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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/10/2025, n. 3803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3803 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. RA MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa AR MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7838 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Galante, presso il cui studio a Palermo, viale della
Libertà n. 205, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] in data [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Frasca e Vincenzo Catastimeni ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo a Palermo, via Dante n. 119 resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del giorno 01/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza segue a quella non definitiva n. 2111/2025, emessa da questo Tribunale il 13-17/05/2025, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il procedimento è proseguito per istruire le restanti domande.
Con ordinanza emessa il 23/05/2025 ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. il Giudice delegato ha confermato le condizioni della separazione consensuale, ad eccezione del contributo per il mantenimento del figlio , da revocarsi, e con riduzione dell'assegno in favore di Per_1
1 all'importo di € 100,00 al mese, con le seguenti argomentazioni: Parte_1
“rilevato che dall'unione coniugale sono nati i figli (12/10/2000) e Per_1 Per_2
(17/02/2004); considerato che, in sede di separazione consensuale omologata nel 2007, le parti avevano previsto l'affidamento congiunto dei due figli minori con dimora prevalente presso la madre e diritto di visita da parte del padre nonché l'obbligo di di Controparte_1 corrispondere a un assegno complessivo di € 800,00 al mese, di cui € Parte_1
200,00 a titolo di assegno di mantenimento per la ricorrente ed € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rilevato che entrambi i figli sono divenuti maggiorenni, che non convive più con la Per_1 madre, essendosi trasferito a vivere in un immobile di proprietà della nonna paterna
(circostanza pacifica tra le parti), mentre , di anni 21, continua a vivere con la madre Per_2
e frequenta il terzo anno della facoltà di scienze motorie;
rilevato che la ricorrente lavora alle dipendenze della società “Konecta Group s.p.a.”, ha dichiarato la percezione di un reddito annuo di € 11.000,00 circa e vive in un immobile di proprietà del di lei padre, mentre il resistente lavora presso la società “Enel Global Services
s.r.l.”, ha dichiarato redditi annui tra € 45.000,00 e € 53.000,00, subisce una cessione del quinto dello stipendio di € 400,00 al mese in forza di un finanziamento acceso nel 2019 e vive in un immobile di proprietà della compagna;
rilevato che la intrattiene da anni una pubblica e stabile relazione con un uomo, con Pt_1 cui ha generato una figlia, nata nel 2013; rilevato che, alla luce degli elementi sin qui raccolti, deve essere eliminato il contributo per il mantenimento del figlio , non più convivente con la madre, nonché ridotto l'assegno in Per_1 favore della ricorrente all'importo di € 100,00 al mese;”.
Con la medesima ordinanza il Giudice, dopo aver provveduto sulle istanze istruttorie, ha formulato alle parti una proposta conciliativa alle condizioni sopra indicate, ovvero con la conferma dell'assegno posto a carico di per il mantenimento del figlio Controparte_1
e con previsione di un assegno divorzile in favore della ricorrente di € 100,00 al mese, Per_2 argomentando in tal modo:
“richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 32198 del 05/11/2021) con riguardo alla permanenza della componente compensativa dell'assegno divorzile, anche in caso di instaurazione di una nuova famiglia da parte del coniuge divorziato, che abbia in costanza di matrimonio contribuito alle esigenze del nucleo familiare
e rinunciato ad aspettative di crescita professionale;
stante la durata della vita coniugale (matrimonio contratto nel 1998 e ricorso per
2 separazione consensuale depositato nel 2007) e la nascita di due figli;
rilevato che il figlio delle parti è ancora giovane di età e sta completando gli studi;
Per_2 considerato in ogni caso che, non appena dovesse raggiungere l'indipendenza economica, verranno meno i doveri di contribuzione economica da parte dei genitori;
”.
Entrambe le parti hanno aderito alla proposta conciliativa ed all'udienza del giorno
01/10/2025 hanno concordato che “il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio
venga effettuato nelle mani della signora , genitore convivente con il figlio Per_2 Pt_1
, e con l'accordo che, nel momento in cui cesserà la convivenza tra la madre e il figlio, Per_2 la non avrà più diritto, come per legge, a riscuotere detto assegno. Compensazione Pt_1 delle spese di lite”.
La causa è stata, pertanto, posta in decisione.
Orbene, rileva il Collegio che le condizioni della proposta conciliativa del Giudice delegato non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole maggiorenne.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
Richiamata la sentenza non definitiva n. 2111/2025, emessa il 13-17/05/2025, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
, nata a [...] il [...] e
[...] C.F._1 CP_1
, nato a [...] in data [...] :
[...] C.F._2
1) Dispone che i rapporti conseguenti al divorzio delle parti siano regolati secondo le condizioni della proposta conciliativa del Giudice delegato del 23/05/2025, accettata da entrambe le parti, con le precisazioni concordate all'udienza del giorno 01/10/2025.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR AR RA MI
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