Articolo 1 della Legge 16 dicembre 1966, n. 1113
Versione
11 gennaio 1967
Art. 1. Articolo unico.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concedere, con propri decreti, contributi a favore della mensa aziendale della Zecca, nei limiti dello stanziamento di bilancio iscritto negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al capitolo per le spese generali di esercizio della Zecca.

Entrata in vigore il 11 gennaio 1967