Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 29/04/2025, n. 8270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8270 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08270/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10014/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10014 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avvocato Francesco Scorsone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Roma Capitale, rappresentato e difeso dall’Avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale Numero Repertorio -OMISSIS- del 4.6.2021, Numero Protocollo -OMISSIS-del 04.06.2021 di Roma Capitale– Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Ufficio di scopo Condono Edilizio, Servizio Contenzioso Legale, Ufficio Reiezioni – Attività Amministrativa – Antiabusivismo Edilizio, con la quale è stata rigettata
l'istanza di condono Edilizio Prot. -OMISSIS- - abuso Via -OMISSIS-– Roma - 00178 Municipio VIII, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di condono presentata dal Sig. -OMISSIS-, come sempre si legge nella Determina che si impugna con il presente atto, per l'avvenuta realizzazione di abusi edilizi siti in Via -OMISSIS-, consistiti nel cambio di destinazione d'uso in residenziale per mq 40,00 di s.u.r., immobile distinto al N.C.E.U. al foglio -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 febbraio 2025 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame del Collegio la Signora -OMISSIS- impugna la determina indicata in epigrafe, con la quale Roma Capitale ha rigettato l’istanza di condono edilizio, ai sensi della l. n. 326/20023 e della l.r. n. 12/2004, avente ad oggetto il cambio destinazione d’uso di una veranda in uso residenziale per 40 mq e 120 mc, realizzato in Roma, via -OMISSIS-, presentata in data 10.12.2004 dal dante causa -OMISSIS-.
2. Questi i motivi di diritto dedotti: “Violazione di legge - omessa e contraddittoria motivazione ovvero difetto di motivazione - eccesso di potere - illogicità manifesta - erronea valutazione e travisamento dei fatti” .
2.1. L’unica motivazione posta a fondamento è la circostanza che sull’area sussistono dei vincoli, per cui l’abuso non sarebbe suscettibile di sanatoria.
2.2. In ricorso si contesta l’iter procedurale seguito dall’Amministrazione, che avrebbe violato l'obbligo del buon andamento della gestione della cosa pubblica e leso il diritto al legittimo affidamento da parte del cittadino, anche per il lunghissimo tempo decorso nonché per non aver esaminato le osservazioni fornite dalla Signora -OMISSIS-.
2.3. Risulterebbero così, pure, trascorsi i 36 mesi previsti dalla norma di cui all’art. 6, comma 3, della l.r. n. 12/04 ed all’art. 32 della l. n. 47/1985 ai fini della formazione del silenzio assenso e, pertanto, il titolo abilitativo edilizio in sanatoria sarebbe da ritenersi rilasciato, essendo soggetto alla sola compatibilità delle opere con il vincolo.
2.4. L’Amministrazione non avrebbe concretamente esaminato la pratica ai fini della consistenza dell’opera da sanare ed il provvedimento sarebbe illegittimo e viziato sia da violazione di legge che da eccesso di potere, anche per la mancata richiesta del parere all’Ente titolare del vincolo.
2.5. È stata ritenuta ostativa al rilascio del condono la norma di cui all’art. 3, comma 1, lett. b della l.r. n. 12/2004, essendo stata la zona di cui è causa sottoposta a vincolo paesaggistico ed archeologico.
Si evidenzia in ricorso che detta norma sarebbe stata ritenuta sospetta di incostituzionalità: con ordinanza 14632/2019, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ne ha rilevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale per aver previsto la non condonabilità delle opere realizzate anche prima dell’apposizione del vincolo.
Inoltre sarebbe ravvisabile un ulteriore profilo di incostituzionalità della suddetta norma regionale relativamente alla disciplina dettata per le aree sottoposte a vincolo, laddove ha introdotto una disciplina più restrittiva della nazionale, tenuto conto che le disposizioni introdotte dalle leggi regionali devono rispettare i principî generali stabiliti dalla legislazione nazionale.
2.6. Inoltre per i condoni ex lege 47/85 ed ex lege 724/94 rileva la differenza fra vincoli di inedificabilità assoluta, rispetto ai quali l’esistenza del vincolo si rileva di per sé ostativa alla concessione del permesso di costruire in sanatoria, e vincoli di inedificabilità relativa.
L’odierna ricorrente ha chiesto quindi di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lett. b), l.r.. n. 12/2004, laddove il vincolo sull’immobile sia considerato in ogni caso come ostativo a prescindere dalla verifica della conformità urbanistica dell’opera abusiva.
2.7. Si evidenzia ancora che nel caso in esame la domanda di condono ha ad oggetto, non la realizzazione di un'opera, ma il mutamento di destinazione d'uso di un'opera già esistente e condonata, che non ha determinato il passaggio ad una diversa categoria funzionale, essendo rimasta nella categoria catastale A.
Sarebbe stato leso anche il principio di certezza del diritto, da ritenersi sotteso alla clausola generale di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., oltre che al principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. e alla giustiziabilità degli atti delle P.A. di cui agli artt. 103 e 113 Cost..
La previsione della non sanabilità delle opere realizzate su immobili soggetti a vincolo, di cui all’art. 32, comma 27, lett. d) d.l. n.269 del 2003, non potrebbe che essere intesa come riferita alle sole ipotesi in cui il regime di protezione implichi l’inedificabilità assoluta dell’area, e non anche ai casi di inedificabilità relativa, come può ritenersi nella specie de qua .
La reiezione dell’istanza di condono è stata disposta in via automatica ed in considerazione dei soli esistenti vincoli, non avendo l’Amministrazione compiutamente indicato le ragioni per le quali quanto oggetto del condono sarebbe incompatibile con il vincolo indiretto gravante sull’area. L’Amministrazione, nel rendere il suo parere, avrebbe dovuto tenere conto che l’oggetto di condono riguardava il mutamento di destinazione di uso di un’opera già esistente per la quale erano state già rilasciate precedenti concessioni in sanatoria come citate nell’atto di acquisto.
Il gravato provvedimento risultato illegittimo anche per la mancata istruttoria della pratica e per la mancata richiesta del nulla osta il cui onere in base all’art. 32 della l. n. 47/1985, nel nuovo testo come riscritto dall’art. 32, comma 43, d.l. n. 269/2003 era a carico di Roma Capitale.
2.8. La censurata reiezione dell’istanza di condono nei confronti della Signora -OMISSIS- costituirebbe pure una grave disparità di trattamento rispetto alle precedenti domande accolte e sulla base delle quali la stessa aveva pure fatto affidamento; ciò alla luce, non solo dell’avvenuto accoglimento dei precedenti condoni, ma anche del tempo ormai decorso e della qualificazione dell’oggetto del condono come “abuso minore”.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Roma Capitale.
4. Fissata l’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 7.2.2025, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a. e Roma Capitale anche documentazione (in data 8.1.2025).
4.1. In particolare, la ricorrente ha insistito per la richiesta di assunzione di una CTU ed altresì per un rinvio della trattazione del ricorso, per sua assegnazione alla stessa sezione alla quale è stato assegnato il connesso ricorso n. -OMISSIS- e trattazione congiunta con quest’ultimo.
4.2. Con memoria di replica il ricorrente ha eccepito la tardività, in particolare, del deposito di documentazione di controparte, chiedendo di non tenerne conto.
4.3. Infine alla predetta udienza, svoltasi in modalità da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Preliminarmente non può essere accolta l’istanza di rinvio formulata dalla ricorrente per trattazione da parte della medesima sezione cui è stato assegnato il connesso ricorso n. -OMISSIS- e congiuntamente a tale ricorso.
In proposito deve considerarsi che, secondo quanto disposto dall’art. 73, comma 1 bis, c.p.a., “il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali” , che qui non ricorrono: la trattazione del connesso ricorso, per la quale peraltro risulta già fissata presso la medesima sezione IV ter l’udienza pubblica del 15 aprile 2025, non assume carattere pregiudiziale, avendo ad oggetto un provvedimento adottato successivamente a quello impugnato col ricorso qui in esame e consequenziale.
6. In accoglimento del rilievo di parte ricorrente, la decisione viene assunta prescindendo dalla documentazione tardivamente prodotta da Roma Capitale.
7. Nel merito il ricorso è sfornito di fondamento.
7.1. In primo luogo si evidenzia che, a fondamento del diniego di condono edilizio, è posta la presenza di vincoli nell’area interessata dall’abuso, come precisati nel provvedimento che lo reca.
8. Occorre ora inquadrare il tipo di intervento edilizio qui in rilievo.
Si rammenta che esso consiste nel cambio di destinazione d’uso di una veranda in residenziale, eseguita mediante chiusura di un porticato, per 40 mq e 120 mc, con conseguente ampliamento della superficie residenziale fruibile.
Si tratta evidentemente di un abuso maggiore, rientrante quanto meno, come lo stesso richiedente il titolo in sanatoria lo ha qualificato nella relativa domanda, nella tipologia 3 – ristrutturazione edilizia.
9. Fatta questa dovuta precisazione, secondo orientamento interpretativo già espresso da questa Sezione, in linea con una ormai consolidata esperienza giurisprudenziale ( ex multis , T.a.r. Lazio Roma, IV ter, n. 17395 del 2023), sulla base delle previsioni dettate dall’art. 32, commi 26 e 27, del d.l. n. 269/2003 e dagli artt. 2 e 3, comma 1, lettera b), della l.r. Lazio n. 12/2004, possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 del d.l. n. 269/2003, integrate dalle opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, mentre per le altre tipologie di abusi, riconducibili alle tipologie di illecito di cui ai nn. 1, 2 e 3, del menzionato Allegato, nelle quali rientra quello qui in rilievo, interviene una preclusione legale alla loro sanabilità.
9.1. In particolare, la norma statale di cui all’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 2003 è chiara nell’indicare come ostativa alla possibilità di rilascio del condono la realizzazione di abusi maggiori su aree soggette a vincoli posti a tutela dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere; in senso ancor più restrittivo è intervenuta la l.r. Lazio n. 12 del 2004, la quale, all’art. 3, comma 1, lettera b), secondo il testo vigente ratione temporis , prevede la non sanabilità delle opere realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali.
9.1. Come risulta evidente, la preclusione al rilascio del titolo in sanatoria per abusi maggiori prescinde dal carattere assoluto o relativo del vincolo, essendone determinata dalla sola sua presenza.
10. La normativa così stringente dettata per il terzo condono non appare in contrasto con l’art. 3 Cost., essendo invece ragionevole dettare norme molto rigide e limitative in presenza di abusi edilizi, diversamente da quanto accade nell’ipotesi di esecuzione di un intervento edilizio da realizzarsi previa acquisizione del necessario titolo. È nella discrezionalità del legislatore individuare il novero dei beni sanabili, non potendo questi essere vincolato neppure dalle disposizioni che hanno precedentemente introdotto analoghi istituti.
Ne deriva che la questione di legittimità costituzionale che in ricorso si chiede di sollevare al Collegio appare manifestamente infondata.
11. Deve aggiungersi che la questione della compatibilità con la Costituzione delle disposizioni di che trattasi è stata già affrontata dalla Corte Costituzionale, la quale ha avuto modo di chiarire che al legislatore regionale compete “l'articolazione e la specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale” (n. 77 del 2021, n. 73 del 2017 e n. 233 del 2015), e, in questo contesto, gli spetta il compito di farsi garante dei valori paesaggistico-ambientali e archeologici, che rischierebbero di essere ulteriormente compromessi da un ampliamento del regime condonistico. L'intervento regionale può essere diretto solo a introdurre una disciplina più restrittiva di quella statale, nell'esercizio delle competenze in materia di “governo del territorio”, e quindi anche a proteggere meglio gli anzidetti valori (cfr. Corte Cost. n. 181 del 2021).
Con la menzionata decisione la Corte ha quindi affermato che il legislatore regionale, introducendo un regime più rigoroso di quello previsto dal legislatore nazionale, “non ha oltrepassato il limite costituito dal principio di ragionevolezza. Per un verso, infatti, la possibile sopravvenienza di vincoli ostativi alla concessione del condono risulta espressamente prevista dalla disposizione censurata, ciò che ne esclude la lamentata assoluta imprevedibilità. Per altro verso, il regime più restrittivo introdotto dalla legge regionale ha come obiettivo la tutela di valori che presentano precipuo rilievo costituzionale, quali quelli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici, sicché non è irragionevole che il legislatore regionale, nel bilanciare gli interessi in gioco, abbia scelto di proteggerli maggiormente, restringendo l’ambito applicativo del condono statale, sempre restando nel limite delle sue attribuzioni” (Corte. cost. n. 181/2021).
12. Stante il quadro normativo di riferimento che ha superato il vaglio della Corte costituzionale, deve aggiungersi che il richiamo al vincolo paesaggistico insistente sull’area su cui sono stati realizzati gli abusi edilizi e alle caratteristiche di questi ultimi costituisce motivazione sufficiente a fondare il diniego di condono (cfr. Cons. Stato, VII, n. 10495 del 2022), con conseguente carattere vincolato del provvedimento di rigetto e sostanziale inutilità dell’accertamento di compatibilità paesaggistica.
Infatti il rilascio di un parere favorevole da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo non consentirebbe comunque di superare l’indicata preclusione normativa propria della disciplina del cd. terzo condono connessa alla tipologia di intervento e di condurre conseguentemente all’accoglimento dell’istanza di condono.
13. Il carattere vincolato dell’attività nella specie posta in essere consente altresì di superare la contestata omissione dell’esame delle osservazioni fornite dalla Signora -OMISSIS-, che per tale ragione non avrebbero potuto incidere sull’esito del procedimento.
14. D’altra parte va escluso che sull’istanza di condono si sia formato il silenzio assenso, come argomentato dalla ricorrente, in quanto la non condonabilità ex lege dell’abuso maggiore realizzato comporta altresì l’impossibilità che su un’istanza formalmente non corrispondente alla fattispecie legale tipica, quale quella in esame, possa formarsi il titolo abilitativo tacito.
15. Né il decorso del termine è utile ad inficiare la legittimità del provvedimento; d’altronde, a fronte del carattere consapevolmente abusivo di un intervento edilizio, non può ravvisarsi alcun legittimo affidamento da tutelare.
16. Infine è irrilevante il previo rilascio del condono edilizio sull’immobile interessato poi dall’abuso qui in rilievo, in quanto emesso in base alla diversa e meno restrittiva disciplina stabilita dalla legge n. 47/1985, e non è condivisibile la dedotta disparità di trattamento rispetto all’avvenuto rilascio di titoli edilizi in sanatoria nella medesima area, considerato che: a) l’attività nella specie posta in essere è vincolata, laddove invece tale vizio ne postula la discrezionalità; b) il vizio è dedotto in modo generico, in assenza di allegazione di titoli edilizi in sanatoria diversamente rilasciati, non potendo evidentemente rilevare quelli riferiti a domande di condono presentate ai sensi della legge n. 47/1985, la cui disciplina – come appena detto - è meno stringente rispetto ai vincoli.
17. Per tutte le ragioni suesposte il ricorso va respinto, in quanto infondato in relazione a tutte le doglianze dedotte.
18. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ponendosi a carico della ricorrente, e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge, in favore di Roma Capitale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Caterina Lauro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO