Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00066/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00441/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 441 del 2022, proposto da
IA AT, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Consorti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
per la condanna:
- del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni derivati dall’adozione del provvedimento del 27.7.2005 annullato con sentenza n. 28/2013 del TAR Abruzzo – L’Aquila.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa RI AG;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, arruolatosi il 13.7.2004 come volontario nell’esercito italiano, prima del completamento della ferma annuale:
- ha conseguito in data 27.4.2005 la qualifica di volontario in ferma prefissata di un anno - VFP1- con possibilità di conferma per un altro anno e trattamento economico mensile di € 750,00;
- ha partecipato alla selezione di personale VFP1 per l’Accademia della Guardia di Finanza, ma in sede di accertamenti medici è risultato non idoneo al servizio nella qualifica di VFP1;
- con provvedimento del 27.7.2005 del Ministero della Difesa è stato quindi trasferito al RFC regionale di L’Aquila per il completamento degli obblighi di leva fino ad ottobre 2025 con trattamento economico pari a € 90,00 mensili e restituzione di quanto percepito nella qualifica di VFP1 dall’11.5.2005 al 30.6.2005.
Con sentenza n. 28/2013 confermata in appello questo tribunale ha annullato il provvedimento di trasferimento in quanto “ fondato su valutazioni tecniche che non sono risultate conformi alle condizioni fisiche del ricorrente ” e ha onerato l’amministrazione “ di verificare la possibilità di reintegrare il ricorrente nel servizio con corresponsione delle competenze nel frattempo maturate ovvero risarcirlo per equivalente ”.
Il ricorrente è stato quindi riammesso in servizio con decorrenza dal 10.5.2005 fino al provvedimento di congedo illimitato del 26.4.2006.
Con ricorso in riassunzione, che ha fatto seguito alla declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario precedentemente adito con citazione del 4.6.2019, ha chiesto la condanna del Ministero della Difesa al pagamento a titolo di risarcimento del danno subito:
1) delle differenze stipendiali corrispondenti al trattamento economico del personale inquadrato come VFP1 dal 27.4.2005 al 27.4.2006 pari a € 750,00 per 12 mensilità ovvero complessivi € 9.000,00;
2) delle differenze stipendiali pari a € 9.000,00 (€ 750,00 per 12 mensilità) corrispondenti alle retribuzioni che avrebbe potuto percepire chiedendo la conferma nel ruolo di VFP1 che gli è stata preclusa perché dichiarato inidoneo e quindi retrocesso;
3) di € 27.000,00 (€ 750,00, per 12 mensilità, € 9.000,00 per 3 anni) non avendo potuto partecipare al concorso per l’incarico triennale come VFB;
4) della somma ritenuta equa a compensazione dell’impossibilità a partecipare ad altri concorsi nelle forze dell’ordine che presupponevano quale requisito l’anzianità di un anno di servizio come VFP1 che gli è stato precluso di portare a termine perché dichiarato erroneamente inidoneo.
5) di quanto necessario alla restituito in integrum degli effetti economici scaturenti dalla perdita di occasioni di vita, cosiddetta chance, cui aspirava (immissione in ruolo) e al ristoro del danno esistenziale subito, in considerazione della avvertita e sofferta consapevolezza di non poter più veder realizzata la propria personalità ed il proprio sogno di diventare sottoufficiale o altro e del connesso peggioramento della propria esistenza.
In via istruttoria il ricorrente ha chiesto l’ammissione di CTU di stima del danno subito e di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: “ 1) vero che il sig. AT, dopo il congedo, ha partecipato a dei concorsi pubblici; 2) vero che dopo il provvedimento di congedo da VFP1, poi dichiarato illegittimo, il AT ha attraversato un temporaneo periodo di sofferenza psichica dovuta all’ingiustizia subita 3) vero che lo stress emotivo affrontato dal AT a causa dalla pendenza dei due contenziosi dinanzi al Tar e al Consiglio di Stato, il Pagina 18 di 18 disagio patito per il congedo e l’impossibilità a percorrere la carriera militare, sono sfociati in un temporaneo stato psicologico di depressione e sconforto; 4) vero che dopo l’esito positivo del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, il AT ha partecipato al Concorso “Vigili Urbani” bandito dal Comune di Notaresco; 5) vero che il AT è risultato idoneo al Concorso bandito dal Comune di Notaresco” .
Il ricorrente ha quindi concluso per la condanna del Ministero convenuto “ alla restitutio in integrum di tutti gli effetti economici della carriera del ricorrente (retribuzione, TFR, indennità e quant’altro avrebbe dovuto percepire) dal 29.07.2005 (data in cui l’attore è stato congedato) fino al tempo massimo di permanenza in servizio previsto dalla normativa in materia o quantomeno fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza del TAR Lazio, nella misura di Euro 150'000,00= o di quella somma maggiore o minore, quantificabile a mezzo di CTU, che risulterà di giustizia; in ogni caso accertare e dichiarare l’esistenza del diritto dell’attore al risarcimento dei danni derivanti da perdita di chance e, per l’effetto, condannare il Ministero della Difesa al risarcimento di tutti i danni subiti, ivi incluso il risarcimento del danno esistenziale patito con liquidazione secondo giustizia del danno da perdita di chance .”
Resiste il Ministero della Difesa che ha depositato atti e documenti prodotti nel giudizio (r.g. n. 2168/2019) davanti al Tribunale di L’Aquila, fra i quali la comparsa di risposta contenente eccezione di inammissibilità per carenza d’interesse della domanda di pagamento delle differenze retributive, in quanto già disposto con provvedimento del 26 novembre 2019, e l’infondatezza, per difetto di prova, della domanda di risarcimento dei danni da perdita di chance ed esistenziale.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
La sentenza n. 28/2013 di questo Tribunale ha accertato la compatibilità delle condizioni fisiche del ricorrente con le mansioni del profilo di VFP1 e onerato il Ministero della Difesa di reintegrarlo nel ruolo di VFP1 fino a scadenza della ferma volontaria, o risarcirlo per equivalente, nel caso, verificatosi in concreto, in cui il ricorrente avesse completato il periodo di ferma.
Stante l’effetto conformativo del giudicato sono certamente dovute:
- le differenze stipendiali tra il trattamento economico di soldato di leva e la retribuzione corrisposta al ricorrente nel periodo 11.5.2005 - 30.6.2005 in cui ha prestato servizio come VFP1 che lo stesso ha dovuto restituire (cfr. nota prot. n. 957/CU del 25.8.2005 del 121° Reggimento Artiglieria c/a “Ravenna”- in documenti di parte ricorrente) perché dichiarato inidoneo al ruolo con effetto retroattivo;
- le differenze stipendiali che il ricorrente non ha percepito fino alla scadenza della ferma volontaria nel ruolo di VFP1, in quanto aggregato al contingente di leva.
Come emerge dai documenti versati in atti dalla difesa erariale il Ministero – durante il giudizio promosso per il risarcimento del danno davanti al Tribunale dell’Aquila - ha dato esecuzione al giudicato aggiornando lo stato di servizio del ricorrente e disponendo il pagamento delle retribuzioni restituite e di quelle non percepite per illegittima dispensa dal servizio (all. Q della memoria di costituzione del Ministero nel giudizio promosso davanti al Tribunale di L’Aquila) nei termini che seguono:
- dal 10 maggio 2005 (data di collocamento in congedo illimitato come VFP1) al 6 ottobre 2005 (data del completamento degli obblighi di leva) in misura pari alla differenza fra la retribuzione percepita come militare di leva e quella che avrebbe percepito come VFP1;
- dal 6 ottobre 2025 al 26 aprile 2006 (fine VFP1) l’intera retribuzione spettante come volontario in ferma prefissata di un anno.
La scansione temporale delle retribuzioni corrispondenti al profilo di VFP1 è corretta perché copre tutto il periodo compreso fra il conseguimento di detta qualifica e il completamento della ferma annuale prefissata.
Ne consegue che la domanda del ricorrente in parte qua risultava soddisfatta dagli atti adottati dalla resistente dopo l’introduzione del giudizio davanti al G.O. e prima della riassunzione davanti a questo Tribunale.
Quanto alle altre domande preliminarmente il Collegio ritiene non ammissibili i mezzi di prova avanzati dal ricorrente; non lo è la prova testimoniale perché ha ad oggetto sia fatti non contestati e comunque irrilevanti (capitoli 1) 4) e 5), in quanto l’aver partecipato con successo ad altri concorsi pubblici non dimostra che il ricorrente abbia subito un danno perché dichiarato inidoneo al ruolo di VFP1, sia valutazioni medico legali non demandabili a testi (capitoli 2 e 3).
Non risulta inoltre provato che il ricorrente non abbia potuto partecipare al concorso per l’arruolamento nel contingente dei volontari in ferma breve triennale, perché illegittimamente dichiarato inidoneo al ruolo prima di aver compiuto il periodo di ferma prefissata nel ruolo di VFP1.
La circostanza è smentita dalla nota del Ministero della difesa del 23.11.2025 (cfr. - fascicolo di parte allegato al ricorso) che invita il ricorrente, quale vincitore del concorso per l’arruolamento di volontari in ferma nelle forze armate, a presentarsi il 15.12.2005 presso la divisione reclutamento volontari per assumere servizio con decorrenza giuridica alla stessa data e decorrenza amministrativa dalla data di effettiva presentazione per l’addestramento.
Pertanto, appena due mesi dopo il compimento della ferma annuale e senza dover chiedere la rafferma per un ulteriore anno, il ricorrente ha avuto l’occasione di ottenere in forma specifica l’utilità – un ulteriore periodo di tre anni in servizio quale VFP1 - che con il ricorso in decisione rivendica per equivalente a titolo di risarcimento dei danni.
Risulta infatti del tutto reciso il nesso di causalità fra l’adozione del provvedimento di dispensa per inidoneità annullato dal questo tribunale con sentenza n. 28/2013 e il mancato impiego nelle forze armate, invece imputabile esclusivamente alla libera scelta del ricorrente di non assumere servizio per il dichiarato timore di dover restituire le retribuzioni che avrebbe percepito fino alla definizione del giudizio nel caso di rigetto del ricorso.
L’affermazione non tiene però conto del fatto che nella convocazione del 23.11.2005 è espressamente specificato che il ricorrente viene ammesso alla ferma breve “ con riserva di accertamento dei requisiti previsti per l’ammissione all’arruolamento ”, fra i quali è compresa l’idoneità fisica.
Ne consegue che l’esito del giudizio concluso con la citata sentenza n. 28/2013, ancora pendente alla data della convocazione del ricorrente, non avrebbe avuto alcuna rilevanza sull’arruolamento dello stesso in quanto dipendente esclusivamente da un nuovo accertamento in via amministrativa del possesso del requisito dell’idoneità al servizio.
Quanto alla chance di partecipare ad altri concorsi, che sarebbe stata preclusa dal giudizio di inidoneità al ruolo di VFP1 e dal mancato completamento della ferma prefissata, il ricorrente non ha provato che tale idoneità fosse richiesta quale requisito di ammissione e neppure ha dedotto di essere stato escluso, perché privo di detti requisiti, da procedure selettive bandite dopo il proscioglimento d’autorità dalla ferma prefissata quale VFP1 annullato in sede giurisdizionale.
Analoghe considerazioni valgono per la domanda di risarcimento del danno esistenziale, del tutto generica e rimasta sfornita di prova, tenuto conto dell’inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale finalizzati a dimostrarne l’esistenza.
L’assenza di prova dell’esistenza del danno rende inammissibile anche l’istanza che chiede di accertarne l’entità mediante consulenza tecnica.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- in parte lo dichiara inammissibile per carenza d’interesse;
- in parte lo respinge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RO, Presidente
RI AG, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AG | MA RO |
IL SEGRETARIO