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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8157/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MILANI Parte_1
MAURIZIO, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, nata il [...] in [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E
AVV. CLAUDIA IZZO, in qualità di curatore speciale della minore (nata Persona_1
l'11.04.2016)
CURATORE SPECIALE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 24/11/2023, parte ricorrente ha esposto: - di aver avuto una relazione more uxorio con la resistente;
- che dalla relazione è nata una figlia, Persona_1
(11.04.2016); - che il nucleo familiare era composto anche dalla minore , figlia Persona_2
1 della resistente;
- che a seguito dei problemi psichiatrici della resistente, e dei conseguenti comportamenti violenti della stessa nei confronti del ricorrente e di entrambe le bambine, i Servizi
Sociali autorizzavano il ad allontanarsi da assieme alla figlia - che dal Parte_1 CP_2 Per_1
mese di agosto 2023 il ricorrente si è stabilito a vivere in Castel Volturno (CE) in un appartamento condotto in locazione;
- di essere pensionato;
- che la resistente svolge lavori occasionali;
- di essere attualmente seguiti dai Servizi Sociali di Castel Volturno;
- di mantenere attivo il rapporto fra
[...]
e la sorella mediante videochiamate settimanali;
- che frequenta la scuola Per_1 Per_2 Per_1
elementare e partecipa regolarmente alle lezioni;
- che la stessa, dunque, ha radicato la propria residenza ed il proprio collocamento presso il padre, il quale provvede al suo mantenimento;
- che è pendente un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Firenze.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo della minore a sé nonché prevedersi un contributo di mantenimento a carico della madre in favore della figlia minore di € 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Previo rinvio per l'acquisizione della documentazione afferente al procedimento instaurato dinanzi al TM di Firenze e previa acquisizione delle relazioni dei SS, all'esito dell'udienza del
15.11.2024, il giudice delegato, preso atto della regolarità della notifica effettuata, ha dichiarato la contumacia della resistente e ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 28.02.2025, il ricorrente e la curatrice speciale hanno concluso per la conferma dei provvedimenti già in essere e la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Il P.M. ha concluso associandosi alle richieste del curatore speciale.
Dagli atti di causa, è emerso che, con provvedimento del TM di Firenze del 03.03.2020, la minore veniva affidata ai SS delegati, con compiti anche di sostegno e di supporto del nucleo familiare, in considerazione della condotta assunta dalla madre, affetta da problemi di natura psichica.
Ciò posto, dagli atti di causa e dalle relazioni dei SS in atti è emerso che la resistente (affetta da disturbo psichico ed in cura presso il Servizio di Salute Mentale del Mugello fino al giugno 2023, quando la stessa ha volontariamente interrotto i contatti con lo stesso) è totalmente assente nella vita della figlia, non mostrando interesse nei confronti della stessa né, tantomeno, mostrandosi collaborativa e disposta a cogliere le offerte di aiuto del Servizio Sociale che l'ha presa in cura.
Al tempo stesso, la minore appare ben integrata nel suo nuovo contesto sociale, oltre ad essere adeguatamente seguita e curata dal padre con il quale ha un forte legame affettivo (cfr. relazione SS di Castel Volturno del 18.02.2025).
2 Tanto premesso, alla luce di dette circostanze, il Collegio ritiene di dover confermare l'affido esclusivo della figlia minore al padre, anche per le decisioni di maggiore interesse, con collocazione presso lo stesso, già disposto in via provvisoria.
Per quanto concerne il diritto di visita della madre, il Tribunale ritiene di confermare le disposizioni già in essere in quanto conformi all'interesse della minore.
Pertanto, la madre potrà incontrare la figlia solo in presenza dei SS delegati (Comune di Castel
Volturno) previa richiesta della stessa e previa adeguata preparazione della minore.
Il Tribunale, in ogni caso, ritiene opportuno disporre un monitoraggio da parte dei SS delegati
(Comune di Castel Volturno), i quali provvederanno a supportare il nucleo familiare, avendo cura di segnalare all'autorità competente eventuali situazioni pregiudizievoli per la minore.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, il Tribunale ritiene congruo confermare a carico della resistente un contributo di mantenimento in favore della figlia minore pari ad € 150,00, da versarsi mensilmente al ricorrente, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dispone l'affido esclusivo della figlia minore al padre, anche per le decisioni di maggiore interesse, con collocazione presso lo stesso;
2. dispone che il diritto di visita della madre sia esercitato secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. stabilisce che la resistente contribuisca al mantenimento della figlia minore mediante corresponsione di un assegno mensile di € 150,00, da versare al ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
4. dispone che i SS delegati (Comune di Castel Volturno) effettuino un monitoraggio del nucleo familiare, avendo cura di segnalare all'autorità competente eventuali situazioni pregiudizievoli per la minore;
5. dichiara non ripetibili le spese di lite;
6. manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in S. Maria C. V. nella Camera di Consiglio del 28/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MILANI Parte_1
MAURIZIO, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, nata il [...] in [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E
AVV. CLAUDIA IZZO, in qualità di curatore speciale della minore (nata Persona_1
l'11.04.2016)
CURATORE SPECIALE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 24/11/2023, parte ricorrente ha esposto: - di aver avuto una relazione more uxorio con la resistente;
- che dalla relazione è nata una figlia, Persona_1
(11.04.2016); - che il nucleo familiare era composto anche dalla minore , figlia Persona_2
1 della resistente;
- che a seguito dei problemi psichiatrici della resistente, e dei conseguenti comportamenti violenti della stessa nei confronti del ricorrente e di entrambe le bambine, i Servizi
Sociali autorizzavano il ad allontanarsi da assieme alla figlia - che dal Parte_1 CP_2 Per_1
mese di agosto 2023 il ricorrente si è stabilito a vivere in Castel Volturno (CE) in un appartamento condotto in locazione;
- di essere pensionato;
- che la resistente svolge lavori occasionali;
- di essere attualmente seguiti dai Servizi Sociali di Castel Volturno;
- di mantenere attivo il rapporto fra
[...]
e la sorella mediante videochiamate settimanali;
- che frequenta la scuola Per_1 Per_2 Per_1
elementare e partecipa regolarmente alle lezioni;
- che la stessa, dunque, ha radicato la propria residenza ed il proprio collocamento presso il padre, il quale provvede al suo mantenimento;
- che è pendente un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Firenze.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo della minore a sé nonché prevedersi un contributo di mantenimento a carico della madre in favore della figlia minore di € 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Previo rinvio per l'acquisizione della documentazione afferente al procedimento instaurato dinanzi al TM di Firenze e previa acquisizione delle relazioni dei SS, all'esito dell'udienza del
15.11.2024, il giudice delegato, preso atto della regolarità della notifica effettuata, ha dichiarato la contumacia della resistente e ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 28.02.2025, il ricorrente e la curatrice speciale hanno concluso per la conferma dei provvedimenti già in essere e la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Il P.M. ha concluso associandosi alle richieste del curatore speciale.
Dagli atti di causa, è emerso che, con provvedimento del TM di Firenze del 03.03.2020, la minore veniva affidata ai SS delegati, con compiti anche di sostegno e di supporto del nucleo familiare, in considerazione della condotta assunta dalla madre, affetta da problemi di natura psichica.
Ciò posto, dagli atti di causa e dalle relazioni dei SS in atti è emerso che la resistente (affetta da disturbo psichico ed in cura presso il Servizio di Salute Mentale del Mugello fino al giugno 2023, quando la stessa ha volontariamente interrotto i contatti con lo stesso) è totalmente assente nella vita della figlia, non mostrando interesse nei confronti della stessa né, tantomeno, mostrandosi collaborativa e disposta a cogliere le offerte di aiuto del Servizio Sociale che l'ha presa in cura.
Al tempo stesso, la minore appare ben integrata nel suo nuovo contesto sociale, oltre ad essere adeguatamente seguita e curata dal padre con il quale ha un forte legame affettivo (cfr. relazione SS di Castel Volturno del 18.02.2025).
2 Tanto premesso, alla luce di dette circostanze, il Collegio ritiene di dover confermare l'affido esclusivo della figlia minore al padre, anche per le decisioni di maggiore interesse, con collocazione presso lo stesso, già disposto in via provvisoria.
Per quanto concerne il diritto di visita della madre, il Tribunale ritiene di confermare le disposizioni già in essere in quanto conformi all'interesse della minore.
Pertanto, la madre potrà incontrare la figlia solo in presenza dei SS delegati (Comune di Castel
Volturno) previa richiesta della stessa e previa adeguata preparazione della minore.
Il Tribunale, in ogni caso, ritiene opportuno disporre un monitoraggio da parte dei SS delegati
(Comune di Castel Volturno), i quali provvederanno a supportare il nucleo familiare, avendo cura di segnalare all'autorità competente eventuali situazioni pregiudizievoli per la minore.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, il Tribunale ritiene congruo confermare a carico della resistente un contributo di mantenimento in favore della figlia minore pari ad € 150,00, da versarsi mensilmente al ricorrente, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dispone l'affido esclusivo della figlia minore al padre, anche per le decisioni di maggiore interesse, con collocazione presso lo stesso;
2. dispone che il diritto di visita della madre sia esercitato secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. stabilisce che la resistente contribuisca al mantenimento della figlia minore mediante corresponsione di un assegno mensile di € 150,00, da versare al ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
4. dispone che i SS delegati (Comune di Castel Volturno) effettuino un monitoraggio del nucleo familiare, avendo cura di segnalare all'autorità competente eventuali situazioni pregiudizievoli per la minore;
5. dichiara non ripetibili le spese di lite;
6. manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in S. Maria C. V. nella Camera di Consiglio del 28/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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