Ordinanza collegiale 25 settembre 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00867/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04120/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4120 del 2024, proposto da CL LL, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Raiola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera San Pio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio eletto presso il suo studio in NA, via G. Melisurgo n. 4;
nei confronti
UL NO, IN Di AC, AL LA, rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
a) della deliberazione D.G. dell’A.O. San Pio di Benevento n. 545 del 17 giugno 2024, concernente l’esclusione della ricorrente dal concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti da dirigente avvocato, a tempo indeterminato, in uno con i relativi allegati B (elenco ammessi) e C (elenco candidati non ammessi);
b) della nota prot. 15357 del 9 luglio 2024, UOC Risorse Umane, mediante la quale l’Azienda si è determinata in ordine all’istanza di riammissione presentata dalla ricorrente, confermando la relativa esclusione dell’avv. LL;
c) della deliberazione D.G. dell’A.O. San Pio di Benevento n. 722 del 1 agosto 2024, concernente la rettifica della delibera 545/2024 e contestuale rettifica degli allegati B e C;
d) della deliberazione D.G. dell’A.O. San Pio di Benevento n. 834 del 3 settembre 2024, concernente la presa d’atto della pec, prot. 18626 del 02.09.2024 e ulteriore rettifica della delibera 722/2024 e degli allegati B e C;
e) del bando di concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente avvocato”, nella parte in cui alla lett. c), si consente l’ammissione ai candidati in possesso di attività documentate presso studi professionali laddove tale previsione dovesse intendersi nel senso di prevedere una comminatoria di esclusione per l’ipotesi in cui il candidato non alleghi all’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti ulteriore documentazione a comprova;
f) dei verbali – non conosciuti dalla ricorrente – con cui sono state espresse le valutazioni circa il mancato possesso da parte della ricorrente dei requisiti previsti dal bando di gara;
g) del bando se ed in quanto lesivo per gli interessi del ricorrente;
h) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, non conosciuti dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera San Pio, nonché di UL NO, IN Di AC e AL LA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. CE IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato e depositato in data 09.09.2024, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi riportate ed esponeva:
- che l’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento aveva indetto, con deliberazione n. 1164/2023, una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la “copertura di n. 2 posti di Dirigente Avvocato - a tempo indeterminato”;
- che il bando di gara prevedeva determinati requisiti specifici di ammissione;
- di aver presentato tempestiva domanda di partecipazione, essendo in possesso dei predetti requisiti;
- di avere appreso di non essere stata ammessa alla selezione, per effetto dell’asserito “mancato rispetto del requisito specifico ai sensi dell’art. 26 comma 1, D.lgs. n. 165/01”;
- di avere richiesto l’annullamento in autotutela della delibera in questione, dimostrando di avere maturato:
a) un’anzianità di servizio effettivo (pari a 4 anni e 3 mesi) corrispondente alla medesima professionalità prestata in enti del S.S.N.;
b) un’esperienza lavorativa (pari a 6 anni e 10 mesi) con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni ovvero di attività presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo professionale di Avvocato;
- che, con nota “GRU” (prot. 15357 del 09.07.2024), l’A.O., nel riscontrare la suddetta istanza, confermava l’esclusione della ricorrente, specificando che “ da un’attenta disamina lei non è in possesso del requisito di cui al punto C), mentre, pur volendo considerare la sua partecipazione in qualità di libero professionista, non risulta alla scadenza dei termini di presentazione dell’istanza di partecipazione, documentata “l’esperienza professionale presso studi professionali privati, società o Istituti di Ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo di Avvocato per la durata di cinque anni” pure rientranti tra quelli specifici previsti dal bando. Infatti la S.V. ha indicato la succitata esperienza solo in data 26 giugno 2024 in sede di istanza di autotutela ”.
2. Tanto premesso, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi riportate, sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Violazione dell’art. 26, c. 1, D.lgs. n. 165/2001. Eccesso di potere ”.
Sosteneva la ricorrente che l’azienda resistente aveva svolto un’istruttoria sbrigativa e superficiale (culminata con l’adozione della delibera n. 545/2024, confermata dalla nota n. 15357/2024) che non aveva tenuto conto del possesso dei requisiti da essa maturati e comprovati.
Rilevava che il bando in questione e il citato art. 26 non richiedevano che l’attività effettivamente svolta fosse identica a quella di avvocato, essendo invece sufficiente un’esperienza lavorativa consistente in un’attività che avesse “contenuto analogo”, intesa quale attività professionale di contenuto equipollente a quello previsto per il corrispondente profilo messo a concorso.
Affermava in particolare che il periodo di pratica forense, quale svolgimento di un’attività presso studi professionali privati, refluiva nel perimetro delle esperienze lavorative aventi “contenuto analogo”, sostanzialmente equipollente rispetto a quella prevista per il corrispondente profilo richiesto dal bando, con la conseguenza che, ai fini del raggiungimento dell’anzianità quinquennale, occorreva tenere conto del periodo di praticantato (anche protrattosi oltre il previsto biennio e anche senza ammissione al patrocinio), comportante lo svolgimento di attività proprie della professione di avvocato.
2.2. “ Mancanza di soccorso istruttorio. Eccesso di potere. Manifesta contraddittorietà. Violazione del bando di concorso. Compressione del favor partecipationis. Carenza di motivazione ”.
Argomentava la ricorrente che, nell’ambito delle procedure di selezione, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio sarebbe stata necessaria per le finalità sottese alla loro stessa indizione e consistenti nella selezione dei migliori candidati, con la conseguenza che i relativi esiti non sarebbero potuti essere alterati da meri errori formali.
Aggiungeva che l’errore dell’amministrazione era stato dovuto all’erronea interpretazione di un’attestazione fornita dalla ricorrente, quale ulteriore prova delle attività giuridico-legali svolte in carriera.
Evidenziava che l’ostensione delle evidenze comprovanti il requisito dell’anzianità di cinque anni di servizio effettivo era stata erroneamente reputata tardiva dal G.R.U., in quanto nessuna disposizione della lex specialis prevedeva il deposito contestuale alla presentazione della domanda, essendo piuttosto richiesta la mera “autodichiarazione”.
Concludeva che erano erronee le determinazioni adottate dall’Azienda, che non aveva valorizzato le attestazioni rilasciate dai titolari degli studi professionali privati (con l’analitica specificazione delle attività svolte), unitamente ai successivi contratti di lavoro prodotti, con la conseguente configurabilità di un deficit motivazionale.
3. In data 02.10.2024, si costituiva in giudizio l’Azienda ospedaliera per opporsi all’accoglimento del ricorso.
4. All’udienza camerale dell’08.10.2024, la parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla sospensiva.
5. Con memoria depositata il 18.09.2025, la stessa ricorrente allegava di essere stata ammessa con riserva dall’Azienda, di aver superato le prove della procedura e di essere quindi risultata idonea nella graduatoria di merito.
6. Con atti depositati in data 3 e 13.11.2025, si costituivano in giudizio, in qualità di controinteressati, Di AC IN, LA AL e NO UL, per opporsi all’accoglimento del ricorso.
7. Con memorie, anche di replica, depositate in data 11, 12, 20, 22.12.2025, le parti costituite insistevano nelle rispettive argomentazioni difensive e conclusioni.
L’azienda ospedaliera, in particolare, eccepiva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto la ricorrente, nelle more del giudizio, non aveva impugnato la delibera D.G. n. 605 del 04.07.2025, con la quale l’azienda aveva approvato la graduatoria definitiva di merito.
8. Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026, il ricorso veniva discusso e riservato per la decisione.
9. Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.
Quanto al primo motivo, è opportuno osservare, anzitutto, che il bando, nella sezione dedicata ai “Requisiti specifici” di ammissione al concorso, richiedeva ai candidati di:
“ a) essere in possesso di uno dei seguenti titolo di studio: Laurea Magistrale di cui al Decreto Ministeriale 270/04 appartenente alla classe LMG/01 “Giurisprudenza” o Laurea Specialistica (LS) di cui al D.M. 509/99 o Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) ad esso equiparato unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto Interministeriale 09-07-2009 (09A11795);
b) essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato;
c) anzianità di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo, ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 165/01 l’ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero professionale o di attività coordinata e continuativa presso Enti o Pubbliche Amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o Istituti di Ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo di Avvocato per la durata di cinque anni;
d) Iscrizione all’Ordine Professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. […] La predetta iscrizione non è richiesta per i dipendenti della Pubblica Amministrazione ”.
Dall’analisi della domanda presentata dalla parte ricorrente emerge che essa ha partecipato al concorso facendo valere il requisito specifico richiesto, consistente nelle “attività documentate presso studi professionali privati, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo di Avvocato per la durata di cinque anni”.
Al riguardo, allegata alla domanda, ha prodotto una dichiarazione nella quale ha affermato di avere compiuto un’“esperienza libero professionale maturata presso studi legali privati (…)” dal 01.01.2013 al 31.03.2015.
La ricorrente si è limitata ad allegare genericamente, in quella dichiarazione, le attività espletate [ “consulenza legale; assistenza giudiziale e stragiudiziale; gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale; attività di udienza; redazione atti e pareri per cause e vertenze di diritto civile (in particolare, in materia di diritto civile, contrattualistica, responsabilità medica, risarcimento danni, diritto del lavoro, diritto previdenziale, diritto societario e procedure esecutive); ricerche giurisprudenziali” ].
Il bando, nel prevedere come requisito specifico “attività documentate presso studi professionali privati, società o Istituti di Ricerca” ha previsto che tali esperienze dovessero essere di “contenuto analogo a quello previsto per il profilo di Avvocato per la durata di cinque anni”.
Sotto questo profilo deve rilevarsi, innanzitutto, che il bando è chiaro nel prevedere che tali esperienze dovessero essere “documentate” e non semplicemente dichiarate, anche perché attengono ad un presupposto specifico per la partecipazione al concorso, ovvero possedere esperienze professionali di contenuto analogo a quello previsto per il profilo di avvocato.
Inoltre, appare ragionevole ritenere che la previsione non si riferisca al profilo generico di Avvocato, ma a quello specifico di Avvocato nell’Amministrazione pubblica, ancora più specificatamente di un’Amministrazione appartenente al servizio sanitario nazionale. Ciò si desume dall’analisi letterale della previsione, che sarebbe contraddittoria se, nel richiedere al dipendente in servizio, come requisito, “anzianità di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo, ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ott. e nono liv.”, poi consentisse la partecipazione indistintamente a tutti coloro che abbiano svolto la professione di avvocato tout court (che potrebbe aver avuto, in ipotesi, ambiti specifici del tutto inconferenti rispetto alla posizione da ricoprire nel caso di specie).
Il mancato assolvimento dell’onere di documentare le attività professionali svolte in qualità di avvocato, ai fini della verifica dell’equivalenza delle stesse con quelle oggetto del profilo messo a concorso, comporta l’impossibilità di poter valutare come sussistente il requisito richiesto, con la conseguenza che la parte ricorrente è stata esclusa dal concorso per mancanza del requisito di partecipazione.
Il motivo in esame si rivela quindi infondato.
10. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, non può assumersi che la documentazione attestante lo svolgimento di attività professionale forense analoga a quella oggetto del profilo messo a concorso potesse avvenire in sede di nomina dei vincitori, con invito a presentare la documentazione comprovante il possesso di requisiti generali e specifici, nonché eventuali titoli di preferenza.
Tale documentazione, invero, si riferisce a quanto già contenuto nella domanda di partecipazione e non può avere ad oggetto elementi ulteriori, non previamente rappresentati nella stessa, pena la violazione della par condicio competitorum tramite l’integrazione postuma della domanda medesima.
Né possono essere condivise le argomentazioni di parte ricorrente in tema di soccorso istruttorio, aderendo il Collegio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum , che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l'ammissione al concorso (cfr. Cons. Stato sez. VII, 02/09/2024, n. 7334).
Anche il secondo motivo è quindi infondato.
11. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
12. Le spese possono compensarsi, tenuto conto di tutte le circostanze.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE SA Di NA, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
CE IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE IA | IE SA Di NA |
IL SEGRETARIO