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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4875 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E NT E NZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2275/2022, pubblicata il 7 marzo 2022, iscritto al n. 2641/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 3 giugno 2025 e pendente
TRA
l' (c.f.: ), con sede legale in lla via Comunale Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
del Principe n. 13/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Gianpiero Mesco (c.f. ) e C.F._1
EP RV (c.f. APPELLANTE C.F._2
E la (c.f. ), con sede in l Corso Umberto I n. Controparte_1 P.IVA_2 Pt_1
23, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Terreri (c.f. ) e Vincenzo Cappello, (c.f. C.F._3
) APPELLATA C.F._4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
1. Con atto di citazione notificato il 16 gennaio 2018 all' , la Parte_1
chiedeva che Tribunale di Napoli condannasse la prima al Controparte_1
pagamento in suo favore della somma di 153.303,54 €, “oltre interessi ex d.l.vo
231/02 sì come modificato dal d.l.vo n. 198/12 e maggiorato come da DCA 89/16 e relativo contratto ex art. 8 quinquies, d.l.vo 502/92 stipulato tra le parti all'effettivo soddisfo”, a saldo residuo delle fatture emesse per il corrispettivo delle prestazioni di cardiologia eseguite da gennaio a giugno del 2017 in virtù del contratto stipulato ai sensi dell'art. 8-quinquies del d. Lgs. 502/1992 il 14 dicembre 2017 per regolare i rapporti tra le parti nel 2016 e 2017.
In particolare, riportava una tabella riepilogativa secondo cui, a fronte di un fatturato complessivo pari a 296.392,41 €, l' aveva versato alla una CP_1
somma complessiva di 143.025,87 €.
In subordine, domandava all'adito Tribunale di condannare l' al pagamento della stessa somma capitale a titolo di risarcimento ex art. 2043 c.c. o di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
2. L' costituitasi l'8 marzo 2018, deduceva, per quanto è d'interesse in questa sede, che essa aveva corrisposto alla controparte la maggior somma di €
191.264,62 e che il saldo residuo non era dovuto per superamento del limite di spesa.
3. Con la sentenza n. 2275/2022, pubblicata il 7 marzo 2022, il Tribunale di
Napoli accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando l' a corrispondere alla la somma di 105.064,79 € , “oltre interessi al tasso CP_1
ex d. Lgs.231/02 dal 12/1/2018 al soddisfo”, nonché le spese del primo grado, sulla base dele seguenti ragioni.
A tal riguardo, il Tribunale, dopo aver accertato la propria giurisdizione rispetto alla controversia in esame, rilevava che il con la sua prima memoria CP_1
istruttoria, aveva riconosciuto di aver ricevuto dalla controparte la somma di
48.538,75 €, pari a una parte del credito reclamato.
Nel merito, il Tribunale respingeva l'eccezione dell' ritenendo che, alla luce dell'art. 5 del contratto, quest'ultima non avesse assolto al proprio onere di c. Pag. 2 di 11 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
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(già Prima Sezione Civile Bis)
provare di aver comunicato in anticipo alla la data previsionale di CP_1
esaurimento del tetto di spesa, nonché di aver adottato, ove applicabile, il provvedimento di regressione tariffaria unitaria (R.T.U.).
Inoltre, premettendo che il contratto stipulato avesse efficacia, anche retroattiva, per tutto il periodo di validità a cui esso si riferiva, non considerava applicabile nella fattispecie in esame la clausola di salvaguardia invocata dall' nella sua prima memoria istruttoria;
sicché, osservava che “la firma del contratto in epoca successiva alla richiesta di emissione di note di credito per superamento del tetto o alla comunicazione dell'importo non dovuto, non comporta alcuna rinunzia ad agire per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni che l' si rifiuta di pagare in quanto asseritamente eseguite ultra budget” .
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione notificato il 14 giugno 2022, articolando i seguenti motivi di gravame:
- con il primo motivo ha sollevato il difetto di giurisdizione, ritenendo che la causa fosse di competenza del Giudice amministrativo;
- con il secondo motivo ha sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non era onere dell' dimostrare il superamento del tetto di spesa, quale fatto estintivo del credito, ma, al contrario, era onere del dimostrare il Pt_1
mancato superamento del tetto di spesa, quale fatto costitutivo della pretesa creditoria;
- con il terzo motivo ha affermato che il Tribunale, “sebbene sostanzialmente riconosca che l'importo ingiunto afferisca a prestazioni sanitarie rese extra budget, tuttavia non fa discendere da ciò, come conseguente corollario, il principio unanimemente sancito dalla giurisprudenza, ossia la non remunerabilità delle prestazioni rese oltre il limite di spesa”, stante la sua ineludibilità, a prescindere dall'applicazione della regressione tariffaria. Inoltre, ha sostenuto che, “avendo parte appellata sottoscritto il contratto a fine esercizio, in data successiva all'esaurimento dei limiti di spesa del primo e secondo trimestre del 2017 senza aver mosso alcun rilievo e/o contestazione, ha per facta concludentia accettato i limiti di spesa e tutte le clausole in esso contenute”;
c. Pag. 3 di 11 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
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- con il quarto motivo, ha sostenuto che: in riferimento alla remunerazione del primo trimestre del 2017, il primo Giudice aveva errato nell'applicare l'ipotesi a) del comma 3 dell'art. 5 del contratto, “essendosi l'esaurimento del limite di spesa verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data comunicata di previsione di esaurimento del limite di spesa del primo trimestre per tutte le branche di interesse”; invece, per quanto riguarda la remunerazione del secondo trimestre del 2017, “difetta la prova che ricorra effettivamente l'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 5 del contratto, essendosi verificata la diversa fattispecie “…..di mancata comunicazione della data prevista di raggiungimento del limite di spesa”;
- con il quinto motivo ha ritenuto che il Tribunale abbia adottato una interpretazione restrittiva sulla cd. clausola di salvaguardia “che non convince e non può condividersi per la semplice ma pregnante circostanza che, laddove si aderisse alla lettura data alla stessa dal Giudice di prime cure, secondo cui tale clausola non
è destinata a paralizzare le azioni/impugnazioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale, si finirebbe inevitabilmente per svuotare la stessa di contenuto
e per non attribuire alla relativa previsione contrattuale una valida e concreta ragione giustificativa della stessa”;
- con il sesto motivo ha contestato l'applicazione degli interessi di cui al d.
Lgs. 231/2002 al caso di specie, in quanto il rapporto contrattuale tra le parti, a suo giudizio, si inquadrerebbe nell'ambito della concessione di pubblico servizio, ragione per cui i pagamenti dell' non potrebbero ritenersi effettuati “a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, rientrante nel campo di operatività della suindicata normativa. Infine, ha reiterato le eccezioni già svolte in primo grado avverso le domande avanzate dalla controparte in via subordinata.
Pertanto, nelle sue conclusioni, ha concluso domandando a questa Corte di:
“- dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice
Amministrativo per le motivazioni innanzi riportate;
- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del Tribunale di Napoli di Napoli, integralmente la domanda attorea, come precisato nel verbale di causa e negli scritti difensivi;
-condannare parte appellata al
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pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
5. La con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30 CP_1
novembre 2022, ha resistito all'appello chiedendone il rigetto e domandando a questa Corte di: “1. rigettare, in ragione della provata infondatezza, l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 2275/22 Parte_3
emessa dal Tribunale di Napoli X Sez.ne Civile G.U. dott. G. Scotto di Carlo in data
07.03.22 e pubblicata in pari data, a definizione del procedimento giudiziario recante
R.G. n. 2263/18; 2. in via gradata condannare la convenuta in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t., a titolo di saldo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie effettuate, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 105.064,79 ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi nella misura e decorrenza disposta dall'art. 7 del contratto ex art. 8 quinques d.l.vo n.
502/92; 3. in via ulteriormente gradata accertare e dichiarare la responsabilità ex art
2043 cc della in persona del legale rapp.te p.t. in ordine al danno Parte_1
subito dall'attore e condannarla per l'effetto al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di €. 105.064,79 oltre accessori ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia nonché interessi ex d.l.vo 231/02 sì come modificato dal d.l.vo n. 198/12 all'effettivo soddisfo;
4. in via residuale accertare
l'arricchimento senza giusta causa ex art 2041 cc conseguita dalla convenuta
[...]
in persona de legale rapp.te p.t. in danno dell'attore e per l'effetto Parte_1
condannarla a titolo di indennizzo al pagamento di €. 105.064,79 oltre accessori ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia oltre interessi ex
d.l.vo 231/02 sì come modificato dal d.l.vo n. 198/12 all'effettivo soddisfo.
5. in ogni caso condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. al Parte_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario (su diritti e onorari) del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
6. All'udienza del 3 giugno 2025 la Corte si è riservata la decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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I. Innanzitutto, va rilevato che il motivo di appello relativo alla giurisdizione è inammissibile giacché l'appellante non ha criticato specificamente il ragionamento del primo Giudice, che, pertanto, in parte qua, va ritenuto corretto, anche solo facendo riferimento all'orientamento consolidato della Suprema Corte che afferma che, sulle controversi analoghe a quella in esame, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. ex multis, Cass. 372/2021).
II. Infondati sono il secondo, il terzo motivo ed il quarto motivo d'appello.
Essi vanno esaminati congiuntamente perché attengono tutti al lamentato errore del Tribunale sull'applicazione dei principi in tema di superamento del tetto di spesa.
Questa Corte s'è infatti da molti anni allineata all'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, da cui non ritiene di doversi ora discostare, secondo la quale il superamento della capacità operativa massima delle singole strutture sanitarie private accreditate e il superamento dei limiti imposti mediante i ccdd. tetti di spesa al diritto dei titolari di tali strutture alla remunerazione a carico della finanza pubblica delle prestazioni erogate agli assistiti dal Servizio Sanitario
Nazionale costituiscono fatti impeditivi della pretesa creditoria, l'onere di dimostrare i quali incombe pertanto sulle aziende sanitarie locali (cfr. Cass. 17437/2016,
3403/2018, 23324/2018, 10182/2021, 4375/2023 e 29474/2024 e, con specifico riferimento al superamento della COM, Cass. 5661/2021).
Tanto premesso, nella specie è da premettersi che il contratto stipulato dalle parti per l'anno 2017, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), prevede(va) due distinte soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica di cui all'allegato C) alla DGRC n.
1268/2008, con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del c. Pag. 6 di 11 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
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tetto di branca;
nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
Inoltre, l'art.
5-bis del medesimo contratto prevede(va) la suddivisione trimestrale del limite di spesa, con la conseguenza che anche la regressione tariffaria deve essere applicata su base trimestrale.
Nella fattispecie in esame, l' con la sua comparsa di costituzione e risposta in primo grado, si era limitata ad affermare che nel mese di settembre del
2017 aveva inviato al specifiche richieste di emissione di note di credito CP_1
in ragione del superamento del tetto di spesa, ma non aveva specificato nulla in merito alle comunicazioni contenenti le date presuntive di esaurimento dei limiti di spesa trimestrali, che, secondo quanto convenuto nell'art. 5, co. 3, del contratto, avrebbero dovute essere previamente trasmesse alla CP_1
Ne consegue che, in mancanza di tali comunicazioni, la società non è stata messa nelle condizioni di sapere quando avrebbe dovuto interrompere l'esecuzione delle prestazioni onde evitare di incorrere nell'ipotesi prevista dalla lett. b) del comma 3 dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti;
e tanto basta per ritenere che - in assenza della detta prova, e diversamente da quanto asserito dall'appellante nel suo quarto motivo di appello - si rientrava nell'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 5, comma 3 del contratto e l' al fine di far rientrare i fatturati trimestrali entro i limiti di spesa, avrebbe dovuto determinare la regressione unica tariffaria (RTU) nei termini previsti dalla citata disposizione contrattuale.
Tanto porta a ritenere infondata anche la contestazione contenuta nel quarto motivo d'appello, relativa all'asserita comunicazione preventiva del primo trimestre dell'anno 2017, atteso che, a fronte della contestazione dell'appellata di aver ricevuto la detta comunicazione, l' non ha adempiuto al proprio onere di provare di aver comunicato preventivamente alla una data previsionale di CP_1
esaurimento del tetto di spesa riguardante il primo trimestre. Anzi, dalla lettura del documento depositato dall' contestualmente alla seconda memoria istruttoria in c. Pag. 7 di 11 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
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primo grado, emerge che i relativi monitoraggi del tavolo tecnico siano stati comunicati alla solo nel 2018, e denque, in ritardo, rispetto CP_1
all'erogazione delle prestazioni.
A tanto, va aggiunto che, dalla documentazione richiamata non risulta prova dell'avvenuta determinazione delle RTU per il primo e il secondo trimestre.
La regressione tariffaria costituisce infatti un meccanismo tecnico che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8-quinquies, co. 1, lett. d), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, serve alla “determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura”.
Sicché la sua previsione contrattuale evidentemente implica che il semplice superamento del tetto della spesa fissato per le prestazioni sanitarie, rientranti in una determinata branca erogate agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale dalle strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di tali prestazioni, non comporta di per sé solo la non remunerabilità a carico della finanza pubblica delle prestazioni sanitarie della medesima branca eccedenti il tetto della relativa spesa, da qualsiasi struttura siano state erogate, bensì una “regressione tariffaria”, cioè una riduzione del prezzo di tutte le analoghe prestazioni erogate nel corso dell'anno che sia di entità tale da assicurare in definitiva il rispetto di quel tetto di spesa. Tale riduzione, poi, non è uguale per tutte le strutture, ma è dipendente anche dalla misura, ovviamente variabile, in cui ciascuna di queste ha contributo al superamento di quel limite e che può essere definitivamente accertata solo a posteriori, all'esito di un procedimento complesso destinato a sfociare in un atto unilaterale dell'azienda sanitaria locale.
Sono inoltre prive di pregio le deduzioni dell'appellante, secondo cui la controparte, avendo sottoscritto il contratto a fine esercizio — dopo l'esaurimento dei limiti di spesa dei primi due trimestri del 2017 e senza sollevare contestazioni — avrebbe implicitamente accettato, per facta concludentia, tali limiti e le relative clausole contrattuali. Invero, i contratti sottoscritti ai sensi dell'art.
8-quinquies del c. Pag. 8 di 11 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
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d. lgs. 502/1992 producono efficacia retroattiva, come confermato dal recente orientamento della Cassazione (cfr. Cass. n. 16221 del 2025 e, da ultimo, Cass. n.
16687 del 2025). Ne consegue che, anche qualora la stipula del contratto sia intervenuta, come nel caso di specie, in un momento successivo all'esaurimento del limite di spesa, restano comunque valide le considerazioni e le conclusioni già esposte circa la necessità di rispettare le prescrizioni contrattuali relative alla modalità di far rientrare i fatturati delle strutture private nei limiti di spesa contrattualmente stabiliti.
III. È altresì infondato il quinto motivo di appello circa la reiterata invocazione della clausola di salvaguardia, la quale, dalla lettura combinata dei due commi dell'articolo del contratto, riguarda, secondo un orientamento consolidato di questa
Corte, quei provvedimenti che incidono sul contenuto del contratto (“in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni/impugnazioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
In altri termini, la rinunzia all'azione, come correttamente rilevato dal primo
Giudice, concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso, ma non incide, invece, sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa, peraltro introdotte trasversalmente al fine di paralizzare la pretesa creditoria.
IV. Anche l'ultimo motivo di appello, sugli interessi, deve ritenersi infondato.
L'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d. lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi, è infatti stata da ultimo riconosciuta, con ragionamento condiviso ad questa Corte, anche dalle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. Cass. s.u.
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35092/2023 secondo cui “Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo CP_2
all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato”).
V. L'appello va pertanto rigettato con conferma della sentenza impugnata.
VI. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno determinate d'ufficio sulla base dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come mod. dal decreto dello stesso Ministro n. 147/2022, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, e tenuto conto del valore della controversia, da collocare nello scaglione da 52.000,01 a 260.000,00 €.
Esse si liquidano nel complessivo importo di 9.660,00 €, di cui 1.800,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 1.400,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 2.200,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione e istruzione,
3.000,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria del presente processo e
[(1.800 + 1.400 + 2.200 + 3.000) x 15% =] 1.260,00 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre al contributo previdenziale e all'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuti.
VII. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 2275/2022, pubblicata il 7 marzo 2022, proposto dall'
[...]
con citazione notificata alla il 14 giugno 2022: Parte_1 Controparte_1
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A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 9.660,00 €, di cui 8.400,00 € per i compensi e 1.260,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, da liquidarsi in favore dei suoi procuratori distrattari, avv. Giovanni Terreri ed avv. Vincenzo Cappello;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 30 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuseppa D'Inverno dott.ssa Caterina Molfino
c. Pag. 11 di 11 Parte_1 Controparte_1