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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/09/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 1428/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Luciano GUAGLIONE Presidente
dott. Alberto BINETTI Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Elena Parte_1 CodiceFiscale_1
Lombardi (c.f. ) con domicilio eletto in Foggia alla via CodiceFiscale_2
Giuseppe Rosati, 159,
pec: Email_1
Appellante
Contro
:
-incorporante per fusione la – (partita Controparte_1 Controparte_2
IVA ), rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Paolo Pepe ( c.f. P.IVA_1 [...]
), C.F._3
pec: Appellati Email_2
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2013/2021, pubblicata il 1° settembre
2021, pronunciata dal Tribunale di Foggia a definizione del giudizio RG 1031/2014, notificata in data 2 settembre 2021. Appello del 2 ottobre 2021 Conclusioni: All'udienza del 21 giugno 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il presso la cui filiale di Troia era titolare di un conto Controparte_2 corrente ordinario, per chiedere di dichiarare la illegittimità del comportamento dell'istituto di credito che aveva applicato al rapporto in essere tassi di interesse superiori alla soglia, o superiori a quelli concordati, c.m.s. e valute in maniera illegittima, praticando anatocismo. Chiedeva il risarcimento dei danni subiti – da portare in compensazione con l'eventuale credito della – e la condanna al CP_3 pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il ritenendo infondata la domanda, Controparte_2 peraltro prescritta, e in via riconvenzionale chiedeva la condanna al pagamento della somma a debito, pari a €uro 41.631,21, sia nei confronti dell'attore che del fideiussore, di cui chiedeva la chiamata in causa, vinte le spese di lite.
Il Giudice rilevava la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, assegnando allo scopo termine per la regolarizzazione della condizione di procedibilità; rigettava la richiesta di chiamata in causa, non ricorrendo una ipotesi di litisconsorzio necessario e istruita la causa anche a mezzo di CTU, accoglieva in parte la domanda attorea e ricalcolato il credito a favore della banca in €uro 35.775,50, accoglieva in tal misura la domanda riconvenzionale, condannano l'attore a pagare 2/3 delle spese di lite e di ctu.
2: la sentenza appellata
Il Giudice monocratico perveniva alla decisione facendo proprie le risultanze della CTU, che aveva ridotto l'importo originariamente richiesto dalla in via CP_3 riconvenzionale rideterminando il saldo, escludendo le appostazioni relative a c.m.s.
e a c.d.f. poiché illegittime, e a rettificare alcune date valuta poiché non rispondenti alla pattuizione contrattuale. Il ricalcolo operato, mantenendo inalterate le altre condizioni contrattuali – tra cui i tassi di interesse attivi/passivi poiché regolarmente pattuiti –aveva come risultato un debito dell'attore nei confronti del Parte_1
pag. 2/10 alla data della lettera di revoca del fido (17/02/2014) pari ad Controparte_2
€-35.775,50.
Quanto all'usura, la verifica relativa alla presenza di usura originaria al momento della sottoscrizione dei coevi contratti di apertura conto e di apertura di credito aveva evidenziato, a parere del CTU, la pattuizione contrattuale di TAN nei limiti, ma di TAEG superiori al limite di usura previsto alla data della stipula di entrambi i predetti contratti. Tuttavia, il Giudice non condivideva tale conclusione, ritenendo non corretto il modus procedendi consistito nel considerare, ai fini del superamento del tasso soglia, l'effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi, trattandosi all'evidenza, di un'operazione che finiva per sanzionare una previsione pattizia che nel caso di specie era legittima.
Ritenuta infondata perché non privata la domanda di risarcimento del danno, accoglieva la domanda riconvenzionale e compensava per un terzo tra le parti le spese di lite e di CTU, ponendo i residui due terzi a carico dell'attore.
3: secondo grado del giudizio
Avverso la sentenza proponeva appello il soccombente – originario attore – ritenendo la sentenza viziata e da riformare integralmente per i seguenti motivi:
a) erroneità e vizio di motivazione su punto decisivo della controversia – erronea e contraddittoria motivazione sull'accoglimento seppur parziale della domanda riconvenzionale spiegata da - sussistenza dell'usura originaria Controparte_2
Il Giudice di prime cure aveva rilevato come la nel corso del rapporto, CP_3 avesse applicato le valute pattuite non sempre correttamente, discostandosi in n. 95 operazioni su 410 di alcuni giorni rispetto al dovuto;
avesse applicato malamente la c.m.s. pattuita, calcolandola sul massimo picco giornaliero dell'esposizione trimestrale;
successivamente e senza debita pattuizione e senza debita comunicazione, avesse sostituito la c.m.s. con la c.d.f. trimestrale, accogliendo la domanda proposta su tali punti. Tuttavia, erroneamente e illegittimamente aveva ritenuto non sussistere l'usura originaria in relazione ai rapporti in contestazione, trascurando la circostanza, che il CTU aveva evidenziato, che la previsione e l'indicazione di un TAEG oltre la soglia usura negli stessi contratti di apertura di credito iniziali, cioè ab origine, non lasciava dubbi sull'usurarietà del rapporto,
pag. 3/10 ritenendo, in maniera contraddittoria, che l'ipotesi elaborata dal CTU1 e riportata in sentenza non fosse condivisibile essendo stata considerata, ai fini del superamento del tasso soglia, l'effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi, che alla fine sanzionava una previsione pattizia che nel caso di specie era da ritenersi legittima, perché rispondente alle previsioni normative. Al contrario, secondo il dettato dell'art. 644 c.p., l'usura pattizia si realizza qualora gli interessi, le commissioni ed ogni ulteriore onere collegato al credito previsto per contratto siano tali da comportare nel loro complesso l'applicazione di un tasso effettivo (TAEG) superiore alla soglia di legge vigente alla data della stipula contrattuale ed il relativo vizio è sanzionato a norma di legge dall'art. 1815 c.c. Nel caso di specie il CTU aveva chiaramente puntualizzato come il TAEG oltre usura fosse stato previsto e inserito negli stessi contratti di apertura conto e apertura di credito iniziali. Dalla documentazione in atti si evinceva come il TAN applicato dalla fosse pari al 14,50%, con indicazione CP_3 di un TAEG del 15,30766% mentre dal documento di sintesi relativo al contratto di apertura di credito a valere sul c/c n. 1234, il TAN applicato dalla era del CP_3
14,25% con indicazione di un TAEG del 15,02973%, entrambi superiori al tasso soglia vigente e pari al 14,805% - terzo trimestre 2008 – previsto per le categorie
“apertura di credito in conto corrente” e per importi superiori ad € 5.000,00.
Chiedeva pertanto di escludersi dal ricalcolo qualsiasi tasso di interesse ed ogni altra condizione ex art. 4 Legge 108/96, in esito alle risultanze della CTU in relazione al ricalcolo ex art. 1815 c.c.
2) sulla domanda di risarcimento danni- erroneità nella valutazione dei fatti e nella motivazione - illegittimità mancato accoglimento
Errata era stata anche l'esclusione della domanda di risarcimento danni perché restata sfornita di prova. L'accertata applicazione di tassi ultra-soglia giustifica in re ipsa l'accoglimento della domanda di risarcimento danni a seguito dell'illecito
1 “...la verifica relativa alla presenza di usura originaria al momento della sottoscrizione dei coevi contratti di apertura conto e di apertura di credito, ha evidenziato, a parere del CTU, la pattuizione contrattuale di TAN nei limiti, ma di TAEG superiori al limite di usura previsto alla data della stipula di entrambi i predetti contratti. A tale specifico riguardo, l'ausiliario del giudice ha evidenziato che: a) nel contratto di conto corrente del 02/08/2008 viene pattuito il TAN del 14,50% e, in quello contestuale di apertura di credito, un TAN del 14,25% b) detti tassi nominali sono evidentemente inferiori al tasso soglia di usura vigente alla data della stipula, (14,805%); c) a seguito della capitalizzazione, senza necessità di aggiungere nella tabella l'ammontare o l'incidenza di oneri, spese e commissioni pattuite, un eventuale prestito di 100 euro pattuito al tasso nominale del 14,50% in assenza di fido viene a costare, alla scadenza dei 4 trimestri di cui si compone un anno, il 15,307%; quello in presenza di fido pattuito al tasso nominale del 14,25%, viene a costare il 15,029%. In questo caso la gratuità del conto prevista ex art. 1815, c.2, c.c., perseguita mediante l'eliminazione dal conto di ogni addebito di interessi, commissioni e spese, ha condotto ad un risultato di -14.556,98 che il cliente deve comunque restituire alla convenuta Banca. La circostanza Parte_1 che il TAEG oltre usura sia stato previst li stessi contratti di apertura conto e apertura di credito iniziali (e non sia frutto di un diverso conteggio operato dalla sottoscritta o da altri) non lascia dubbi sull'usurarietà originaria del rapporto”. pag. 4/10 comportamento dell'istituto di credito convenuto, contrario ai principi di lealtà e buona fede nello svolgimento dei rapporti di c/c. Chiedeva altresì la condanna dell'appellata alle spese anche ex art. 96, III comma c.p.c. e la sospensione della sentenza appellata ex art. 283 c.p.c. e 351 I comma c.p.c.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda, CP_3 ritenendo che il primo motivo si fondasse su di un equivoco in cui era in corso il CTU.
Il aveva sottoscritto più contratti con la banca: in data 02.07.2008 il Parte_1 contratto di conto corrente “business illimitato” n. 1000\1234 con indicazione di un
<<...tasso debitore di mora/scoperto conto 14,500% tasso effettivo annuo
15,30766%…>> e in data 02.07.2008 il contratto di apertura di credito in conto corrente n. 1000\1234 per € 30.000,00 con indicazione di un <<...tasso deb. apc fiduciaria 14,25% T.E.F. 15,02973%…>>. Come anche ricostruito dal c.t.u. nella sua relazione definitiva, un debito per scoperto in conto corrente al tasso convenzionale del 14,50% avrebbe prodotto interessi di mora nella misura del 15,30766% (come indicato nel contratto di conto corrente) e un debito per somme utilizzate in forza del contratto di apertura di credito in conto corrente al tasso del 14,50% avrebbe prodotto interessi corrispettivi nella misura del 15,30766% (come indicato nel contratto di apertura di credito) e tanto per effetto della capitalizzazione legittimamente pattuita, senza considerare che, dovendosi ritenere legittimo l'effetto della capitalizzazione, al fine della verifica di cui alla legge n. 108/1996 andava assunto a riferimento il TAN applicato dalla banca, maggiorato degli oneri da correlare al fido accordato (TAG) e non il tasso annuo effettivo (TAEG) comprensivo dell'effettivo anatocistico. Pertanto, il TAEG indicato nei contratti non costituiva un tasso confrontabile con i tassi soglia se non altro perché questo veniva determinato partendo dai tassi pattuiti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito senza considerare gli effetti su di essi della capitalizzazione che opera su somme non costituenti più interessi, ma capitale. Parimenti infondata era la richiesta di risarcimento danni, non essendovi stata alcuna condotta illecita da parte della banca, né poteva essere accolta la domanda di condanna della ex art. 96 III comma CP_3
c.p.c. Si opponeva alla richiesta di inibitoria e concludeva per il rigetto dell'impugnazione, vinte le spese. Non veniva proposto appello incidentale.
Così definita la posizione delle parti, la Corte, con ordinanza del 4 febbraio
2022, ritenuta controvertibile la questione relativa alla presenza di usura originaria al momento della sottoscrizione dei contratti di apertura conto e di apertura di credito, pag. 5/10 poiché la pattuizione contrattuale del TAN era nei limiti, mentre quella del TAEG superava il limite di usura previsto alla data della stipula di entrambi i predetti contratti, ritenuto che solo per tale specifico aspetto poteva reputarsi sussistente il
“fumus”, concedeva una inibitoria parziale del capo condannatorio limitata alle somme eccedenti € 14.560,00, oltre interessi convenzionali di mora.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 21 giugno 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4:Motivi della decisione
Oggetto del gravame è, secondo l'esposizione dell'appellante, il non avere considerato il Giudice monocratico sussistente l'usura, nonostante il CTU avesse sottolineato che il TAEG originario fosse superiore al limite del tasso soglia, ritenendo che ai fini del superamento dello stesso non andasse considerato l'effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi, pattuita tra le parti. Dall'eventuale accoglimento del primo motivo conseguirebbe il riconoscimento del risarcimento dei danni nonché l'applicazione dell'art. 96 comma III c.p.c., invocata dall'appellante. Su ogni altra questione non esplicitata dalle parti e non oggetto di gravame si è pertanto formato giudicato interno.
In ogni caso, ai fini della delibazione si rende necessario riprendere le definizioni di TAN, TAEG e TEG, secondo le comuni nozione di tecnica bancaria.
Con l'acronimo TAN si indica il tasso di interesse annuo nominale mentre gli interessi annui effettivi vengono indicati con la sigla TAE. Nell'ambito di questi ultimi, si distinguono il T.A.E.G. ed il T.E.G., ovvero il Tasso annuo effettivo globale ed Tasso effettivo globale.
Il TAN indica il tasso di interesse applicato all'operazione di credito;
il TAE tiene conto degli effetti della capitalizzazione periodica, oppure della corresponsione infrannuale degli interessi. Il T.A.E.G., Tasso Annuo Effettivo Globale, è, in base alla definizione dell'art. 121 del Testo Unico Bancario, “il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'imposto totale del credito” ed è un indicatore onnicomprensivo dell'onerosità dell'operazione da non confondere con il
Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), che fornisce elementi che consentono di accertare se le condizioni di costo (spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentino carattere usurario. pag. 6/10 Secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia – nel recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori del 9 febbraio 2011– la nuova disciplina del TAEG, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2008/48/CE, si estendeva a tutti i finanziamenti per i quali era richiesta la pubblicità di un indicatore sintetico di costo Part (il cd. ) ed aveva una funzione diversa dal tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dalla legge n. 108/1996 in materia di usura ai fini della determinazione dei tassi soglia, con la conseguenza che i due parametri avevano basi di calcolo non necessariamente coincidenti. L'allegato 5/B, pubblicato sul supplemento ordinario n.
40 alla GAZZETTA UFFICIALE del 16 febbraio 2011, serie generale, indica la formula per il calcolo del TAEG per gli affidamenti in conto corrente2.
Così individuate le modalità di calcolo del TAEG e la sua funzione, va ribadito come la legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, chiese che fossero resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. Già da tale precisazione viene evidenziato come TAEG e TEG abbiano non solo criteri di calcolo differenti, ma anche funzioni differenti.
Tale aspetto viene sottolineato anche dall'art. 644 c.p., che nel sanzionare l'odiosa pratica dell'usura, afferma che per la determinazione del tasso di interesse usurario si debba tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, non includendo pertanto in tale calcolo gli interessi, contemplati nel TAEG e la cui illegittima applicazione darebbe luogo ad altra e diversa prassi scorretta, ovvero quella dell'anatocismo.
Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro -
Direzione V del 23 giugno 2008, pubblicato nella GU n. 304 del 31 dicembre 2008, riportò la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, relativamente al periodo 1° luglio
- 30 settembre 2008, oggetto di causa. Nel rendere noti in tabella i tassi effettivi globali medi (TEGM), praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari nel periodo 2 La formula per il calcolo del TAEG su base annua utilizza come parametri di calcolo l'utilizzato, ovvero l'importo del credito effettivamente erogato al cliente per un determinato periodo di riferimento, maggiorato di interessi dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento, ottenuti applicando il tasso di interesse contrattuale all'utilizzato, secondo quanto specificamente previsto dal contratto, ed oneri, quali canoni periodici e altre spese fisse relative ai conti a servizio esclusivo del finanziamento, costi di gestione del conto corrente funzionali all'utilizzo del finanziamento nonché i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione o con il rimborso del credito, utilizzando come divisore lo stesso utilizzato, elevato al periodo di riferimento espresso in mesi o frazioni di mesi ovvero a 365 rapportato al periodo di riferimento espresso in giorni, -1 pag. 7/10 oggetto di rilevamento, specificava come i tassi non fossero comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata, riportata in nota alla tabella stessa. Veniva infine specificato come i tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto non fossero comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento, incidenti mediamente nella misura di 2,1 punti percentuali.
Per quanto riguarda la CTU, l'Ausiliario indicò come i contratti intercorsi tra le parti fossero stati firmati da entrambi i contraenti e contenessero l'indicazione di TAN
e TAEG, tasso creditore, canone mensile di tenuta conto, c.m.s., capitalizzazione paritaria trimestrale, modifica unilaterale delle norme e condizioni economiche nel rispetto dell'art. 118 del D. Lgs. N. 385/1933 (TUB) e tant'altro. Anche le valute sono previste e dettagliate3. Quanto al superamento del tasso soglia, oggetto del quarto quesito, il CTU rilevò – quanto alla usura sopravvenuta – che in nessun caso vi era stato il superamento del tasso soglia di usura, anzi i tassi applicati nei singoli trimestri, seppur variati, erano risultati sensibilmente inferiori al tasso nominale contrattuale.4
Quanto all'usura originaria, il CTU affermò che mentre il TAN contrattuale era nei limiti della soglia, non lo erano i TAEG, atteso che ove il cliente fosse andato in rosso su conto non affidato o su conto affidato, a seguito della capitalizzazione si sarebbe verificato un aumento del TAEG contrattuali5, che, sommando la percentuale di interessi prodotti in ciascun trimestre, avrebbe condotto ad un tasso annuo superiore a quello previsto ai fini dell'accertamento del superamento della soglia usuraria, rimettendo al Giudice la valutazione della eventuale ricorrenza della detta ipotesi.
Rispondendo al quesito cinque dell'incarico peritale, avente ad oggetto la capitalizzazione, il CTU affermava testualmente che entrambi i contratti - conto corrente e apertura di credito – prevedevano la capitalizzazione paritaria di interessi passivi ed attivi con cadenza trimestrale, con specifica approvazione per iscritto della relativa clausola, con ciò ritenendo pertanto legittima la capitalizzazione trimestrale6. Come esito finale della propria valutazione peritale, alla luce del quesito formulato,7 perveniva al saldo finale accolto dal Giudice in sentenza, evidenziando, ove fosse stata riconosciuta l'usura pattizia originaria, il diverso saldo di €uro
14.556,98.
Nel procedere alla disamina congiunta dei motivi di appello, connessi il secondo ed il terzo al primo, emerge, alla luce di quanto sin qui argomentato, l'infondatezza del gravame.
Il Giudice di prime cure ha correttamente operato la verifica di usurarietà raffrontando il tasso soglia pro tempore vigente con il TEG contrattualmente pattuito, essendo tale procedimento l'unico esperibile per garantire l'omogeneità e la simmetria nel raffronto, atteso che il tasso soglia è individuato sulla base del TEGM e quindi della media dei TEG8. La usurarietà rivendicata dall'appellante in ragione di una equivoca affermazione del CTU non può essere operata raffrontando il TAEG al tasso soglia usura, tanto più che non è stata lamentata la applicazione di interessi moratori;
né può affermarsi, come scritto dal CTU, che stabilire in sede di contratto un tasso del 14.50 % con capitalizzazione trimestrale equivalga ad avere stipulato un tasso effettivo del 15,30766 %, superiore al tasso soglia d'usura del periodo di riferimento,9 atteso che la trimestralità era stata oggetto di specifica pattuizione ed approvazione delle parti, con reciprocità di interessi debitori e creditori.
In sintesi, il TAEG ricomprende tutte le spese che risultano obbligatorie ai fini di apertura e pagamento del finanziamento ma non può essere utilizzato ai fini della valutazione della eventuale usurarietà del rapporto bancario, atteso che la normativa sull'usura di cui alla L. 108/1996, espressamente prevede all'art. 2 che la valutazione di usurarietà di un rapporto vada effettuata utilizzando esclusivamente il Tasso
Effettivo Globale Medio (TEG), non TAEG/ISC.
L'appello va pertanto rigettato.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite vengono poste a carico dell'appellante, soccombente. Le stesse vengono liquidate secondo la tariffa vigente, ai valori medi di tariffa. 6: contributo unificato
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico della banca appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1428/2021, proposta da Parte_1 contro avverso la sentenza n. 2013/2021, pubblicata il 1° Controparte_1 settembre 2021, pronunciata dal Tribunale di Foggia a definizione del giudizio RG
1031/2014, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che, come da motivazione, liquida in €uro 9.991,00, oltre rimborso forf. CPA Pt_3 ed IVA come per legge, sulle somme di condanna, se dovuta, con distrazione in favore dell'Avv. Gianpaolo Tancredi, dichiaratosi anticipatario;
c) Dichiara che sussistono a carico della appellante i presupposti per CP_3
l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Luciano Guaglione)
pag. 10/10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Pag. 3 della relazione peritale. 4 Pag. 15 della relazione peritale;
5 Pag. 16 della relazione 6 Pag. 17 della relazione pag. 8/10 7 Depurazione del conto da tutto quanto addebitato a titolo di interessi, commissioni e spese;
tassi trimestrali come praticati dalla Banca;
Capitalizzazione trimestrale paritaria;
cms e cdf escluse;
spese; valute rettificate. 8 cfr. anche Cass. S.U. n. 16303/2018 e Cass. n. 39898/2021 9 Pag. 22 della relazione peritale pag. 9/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Luciano GUAGLIONE Presidente
dott. Alberto BINETTI Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Elena Parte_1 CodiceFiscale_1
Lombardi (c.f. ) con domicilio eletto in Foggia alla via CodiceFiscale_2
Giuseppe Rosati, 159,
pec: Email_1
Appellante
Contro
:
-incorporante per fusione la – (partita Controparte_1 Controparte_2
IVA ), rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Paolo Pepe ( c.f. P.IVA_1 [...]
), C.F._3
pec: Appellati Email_2
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2013/2021, pubblicata il 1° settembre
2021, pronunciata dal Tribunale di Foggia a definizione del giudizio RG 1031/2014, notificata in data 2 settembre 2021. Appello del 2 ottobre 2021 Conclusioni: All'udienza del 21 giugno 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il presso la cui filiale di Troia era titolare di un conto Controparte_2 corrente ordinario, per chiedere di dichiarare la illegittimità del comportamento dell'istituto di credito che aveva applicato al rapporto in essere tassi di interesse superiori alla soglia, o superiori a quelli concordati, c.m.s. e valute in maniera illegittima, praticando anatocismo. Chiedeva il risarcimento dei danni subiti – da portare in compensazione con l'eventuale credito della – e la condanna al CP_3 pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il ritenendo infondata la domanda, Controparte_2 peraltro prescritta, e in via riconvenzionale chiedeva la condanna al pagamento della somma a debito, pari a €uro 41.631,21, sia nei confronti dell'attore che del fideiussore, di cui chiedeva la chiamata in causa, vinte le spese di lite.
Il Giudice rilevava la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, assegnando allo scopo termine per la regolarizzazione della condizione di procedibilità; rigettava la richiesta di chiamata in causa, non ricorrendo una ipotesi di litisconsorzio necessario e istruita la causa anche a mezzo di CTU, accoglieva in parte la domanda attorea e ricalcolato il credito a favore della banca in €uro 35.775,50, accoglieva in tal misura la domanda riconvenzionale, condannano l'attore a pagare 2/3 delle spese di lite e di ctu.
2: la sentenza appellata
Il Giudice monocratico perveniva alla decisione facendo proprie le risultanze della CTU, che aveva ridotto l'importo originariamente richiesto dalla in via CP_3 riconvenzionale rideterminando il saldo, escludendo le appostazioni relative a c.m.s.
e a c.d.f. poiché illegittime, e a rettificare alcune date valuta poiché non rispondenti alla pattuizione contrattuale. Il ricalcolo operato, mantenendo inalterate le altre condizioni contrattuali – tra cui i tassi di interesse attivi/passivi poiché regolarmente pattuiti –aveva come risultato un debito dell'attore nei confronti del Parte_1
pag. 2/10 alla data della lettera di revoca del fido (17/02/2014) pari ad Controparte_2
€-35.775,50.
Quanto all'usura, la verifica relativa alla presenza di usura originaria al momento della sottoscrizione dei coevi contratti di apertura conto e di apertura di credito aveva evidenziato, a parere del CTU, la pattuizione contrattuale di TAN nei limiti, ma di TAEG superiori al limite di usura previsto alla data della stipula di entrambi i predetti contratti. Tuttavia, il Giudice non condivideva tale conclusione, ritenendo non corretto il modus procedendi consistito nel considerare, ai fini del superamento del tasso soglia, l'effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi, trattandosi all'evidenza, di un'operazione che finiva per sanzionare una previsione pattizia che nel caso di specie era legittima.
Ritenuta infondata perché non privata la domanda di risarcimento del danno, accoglieva la domanda riconvenzionale e compensava per un terzo tra le parti le spese di lite e di CTU, ponendo i residui due terzi a carico dell'attore.
3: secondo grado del giudizio
Avverso la sentenza proponeva appello il soccombente – originario attore – ritenendo la sentenza viziata e da riformare integralmente per i seguenti motivi:
a) erroneità e vizio di motivazione su punto decisivo della controversia – erronea e contraddittoria motivazione sull'accoglimento seppur parziale della domanda riconvenzionale spiegata da - sussistenza dell'usura originaria Controparte_2
Il Giudice di prime cure aveva rilevato come la nel corso del rapporto, CP_3 avesse applicato le valute pattuite non sempre correttamente, discostandosi in n. 95 operazioni su 410 di alcuni giorni rispetto al dovuto;
avesse applicato malamente la c.m.s. pattuita, calcolandola sul massimo picco giornaliero dell'esposizione trimestrale;
successivamente e senza debita pattuizione e senza debita comunicazione, avesse sostituito la c.m.s. con la c.d.f. trimestrale, accogliendo la domanda proposta su tali punti. Tuttavia, erroneamente e illegittimamente aveva ritenuto non sussistere l'usura originaria in relazione ai rapporti in contestazione, trascurando la circostanza, che il CTU aveva evidenziato, che la previsione e l'indicazione di un TAEG oltre la soglia usura negli stessi contratti di apertura di credito iniziali, cioè ab origine, non lasciava dubbi sull'usurarietà del rapporto,
pag. 3/10 ritenendo, in maniera contraddittoria, che l'ipotesi elaborata dal CTU1 e riportata in sentenza non fosse condivisibile essendo stata considerata, ai fini del superamento del tasso soglia, l'effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi, che alla fine sanzionava una previsione pattizia che nel caso di specie era da ritenersi legittima, perché rispondente alle previsioni normative. Al contrario, secondo il dettato dell'art. 644 c.p., l'usura pattizia si realizza qualora gli interessi, le commissioni ed ogni ulteriore onere collegato al credito previsto per contratto siano tali da comportare nel loro complesso l'applicazione di un tasso effettivo (TAEG) superiore alla soglia di legge vigente alla data della stipula contrattuale ed il relativo vizio è sanzionato a norma di legge dall'art. 1815 c.c. Nel caso di specie il CTU aveva chiaramente puntualizzato come il TAEG oltre usura fosse stato previsto e inserito negli stessi contratti di apertura conto e apertura di credito iniziali. Dalla documentazione in atti si evinceva come il TAN applicato dalla fosse pari al 14,50%, con indicazione CP_3 di un TAEG del 15,30766% mentre dal documento di sintesi relativo al contratto di apertura di credito a valere sul c/c n. 1234, il TAN applicato dalla era del CP_3
14,25% con indicazione di un TAEG del 15,02973%, entrambi superiori al tasso soglia vigente e pari al 14,805% - terzo trimestre 2008 – previsto per le categorie
“apertura di credito in conto corrente” e per importi superiori ad € 5.000,00.
Chiedeva pertanto di escludersi dal ricalcolo qualsiasi tasso di interesse ed ogni altra condizione ex art. 4 Legge 108/96, in esito alle risultanze della CTU in relazione al ricalcolo ex art. 1815 c.c.
2) sulla domanda di risarcimento danni- erroneità nella valutazione dei fatti e nella motivazione - illegittimità mancato accoglimento
Errata era stata anche l'esclusione della domanda di risarcimento danni perché restata sfornita di prova. L'accertata applicazione di tassi ultra-soglia giustifica in re ipsa l'accoglimento della domanda di risarcimento danni a seguito dell'illecito
1 “...la verifica relativa alla presenza di usura originaria al momento della sottoscrizione dei coevi contratti di apertura conto e di apertura di credito, ha evidenziato, a parere del CTU, la pattuizione contrattuale di TAN nei limiti, ma di TAEG superiori al limite di usura previsto alla data della stipula di entrambi i predetti contratti. A tale specifico riguardo, l'ausiliario del giudice ha evidenziato che: a) nel contratto di conto corrente del 02/08/2008 viene pattuito il TAN del 14,50% e, in quello contestuale di apertura di credito, un TAN del 14,25% b) detti tassi nominali sono evidentemente inferiori al tasso soglia di usura vigente alla data della stipula, (14,805%); c) a seguito della capitalizzazione, senza necessità di aggiungere nella tabella l'ammontare o l'incidenza di oneri, spese e commissioni pattuite, un eventuale prestito di 100 euro pattuito al tasso nominale del 14,50% in assenza di fido viene a costare, alla scadenza dei 4 trimestri di cui si compone un anno, il 15,307%; quello in presenza di fido pattuito al tasso nominale del 14,25%, viene a costare il 15,029%. In questo caso la gratuità del conto prevista ex art. 1815, c.2, c.c., perseguita mediante l'eliminazione dal conto di ogni addebito di interessi, commissioni e spese, ha condotto ad un risultato di -14.556,98 che il cliente deve comunque restituire alla convenuta Banca. La circostanza Parte_1 che il TAEG oltre usura sia stato previst li stessi contratti di apertura conto e apertura di credito iniziali (e non sia frutto di un diverso conteggio operato dalla sottoscritta o da altri) non lascia dubbi sull'usurarietà originaria del rapporto”. pag. 4/10 comportamento dell'istituto di credito convenuto, contrario ai principi di lealtà e buona fede nello svolgimento dei rapporti di c/c. Chiedeva altresì la condanna dell'appellata alle spese anche ex art. 96, III comma c.p.c. e la sospensione della sentenza appellata ex art. 283 c.p.c. e 351 I comma c.p.c.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda, CP_3 ritenendo che il primo motivo si fondasse su di un equivoco in cui era in corso il CTU.
Il aveva sottoscritto più contratti con la banca: in data 02.07.2008 il Parte_1 contratto di conto corrente “business illimitato” n. 1000\1234 con indicazione di un
<<...tasso debitore di mora/scoperto conto 14,500% tasso effettivo annuo
15,30766%…>> e in data 02.07.2008 il contratto di apertura di credito in conto corrente n. 1000\1234 per € 30.000,00 con indicazione di un <<...tasso deb. apc fiduciaria 14,25% T.E.F. 15,02973%…>>. Come anche ricostruito dal c.t.u. nella sua relazione definitiva, un debito per scoperto in conto corrente al tasso convenzionale del 14,50% avrebbe prodotto interessi di mora nella misura del 15,30766% (come indicato nel contratto di conto corrente) e un debito per somme utilizzate in forza del contratto di apertura di credito in conto corrente al tasso del 14,50% avrebbe prodotto interessi corrispettivi nella misura del 15,30766% (come indicato nel contratto di apertura di credito) e tanto per effetto della capitalizzazione legittimamente pattuita, senza considerare che, dovendosi ritenere legittimo l'effetto della capitalizzazione, al fine della verifica di cui alla legge n. 108/1996 andava assunto a riferimento il TAN applicato dalla banca, maggiorato degli oneri da correlare al fido accordato (TAG) e non il tasso annuo effettivo (TAEG) comprensivo dell'effettivo anatocistico. Pertanto, il TAEG indicato nei contratti non costituiva un tasso confrontabile con i tassi soglia se non altro perché questo veniva determinato partendo dai tassi pattuiti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito senza considerare gli effetti su di essi della capitalizzazione che opera su somme non costituenti più interessi, ma capitale. Parimenti infondata era la richiesta di risarcimento danni, non essendovi stata alcuna condotta illecita da parte della banca, né poteva essere accolta la domanda di condanna della ex art. 96 III comma CP_3
c.p.c. Si opponeva alla richiesta di inibitoria e concludeva per il rigetto dell'impugnazione, vinte le spese. Non veniva proposto appello incidentale.
Così definita la posizione delle parti, la Corte, con ordinanza del 4 febbraio
2022, ritenuta controvertibile la questione relativa alla presenza di usura originaria al momento della sottoscrizione dei contratti di apertura conto e di apertura di credito, pag. 5/10 poiché la pattuizione contrattuale del TAN era nei limiti, mentre quella del TAEG superava il limite di usura previsto alla data della stipula di entrambi i predetti contratti, ritenuto che solo per tale specifico aspetto poteva reputarsi sussistente il
“fumus”, concedeva una inibitoria parziale del capo condannatorio limitata alle somme eccedenti € 14.560,00, oltre interessi convenzionali di mora.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 21 giugno 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4:Motivi della decisione
Oggetto del gravame è, secondo l'esposizione dell'appellante, il non avere considerato il Giudice monocratico sussistente l'usura, nonostante il CTU avesse sottolineato che il TAEG originario fosse superiore al limite del tasso soglia, ritenendo che ai fini del superamento dello stesso non andasse considerato l'effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi, pattuita tra le parti. Dall'eventuale accoglimento del primo motivo conseguirebbe il riconoscimento del risarcimento dei danni nonché l'applicazione dell'art. 96 comma III c.p.c., invocata dall'appellante. Su ogni altra questione non esplicitata dalle parti e non oggetto di gravame si è pertanto formato giudicato interno.
In ogni caso, ai fini della delibazione si rende necessario riprendere le definizioni di TAN, TAEG e TEG, secondo le comuni nozione di tecnica bancaria.
Con l'acronimo TAN si indica il tasso di interesse annuo nominale mentre gli interessi annui effettivi vengono indicati con la sigla TAE. Nell'ambito di questi ultimi, si distinguono il T.A.E.G. ed il T.E.G., ovvero il Tasso annuo effettivo globale ed Tasso effettivo globale.
Il TAN indica il tasso di interesse applicato all'operazione di credito;
il TAE tiene conto degli effetti della capitalizzazione periodica, oppure della corresponsione infrannuale degli interessi. Il T.A.E.G., Tasso Annuo Effettivo Globale, è, in base alla definizione dell'art. 121 del Testo Unico Bancario, “il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'imposto totale del credito” ed è un indicatore onnicomprensivo dell'onerosità dell'operazione da non confondere con il
Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), che fornisce elementi che consentono di accertare se le condizioni di costo (spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentino carattere usurario. pag. 6/10 Secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia – nel recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori del 9 febbraio 2011– la nuova disciplina del TAEG, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2008/48/CE, si estendeva a tutti i finanziamenti per i quali era richiesta la pubblicità di un indicatore sintetico di costo Part (il cd. ) ed aveva una funzione diversa dal tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dalla legge n. 108/1996 in materia di usura ai fini della determinazione dei tassi soglia, con la conseguenza che i due parametri avevano basi di calcolo non necessariamente coincidenti. L'allegato 5/B, pubblicato sul supplemento ordinario n.
40 alla GAZZETTA UFFICIALE del 16 febbraio 2011, serie generale, indica la formula per il calcolo del TAEG per gli affidamenti in conto corrente2.
Così individuate le modalità di calcolo del TAEG e la sua funzione, va ribadito come la legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, chiese che fossero resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. Già da tale precisazione viene evidenziato come TAEG e TEG abbiano non solo criteri di calcolo differenti, ma anche funzioni differenti.
Tale aspetto viene sottolineato anche dall'art. 644 c.p., che nel sanzionare l'odiosa pratica dell'usura, afferma che per la determinazione del tasso di interesse usurario si debba tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, non includendo pertanto in tale calcolo gli interessi, contemplati nel TAEG e la cui illegittima applicazione darebbe luogo ad altra e diversa prassi scorretta, ovvero quella dell'anatocismo.
Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro -
Direzione V del 23 giugno 2008, pubblicato nella GU n. 304 del 31 dicembre 2008, riportò la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, relativamente al periodo 1° luglio
- 30 settembre 2008, oggetto di causa. Nel rendere noti in tabella i tassi effettivi globali medi (TEGM), praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari nel periodo 2 La formula per il calcolo del TAEG su base annua utilizza come parametri di calcolo l'utilizzato, ovvero l'importo del credito effettivamente erogato al cliente per un determinato periodo di riferimento, maggiorato di interessi dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento, ottenuti applicando il tasso di interesse contrattuale all'utilizzato, secondo quanto specificamente previsto dal contratto, ed oneri, quali canoni periodici e altre spese fisse relative ai conti a servizio esclusivo del finanziamento, costi di gestione del conto corrente funzionali all'utilizzo del finanziamento nonché i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione o con il rimborso del credito, utilizzando come divisore lo stesso utilizzato, elevato al periodo di riferimento espresso in mesi o frazioni di mesi ovvero a 365 rapportato al periodo di riferimento espresso in giorni, -1 pag. 7/10 oggetto di rilevamento, specificava come i tassi non fossero comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata, riportata in nota alla tabella stessa. Veniva infine specificato come i tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto non fossero comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento, incidenti mediamente nella misura di 2,1 punti percentuali.
Per quanto riguarda la CTU, l'Ausiliario indicò come i contratti intercorsi tra le parti fossero stati firmati da entrambi i contraenti e contenessero l'indicazione di TAN
e TAEG, tasso creditore, canone mensile di tenuta conto, c.m.s., capitalizzazione paritaria trimestrale, modifica unilaterale delle norme e condizioni economiche nel rispetto dell'art. 118 del D. Lgs. N. 385/1933 (TUB) e tant'altro. Anche le valute sono previste e dettagliate3. Quanto al superamento del tasso soglia, oggetto del quarto quesito, il CTU rilevò – quanto alla usura sopravvenuta – che in nessun caso vi era stato il superamento del tasso soglia di usura, anzi i tassi applicati nei singoli trimestri, seppur variati, erano risultati sensibilmente inferiori al tasso nominale contrattuale.4
Quanto all'usura originaria, il CTU affermò che mentre il TAN contrattuale era nei limiti della soglia, non lo erano i TAEG, atteso che ove il cliente fosse andato in rosso su conto non affidato o su conto affidato, a seguito della capitalizzazione si sarebbe verificato un aumento del TAEG contrattuali5, che, sommando la percentuale di interessi prodotti in ciascun trimestre, avrebbe condotto ad un tasso annuo superiore a quello previsto ai fini dell'accertamento del superamento della soglia usuraria, rimettendo al Giudice la valutazione della eventuale ricorrenza della detta ipotesi.
Rispondendo al quesito cinque dell'incarico peritale, avente ad oggetto la capitalizzazione, il CTU affermava testualmente che entrambi i contratti - conto corrente e apertura di credito – prevedevano la capitalizzazione paritaria di interessi passivi ed attivi con cadenza trimestrale, con specifica approvazione per iscritto della relativa clausola, con ciò ritenendo pertanto legittima la capitalizzazione trimestrale6. Come esito finale della propria valutazione peritale, alla luce del quesito formulato,7 perveniva al saldo finale accolto dal Giudice in sentenza, evidenziando, ove fosse stata riconosciuta l'usura pattizia originaria, il diverso saldo di €uro
14.556,98.
Nel procedere alla disamina congiunta dei motivi di appello, connessi il secondo ed il terzo al primo, emerge, alla luce di quanto sin qui argomentato, l'infondatezza del gravame.
Il Giudice di prime cure ha correttamente operato la verifica di usurarietà raffrontando il tasso soglia pro tempore vigente con il TEG contrattualmente pattuito, essendo tale procedimento l'unico esperibile per garantire l'omogeneità e la simmetria nel raffronto, atteso che il tasso soglia è individuato sulla base del TEGM e quindi della media dei TEG8. La usurarietà rivendicata dall'appellante in ragione di una equivoca affermazione del CTU non può essere operata raffrontando il TAEG al tasso soglia usura, tanto più che non è stata lamentata la applicazione di interessi moratori;
né può affermarsi, come scritto dal CTU, che stabilire in sede di contratto un tasso del 14.50 % con capitalizzazione trimestrale equivalga ad avere stipulato un tasso effettivo del 15,30766 %, superiore al tasso soglia d'usura del periodo di riferimento,9 atteso che la trimestralità era stata oggetto di specifica pattuizione ed approvazione delle parti, con reciprocità di interessi debitori e creditori.
In sintesi, il TAEG ricomprende tutte le spese che risultano obbligatorie ai fini di apertura e pagamento del finanziamento ma non può essere utilizzato ai fini della valutazione della eventuale usurarietà del rapporto bancario, atteso che la normativa sull'usura di cui alla L. 108/1996, espressamente prevede all'art. 2 che la valutazione di usurarietà di un rapporto vada effettuata utilizzando esclusivamente il Tasso
Effettivo Globale Medio (TEG), non TAEG/ISC.
L'appello va pertanto rigettato.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite vengono poste a carico dell'appellante, soccombente. Le stesse vengono liquidate secondo la tariffa vigente, ai valori medi di tariffa. 6: contributo unificato
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico della banca appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1428/2021, proposta da Parte_1 contro avverso la sentenza n. 2013/2021, pubblicata il 1° Controparte_1 settembre 2021, pronunciata dal Tribunale di Foggia a definizione del giudizio RG
1031/2014, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che, come da motivazione, liquida in €uro 9.991,00, oltre rimborso forf. CPA Pt_3 ed IVA come per legge, sulle somme di condanna, se dovuta, con distrazione in favore dell'Avv. Gianpaolo Tancredi, dichiaratosi anticipatario;
c) Dichiara che sussistono a carico della appellante i presupposti per CP_3
l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Luciano Guaglione)
pag. 10/10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Pag. 3 della relazione peritale. 4 Pag. 15 della relazione peritale;
5 Pag. 16 della relazione 6 Pag. 17 della relazione pag. 8/10 7 Depurazione del conto da tutto quanto addebitato a titolo di interessi, commissioni e spese;
tassi trimestrali come praticati dalla Banca;
Capitalizzazione trimestrale paritaria;
cms e cdf escluse;
spese; valute rettificate. 8 cfr. anche Cass. S.U. n. 16303/2018 e Cass. n. 39898/2021 9 Pag. 22 della relazione peritale pag. 9/10