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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 3185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3185 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11439/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11439/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:
1. in proprio e quale madre di: Controparte_1
2. minore), nato il [...] e di Parte_1
3. (minore), nato il [...] Persona_1
4. , nato il [...] in [...] e quale padre di: Persona_2
5. (minore) nata il [...] Parte_2
6. nato il [...] Controparte_2
7. nata il [...] Controparte_3
8. nata il [...] Persona_3
9. nata il [...] Parte_3
10. nato il [...] in [...] e quale Persona_4
padre di:
11. (minore) nata il [...] Parte_4
12. nata il [...] Parte_5
13. nata il [...] Controparte_4
14. nata il [...] Persona_5
15. nato il [...]; Parte_6
tutti rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giorgio
AR e CR VE
ricorrenti contro
Controparte_5
resistente contumace
PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Maria Fiore,
a scioglimento della riserva assunta in data 24 novembre 2025 in esito alla trattazione cartolare, ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, con regolari procure, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della sig.ra , Persona_6
cittadina italiana nata in [...] il [...], la quale emigrava in
Brasile e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti per giungere fino agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
In particolare, hanno esposto le circostanze di fatto che seguono (con preciso richiamo ai documenti depositati):
“ , nata il [...] a [...], all'epoca provincia di Persona_6
Ferrara ed oggi provincia di Bologna, come risulta dall'estratto di nascita con paternità e maternità del Comune di n. 124, Parte 1, anno 1873 (all. Parte_7
1), emigra in Brasile, ove non acquisirà mai la cittadinanza brasiliana, come si evince dal Certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Migrazione della Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica munito di autenticazione (all. 2). in data 9 aprile 1900, nella città Persona_6
di FR Chaves, Espirito Santo, Brasile, sposa in seconde nozze il signor Per_7
la quale assume da quel momento il nome di “ ”, come
[...] Controparte_6
da certificato di matrimonio (all. 3). La signora era vedova, quindi si presenta Per_6
a contrarre matrimonio con con il doppio cognome: il suo e quello del Persona_7
defunto marito “Da Gama”. Sotto il profilo il suddetto certificato di matrimonio della signora presenta una variante fonetica del nome “Assunta” in “Assunpta” di Per_6
tratto marcatamente portoghese-brasiliano. Fenomeno, questo, notoriamente dovuto a errori di comprensione della lingua da parte degli scrivani brasiliani ed in generale dovuto alle evoluzioni socio-linguistiche del Brasile che registrarono la progressiva dominanza del portoghese su tutte le altre lingue parlate dagli immigrati, incluso l'italiano. muore il 6 gennaio 1951 nella città FR Controparte_6
Chaves, Espirito Santo, Brasile, come da certificato di morte (all. 4). Dall'unione matrimoniale di con nascono vari figli, tra Controparte_6 Persona_7
cui due figlie, di cui descriviamo la rispettiva linea genealogica:
1. Parte_8
nata nella città di FR Chaves, Espirito Santo, Brasile, il 29 luglio 1908, come da certificato di nascita (all. 5); in data 9 febbraio 1929, nella città di Parte_8
FR Chaves, Espirito Santo, Brasile, sposa il signor Persona_8
assumendo da quel momento il nome di “ , come da Parte_9
certificato di matrimonio (all. 6). muore il 31 ottobre 2001 Persona_9
nella città Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasile, come da certificato di morte (all.
7). In precedenza, dall'unione tra e Parte_9 Persona_8
nasce un figlio: 1.1 , nato il [...], nella città di Vtória, Persona_10
Espirito Santo, Brasile, come da certificato di nascita in cui, per un mero errore di trascrizione fonetica il cognome materno “ ” perde la doppia consonante CP_6
Per_1 divenendo “ (all. 8). in data 2 aprile 1974, nella città di Persona_10
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasile, sposa la signora la Controparte_7
quale assume da quel momento il nome di , come da certificato Per_2 Parte_10 di matrimonio con annotazione di divorzio del 21.02.2000 a seguito del quale la moglie torna ad usare il cognome da nubile (all. 9). Dall'unione civile di CP_7 [...]
con nascono tre figli:
1.1.1. l'odierno ricorrente Persona_10 Controparte_7
signor (procura A) nato il [...] a [...], Persona_2
Rio de Janeiro, Brasile, come da certificato di nascita (all. 10). Persona_2
in data 23 aprile 2011, nella città di Brasilia, Distrito Federal, Brasile, sposa la signora la quale assume da quel momento il nome di Parte_11
“ , come da certificato di matrimonio (all. 11). Parte_12
Dall'unione civile di con Persona_2 Parte_12
, nasce una figlia, odierna ricorrente, (minore di età),
[...] Parte_2
nata il [...], nella città di Brasilia, Distrito Federal, Brasile, come da certificato di nascita (all. 12). La madre della minore, signora Parte_12
, ha autorizzato il padre, , odierno ricorrente, -
[...] Persona_2
vedasi procura A - ad avanzare il presente ricorso per riconoscimento della cittadinanza italiana per conto della figlia con documento ivi allegato (all. 12.1) denominato “Autorizzazione Procura A” rilasciato l'8.02.2023 ed apostillata in data
21.03.2023 al n. 0538535-23. 1.1.2. l'odierno ricorrente signor CP_2
(procura B) nato il [...], nella città di Rio de Janeiro, Rio de
[...]
Janeiro, Brasile, come da certificato di nascita (all. 13).
1.1.3. l'odierna ricorrente signora (procura C) nata il [...], nella città di Rio Controparte_3
de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasile, come da certificato di nascita (all. 14).
2. Pt_13
, nata nella città di FR Chaves, Espirito Santo, Brasile, il 7 gennaio 1911,
[...]
come da certificato di nascita (all. 15). in data 11 luglio 1933, nella Parte_13
città di FR Chaves, Espirito Santo, Brasile, sposa il signor Persona_11
assumendo da quel momento il nome di “ , come da Parte_14
certificato di matrimonio (all.16). muore il 6 gennaio Parte_14
1984 nella città Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasile, come da certificato di morte
(all. 17) In precedenza, dall'unione tra e Parte_14 [...]
nascono 2 figli:
2.1 nato il [...], nella Per_11 Persona_12 città di FR Chaves, Espirito Santo, Brasile, come da certificato di nascita (all. 18). in data 3 luglio 1964, nella città di Rio de Janeiro, Rio de Persona_12
Janeiro, Brasile, sposa la signora la quale assume da quel Persona_13
momento il nome di “ , come da certificato di Parte_15
matrimonio (all. 19). Dall'unione civile di con Persona_12
nascono due figli, odierni ricorrenti in questo Parte_15
giudizio: 2.1.1 (procura D), nata il [...], nella città di Persona_3
Belém, Pará, Brasile, come da certificato di nascita (all. 20). Dall'unione senza contrarre matrimonio di con il signor Persona_3 Persona_14
nasce una figlia odierna ricorrente in questo giudizio Parte_3
(procura E), nata il [...], nella città di Longueuil, Québec,
[...]
Canada, come da certificato di nascita (all. 21).
2.1.2 Persona_4
(procura F) nato il [...], nella città di Belém, Pará, Brasile, come
[...]
da certificato di nascita (all. 22). in data 11 Persona_4
novembre 1992, nella città di Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasile, sposa la signora la quale assume da quel momento il nome di “ Persona_15 [...]
, come da certificato di matrimonio con Persona_16
annotazione di divorzio il 19.09.2008 a seguito del quale la moglie torna ad usare il cognome da nubile (all. 23). Dall'unione matrimoniale di Persona_15
con Persona_4 Persona_16
nasce una figlia, odierna ricorrente in questo giudizio Parte_5
(procura G), nata il [...] nella città di Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasile, come da certificato di nascita (all. 24). La coppia divorzia nel 2008, come da doc. sub.
23, e successivamente in data 18 settembre Persona_4
2015, nella città di Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasile, sposa la signora la quale assume da quel momento il nome di Pt_4 Controparte_8
“ , come da certificato di matrimonio (all. 25). Persona_17
Dall'unione civile tra e Persona_4 Persona_17
nasce una figlia, odierna ricorrente, (minore di
[...] Parte_4 età), nata il [...], nella città di Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasile, come da certificato di nascita (all. 26). La madre della minore, signora
[...]
ha autorizzato il padre, odierno Persona_17 Persona_18
ricorrente, - vedasi procura G - ad avanzare il presente ricorso per riconoscimento della cittadinanza italiana per conto della figlia con documento ivi allegato (all. 26.1) denominato “Autorizzazione Procura F.1” rilasciato il 28.02.2023. 2.2
[...]
nato il [...], nella città di FR Chaves, Espirito Parte_16
Santo, Brasile, come da certificato di nascita (all. 27). Dall'unione di
[...]
con la signora nascono due figlie, Parte_16 Parte_17
ricorrenti in questo giudizio: 2.2.1 (procura H), nata il Controparte_4
24 novembre 1971 nella città di Brasilia, Distrito Federal, Brasile, come da certificato di nascita (all. 28). in data 3 settembre 1996, nella città Controparte_4
di Brasilia, Distrito Federal, Brasile, sposa il signor , Persona_19 CP_2
, assumendo da quel momento il nome di “ Per_20 Controparte_4
”, come da certificato di matrimonio (all. 29). Dall'unione civile di
[...] [...]
con , nascono Controparte_4 Persona_19 CP_2 Per_20
due figli, odierni ricorrenti in questo giudizio:
2.2.1.1 Persona_5
(procura I), nata il [...] nella città di Brasilia, Distrito Federal,
[...]
Brasile, come da certificato di nascita (all. 30);
2.2.1.2 Parte_6
(procura L), nato il [...] nella città di Brasilia, Distrito Federal,
[...]
Brasile, come da certificato di nascita (all. 31).
2.2.2 Controparte_1
(procura M) nata il [...] nella città di Vitória, Espirito Santo, Brasile, come da certificato di nascita (all. 32). in data 21 ottobre Controparte_1
2000, nella città di Toronto, Ontario, Canada, sposa il signor come da Parte_18
certificato di matrimonio (all. 33). Dall'unione civile di CP_1 Controparte_1
con nascono due figli, odierni ricorrenti in questo giudizio:
2.2.2.1 Parte_18
(minore di età), nato il [...] nella città di New Parte_1
York, New York, Stati Uniti d'America, come da certificato di nascita (all. 34) e
(minore di età), nato il [...] nella città di New Persona_1 York, New York, Stati Uniti d'America, come da certificato di nascita (all. 35). Si precisa che il padre dei due minori, signor ha autorizzato la madre, Parte_18
, odierna ricorrente, - vedasi procura M - ad avanzare il CP_1 Controparte_1
presente ricorso per riconoscimento della cittadinanza italiana per conto di entrambi i due figli con documento ivi allegato (all. 35.1) denominato “Autorizzazione Procura
M” rilasciato il 6.02.2023. E' allegato a preciso svolgimento della linea di sangue dell'ava italiana fino agli odierni ricorrenti l'albero genealogico della Persona_6
famiglia (vedasi all. 36 in cui i ricorrenti - 11 maggiori di età e 4 minori - sono Per_6
evidenziati in corsivo”.
Con ordinanza del 8 maggio 2025, il Giudice assegnatario, Dr.ssa Emanuela Romano, disposta la notifica del ricorso e del decreto alla parte resistente, fissava udienza ex art. 127 ter cpc con deposito di note di trattazione scritta, al 13 novembre 2025.
Parte resistente, adempito l'onere di notifica da parte ricorrente, non si è costituita ed
è rimasta contumace.
Parte ricorrente ha depositato, in data 18 novembre 2025, note di trattazione scritta in cui si riporta a tutte le domande, deduzioni ed argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo da recepirsi anche alla stregua di conclusioni nel verbale dell'udienza di trattazione.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
*****
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma
4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Pieve di Cento (BO). E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure sanguinis con alcuni passaggi in linea materna di epoca pre- costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992.
La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib. Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord.
19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017; Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017). Deve riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del
2008).
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di Cass. n. 743/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Il diritto di cui i ricorrenti chiedono l'accertamento, ovvero la cittadinanza italiana jure sanguinis ha caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità in quanto si tratta di una qualità della persona pacificamente acquisita al momento della nascita.
Sul punto si deve preliminarmente osservare come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della
Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez.
U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Vero che gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. 555/1912 prevedevano, rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile perdesse detta cittadinanza. Tuttavia, come dedotto anche nel ricorso, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della
Costituzione, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, fossero a loro volta cittadini italiani. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del
1983, con la quale è stata dichiarata la illegittimità̀ costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità̀ costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà̀ della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità̀, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano (cfr. tra tutte sent. Trib. Brescia n. 13585/17).
Orbene, applicati tali principi giurisprudenziali al caso di specie e dalla documentazione prodotta in atti, tradotta ed apostillata si evince che Persona_6
che mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana e, quindi, essa stessa cittadina italiana per nascita, ha trasmesso la propria cittadinanza italiana ai suoi discendenti. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti da , cittadina italiana. Altresì non emerge che i diversi Persona_6
discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_5
provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, decide come segue:
-accoglie la domanda e, per l'effetto,
ACCERTA la cittadinanza italiana dei signori:
1. nata il [...] Controparte_1
2. minore), nato il [...] e di Parte_1
3. (minore), nato il [...] Persona_1
4. , nato il [...] in [...] e quale padre di: Persona_2
5. (minore) nata il [...] Parte_2
6. nato il [...] Controparte_2
7. nata il [...] Controparte_3
8. nata il [...] Persona_3
9. nata il [...] Parte_3
10. nato il [...] Persona_4
11. (minore) nata il [...] Parte_4
12. nata il [...] Parte_5
13. nata il [...] Controparte_4
14. nata il [...] Persona_5
15. nato il [...]; Parte_6 -ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_5
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Bologna, 25/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11439/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:
1. in proprio e quale madre di: Controparte_1
2. minore), nato il [...] e di Parte_1
3. (minore), nato il [...] Persona_1
4. , nato il [...] in [...] e quale padre di: Persona_2
5. (minore) nata il [...] Parte_2
6. nato il [...] Controparte_2
7. nata il [...] Controparte_3
8. nata il [...] Persona_3
9. nata il [...] Parte_3
10. nato il [...] in [...] e quale Persona_4
padre di:
11. (minore) nata il [...] Parte_4
12. nata il [...] Parte_5
13. nata il [...] Controparte_4
14. nata il [...] Persona_5
15. nato il [...]; Parte_6
tutti rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giorgio
AR e CR VE
ricorrenti contro
Controparte_5
resistente contumace
PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Maria Fiore,
a scioglimento della riserva assunta in data 24 novembre 2025 in esito alla trattazione cartolare, ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, con regolari procure, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della sig.ra , Persona_6
cittadina italiana nata in [...] il [...], la quale emigrava in
Brasile e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti per giungere fino agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
In particolare, hanno esposto le circostanze di fatto che seguono (con preciso richiamo ai documenti depositati):
“ , nata il [...] a [...], all'epoca provincia di Persona_6
Ferrara ed oggi provincia di Bologna, come risulta dall'estratto di nascita con paternità e maternità del Comune di n. 124, Parte 1, anno 1873 (all. Parte_7
1), emigra in Brasile, ove non acquisirà mai la cittadinanza brasiliana, come si evince dal Certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Migrazione della Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica munito di autenticazione (all. 2). in data 9 aprile 1900, nella città Persona_6
di FR Chaves, Espirito Santo, Brasile, sposa in seconde nozze il signor Per_7
la quale assume da quel momento il nome di “ ”, come
[...] Controparte_6
da certificato di matrimonio (all. 3). La signora era vedova, quindi si presenta Per_6
a contrarre matrimonio con con il doppio cognome: il suo e quello del Persona_7
defunto marito “Da Gama”. Sotto il profilo il suddetto certificato di matrimonio della signora presenta una variante fonetica del nome “Assunta” in “Assunpta” di Per_6
tratto marcatamente portoghese-brasiliano. Fenomeno, questo, notoriamente dovuto a errori di comprensione della lingua da parte degli scrivani brasiliani ed in generale dovuto alle evoluzioni socio-linguistiche del Brasile che registrarono la progressiva dominanza del portoghese su tutte le altre lingue parlate dagli immigrati, incluso l'italiano. muore il 6 gennaio 1951 nella città FR Controparte_6
Chaves, Espirito Santo, Brasile, come da certificato di morte (all. 4). Dall'unione matrimoniale di con nascono vari figli, tra Controparte_6 Persona_7
cui due figlie, di cui descriviamo la rispettiva linea genealogica:
1. Parte_8
nata nella città di FR Chaves, Espirito Santo, Brasile, il 29 luglio 1908, come da certificato di nascita (all. 5); in data 9 febbraio 1929, nella città di Parte_8
FR Chaves, Espirito Santo, Brasile, sposa il signor Persona_8
assumendo da quel momento il nome di “ , come da Parte_9
certificato di matrimonio (all. 6). muore il 31 ottobre 2001 Persona_9
nella città Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasile, come da certificato di morte (all.
7). In precedenza, dall'unione tra e Parte_9 Persona_8
nasce un figlio: 1.1 , nato il [...], nella città di Vtória, Persona_10
Espirito Santo, Brasile, come da certificato di nascita in cui, per un mero errore di trascrizione fonetica il cognome materno “ ” perde la doppia consonante CP_6
Per_1 divenendo “ (all. 8). in data 2 aprile 1974, nella città di Persona_10
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasile, sposa la signora la Controparte_7
quale assume da quel momento il nome di , come da certificato Per_2 Parte_10 di matrimonio con annotazione di divorzio del 21.02.2000 a seguito del quale la moglie torna ad usare il cognome da nubile (all. 9). Dall'unione civile di CP_7 [...]
con nascono tre figli:
1.1.1. l'odierno ricorrente Persona_10 Controparte_7
signor (procura A) nato il [...] a [...], Persona_2
Rio de Janeiro, Brasile, come da certificato di nascita (all. 10). Persona_2
in data 23 aprile 2011, nella città di Brasilia, Distrito Federal, Brasile, sposa la signora la quale assume da quel momento il nome di Parte_11
“ , come da certificato di matrimonio (all. 11). Parte_12
Dall'unione civile di con Persona_2 Parte_12
, nasce una figlia, odierna ricorrente, (minore di età),
[...] Parte_2
nata il [...], nella città di Brasilia, Distrito Federal, Brasile, come da certificato di nascita (all. 12). La madre della minore, signora Parte_12
, ha autorizzato il padre, , odierno ricorrente, -
[...] Persona_2
vedasi procura A - ad avanzare il presente ricorso per riconoscimento della cittadinanza italiana per conto della figlia con documento ivi allegato (all. 12.1) denominato “Autorizzazione Procura A” rilasciato l'8.02.2023 ed apostillata in data
21.03.2023 al n. 0538535-23. 1.1.2. l'odierno ricorrente signor CP_2
(procura B) nato il [...], nella città di Rio de Janeiro, Rio de
[...]
Janeiro, Brasile, come da certificato di nascita (all. 13).
1.1.3. l'odierna ricorrente signora (procura C) nata il [...], nella città di Rio Controparte_3
de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasile, come da certificato di nascita (all. 14).
2. Pt_13
, nata nella città di FR Chaves, Espirito Santo, Brasile, il 7 gennaio 1911,
[...]
come da certificato di nascita (all. 15). in data 11 luglio 1933, nella Parte_13
città di FR Chaves, Espirito Santo, Brasile, sposa il signor Persona_11
assumendo da quel momento il nome di “ , come da Parte_14
certificato di matrimonio (all.16). muore il 6 gennaio Parte_14
1984 nella città Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasile, come da certificato di morte
(all. 17) In precedenza, dall'unione tra e Parte_14 [...]
nascono 2 figli:
2.1 nato il [...], nella Per_11 Persona_12 città di FR Chaves, Espirito Santo, Brasile, come da certificato di nascita (all. 18). in data 3 luglio 1964, nella città di Rio de Janeiro, Rio de Persona_12
Janeiro, Brasile, sposa la signora la quale assume da quel Persona_13
momento il nome di “ , come da certificato di Parte_15
matrimonio (all. 19). Dall'unione civile di con Persona_12
nascono due figli, odierni ricorrenti in questo Parte_15
giudizio: 2.1.1 (procura D), nata il [...], nella città di Persona_3
Belém, Pará, Brasile, come da certificato di nascita (all. 20). Dall'unione senza contrarre matrimonio di con il signor Persona_3 Persona_14
nasce una figlia odierna ricorrente in questo giudizio Parte_3
(procura E), nata il [...], nella città di Longueuil, Québec,
[...]
Canada, come da certificato di nascita (all. 21).
2.1.2 Persona_4
(procura F) nato il [...], nella città di Belém, Pará, Brasile, come
[...]
da certificato di nascita (all. 22). in data 11 Persona_4
novembre 1992, nella città di Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasile, sposa la signora la quale assume da quel momento il nome di “ Persona_15 [...]
, come da certificato di matrimonio con Persona_16
annotazione di divorzio il 19.09.2008 a seguito del quale la moglie torna ad usare il cognome da nubile (all. 23). Dall'unione matrimoniale di Persona_15
con Persona_4 Persona_16
nasce una figlia, odierna ricorrente in questo giudizio Parte_5
(procura G), nata il [...] nella città di Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasile, come da certificato di nascita (all. 24). La coppia divorzia nel 2008, come da doc. sub.
23, e successivamente in data 18 settembre Persona_4
2015, nella città di Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasile, sposa la signora la quale assume da quel momento il nome di Pt_4 Controparte_8
“ , come da certificato di matrimonio (all. 25). Persona_17
Dall'unione civile tra e Persona_4 Persona_17
nasce una figlia, odierna ricorrente, (minore di
[...] Parte_4 età), nata il [...], nella città di Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasile, come da certificato di nascita (all. 26). La madre della minore, signora
[...]
ha autorizzato il padre, odierno Persona_17 Persona_18
ricorrente, - vedasi procura G - ad avanzare il presente ricorso per riconoscimento della cittadinanza italiana per conto della figlia con documento ivi allegato (all. 26.1) denominato “Autorizzazione Procura F.1” rilasciato il 28.02.2023. 2.2
[...]
nato il [...], nella città di FR Chaves, Espirito Parte_16
Santo, Brasile, come da certificato di nascita (all. 27). Dall'unione di
[...]
con la signora nascono due figlie, Parte_16 Parte_17
ricorrenti in questo giudizio: 2.2.1 (procura H), nata il Controparte_4
24 novembre 1971 nella città di Brasilia, Distrito Federal, Brasile, come da certificato di nascita (all. 28). in data 3 settembre 1996, nella città Controparte_4
di Brasilia, Distrito Federal, Brasile, sposa il signor , Persona_19 CP_2
, assumendo da quel momento il nome di “ Per_20 Controparte_4
”, come da certificato di matrimonio (all. 29). Dall'unione civile di
[...] [...]
con , nascono Controparte_4 Persona_19 CP_2 Per_20
due figli, odierni ricorrenti in questo giudizio:
2.2.1.1 Persona_5
(procura I), nata il [...] nella città di Brasilia, Distrito Federal,
[...]
Brasile, come da certificato di nascita (all. 30);
2.2.1.2 Parte_6
(procura L), nato il [...] nella città di Brasilia, Distrito Federal,
[...]
Brasile, come da certificato di nascita (all. 31).
2.2.2 Controparte_1
(procura M) nata il [...] nella città di Vitória, Espirito Santo, Brasile, come da certificato di nascita (all. 32). in data 21 ottobre Controparte_1
2000, nella città di Toronto, Ontario, Canada, sposa il signor come da Parte_18
certificato di matrimonio (all. 33). Dall'unione civile di CP_1 Controparte_1
con nascono due figli, odierni ricorrenti in questo giudizio:
2.2.2.1 Parte_18
(minore di età), nato il [...] nella città di New Parte_1
York, New York, Stati Uniti d'America, come da certificato di nascita (all. 34) e
(minore di età), nato il [...] nella città di New Persona_1 York, New York, Stati Uniti d'America, come da certificato di nascita (all. 35). Si precisa che il padre dei due minori, signor ha autorizzato la madre, Parte_18
, odierna ricorrente, - vedasi procura M - ad avanzare il CP_1 Controparte_1
presente ricorso per riconoscimento della cittadinanza italiana per conto di entrambi i due figli con documento ivi allegato (all. 35.1) denominato “Autorizzazione Procura
M” rilasciato il 6.02.2023. E' allegato a preciso svolgimento della linea di sangue dell'ava italiana fino agli odierni ricorrenti l'albero genealogico della Persona_6
famiglia (vedasi all. 36 in cui i ricorrenti - 11 maggiori di età e 4 minori - sono Per_6
evidenziati in corsivo”.
Con ordinanza del 8 maggio 2025, il Giudice assegnatario, Dr.ssa Emanuela Romano, disposta la notifica del ricorso e del decreto alla parte resistente, fissava udienza ex art. 127 ter cpc con deposito di note di trattazione scritta, al 13 novembre 2025.
Parte resistente, adempito l'onere di notifica da parte ricorrente, non si è costituita ed
è rimasta contumace.
Parte ricorrente ha depositato, in data 18 novembre 2025, note di trattazione scritta in cui si riporta a tutte le domande, deduzioni ed argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo da recepirsi anche alla stregua di conclusioni nel verbale dell'udienza di trattazione.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
*****
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma
4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Pieve di Cento (BO). E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure sanguinis con alcuni passaggi in linea materna di epoca pre- costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992.
La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib. Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord.
19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017; Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017). Deve riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del
2008).
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di Cass. n. 743/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Il diritto di cui i ricorrenti chiedono l'accertamento, ovvero la cittadinanza italiana jure sanguinis ha caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità in quanto si tratta di una qualità della persona pacificamente acquisita al momento della nascita.
Sul punto si deve preliminarmente osservare come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della
Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez.
U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Vero che gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. 555/1912 prevedevano, rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile perdesse detta cittadinanza. Tuttavia, come dedotto anche nel ricorso, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della
Costituzione, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, fossero a loro volta cittadini italiani. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del
1983, con la quale è stata dichiarata la illegittimità̀ costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità̀ costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà̀ della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità̀, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano (cfr. tra tutte sent. Trib. Brescia n. 13585/17).
Orbene, applicati tali principi giurisprudenziali al caso di specie e dalla documentazione prodotta in atti, tradotta ed apostillata si evince che Persona_6
che mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana e, quindi, essa stessa cittadina italiana per nascita, ha trasmesso la propria cittadinanza italiana ai suoi discendenti. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti da , cittadina italiana. Altresì non emerge che i diversi Persona_6
discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_5
provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, decide come segue:
-accoglie la domanda e, per l'effetto,
ACCERTA la cittadinanza italiana dei signori:
1. nata il [...] Controparte_1
2. minore), nato il [...] e di Parte_1
3. (minore), nato il [...] Persona_1
4. , nato il [...] in [...] e quale padre di: Persona_2
5. (minore) nata il [...] Parte_2
6. nato il [...] Controparte_2
7. nata il [...] Controparte_3
8. nata il [...] Persona_3
9. nata il [...] Parte_3
10. nato il [...] Persona_4
11. (minore) nata il [...] Parte_4
12. nata il [...] Parte_5
13. nata il [...] Controparte_4
14. nata il [...] Persona_5
15. nato il [...]; Parte_6 -ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_5
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Bologna, 25/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore