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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/10/2025, n. 2904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2904 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5200/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott. Valeria
Ferraro, ha emesso la seguente sentenza, all'udienza del 23.10.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5200/2018
r.g.a.c.
TRA
elett.te dom.to alla VIA G. PA Parte_1
N. 5 CASTELLAMMARE DI STABIA presso lo studio dell'Avv. LONGO-
RD CO dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti
- opponente
E
in persona dell'amministratore giudiziario Avv. Stefano Controparte_1
D'Ammassa, elett.te dom.to alla PONTE DI TAPPIA, 47 NAPOLI presso lo stu-
dio dell'Avv. BRUNI PAOLO dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
1
- opposta avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
In via preliminare, è necessario sottolineare come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento,
con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provve-
dimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass.
SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, pertanto, secondo il
2
consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte"
(cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97,
1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn.
9927/2004, 2997/2004, 1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicar-
si anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali pre-
vedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento,
“deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto,
del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n.
13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n.
982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli 645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della po-
sizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi ef-
fetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis, Cassazione civile,
sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che spettava alla
[...]
dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre la Parte_2 Controparte_2
[...
[...] [...]
era tenuta a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi
[...]
od estintivi della pretesa delle prime.
Con la proposizione della odierna opposizione, la ha Parte_1
contestato, in buona sostanza, l'effettiva consegna della merce (calcestruzzo pre-
confezionato) da parte della società opposta, dilungandosi su generiche conside-
razioni circa le necessarie caratteristiche dei documenti di trasporto non riferen-
do, tuttavia, in alcun modo, le predette considerazioni alla fattispecie concreta per cui è causa.
Tanto premesso, deve rimarcarsi come, nei contratti aventi ad oggetto la conse-
gna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna della merce è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo: in partico-
lare, la prova della consegna della merce può ritenersi raggiunta laddove i docu-
menti di trasporto siano corredati dalla firma del destinatario e tale firma non sia stata disconosciuta, fermo restando che, pur in presenza di tale disconoscimento,
la parte può proporre istanza di verificazione, affidando all'esito dell'istanza la prova della consegna o, alternativamente, formulare richiesta di prova con altri mezzi.
Nel caso di specie, la società opponente ha, con la prima memoria ex art. 183,
comma 6 cpc, disconosciuto la sottoscrizione presente sui documenti di trasporto prodotti dall'opposta. Cionondimeno, tale disconoscimento, lungi dall'essere sta-
to effettuato in modo circostanziato e specifico - non essendo sufficiente un ge-
nerico riferimento all'intera documentazione prodotta - si sostanzia in mere con-
testazioni generiche o onnicomprensive, sicché lo stesso non appare validamente formulato. A tanto si aggiunga che “Il disconoscimento della scrittura privata
4
proveniente da una società, perché sia validamente effettuato e sia idoneo a one-
rare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verifi-
cazione, necessita di una articolata dichiarazione di diversità della firma risul-
tante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi,
specificamente identificati o identificabili, atteso che nel caso della persona giu-
ridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determina-
to atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (cfr,
Cassazione civile sez. II, 02/08/2019, n.20871) condizioni anch'esse non soddi-
sfatte nella presente vicenda.
In ogni caso, rilevato che i documenti in esame appaiono dettagliatamente com-
pilati e sottoscritti con firma, nella maggior parte dei casi, leggibile – ciò che, a fortiori, avrebbe onerato l'opponente di un disconoscimento specifico, riferito ai singoli sottoscrittori ivi indicati – deve, pertanto, ritenersi che gli stessi siano in grado di dimostrare l'effettiva consegna della merce, della quale l'opposta recla-
ma il pagamento.
Inoltre, la circostanza dell'avvenuta consegna risulta, altresì, avvalorata dalla de-
posizione resa dal teste (cfr, verbale di udienza del Testimone_1
12.9.2024), il quale ha riferito “in quanto addetto alla logistica e allo smistamen-
to delle betoniere…posso confermare che, come da documenti di trasporto, la
merce veniva ordinata e trasportata” presso il cantiere di Sant'Angelo in Formis,
come riportato in tutti i DDT agli atti.
Né l'opponente ha fornito alcuna spiegazione circa gli effetti cambiari posseduti e prodotti dall'opposta, tutti girati in favore della e riferiti al periodo CP_1
5
di cui alle fatture su cui si basa il provvedimento monitorio in questa sede oppo-
sto.
Per tutto quanto diffusamente illustrato, la presente opposizione deve essere ri-
gettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre non appaiono sussistenti i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, come richiesto dall'opposta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, confermando integralmente il de-
creto ingiuntivo n. 1353/2018 del 27.4.2018, dichiara il medesimo ese-
cutivo ai sensi dell'art 653 cpc;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che si li-
quidano in €. 3.809, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. co-
me per legge.
Così deciso in Nola, 29 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott. Valeria
Ferraro, ha emesso la seguente sentenza, all'udienza del 23.10.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5200/2018
r.g.a.c.
TRA
elett.te dom.to alla VIA G. PA Parte_1
N. 5 CASTELLAMMARE DI STABIA presso lo studio dell'Avv. LONGO-
RD CO dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti
- opponente
E
in persona dell'amministratore giudiziario Avv. Stefano Controparte_1
D'Ammassa, elett.te dom.to alla PONTE DI TAPPIA, 47 NAPOLI presso lo stu-
dio dell'Avv. BRUNI PAOLO dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
1
- opposta avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
In via preliminare, è necessario sottolineare come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento,
con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provve-
dimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass.
SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, pertanto, secondo il
2
consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte"
(cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97,
1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn.
9927/2004, 2997/2004, 1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicar-
si anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali pre-
vedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento,
“deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto,
del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n.
13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n.
982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli 645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della po-
sizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi ef-
fetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis, Cassazione civile,
sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che spettava alla
[...]
dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre la Parte_2 Controparte_2
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era tenuta a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi
[...]
od estintivi della pretesa delle prime.
Con la proposizione della odierna opposizione, la ha Parte_1
contestato, in buona sostanza, l'effettiva consegna della merce (calcestruzzo pre-
confezionato) da parte della società opposta, dilungandosi su generiche conside-
razioni circa le necessarie caratteristiche dei documenti di trasporto non riferen-
do, tuttavia, in alcun modo, le predette considerazioni alla fattispecie concreta per cui è causa.
Tanto premesso, deve rimarcarsi come, nei contratti aventi ad oggetto la conse-
gna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna della merce è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo: in partico-
lare, la prova della consegna della merce può ritenersi raggiunta laddove i docu-
menti di trasporto siano corredati dalla firma del destinatario e tale firma non sia stata disconosciuta, fermo restando che, pur in presenza di tale disconoscimento,
la parte può proporre istanza di verificazione, affidando all'esito dell'istanza la prova della consegna o, alternativamente, formulare richiesta di prova con altri mezzi.
Nel caso di specie, la società opponente ha, con la prima memoria ex art. 183,
comma 6 cpc, disconosciuto la sottoscrizione presente sui documenti di trasporto prodotti dall'opposta. Cionondimeno, tale disconoscimento, lungi dall'essere sta-
to effettuato in modo circostanziato e specifico - non essendo sufficiente un ge-
nerico riferimento all'intera documentazione prodotta - si sostanzia in mere con-
testazioni generiche o onnicomprensive, sicché lo stesso non appare validamente formulato. A tanto si aggiunga che “Il disconoscimento della scrittura privata
4
proveniente da una società, perché sia validamente effettuato e sia idoneo a one-
rare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verifi-
cazione, necessita di una articolata dichiarazione di diversità della firma risul-
tante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi,
specificamente identificati o identificabili, atteso che nel caso della persona giu-
ridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determina-
to atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (cfr,
Cassazione civile sez. II, 02/08/2019, n.20871) condizioni anch'esse non soddi-
sfatte nella presente vicenda.
In ogni caso, rilevato che i documenti in esame appaiono dettagliatamente com-
pilati e sottoscritti con firma, nella maggior parte dei casi, leggibile – ciò che, a fortiori, avrebbe onerato l'opponente di un disconoscimento specifico, riferito ai singoli sottoscrittori ivi indicati – deve, pertanto, ritenersi che gli stessi siano in grado di dimostrare l'effettiva consegna della merce, della quale l'opposta recla-
ma il pagamento.
Inoltre, la circostanza dell'avvenuta consegna risulta, altresì, avvalorata dalla de-
posizione resa dal teste (cfr, verbale di udienza del Testimone_1
12.9.2024), il quale ha riferito “in quanto addetto alla logistica e allo smistamen-
to delle betoniere…posso confermare che, come da documenti di trasporto, la
merce veniva ordinata e trasportata” presso il cantiere di Sant'Angelo in Formis,
come riportato in tutti i DDT agli atti.
Né l'opponente ha fornito alcuna spiegazione circa gli effetti cambiari posseduti e prodotti dall'opposta, tutti girati in favore della e riferiti al periodo CP_1
5
di cui alle fatture su cui si basa il provvedimento monitorio in questa sede oppo-
sto.
Per tutto quanto diffusamente illustrato, la presente opposizione deve essere ri-
gettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre non appaiono sussistenti i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, come richiesto dall'opposta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, confermando integralmente il de-
creto ingiuntivo n. 1353/2018 del 27.4.2018, dichiara il medesimo ese-
cutivo ai sensi dell'art 653 cpc;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che si li-
quidano in €. 3.809, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. co-
me per legge.
Così deciso in Nola, 29 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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