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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr. ssa MARIELDA MONTEFUSCO Consigliere est.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1780/2017 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli –IV Sezione Civile n.
2474/2016 pubblicata il 25 febbraio 2016, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (codice fiscale Parte_1
), nata a [...] il [...] (codice C.F._1 Parte_2
fiscale ), nata a [...] il [...] C.F._2 Parte_3
(codice fiscale ), in proprio e nella qualità di eredi di C.F._3 nata a [...] il [...] (codice fiscale SO
e deceduta l'8 luglio 2021, elettivamente domiciliati in C.F._4
Napoli (NA), alla Via Martucci n. 35, presso lo studio dell'avv. Francesco
Sbordone (codice fiscale ), che li rappresenta e difende in C.F._5
virtù della procura in atti appellanti
E la con sede in Anacapri (NA) alla Via Rio Caprile n. 13 (codice CP_1
fiscale ) in amministrazione giudiziaria (per effetto di decreti P.IVA_1
di sequestro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione n. 107/2004 R.D. - n. 21/2001
R.G.M.P. dell'1 luglio 2004 e n. 6/2012 R.D. - n. 7/2012 R.G.M.P. del 2 maggio
2012), in persona dell'amministratore giudiziario pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via Giovenale n. 25 presso lo studio dell'avv.
Paolo Recano (codice fiscale ), che la rappresenta e difende C.F._6
in virtù di provvedimento autorizzativo del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere del 4-5 dicembre 2017
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con d.i. n. 5165/2008 del 20/23 maggio 2008, emesso su ricorso della in amministrazione giudiziaria (conseguita a sequestro CP_1
disposto il 1° luglio 2004 dal Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere), il Tribunale di Napoli – IV Sezione Civile ingiungeva il pagamento, in favore dell'istante, a e , in via solidale, della Parte_1 Per_1 Per_1
somma di € 8.464,00, ed a e , in via solidale della Parte_2 Parte_3
somma di € 81.536,00, oltre interessi legali dalla mora al soddisfo nonché spese della procedura monitoria: il credito azionato dalla in CP_1
amministrazione giudiziaria, afferiva al residuo prezzo (pari ad € 90.000,00) della compravendita stipulata in data 5 maggio 2004, a ministero del notaio
, di Napoli, rep. n. 236855, racc. n. 6348, con cui la Persona_2 CP_1
aveva ceduto l'usufrutto pro indiviso ai coniugi e
[...] Parte_1
e la nuda proprietà pro indiviso alle figlie e SO Pt_2 Parte_3
dell'appartamento sito in Anacapri (NA) alla via Caprile n. 27, al piano
[...]
primo, interno tre. Il pagamento del prezzo della compravendita, convenuto tra le parti in complessivi € 224.000,00 (di cui € 145.600,00 per il diritto di usufrutto ed € 78.400,00 per il diritto di nuda proprietà) oltre I.V.A. al 4%, era invero stato così regolato: € 134.000,00 dichiarati pagati “precedentemente” all'atto; la restante somma dilazionata a successive scadenze, dovendo gli acquirenti pagare € 45.000,00 “entro e non oltre il 30/8/2004” ed ulteriori €
45.000,00 “entro e non oltre il 30/9/2004”. Non risultando agli atti della procedura dell'amministrazione giudiziaria della alcun pagamento CP_1
del residuo prezzo di € 90.000,00 ( ma soltanto il pagamento della parte di prezzo di € 142.960,00, pari agli € 134.000,00 dichiarati precedentemente all'atto di compravendita + 8.960,00 dovuti per l'IVA al 4% sul prezzo complessivo di € 224.000,00, come da 4 assegni bancari versati in atti dell'importo di € 13.000,00, € 5.000,00, € 45.000,00, € 79.960,00, tutti all'ordine della Caprile S.r.l. tre a firma di ed uno a firma di Parte_1
) e non essendo lo stesso stato corrisposto SO
all'amministratore giudiziario, questi aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo di pagamento n. 5165/2008 del Tribunale di Napoli.
I.2. Avverso detto d.i. - con atto di citazione per l'udienza del 2 febbraio
2009, notificato il 28 luglio 2008 - , , Parte_1 SO
e proponevano opposizione, assumendo che le Parte_2 Parte_3
somme convenute a titolo di prezzo sarebbero state versate e che nulla fosse ulteriormente dovuto. Chiedevano all'adito Tribunale di Napoli di volere così provvedere:
«1) accertare e dichiarare che le somme come convenute sono state versate e che nulla devono i concludenti, così come convenuti in giudizio;
2) revocare e/o in ogni caso dichiarare nullo e/o inefficace il decreto opposto
e/o dichiarare non dovute le somme, come richieste, per essere già versate».
In uno all'atto di opposizione, producevano copie fotostatiche di n. 6 assegni bancari di c/c della e n. 5 assegni bancari della Bipop Carire, CP_2
chiedendo, in via istruttoria, di essere autorizzati a richiedere “le copie degli assegni e delle girate degli stessi” presso le banche trattarie.
I.3. Si costituiva in giudizio con comparsa del 2 febbraio 2009, la in amministrazione giudiziaria deducendo l'infondatezza e la CP_1
pretestuosità dell'avversa opposizione “per palese ed inidoneità della
documentazione prodotta ex adverso al fine di provare, in tesi, l'avvenuto pagamento dell'integrale prezzo della compravendita e, dunque, anche del residuo importo ( € 90.000,00) oggetto di ingiunzione”. Chiedeva, quindi, rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo.
I.4. All'udienza del 24 febbraio 2009, gli opponenti chiedevano ordinarsi alle banche l'esibizione degli assegni prodotti in fotocopia, onde evincersi la relativa negoziazione, al fine di provare il pagamento del residuo prezzo della compravendita.
I.5. Con ordinanza del 27-30marzo 2009, il Giudice – rilevato che gli assegni prodotti in copia dagli opponenti non riproducevano la parte retrostante, per cui non risultava possibile verificarne le girate – ordinava alla ed alla Bipop Carire, ovvero agli Istituti che ne avessero la CP_2
disponibilità materiale, l'esibizione dell'originale o di copia conforme integrale
– fronte e retro – degli assegni indicati nell'atto di opposizione. All'udienza del
7 luglio 2009 gli opponenti producevano le copie degli assegni acquisiti presso gli Istituti di credito. Le parti non richiedevano, nel giudizio di primo grado,
l'assunzione di prove costituende.
I.6. Con sentenza n. 2474/2016 del 25 febbraio 2016, il Tribunale di
Napoli – IV Sezione Civile così disponeva:
«1) Rigetta l'atto di opposizione confermando il D.I. opposto”;
“2) Condanna , , e Parte_1 SO Parte_2 [...]
, in solido tra loro, a pagare in favore di Amministrazione giudiziaria Pt_3
della in persona dell'amministratore giudiziario, avv. CP_1 CP_3
, le spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 ed euro
[...]
13.430,00 oltre il 15% per spese forfettarie IVA e CPA».
II.1.Avverso detta sentenza - con atto di citazione per l'udienza del 21 luglio 2017, notificato il 20 marzo 2017- , , Parte_1 SO
e proponevano appello chiedendo all'adita Corte di Parte_2 Parte_3
volere così provvedere :
«- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della decisione impugnata;
- in via principale, accogliere le domande e le conclusioni tutte formulate in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da intendersi qui integralmente richiamate;
Con vittoria di spese e compensi di avvocato di entrambi i gradi del procedimento, oltre IVA e CPA, in misura di legge» (cfr. pag. 15 dell'atto di appello).
II.2. Con comparsa del 7 dicembre 2017, si costituiva la CP_1
in amministrazione giudiziaria (all'uopo autorizzata dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere - Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione con provvedimento del 4- 5 dicembre 2017), ed eccepiva la inammissibilità ex artt.
342 e/o 348 bis c.p.c. nonché l'infondatezza nel merito dell'appello, chiedendone il rigetto con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
II.3. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (giusta provvedimento del 12-19 dicembre 2017) la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 novembre 2021.
Dopo vari rinvii di ufficio, a seguito della dichiarazione di morte dell'appellante Corte dichiarava l'interruzione del Parte_4
processo in data 13 ottobre 2023. II.4. Con ricorso del 3 gennaio 2024 , e Parte_1 Parte_2
, “in proprio e nella qualità di eredi di ”, Parte_3 SO
riassumevano il giudizio interrotto. Con decreto dell'8 gennaio 2024 la Corte fissava l'udienza del 23 maggio 2024 per la prosecuzione del giudizio.
II.5.Dopo varie udienze, in prosieguo conclusioni, rinviate sulla prospettazione delle parti di un bonario componimento della controversia, in assenza di ciò, all'udienza ultima del 2 ottobre 2024 la Corte tratteneva la causa in decisione, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'art. 190 c.p.c
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Napoli ha respinto l'opposizione proposta da
, , e avverso il d.i. Parte_1 SO Parte_5 Parte_3
n. 5165/2008, emesso il 23 maggio 2008, notificato il 20 giugno 2008, in loro danno, su ricorso della in amministrazione giudiziaria, con il quale Controparte_1
era stato ad essi ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 90.000,00
( di cui € 8.464,00 a e ed € 81.536,00 a Parte_1 SO
e ), corrispondente al prezzo residuo della Parte_2 Parte_3
compravendita stipulata in data 5 maggio 2004, a ministero del notaio
[...]
, di Napoli, rep. n. 236855, racc. n. 6348,oltre interessi e spese di Per_2
procedura, nell'assunto che gli opponenti non avessero prodotto a sostegno dell'opposizione documentazione “idonea che comprovasse l'avvenuto pagamento della somma ingiunta, pari a complessive euro 90.000,00”. A fondamento della sua decisione, il Giudice di prime cure ha osservato che “nel procedimento monitorio, la società opposta ha depositato 4 assegni bancari, per la complessiva somma di euro 142.960,00 e l'ingiunzione di pagamento fonda sulla residua somma non versata, pari ad euro 90.000,00 che
invece gli opponenti avrebbero dovuto versare per euro 45.000,00 entro il
30/08/2004 e per altri 45.000,00 entro il 30/09/2004 (…) a fronte di un presunto versamento, in merito alla residua somma di euro 90.000,00 nel presente giudizio di opposizione, gli opponenti hanno prodotto, unitamente all'atto di citazione le copie fotostatiche di n. 11 assegni bancari di c/c a firma di
e di (…) gli assegni depositati non Parte_1 SO
costituiscono prova dell'avvenuto pagamento, per il residuo importo della compravendita, in euro 90.000,00 in quanto:
1)uno degli assegni prodotti dagli opponenti attiene al prezzo dichiarato già pagato alla stipula dell'atto di compravendita (euro 134.000,00) per cui non può riferirsi al residuo saldo del prezzo, stabilito in euro 90.000,00;
Gli altri dieci assegni di cui 4 a firma di , e sei a firma di SO
, non contengono alcun riferimento alla né in quella Parte_1 CP_1
di prenditore, né in quella di giratari, ma risultano incassati da soggetti terzi.
Né può valere la dicitura sulla fotocopia, depositata dall'opponente, riproducente
4 assegni (…) “Ricevo i seguenti assegni – Napoli 5.05.2004 ” Persona_3
atteso che il nome di quest'ultima, contrariamente a quanto affermato dagli
opponenti, non si identifica con la legale rappresentante della società, all'epoca
, e risultano incassati da soggetti terzi, che nulla hanno a che Parte_6
fare con la né tanto meno con la sua legale rappresentante. (…) CP_1 Tra l'altro, così come risulterebbe dalla dicitura, gli assegni sarebbero stati consegnati il giorno stesso dell'atto notarile, circostanza questa sconfessata dallo stesso atto pubblico, ove è previsto il pagamento dei residui 90.000,00 alle scadenze del 30/08/2004 e del 30/09/2004” (cfr. pag. 10-11-12-13 della sentenza).
2.Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. In particolare, è noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl
83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae"
del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/03/2022, n.7081; 03/11/2020,
n.24262). In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità
di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata. Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere l'accoglimento integrale della domanda avanzata in primo grado.
Ne deriva che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
2.1.Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., pure auspicata dalla difesa della parte appellata, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
3.Con il primo motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto “inidonea” a provare il pagamento del prezzo residuo della compravendita del 5 maggio 2004 (pari all'importo di € 90.000,00) la dicitura presente sulla fotocopia dei i 4 assegni, versati in atti dagli stessi opponenti, “Ricevo i seguenti assegni – Napoli 05.05.2004 ” sia Persona_3
perché,a dire del Giudice, il nome di “ ” non si identificava Persona_3
(identifica) con la legale rappresentante della (all'epoca CP_1 Parte_6
), sia perché gli assegni risultavano incassati da soggetti terzi, estranei
[...]
alla e comunque alla sua rappresentante. CP_1
Di contro, essi argomentano che la dichiarazione di ricevuta reca, specificamente, il nome di “ ” e non come risulta dal Parte_6 Per_3
documento esibito dagli opponenti, con la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
(non contestato né tempestivamente disconosciuto), che risulta “sottoscritto da (…) che per stessa ammissione del giudice, era, all'epoca dei fatti Parte_6
l'amministratrice della (cfr. pag. 7 dell'atto di appello): il che, a CP_1
loro dire, era (è) bastevole a dimostrare l'avvenuto pagamento del saldo del prezzo.
Le deduzioni dell'appellante non persuadono.
3.1. Come è noto l' opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso,
facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus" (cfr. Cass. n. 6091/ 2020).
Ergo, l'opposto (creditore in senso sostanziale) deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente (convenuto in senso sostanziale) ha l'onere di contestare il diritto azionato allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
3.2. Alla luce di tale principi di diritto, osserva la Corte, gli opponenti ( debitori in senso sostanziale), al fine di paralizzare l'ingiunzione di pagamento nei loro confronti, azionata in forza dell'atto di compravendita (in uno ai soli 4 assegni incontestabilmente “pagati”), avrebbero dovuto offrire la prova dell'inesistenza, invalidità ed estinzione della pretesa azionata dalla controparte nella specie dell'avvenuto pagamento del prezzo residuo.
Ebbene, all'esito della espletata istruttoria, tale prova non può ritenersi sia stata offerta perché, contrariamente a quanto deduce l'appellante:
a)la dichiarazione a firma di “ ” (pur a volere ritenere che Parte_6
sia effettivamente riconducibile a “ ” quale “amministratore” Parte_6
e/o curatore della procedura) era/è una dichiarazione proveniente comunque da un soggetto “terzo” rispetto alla massa amministrata sottoposta a sequestro e, pertanto, non avendo data certa, ai sensi dell'art. 2704 comma 1 c.p.c. non era/è opponibile alla “amministrazione giudiziaria” della CP_1
e dunque non può provare alcun pagamento ad essa opponibile;
b)la dichiarazione di ricezione a firma di non reca nessun Parte_6
riferimento alla né alla spendita del nome nella qualità di legale CP_1
rappresentante della società, sicchè, è ragionevole ritenere che, almeno apparentemente, gli assegni cui la ricevuta fa riferimento siano stati consegnati alla quale “persona fisica”; Pt_6
c)nessuno degli assegni de quibus prodotti dai – , di cui 4 Pt_1 Per_1
a firma di e 6 a firma di , con cui essi SO Parte_1
intendono dimostrare il pagamento del saldo del prezzo, tutti tratti all'ordine di
“me medesimo”, risulta incassato dalla ovvero non contengono CP_1
alcun riferimento alla né nell'indicazione del prenditore, né in quella CP_1
dei giratari, ma risultano incassati da soggetti terzi.
Ergo, la decisione sul punto va confermata.
4.Con il secondo motivo di appello, strettamente connesso al precedente,
gli appellanti criticano la sentenza appellata per avere ritenuto che la dichiarazione di ricezione degli assegni a firma di datata 5 Parte_6
maggio 2004 sarebbe stata “sconfessata dallo stesso atto pubblico, ove è previsto il pagamento del residui 90.000,00 alle scadenze del 30/08/2004 e del
30/09/2004”. Di contro sostengono che “il legale rappresentante della
[...]
, invero, avendo ricevuto mediante consegna in data Parte_7
05.05.2004 e quindi contestualmente alla sottoscrizione del contratto di compravendita immobiliare, n. 8 assegni postadati intestati non alla venditrice ma a me medesimo, ha voluto che si indicassero nel corpo del contratto i termini entro i quali il pagamento del prezzo residuo avrebbe dovuto essere effettuato”.
Dal chè, aggiungono, “traspaiono nitidamente le finalità meramente cautelative poste in essere dalla società e di cui si auspica il Giudice CP_1
dell'impugnazione vorrà tenere conto ai fini della decisione” (cfr. pag. 10 dell'atto di appello).
Anche il motivo scrutinato - al limite della inammissibilità per la sua genericità - va respinto.
Ed invero, come ha ben evidenziato il primo Giudice, la dichiarazione a firma di , non dimostra l'avvenuto pagamento del saldo del Parte_6
prezzo della compravendita, in aggiunta alle ragioni esposte al capo che precede, anche perché gli assegni cui fa riferimento, stando al tenore letterale della ricevuta, risultano essere stati consegnati il giorno stesso della stipula dell'atto notarile, il 5 maggio 2004, il chè contrasta le modalità di dilazione del pagamento convenute nell'atto notarle, ( € 45.000,00 entro il 30 agosto 2004, ed €
45.000,00 entro il 30 settembre 2004).
Ebbene, tale argomentazione esposta dal Giudice appare coerente a quanto convenuto dalle medesime parti nell'atto di compravendita del 5 maggio
2004 e pertanto non può che essere condivisa.
5.Con il terzo motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza laddove ha ritenuto l'irrilevanza del documento prodotto nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma, consistente in “più esteso foglio recante la medesima firma della , in formato A/3 ( e non più A/4) e riproducente 8 Pt_6 assegni bancari e non più 4”, nell'assunto che “dal raffronto di tale documento con i documenti prodotti all'atto di iscrizione a ruolo della opposizione, oggetto di causa. Sui tre fogli A/4, la firma per ricevuta dei titoli risulta soltanto sul primo foglio, ove sono riprodotti 4 assegni ( e non 8)” (cfr. pag. 11 dell'atto di appello).
All'opposto, sostengono che in prima udienza “fu esibita l'originale della ricevuta sottoscritta dalla rappresentante legale, , stampata su Parte_6
di un foglio formato A/3 e riproducente 8 assegni bancari, circostanza ribadita nel verbale di seconda udienza (…) Vi sono poi copie degli assegni che attestano
l'avvento pagamento del prezzo residuo dell'immobile” (cfr. pag. 13 dell'atto di appello).
Anche il terzo motivo va respinto, sia perché inammissibile in quanto genericamente e confusamente formulato, sia perché comunque infondato in quanto privo di riscontro probatorio e/o documentale.
6.Per rigore di soccombenza le spese del grado di appello vanno poste a carico degli appellanti in base al criterio generale dettato dall'art. 91, comma
1, c.p.c. e liquidate in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM
147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte ed applicati per ciascuna di esse i valori medi tabellari in relazione al valore della causa (da ragguagliare nella specie al credito azionato in monitorio, e dunque allo scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00 ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM
55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di
questo»).
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , , in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di - con atto di citazione per l'udienza del 21 luglio SO
2017, notificato il 20 marzo 2017- avverso la sentenza n. 2474/2016 del
Tribunale di Napoli- IV Sezione Civile, pubblicata il 25 febbraio 2016, così provvede:
A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
B) condanna , , , in proprio e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi di , a pagare in favore della SO CP_1
in amministrazione giudiziaria le spese del grado di appello che liquida in € 9.991,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli, addì 9 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Marielda Montefusco Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio