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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/05/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 396/2021 R.G., avente ad oggetto: assicurazione sulla vita
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Lapuista Parte_1 C.F._1
Endrio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Belvedere Marittimo
(CS), alla C/da Vetticello n. 72, giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
E
P.IVA , C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del procuratore p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Spinoglio Lucia e Mlac Jessica ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Longo Patrizia, sito in Paola (CS), alla Via
G. Falcone e P. Borsellino n. 6 giusta procura speciale posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Runco CP_2 C.F._2
Domenico ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Montalto UF
(CS), al Corso Italia 171, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.02.25, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 20.03.2021, come da ricevute di accettazione e consegna, la SI.ra conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, la Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., deducendo che: in data 22/03/2013 stipulava con Milano Controparte_1
Assicurazioni Divisione Sasa Gruppo Fondiaria Sai, oggi presso Controparte_1
l'Agenzia n.4067 di Montalto UF (CS), Agente , la Polizza Vita n. 000092620.03, CP_2 provvedendo a pagare il relativo premio di euro 15.300,00, mediante Bonifico effettuato in data
17/12/2012 con causale: “pagamento per emissione polizza sasa investo ”; in Parte_1
data 01/06/2017, la SI.ra richiedeva il riscatto della suddetta polizza Vita n. Parte_1
000092620.03; a seguito di tale comunicazione, l'Ufficio Legale della Controparte_1
rispondeva con nota del 09/06/2017 riferendo che non sussisteva, da parte sua, alcuna
[...]
intenzione di far fronte al contratto di assicurazione sulla vita n. 000092620.03, adducendo quale giustificazione di tale comportamento del tutto scorretto e inadempiente, la circostanza per cui il contratto in oggetto “risulta essere stato annullato senza effetto per mancato pagamento del premio di perfezionamento, che non è stato mai corrisposto alla nostra Società”, invitando, inoltre, la SI.ra a rivolgersi personalmente al SI. per la richiesta di pagamento;
in data Parte_1 CP_2
07/07/2017, la SI.ra ribadiva la propria intenzione di avvalersi del diritto di riscatto Parte_1 totale della suddetta polizza come previsto dall'art.8 delle condizioni generali di contratto, provvedendo a diffidare e mettere in mora la ad effettuare il Controparte_1
pagamento di quanto dovuto;
in data 13/07/2017 la rispondeva di non Controparte_1
aver mai ricevuto il pagamento del premio;
in data 27/07/2017, veniva presentata istanza di mediazione ma all'incontro del 26.09.2017 la non partecipava. Controparte_1
Parte attrice, pertanto, domandava: accertarsi e dichiararsi la validità della polizza vita n.
000092620.03, stipulata per l'importo di euro 15.300,00, in data 22/03/2013, tra la SI.ra
[...]
e la Milano Assicurazioni Divisione Sasa Gruppo Fondiaria Sai, oggi Pt_1 [...]
presso l'Agenzia n.4067 di Montalto UF (CS) Agente e, per Controparte_1 CP_2
l'effetto, condannarsi la al pagamento della somma di euro 15.300,00 Controparte_1
come da polizza vita n.000092620.03 oltre interessi e rivalutazione;
in via subordinata, condannare la al risarcimento del danno subito dall'attrice quantificato in euro Controparte_1
15.300,00 quale importo versato con Bonifico del 17/12/2012 con causale: “pagamento per emissione polizza sasa investo ” in esecuzione del contratto relativo alla polizza vita Parte_1
n.000092620.03, stipulata in data 22.03.2013 tra la SI.ra ed il SI. in Parte_1 CP_2 qualità di Agente della Milano Assicurazioni Divisione Sasa Gruppo Fondiaria Sai, oggi
[...]
oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e competenze oltre rimborso Controparte_1
forfettario ed accessori come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
2 Con comparsa di costituzione e risposta con istanza per la chiamata del terzo per Controparte_3
tempestivamente depositata in data 28.05.21, si costituiva in giudizio la
[...] [...]
la quale, premettendo che i rapporti tra l'attrice e la Compagnia sono intercorsi Controparte_1 per il tramite dell'agenzia di Montalto UF, agente , domandava, preliminarmente, CP_2 fissare nuova udienza a norma dell'articolo 269 c.p.c. per consentire la chiamata del terzo, CP_2
; nel merito, respingere comunque la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto,
[...]
ritenendo unico debitore rispetto alla pretesa attorea, ove provata, ; in subordine, nel caso CP_2
di accoglimento della domanda attorea nei confronti della Compagnia, condannare a CP_2 manlevare e tenere indenne la Compagnia di quanto quest'ultima sarà tenuta a corrispondere all'attore in dipendenza dei fatti per cui è causa a titolo di capitale, interessi e spese del giudizio;
atteso il comportamento tenuto dall'attore, chiedeva in subordine che lo stesso fosse ritenuto corresponsabile del richiesto danno con conseguente riduzione dell'importo allo stesso dovuto ex art. 1227 c.c.; in ordine al quantum, contestava le voci di danno richieste in atti;
con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.09.2021, si costituiva in giudizio il terzo chiamato in causa, SI. , il quale deduceva che i rapporti in dare ed avere intercorrenti tra CP_2
il terzo chiamato in garanzia e la compagnia chiamante fossero oggetto di controversia pendente innanzi all'intestato Tribunale, giudice del Lavoro dott.ssa Cozzolino R.G.1124/2019, con udienza di discussione fissata al 17/12/2021 e che tale circostanza rendeva inammissibile e/o improcedibile la chiamata in causa del terzo chiamato, pendendo tra società chiamante in manleva e chiamato in garanzia giudizio avente ad oggetto l'accertamento del maggior credito vantato dal SI. nei CP_2
confronti di Unipol, nonché quello della compensazione impropria della polizza in questione e della sua appendice. In sostanza, la sussistenza dell'obbligo di manleva, per cui si procede alla chiamata,
è oggetto di separato giudizio riferito alle partite di dare ed avere tra le parti, tra cui le polizze in oggetto e, pertanto, la Unipol non può proporre nuova domanda su fatti riferiti al rapporto compagnia- agente, già oggetto di contestazione in altro giudizio pendente, rendendo ciò, di fatto, la chiamata in garanzia inammissibile e/o improcedibile. Il SI. , senza entrare nel merito del giudizio pendente CP_2
tra il SI. e la Compagnia, precisava, infine, che le polizze in questione fossero state Pt_1 sottoscritte nella subagenzia di Belvedere Marittimo, gestita, all'epoca, da e da Persona_1 [...]
, molto probabilmente con le utenze di agenzia del collaboratore/dipendente Persona_2 Per_3
e che lo stesso , in fase di audit interna, registrava le polizze nel conto di gestione e si
[...] CP_2
accollava i relativi oneri, riconoscendo la compagnia le polizze e addebitandole sul conto del . CP_2
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., tempestivamente depositata, parte attrice precisava le proprie conclusioni nei termini ivi indicati, tra cui, “condannare, in solido tra loro, la
[...]
[..
[...] [...]
e il SI. al pagamento dell'importo di euro 15.300,00 come da Controparte_4 CP_2
polizza vita n. 000092620.03, oltre interessi e rivalutazione”.
Instaurato il contraddittorio, assunta prova orale, le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.02.25 e il Giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta che l'attrice, SI.ra , in data Parte_1
22.03.2013, concludeva una polizza di assicurazione sulla vita, n. 000092620.03 con la Milano
Assicurazioni Divisione Sasa, Agenzia 4067 , con decorrenza dal 22.03.2013, avente CP_2
durata vita intera, provvedendo a pagare in un'unica soluzione il relativo premio di euro 15.300,00, di cui diritti €0,00 ed imposte €0,00, per un capitale assicurato di €15.240,00, versando l'importo del premio unico nelle mani dell'agente, mediante bonifico del 15.12.2012, emesso dal Banco di Napoli, avente ordinante beneficiario (Agente Milano)”, data contabile Parte_1 CP_2 ordinante 17.12.2012 e descrizione “pagamento per emissione polizza sasa investo ” Parte_1
(cfr. allegata nota di eseguito bonifico).
La polizza in atti reca, a pag. 4, le sottoscrizioni dell'attrice, della Controparte_5
nonché dell'agente, con timbro della ,
[...] Controparte_5
Agenzia e firma, apposti dall'agente in calce all'attestazione inerente al CP_2
“perfezionamento”, secondo cui “la presente polizza è stata perfezionata e l'importo del premio unico, pari a EUR 15.300,00 è stato versato in mie mani il 18 Dic. 2012”.
Alle condizioni della polizza, altresì prodotte da parte attrice, all'art. 8, relativamente al Riscatto, si prevede che “il contraente può chiedere alla Società, mediante raccomanda A.R. o telefax, la corresponsione totale o parziale del valore di riscatto.
Il riscatto totale può essere chiesto in qualsiasi momento e determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta. Il suo valore è pari al capitale assicurato, rivalutato fino alla data della richiesta con delle percentuali di penalizzazione.
Se la richiesta viene effettuata prima che sia trascorso un anno dalla decorrenza, la rivalutazione del capitale assicurato viene calcolata al tasso annuo dell'1,0% pro-rata”.
In data 01.06.2017, la SI.ra richiedeva alla (Via Parte_1 Controparte_1
Stalingrado, Bologna) il riscatto della suddetta polizza Vita n. 000092620.03, allegando copia della ricevuta di pagamento effettuata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dell'agenzia.
In data 09.06.2017, la Assicurazioni, a mezzo raccomandata A.R. indirizzata alla SI.ra _1
ed al SI. , comunicava che il contratto di assicurazione sulla vita n. Parte_1 CP_2
000092620.03 di Milano Assicurazioni divisione Sasa, premio dovuto €15.300,00, risultava essere
4 stato annullato, e quindi concluso in data 22.03.2013, senza effetto per mancato pagamento del premio di perfezionamento, mai corrisposto alla società, invitando la SI.ra a rivolgersi al SI. Pt_1
. CP_2
La SI.ra , pertanto, a mezzo del proprio legale, inviata una pec, in data 07.07.2017, alla Pt_1
con la quale, dopo aver riepilogato la vicenda fino ad allora occorsa, Controparte_1
invitava e diffidava la predetta società a corrisponderle, entro e non oltre 15 giorni, gli importi alla stessa dovuti, restando indifferenti le circostanze per le quali il loro agente, SI. , non CP_2
avesse correttamente versato gli importi, pur regolarmente pagati dalla SI.ra , la quale ha Pt_1
stipulato regolare contratto con la Società e ha provveduto a pagare il relativo premio. In data
13/07/2017 la rispondeva con una nota che l'importo di €15.300,00, Controparte_1
mai corrisposto alla società, non risultava relativo al pagamento del premio di un contratto assicurativo di _1
, in sede di costituzione, produceva “giornale cassa manuale ex-agenzia Unipol cod. CP_2
4067, alla data del 12.01.2017, cessato il 22/09/2016 – Gestione del solo ramo vita”, nel CP_2 quale veniva segnato, alla data 11.01.2017, il bonifico di €15.300,00 effettuato da . Parte_1
A margine di tale documento risulta indicato: “a fax 051/5077800 Unipol, alla SI.ra , da fax Tes_1
02/91390930, Studio Prad: Come da accordi, vi trasmetto il foglio cassa manuale per una vostra opportuna verifica”.
È altresì prodotto verbale di riconsegna dell' di Montalto UF cod. 63991, del 26.09.2016, Pt_2
successivo allo scioglimento consensuale del rapporto, con effetto 21.09.2016, dal quale si evince che in data 13,14 e 15 settembre 2016, due ispettori della si sono Controparte_1
presentati presso i locali agenziali nella sede di Via Don Gaetano Mauro n.23 di Montalto UF, al fine di effettuare le operazioni di controllo previste dal contratto di agenzia e che, a tale richiesta degli ispettori, è stato opposto rifiuto da parte dell'agente SI. , che quindi non consentiva lo CP_2
svolgimento dei controlli ispettivi.
In data 26.09.2016, a seguito delle dimissioni presentate dall'Agente Sig. , alle ore 10:00, CP_2
i suddetti ispettori si ripresentavano presso i locali agenziali per iniziare le operazioni di riconsegna alle quali il SI. non presenziava. CP_2
Dal personale venivano consegnati agli ispettori incaricati copia della lettera di dimissioni, copia di una mail inviata in Direzione avente ad oggetto “Vs. visita Agenzia del 21.09.2016” e copia di una ricevuta di spedizione di un corriere. Gli ispettori, quindi, contattavano il consulente che comunicava, stante l'assenza degli incaricati dalla Compagnia, di aver già catalogato e spedito alla Direzione il materiale di proprietà della stessa.
5 Dunque, gli ispettori incaricati evidenziavano, nel verbale di esito negativo notificato il 28.09.2016, versato in atti, che la mail con la quale il SI. contestava “l'ingiustificata assenza della CP_2
Compagnia” fosse stata inviata alle ore 11:20 del 21.09.2016, esattamente quattordici minuti dopo la comunicazione delle dimissioni, rendendo oggettivamente impossibile la presenza degli incaricati dalla Compagnia e che la ricevuta della spedizione fosse delle ore 08:55 del 22.09.2016.
Gli ispettori incaricati, constatata l'impossibilità di iniziare le operazioni di riconsegna, lasciavano i locali aziendali e redigevano verbale di consegna con esito negativo, notificato al SI. il CP_2
28.09.2016 a mezzo raccomandata A.R.
In data 26.09.2016 perveniva presso la sede di via Stalingrado n.45 un pacco spedito dal SI. CP_2
contenente una busta contenente il Verbale di riconsegna redatto unilateralmente dall'agente
[...] medesimo, 34 quietanze di titoli insoluti e n. 70 cartelle contenenti contratti facenti parte dell'archivio polizze in vigore, ed il materiale pervenuto veniva inventariato e controllato con quanto risultava dall'archivio informatico di Compagnia.
Successivamente alla data di scioglimento del rapporto di agenzia e, più precisamente, il 13.01.2017 pervenivano al fax della Direzione della Compagnia due fogli cassa manuali redatti dal SI. CP_2
nei quali erano inserite sette registrazioni di titoli contabili rispetto ai quali l'agente dichiarava
[...]
di aver percepito i relativi premi dai clienti, durante il periodo della propria gestione, ma di non averli né contabilizzati né trasmesso le relative somme alla Direzione della Compagnia.
L'ispettore incaricato, nel verbale, dunque, ribadiva la mancanza di efficacia contrattuale delle scritture contabili riportate nei fogli cassa manuali in quanto il rapporto di agenzia non era più in essere.
Nel dettaglio, dall'analisi effettuata sul sistema informatico della Compagnia, con riferimento alle registrazioni contabili riportate nei fogli cassa manuali, risultava che quattro polizze fossero state emesse e successivamente stornate, su richiesta dell'agenzia, per mancato perfezionamento e che due polizze fossero ancora in vigore.
Pertanto, l'ispettore incaricato contestava al SI. il mancato versamento delle somme CP_2
percepite, costituendolo in mora.
In data 12.07.2017, presso i locali di Montalto UF, venivano presentate controdeduzioni, osservazioni e note critiche al verbale di riconsegna dell'impresa del Controparte_1
30.06.2017. Il SI. asseriva non essere vero che la sua gestione fosse iniziata il 01.01.2015 e CP_2
che il codice riportato fosse quello attribuito. Invece, confermava che il ha risolto il rapporto CP_2 di agenzia in data 21.09.2016 con l'istituto del recesso dell'agente e che il SI. ha iniziato il CP_2
rapporto di collaborazione in data 01.10.2004 conferito dalla SASA e . CP_6
6 Si legge ancora che il rapporto intrattenuto dal con Unipol avrebbe maturato una indennità, CP_2
conteggiata e richiamata nel mandato di scopo in data 06/2014 con l'impegno di una liquidazione, fino a quel momento, conteggiata dalla proponente di € 72.298,14 come da conteggi depositati all'agente volturato.
In merito ai fatti rappresentati nel verbale, l'Agente faceva presente che le operazioni di riconsegna dell'agenzia fossero state effettuate da lui, unilateralmente, per “rinuncia e latitanza degli incaricati, più volte invitati per iscritto, i quali, peraltro, avrebbero dovuto preventivamente contattarlo, invece di presentarsi negli uffici senza alcun preavviso. A tal proposito, precisava che le operazioni di riconsegna vengono operate dall'agente, o da chi per esso deSInato, dalle sue mani nelle mani nelle mani degli incaricati muniti di regolare e idonea delega (ex art. 23 ANA) e/o in mancanza di questi ultimi invio di tutte le proprietà inventariate all'impresa.
In merito alle registrazioni sui fogli cassa manuali, il SI. rappresentava come l'Agenzia fosse CP_2
stata costretta a utilizzare i fogli cassa manuali, avendo subito l'oscuramento dei terminali, rinnovando la contestazione all'Impresa.
Con raccomandata A/R anticipata via pec in data 22.04.2020, il SI. , pertanto, comunicava al CP_2
SI. , relativamente alla missiva pervenutagli per conoscenza dalla Compagnia Parte_3
UnipolSai in data 17.04.2020, in qualità di ex agente , di non poter far altro Controparte_5
che ribadire la sua totale estraneità ai fatti relativamente alle tardive registrazioni a lui addebitate negli estratti conto della Compagnia che pertanto avrebbe dovuto rispondere. _1
Dal SI. veniva infine prodotto verbale della causa R.G. 1124/2019, Tribunale di Paola-Sezione CP_2
Lavoro, del 27.11.20, per precisare che i Rapporti in dare ed avere intercorrenti tra il terzo chiamato in garanzia e la compagnia chiamante fossero oggetto di controversia pendente innanzi all'intestato
Tribunale, giudice del Lavoro, R.G.1124/2019.
Nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1, la allegava nuovamente il Controparte_1 verbale di riconsegna a smentita di quanto precedentemente assunto dall'Agente, SI. , il quale CP_2 aveva dichiarato che la polizza e l'appendice oggetto di causa fossero state regolarmente da lui annotate negli incassi tardivi del 12.01.2017.
La Compagnia assicuratrice contestava come il documento allegato da controparte non fosse certamente un giornale di cassa, ma solo un foglio Excel redatto manualmente dall'Agente dove quest'ultimo indicava di avere incassato gli importi contestualmente richiedendo sugli stessi il riconoscimento delle provvigioni alla Compagnia, senza provare nulla per ciò che concerne l'avvenuto inoltro dell'importo in Direzione.
Il documento, infatti, sarebbe stato trasmesso alla Compagnia successivamente alla redazione da parte di quest'ultima dell'ufficiale verbale di consegna dell'agenzia, come da verbale allegato, e ciò
7 risulterebbe essere in netto contrasto con quanto previsto proprio nel verbale di riconsegna nel quale, alla pagina 3, viene testualmente riportato che: “da un'analisi effettuata sul sistema informatico della
Compagnia con riferimento alle registrazioni contabili riportate nei fogli cassa manuali risulta che: a) quattro polizze sono state emesse e successivamente stornate, su richiesta dell'agenzia, per mancato perfezionamento (pol N 9262003 per € 15.300,00 …) le polizze non sono state riconsegnate”.
L'ispettore incaricato contestava al SI. il mancato versamento delle somme dallo stesso CP_2
percepite costituendolo in mora. Veniva indicato il saldo finanziario provvisorio di chiusura cassa, determinato in € 48.511,00 a debito del SI. . CP_2
L'agente , in sede di interrogatorio formale, confermava che i pagamenti dei premi CP_2
relativi alle polizze da lui stipulate confluivano su un conto corrente dedicato, aperto ed utilizzato esclusivamente per la movimentazione dei pagamenti correlati all'Agenzia 4067 della Milano
Assicurazioni prima e della poi. Rispondeva che i pagamenti dei premi delle Controparte_1
polizze vita potevano avvenire anticipatamente o in presenza di proposta o polizza.
Il teste SI. , riferito di avere solo rapporti di conoscenza con il SI. , Persona_3 CP_2 confermava fosse vero che i pagamenti dei premi relativi alle polizze stipulate dall'Agente CP_2
confluissero su un conto corrente dedicato, aperto ed utilizzato esclusivamente per la
[...] movimentazione dei pagamenti correlati all'Agenzia 4067 della Milano Assicurazioni prima e della poi. Precisava di essere a conoscenza di tale circostanza in quanto Controparte_1 collaboratore di quell'agenzia. Il teste confermava altresì che i pagamenti dei premi delle polizze vita avvenissero anche prima della firma del contratto di assicurazione.
Il teste SI. , dipendente della confermava la circostanza che il Testimone_2 Controparte_1 versamento poteva essere effettuato solo all'atto della sottoscrizione della polizza. L'avvocato della
Unipol, un avvocato di Trieste di cui non ricordava il nome, gliene aveva parlato. Al riguardo, il teste precisava di riferirsi all'assunzione di un contratto di polizza vita, capitalizzazione e rendita vitalizia.
L'agenzia alla quale faceva riferimento è un'agenzia per la quale il teste era stato chiamato ad effettuare operazioni di riconsegna nel 2016, operazioni di cui tuttavia aveva effettuato solo il primo accesso, in quanto l'agente era cessato e non si era reso reperibile. ADR rispondeva che il versamento viene di regola effettuato contestualmente alla sottoscrizione del contratto. Riguardo alla domanda se vi fosse una previsione contrattuale specifica o una direttiva, o un regolamento (o altro documento) che disciplinasse tale aspetto, riferiva che poteva solo dire che bisognerebbe vedere le condizioni del contratto per cui è causa, perché non lo conosceva, essendoci tantissimi contratti e dal momento che si trattava di una polizza vecchia. Precisava ulteriormente che, comunque, questa esplicita previsione poteva esserci o meno. Precisava che il versamento doveva essere comunque legato o ad un contratto già in essere, oppure ad una proposta di un contratto in fieri. A quel punto il versamento veniva
8 registrato e legato, come partita contabile, a quel numero di riferimento del contratto o della proposta.
Questa previsione dipendeva, comunque, da una direttiva espressa della Compagnia. Il teste diceva di credere che ci fosse una normativa espressa, ma di non conoscerla personalmente, né di conoscere il numero di riferimento. Rispetto al giornale di casa che gli veniva mostrato, riferiva che si trattava di un modello prestampato che utilizzano i produttori o i sub-agenti non meccanizzati, che hanno mandato della compagnia. Quindi, precisava, tale allegato non veniva dalla Compagnia ma era un foglio esterno, non direzionale. Precisava, infine, che, quando un sub-agente effettua un incasso e non ha la possibilità di registrarlo contestualmente nei sistemi informatici di a fine giornata Parte_4
compila questo format-modello e lo inoltra all'agenzia di riferimento, che dovrà poi provvedere alla registrazione dei titoli.
In ordine al capo n. 1 della memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 2 di parte attrice a prova contraria
(Vero che i pagamenti dei premi relativi alle polizze stipulate dall'Agente confluivano CP_2
su un conto corrente dedicato, aperto e utilizzato esclusivamente per la movimentazione dei pagamenti correlati all'Agenzia 4067 della Milano Assicurazioni prima e Controparte_1
poi?) il teste rispondeva che, non avendo lui stesso effettuato l'ispezione, non sapeva a cosa si facesse riferimento, precisando che gli agenti sono tenuti ad avere un conto specifico aperto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni, nel quale vengono a confluire solo le partite assicurative (incassi di polizza, ecc.).
Sul capo n. 2 della predetta memoria a prova contraria (Vero che i pagamenti dei primi delle polizze vita avvenivano anche prima della firma del contratto di assicurazione?), rispondeva che, da quanto ne sapeva lui, non avvenivano prima.
In base al complessivo compendio probatorio in atti, la domanda formulata da parte attrice in via principale, come in parte modificata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., è fondata e, pertanto, va accolta, evidenziato che, comunque, quando il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore “la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza” (Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 1 giugno 2021, n. 15232), onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza incorrere nel vizio di extra- petizione (cfr. Cass. 5.6.2007, n. 13165).
Dalla documentazione tempestivamente versata in atti, risulta che l'attrice, SI.ra , in Parte_1
data 22.03.2013, concludeva una polizza di assicurazione sulla vita, n. 000092620.03 con la Milano
Assicurazioni Divisione Sasa, Agenzia 4067 , con decorrenza dal 22.03.2013, avente CP_2
durata vita intera, provvedendo a pagare in un'unica soluzione il relativo premio di euro 15.300,00, di cui diritti €0,00 ed imposte €0,00, per un capitale assicurato di €15.240,00, versando l'importo del
9 premio unico nelle mani dell'agente, mediante bonifico del 15.12.2012, emesso dal Banco di Napoli, avente ordinante beneficiario (Agente Milano)”, data contabile Parte_1 CP_2 ordinante 17.12.2012 e descrizione “pagamento per emissione polizza sasa investo ” Parte_1
(cfr. allegata nota di eseguito bonifico).
La polizza in atti reca, a pag. 4, le sottoscrizioni dell'attrice, della Controparte_5
nonché dell'agente, con timbro della ,
[...] Controparte_5
Agenzia e firma, apposti dall'agente in calce all'attestazione inerente al CP_2
“perfezionamento”, secondo cui “la presente polizza è stata perfezionata e l'importo del premio unico, pari a EUR 15.300,00 è stato versato in mie mani il 18 Dic. 2012”.
Secondo quanto riportato nell'ordinanza della Suprema Corte n. 12662 del 2018, “nel 2010
[...]
convenne dinanzi al Giudice di pace di Andria la società Parte_5 Controparte_7
esponendo: - di avere stipulato con la società convenuta un contratto di assicurazione sulla vita;
- di avere esercitato il diritto di riscatto (ovvero il recesso ante tempus dalla polizza); - che, ricevuta la liquidazione del capitale assicurato, si avvide che il capitale riscattato non corrispondeva al capitale
Contr Contr versato. Chiese, pertanto, la condanna della al pagamento della differenza.
2. La si difese sostenendo che la frazione di capitale in contestazione non era dovuta, perché il relativo premio non le era mai pervenuto. In subordine, chiese di essere garantita dal proprio agente, , al Controparte_8
quale ascriveva di avere ricevuto il premio pagato dalla contraente, senza versarlo alla società…3.
Con sentenza n. 723 del 2014 il Giudice di pace di Andria accolse la domanda principale e quella
Contr Contr proposta dalla nei confronti di . Il gravame della avverso la suddetta Parte_6 sentenza venne rigettato dal Tribunale di Trani con sentenza 1.3.2016 n. 347”.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione nella citata pronuncia, alla data del versamento, da parte del contraente, del premio che si assume mai pervenuto all'assicuratore “era già in vigore l'art. 118 cod. ass. (d. lgs.
7.9.2005 n. 209), il quale stabilisce che "il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione". E poiché non v'è dubbio che il subagente rientri tra i collaboratori dell'agente [art.
109, comma 2, lettera (e), cod. ass., il pagamento a questi effettuato si presume juris et de jure compiuto nelle mani dell'assicuratore. La decisione del Tribunale fu dunque, su questo punto, conforme a diritto, sebbene debba esserne corretta la motivazione: nel caso di specie infatti era superfluo il richiamo all'art. 2049 c.c., e superfluo l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, giacché non si poneva un problema di responsabilità (dell'assicuratore per il fatto altrui), ma un problema di imputabilità del pagamento: problema, come s'è detto, direttamente risolto dalla legge con la previsione di cui all'art. 118 cod. ass. … vi fosse o non vi fosse, infatti, una situazione di apparenza del diritto, in ogni caso il premio pagato al collaboratore dell'intermediario
10 si reputa ope legis versato all'assicuratore, per quanto già detto…in ogni caso l'agente risponde pacificamente del fatto del subagente (art. 119 cod. ass.), e l'assicurazione risponde del fatto dell'agente. Sicché nel nostro caso la indiscussa responsabilità dell'agente faceva sorgere ipso facto quella dell'assicuratore, a nulla rilevando che l'agente fosse responsabile per il fatto proprio o per il fatto del subagente di cui si era avvalso” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12662 del 2018).
Nel caso di specie, in cui il contratto si è perfezionato, l'agente , ricevuto il predetto CP_2
pagamento, non ha provveduto a versarlo alla compagnia di assicurazione, come si evince dalla comparsa di costituzione e risposta depositata da , il quale deduce che la polizza oggetto CP_2
di causa “veniva regolarmente annotata dall'agente negli incassi tardivi del 12/01/2017, di cui si allega prova contabile, il cui importo veniva imputato dell'agente ai maggiori crediti da esso vantati nei confronti della compagnia a titolo di Indennità di fine rapporto, giusta verbale di consegna successivo allo scioglimento consensuale del rapporto”, e che “i rapporti in dare ed avere intercorrenti tra il terzo chiamato in garanzia e la compagnia chiamante sono oggetto di controversia pendente innanzi codesto Tribunale, giudice del Lavoro”.
Nella comparsa conclusionale depositata il 14.4.25 il terzo chiamato espone che “l'importo della polizza per cui si procede, regolarmente accettata dall'assicurazione, veniva fatto oggetto di compensazione impropria (partite dare/avere) in sede di riconsegna del mandato rinunciato dall'agente, e lo stesso veniva dalla Compagnia conteggiato nei rapporti interni in dare/avere tra la prima ed il . Rapporti per cui pende giudizio innanzi il Tribunale di Paola Giudice del Lavoro”. CP_2
Anche la convenuta ha ammesso la circostanza, comunque documentalmente provata, che l'importo
è stato “corrisposto all'agente e mai riversato in Direzione” (cfr. pag. 1 delle note in sostituzione dell'udienza del 12.2.2025, depositate dalla convenuta, secondo cui “la Compagnia ha espresso la volontà conciliativa per tutte le esposte vertenze, proponendo agli attori la restituzione dell'importo corrisposto all'agente e mai riversato in Direzione”).
Peraltro, si osserva che: l'ispettore incaricato contestava al SI. il mancato versamento delle CP_2 somme dallo stesso percepite costituendolo in mora;
l'agente , in sede di interrogatorio CP_2
formale, confermava che i pagamenti dei premi relativi alle polizze da lui stipulate confluivano su un conto corrente dedicato, aperto ed utilizzato esclusivamente per la movimentazione dei pagamenti correlati all'Agenzia 4067 della Milano Assicurazioni prima e della Controparte_1
ammettendo che i pagamenti dei premi delle polizze vita potevano avvenire anche anticipatamente;
il teste SI. confermava fosse vero che i pagamenti dei premi relativi alle polizze Persona_3 stipulate dall'Agente confluissero su un conto corrente dedicato, aperto ed utilizzato CP_2 esclusivamente per la movimentazione dei pagamenti correlati all'Agenzia 4067 della Milano
Assicurazioni prima e della poi, precisando di essere a conoscenza di tale Controparte_1
11 circostanza in quanto collaboratore di quell'agenzia e che i pagamenti dei premi delle polizze vita avvenissero anche prima della firma del contratto di assicurazione;
il teste SI. riferiva Testimone_2
che gli agenti sono tenuti ad avere un conto specifico aperto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle
Assicurazioni, nel quale vengono a confluire solo le partite assicurative (incassi di polizza, ecc.).
Va rammentato, infine, che la compensazione postula la certezza del credito oggetto di tale eccezione e che “se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale” (Cass. Sez. U., Sentenza n.
23225 del 15/11/2016).
Secondo la massima relativa alla sentenza appena menzionata, “in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente,
l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo”.
Anche la c.d. compensazione impropria, che “sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27030 del 2022) e in cui la valutazione delle reciproche pretese si risolve in un mero accertamento contabile, presuppone comunque la certezza del controcredito, non provata nella fattispecie.
“La compensazione presuppone che, in ogni caso, ricorrano, i requisiti di cui all'art. 1243 cod. civ., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed eSIibili (o di facile e pronta liquidazione). Ne consegue che un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio, salvo che, nel corso del giudizio di cui si tratta, la parte interessata alleghi ritualmente che il credito contestato è stato definitivamente accertato nell'altro giudizio con l'efficacia di giudicato, né, comunque, alla cosiddetta "compensazione atecnica", perché essa non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di "compensazione di fatto", sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica. (Nella specie, la S.C., pur ritenendo astrattamente suscettibili di compensazione atecnica il credito del dipendente bancario per t.f.r. con quello della banca per i danni conseguenti all'illecito del lavoratore, ha escluso la compensabilità in concreto, per essere quest'ultimo non certo né liquido ma oggetto di un separato giudizio ancora in corso)” (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 1695 del 29/01/2015).
12 Alla luce delle esposte considerazioni, si accerta e dichiara la validità della polizza vita n.000092620.03 per l'importo di euro 15.300,00 stipulata, in data 22/03/2013, tra la SI.ra
[...]
ed il SI. in qualità di Agente della , oggi Pt_1 CP_2 Controparte_5
per l'effetto, si condannano, in solido tra loro, la Controparte_1 [...]
in p.l.r.p.t., e il SI. al pagamento in favore dell'attrice dell'importo Controparte_1 CP_2
di euro 15.300,00 come da polizza vita n. 000092620.03, oltre interessi e rivalutazione;
si condanna a manlevare e tenere indenne la Compagnia convenuta di quanto quest'ultima sarà tenuta CP_2
a corrispondere all'attore in dipendenza dei fatti per cui è causa a titolo di capitale, interessi e spese del giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del 13/08/2022
(scaglione da € 5.201 a € 26.000), seguono la soccombenza della Compagnia convenuta e di CP_2
, con attribuzione all'avv. Endrio Lapuista.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 396/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara la validità della polizza vita n.000092620.03 per l'importo di euro 15.300,00 stipulata, in data 22/03/2013, tra la SI.ra ed il SI. in qualità di Parte_1 CP_2
Agente della , oggi Controparte_5 Controparte_1
2) per l'effetto, condanna, in solido tra loro, la in p.l.r.p.t., e il Controparte_1
SI. al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 15.300,00 come da CP_2
polizza vita n. 000092620.03, oltre interessi e rivalutazione;
3) condanna la in p.l.r.p.t, e il SI. , in solido tra Controparte_1 CP_2 loro, al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida nel loro complessivo ammontare in € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali, I.V.A. e CPA nella misura e sulle voci attribuite per legge, con attribuzione all'avv. Endrio Lapuista;
4) condanna a manlevare e tenere indenne la Compagnia convenuta di quanto CP_2 quest'ultima sarà tenuta a corrispondere all'attore in dipendenza dei fatti per cui è causa a titolo di capitale, interessi e spese del giudizio
Paola, lì 22.5.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 396/2021 R.G., avente ad oggetto: assicurazione sulla vita
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Lapuista Parte_1 C.F._1
Endrio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Belvedere Marittimo
(CS), alla C/da Vetticello n. 72, giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
E
P.IVA , C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del procuratore p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Spinoglio Lucia e Mlac Jessica ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Longo Patrizia, sito in Paola (CS), alla Via
G. Falcone e P. Borsellino n. 6 giusta procura speciale posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Runco CP_2 C.F._2
Domenico ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Montalto UF
(CS), al Corso Italia 171, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.02.25, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 20.03.2021, come da ricevute di accettazione e consegna, la SI.ra conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, la Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., deducendo che: in data 22/03/2013 stipulava con Milano Controparte_1
Assicurazioni Divisione Sasa Gruppo Fondiaria Sai, oggi presso Controparte_1
l'Agenzia n.4067 di Montalto UF (CS), Agente , la Polizza Vita n. 000092620.03, CP_2 provvedendo a pagare il relativo premio di euro 15.300,00, mediante Bonifico effettuato in data
17/12/2012 con causale: “pagamento per emissione polizza sasa investo ”; in Parte_1
data 01/06/2017, la SI.ra richiedeva il riscatto della suddetta polizza Vita n. Parte_1
000092620.03; a seguito di tale comunicazione, l'Ufficio Legale della Controparte_1
rispondeva con nota del 09/06/2017 riferendo che non sussisteva, da parte sua, alcuna
[...]
intenzione di far fronte al contratto di assicurazione sulla vita n. 000092620.03, adducendo quale giustificazione di tale comportamento del tutto scorretto e inadempiente, la circostanza per cui il contratto in oggetto “risulta essere stato annullato senza effetto per mancato pagamento del premio di perfezionamento, che non è stato mai corrisposto alla nostra Società”, invitando, inoltre, la SI.ra a rivolgersi personalmente al SI. per la richiesta di pagamento;
in data Parte_1 CP_2
07/07/2017, la SI.ra ribadiva la propria intenzione di avvalersi del diritto di riscatto Parte_1 totale della suddetta polizza come previsto dall'art.8 delle condizioni generali di contratto, provvedendo a diffidare e mettere in mora la ad effettuare il Controparte_1
pagamento di quanto dovuto;
in data 13/07/2017 la rispondeva di non Controparte_1
aver mai ricevuto il pagamento del premio;
in data 27/07/2017, veniva presentata istanza di mediazione ma all'incontro del 26.09.2017 la non partecipava. Controparte_1
Parte attrice, pertanto, domandava: accertarsi e dichiararsi la validità della polizza vita n.
000092620.03, stipulata per l'importo di euro 15.300,00, in data 22/03/2013, tra la SI.ra
[...]
e la Milano Assicurazioni Divisione Sasa Gruppo Fondiaria Sai, oggi Pt_1 [...]
presso l'Agenzia n.4067 di Montalto UF (CS) Agente e, per Controparte_1 CP_2
l'effetto, condannarsi la al pagamento della somma di euro 15.300,00 Controparte_1
come da polizza vita n.000092620.03 oltre interessi e rivalutazione;
in via subordinata, condannare la al risarcimento del danno subito dall'attrice quantificato in euro Controparte_1
15.300,00 quale importo versato con Bonifico del 17/12/2012 con causale: “pagamento per emissione polizza sasa investo ” in esecuzione del contratto relativo alla polizza vita Parte_1
n.000092620.03, stipulata in data 22.03.2013 tra la SI.ra ed il SI. in Parte_1 CP_2 qualità di Agente della Milano Assicurazioni Divisione Sasa Gruppo Fondiaria Sai, oggi
[...]
oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e competenze oltre rimborso Controparte_1
forfettario ed accessori come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
2 Con comparsa di costituzione e risposta con istanza per la chiamata del terzo per Controparte_3
tempestivamente depositata in data 28.05.21, si costituiva in giudizio la
[...] [...]
la quale, premettendo che i rapporti tra l'attrice e la Compagnia sono intercorsi Controparte_1 per il tramite dell'agenzia di Montalto UF, agente , domandava, preliminarmente, CP_2 fissare nuova udienza a norma dell'articolo 269 c.p.c. per consentire la chiamata del terzo, CP_2
; nel merito, respingere comunque la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto,
[...]
ritenendo unico debitore rispetto alla pretesa attorea, ove provata, ; in subordine, nel caso CP_2
di accoglimento della domanda attorea nei confronti della Compagnia, condannare a CP_2 manlevare e tenere indenne la Compagnia di quanto quest'ultima sarà tenuta a corrispondere all'attore in dipendenza dei fatti per cui è causa a titolo di capitale, interessi e spese del giudizio;
atteso il comportamento tenuto dall'attore, chiedeva in subordine che lo stesso fosse ritenuto corresponsabile del richiesto danno con conseguente riduzione dell'importo allo stesso dovuto ex art. 1227 c.c.; in ordine al quantum, contestava le voci di danno richieste in atti;
con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.09.2021, si costituiva in giudizio il terzo chiamato in causa, SI. , il quale deduceva che i rapporti in dare ed avere intercorrenti tra CP_2
il terzo chiamato in garanzia e la compagnia chiamante fossero oggetto di controversia pendente innanzi all'intestato Tribunale, giudice del Lavoro dott.ssa Cozzolino R.G.1124/2019, con udienza di discussione fissata al 17/12/2021 e che tale circostanza rendeva inammissibile e/o improcedibile la chiamata in causa del terzo chiamato, pendendo tra società chiamante in manleva e chiamato in garanzia giudizio avente ad oggetto l'accertamento del maggior credito vantato dal SI. nei CP_2
confronti di Unipol, nonché quello della compensazione impropria della polizza in questione e della sua appendice. In sostanza, la sussistenza dell'obbligo di manleva, per cui si procede alla chiamata,
è oggetto di separato giudizio riferito alle partite di dare ed avere tra le parti, tra cui le polizze in oggetto e, pertanto, la Unipol non può proporre nuova domanda su fatti riferiti al rapporto compagnia- agente, già oggetto di contestazione in altro giudizio pendente, rendendo ciò, di fatto, la chiamata in garanzia inammissibile e/o improcedibile. Il SI. , senza entrare nel merito del giudizio pendente CP_2
tra il SI. e la Compagnia, precisava, infine, che le polizze in questione fossero state Pt_1 sottoscritte nella subagenzia di Belvedere Marittimo, gestita, all'epoca, da e da Persona_1 [...]
, molto probabilmente con le utenze di agenzia del collaboratore/dipendente Persona_2 Per_3
e che lo stesso , in fase di audit interna, registrava le polizze nel conto di gestione e si
[...] CP_2
accollava i relativi oneri, riconoscendo la compagnia le polizze e addebitandole sul conto del . CP_2
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., tempestivamente depositata, parte attrice precisava le proprie conclusioni nei termini ivi indicati, tra cui, “condannare, in solido tra loro, la
[...]
[..
[...] [...]
e il SI. al pagamento dell'importo di euro 15.300,00 come da Controparte_4 CP_2
polizza vita n. 000092620.03, oltre interessi e rivalutazione”.
Instaurato il contraddittorio, assunta prova orale, le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.02.25 e il Giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta che l'attrice, SI.ra , in data Parte_1
22.03.2013, concludeva una polizza di assicurazione sulla vita, n. 000092620.03 con la Milano
Assicurazioni Divisione Sasa, Agenzia 4067 , con decorrenza dal 22.03.2013, avente CP_2
durata vita intera, provvedendo a pagare in un'unica soluzione il relativo premio di euro 15.300,00, di cui diritti €0,00 ed imposte €0,00, per un capitale assicurato di €15.240,00, versando l'importo del premio unico nelle mani dell'agente, mediante bonifico del 15.12.2012, emesso dal Banco di Napoli, avente ordinante beneficiario (Agente Milano)”, data contabile Parte_1 CP_2 ordinante 17.12.2012 e descrizione “pagamento per emissione polizza sasa investo ” Parte_1
(cfr. allegata nota di eseguito bonifico).
La polizza in atti reca, a pag. 4, le sottoscrizioni dell'attrice, della Controparte_5
nonché dell'agente, con timbro della ,
[...] Controparte_5
Agenzia e firma, apposti dall'agente in calce all'attestazione inerente al CP_2
“perfezionamento”, secondo cui “la presente polizza è stata perfezionata e l'importo del premio unico, pari a EUR 15.300,00 è stato versato in mie mani il 18 Dic. 2012”.
Alle condizioni della polizza, altresì prodotte da parte attrice, all'art. 8, relativamente al Riscatto, si prevede che “il contraente può chiedere alla Società, mediante raccomanda A.R. o telefax, la corresponsione totale o parziale del valore di riscatto.
Il riscatto totale può essere chiesto in qualsiasi momento e determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta. Il suo valore è pari al capitale assicurato, rivalutato fino alla data della richiesta con delle percentuali di penalizzazione.
Se la richiesta viene effettuata prima che sia trascorso un anno dalla decorrenza, la rivalutazione del capitale assicurato viene calcolata al tasso annuo dell'1,0% pro-rata”.
In data 01.06.2017, la SI.ra richiedeva alla (Via Parte_1 Controparte_1
Stalingrado, Bologna) il riscatto della suddetta polizza Vita n. 000092620.03, allegando copia della ricevuta di pagamento effettuata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dell'agenzia.
In data 09.06.2017, la Assicurazioni, a mezzo raccomandata A.R. indirizzata alla SI.ra _1
ed al SI. , comunicava che il contratto di assicurazione sulla vita n. Parte_1 CP_2
000092620.03 di Milano Assicurazioni divisione Sasa, premio dovuto €15.300,00, risultava essere
4 stato annullato, e quindi concluso in data 22.03.2013, senza effetto per mancato pagamento del premio di perfezionamento, mai corrisposto alla società, invitando la SI.ra a rivolgersi al SI. Pt_1
. CP_2
La SI.ra , pertanto, a mezzo del proprio legale, inviata una pec, in data 07.07.2017, alla Pt_1
con la quale, dopo aver riepilogato la vicenda fino ad allora occorsa, Controparte_1
invitava e diffidava la predetta società a corrisponderle, entro e non oltre 15 giorni, gli importi alla stessa dovuti, restando indifferenti le circostanze per le quali il loro agente, SI. , non CP_2
avesse correttamente versato gli importi, pur regolarmente pagati dalla SI.ra , la quale ha Pt_1
stipulato regolare contratto con la Società e ha provveduto a pagare il relativo premio. In data
13/07/2017 la rispondeva con una nota che l'importo di €15.300,00, Controparte_1
mai corrisposto alla società, non risultava relativo al pagamento del premio di un contratto assicurativo di _1
, in sede di costituzione, produceva “giornale cassa manuale ex-agenzia Unipol cod. CP_2
4067, alla data del 12.01.2017, cessato il 22/09/2016 – Gestione del solo ramo vita”, nel CP_2 quale veniva segnato, alla data 11.01.2017, il bonifico di €15.300,00 effettuato da . Parte_1
A margine di tale documento risulta indicato: “a fax 051/5077800 Unipol, alla SI.ra , da fax Tes_1
02/91390930, Studio Prad: Come da accordi, vi trasmetto il foglio cassa manuale per una vostra opportuna verifica”.
È altresì prodotto verbale di riconsegna dell' di Montalto UF cod. 63991, del 26.09.2016, Pt_2
successivo allo scioglimento consensuale del rapporto, con effetto 21.09.2016, dal quale si evince che in data 13,14 e 15 settembre 2016, due ispettori della si sono Controparte_1
presentati presso i locali agenziali nella sede di Via Don Gaetano Mauro n.23 di Montalto UF, al fine di effettuare le operazioni di controllo previste dal contratto di agenzia e che, a tale richiesta degli ispettori, è stato opposto rifiuto da parte dell'agente SI. , che quindi non consentiva lo CP_2
svolgimento dei controlli ispettivi.
In data 26.09.2016, a seguito delle dimissioni presentate dall'Agente Sig. , alle ore 10:00, CP_2
i suddetti ispettori si ripresentavano presso i locali agenziali per iniziare le operazioni di riconsegna alle quali il SI. non presenziava. CP_2
Dal personale venivano consegnati agli ispettori incaricati copia della lettera di dimissioni, copia di una mail inviata in Direzione avente ad oggetto “Vs. visita Agenzia del 21.09.2016” e copia di una ricevuta di spedizione di un corriere. Gli ispettori, quindi, contattavano il consulente che comunicava, stante l'assenza degli incaricati dalla Compagnia, di aver già catalogato e spedito alla Direzione il materiale di proprietà della stessa.
5 Dunque, gli ispettori incaricati evidenziavano, nel verbale di esito negativo notificato il 28.09.2016, versato in atti, che la mail con la quale il SI. contestava “l'ingiustificata assenza della CP_2
Compagnia” fosse stata inviata alle ore 11:20 del 21.09.2016, esattamente quattordici minuti dopo la comunicazione delle dimissioni, rendendo oggettivamente impossibile la presenza degli incaricati dalla Compagnia e che la ricevuta della spedizione fosse delle ore 08:55 del 22.09.2016.
Gli ispettori incaricati, constatata l'impossibilità di iniziare le operazioni di riconsegna, lasciavano i locali aziendali e redigevano verbale di consegna con esito negativo, notificato al SI. il CP_2
28.09.2016 a mezzo raccomandata A.R.
In data 26.09.2016 perveniva presso la sede di via Stalingrado n.45 un pacco spedito dal SI. CP_2
contenente una busta contenente il Verbale di riconsegna redatto unilateralmente dall'agente
[...] medesimo, 34 quietanze di titoli insoluti e n. 70 cartelle contenenti contratti facenti parte dell'archivio polizze in vigore, ed il materiale pervenuto veniva inventariato e controllato con quanto risultava dall'archivio informatico di Compagnia.
Successivamente alla data di scioglimento del rapporto di agenzia e, più precisamente, il 13.01.2017 pervenivano al fax della Direzione della Compagnia due fogli cassa manuali redatti dal SI. CP_2
nei quali erano inserite sette registrazioni di titoli contabili rispetto ai quali l'agente dichiarava
[...]
di aver percepito i relativi premi dai clienti, durante il periodo della propria gestione, ma di non averli né contabilizzati né trasmesso le relative somme alla Direzione della Compagnia.
L'ispettore incaricato, nel verbale, dunque, ribadiva la mancanza di efficacia contrattuale delle scritture contabili riportate nei fogli cassa manuali in quanto il rapporto di agenzia non era più in essere.
Nel dettaglio, dall'analisi effettuata sul sistema informatico della Compagnia, con riferimento alle registrazioni contabili riportate nei fogli cassa manuali, risultava che quattro polizze fossero state emesse e successivamente stornate, su richiesta dell'agenzia, per mancato perfezionamento e che due polizze fossero ancora in vigore.
Pertanto, l'ispettore incaricato contestava al SI. il mancato versamento delle somme CP_2
percepite, costituendolo in mora.
In data 12.07.2017, presso i locali di Montalto UF, venivano presentate controdeduzioni, osservazioni e note critiche al verbale di riconsegna dell'impresa del Controparte_1
30.06.2017. Il SI. asseriva non essere vero che la sua gestione fosse iniziata il 01.01.2015 e CP_2
che il codice riportato fosse quello attribuito. Invece, confermava che il ha risolto il rapporto CP_2 di agenzia in data 21.09.2016 con l'istituto del recesso dell'agente e che il SI. ha iniziato il CP_2
rapporto di collaborazione in data 01.10.2004 conferito dalla SASA e . CP_6
6 Si legge ancora che il rapporto intrattenuto dal con Unipol avrebbe maturato una indennità, CP_2
conteggiata e richiamata nel mandato di scopo in data 06/2014 con l'impegno di una liquidazione, fino a quel momento, conteggiata dalla proponente di € 72.298,14 come da conteggi depositati all'agente volturato.
In merito ai fatti rappresentati nel verbale, l'Agente faceva presente che le operazioni di riconsegna dell'agenzia fossero state effettuate da lui, unilateralmente, per “rinuncia e latitanza degli incaricati, più volte invitati per iscritto, i quali, peraltro, avrebbero dovuto preventivamente contattarlo, invece di presentarsi negli uffici senza alcun preavviso. A tal proposito, precisava che le operazioni di riconsegna vengono operate dall'agente, o da chi per esso deSInato, dalle sue mani nelle mani nelle mani degli incaricati muniti di regolare e idonea delega (ex art. 23 ANA) e/o in mancanza di questi ultimi invio di tutte le proprietà inventariate all'impresa.
In merito alle registrazioni sui fogli cassa manuali, il SI. rappresentava come l'Agenzia fosse CP_2
stata costretta a utilizzare i fogli cassa manuali, avendo subito l'oscuramento dei terminali, rinnovando la contestazione all'Impresa.
Con raccomandata A/R anticipata via pec in data 22.04.2020, il SI. , pertanto, comunicava al CP_2
SI. , relativamente alla missiva pervenutagli per conoscenza dalla Compagnia Parte_3
UnipolSai in data 17.04.2020, in qualità di ex agente , di non poter far altro Controparte_5
che ribadire la sua totale estraneità ai fatti relativamente alle tardive registrazioni a lui addebitate negli estratti conto della Compagnia che pertanto avrebbe dovuto rispondere. _1
Dal SI. veniva infine prodotto verbale della causa R.G. 1124/2019, Tribunale di Paola-Sezione CP_2
Lavoro, del 27.11.20, per precisare che i Rapporti in dare ed avere intercorrenti tra il terzo chiamato in garanzia e la compagnia chiamante fossero oggetto di controversia pendente innanzi all'intestato
Tribunale, giudice del Lavoro, R.G.1124/2019.
Nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1, la allegava nuovamente il Controparte_1 verbale di riconsegna a smentita di quanto precedentemente assunto dall'Agente, SI. , il quale CP_2 aveva dichiarato che la polizza e l'appendice oggetto di causa fossero state regolarmente da lui annotate negli incassi tardivi del 12.01.2017.
La Compagnia assicuratrice contestava come il documento allegato da controparte non fosse certamente un giornale di cassa, ma solo un foglio Excel redatto manualmente dall'Agente dove quest'ultimo indicava di avere incassato gli importi contestualmente richiedendo sugli stessi il riconoscimento delle provvigioni alla Compagnia, senza provare nulla per ciò che concerne l'avvenuto inoltro dell'importo in Direzione.
Il documento, infatti, sarebbe stato trasmesso alla Compagnia successivamente alla redazione da parte di quest'ultima dell'ufficiale verbale di consegna dell'agenzia, come da verbale allegato, e ciò
7 risulterebbe essere in netto contrasto con quanto previsto proprio nel verbale di riconsegna nel quale, alla pagina 3, viene testualmente riportato che: “da un'analisi effettuata sul sistema informatico della
Compagnia con riferimento alle registrazioni contabili riportate nei fogli cassa manuali risulta che: a) quattro polizze sono state emesse e successivamente stornate, su richiesta dell'agenzia, per mancato perfezionamento (pol N 9262003 per € 15.300,00 …) le polizze non sono state riconsegnate”.
L'ispettore incaricato contestava al SI. il mancato versamento delle somme dallo stesso CP_2
percepite costituendolo in mora. Veniva indicato il saldo finanziario provvisorio di chiusura cassa, determinato in € 48.511,00 a debito del SI. . CP_2
L'agente , in sede di interrogatorio formale, confermava che i pagamenti dei premi CP_2
relativi alle polizze da lui stipulate confluivano su un conto corrente dedicato, aperto ed utilizzato esclusivamente per la movimentazione dei pagamenti correlati all'Agenzia 4067 della Milano
Assicurazioni prima e della poi. Rispondeva che i pagamenti dei premi delle Controparte_1
polizze vita potevano avvenire anticipatamente o in presenza di proposta o polizza.
Il teste SI. , riferito di avere solo rapporti di conoscenza con il SI. , Persona_3 CP_2 confermava fosse vero che i pagamenti dei premi relativi alle polizze stipulate dall'Agente CP_2
confluissero su un conto corrente dedicato, aperto ed utilizzato esclusivamente per la
[...] movimentazione dei pagamenti correlati all'Agenzia 4067 della Milano Assicurazioni prima e della poi. Precisava di essere a conoscenza di tale circostanza in quanto Controparte_1 collaboratore di quell'agenzia. Il teste confermava altresì che i pagamenti dei premi delle polizze vita avvenissero anche prima della firma del contratto di assicurazione.
Il teste SI. , dipendente della confermava la circostanza che il Testimone_2 Controparte_1 versamento poteva essere effettuato solo all'atto della sottoscrizione della polizza. L'avvocato della
Unipol, un avvocato di Trieste di cui non ricordava il nome, gliene aveva parlato. Al riguardo, il teste precisava di riferirsi all'assunzione di un contratto di polizza vita, capitalizzazione e rendita vitalizia.
L'agenzia alla quale faceva riferimento è un'agenzia per la quale il teste era stato chiamato ad effettuare operazioni di riconsegna nel 2016, operazioni di cui tuttavia aveva effettuato solo il primo accesso, in quanto l'agente era cessato e non si era reso reperibile. ADR rispondeva che il versamento viene di regola effettuato contestualmente alla sottoscrizione del contratto. Riguardo alla domanda se vi fosse una previsione contrattuale specifica o una direttiva, o un regolamento (o altro documento) che disciplinasse tale aspetto, riferiva che poteva solo dire che bisognerebbe vedere le condizioni del contratto per cui è causa, perché non lo conosceva, essendoci tantissimi contratti e dal momento che si trattava di una polizza vecchia. Precisava ulteriormente che, comunque, questa esplicita previsione poteva esserci o meno. Precisava che il versamento doveva essere comunque legato o ad un contratto già in essere, oppure ad una proposta di un contratto in fieri. A quel punto il versamento veniva
8 registrato e legato, come partita contabile, a quel numero di riferimento del contratto o della proposta.
Questa previsione dipendeva, comunque, da una direttiva espressa della Compagnia. Il teste diceva di credere che ci fosse una normativa espressa, ma di non conoscerla personalmente, né di conoscere il numero di riferimento. Rispetto al giornale di casa che gli veniva mostrato, riferiva che si trattava di un modello prestampato che utilizzano i produttori o i sub-agenti non meccanizzati, che hanno mandato della compagnia. Quindi, precisava, tale allegato non veniva dalla Compagnia ma era un foglio esterno, non direzionale. Precisava, infine, che, quando un sub-agente effettua un incasso e non ha la possibilità di registrarlo contestualmente nei sistemi informatici di a fine giornata Parte_4
compila questo format-modello e lo inoltra all'agenzia di riferimento, che dovrà poi provvedere alla registrazione dei titoli.
In ordine al capo n. 1 della memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 2 di parte attrice a prova contraria
(Vero che i pagamenti dei premi relativi alle polizze stipulate dall'Agente confluivano CP_2
su un conto corrente dedicato, aperto e utilizzato esclusivamente per la movimentazione dei pagamenti correlati all'Agenzia 4067 della Milano Assicurazioni prima e Controparte_1
poi?) il teste rispondeva che, non avendo lui stesso effettuato l'ispezione, non sapeva a cosa si facesse riferimento, precisando che gli agenti sono tenuti ad avere un conto specifico aperto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni, nel quale vengono a confluire solo le partite assicurative (incassi di polizza, ecc.).
Sul capo n. 2 della predetta memoria a prova contraria (Vero che i pagamenti dei primi delle polizze vita avvenivano anche prima della firma del contratto di assicurazione?), rispondeva che, da quanto ne sapeva lui, non avvenivano prima.
In base al complessivo compendio probatorio in atti, la domanda formulata da parte attrice in via principale, come in parte modificata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., è fondata e, pertanto, va accolta, evidenziato che, comunque, quando il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore “la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza” (Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 1 giugno 2021, n. 15232), onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza incorrere nel vizio di extra- petizione (cfr. Cass. 5.6.2007, n. 13165).
Dalla documentazione tempestivamente versata in atti, risulta che l'attrice, SI.ra , in Parte_1
data 22.03.2013, concludeva una polizza di assicurazione sulla vita, n. 000092620.03 con la Milano
Assicurazioni Divisione Sasa, Agenzia 4067 , con decorrenza dal 22.03.2013, avente CP_2
durata vita intera, provvedendo a pagare in un'unica soluzione il relativo premio di euro 15.300,00, di cui diritti €0,00 ed imposte €0,00, per un capitale assicurato di €15.240,00, versando l'importo del
9 premio unico nelle mani dell'agente, mediante bonifico del 15.12.2012, emesso dal Banco di Napoli, avente ordinante beneficiario (Agente Milano)”, data contabile Parte_1 CP_2 ordinante 17.12.2012 e descrizione “pagamento per emissione polizza sasa investo ” Parte_1
(cfr. allegata nota di eseguito bonifico).
La polizza in atti reca, a pag. 4, le sottoscrizioni dell'attrice, della Controparte_5
nonché dell'agente, con timbro della ,
[...] Controparte_5
Agenzia e firma, apposti dall'agente in calce all'attestazione inerente al CP_2
“perfezionamento”, secondo cui “la presente polizza è stata perfezionata e l'importo del premio unico, pari a EUR 15.300,00 è stato versato in mie mani il 18 Dic. 2012”.
Secondo quanto riportato nell'ordinanza della Suprema Corte n. 12662 del 2018, “nel 2010
[...]
convenne dinanzi al Giudice di pace di Andria la società Parte_5 Controparte_7
esponendo: - di avere stipulato con la società convenuta un contratto di assicurazione sulla vita;
- di avere esercitato il diritto di riscatto (ovvero il recesso ante tempus dalla polizza); - che, ricevuta la liquidazione del capitale assicurato, si avvide che il capitale riscattato non corrispondeva al capitale
Contr Contr versato. Chiese, pertanto, la condanna della al pagamento della differenza.
2. La si difese sostenendo che la frazione di capitale in contestazione non era dovuta, perché il relativo premio non le era mai pervenuto. In subordine, chiese di essere garantita dal proprio agente, , al Controparte_8
quale ascriveva di avere ricevuto il premio pagato dalla contraente, senza versarlo alla società…3.
Con sentenza n. 723 del 2014 il Giudice di pace di Andria accolse la domanda principale e quella
Contr Contr proposta dalla nei confronti di . Il gravame della avverso la suddetta Parte_6 sentenza venne rigettato dal Tribunale di Trani con sentenza 1.3.2016 n. 347”.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione nella citata pronuncia, alla data del versamento, da parte del contraente, del premio che si assume mai pervenuto all'assicuratore “era già in vigore l'art. 118 cod. ass. (d. lgs.
7.9.2005 n. 209), il quale stabilisce che "il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione". E poiché non v'è dubbio che il subagente rientri tra i collaboratori dell'agente [art.
109, comma 2, lettera (e), cod. ass., il pagamento a questi effettuato si presume juris et de jure compiuto nelle mani dell'assicuratore. La decisione del Tribunale fu dunque, su questo punto, conforme a diritto, sebbene debba esserne corretta la motivazione: nel caso di specie infatti era superfluo il richiamo all'art. 2049 c.c., e superfluo l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, giacché non si poneva un problema di responsabilità (dell'assicuratore per il fatto altrui), ma un problema di imputabilità del pagamento: problema, come s'è detto, direttamente risolto dalla legge con la previsione di cui all'art. 118 cod. ass. … vi fosse o non vi fosse, infatti, una situazione di apparenza del diritto, in ogni caso il premio pagato al collaboratore dell'intermediario
10 si reputa ope legis versato all'assicuratore, per quanto già detto…in ogni caso l'agente risponde pacificamente del fatto del subagente (art. 119 cod. ass.), e l'assicurazione risponde del fatto dell'agente. Sicché nel nostro caso la indiscussa responsabilità dell'agente faceva sorgere ipso facto quella dell'assicuratore, a nulla rilevando che l'agente fosse responsabile per il fatto proprio o per il fatto del subagente di cui si era avvalso” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12662 del 2018).
Nel caso di specie, in cui il contratto si è perfezionato, l'agente , ricevuto il predetto CP_2
pagamento, non ha provveduto a versarlo alla compagnia di assicurazione, come si evince dalla comparsa di costituzione e risposta depositata da , il quale deduce che la polizza oggetto CP_2
di causa “veniva regolarmente annotata dall'agente negli incassi tardivi del 12/01/2017, di cui si allega prova contabile, il cui importo veniva imputato dell'agente ai maggiori crediti da esso vantati nei confronti della compagnia a titolo di Indennità di fine rapporto, giusta verbale di consegna successivo allo scioglimento consensuale del rapporto”, e che “i rapporti in dare ed avere intercorrenti tra il terzo chiamato in garanzia e la compagnia chiamante sono oggetto di controversia pendente innanzi codesto Tribunale, giudice del Lavoro”.
Nella comparsa conclusionale depositata il 14.4.25 il terzo chiamato espone che “l'importo della polizza per cui si procede, regolarmente accettata dall'assicurazione, veniva fatto oggetto di compensazione impropria (partite dare/avere) in sede di riconsegna del mandato rinunciato dall'agente, e lo stesso veniva dalla Compagnia conteggiato nei rapporti interni in dare/avere tra la prima ed il . Rapporti per cui pende giudizio innanzi il Tribunale di Paola Giudice del Lavoro”. CP_2
Anche la convenuta ha ammesso la circostanza, comunque documentalmente provata, che l'importo
è stato “corrisposto all'agente e mai riversato in Direzione” (cfr. pag. 1 delle note in sostituzione dell'udienza del 12.2.2025, depositate dalla convenuta, secondo cui “la Compagnia ha espresso la volontà conciliativa per tutte le esposte vertenze, proponendo agli attori la restituzione dell'importo corrisposto all'agente e mai riversato in Direzione”).
Peraltro, si osserva che: l'ispettore incaricato contestava al SI. il mancato versamento delle CP_2 somme dallo stesso percepite costituendolo in mora;
l'agente , in sede di interrogatorio CP_2
formale, confermava che i pagamenti dei premi relativi alle polizze da lui stipulate confluivano su un conto corrente dedicato, aperto ed utilizzato esclusivamente per la movimentazione dei pagamenti correlati all'Agenzia 4067 della Milano Assicurazioni prima e della Controparte_1
ammettendo che i pagamenti dei premi delle polizze vita potevano avvenire anche anticipatamente;
il teste SI. confermava fosse vero che i pagamenti dei premi relativi alle polizze Persona_3 stipulate dall'Agente confluissero su un conto corrente dedicato, aperto ed utilizzato CP_2 esclusivamente per la movimentazione dei pagamenti correlati all'Agenzia 4067 della Milano
Assicurazioni prima e della poi, precisando di essere a conoscenza di tale Controparte_1
11 circostanza in quanto collaboratore di quell'agenzia e che i pagamenti dei premi delle polizze vita avvenissero anche prima della firma del contratto di assicurazione;
il teste SI. riferiva Testimone_2
che gli agenti sono tenuti ad avere un conto specifico aperto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle
Assicurazioni, nel quale vengono a confluire solo le partite assicurative (incassi di polizza, ecc.).
Va rammentato, infine, che la compensazione postula la certezza del credito oggetto di tale eccezione e che “se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale” (Cass. Sez. U., Sentenza n.
23225 del 15/11/2016).
Secondo la massima relativa alla sentenza appena menzionata, “in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente,
l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo”.
Anche la c.d. compensazione impropria, che “sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27030 del 2022) e in cui la valutazione delle reciproche pretese si risolve in un mero accertamento contabile, presuppone comunque la certezza del controcredito, non provata nella fattispecie.
“La compensazione presuppone che, in ogni caso, ricorrano, i requisiti di cui all'art. 1243 cod. civ., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed eSIibili (o di facile e pronta liquidazione). Ne consegue che un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio, salvo che, nel corso del giudizio di cui si tratta, la parte interessata alleghi ritualmente che il credito contestato è stato definitivamente accertato nell'altro giudizio con l'efficacia di giudicato, né, comunque, alla cosiddetta "compensazione atecnica", perché essa non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di "compensazione di fatto", sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica. (Nella specie, la S.C., pur ritenendo astrattamente suscettibili di compensazione atecnica il credito del dipendente bancario per t.f.r. con quello della banca per i danni conseguenti all'illecito del lavoratore, ha escluso la compensabilità in concreto, per essere quest'ultimo non certo né liquido ma oggetto di un separato giudizio ancora in corso)” (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 1695 del 29/01/2015).
12 Alla luce delle esposte considerazioni, si accerta e dichiara la validità della polizza vita n.000092620.03 per l'importo di euro 15.300,00 stipulata, in data 22/03/2013, tra la SI.ra
[...]
ed il SI. in qualità di Agente della , oggi Pt_1 CP_2 Controparte_5
per l'effetto, si condannano, in solido tra loro, la Controparte_1 [...]
in p.l.r.p.t., e il SI. al pagamento in favore dell'attrice dell'importo Controparte_1 CP_2
di euro 15.300,00 come da polizza vita n. 000092620.03, oltre interessi e rivalutazione;
si condanna a manlevare e tenere indenne la Compagnia convenuta di quanto quest'ultima sarà tenuta CP_2
a corrispondere all'attore in dipendenza dei fatti per cui è causa a titolo di capitale, interessi e spese del giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del 13/08/2022
(scaglione da € 5.201 a € 26.000), seguono la soccombenza della Compagnia convenuta e di CP_2
, con attribuzione all'avv. Endrio Lapuista.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 396/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara la validità della polizza vita n.000092620.03 per l'importo di euro 15.300,00 stipulata, in data 22/03/2013, tra la SI.ra ed il SI. in qualità di Parte_1 CP_2
Agente della , oggi Controparte_5 Controparte_1
2) per l'effetto, condanna, in solido tra loro, la in p.l.r.p.t., e il Controparte_1
SI. al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 15.300,00 come da CP_2
polizza vita n. 000092620.03, oltre interessi e rivalutazione;
3) condanna la in p.l.r.p.t, e il SI. , in solido tra Controparte_1 CP_2 loro, al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida nel loro complessivo ammontare in € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali, I.V.A. e CPA nella misura e sulle voci attribuite per legge, con attribuzione all'avv. Endrio Lapuista;
4) condanna a manlevare e tenere indenne la Compagnia convenuta di quanto CP_2 quest'ultima sarà tenuta a corrispondere all'attore in dipendenza dei fatti per cui è causa a titolo di capitale, interessi e spese del giudizio
Paola, lì 22.5.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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