Art. 1. Articolo unico.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concedere, con propri decreti, contributi a favore della mensa aziendale della Zecca, nei limiti dello stanziamento di bilancio iscritto negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al capitolo per le spese generali di esercizio della Zecca.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concedere, con propri decreti, contributi a favore della mensa aziendale della Zecca, nei limiti dello stanziamento di bilancio iscritto negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al capitolo per le spese generali di esercizio della Zecca.