Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 25/06/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, all'udienza del 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n.
1095/2024
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Rocco Parte_1
Carabba;
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio del 25/10/2022, dall'avv. Leonardo Lucio Moretti;
Per_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24/10/2024, il ricorrente esponeva di aver svolto, dal 1977 al
2002, l'attività di operaio edile e di muratore, di essere attualmente impiegato alle dipendenze della in qualità di operatore ecologico/autista e di aver contratto, a causa CP_2 dell'attività lavorativa, una spondilodiscopatia del rachide lombare con ernie discali L2-L3, L5-
S1. In particolare, il ricorrente, deduceva che per effettuare la raccolta c.d. porta a porta dei rifiuti, conduceva un mezzo denominato “costipatore”, dal quale scendeva per prelevare manualmente i cassonetti (di un peso stimabile fino a 2 quintali) e i mastelli, per poi svuotarne il contenuto e risalire sul mezzo ad un'altezza di circa due metri, sequenza ripetuta per 450/500 volte durante ogni turno di lavoro.
Esperita la fase amministrativa con esito negativo il ricorrente agiva in giudizio nei confronti dell' e formulava le seguenti conclusioni: CP_1
1
accertare e dichiarare che le predette infermità sono state causate o concausate dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente e che sono quantificabili, quanto a danno biologico (ed operando
l'unificazione ex art. 80 T.U.), in misura pari al 19%; conseguentemente, condannare l' alla corresponsione in favore de Sig. CP_1 Parte_1 del relativo indennizzo dalla data della domanda amministrativa (o da quell'altra che sarà ritenuta di giustizia); voglia, altresì, condannare l' convenuto al pagamento delle spese, diritti, onorari di CP_1
causa, compresi oneri fiscali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario;
• chiede, altresì, che venga ordinata all' convenuto la produzione in CP_1 giudizio del fascicolo d'ufficio con la documentazione prodotta dal ricorrente”.
1.1. L' , costituitosi in giudizio, evidenziava l'insussistenza del nesso eziologico tra le CP_1 malattie denunciate e l'attività svolta, rilevando la natura comune di tutte le patologie denunciate.
1.2. Acquisita la documentazione, escussi i testimoni, espletata CTU medico legale e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
2.1. Il ricorrente deduce la natura professionale di patologie non riconducili al novero delle malattie tabellate, sicché incombe su di lui l'onere di provarne l'origine professionale, vale a dire non solo l'esistenza della patologia lamentata, ma anche le caratteristiche morbigene del lavoro svolto ed il rapporto causale tra la malattia stessa e l'attività lavorativa, in relazione all'entità e all'esposizione ai fattori di rischio.
A tal fine è necessario che il rapporto causale con la lavorazione sia diretto, in stretta relazione di causa effetto, non essendo sufficiente un rapporto indiretto, mediato o occasionale con l'attività svolta.
2.2. Sul punto si richiama il seguente condivisibile principio: “In tema di malattie ad eziologia plurifattoriale, la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità” (Cass. civ., sez. Lavoro, sent. n.10818/2013; n.
21360/2013; n. 18270/2010; n. 14308/2006; n. 12559/2006; n. 111298/2004).
Si è inoltre ritenuto che “nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici
2 presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” ( Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n.
13814/2017).
2.3. Ebbene, nel caso di specie, tale prova è stata positivamente raggiunta nel corso del giudizio.
I testimoni escussi, sicuramente attendibili in quanto colleghi del ricorrente e a diretta conoscenza dei fatti di causa, hanno confermato che il sig. svolge, dal 2001, le Pt_1
mansioni di operatore ecologico/autista, impegnato nella raccolta porta a porta con il c.d. costipatore, per 6-7 ore al giorno per 5 giorni alla settimana. I testimoni hanno confermato che l'attività lavorativa consiste nel traino, spinta, sollevamento, trasporto, flessione, raccolta, movimentazione dei cassonetti, mastelli e sacchi, dal peso variabile che può arrivare anche ai 2 quintali, e che tali movimenti vengono ripetuti per 450/500 volte durante ogni turno di lavoro.
2.4. Orbene, accertate attraverso la documentazione prodotta e le dichiarazioni dei testimoni, il tipo di attività svolta dal ricorrente e le caratteristiche della sequenza dell'attività lavorativa in cui lo stesso è impegnato, il Ctu ha evidenziato, con un ragionamento corretto, suffragato da indagini cliniche ed immune da errori logici o tecnici, che il ricorrente è affetto da “rachipatia lombare con ernie discali L2-L3, L4-L5, L5-S1 e discopatia L3-L4” e che “la valutazione della menomazione all'integrità psicofisica del ricorrente relativa alla suindicata patologia è pari al
7% (sette per cento), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Il ctu, inoltre, ha ritenuto che “considerando il danno preesistente riferibile ad infortuni lavorativi (rottura del sovraspinoso e sottospinoso arto superiore destro, distrazione della spalla sinistra), già valutati dall' nella misura complessiva del 10%, procedendo ad unifica, con verosimile certezza, CP_1
la valutazione globale può essere quindi equamente considerata pari al 16% (sedici per cento)”.
2.5. Le considerazioni del CTU, in quanto esaustivamente e correttamente motivate, possono condividersi integralmente.
3. Ciò detto, ne deriva che deve essere riconosciuta in questa sede la natura professionale della rachipatia lombare, con la conseguenza che l' convenuto deve essere condannato al CP_1 pagamento della prestazione spettante per la riduzione dell'integrità psicofisica conseguente alla predetta malattia.
3 La domanda, pertanto, deve essere accolta e l' deve essere condannato al pagamento della CP_1
relativa prestazione nella misura corrispondente al grado di invalidità riscontrato giudizialmente
(16%, di cui 7% per rachipatia lombare e 10% per danno preesistente riferibile ad infortuni sul lavoro).
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura CP_1
liquidata in dispositivo.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti di cui alla motivazione e per l'effetto dichiara che il ricorrente presenta una lesione dell'integrità psico-fisica di origine professionale nella misura complessiva del 16% (7% per rachipatia lombare e 10% per danno preesistente riferibile ad infortuni sul lavoro); condanna l' alla corresponsione della relativa prestazione in considerazione del CP_1
predetto grado di invalidità dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal
121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in CP_1
€ 2.695,50, per compensi professionali, oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Rocco Carabba, dichiaratosi antistatario;
pone le spese di C.T.U. a carico dell' in via definitiva. CP_1
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 25/06/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
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