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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 7, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PARISI MARIAPIA, Presidente
ON EA, Relatore
ANGELINI MARCELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1081/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma - Strada Quarta 6/1a 43100 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 52/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PARMA sez. 2 e pubblicata il 03/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL05GS00312 - 2023 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: - Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Parma: “chiede a Codesta
Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II in accoglimento dell'appello dell'Ufficio di riformare integralmente l'impugnata sentenza e, per l'effetto, di confermare la legittimità della pretesa tributaria contenuta nell'avviso di accertamento ab origine impugnato, condannando la controparte appellata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio”
Resistente/Appellato: - Resistente_1 “si chiede che codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II Emilia Romagna voglia con ogni riserva di legge, riservata in particolare ogni utile istanza, deduzione, produzione ed indicazione di fonti di prova, dichiarare inammissibile la produzione documentale tardiva effettuata dall'Agenzia delle Entrate in sede di appello, con la conseguenza che i relativi atti non possano essere oggetto di valutazione ai fini della decisione del presente giudizio. Dichiarare nullo, illegittimo, infondato o come meglio insanabilmente improduttivo di giuridici effetti l'appello presentato dall'Ufficio confermando la sentenza impugnata. Si fa riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e documentare a termini di legge. Si chiede, la condanna al rimborso delle somme eventualmente corrisposte nelle more del presente procedimento, nonché la condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio ex art. 15 del D. Lgs.
546/92 e ex art. 92 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Resistente_1 impugnava di fronte alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma l'Avviso di Accertamento notificatogli dalla Agenzia delle Entrate di quella città con il quale l'Ente creditore imputava al contribuente un maggior reddito di lavoro dipendente per un importo pari a
€ 30.691,75 per compensi a lui corrisposti da certa Società_1 srl asseritamente non dichiarati e non sottoposti a tassazione.
La pretesa fiscale traeva le mosse da una più ampia indagine in tema di emissione di fatture oggettivamente inesistenti nell'ambito della quale emergeva come al ricorrente, oltre alla normale remunerazione per l'attività lavorativa prestata, fossero state corrisposte altre somme di denaro, genericamente definite a titolo di “rimborso spese” e documentate da un altrettanto generica quietanza sottoscritta dal dipendente.
Nessun altro documento giustificativo del pagamento veniva reperito né, in particolare, alcun riferimento alle spese che avrebbero dovuto essere rimborsate.
Deduceva il ricorrente nella propria impugnazione che la pretesa fiscale era del tutto immotivata e non dimostrata e concludeva per ottenere dalla Corte declaratoria di nullità dell'avviso impugnato perchè del tutto infondato.
Si costituiva inoltre l'Agenzia delle Entrate di Parma depositando propria memoria di controdeduzioni ove concludeva per il rigetto del ricorso col favore delle spese.
Le parti, infine, scambiavano fra loro brevi memori illustrative.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Parma, condividendo le doglianze del contribuente, rilevava come mancasse del tutto la prova della corresponsione della predetta somma al contribuente e come l'Agenzia non produceva alcuna documentazione, bancaria o altro, che dimostrasse l'avvenuto pagamento. L'unica eccezione era per la somma di € 2.200,00 per la quale esisteva la dimostrazione delle spese sostenute e rimborsate, circostanza che, peraltro, il contribuente riconosceva tranquillamente.
Alla luce di quanto sopra il ricorso del contribuente veniva accolto e le spese del grado compensate vista la peculiarità della controversia.
Vista la sentenza a sé sfavorevole, l'Agenzia delle Entrate interponeva tempestivo appello a questa Corte di II grado e chiedeva la riforma della sentenza resa in primo grado con contestuale conferma della legittimità della pretesa fiscale, con il favore delle spese dei due gradi di giudizio.
A seguito dell'impugnazione da parte dell'Ufficio il contribuente si costituiva di fronte a questa Corte
Distrettuale depositando propria memoria di controdeduzioni ove concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La controversia viene ora trattenuta in decisione da questa settima sezione della Corte di Giustizia
Tributaria di II grado dell'Emilia Romagna all'udienza del giorno 19 gennaio 2026 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte e, in proposito, convincimento di questa Corte è che l'appello non sia fondato e debba essere respinto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intera controversia, risalendo allo scopo anche alla fase di primo grado del giudizio, si è contraddistinta per essere, nella sostanza del tutto indimostrata: in particolare l'Avviso di accertamento aveva a proprio sostegno semplicemente una generica quietanza della quale avrebbe dovuto risultare il versamento al contribuente della somma richiesta senza che nessuna altra prova di esso, bancaria o altro, venisse fornita.
Si giungeva così alla pronunzia della sentenza impugnata che accoglieva il ricorso del contribuente per mancata dimostrazione da parte dell'Ufficio del fondamento della propria richiesta.
Si giunge così al grado d'appello ove l'Ufficio esibisce un estratto conto dal quale risulterebbe il versamento contestato e il contribuente nella propria memoria di costituzione contesta tale produzione ritenendola illegittima perché tardiva.
In proposito, infatti, nel processo tributario non sono ammessi nuovi mezzi di prova in appello e non possono essere prodotti nuovi documenti in appello salvo che il Collegio li ritenga indispensabili ai fini del decidere ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli per causa ad essa non imputabile.
La controversia trova la sua disciplina nel testo riformato dall'art. 58 del D. Lgs n. 546/92 essendo il ricorso stato radicato dopo il 4.1.2024.
In proposito, quanto al requisito dell'indispensabilità ai fini del decidere occorre fare riferimento alla c.d. “indispensabilità ristretta”, vale a dire quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti svolta nella sentenza impugnata senza lasciare margini di dubbio.
Orbene, nel presente caso, ove è stato reperito semplicemente un estratto conto da parte dell'Ufficio, vale altresì la regola per la quale la possibilità di produrre nuovi documenti in appello dove essere rigorosamente motivata e circoscritta ai casi tassativi previsti dalla legge. Ed in proposito si ricordi la regola giurisprudenziale secondo la quale la prova documentale, laddove acquisita, sarebbe stata sicuramente apprezzabile anche nel giudizio di primo grado: deve di conseguenza escludersi che la prova documentale fornita dall'Ufficio nel grado d'appello, sia una “nuova prova” trattandosi invece di uno strumento istruttorio che concettualmente preesisteva e che, laddove utilizzato nel corso del giudizio di primo grado, avrebbe consentito di raggiungere un risultato diverso del rigetto del ricorso. In altre parole, il predetto criterio consente di ritenere inammissibile la nuova produzione documentale in quanto il documento non è tecnicamente una
“nuova prova”, bensì uno strumento istruttorio che avrebbe già potuto (e dovuto) essere apprezzato in primo grado.
In giurisprudenza illuminante è la pronunzia di Commissione Tributaria Provinciale di Potenza secondo cui il già citato art. 58 del D. Lgs n. 546/92 impedisce la produzione di documenti in appello in quanto gli stessi non posseggono il requisito della novità ed erano nella disponibilità della parte già prima della notifica dell'atto accertativo (Comm. Trib. Prov. Potenza n. 255/2/16 depositata in data 26.5.2016).
L'appello dell'Ufficio deve essere conseguentemente respinto con conferma della sentenza impugnata mentre le spese del grado possono essere compensate sussistendo giusti motivi ravvisabili nell'incertezza giurisprudenziale che governa le regole dettate in tema di ammissibilità di nuove prove in appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello dell'Ufficio, conferma la sentenza di primo grado e compensa le spese del grado.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 7, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PARISI MARIAPIA, Presidente
ON EA, Relatore
ANGELINI MARCELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1081/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma - Strada Quarta 6/1a 43100 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 52/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PARMA sez. 2 e pubblicata il 03/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL05GS00312 - 2023 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: - Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Parma: “chiede a Codesta
Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II in accoglimento dell'appello dell'Ufficio di riformare integralmente l'impugnata sentenza e, per l'effetto, di confermare la legittimità della pretesa tributaria contenuta nell'avviso di accertamento ab origine impugnato, condannando la controparte appellata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio”
Resistente/Appellato: - Resistente_1 “si chiede che codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II Emilia Romagna voglia con ogni riserva di legge, riservata in particolare ogni utile istanza, deduzione, produzione ed indicazione di fonti di prova, dichiarare inammissibile la produzione documentale tardiva effettuata dall'Agenzia delle Entrate in sede di appello, con la conseguenza che i relativi atti non possano essere oggetto di valutazione ai fini della decisione del presente giudizio. Dichiarare nullo, illegittimo, infondato o come meglio insanabilmente improduttivo di giuridici effetti l'appello presentato dall'Ufficio confermando la sentenza impugnata. Si fa riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e documentare a termini di legge. Si chiede, la condanna al rimborso delle somme eventualmente corrisposte nelle more del presente procedimento, nonché la condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio ex art. 15 del D. Lgs.
546/92 e ex art. 92 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Resistente_1 impugnava di fronte alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma l'Avviso di Accertamento notificatogli dalla Agenzia delle Entrate di quella città con il quale l'Ente creditore imputava al contribuente un maggior reddito di lavoro dipendente per un importo pari a
€ 30.691,75 per compensi a lui corrisposti da certa Società_1 srl asseritamente non dichiarati e non sottoposti a tassazione.
La pretesa fiscale traeva le mosse da una più ampia indagine in tema di emissione di fatture oggettivamente inesistenti nell'ambito della quale emergeva come al ricorrente, oltre alla normale remunerazione per l'attività lavorativa prestata, fossero state corrisposte altre somme di denaro, genericamente definite a titolo di “rimborso spese” e documentate da un altrettanto generica quietanza sottoscritta dal dipendente.
Nessun altro documento giustificativo del pagamento veniva reperito né, in particolare, alcun riferimento alle spese che avrebbero dovuto essere rimborsate.
Deduceva il ricorrente nella propria impugnazione che la pretesa fiscale era del tutto immotivata e non dimostrata e concludeva per ottenere dalla Corte declaratoria di nullità dell'avviso impugnato perchè del tutto infondato.
Si costituiva inoltre l'Agenzia delle Entrate di Parma depositando propria memoria di controdeduzioni ove concludeva per il rigetto del ricorso col favore delle spese.
Le parti, infine, scambiavano fra loro brevi memori illustrative.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Parma, condividendo le doglianze del contribuente, rilevava come mancasse del tutto la prova della corresponsione della predetta somma al contribuente e come l'Agenzia non produceva alcuna documentazione, bancaria o altro, che dimostrasse l'avvenuto pagamento. L'unica eccezione era per la somma di € 2.200,00 per la quale esisteva la dimostrazione delle spese sostenute e rimborsate, circostanza che, peraltro, il contribuente riconosceva tranquillamente.
Alla luce di quanto sopra il ricorso del contribuente veniva accolto e le spese del grado compensate vista la peculiarità della controversia.
Vista la sentenza a sé sfavorevole, l'Agenzia delle Entrate interponeva tempestivo appello a questa Corte di II grado e chiedeva la riforma della sentenza resa in primo grado con contestuale conferma della legittimità della pretesa fiscale, con il favore delle spese dei due gradi di giudizio.
A seguito dell'impugnazione da parte dell'Ufficio il contribuente si costituiva di fronte a questa Corte
Distrettuale depositando propria memoria di controdeduzioni ove concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La controversia viene ora trattenuta in decisione da questa settima sezione della Corte di Giustizia
Tributaria di II grado dell'Emilia Romagna all'udienza del giorno 19 gennaio 2026 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte e, in proposito, convincimento di questa Corte è che l'appello non sia fondato e debba essere respinto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intera controversia, risalendo allo scopo anche alla fase di primo grado del giudizio, si è contraddistinta per essere, nella sostanza del tutto indimostrata: in particolare l'Avviso di accertamento aveva a proprio sostegno semplicemente una generica quietanza della quale avrebbe dovuto risultare il versamento al contribuente della somma richiesta senza che nessuna altra prova di esso, bancaria o altro, venisse fornita.
Si giungeva così alla pronunzia della sentenza impugnata che accoglieva il ricorso del contribuente per mancata dimostrazione da parte dell'Ufficio del fondamento della propria richiesta.
Si giunge così al grado d'appello ove l'Ufficio esibisce un estratto conto dal quale risulterebbe il versamento contestato e il contribuente nella propria memoria di costituzione contesta tale produzione ritenendola illegittima perché tardiva.
In proposito, infatti, nel processo tributario non sono ammessi nuovi mezzi di prova in appello e non possono essere prodotti nuovi documenti in appello salvo che il Collegio li ritenga indispensabili ai fini del decidere ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli per causa ad essa non imputabile.
La controversia trova la sua disciplina nel testo riformato dall'art. 58 del D. Lgs n. 546/92 essendo il ricorso stato radicato dopo il 4.1.2024.
In proposito, quanto al requisito dell'indispensabilità ai fini del decidere occorre fare riferimento alla c.d. “indispensabilità ristretta”, vale a dire quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti svolta nella sentenza impugnata senza lasciare margini di dubbio.
Orbene, nel presente caso, ove è stato reperito semplicemente un estratto conto da parte dell'Ufficio, vale altresì la regola per la quale la possibilità di produrre nuovi documenti in appello dove essere rigorosamente motivata e circoscritta ai casi tassativi previsti dalla legge. Ed in proposito si ricordi la regola giurisprudenziale secondo la quale la prova documentale, laddove acquisita, sarebbe stata sicuramente apprezzabile anche nel giudizio di primo grado: deve di conseguenza escludersi che la prova documentale fornita dall'Ufficio nel grado d'appello, sia una “nuova prova” trattandosi invece di uno strumento istruttorio che concettualmente preesisteva e che, laddove utilizzato nel corso del giudizio di primo grado, avrebbe consentito di raggiungere un risultato diverso del rigetto del ricorso. In altre parole, il predetto criterio consente di ritenere inammissibile la nuova produzione documentale in quanto il documento non è tecnicamente una
“nuova prova”, bensì uno strumento istruttorio che avrebbe già potuto (e dovuto) essere apprezzato in primo grado.
In giurisprudenza illuminante è la pronunzia di Commissione Tributaria Provinciale di Potenza secondo cui il già citato art. 58 del D. Lgs n. 546/92 impedisce la produzione di documenti in appello in quanto gli stessi non posseggono il requisito della novità ed erano nella disponibilità della parte già prima della notifica dell'atto accertativo (Comm. Trib. Prov. Potenza n. 255/2/16 depositata in data 26.5.2016).
L'appello dell'Ufficio deve essere conseguentemente respinto con conferma della sentenza impugnata mentre le spese del grado possono essere compensate sussistendo giusti motivi ravvisabili nell'incertezza giurisprudenziale che governa le regole dettate in tema di ammissibilità di nuove prove in appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello dell'Ufficio, conferma la sentenza di primo grado e compensa le spese del grado.