Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/04/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 800/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 800/2020 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 13.5.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
(già , in persona del Direttore Generale (f.f. dott. Parte_1 Parte_2
quale legale rappresentante pro tempore; CP_1 codice fiscale: ; P.IVA_1
p. IVA: ; P.IVA_2 parte rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe PAVONE, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo, in Messina (Viale Consolare Valeria n. 81); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...]; Controparte_2 codice fiscale: CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe VADALÀ BERTINI, del foro di Messina, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo, in Milazzo (Viale della Libertà n. 25); pec: ; Email_2
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1414/2020 emessa dal Tribunale di Messina in data 7.10.20200 e pubblicata in pari data, in materia di opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
“… Preliminarmente ed in via cautelativa: 1) = Sospendere l'esecutività della sentenza impugnata. In via principale e nel merito: 2) = Annullare e/o riformare la sentenza impugnata ritenendo e dichiarando, in accoglimento delle ragioni esposte nel motivo di impugnazione sub I), inammissibili, perché precluse per decadenza, le eccezioni ed i motivi di opposizione riguardanti le contestazioni sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento e del ruolo presupposto. 3) = Annullare e/o riformare la sentenza impugnata ritenendo e dichiarando, in accoglimento delle ragioni esposte nel motivo di impugnazione sub I) che, nel caso in specie, la prescrizione quinquennale non è maturata, dovendosi calcolare la decorrenza del termine a partire dalla data di notifica (15/12/2004) della cartella di pagamento – non più contestabile e sindacabile – ed essendo stato più volte interrotto tale termine con la notifica dei successivi atti interruttivi della prescrizione indicati e documentati in atti. 4) = Annullare e/o riformare la sentenza impugnata ritenendo e dichiarando, in accoglimento delle ragioni esposte nel motivo di impugnazione sub I) inammissibile improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto l'opposizione promossa in primo grado da controparte per le ragioni esposte e per l'effetto, disattendere e/o rigettare tutte le domande, eccezioni e difese formulate ex adverso, con ogni conseguente statuizione di legge. 5) = Per le ragioni esposte nel motivo di appello sub II), annullare e/o riformare la sentenza impugnata nella parte riguardante la condanna della Società di Riscossione al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, ponendole a carico degli odierni appellati, e per l'eventualità che, nelle more, si vedesse costretta a pagarle a controparte, si chiede che la Parte_1 Parte_1 Corte adita voglia altresì condannarla a restituire quanto ricevuto, oltre rivalutazione ed interessi. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello …”.
Per parte appellante:
“… 1) Ritenere e dichiarare l'appello proposto, inammissibile, improponibile ed infondato, sia in fatto che in diritto, in ragione di tutti i superiori motivi, della documentazione a corredo ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 bis cpc. 2) Rigettare quindi tutte le domande proposte dall'appellante confermando integralmente Parte_1 la sentenza n. 1414/2020 emessa dal Tribunale di Messina in data 7/10/2020 nel procedimento civile n. 5844/2014 RG, respingendo tutte le richieste avanzate ex adverso. 3) Ritenere e dichiarare l'acquiescenza a tutte le parti della sentenza non specificamente impugnate. 4) Con vittoria di spese e compensi del giudizio ex Dm 55/14, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato in data 26.11.2020 ed iscritto a ruolo in data 3.12.2020 conveniva in giudizio davanti a questa Corte Controparte_2 Parte_1
già in persona del legale rappresentante pro tempore, interponendo
[...] Parte_2 gravame avverso la citata sentenza emessa dal Tribunale Messina il 7.10.2020 e pubblicata in pari data, nel procedimento già iscritto al n. 5844/201a RGAC, con il quale se ne chiedeva la riforma.
*
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso.
In prime cure:
con di citazione ritualmente notificato, (odierna appellata), in Controparte_2 opposizione ex art. 615 C.P.C., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Messina, la già deducendo che: Parte_1 Parte_2
- in data 27.09.2014 le veniva notificata, quale primo e unico atto, l'intimazione di pagamento n. 29520149024068242, con la quale la richiedeva il pagamento dell'importo Parte_1 complessivo di € 23.600,10 (oltre interessi di mora); - tale intimazione era consequenziale e successiva alla cartella di pagamento n. 29520040048510955000, iscritta a ruolo dal Ministero delle Politiche Agricole - Ispettorato Centrale Repressioni Frodi - Regione Sicilia, ed asseritamente notificata in data 15.12.2004
- il credito portato dalla succitata cartella si riferiva ad una sanzione amministrativa, ex L. 689/81, elevata a seguito di una presunta violazione commessa nel 2004 in danno del prefato Ente;
- la cartella esattoriale testé indicata, tuttavia, non le era stata mai notificata;
e, sulla base di tali premesse, parte attrice con il predetto atto di citazione:
• contestava la legittimità dell'iscrizione a ruolo, per omessa notifica della cartella stessa, e per l'effetto l'inidoneità e l'inesistenza del titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo;
• chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, dichiararsi la decadenza/prescrizione del credito e conseguentemente il venir meno del diritto dell'agente di riscossione ad agire in via esecutiva.
Si costituiva in giudizio la la quale, resistendo e contestando quanto Parte_1 ex adverso dedotto ed eccepito, sosteneva la regolarità della attività svolta, deducendo che la cartella di pagamento sopra indicata era stata regolarmente notificata, in data 15.12.2004, alla ricorrente in primo grado ed affermando di aver, altresì, notificato in data 20.11.2009 un atto interruttivo della prescrizione, nello specifico l'intimazione di pagamento n.
29520099010175145, di cui produceva la relata di notifica. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, giacché infondata in fatto e in diritto.
Instaurato il giudizio, il Tribunale adito, previo accoglimento - con provvedimento del 19.5.2016
- dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale, con sentenza n. 1414 del 7/10/2020, così statuiva:
“… 1. Dichiara nulla la cartella di pagamento n. 29520040048510955000 prodromica alla intimazione di pagamento opposta e per l'effetto dichiara prescritto il credito sottostante, 2. Condanna parte opposta al Parte_1 pagamento delle spese processuali che liquida, a favore della opponente, in complessivi € 3.235,00 oltre 264,00 per spese vive, iva e CPA come per legge …”.
*
Parte appellante, preliminarmente instando per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di cui chiedeva l'annullamento o la riforma, lamentava i seguenti vizi della decisione gravata:
1. ERRONEITÀ ED INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA-INAMMISSIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE–
DECADENZA
Con il primo motivo di gravame l'odierna parte appellante critica l'erronea statuizione resa dal Tribunale adito, chiedendone la riforma in parte qua, laddove ha accolto l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 29520149024068242 emessa dall Controparte_3
e fondata sulla cartella di pagamento n. 29520040048510955000 (non notificata),
[...] rilevandone l'illegittimità per non essere stata preceduta dalla notifica di detta prodromica cartella di pagamento e dichiarando accertata la conseguente prescrizione del credito azionato.
Deduce che non è decorso alcun termine onde ritenersi maturata la prescrizione:
“… La cartella di pagamento n. 29520040048510955000 (presupposta della intimazione di pagamento opposta) è stata notificata il 15 dicembre 2004 (v. doc. all. n. 2). Sulla scorta di tale cartella, in data 3/2/2006 la ha notificato la comunicazione di avvenuta Controparte_4 iscrizione ipotecaria fasc. 27669/2003 (doc. all. n. 4) ed in data 20/11/2009, l'intimazione di pagamento n. 29520099010175145 (doc. all. n.3). Successivamente, in data 27/9/2014, la Società di Riscossione ha notificato l'intimazione di pagamento n. 29520149024068242 (doc. all. n. 5) opposta in primo grado …”;
ed assume che, non avendo “controparte nulla mai opposto” prima dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, le eccezioni ed i motivi della opposizione relative alla regolarità della notifica della cartella di pagamento andavano dichiarati inammissibili perché preclusi da intervenuta decadenza;
ed infatti, sostiene:
- per contestare la mancata notifica del titolo esecutivo (ossia della cartella di pagamento n. 29520040048510955000 e relativo ruolo presupposto) la avrebbe Controparte_2 dovuto impugnare ex art. 617 C.P.C. (entro il termine perentorio di venti giorni) innanzi al Tribunale di AT (competente territorialmente e funzionalmente) sia la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria – fasc. 27669/2003 – notificata in data 3/2/2006, sia l'intimazione di pagamento n. 29520099010175145, notificata in data 20/11/2009;
- per “recuperare il mezzo di tutela” asseritamente perso l'opponente avrebbe dovuto opporre, entro trenta giorni, innanzi al Giudice di Pace di Tortorici (competente per territorio, valore e materia), i medesimi atti ex L. 689/81 in combinato disposto con l'art. 6 D. Lgs.
1.9.2011, n. 150, posto che l'ammontare delle sanzioni amministrative ex L. 689/81 iscritte a ruolo e portate dalla cartella di pagamento ammontavano ad € 11.193,00 e le restanti somme richieste in pagamento erano accessori dovuti ad altro titolo;
aggiunge, altresì, che a causa delle summenzionate preclusioni dal primo Giudice avrebbero potuto essere esaminati, ai sensi dell'art. 615 C.P.C., solo eventuali fatti estintivi, modificativi ed impeditivi che fossero successivi alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, quale per l'appunto la “prescrizione quinquennale”, la cui decorrenza, tuttavia, avrebbe dovuto essere calcolata a far data dalla notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 15.12.2004, e non da quella del 20.10.2004, inspiegabilmente indicata dal decidente.
Ne deduce, dunque, che:
“… tenuto conto della data iniziale corretta (15/12/2004), è evidente che il termine di prescrizione quinquennale non è mai decorso, posto che, così come in precedenza esposto, in data 3/2/2006 la di riscossione ha notificato la CP_4 comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria fasc. 27669/2003 (doc. all. n. 4); in data 20/11/2009, l'intimazione di pagamento n. 29520099010175145 (doc. all. n. 3) ed in data 27/9/2014, l'intimazione di pagamento n. 29520149024068242 (doc. all. n. 5) opposta in primo grado …”;
evidenzia, infine, che la regolarità della notifica della cartella di pagamento risulta confermata dal fatto che la persona ricevente la notifica, tale è la Persona_1 madre convivente della debitrice, (per mero refuso indicata come Controparte_2
“moglie convivente”); tale relazione sarebbe comprovata dal certificato storico di residenza e stato di famiglia, nonché dalla notifica di una comunicazione di iscrizione ipotecaria eseguita il
26/2/2008 nei confronti della come ricevuta dalla figlia Persona_1
(prodotti in atti). Controparte_2
2. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE RIGUARDANTE LE SPESE PROCESSUALI. La decisione del Tribunale di Messina viene censurata anche con riferimento al capo relativo al regolamento delle spese delle spese di lite, che – in ragione della fondatezza delle difese di prime cure ut supra asserita – avrebbe dovuto esser diverso rispetto a quello di cui alla gravata decisione;
in particolare, la società di riscossione odierna appellante sostiene che i compensi professionali relativi al giudizio di primo grado avrebbero potuto essere posti a carico della parte opponente in ragione dell'infondatezza delle domande già allora proposte, le quali avrebbero dovuto condurre a un esito del giudizio totalmente differente (instando per la restituzione di tutte le somme che, nelle more del giudizio, l'Ente appellante si fosse vista eventualmente costretta a versare alla controparte a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata);
e concludeva chiedendo, previa inibitoria ed in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento dei superiori petita tutti, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato (telematicamente) in data 11.02.2021 e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione ex artt. 342, comma 1, e 348 bis e ter C.P.C.;
e, nel merito:
sub 1., che: lo strumento procedurale da utilizzare in tali casi sarebbe indubbiamente rappresentato dall'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 C.P.C., e non già dall'opposizione agli atti esecutivi prevista dall'art. 617 C.P.C., come, invece, sostenuto da parte appellante, poiché
l'azione proposta – per la quale non era certamente intervenuta alcuna decadenza – mirava, nello specifico, a far valere l'inesigibilità del debito come dovuta ad un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo (la prescrizione del debito, maturata dopo la formazione del titolo stesso) nonché la nullità della notifica dell'atto prodromico alla intimazione;
ed invero, per pacifico orientamento della Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite (sentenza del 17/11/2016 n. 23397):
«… l'opposizione all'esecuzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 615 e 618-bis C.P.C. è l'azione volta a far valere l'inesigibilità del debito contributivo per intervenuta prescrizione, quando la prescrizione del debito sia maturata dopo la formazione e notifica del titolo …»;
pertanto:
“… l'osservazione avversaria non può cogliere nel segno, posto che sarebbe stato in via di logica impossibile esperire l'azione prevista dall'art. 617 C.P.C., visto che tale procedura presuppone l'avvenuta notifica del titolo che però nel caso in oggetto non si è mai perfezionata per la violazione dell'art. 60 DPR 600/73 come già evidenziato in primo grado e qui di seguito ribadito …”;
inoltre, le eccezioni di incompetenza per territorio e valore, intrinsecamente sollevate nell'atto di appello come eccezioni in senso stretto, si rilevavano inammissibili oltre che infondate, poiché trattavasi di eccezioni mai precedentemente sollevate e che, ai sensi dell'art. 38 C.C., avrebbero dovuto essere formulate nel primo atto difensivo, o comunque rilevate ex officio, non oltre la prima udienza di trattazione di cui all'art. 183 C.P.C.;
in particolare, ferma restando la preclusione testé enunciata, inammissibile si palesava il tentativo di ricondurre l'opposizione de qua alla competenza per territorio, materia e valore del Giudice di Pace di Tortorici, in quanto il valore dell'opposizione superava abbondantemente il limite di competenza stabilito per il Giudice di Pace;
ed infatti, l'art. 10 C.P.C. prevede che “gli interessi, le spese e i danni maturati prima della proposizione della domanda debbano essere inclusi nel calcolo del valore e sommati al capitale”;
in ogni caso, l'appello si fondava sull'erroneo presupposto per cui – alla luce della sostenuta regolarità della notifica sia della cartella di pagamento n. 29520040048510955000 (atto prodromico alla intimazione opposta ed oggetto del procedimento di prime cure) sia della successiva intimazione di pagamento – non fosse decorso alcun termine quinquennale onde ritenersi maturata la prescrizione;
ed invece:
“… la notifica siccome così eseguita rimane comunque nulla per la pacifica violazione dell'art. 60 del DPR 600/1973 (richiamato dall'art. 26 del DPR 602/1973 in materia di notifiche poste in essere dall'agente della riscossione) che prevede (comma 1 lett. b) bis introdotto dall'art. 37 del DL 223/2006 convertito con la Legge 248/2006) in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, l'obbligo del notificante di dare avviso a quest'ultimo dell'avvenuta notifica mediante lettera raccomandata …”;
mentre di tale adempimento non v'era traccia alcuna;
ed ancora:
“… la citata cartella (che parte avversa asserisce notificata il 15/12/2004) risulterebbe consegnata brevi manu dall'ufficiale di riscossione a tale (indicata dall'ufficiale di riscossione, Persona_1 addirittura come “moglie convivente” della destinataria e che non ha sottoscritto la ricevuta ...) presso l'abitazione della ricorrente che al tempo della contestata notifica (15/12/2004) era ubicata nella C/da Capreria n. 92 del CP_2 comune di Tortorici come indicato nell'avviso di ricevimento (doc. all. n. 2 dell'appellante). Secondo la odierna ricostruzione e produzione avversaria, se è vero che l'appellata risultava essere residente presso l'indirizzo suindicato, di contro la così non lo era certamente, circostanza che Persona_1 oggi è ancor più fondata atteso che, a mente della documentazione conferita dall'appellante, risultava (e risulta) essere residente nella medesima Contrada ma al n. 115. Di conseguenza appare in tutta la sua ovvietà che i due indirizzi siano differenti. Per cui non vi era (e non vi è) certezza sul luogo ove sia stata effettuata la detta notifica (a casa della destinataria o a casa della familiare??), posto e considerato che proprio dalle diverse succitate residenze, si potrebbe anche desumere la mera occasionalità della presenza della familiare nell'abitazione della appellata …”;
e per la Suprema Corte, in un caso analogo «… è nulla la notifica della cartella di pagamento consegnata al familiare dichiaratosi convivente se il contribuente risiede in altro immobile …» (Cass. Civ., 15.4.2019 n. 10543);
la comunicazione di iscrizione ipotecaria (fasc. n. 27669/2003) notificata il 3.2.2006, inammissibilmente annoverata dall'Ente appellante tra gli atti interruttivi della prescrizione era chiaramente del tutto avulsa dal qualsivoglia collegamento con il credito esigito, quale portato dalla cartella prodromica alla intimazione oggetto di causa;
pertanto:
“… La manifesta nullità della notifica della cartella presupposto dell'intimazione di pagamento opposta (oltre che degli altri atti successivi richiamati dall'appellante) per tutte le menzionate motivazioni, non può che consequenzialmente ripercuotersi nella perenzione del diritto a riscuotere le somme da essa portate stante la prescrizione maturatasi in carenza di validi atti interruttivi nel periodo dal 2004 al 2014. Il credito in oggetto, come ampiamente evidenziato anche in primo grado, afferisce infatti ad un illecito amministrativo ex L. 689/81 come peraltro indicato alla voce
“Descrizione Tributi” dell'estratto di ruolo – doc. all. n. 2 di controparte) ed in quanto tale è indubbiamente soggetto al termine prescrizionale di 5 anni previsto dall'art. 28 L. 689/81 …”;
sub 2., che: la sentenza impugnata non sarebbe censurabile in punto di ripartizione delle spese del giudizio di primo grado, avendo fatto corretta applicazione del principio della soccombenza;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e competenze del giudizio e loro distrazione a pro' del costituito procuratore.
*
Dall'udienza collegiale di prima comparizione del 19.3.2021 il giudizio era differito al 21.5.2021, ove la Corte rigettava la declaratoria d'inammissibilità ex art. 348 bis C.P.C. nonché la richiesta inibitoria dell'impugnata pronuncia, stante la carenza dei presupposti di cui all'art. 283 C.P.C., e rinviava per il prosieguo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.4.2023.
Con ordinanza emessa all'esito di detta udienza, che aveva luogo secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C. (D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149) mediante scambio e deposito telematico di note, giusto decreto del Presidente di sezione, ritualmente notificato alle parti,
l'adita Corte, previa surroga del relatore già designato, rinviava la causa per carico di ruolo al 18.12.23 sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo un ulteriore rinvio per carico di ruolo del Consigliere relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con successiva ordinanza del 13-14.5.2024, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, C.P.C. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica (in scadenza al 2.9.2024).
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. nelle date del 7 e del 10.5.2024 le difese delle parti costituite insistevano
– in sede di precisazione delle conclusioni – nei propri petita tutti ut supra in premessa richiamati.
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
la sola parte che s'avvaleva delle concesse facoltà di deposito ex art. 190 C.P.C. di scritti difensivi, id est quella appellata (con atto depositato in modalità telematica in data 12.7.2024) insisteva nelle difese ed eccezioni già formulate e retro sintetizzate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello sia fondato e meriti pertanto accoglimento.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando da quelle in rito, osserva il Collegio:
in punto di pretesa inammissibilità per l'asserita violazione del paradigma di cui all'art. 342
C.P.C. del suddetto gravame, che:
là dove è stabilito che l'atto di impugnazione deve contenere: a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
b) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata:
- vero è che l'appellante (essendo stata operata la “normativizzazione del noto principio del tantum appellatum, quantum devolutum”) deve chiarire se intende impugnare l'intera sentenza o solo talune statuizioni, specificando in tal caso quali, evidentemente al fine di circoscrivere oggettivamente il giudizio d'appello e rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata che non siano divenute espresso oggetto di gravame;
- l'inciso in questione (che pur si presta ad una interpretazione di stretto rigore formale, per la quale, esemplificando, espressioni del tipo “si impugna tutta la sentenza” o “si impugnano i capi di condanna” renderebbero l'appello inammissibile perché non specificherebbero le parti della sentenza impugnate) pare tuttavia suscettibile di un'interpretazione più ragionevole, in base alla quale, sebbene si sia a fronte di formule generiche o della mancata elaborazione redazionale dell'atto d'impugnazione in conformità al superiore tipo normativo, è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del gravame l'individuabilità chiara ed inequivoca delle statuizioni investite da censura, anche attraverso le doglianze in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di incrinarne il fondamento logico–giuridico;
ed in proposito:
- per le SS.UU. della Corte di Cassazione (così la sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli articoli 342 e 434 C.P.C. (nella versione formulata dal D.L. n. 83/2012, poi convertito in legge) vanno effettivamente interpretati nel senso che l'impugnazione, onde evitare d'esser sanzionata d'inammissibilità, deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze "affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice";
sicché, ciò posto: pur escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali;
ovvero, che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del relativo giudizio, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
nella sua formulazione devono però potersi chiaramente individuare per la parte argomentativa una o più contestazioni alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione resa dal primo
Giudice; e tanto nella specie può ravvisarsi, a tenore di quanto la piana lettura dell'atto introduttivo consente d'inferire ed arguire;
in punto d'inammissibilità, ulteriore, ex art. 348 bis C.P.C., che:
l'avvenuto superamento della cd. valutazione primaria di “filtro” (con invito alle parti alla precisazione delle conclusioni di merito), in una con la ricognizione delle ragioni di doglianza tutte prima illustrate, ne escludeva e ne esclude la seria prospettabilità, essendosi ormai esaurito lo spatium deliberandi che tanto avrebbe consentito, donde il rigetto anche della superiore deduzione;
ed in tema, del resto, è altresì il caso di rammentare (con Cass. Sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021) che:
«… la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter comma 1 C.P.C., la questione d'inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo"
o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate …».
Tanto è sufficiente per escludere le dedotte vicende d'asserita inammissibilità dell'impugnazione azionata.
*
Ancora, in via pregiudiziale, vanno disattese le eccezioni di incompetenza per territorio, materia e valore sollevate nel primo motivo di gravame, le quali, oltre che infondate, sono inammissibili, nonché precluse ex art. 345 C.P.C., giacché mai prima d'ora proposte e non integranti una mera difesa.
Ed invero, le eccezioni de quibus riguardano l'ipotetica incompetenza territoriale (cd. derogabile), nonché quella per valore a favore del Giudice di Pace di Tortorici, che avrebbero dovuto essere eventualmente formulate dalla società di riscossione, ai sensi dell'art. 38 C.P.C., nel primo atto difensivo (tra le tante Cass. 3/11/2014 n. 23328).
Costituisce, infatti, ius receptum, nella giurisprudenza della Suprema Corte, il principio secondo il quale, nel regime della rilevazione della questione di competenza di cui all'art. 38 C.P.C., nel testo sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, l'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio deve essere eccepita, a pena di decadenza, dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, mentre quella rilevabile d'ufficio deve essere fatta oggetto di rilievo entro la prima udienza di trattazione. Una volta superate queste fasi processuali senza che il vizio di incompetenza sia stato sollevato, la competenza si radica definitivamente in capo al giudice adito (Cass. Civ., 14/02/2014, n. 3537; Cass. Civ., 20/05/2014, n. 11128; Cass. Civ., 19/03/2018, n. 6734; Cass. Civ., sez. III, 29/08/2023, n. 25381).
Ne discende, dunque, l'inammissibilità delle difese sopra richiamate.
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Venendo al merito della vicenda sub iudice, la Corte ritiene di poter accogliere i suesposti motivi di gravame per le ragioni che di seguito si vanno a esporre.
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Sub 1.: secondo l'orientamento della Suprema Corte, ove il ricorrente in opposizione avverso un'intimazione di pagamento eccepisca la prescrizione del credito allegando: sia i dati relativi al decorso del termine relativo, dalla data di maturazione del credito fino alla notifica dell'atto di intimazione;
sia quelli relativi all'ulteriore decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento;
è ben coltivabile opposizione ai sensi dell'art. 615 C.P.C.,
E ciò con diverse finalità, ossia:
- in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 d. lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi l'omessa notifica della cartella e si faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure:
- per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo)
e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza);
o ancora:
- per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso, senza essere soggetto a termini di decadenza).
In particolare, ove, come nella specie (in prime cure), l'opponente oltre ad allegare l'omessa notifica della cartella di pagamento intenda far valere un fatto estintivo del credito (id est, la sua prescrizione) sorto successivamente alla formazione del titolo e quindi alla stessa notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, la domanda va qualificata appunto come opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.P.C. e riconosciuta, come tale, non soggetta a termini di decadenza (Cass. Civ., SS.UU.,
n. 23397 del 17/11/2016; Cass. Civ., Sez. VI, n. 15223 del 12/6/2018; Cass. Civ., n. 18256 del 2/9/2020).
La Suprema Corte ancor più di recente ha precisato (cfr. Cass. Civ. nn.: 13300; 13304; 13306; 18152/2024) che la contestazione in esame, avendo ad oggetto non la regolarità degli atti della riscossione, ma l'esistenza stessa del credito (e, quindi, del diritto di procedere in executivis alla sua riscossione), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 C.P.C., ovvero anche eventualmente con un'azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite della deduzione e prova dell'interesse ad agire;
di seguito, si riproduce dall'ultima delle citate pronunce il principio retro declinato (espresso in tema di violazioni del CdS):
«… la deduzione della prescrizione del credito per omessa notifica della cartella costituisce un motivo di opposizione all'esecuzione, in quanto con essa si contesta in radice il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito, con la conseguenza che, ai fini della sua proponibilità, è irrilevante la mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto della riscossione successivo a tale contestata notifica, la quale non determina una situazione equivalente alla avvenuta regolare notificazione della cartella che, in relazione a siffatto motivo di opposizione, assume il valore di mero atto interruttivo della prescrizione e non di presupposto necessario dell'atto successivo della procedura …».
E senza dubbio l'allegazione della prescrizione del credito preteso in riscossione costituisce un motivo di opposizione qualificabile in termini di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 C.P.C., in quanto con tale eccezione si contesta lo stesso diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'agente della riscossione (per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito) e non già la mera irregolarità degli atti della procedura di riscossione. D'altra parte, la valutazione dell'effettiva e regolare notificazione della cartella di pagamento, in relazione a un siffatto motivo di opposizione, assume un rilievo del tutto differente rispetto a quello che è proprio della verifica di regolarità degli atti successivi della procedura di riscossione,
e cioè quello di mero atto interruttivo della prescrizione che, come tale, può e deve essere provato dall'Agente della Riscossione, senza alcuna preclusione processuale, in positivo o in negativo, derivante dalla mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto della riscossione successivo a tale notifica.
Peraltro, sul piano logico, ancor prima che su quello giuridico, l'azione prevista dall'articolo 617 C.P.C., contrariamente a quanto asserito da parte appellante, non avrebbe potuto essere esperita, giacché tale procedura presuppone l'avvenuta notifica del titolo, che nel caso de quo invece si contesta essere validamente ed utilmente avvenuta. Non sarebbe, del resto, possibile ritenere che, laddove sia previsto che l'omessa o irregolare notificazione di un atto della procedura determini un vizio dell'atto successivo, il quale presuppone necessariamente la preventiva e regolare notifica del primo atto, l'omessa tempestiva opposizione volta a far valere la nullità dell'atto successivo (derivante dall'omessa notificazione di quello precedente) possa in qualche modo far sì che un atto non notificato (o irregolarmente notificato) debba considerarsi come un atto notificato (o regolarmente notificato) anche ad altri fini. D'altra parte, anche qualora la conoscenza dell'atto successivo possa, in qualche misura, essere considerata una sanatoria del vizio relativo alla notificazione dell'atto precedente, per effetto della conoscenza che ne deriva, tale sanatoria opererebbe comunque ex nunc, ossia a partire dal momento in cui si acquisisce indirettamente la conoscenza del primo atto attraverso quella del successivo. Dunque, non avrebbe alcun senso logico o giuridico ritenere inibita, a diversi fini, la contestazione di quella notificazione (o anche solo invertire l'onere della prova della sua esistenza e regolarità).
Ciò posto, va, quindi, disattesa l'eccezione sollevata dall Controparte_5 d'improcedibilità dell'opposizione per essere stata proposta oltre il termine di decadenza.
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Accertata ut supra l'inesistenza di qualsivoglia tipo di decadenza, si rende necessario ora verificare la ritualità (o meno) della notificazione dell'atto esattoriale in discorso quale primo evento potenzialmente interruttivo del corso della prescrizione eccepita (dall'attrice in prime cure).
Gioverà in proposito rammentare, in diritto, che qualora sorga contestazione sulla giuridica esistenza o validità della notificazione di una cartella di pagamento (quale vizio asseritamente inficiante la cartella stessa o, quale ragione di nullità derivata, l'atto successivo nella sequenza della riscossione), incombe sull'Agente della Riscossione l'onere di dare prova della regolarità di detta notificazione della stessa, comunque avvenuta (id est, secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento).
E, in linea generale, deve dirsi che le notifiche delle cartelle esattoriali avvengono secondo la disciplina prevista da apposita normativa “speciale”, che contempla diverse significative peculiarità. Secondo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, la notifica della cartella può essere eseguita non soltanto tramite l'ufficiale giudiziario, o – in caso di convenzione – da messo comunale o agente di polizia municipale, ma anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2 (destinatario, persone di famiglia, addette alla casa, all'ufficio o all'azienda) o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, con l'aggiunta per cui: “… Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario …”.
La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata e senza l'osservanza delle formalità previste dall'art. 149 C.P.C., rispondendo tale soluzione
“semplificata” al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (Cass. n. 16949/2014).
La Suprema Corte di cassazione, in proposito, ha quindi enunciato (si v. Sez. n. 23902/2017; 24235/2015; 9246/2015) – per il caso di iniziativa notificatoria promanante direttamente dall'agente della riscossione – il principio di diritto per il quale:
«… in tema di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento (la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 C.C., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione …».
Per il resto la notifica a mezzo posta dovrebbe ricalcare la disciplina ordinaria secondo quanto previsto dall'art. 139 C.P.C. e leggi collegate.
È poi da rilevare in fatto, quanto al caso in esame, che dal riscontro (reso possibile dal deposito ad opera dell ) della documentazione riscossiva a tanto relativa, emerge che: CP_3
- la cartella di pagamento n. 295200048510955000, quale atto prodromico dell'avviso di pagamento impugnato, veniva presuntivamente consegnata – essendovi indicazione del suo numero identificativo in testa all'avviso di ricevimento prodotto e specificazione di consegna della relativa busta sigillata – in data 15.12.2004 in Tortorici (ME), contrada Capreria n. 92, in assenza del destinatario (id est, la ), a mani di tale Controparte_2 [...]
indicata in relata quale familiare convivente (verosimilmente, perché Persona_1 tale dichiaratasi nell'occorso) ma con la dicitura, chiaramente erronea (trattandosi di donna, come la destinataria), di “moglie convivente”;
- il documento in questione non reca né la firma di colei che avrebbe ricevuto l'atto (senza alcuna spiegazione fornita dall'agente notificatore riguardo tale omissione), né elementi ulteriori idonei a comprovare l'effettività della relazione di convivenza asserita dalla persona destinataria della notificazione con il piego allegato tra la stessa, quale ricevente, e la
[...]
. CP_2 Non potrà, al riguardo, tenersi conto degli elementi di prova rivenienti dai documenti ulteriori (prodotti a riscontro dell'effettività della convivenza familiare suddetta) – ossia: certificato di residenza e stato di famiglia storico, donde la conferma di residenza altrove della destinataria materiale suddetta, ancorché sempre in Contrada Capreria, e precisamente al civico n. 115; notifica di una comunicazione di iscrizione ipotecaria eseguita nei confronti di
[...] ricevuta dalla quale “figlia” della nominata); Persona_1 Controparte_2 ed infatti, trattandosi di documentazione mai depositata nel corso del primo grado di giudizio – ma certamente producibile anche in precedenza, in ragione della natura dei documenti de quibus – essa risulta soggetta alle preclusioni previste dall'art 345 C.P.C.
inoltre, la menzione dell'avvenuta spedizione della dell'avvenuta Per_2 Parte_3 notificazione dell'atto nelle modalità e circostanze di cui sopra.
Questa Corte, consapevole:
i. dell'orientamento di Cass. Civ. Sez., n. 2868 del 3/2/2017, maggiormente conforme al dato normativo “generale”, secondo cui:
«… Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti C.P.C., ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte prevedendo che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto e, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, prevedendo alla lett. b) bis, che il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata …»;
indirizzo, questo, anche da ultimo ribadito (da Cass. Sez. V, ordinanza n. 30821 del 2/12/2024) con l'utile integrazione nel senso che:
«… In tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, C.P.C., l'invio della raccomandata informativa anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, quale adempimento essenziale della notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte …»;
ed infatti:
l'onere della CAN (cd. raccomandata informativa), inserito nell'art. 60 richiamato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37 comma 27 lett. A), convertito in L. n. 248 del 2006, entrato in vigore a decorrere dal 4.7.2006, è, d'altra parte, espressamente richiesto dalla detta disposizione di legge per l'avvenire (non al tempo della notificazione che ne occupa, in quanto avvenuta nel dicembre del 2004). Sicché, nella notifica di atti tributari (di qualsiasi natura, sia essa accertativa oppure esattoriale), avvenuta a mani di soggetto diverso dal destinatario (art. 60, lett. b-bis, cit.), il messo è obbligato a trasmettere notizia della notifica dell'atto/avviso per mezzo di invio della cd. raccomandata informativa, di cui all'art. 139 comma 4 C.P.C., a favore del contribuente;
in assenza o in difetto di tale incombente, il procedimento notificatorio si considera come nullo e privo di alcun effetto giuridico nei confronti dell'interessato, stante la natura recettizia dei provvedimenti amministrativi (Cass., SS.UU., 31/7/2017, n. 18992, secondo cui: «Nella notificazione eseguita ex art. 139 C.P.C., l'omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario»).
Sul punto il Supremo Consesso, successivamente, ha specificato (Cass. Civ. Sez. V, n. 2377 del 27/1/2022) altresì che:
«… La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna a persone diverse dal destinatario, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine …».
ritiene di dover aderire:
ii. al distinto indirizzo, conforme alla diversità (di disciplina, per specialità, e di ratio) prima accennate, già espresso dalla citata sentenza n. 23902 del 2017, da ultimo ribadito da Cass.
Sez. III, sentenza n. 17841 del 21/6/2023, per cui:
«… in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima …»;
e ciò poiché detta ultima pronuncia (in fattispecie quasi interamente sovrapponibile in fatto a quella odierna) ha in motivazione ben chiarito quanto appresso:
«… riguardo all'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973 questa Corte ha poi chiarito che:
- la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26, citato, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti indicati (Cass., 19/07/2018, n. 19270, Cass., 21/03/2023, n. 8130);
- in tal caso, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in forza del principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335, cod. civ., superabile solo se il destinatario dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass., 26/06/2020, n. 12883, Cass., 24/03/2023, n. 8504); i principî in parola non sono stati disattesi dalla Corte territoriale;
parte ricorrente, nel sostenere che la Corte di seconde cure avrebbe erroneamente ritenuto provata la riferibilità dell'avviso alla cartella in esame, evoca, in ricorso, pronunce come Cass., 11/10/2017, n. 23902, che fanno riferimento al richiamo, nell'avviso, del numero identificativo della cartella, a dimostrazione della correlabilità del primo alla seconda;
in questo contesto si cita inoltre Cass., 31/10/2014, n. 23213, per indicare l'impossibilità di utilizzare i contenuti dell'estratto di ruolo al fine di ritenere provata la notificazione in questione;
quanto a quest'ultimo arresto, la fattispecie era differente: si trattava della mancata produzione degli avvisi di ricevimento, ed è stato quindi affermato il principio per cui, al fine di dimostrare l'avvenuta notificazione, è insufficiente quanto risulta dall'estratto di ruolo;
nel caso in scrutinio, invece, l'avviso è stato prodotto, e la Corte territoriale ha affermato che la coerenza del numero dell'avviso, e della data di spedizione, con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo, supportava la conclusione della riferibilità (pag. 5 della decisione gravata), non avendo viceversa provato, il destinatario, che quell'avviso non conteneva quella cartella (pag. 6); quanto alla prima delle due decisioni da ultimo ricordate, nella stessa si afferma che «la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento (la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione)» (pag. 8); il principio enunciato sul punto concerne, pertanto, l'esclusa necessità della produzione della copia della cartella, non l'affermazione di un regime legale della prova, non evincibile da nessuna disposizione normativa primaria;
in memoria parte ricorrente menziona anche: Cass., 22/03/2023, n. 8201, Cass., 23/05/2022, n. 16476, Cass., 19/04/2022, n. 12464, Cass., 18/03/2022, n. 8894, Cass., 13/12/2021, n. 39656, Cass., 14/10/2020, n. 22254, Cass., 13/06/2018, n. 15374, Cass., 19/01/2018, n. 1302; ora, negli arresti in parola si afferma:
- la sufficienza della produzione della relazione di notificazione o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria, ai fini in discussione, la produzione in giudizio dell'originale o della copia (autentica) della cartella stessa (prima, seconda e terza decisione);
- la necessità di produrre l'avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'amministrazione o attestazioni dell'ufficio postale e così dell'estratto di ruolo stesso (quarta, quinta e settima decisione);
- la necessità di fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall'avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell'esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato (sesta e ottava decisione); come si può constatare nessuna di queste pronunce enuncia un regime di prova legale;
concludere diversamente significherebbe normare l'obbligo di riproduzione del numero della cartella nell'avviso, come unica via di prova, senza neppure tener coerente conto del fatto che anche questa attività (riproduzione del numero della cartella sull'avviso), come quella di annotazione sul ruolo, sono riferibili alla parte creditrice ovvero al suo riscossore;
non a caso a mente di Cass., 27/10/2022, n. 31845, il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
in tali ultimi casi, laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335, cod. civ., solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato;
il principio conferma la necessità di un complessivo apprezzamento in fatto e l'assenza di una prova legalmente vincolata non espressamente prevista;
il ricorso tende dunque, per altro verso, non a dimostrare la violazione in diritto della norma speciale ipotizzata, bensì a dedurre un omesso esame ovvero a modificare la conclusione istruttoria della sentenza censurata, che non ha negato la necessità di ritenere provata la discussa riferibilità, profilo, quest'ultimo, documentale nel caso di riproduzione numerica sull'avviso stesso;
in entrambe le ipotesi questa declinazione prospettica è però inammissibile, per la detta sussistenza di una doppia conforme di merito ovvero per i limiti del giudizio di legittimità; come osservato nelle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, anche il contiguo principio della vicinanza della prova depone nel senso così messo a fuoco, spettando al destinatario del plico allegare e dimostrare che l'atto proveniente dall'amministrazione conteneva altro (si menziona in tal senso la giurisprudenza in tema d'interruzione della prescrizione a mezzo di raccomandata, in coerenza con la speciale disciplina ex art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973: Cass., 22/05/2015, n. 10630, cui adde Cass., 03//10/2018, n. 24149; la nomofilachia rammentata dalla Procura Generale è riportata, di recente, da Cass., n. 8504 del 2023, cit.);
ed ancora, a quanto rilevato dalla Sez. L, ordinanza n. 4160 del 9/2/2022 in tema di cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali:
«… in tema di notificazione della cartella esattoriale (…) eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto …». Ciò rilevato e ritenuto, va dato atto che l'odierna appellata in prime cure eccepiva al riguardo vizi plurimi dell'iter notificatorio, nel senso che:
- (secondo quanto si trae dalla citazione introduttiva) l'incompletezza – per mancata sottoscrizione da parte del ricevente – e la generale inattendibilità della relata – derivante dal riferimento ad una relazione familiare falsa tra il destinatario ed il ricevente e dalla mancata verifica circa l'effettività della convivenza suddetta presso il recapito in questione – fondavano dubbi irresolubili circa l'effettiva identità della persona che s'era ricevuto il piego da notificare;
circostanze ulteriormente puntualizzate nei seguenti termini:
- (in sede di memoria ex art. 183 C.P.C.):
“… [la cartella esattoriale era stata] manifestamente consegnata a persona del tutto diversa come risultante in via documentale …”;
oltre a:
“… la assoluta incertezza sull'identità del destinatario che avrebbe firmato l'avviso, soggetto che, come emerge in atti, non è stato né compiutamente identificato né può ritenersi riconducibile o a qualche titolo rapportabile all'odierna opponente tantomeno sotto forma di una mera presunzione di convivenza …”;
- (in sede di scritto conclusionale):
“… La contestata notifica infatti, non solo non risulta perfezionata alla parte attrice (la cartella è stata consegnata nelle mani di tale , indicata dall'ufficiale di riscossione, addirittura come “moglie Persona_1 convivente” della destinataria) ma della stessa non è stata fornita prova circa l'adempimento del soggetto onerato, delle previsioni normative in materia sancite dall'art. 60 DPR 600/73 lett. b – bis (modificato dal D.L 4.07.06 n. 223 art. 37 comma 27 convertito con la legge 248/2006) sia nel 2004 che nel 2009, che come già ampiamente rassegnato nell'atto introduttivo del presente giudizio, è disciplina da applicarsi al credito di cui all'esazione. Per cui sussistendo dubbi più che evidenti, può affermarsi con sufficiente ragionevolezza che la notifica della cartella non si sia ex lege completata e quindi dichiararne la nullità, non essendo ravvisabili nella relata di notifica stessa né la firma di colei che l'avrebbe ricevuta (vedasi) né elementi a sostegno del fatto che la ricevente l'atto CP_ qualificata come “moglie convivente” della sig.ra , possa in qualche modo riferirsi a persona vicina alla predetta. A ciò si aggiunga che il soggetto notificante non ha nemmeno compiutamente identificato il soggetto qualificato come affine, a mezzo di idoneo documento d'identità sia per comprovare la sussistenza della dedotta qualifica di persona di famiglia, ai sensi dell'art. 139 cpc sia per attribuire fede all'atto che stava compiendo e nei confronti di chi lo stava consegnando. Ed a mente dell'art. 60 DPR 600/73 lett. b), “il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto”. Da quanto si evince nella relata di notifica della cartella contestata non emergono assolutamente tali adempimenti …”;
ma non ha dedotto: né che il luogo indicato dal notificante all'ufficiale postale (contrada Capreria n. 92) fosse estraneo ad essa deducente (ossia, non corrispondesse vuoi alla residenza anagrafica vuoi a quella effettiva o alla sede di lavoro della medesima); né che la persona cui l'agente notificante effettuò la consegna del piego da notificare fosse soggetto diverso dalla menzionata (in relata) ; Persona_1 né che a questa non sia stato consegnato il piego da notificare;
né che la prima non ne abbia reso noto l'avvenimento alla;
Controparte_2 né che questa non si sia ricevuta la documentazione rilasciata alla prima;
né, infine, che il piego effettivamente non contenesse la copia della cartella esattoriale in argomento o quanto meno gli estratti di ruolo relativi;
estratti che, incidentalmente si osserva, sono ben valevoli quali suoi equipollenti secondo il principio di diritto già enunciato da Cass. Sez. III, 16/6/2016, n. 12415:
«… l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. - l'estratto del ruolo non è una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l'ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli;
(…) - ne consegue che l'estratto di ruolo costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito …»;
sicché può serenamente concludersi nel senso della sufficienza dei dati acquisiti a conferire validità ed efficacia della notificazione de qua, in recepimento del motivo di gravame sul punto spiegato da parte appellante.
Diversamente deve opinarsi, invece, con riguardo alla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria (fasc. n. 27669/2003) notificata il 3.2.2006, essa pure segnalata dalla parte appellante quale atto interruttivo della prescrizione, che la difesa eccepisce e produce per la prima volta in questa sede, ampliando il thema decidendum e probandum, dovendosene rilevare - in primis - la sua inammissibilità in virtù del divieto di "nova" sancito dall'art. 345 C.P.C.
Anche a non volersi così opinare al riguardo, s'aggiunga, comunque, che la procedura richiamata non risulta certamente riconducibile al credito esigito, poiché non emerge alcun collegamento tra essa e la procedura portata dalla cartella n. 29520040048510955000 del 2004, non essendo stata offerta alcuna prova dalla quale si possa desumere una qualche corrispondenza tra le due procedure in argomento.
E, d'altra parte, posto che la cartella del 2004 si riferisce a un ruolo formato nello stesso anno, è evidente che la procedura indicata con il fascicolo n. 27669/2003, relativa alla dedotta iscrizione ipotecaria, non possa in alcun modo essere collegata alla suddetta cartella, giacché tale iscrizione, come noto, avrebbe dovuto essere preceduta dalla notifica di una cartella o di un atto equipollente - ovvero di un titolo esecutivo indispensabile per la procedura stessa - emesso in un periodo antecedente all'anno 2003.
Non potendosi riconoscere efficacia d'atto interruttivo del rinnovato corso della prescrizione in questione principiato successivamente al 15.12.2004 alla superiore attività, resta quindi da dire dell'idoneità a tal fine (postulata da parte appellante) della notifica dell'intimazione di pagamento n. 29520099010175145 del 20.11.2009, a proposito della quale si osserva che:
- la difesa di parte appellata ha anche al riguardo contestato la validità ed efficacia degli adempimenti avvenuti, deducendo (sia nella memoria ex art. 183 C.P.C. sia nello scritto conclusionale di prime cure) che:
“… Né può attribuirsi valenza alcuna di prova legale alla distinta della raccomandata spedita asseritamente il 27.11.2009, la quale riporta una mera attestazione del creditore che però è priva di validità fidefacente e comunque non può certamente sostituirsi all'intrinseco valore probatorio della conoscenza dell'atto portato esclusivamente dall'avviso di ricevimento e soprattutto non può assurgere a minima valenza dimostrativa della ricezione della cartella … Tantomeno può essere considerato quale atto avente efficacia interruttiva della prescrizione, la presunta notifica di un avviso datato 20.11.2009 dalla cui relata, anch'essa acquisita sua sponte della opponente presso la società di riscossione (all. n. 4 in atti), emergono i medesimi vizi della precedente. Ed invero, non solo non è stata visibilmente consegnata al suo destinatario bensì ad una cugina (la cui presenza nel domicilio della opponente può implicitamente ritenersi certamente occasionale ...) ma non può comunque ritenersi perfezionata, posto che, in quanto consegnata a mani di soggetto terzo, andava fatto l'avviso via racc. a/r alla effettiva destinataria, come previsto dall'art. 60 del DPR 600/73 lett. b-bis. Incombente questo, di cui non vi è prova alcuna né vi è esplicita menzione nella succitata relata (sul punto così Tribunale di Messina seconda sezione civile sentenza n. 674/2014). Per cui non essendosi perfezionata, la notifica anche sotto tale profilo va ritenuta nulla. Oltretutto, stante la formazione del ruolo nell'ottobre del 2004, riferendosi la sanzione oggetto della cartella ad un illecito amministrativo, il termine quinquennale utile previsto dall'art. 28 L. 689/81 onde considerare intervenuta la prescrizione, sarebbe comunque decorso, riportando detta relata la data del 20.11.2009 …”;
e rilevando come comunque mancasse anche per questa la prova dell'invio della CAN (invio in realtà, come s'è detto retro, non necessario, nel rito speciale semplificato di cui il notificante s'era giovato, né prima della riforma dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 del
2006 cui s'è fatto cenno né dopo);
in dette difese, tuttavia, la , pur affermando di non aver avuto Controparte_2 consegnato alcunché, non contestava che il luogo designato dal notificante per la consegna, id est il civico 115 di Contrada Capreria, fosse un sito a lei riferibile (anzi, lo individuava – come si trae dal superiore suo testuale riferimento – quale proprio “domicilio”);
- dalla produzione di parte appellante si trae che:
a) l'agente della riscossione notificante effettivamente individuava, per l'occasione, un recapito diverso da quello della notificazione precedente, ossia non più il civico 92 di
Contrada Capreria, bensì il civico 115; di ciò non è stata data motivazione ma la pertinenza del luogo in questione alla posizione personale della , s'è detto infra, non è stata smentita né Controparte_2 contestata;
b) detta notificazione concerneva l'invio (sempre a mezzo posta) dell'intimazione di pagamento conseguenziale alla notificazione della cartella esattoriale del 15.12.2004; c) la consegna era effettuata a mani di tal dichiaratasi Persona_3 cugina della destinataria nonché “autorizzata Controparte_2 all'accoglimento dell'atto”;
sicché:
fermo in diritto che:
- l'operatività della presunzione (di cui al citato art. 26 comma 1 del D.P.R. n. 602 del 1973) d'avvenuta consegna al destinatario a seguito di notificazione a mani di “persona di famiglia”
– id est, non solo i componenti del nucleo familiare dei conviventi del destinatario ma anche gli altri soggetti a costui legati da rapporti di parentela e/o affinità per i quali, seppur non conviventi, risulti cioè l'esistenza di un vincolo di parentela o di sangue che giustifichi la presunzione di consegna dell'atto al destinatario stesso – tale dichiaratosi all'ufficiale postale redigente la relata postula, pur sempre, che il reperimento di tali soggetti (come abilitati a riceversi l'atto da notificare) avvenga nell'ambito dei luoghi a ciò deputati, ossia: nella “casa”, rectius “abitazione”, o nell'ufficio o nell'azienda del destinatario della stessa;
ed infatti, se la notificazione avviene in luoghi diversi, perde ogni rilevanza il rapporto tra il consegnatario e la persona a cui l'atto è destinato e la notificazione deve considerarsi nulla, così come sarà nulla se avviene in uno dei luoghi indicati dalla norma, ma a persona che non ha le qualifiche precisate dalla legge;
- è onere del notificante, quando di ciò vi sia dubbio o contestazione, dar prova dell'effettiva corrispondenza tra il luogo da esso individuato ut supra per la notificazione poi avvenuta con la “casa” (meglio, l'abitazione), l'ufficio o l'azienda de quibus;
rileva il Collegio che l'aver l'agente della riscossione individuato allo scopo, nell'occorso, il civico
115 in luogo del civico 92 pur senza specificare (né documentare) il perché di detta variazione rispetto alla notificazione del 2004 consenta ugualmente di riconoscere validità ed efficacia al procedimento notificatorio in tal occasione espletato, dovendosi dare atto di come la discrepanza sub a) non sia stata oggetto di doglianza di sorta, da ciò derivando una presunzione d'esattezza (come per la prima) anche della seconda individuazione.
E, del resto, che la residenza effettiva o il domicilio della non Controparte_2 fossero al tempo presso il civico 115 bensì presso il civico 92 non emerge da alcunché.
Può quindi concludersi nel senso che la prescrizione del credito non è comunque maturata medio tempore, dovendosi, a tal fine, prendere a riferimento – diversamente da quanto avvenuto da parte del primo Giudice – la data del 15.12.2004, rispetto alla quale l'odierna appellante provvedeva a nuovamente interrompere il quinquennio di legge relativo appunto in data 29.11.2009.
È in ogni caso pacifico (v. intimazione di pagamento) che la cartella posta a fondamento dell'intimazione concerna un debito per sanzione amministrativa ai sensi della L. 689/1981. Correttamente, pertanto, il primo decidente aveva ritenuto applicabile al caso la speciale disciplina della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 L. 689/81, concernente appunto le sanzioni amministrative (Cass. 10372/2018).
Per orientamento costante in sede di legittimità, il credito iscritto a ruolo si prescrive, infatti, nel termine breve di cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale, a meno che la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o con decreto ingiuntivo esecutivo. Tale principio, cui viene attribuita valenza generale, è applicabile con riguardo a tutti gli atti comunque denominati di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonché delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie o amministrative. La Suprema Corte a SS.UU., intervenuta sulla questione con la sentenza n. 23397 depositata il
17.11.2016, ha sancito infatti il seguente principio di diritto:
«… la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato …».
In senso conforme cfr. in seguito Cass.: Sez. VI-L, ordinanza n. 9345 del 2017; n. 6883 del 2017; n. 2596 del 2017; Sez. VI-3, ordinanza n. 11800 del 15/5/2018; Sez. VI-L, ordinanza n. 31352 del
4/12/2018; n. 11335 del 26/4/2019). In virtù di tale pronuncia è stato infatti chiarito che la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento non comporta la conversione della prescrizione quinquennale in prescrizione decennale, perché un simile effetto si verifica solo per effetto di giudicato definitivo o di un decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale. Solo l'accertamento giudiziale può determinare l'individuazione del diverso (decennale) periodo prescrizionale del credito di cui s'è detto, e ciò per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata.
Pertanto, la cartella esattoriale non opposta (come nel caso in questione) non può “assimilarsi ad un titolo giudiziale”, in quanto “formata unilateralmente dallo stesso ente”, “motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato”.
Sulla base di tali considerazioni, merita accoglimento l'impugnazione là dove chiede di riconoscere infondata l'eccezione di estinzione della pretesa creditoria azionata in prime cure per decorso del termine prescrizionale relativo all'azione esecutiva intrapresa successivamente alla notifica della cartella di pagamento, posto che la successiva intimazione di pagamento – quale ultimo atto interruttivo – di cui vi è prova è stata notificata in data 27.9.2014, ovverosia abbondantemente entro il termine di cinque anni dal 29.11.2009; il credito, dunque, manifestamente non era prescritto.
Le censure sub 2. sono parimenti fondate.
In ragione del superiore epilogo dell'odierna vicenda processuale, non essendovi state altre contestazioni in prime cure dalla parte opponente, la regolamentazione delle spese di lite dovrà aver luogo anche per il primo grado con riconoscimento della soccombenza di parte appellata pure per tal profilo.
*
Consegue alla superiore integrale sua soccombenza la condanna di parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante delle spese processuali del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez.
6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …»;
spese liquidate nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
primo grado:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.680,00
fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 635,55 totale € 4.872,55 totale dimidiato € 2.436,275
secondo grado:
Competenza: Corte d' Appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00
fase decisionale, valore medio: € 1.911,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 733,20 totale € 5.621,20 totale dimidiato € 2.810,60
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché con sua liquidazione al minimo, attesane l'evidente marginalità;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza oggettiva della qualità della lite.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 800/2020 RGAC sull'appello proposto avverso la sentenza emessa al n.
1414 dal Tribunale Civile di Messina–Sezione Seconda–Ufficio del Giudice Unico in data 7.10.20200 e pubblicata in pari data, nel procedimento già iscritto al n. 5844/2014 RGAC;
appello proposto da: (già , in persona del Direttore Generale (f.f. dott. Parte_1 Parte_2
quale legale rappresentante pro tempore; CP_1 nei confronti di:
Controparte_2 così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
1.1) rigetta l'opposizione proposta ex art. 615 C.P.C. da con atto Controparte_2 notificato in data 6.10.2014 ed iscritto al n. 5844/2014 RGAC presso il Tribunale Civile di Messina–Sezione Seconda–Ufficio del Giudice unico in persona del G.O.T. avverso LA cartella di pagamento n. 29520040048510955000;
1.2) condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite del grado, che liquida in euro 2.436,275 per onorario, oltre accessori come per legge;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.340,17 (come specificato in parte motiva) per onorario oltre esborsi come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile del
28.2.2025
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale funzionario dell'Ufficio per il processo addetto presso questa Sezione, la dott.ssa . Persona_4
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)