CA
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/10/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 9 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente, alla via Cenere, n. 1A, cod. fisc. C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], residente in [...], alla via
[...]
G. Andria, n. 35/B, cod. fisc. , C.F._2 Parte_3 nata a [...] il [...], residente in [...], piazza G. Zanelleti, n. 8, cod. fisc.
, , nato a [...] il [...], C.F._3 Parte_4 residente in [...], cod. fisc. , C.F._4
, nata a [...] l'[...] ed ivi residente, Parte_5 alla via A. Andria, n. 6, frazione Chieve, cod. fisc. , rappresentati C.F._5
e difesi, in virtù di mandato a margine dell'atto di appello, dall'avv. Antonio Carmando, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Giffoni Sei Casali, alla via
Zaniboni, traversa Cupone, n. 6; appellanti
E
1. , con sede in Roma, alla via Arenula, n. 70, cod. Controparte_1 fisc. , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domicilia, ope legis, al corso Vittorio Emanuele, n. 58; appellato
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 5825/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – RISARCIMENTO DANNI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
2) in via principale, nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5825/2024, emessa dal Tribunale di Salerno … nel giudizio recante numero di R.G. 8777/2016, depositata in Cancelleria il 09.12.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 3 accertare in via preliminare gli importi dei danni così come calcolati nell'esposizione del fatto, a favore di ogni singolo appellante: a) , moglie di , Parte_1 Parte_6
C.F. € 300.960,00; b) , figlia di C.F._1 Parte_3 Parte_6
, C.F. , € 263.340,00; c) , figlia di
[...] C.F._3 Parte_2
, € 263.340,00; d) , figlio di , … Parte_6 Parte_4 Parte_6
€ 300.960,00; e) , sorella di , 150.480,00 e ,per Parte_5 Parte_6
l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato; 4) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per le spese generali, oltre l'IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.; - nel merito, rigettare l'appello perché infondato, con conferma della sentenza impugnata;
- spese vinte (con aumento ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014 in ragione dell'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la fruizione dell'atto)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5825/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nei confronti del con atto Parte_4 Parte_5 Controparte_1 di citazione notificato il 20 settembre 2016, così provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dagli attori per sentir condannare il convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, iure proprio, in conseguenza del decesso del congiunto Parte_6
2 , verificatosi il 2 giugno 2008 a causa dell'ingestione di liquido caustico, Pt_6 determinata dal difetto della specifica sorveglianza a vista che la Polizia penitenziaria del carcere di Augusta, ove il de cuius era detenuto a vita, avrebbe dovuto garantirgli, ritenendo attinto da prescrizione il diritto azionato in giudizio;
2) compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
Nel proporre appello avverso la predetta sentenza con atto di citazione notificato il 2 gennaio 2025, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e assumevano che: - ad onta di quanto ritenuto dal Parte_4 Parte_5 giudice di primo grado, il termine di prescrizione della loro pretesa risarcitoria, decorrente dalla data della morte del congiunto, non era quinquennale, ma decennale, integrando l'illecito perpetrato dalla Polizia penitenziaria il reato di omicidio colposo;
anche l'assunto del giudice di prime cure secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni poteva, al più, essere innalzato da cinque a sei anni in rapporto all'entità della pena prevista per il reato commesso dalla Polizia Penitenziaria era privo di fondamento.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 24 aprile 2025, il
[...]
eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per violazione Controparte_1 dell'art. 342, comma 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., ai sensi del quale tale mezzo di gravame, per ogni motivo, deve individuare, a pena di inammissibilità, lo specifico capo della decisione impugnato e, in relazione a questo, deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ed invero, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle articolate dall'appellante per incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una decisione separabili dalle ragioni che le sorreggono.
Ne consegue che, nell'atto di appello, vale a dire nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva espletata dall'appellato, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, non essendo a tal fine
3 sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, giacché è necessario, anche quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr., ex plurimis, Cass. 18 aprile 2007, n. 9244; Cass. 27 settembre 2016, n.
18932; Cass. 18 settembre 2017, n. 21566).
L'art. 342, comma 1, c.p.c., in sostanza, non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione, integrale o parziale, della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso, che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile e, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr., ex ceteris, Cass. 5 febbraio 2015, n. 2143; Cass. ord. 5 maggio 2017, n. 10916; Cass. ord. 14 settembre 2017, n. 21336).
In definitiva, l'art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
Nella fattispecie de qua agitur, la e i , con l'atto di appello, non hanno Pt_1 Parte_6 formulato alcuna censura diretta a contraddire e ad infirmare le motivazioni della sentenza n. 5825/2024 del Tribunale di Salerno, né indicato le violazioni di legge commesse e la loro rilevanza ai fini della decisione, non avendo enunciato, in particolare, le ragioni per le quali il giudice di primo grado, nel rigettare la domanda proposta dagli attori per ottenere il ristoro dei danni non patrimoniali patiti iure proprio per il decesso del loro
4 familiare, avrebbe erroneamente ritenuto che: 1) la violazione degli obblighi di custodia, protezione e sorveglianza dei detenuti da parte dell'Amministrazione penitenziaria non può mai generare un inadempimento da “contatto sociale” nei confronti dei loro congiunti, rispetto ai quali, invece, integra una condotta illecita sussumibile “nella fattispecie generale della responsabilità aquiliana”, con la conseguenziale applicazione, ai fini della proposizione dell'azione risarcitoria, non dell'ordinario regime di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ., ma di quello quinquennale stabilito dall'art. 2947, comma 1, cod. civ., o, in caso di reato, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, cod. civ., del più ampio termine prescrizionale per esso previsto dal codice penale;
2) il termine prescrizionale “da considerare in relazione alla domanda di risarcimento del danno è quello previsto dalla norma penale ratione temporis applicabile al momento del fatto illecito, avvenuto a giugno dell'anno 2008…”, e, dunque, dall'art. 157, comma 1, cod. pen. nella formulazione introdotta dalla legge n. 251/2005, ai sensi del quale la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, comunque, un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione;
3) corrispondendo a cinque anni “la pena massima comminata per il reato di omicidio colposo non aggravato – previsto dalla norma incriminatrice … di cui all'art. 589, comma primo, c.p. e astrattamente configurabile nel caso di specie”, per avere “gli attori censurato le omissioni colpose degli agenti di polizia penitenziaria chiamati ad attendere al dovere di protezione della salute del detenuto …”, il termine prescrizionale “astrattamente rilevante, anche qualora fosse accertato l'omicidio colposo di , sarebbe identificabile in sei Parte_6 anni, pur sempre inferiore a quello decennale indicato dagli attori nel corpo dei propri scritti difensivi, termine che … avrebbe trovato applicazione solo se il fatto di reato fosse stato consumato nel previgente contesto legale (infatti, la precedente versione dell'art.
157 c.p., per quel che qui rileva, prevedeva la prescrizione decennale per i delitti “per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni)”; 4) pur accertando incidentalmente la rilevanza penale del contegno assunto dal personale dell'Amministrazione penitenziaria “in termini di omicidio colposo non aggravato …, al momento dell'introduzione del giudizio, in assenza della prova di atti interruttivi della prescrizione (invero neppure indicati dalla parte), il diritto di credito prospettato dagli attori e azionato ai sensi dell'art. 2049 c.c. nei confronti del era Controparte_1 già prescritto (dal 2 giugno 2008 alla data d'introduzione del giudizio risulta ampiamente superato il termine di sei anni)”.
5 In sostanza, all'analitica motivazione della sentenza di primo grado, la e i Pt_1
non hanno contrapposto né argomentazioni che potessero incrinarne il Parte_6 fondamento, né conferenti ragioni di dissenso, essendosi limitati ad asserire che il decisum del Tribunale di Salerno in ordine all'avvenuta prescrizione quinquennale del loro diritto
“va disatteso nella sua totalità, in quanto il risarcimento danni (art. 185 del c.p.) rientra nella prescrizione decennale, quando sussiste il reato di omicidio colposo – art. 589 del
c.p. –” e che “innalzare la prescrizione del risarcimento danni, da cinque a sei anni, in rapporto agli anni di pena previsti per il reato commesso dalla guardia penitenziaria … non trova alcuna giustificazione giuridica, quindi va disatteso nella sua totalità”.
Pertanto, non avendo la e i scalfito le rationes decidendi della sentenza Pt_1 Parte_6 di primo grado, id est gli assunti del Tribunale di Salerno secondo cui, da un lato, la responsabilità dell'Amministrazione penitenziaria nei confronti dei terzi ha natura extracontrattuale, con la conseguente prescrizione del relativo diritto al risarcimento dei danni nel termine quinquennale dal verificarsi dell'evento lesivo o, quando il fatto illecito costituisce reato, in quello più lungo per esso stabilito dal codice penale, e, dall'altro, nel caso in esame, anche a voler ipotizzare la sussistenza del reato di omicidio colposo, il termine di prescrizione non era superiore a sei anni, sicché, al momento della notifica della domanda, il credito azionato era già estinto per il decorso di tale lasso temporale,
l'interposto appello risulta incontrovertibilmente inammissibile, per non essere conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
L'inammissibilità dell'impugnazione, concretandosi in un'ipotesi di soccombenza connessa a motivi di carattere processuale (cfr. Cass. 9 agosto 1996, n. 7389; Cass. 8 settembre 1999, n. 9512; Cass. 7 agosto 2001, n. 10911), induce a porre a carico dell' e dei , ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., le spese del secondo Pt_1 Parte_6 grado del giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 1.000.000,00 ed euro
2.000.000,00, alle quali è riconducibile la presente, in ragione dell'entità dell'azionata pretesa risarcitoria, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dal Controparte_1
, in complessivi euro 13.225,00 per compenso, di cui euro 4.600,00 per la fase di
[...] studio, euro 2.875,00 per la fase introduttiva ed euro 5.750,00 per la fase decisionale, per come incrementato in ogni sua voce nella misura del 15% per l'impiego di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione degli atti e dei documenti processuali, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
6 Deve darsi atto, infine, che la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza n. 5825/2024 del Tribunale di Salerno con atto di Parte_5 citazione notificato il 2 gennaio 2025, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in via solidale, alla refusione, in favore del Parte_4 Parte_5
, delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano Controparte_1 in complessivi euro 13.225,00 per compenso difensivo, di cui euro 4.600,00 per la fase di studio, euro 2.875,00 per la fase introduttiva ed euro 5.750,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di , Parte_1 Parte_2
, , e .
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott.ssa Maria Assunta Niccoli
7
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 9 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente, alla via Cenere, n. 1A, cod. fisc. C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], residente in [...], alla via
[...]
G. Andria, n. 35/B, cod. fisc. , C.F._2 Parte_3 nata a [...] il [...], residente in [...], piazza G. Zanelleti, n. 8, cod. fisc.
, , nato a [...] il [...], C.F._3 Parte_4 residente in [...], cod. fisc. , C.F._4
, nata a [...] l'[...] ed ivi residente, Parte_5 alla via A. Andria, n. 6, frazione Chieve, cod. fisc. , rappresentati C.F._5
e difesi, in virtù di mandato a margine dell'atto di appello, dall'avv. Antonio Carmando, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Giffoni Sei Casali, alla via
Zaniboni, traversa Cupone, n. 6; appellanti
E
1. , con sede in Roma, alla via Arenula, n. 70, cod. Controparte_1 fisc. , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domicilia, ope legis, al corso Vittorio Emanuele, n. 58; appellato
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 5825/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – RISARCIMENTO DANNI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
2) in via principale, nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5825/2024, emessa dal Tribunale di Salerno … nel giudizio recante numero di R.G. 8777/2016, depositata in Cancelleria il 09.12.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 3 accertare in via preliminare gli importi dei danni così come calcolati nell'esposizione del fatto, a favore di ogni singolo appellante: a) , moglie di , Parte_1 Parte_6
C.F. € 300.960,00; b) , figlia di C.F._1 Parte_3 Parte_6
, C.F. , € 263.340,00; c) , figlia di
[...] C.F._3 Parte_2
, € 263.340,00; d) , figlio di , … Parte_6 Parte_4 Parte_6
€ 300.960,00; e) , sorella di , 150.480,00 e ,per Parte_5 Parte_6
l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato; 4) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per le spese generali, oltre l'IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.; - nel merito, rigettare l'appello perché infondato, con conferma della sentenza impugnata;
- spese vinte (con aumento ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014 in ragione dell'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la fruizione dell'atto)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5825/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nei confronti del con atto Parte_4 Parte_5 Controparte_1 di citazione notificato il 20 settembre 2016, così provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dagli attori per sentir condannare il convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, iure proprio, in conseguenza del decesso del congiunto Parte_6
2 , verificatosi il 2 giugno 2008 a causa dell'ingestione di liquido caustico, Pt_6 determinata dal difetto della specifica sorveglianza a vista che la Polizia penitenziaria del carcere di Augusta, ove il de cuius era detenuto a vita, avrebbe dovuto garantirgli, ritenendo attinto da prescrizione il diritto azionato in giudizio;
2) compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
Nel proporre appello avverso la predetta sentenza con atto di citazione notificato il 2 gennaio 2025, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e assumevano che: - ad onta di quanto ritenuto dal Parte_4 Parte_5 giudice di primo grado, il termine di prescrizione della loro pretesa risarcitoria, decorrente dalla data della morte del congiunto, non era quinquennale, ma decennale, integrando l'illecito perpetrato dalla Polizia penitenziaria il reato di omicidio colposo;
anche l'assunto del giudice di prime cure secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni poteva, al più, essere innalzato da cinque a sei anni in rapporto all'entità della pena prevista per il reato commesso dalla Polizia Penitenziaria era privo di fondamento.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 24 aprile 2025, il
[...]
eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per violazione Controparte_1 dell'art. 342, comma 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., ai sensi del quale tale mezzo di gravame, per ogni motivo, deve individuare, a pena di inammissibilità, lo specifico capo della decisione impugnato e, in relazione a questo, deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ed invero, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle articolate dall'appellante per incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una decisione separabili dalle ragioni che le sorreggono.
Ne consegue che, nell'atto di appello, vale a dire nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva espletata dall'appellato, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, non essendo a tal fine
3 sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, giacché è necessario, anche quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr., ex plurimis, Cass. 18 aprile 2007, n. 9244; Cass. 27 settembre 2016, n.
18932; Cass. 18 settembre 2017, n. 21566).
L'art. 342, comma 1, c.p.c., in sostanza, non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione, integrale o parziale, della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso, che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile e, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr., ex ceteris, Cass. 5 febbraio 2015, n. 2143; Cass. ord. 5 maggio 2017, n. 10916; Cass. ord. 14 settembre 2017, n. 21336).
In definitiva, l'art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
Nella fattispecie de qua agitur, la e i , con l'atto di appello, non hanno Pt_1 Parte_6 formulato alcuna censura diretta a contraddire e ad infirmare le motivazioni della sentenza n. 5825/2024 del Tribunale di Salerno, né indicato le violazioni di legge commesse e la loro rilevanza ai fini della decisione, non avendo enunciato, in particolare, le ragioni per le quali il giudice di primo grado, nel rigettare la domanda proposta dagli attori per ottenere il ristoro dei danni non patrimoniali patiti iure proprio per il decesso del loro
4 familiare, avrebbe erroneamente ritenuto che: 1) la violazione degli obblighi di custodia, protezione e sorveglianza dei detenuti da parte dell'Amministrazione penitenziaria non può mai generare un inadempimento da “contatto sociale” nei confronti dei loro congiunti, rispetto ai quali, invece, integra una condotta illecita sussumibile “nella fattispecie generale della responsabilità aquiliana”, con la conseguenziale applicazione, ai fini della proposizione dell'azione risarcitoria, non dell'ordinario regime di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ., ma di quello quinquennale stabilito dall'art. 2947, comma 1, cod. civ., o, in caso di reato, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, cod. civ., del più ampio termine prescrizionale per esso previsto dal codice penale;
2) il termine prescrizionale “da considerare in relazione alla domanda di risarcimento del danno è quello previsto dalla norma penale ratione temporis applicabile al momento del fatto illecito, avvenuto a giugno dell'anno 2008…”, e, dunque, dall'art. 157, comma 1, cod. pen. nella formulazione introdotta dalla legge n. 251/2005, ai sensi del quale la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, comunque, un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione;
3) corrispondendo a cinque anni “la pena massima comminata per il reato di omicidio colposo non aggravato – previsto dalla norma incriminatrice … di cui all'art. 589, comma primo, c.p. e astrattamente configurabile nel caso di specie”, per avere “gli attori censurato le omissioni colpose degli agenti di polizia penitenziaria chiamati ad attendere al dovere di protezione della salute del detenuto …”, il termine prescrizionale “astrattamente rilevante, anche qualora fosse accertato l'omicidio colposo di , sarebbe identificabile in sei Parte_6 anni, pur sempre inferiore a quello decennale indicato dagli attori nel corpo dei propri scritti difensivi, termine che … avrebbe trovato applicazione solo se il fatto di reato fosse stato consumato nel previgente contesto legale (infatti, la precedente versione dell'art.
157 c.p., per quel che qui rileva, prevedeva la prescrizione decennale per i delitti “per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni)”; 4) pur accertando incidentalmente la rilevanza penale del contegno assunto dal personale dell'Amministrazione penitenziaria “in termini di omicidio colposo non aggravato …, al momento dell'introduzione del giudizio, in assenza della prova di atti interruttivi della prescrizione (invero neppure indicati dalla parte), il diritto di credito prospettato dagli attori e azionato ai sensi dell'art. 2049 c.c. nei confronti del era Controparte_1 già prescritto (dal 2 giugno 2008 alla data d'introduzione del giudizio risulta ampiamente superato il termine di sei anni)”.
5 In sostanza, all'analitica motivazione della sentenza di primo grado, la e i Pt_1
non hanno contrapposto né argomentazioni che potessero incrinarne il Parte_6 fondamento, né conferenti ragioni di dissenso, essendosi limitati ad asserire che il decisum del Tribunale di Salerno in ordine all'avvenuta prescrizione quinquennale del loro diritto
“va disatteso nella sua totalità, in quanto il risarcimento danni (art. 185 del c.p.) rientra nella prescrizione decennale, quando sussiste il reato di omicidio colposo – art. 589 del
c.p. –” e che “innalzare la prescrizione del risarcimento danni, da cinque a sei anni, in rapporto agli anni di pena previsti per il reato commesso dalla guardia penitenziaria … non trova alcuna giustificazione giuridica, quindi va disatteso nella sua totalità”.
Pertanto, non avendo la e i scalfito le rationes decidendi della sentenza Pt_1 Parte_6 di primo grado, id est gli assunti del Tribunale di Salerno secondo cui, da un lato, la responsabilità dell'Amministrazione penitenziaria nei confronti dei terzi ha natura extracontrattuale, con la conseguente prescrizione del relativo diritto al risarcimento dei danni nel termine quinquennale dal verificarsi dell'evento lesivo o, quando il fatto illecito costituisce reato, in quello più lungo per esso stabilito dal codice penale, e, dall'altro, nel caso in esame, anche a voler ipotizzare la sussistenza del reato di omicidio colposo, il termine di prescrizione non era superiore a sei anni, sicché, al momento della notifica della domanda, il credito azionato era già estinto per il decorso di tale lasso temporale,
l'interposto appello risulta incontrovertibilmente inammissibile, per non essere conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
L'inammissibilità dell'impugnazione, concretandosi in un'ipotesi di soccombenza connessa a motivi di carattere processuale (cfr. Cass. 9 agosto 1996, n. 7389; Cass. 8 settembre 1999, n. 9512; Cass. 7 agosto 2001, n. 10911), induce a porre a carico dell' e dei , ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., le spese del secondo Pt_1 Parte_6 grado del giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 1.000.000,00 ed euro
2.000.000,00, alle quali è riconducibile la presente, in ragione dell'entità dell'azionata pretesa risarcitoria, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dal Controparte_1
, in complessivi euro 13.225,00 per compenso, di cui euro 4.600,00 per la fase di
[...] studio, euro 2.875,00 per la fase introduttiva ed euro 5.750,00 per la fase decisionale, per come incrementato in ogni sua voce nella misura del 15% per l'impiego di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione degli atti e dei documenti processuali, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
6 Deve darsi atto, infine, che la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza n. 5825/2024 del Tribunale di Salerno con atto di Parte_5 citazione notificato il 2 gennaio 2025, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in via solidale, alla refusione, in favore del Parte_4 Parte_5
, delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano Controparte_1 in complessivi euro 13.225,00 per compenso difensivo, di cui euro 4.600,00 per la fase di studio, euro 2.875,00 per la fase introduttiva ed euro 5.750,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di , Parte_1 Parte_2
, , e .
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott.ssa Maria Assunta Niccoli
7