzione della carriera non ha computato l'intera annualità
2013 ancorché regolarmente svolta. Sul punto, ritiene il tribunale di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.р.c.,
l'orientamento di altri giudici anche di altri Tribunali, cui si presta adesione, ispirati all'ordinanza della Corte di Cassazione n.
1633/2024 dell'11.6.24 con cui si è pronunciata in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola e blocco delle progressioni stipendiali. La Corte di Cassazione, anche nelle sue decisioni precedenti, ha spesso sottolineato la necessità di distinguere tra:
Progressioni economiche;
la normativa blocca gli incrementi retributivi legati alle progressioni di carriera per specifici periodi;
Progressioni giuridiche: la progressione di carriera dal punto di vista giuridico, cioè il riconoscimento dell'anzianità di servizio e l'avanzamento di livello, non dovrebbe essere impedita dalle misure di contenimento economico.
24 Al riguardo, infatti, ha affermato che il blocco economico delle progressioni, imposto al personale della scuola e previsto anche per il 2013, non implica affatto un blocco delle progressioni di carriera dal punto di vista giuridico. Questo significa che il personale della scuola ha diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio, anche se non sono corrisposti incrementi stipendiali per quell'anno.
Ciò, sulla base del fatto che le disposizioni che hanno imposto il blocco delle progressioni costituiscono norme eccezionali, come tali di stretta interpretazione (art. 14 disp. prel. codice civile), comunque legate all'esigenza di contenimento della spesa pubblica. Infatti, si legge: "Le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive (...) sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art.14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici".
La Cassazione ha quindi distinto tra effetti economici (bloccati) e progressioni di carriera (non bloccate). Il blocco economico, secondo la Corte, non deve estendersi a tal punto da negare il riconoscimento giuridico delle fasce stipendiali superiori al personale della scuola.
Più di recente, con sentenze nn. 13618 e 13619 del 21.05.2025, la
Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale la normativa relativa al cd. blocco delle progressioni stipendiali (ossia l'art. 9, commi 21 e 23 del d.l. n. 78/2010 conv. con L. n.
122/2010, poi prorogato per l'anno 2013 dall'art. 1 del d.P.R. n.
25 122/2013) vada interpretata nel senso di dichiarare il diritto «al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico», venendo così ad essere rigettata la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive.
In forza di quanto disposto dalla Suprema Corte va dichiarato il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo.
I medesimi principi sopra affermati in tema di prescrizione trovano applicazione anche relativamente alle differenze retributive riconoscibili, nella specie. Atteso che la prescrizione è stata interrotta per la prima volta con la diffida del giorno 20.03.2025 restano prescritte le differenze retributive maturate anteriormente al quinquennio decorrente dalla ridetta diffida.
Viene, dunque, accertato che la ricorrente abbia diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici e, in particolare, ai fini della determinazione delle fasce stipendiali, nonché alle differenze retributive conseguenti, nei limiti della prescrizione quinquennale e quindi nei limiti di quanto maturato a decorrere dal quinquennio anteriore alla diffida del 20.03.2025.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ogni altra questione eventualmente contestata tra le parti.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, la cui liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 55 del 2014, la complessa evoluzione giurisprudenziale in materia, l'entità delle rispettive ragioni e l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, consentono di
26 porle a carico dell'amministrazione scolastica nella misura di metà e di disporne la compensazione per il residuo.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente a vedersi ricostruita la carriera considerando integralmente tutti i periodi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato e condanna l'Amministrazione convenuta a corrispondere le differenze retributive maturate in virtù del nuovo inquadramento conseguente alla ricostruzione a decorrere dal 20.03.2020, oltre interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo;
- dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato ai fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
-per l'effetto condanna l'Amministrazione al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione nei limiti della prescrizione quinquennale e quindi a decorrere dal
20.03.2020;
- liquida le spese di lite in favore della ricorrente in complessivi €
1.030,00, oltre rimborso spese forfettarie 15%, iva e c.p.a., che pone a carico dell'amministrazione scolastica resistente nella misura della metà, e che compensa per la metà residua, con beneficio della
27 distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Bari, 25.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela NI
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