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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/09/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 356/2020 R.G., avente ad oggetto: altri contratti atipici
TRA
(c.f. ), nella qualità di erede RT C.F._1 universale di c.f. deceduto in data Persona_1 C.F._2
17.08.2025, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ed intervento in prosecuzione, dall'avv. Umile Cistaro ed elettivamente domiciliato in Guardia P.se, alla Via Liguria, n. 6, presso e nello studio professionale del predetto difensore
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vito _1 CodiceFiscale_3
Caldiero ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Cetraro Marina (CS)
Via A. Ricucci, 12, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in rinnovazione, ritualmente notificato a mezzo del servizio postale, spedito in data 20.07.2020 e ricevuto in data 31.07.2020, come da avviso di ricevimento allegato, il sig. conveniva, innanzi al Tribunale di Paola, il sig. , deducendo che: Persona_1 _1 in data 30.04.2015, l'attore stipulava con il Sig. contratto avente ad oggetto cessione _1 di nuda proprietà con obbligo di mantenimento, rep. n. 28.756- racc. 11.234, a rogito notaio Dr.
; detto atto aveva ad oggetto immobile sito in Comune di Cetraro al piano terra del Persona_2
1 C.so San Benedetto, n. 139, composto da 6 vani catastali, individuato al foglio n. 47, p.lla n. 580 sub
1, cat A/3, zc 1, classe 3, RC €. 433,82; rispetto a tale immobile il sig. si riservava Persona_1
l'usufrutto vita sua naturale durante con ogni garanzia di legge, cedendo a , che _1 accettava ed acquistava, la nuda proprietà predetta;
in forza del predetto contratto, il sig. _1
, in corrispettivo, per sé ed i suoi eredi, si obbligava verso il cedente, Sig.
[...] Persona_1 che accettava, a mantenere quest'ultimo, vita naturale durante, consentendo al medesimo di vivere nella propria famiglia, somministrandogli i normali e convenienti alimenti, vestiario, medicinali, prestando al medesimo ogni assistenza morale e materiale, cure mediche, in caso di malattia;
il tutto in misura variabile ai bisogni ed alla durata della vita del predetto al fine di Persona_1 consentirgli una serena e decorosa esistenza;
al punto 1.3 del suddetto contratto veniva riconosciuto il diritto in favore dell'attore che qualora non avesse adempiuto agli oneri dallo stesso _1 assunti, il sig. (cedente) avrebbe potuto chiedere la risoluzione del contratto per Persona_1 la parte inadempiente, con obbligo, per il Sig. , di restituzione di quanto costituiva _1 oggetto della cessione;
nonostante l'espressa disposizione contrattuale e le plurime inadempienze del convenuto, quest'ultimo non aveva inteso restituire quanto costituiva oggetto di cessione, quindi appariva inevitabile la richiesta di scioglimento del contratto e la conseguente retrocessione del bene;
a seguito del predetto inadempimento, l'attore ha diritto alla restituzione dell'immobile; a nulla sono valsi i tentativi di definire in via bonaria la controversia;
nonostante le numerose intimazioni formali e non, da ultimo quella del 31.12.2019 ad adempiere e considerare risolto il contratto per grave inadempimento con conseguente restituzione dell'immobile meglio indicato in narrativa al Sig.
da parte dell'avv. Umile Cistaro, nulla accadeva;
in data 13.01.2020, veniva esperita _1 istanza di mediazione, rubricata al protocollo n. 12/2020, del 07.02.2020, la quale ha avuto esito negativo per assenza ingiustificata delle parti convocate;
tenuta in considerazione la sussistenza del contratto di cessione di immobile intercorso tra le parti il comportamento tenuto dal convenuto integra a pieno titolo gli estremi dell'inadempimento contrattuale;
l'obbligazione nascente avente ad oggetto prestazioni a carattere materiale e morale eseguibili dal Sig. per le sue qualità personali _1 non è mai avvenuta lasciando in stato di abbandono morale e materiale il Sig. ; è interesse PE dell'attore ottenere l'accertamento giudiziale dell'avvenuta risoluzione del contratto di cessione di immobile del 30.04.2015, per inadempimento del convenuto con obbligo di restituzione di quanto costituisce oggetto della cessione;
ai fini dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento del convenuto, si tenga conto sia dell'elemento oggettivo della mancata prestazione volontaria di assistenza, sia degli aspetti soggettivi quali la violazione dei doveri di buona fede;
il debitore che non esegue la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante
2 da causa a lui non imputabile;
dalla domanda avanzata deriveranno i costi notarili da porre integralmente a carico di parte convenuta pari ad €. 2.000,00; la predetta somma dovrà essere risarcita dal convenuto a norma dell'art.1223 cod. civ.
L'attore, pertanto, domandava accertarsi e dichiararsi l'inadempimento del sig. e _1
l'intervenuta risoluzione giudiziale del contratto di cessione di immobile con obbligo di mantenimento del 30.04.2015, con obbligo per il convenuto di restituire quanto costituiva oggetto della cessione;
in ogni caso, accertarsi la responsabilità contrattuale della parte convenuta e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno subìto dall'attore per inadempimento, nella misura di
€. 2.000,00 o in quella maggiore o minore accertata in corso di giudizio, anche con valutazione equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito, ex art. 93 c.p.c., avv. Umile Cistaro.
Con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 21.1.2021, si costituiva in giudizio il sig.
, il quale chiedeva rigettarsi la domanda di parte attrice ovvero dichiararla _1 inammissibile, perché infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Vito Caldiero.
Instaurato il contraddittorio, assunta prova orale, le parti, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025, precisavano le conclusioni e il giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con “comparsa di costituzione ed intervento in prosecuzione” in data 01.9.25 si costituiva in giudizio
”, nella qualità di erede universale del sig. deceduto RT Persona_1 in data 17.08.2025, riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di citazione ed alle conclusioni rassegnate in atti.
Dall'esame del materiale probatorio in atti, emerge che, in data 30.4.2015, a rogito OT R_
, rep. n. 28.756, racc. 11.234, all'uopo trascritto, veniva stipulato tra i sig.ri
[...] Persona_1
e atto di cessione di nuda proprietà con obbligo di mantenimento. Con detto atto le _1 parti convenivano che il NO , riservandosi l'usufrutto vita sua naturale durante, Persona_1 con ogni garanzia di legge, cedeva al NO , che accettava ed acquistava, la nuda _1 proprietà dell'immobile facente parte di un fabbricato sito nel Comune di Cetraro, corso San
Benedetto n. 139 e precisamente appartamento posto al piano terra, composto da sei vani catastali, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Cetraro, al foglio 47, particella 580 sub 1, Corso San
Benedetto n. 10, piano T, z.c. 1, categ. A/3, classe 3, R.C. euro 433,82. Il NO , in _1 corrispettivo della cessione, si obbligava, per sé ed eredi, verso il cedente, che Persona_1 accettava, a mantenere quest'ultimo, vita dello stesso naturale durante, consentendo al medesimo di
3 vivere nella propria famiglia, somministrandogli i normali e convenienti alimenti, vestiario, medicinali, prestando al medesimo ogni assistenza morale e materiale e cure mediche, in caso di malattia;
il tutto in misura variabile ai bisogni e alla durata della vita del predetto al fine di consentirgli una serena e decorosa esistenza. Si conveniva che, qualora il predetto non avesse adempiuto _1
“agli oneri dallo stesso assunti”, il cedente avrebbe potuto chiedere la risoluzione del contratto per la parte inadempiente con obbligo per quest'ultima alla restituzione di quanto costituiva oggetto della cessione. All'art. 4, inoltre, le parti dichiaravano, sotto la propria responsabilità, che per la cessione non vi era stato alcun corrispettivo in denaro, per come precisato all'art.
1.2 trattandosi di obbligazioni di dare e di fare e che per la stipulazione della cessione le parti non si erano avvalse di alcun mediatore.
A fini fiscali, la parte cessionaria acquirente richiedeva che la base imponibile, ai fini dell'imposta di registro in relazione alla cessione, tenuto conto della riserva di usufrutto in capo alla parte cedente venditrice fosse costituita dal valore della nuda proprietà dell'immobile determinata secondo l'articolo
52 del DPR 131 del 1986, pari ad euro 37.579,6. Oggetto della cessione era un immobile ad uso abitativo. All'art. 5 le parti convenivano che la cessione veniva “fatta e accettata, come precisato, con la riserva del diritto di usufrutto vitalizio a favore del cedente”, nonché con tutti i diritti, le azioni, ragioni, servitù attive e passive, adiacenze, pertinenze e accessori nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento dell'atto stipulato, noto alla parte cessionaria, con la proprietà pro quota e l'uso comune delle cose indivise condominiali tale per legge e come precisato per il diritto di nuda proprietà. Il possesso giuridico, ai sensi dell'art. 7 dell'atto, veniva trasferito alla data della stipula e dalla stessa data, decorrevano utili ed oneri a carico e a favore della parte acquirente. Le spese del rogito e sue dipendenti erano a carico della parte cessionaria acquirente, . _1
Con missiva datata 21/12/2019, spedita a mezzo posta in data 28/12/2019, come da ricevuta di spedizione allegata, avente ad oggetto risoluzione contratto cessione di nuda proprietà con obbligo di mantenimento – rep. n. 28756 – racc. n. 11234, , indirizzata a Persona_1 Controparte_1 quest'ultimo presso il proprio indirizzo di residenza, come da certificato allegato, il NO PE
, per il tramite del proprio procuratore, nel fare riferimento al contratto stipulato il 30.4.2015
[...]
e agli obblighi assunti dal in forza di detto contratto, eccepiva l'inadempimento da parte di _1 quest'ultimo dei propri obblighi, chiedendo, dunque, lo scioglimento del contratto e la conseguente retrocessione del bene, evidenziando come i ripetuti solleciti non avessero prodotto alcun adempimento da parte del Formulava, pertanto, espressa diffida di risoluzione del contratto _1 di cessione di nuda proprietà con obbligo di mantenimento, con obbligo di restituzione dell'immobile oltre che chiedere la corresponsione della somma di euro 300,00 a titolo di spese legali, il tutto entro quindici giorni dal ricevimento della missiva.
4 Con missiva di riscontro, datata 2 gennaio 2020, indirizzata all'avv. Umile Cistaro, il sig. _1
, facendo presente di aver ricevuto lettera formulata nell'interesse del NO
[...] PE
, per impugnarne il contenuto, siccome frutto di errate determinazioni fornite dal suo
[...] rappresentato, evidenziava che, in realtà, all'epoca in cui aveva sottoscritto l'atto notarile a cui si faceva riferimento, si era sempre prodigato per il benessere personale e morale del NO , PE rispondendo ad ogni sua chiamata di ausilio e preoccupandosi nella maniera più assoluta di non fargli mancare alcunché. Rappresentava che detto impegno era stato profuso dal medesimo sia direttamente, sia per mezzo dei suoi genitori, NOi e nonché della di lui zia, Persona_3 Persona_4
e di altri soggetti da lui incaricati i quali, con spirito di collaborazione e sincero Persona_5 impegno, si erano sempre adoperati per l'assistenza quotidiana e per le esigenze personali del NO
. Quanto rappresentato, dunque, non solo sconfessava le eccezioni di inadempimento PE formulate dal NO e la richiesta di quest'ultimo, ma evidenziava come la sua richiesta PE destasse stupore, ritenendo peraltro che la medesima potesse essere stata determinata dalle sue condizioni di salute che spesso ne alteravano il comportamento, o dall'intromissione di terze persone sconosciute che manipolavano il NO e che probabilmente avevano interesse a PE subentrare nell'atto pubblico sottoscritto. Con detta missiva ribadiva, dunque, la sua assoluta diligenza e buona volontà nel corretto adempimento delle obbligazioni assunte in favore del NO , PE giammai disattese a far data dal 30 aprile 2015.
Sono allegate due ricevute di pagamento relative al servizio elettrico, con scadenza 29.10.19 e
28.12.2019, pagate rispettivamente il 25.10.2019 e il 17.12.2019, intestate al sig. Persona_1
e relative all'immobile oggetto di contratto, dell'importo, l'una di euro 49,16 e l'altra di euro 30,78, nonché modello di pagamento F24, dell'importo di euro 54,00, intestato a e pagata Persona_6 il 25.6.2018, relativa al tributo C588.
È allegata copia del tesserino di invalidità civile 100% fino al 20.1.2005, integrazione del 28.5.2009, relativo al sig. Persona_1
Con missiva datata 09/02/2020, indirizzata al sig. , spedita a mezzo posta in data Persona_3
14.02.2020 e ricevuta in data 25/02/2020, come da ricevuta di spedizione e avviso di ricevimento allegati, avente ad oggetto messa in mora ai sensi dell'articolo 1454 c.c., con contestuale recupero credito - intervento legale, il sig. per il tramite di proprio procuratore, Persona_1 rappresentava che non aveva ricevuto la restituzione della somma di euro 3000,00, data in prestito il
22/10/2016 al NO per sue difficoltà. Rappresentava che la dichiarazione Persona_3 sottoscritta dal predetto era da qualificarsi come ricognizione di debito, ai sensi Persona_3 dell'art. 1988 c.c. che esonerava colui a favore della quale era fatta, ossia il sig. , Persona_1 dall'onere di provare il rapporto fondamentale e, dunque, dall'onere di provare la sussistenza del
5 rapporto causale, vista la chiara disposizione contenuta nell'articolo predetto. Si evidenziava che la produzione documentale era stata ratificata dal NO e che la stessa costituiva Persona_3 prova non solo della consegna della somma, ma anche la causa sottostante alla stessa. In ragione di tanto, invitava e diffidava a voler provvedere formalmente al pagamento della somma di euro
3.000,00, maggiorata di euro 250,00 per spese legali, in difetto, decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni, ci si sarebbe attivati innanzi alle sedi giudiziarie competenti.
E allegato verbale di ricezione denuncia orale sporta dal NO e relativa al reato Persona_1 di danneggiamento, ricevuta dalla Stazione dei Carabinieri di Cetraro Marina. In detto verbale si dà atto che il giorno 03/10/2020, negli uffici del comando in intestazione, il NO PE denunciava che in data 02/10/2020, intorno alle 14:00 circa, mentre si trovava all'interno della sua abitazione, si affacciava alla porta d'ingresso e notava che al lato esterno vi era un danneggiamento.
Rappresentava che il danneggiamento interessava la parte centrale della porta d'ingresso ove vi era una foratura parziale per un danno patrimoniale di euro 300,00 circa. Il querelante precisava che si trattava del primo episodio in assoluto e che affacciandosi non aveva notato nessuno nelle vicinanze.
Riferiva che riteneva trattarsi di un dispetto da parte di qualcuno, ma di non avere sospetti nei confronti di nessuno, dichiarando di mantenere ottimi rapporti con il vicinato e di non aver mai recato disturbi e/o fastidi a qualcuno. Riferiva che il suo appartamento era sito al piano terra di un condominio e che non vi era alcun sistema di sorveglianza installato nelle vicinanze. Alle 16:00 contattava i carabinieri per rappresentare l'accaduto, credendo che il fatto fosse accaduto nella notte precedente dell'1.10.2020, in quanto il giorno precedente la porta di ingresso del suo appartamento era integra.
È allegata copia di ricorso per emissione di decreto ingiuntivo, depositato presso il Giudice di Pace di Paola il 19/05/2020, dal NO nei confronti del NO . A Persona_1 Persona_3 fondamento del ricorso monitorio, il ricorrente deduceva che: in data 22/10/2016 aveva concesso in mutuo al NO la somma di euro 3.000,00, sottoscrivendo scrittura privata con il Persona_3 medesimo a determinazione del prestito;
la dichiarazione sottoscritta dal debitore era da qualificarsi quale ricognizione del debito ai sensi dell'articolo 1988 c.c. che esonerava colui a favore del quale era fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, dunque, dall'onere di provare la sussistenza del rapporto causale;
la somma suddetta era stata consegnata per contanti con sottoscrizione della scrittura privata quale quietanza;
inoltre, per come emergeva dalla documentazione, il credito era certo, liquido ed esigibile. In ragione di tanto, il ricorrente domandava ingiungersi al sig. Per_3 il pagamento immediato della somma complessiva di euro 3.000,00, oltre interessi legali
[...] dalla data di maturazione del credito all'effettivo soddisfo, oltre spese della procedura monitoria.
All'esito del procedimento monitorio, iscritto al numero 383/2020 r.g.a.c., il Giudice di Pace di Paola
6 emetteva decreto n. 103/2020 dell'11.6.2020, depositato in pari data, con il quale ingiungeva al NO
di pagare in favore del ricorrente, nei termini di giorni 40, la Persona_3 Persona_1 somma di euro 3000,00 per le causali di cui al ricorso, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e oltre le spese relative al procedimento monitorio. Detto decreto, risulta munito di formula esecutiva in data 6.10.2020 e risulta essere stato notificato al NO in data 1 luglio 2020, Persona_3 come da copia dell'avviso di ricevimento allegato.
Con scrittura privata, datata 22/10/2016, redatta in carta semplice, stipulata dal NO PE
e dal NO , le parti, premesso che essendoci vincoli di parentela, ovvero
[...] Persona_3 il primo era lo zio in linea retta, per parte materna, del secondo;
che il NO aveva necessità _1 di reperire un prestito monetario per far fronte a diverse vicissitudini momentanee;
che il NO
in virtù del suddetto vincolo di parentela si era reso disponibile a concedergli un prestito PE monetario pari ad euro 3000,00, convenivano e stipulavano, all'art. 2, che il NO PE
concedeva in prestito al NO , che accettava, la somma in contanti di
[...] Persona_3 euro 3000,00 e che il NO contestualmente alla firma dell'atto, dichiarava di ricevere dal _1 NO detta somma di euro 3000,00 ringraziandolo per la disponibilità manifestata. All'art. PE
4 di detta scrittura le parti convenivano che il NO con l'accettazione di detta somma si _1 dichiarava debitore del NO per l'ammontare ricevuto in prestito, obbligandosi alla sua PE restituzione nel più breve tempo possibile.
È allegata copia tessera di esenzione ticket n. 105.2004 del sig. del 21.4.2004, Persona_1 siccome rientrante nelle categorie previste ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. dell'1.2.1991
(esenzione ticket totale della spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie).
È allegato estratto dell' dalla quale risulta l'iscrizione di Parte_2
, il 25.09.2015, al corso di Laurea in Servizio Sociale, con indicazione degli anni _1 accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, recante lo stato attivo.
È allegata ulteriore missiva datata 29/10/2019, indirizzata al NO , con la quale il _1 sig. per il tramite di proprio procuratore, avv. Erica Quercia, nel fare riferimento Persona_1 all'atto notarile del 30 aprile 2015, evidenziato che le prestazioni assistenziali sulle quali lo stesso aveva confidato e contrattualmente previste non erano state mai erogate, se non nella misura di sporadici episodi, dal NO , nonostante i solleciti per ottenerne l'adempimento, in _1 considerazione del mancato rispetto dell'obbligo pattuito, comunicava la volontà di voler esercitare il diritto alla risoluzione dell'atto pubblico con conseguente caducazione degli effetti traslativi della nuda proprietà in esso previsti e con contestuale richiesta di risarcimento danni.
Con missiva di riscontro, datata 08/11/2019, indirizzata all'avv. Erica Quercia, _1 impugnava il contenuto dell'avversa comunicazione, evidenziando come il tutto fosse frutto di errate
7 determinazioni fornite dal NO . Rappresentava che il predetto , all'epoca PE _1 in cui aveva sottoscritto l'atto notarile, si era sempre prodigato per il benessere personale e morale del NO , rispondendo sempre ad ogni sua chiamata di ausilio e preoccupandosi, nella PE maniera più assoluta di non fargli mancare alcunché. Evidenziava che detto impegno era stato profuso tanto dal medesimo in prima persona, quanto per mezzo dei propri genitori, e Persona_3 [...]
i quali, con altrettanto spirito di collaborazione e sincero impegno, si erano sempre Per_4 adoperati per l'assistenza quotidiana e per le esigenze personali del NO . Rappresentava, PE dunque, che la richiesta del NO destava stupore e che la stessa poteva addebitarsi o alle PE sue condizioni di salute che spesso ne alteravano il comportamento o all'intromissione di terze persone, sconosciute, che probabilmente lo avevano manipolato per subentrare nell'atto pubblico, qualora questo fosse stato annullato. In ogni caso ribadiva la sua assoluta diligenza e buona volontà nel corretto adempimento delle obbligazioni assunte in favore del NO , per come PE avvenuto a far data dal 30.4.2015, senza che fosse mai stata sollevata alcuna eccezione nei suoi confronti.
L'interrogato dichiara essere vero che l'abitazione del medesimo si trovava nei Persona_1 pressi dell'appartamento di residenza della famiglia di , riferendo di aver saputo dopo
_1 che studiava. Nega le altre circostanze e, rispetto al capo n. 10 della memoria n. 2 di
_1 parte convenuta, ossia se la scelta della sede universitaria di veniva condizionata
_1 proprio dalla necessità di restare a Cetraro, dichiara che non ne era a conoscenza. Dichiara che nell'anno 2019 decideva volontariamente di allontanarsi da e dalla sua famiglia,
_1 impedendo loro ogni accesso nella sua abitazione perché non aveva alcuna assistenza. Afferma, poi, di aver stipulato l'atto per avere assistenza e pensando alla sua vecchiaia.
L'interrogato dichiara essere vero che, successivamente alla data del 30.04.2015, _1 stipula del contratto di cessione di nuda proprietà con obbligo di mantenimento avente ad oggetto immobile sito al piano terra del C.so San Benedetto, n. 139, era stata fornita assistenza morale e materiale al Sig. Il medesimo, poi, conferma di aver fornito assistenza morale e Persona_1 materiale al Sig. dall'anno 2015, consentendo al medesimo di vivere nella propria PE famiglia, somministrandogli i normali e convenienti alimenti, vestiario, medicinali, prestando al medesimo ogni assistenza morale e materiale, cure mediche, precisando che ciò era avvenuto fino a quando non si era rivolto all'avvocato (nel 2019). L'interrogato, inoltre, dichiara essere vero che le festività Natale-Pasqua-fine anno dal 2015 al 2020 così come le domeniche e/o altre festività il Sig. le trascorreva con lui e la sua famiglia. Conferma il medesimo che il Sig. Persona_1 era stato oggetto di richieste di prestiti di denaro da parte della sua famiglia, Persona_1 successivamente alla stipula del contratto di cessione di immobile con obbligo di mantenimento, nello
8 specifico di suo padre , precisando che vi era stato anche un procedimento e che Persona_3 suo padre stava restituendo le somme. Dichiara essere vero di aver fatto assistere il sig. ai PE sig.ri , in sua vece, precisando che si trattava dei Persona_3 Persona_5 Persona_4 suoi familiari che lo avevano aiutato nello svolgimento dei suoi compiti. Nega, poi, che era in possesso delle chiavi dell'immobile oggetto di cessione sito al C.so San Benedetto, n. 139-Cetraro, dichiarando di averle restituite a fine 2019.
Il teste , all'udienza del 22.6.22, riferito che il figlio del sig. Testimone_1 era suo nipote in quanto aveva sposato sua nipote e che, quindi, conosceva il sig. Persona_1
precisa che in diverse occasioni lo aveva condotto presso l'ospedale “Mariano Persona_1
Santo” e lo aveva atteso mentre espletava degli esami medici in quanto gli dispiaceva lasciarlo lì.
Precisa, ulteriormente, che non sapeva, con esattezza, di quali esami si trattasse. Dichiara di averlo condotto varie volte, quattro o cinque, ma di non ricordare gli anni esatti;
precisa che aveva accompagnato il NO presso l'ospedale Mariano Santo l'anno precedente all'escussione. PE
Il teste, poi, conferma che nelle festività natalizie, pasquali, estive era solito trascorrere giorni di vacanza presso il domicilio del Sig. e che al momento della conclusione Persona_1 dell'accordo nell'anno 2015, il Sig. era in buono stato di salute. Dichiarato di Persona_1 non conoscere la circostanza se il Sig. visitava regolarmente il Sig. _1 PE
tenendosi al corrente delle sue vicende personali e partecipandovi il più possibile, precisa
[...] che nelle occasioni in cui si era recato presso il sig. non aveva rinvenuto nessuno. Persona_1
Dichiara di aver assistito durante malattia come la febbre il Sig. e che nell'anno Persona_1
2018 il Sig. aveva trascorso le vacanze estive in Germania presso la residenza del figlio PE
. In ordine alla circostanza se fosse vero che dal mese di giugno 2015 alla RT data di escussione (22.6.2022) aveva incontrato il Sig. presso la residenza del Sig. _1
e/o aveva avuto modo di vederlo assistere il medesimo e/o altri parenti, il teste Persona_1 ribadisce di non aver mai visto nessuno. Conferma che il Sig. si recava a RT far visita al proprio padre durante le vacanze natalizie, pasquali, estive ed ogni qual volta si era manifestata grave urgenza affrontando il viaggio da Norimberga. Sulla circostanza n. 11 della memoria istruttoria di parte attrice, il teste dichiara di non essere mai andato in caserma. Dichiara di poter dire di aver rinvenuto il sig. che piangeva e si lamentava dicendo che non Persona_1 aveva nessuno dei parenti e che era solo. Precisa che era andato in bagno e si era voltato indietro perché era sporchissimo e indecente, ma di non ricordare precisamente l'anno in cui ciò era accaduto.
Conferma che negli anni dal 2015 al 2020 in diverse occasioni aveva provveduto a sistemare gli elettrodomestici in uso al Sig. poiché ammassati ed in cattive condizioni igieniche così PE come rinveniva l'abbigliamento del medesimo ammassato in buste e/o valigie, e comunque dormiva
9 in camera priva di illuminazione. Il teste precisa che una sera che era stato in sua compagnia e lo aveva accompagnato a casa, lo aveva aiutato a mettersi sul letto e aveva notato che c'erano abiti sparsi e in disordine e vi era solo una lampadina in corridoio. Riferisce che, quando lo portava fuori a mangiare, andavano all'agriturismo “La Pupa” che si trovava 4 km sopra Guardia Piemontese.
Dichiara che lui non assisteva nessuno e che si trovava ad andare lì presso l'abitazione dell' PE
due – tre volte al mese e che o lo chiamava lui oppure il NO
[...] RT lo contattava chiedendogli di affacciarsi dal padre.
La teste riferito di conoscere il sig. , conferma che l'abitazione di Testimone_2 _1 si trovava nei pressi dell'appartamento di residenza della famiglia di Persona_1 _1
e che quest'ultimo, nell'anno 2015, era un giovane studente appena diplomato, che abitava con
[...]
i propri genitori ed era dipendente dagli stessi. La teste, poi, precisava di conoscere PE
che gli era stato presentato come “zio AL, anche se con lo stesso non aveva rapporti
[...] di parentela, confermando che nel periodo anno 2015–2019 quotidianamente si _1 adoperava per portare i pasti principali e/o accertarsi di ogni altro bisogno di La Persona_1 teste dichiara che nel periodo anno 2015–2019 molte volte si recava a pranzo e Persona_1 cena a casa dei genitori di , precisando che le era capitato di andare a pranzo presso la _1 casa dei genitori di nonché in gita in campagna e in queste occasioni era presente _1
Conferma, inoltre, che nel periodo anno 2015–2019 per ogni esigenza Persona_1 si rivolgeva a , il quale provvedeva alla spesa di generi alimentari Persona_1 _1
e beni di prima necessità anche medicinali, precisando che alcune volte aveva fatto la spesa con
, nonché effettuato acquisti in farmacia e in queste spese ed acquisti era capitato di _1 includere anche La teste dichiara che nel periodo anno 2015–2019 Persona_1 PE
riceveva assistenza continua relativa a cibo, pulizia, compagnia nonché al bisogno anche
[...] medica, da parte di e dei suoi familiari, precisando di essere stata anche a casa del _1 NO proprio perché doveva attendere che effettuava pulizie o assistenza PE _1 in favore del predetto. Il teste poi conferma che nell'anno 2015 si iscriveva alla facoltà _1 di Servizio Sociale presso l' e che la scelta della sede universitaria di Parte_2 _1
veniva condizionata proprio dalla necessità di restare a Cetraro. Il teste riferisce di sapere che
[...] le scelte di inerenti al suo percorso universitario erano state fortemente condizionate _1 dalla necessità di stare a Cetraro per accudire proprio perché aveva degli orari in Persona_1 cui accudirlo e doveva tenersi pronto alle eventuali chiamate che a volte capitavano del predetto. Il teste precisa che c'era stato un distacco tra e ma di non conoscere _1 Persona_1 né le motivazioni, né il momento preciso in cui si era verificato e di non sapere nemmeno che avesse un figlio. Conferma che per le pulizie dell'appartamento abitato da Persona_1
10 aveva incaricato la NOa precisando che Persona_1 _1 Persona_7 detta scelta era stata effettuata proprio da perché non riusciva a fare tutto da solo. La _1 teste dichiara di frequentare abitualmente perché condividevano, sin dalle scuole _1 elementari, un percorso insieme, affermando che una sola volta era entrata in casa di PE
e di ricordare che era una casa molto minimalista.
[...]
Il teste , riferito di conoscere entrambe le parti del giudizio, dichiara che, dato Testimone_3 che erano amici con il sig. , lo stesso lo chiamava chiedendogli di accompagnarlo un poco PE di qua e di là e lui lo faceva senza interesse;
in maniera assidua lo aveva fatto dal 2019-2020, prima non ci andava ed erano solo amici. Dal 2020 dichiara che lo chiamava più spesso. Afferma di esserci andato a fare dei lavori, a mettere il fermo alle persiane e di ricordare che quelle tre o quattro volte che era andato non ci aveva trovato mai nessuno. Il teste precisa di averlo accompagnato solo all'ospedale di Cetraro, nel periodo post Covid, perché glielo aveva chiesto il figlio e, dato che doveva andare a lavorare, passava a prenderlo e lo lasciava in ospedale. Riferisce di averlo accompagnato più di una volta, circa cinque sei volte, e di non sapere se poi andasse qualcuno a prenderlo o se tornasse in pullman. Afferma di essersi trovato a passare a casa del sig. per prendere un caffè, un PE paio di volte, solitamente passava, lo accompagnava, ma non ci trascorreva giorni di Natale, Pasqua
o d'estate. Lo portava con lui per farsi compagnia quando andava a sbrigare delle sue commissioni.
Il teste afferma che gli era stato riferito che c'era stato un accordo, ma di non sapere quando ci fosse stato, e di non essere a conoscenza dello stato di salute del sig. . Dichiara che sapeva che PE negli ultimi tempi non era stato bene e che era stato in ospedale. Il teste riferisce di non conoscere il sig. e di averlo visto per la prima volta la mattina dell'escussione in Tribunale, mentre _1 afferma di conoscerne il padre. Afferma che quelle poche volte in cui era andato a casa del sig.
non aveva trovato nessuno e di non sapere se ci andasse qualcuno dopo di lui. Riferisce di PE non ricordare se avesse assistito durante malattia come la febbre il Sig. e di Persona_1 ricordare che era partito, ma non sapeva se il 2018 o il 2019. Dichiara che alcune volte il sig.
gli diceva che andava in Germania. Il teste, poi, sulla circostanza se il Sig. PE [...]
si recasse a far visita al proprio padre durante le vacanze natalizie, pasquali, estive ed RT ogni qual volta si manifestasse grave urgenza affrontando viaggio da Norimberga, dichiara che dal
2020 lo aveva visto venire più di una volta durante i periodi di festa. Dichiara di non aver accompagnato presso la locale stazione dei Carabinieri di Cetraro per sporgere Persona_1 querela. Sulla circostanza se fosse vero che nel periodo di Natale 2018 aveva rinvenuto presso la residenza in Cetraro al Corso San Benedetto il Sig. che piangeva lamentando il Persona_1 fatto che il Sig. ed i parenti di quest'ultimo dopo la stipula del contratto lo trattavano _1 come un estraneo, dichiara che alcune volte era capitato che il sig. si lamentasse con lui, PE
11 ma di non ricordare quando. Rispetto alla circostanza se negli anni dal 2015 al 2020 in diverse occasioni avesse provveduto a sistemare gli elettrodomestici in uso al Sig. poiché PE ammassati ed in cattive condizioni igieniche così come rinveniva l'abbigliamento del medesimo ammassato in buste e/o valigie, e comunque dormiva in camera priva di illuminazione, afferma non essersene occupato lui e che una volta gli aveva cambiato un flessibile.
La teste riferito di essere residente in [...], nonché Testimone_4 di essere la sorella di e anche nipote del sig. che era suo zio, _1 Persona_1 conferma che l'abitazione di si trovava nei pressi dell'appartamento di residenza Persona_1 della famiglia di e che distava circa un minuto a piedi. La medesima dichiara che _1
, nell'anno 2015, era un giovane studente appena diplomato, che abitava con i propri _1 genitori e dipendente dagli stessi, precisando che nel 2015 si era appena diplomato e stavano tutti assieme a casa dei genitori. Afferma la medesima che, nel periodo anno 2015–2019, , _1 quotidianamente, si adoperava per portare i pasti principali e/o accertarsi di ogni altro bisogno di e che oltre ai pasti gli portava anche il bucato, lavato e stirato, le medicine e si Persona_1 fermava lì a chiacchierare con lo zio e in più gli faceva le pulizie giornaliere. Dichiara di PE esserne a conoscenza perché tante volte era andata con lui, dichiarando che lo aiutava anche la loro madre a lavargli il bucato e a stirarlo. In occasione di telefonate con suo fratello, si faceva passare lo zio per parlargli e lo sentiva al telefono. La teste conferma, poi, che nel periodo anno 2015– _1
2019 molte volte si recava a pranzo e cena a casa dei genitori di Persona_1 _1
e, dato che abitavano vicino, lo andavano a prendere e lo portavano a casa ogni volta che li chiamava e gli chiedeva di andare. Dato che lui era solo stava molto a contatto con loro e suo fratello lo andava a prendere e stava a casa con loro. Conferma che nel periodo anno 2015–2019 per ogni esigenza si rivolgeva a , il quale provvedeva alla spesa di generi alimentari Persona_1 _1
e beni di prima necessità anche medicinali, aggiungendo che all'occorrenza, dato che la loro madre faceva l'infermiera, suo fratello portava la loro madre dallo zio AL e gli faceva anche le punture e quando il medesimo aveva bisogno anche di lavare i panni se ne occupava la mamma che trascorreva del tempo con lui. Suo fratello era sempre a contatto con lo zio e gli portava tutto ciò che PE gli serviva. Afferma che, nel periodo anno 2015–2019, riceveva assistenza Persona_1 continua relativa a cibo, pulizia, compagnia nonché al bisogno anche medica, da parte di _1
e dei suoi familiari, precisando che, oltre a suo fratello che ci stava h24, ci stavano anche suo
[...] padre, sua madre e sua zia e anche lei. Andavano un poco tutti, anche di notte se sentivano rumori, provenienti dall'esterno o dal piano di sopra. Se non ci poteva andare uno ci andava l'altro. Dichiara che nel periodo anno 2015–2019 in più occasioni si era recato con Persona_1 _1
a pranzo al ristorante il Cubo, molto spesso andavano lì. Aggiunge che, nelle ricorrenze e nei
12 compleanni, avevano un terreno dove facevano le feste e il sig. andava lì con loro dalla PE nonna della teste. Era capitato anche che suo padre lo accompagnasse a fare visite a Cosenza e si fermasse a mangiare anche dalla teste. Dichiara che nelle varie visite andavano , suo padre e lo _1 zio . L'anno in cui capitò che si fossero fermati da lei era il 2018, mentre dal 2015 al 2019 PE trascorreva sempre con loro le feste e le ricorrenze di cui aveva parlato. Anche le domeniche, quando andavano dalla nonna, lui andava con loro. Afferma che si era recato Persona_1 autonomamente in gita a Tropea e in Germania, precisando che era molto autonomo e quando lui chiamava che doveva partire suo padre con suo fratello lo andavano a prendere quando arrivava e a portare quando doveva partire. La teste dichiara che nell'anno 2015 si iscriveva alla _1 facoltà di Servizio Sociale presso l' e che lo stesso aveva sempre amato stare Parte_2
a contatto con le persone, era attivo nel sociale e si occupava tante volte di fare beneficenza, di portare pacchi, era iscritto negli scout e lui era sempre in prima linea ad aiutare. La teste riferisce che la scelta della sede universitaria di veniva condizionata proprio dalla necessità di restare a _1
Cetraro, in quanto, siccome lo zio gli aveva detto che gli avrebbe lasciato casa, immaginava PE un futuro a Cetraro e per questo era restio ad andare a Cosenza, anche perché così avrebbe potuto stare con lo zio. Per non lasciare lo zio, faceva il pendolare e andava a Cosenza solo per i corsi e per gli esami e poi tornava per stare con lo zio. Quando lui non c'era stavano lei o suo padre con lo zio
, finché non arrivava suo fratello dall'università. Dichiara che nell'anno 2019 PE PE
decideva volontariamente di allontanarsi da e dalla sua famiglia, impedendo
[...] _1 loro ogni accesso nella sua abitazione, precisando che era successo tutto da un momento all'altro e che, fino al giorno prima, era stato con loro e poi all'improvviso si era allontanato. Suo fratello era stato molto male e non voleva più occuparsi delle attività sociali, non ne aveva più la voglia. Questo era capitato dopo una telefonata che gli aveva fatto il figlio durante il periodo estivo e da settembre – ottobre lo zio aveva iniziato ad allontanarsi. Riferisce che lei non aveva mai visto il figlio
PE dello zio . Dichiara che il predetto zio era stato malissimo per via di un tumore, ma il figlio
PE né lo aveva chiamato, né lo aveva cercato. Non si era occupato mai di nulla e lo zio non ne
PE voleva parlare perché non andavano d'accordo. Dichiara di sapere che lo zio aveva solo
PE questo figlio legittimo in Germania. Riferisce che, nell'anno 2019, si era Persona_1 riavvicinato telefonicamente al figlio che abitava in Germania, perché lui RT gli aveva promesso, dopo aver saputo che lo zio voleva lasciare casa a suo fratello, che lo
PE sarebbe andato a prendere per portarlo con lui in Germania, però per quattro anni, dal 2019 fino alla data dell'escussione, ossia il 2024, non era andato. Il figlio lo aveva fatto andare in Germania solo qualche mese prima dell'escussione, dopo che, durante il periodo di malattia durante il quale la sorella lo aveva assistito, questa aveva riferito al figlio che non avrebbe più potuto farlo. Conferma che la
13 cessione della nuda proprietà dell'appartamento in favore di era stata frutto di una _1 libera scelta, non condizionata, in previsione soltanto di eventuali problematiche di salute e necessità, precisando che lo zio era andato da solo dal Notaio a fare il tutto e che così gli aveva riferito. PE
Siccome vedeva solo suo fratello e loro e il figlio non c'era, e siccome andavano suo padre e suo fratello ad accompagnarlo a Napoli durante il periodo di malattia, aveva deciso di lasciare la casa a loro. Dichiara che per le pulizie dell'appartamento abitato da Persona_1 _1 aveva incaricato la NOa precisando che c'era c'era anche suo padre e Persona_7 Per_7 suo fratello e quando non c'era nessuno andava anche lei. A turno, andavano un po' tutti. A turno tra di loro, ma suo fratello c'era sempre. Dichiara che suo fratello non era sposato.
Va rigettata l'eccezione di incapacità a testimoniare della predetta teste, sollevata dall'attore.
La teste ha dichiarato di essere “residente in [...]”. Testimone_4
In ogni caso, la stessa, sebbene, nella riportata deposizione testimoniale, abbia dichiarato che
“aveva deciso di lasciare la casa a noi”, non è stata parte del contratto oggetto di Persona_1 causa, stipulato tra e . Persona_1 _1
Soltanto quest'ultimo era beneficiario della cessione della nuda proprietà dell'immobile identificato nell'atto pubblico di “cessione di nuda proprietà con obbligo di mantenimento” del 30.4.2015.
Parimenti, il solo NO , in corrispettivo della cessione, si obbligava, per sé ed eredi, _1 verso il cedente, che accettava, “a mantenere quest'ultimo, vita dello stesso Persona_1 naturale durante, consentendo al medesimo di vivere nella propria famiglia, somministrandogli i normali e convenienti alimenti, vestiario, medicinali, prestando al medesimo ogni assistenza morale e materiale e cure mediche, in caso di malattia;
il tutto in misura variabile ai bisogni e alla durata della vita del predetto al fine di consentirgli una serena e decorosa esistenza”.
Indi, l'obbligazione, a carico di e a beneficio di per la vita dei _1 Persona_1 medesimi, consisteva nel mantenimento dell' , “consentendo al medesimo di vivere nella PE propria famiglia, somministrandogli i normali e convenienti alimenti, vestiario, medicinali, prestando al medesimo ogni assistenza morale e materiale e cure mediche, in caso di malattia;
il tutto in misura variabile ai bisogni e alla durata della vita del predetto al fine di consentirgli una serena e decorosa esistenza”.
Non è stata, dunque, specificata la frequenza delle prestazioni di mantenimento, che dovevano, piuttosto, avvenire “in misura variabile ai bisogni e alla durata della vita del predetto al fine di consentirgli una serena e decorosa esistenza”.
Tanto precisato, la teste ha riferito, tra l'altro, che l'abitazione di Testimone_4 PE
si trovava nei pressi dell'appartamento di residenza della famiglia di , che
[...] _1 distava circa un minuto a piedi e che nell'anno 2019 decideva volontariamente Persona_1
14 di allontanarsi da e dalla sua famiglia, impedendo loro ogni accesso nella sua _1 abitazione, precisando che era successo tutto da un momento all'altro e che, fino al giorno prima,
l' era stato con loro e poi all'improvviso si era allontanato. PE
Tali circostanze oggettive, relative alla vicinanza tra l'abitazione di e Persona_1
l'appartamento di residenza della famiglia di nonché all'allontanamento volontario di _1
nell'anno 2019, da e dalla sua famiglia, impedendo loro ogni Persona_1 _1 accesso nella sua abitazione, sono state ammesse dallo stesso in sede di interrogatorio PE formale.
L'interrogato infatti, ha dichiarato essere vero che l'abitazione del medesimo si Persona_1 trovava nei pressi dell'appartamento di residenza della famiglia di , riferendo di aver _1 saputo dopo che studiava. Ha dichiarato altresì che nell'anno 2019 decideva _1 volontariamente di allontanarsi da e dalla sua famiglia, impedendo loro ogni accesso _1 nella sua abitazione perché non aveva alcuna assistenza.
La collocazione temporale dell'allontanamento, nell'anno 2019, trova ulteriore conferma nelle missive datate 29/10/2019 e 21/12/2019.
L'allontanamento volontario da e dalla sua famiglia da parte dell' , il quale _1 PE impediva loro ogni accesso nella sua abitazione, rende irrilevanti, ai fini del presente giudizio, le condotte successive tenute da , così come si appalesano irrilevanti, a tali fini, i rapporti _1 debitori di nei riguardi dell' , essendo , per come già Persona_3 PE _1 rilevato, l'unico soggetto obbligato alla prestazione di mantenimento in forza dell'allegato contratto.
Va parimenti evidenziato che quest'ultimo prevede testualmente che doveva, tra _1
l'altro, consentire al predetto “di vivere nella propria famiglia” e che, dal materiale probatorio in atti, non risulta che all' sia stata mai preclusa questa possibilità. PE
Puntualizzato ciò, sull'effettivo ed esatto adempimento da parte del convenuto, dalla stipula del contratto del 30.4.2015 sino al 2019, dell'obbligazione di mantenimento in favore dell' PE
(non solo “consentendo al medesimo di vivere nella propria famiglia”, ma anche “somministrandogli
i normali e convenienti alimenti, vestiario, medicinali, prestando al medesimo ogni assistenza morale
e materiale e cure mediche, in caso di malattia;
il tutto in misura variabile ai bisogni e alla durata della vita del predetto al fine di consentirgli una serena e decorosa esistenza”), si registra un contrasto nelle deposizioni testimoniali assunte.
Il teste , amico del sig. , ha riferito che, prima del 2019-2020, non Testimone_3 PE andava a trovarlo, precisando che, quelle poche volte in cui era andato, non ci aveva trovato mai nessuno. Parimenti irrilevante, in quanto successiva al 2019, è la circostanza secondo cui il predetto teste ha accompagnato l' all'ospedale di Cetraro, nel periodo post Covid. Sulla circostanza PE
15 se fosse vero che nel periodo di Natale 2018 aveva rinvenuto presso la residenza in Cetraro al Corso
San Benedetto il Sig. che piangeva lamentando il fatto che il Sig. Persona_1 _1 ed i parenti di quest'ultimo dopo la stipula del contratto lo trattavano come un estraneo, ha dichiarato che alcune volte era capitato che il sig. si lamentasse con lui, ma di non ricordare quando. PE
Il teste , all'udienza del 22.6.22, ha dichiarato che lui non assisteva Testimone_1 nessuno e che si trovava ad andare lì presso l'abitazione dell' due – tre volte al Persona_1 mese e che o lo chiamava lui oppure il NO lo contattava chiedendogli RT di affacciarsi dal padre. Il teste, poi, ha confermato che nelle festività natalizie, pasquali, estive era solito trascorrere giorni di vacanza presso il domicilio del Sig. e che al momento Persona_1 della conclusione dell'accordo nell'anno 2015, il Sig. era in buono stato di salute. Persona_1
Dichiarato di non conoscere la circostanza se il Sig. visitava regolarmente il Sig. _1 tenendosi al corrente delle sue vicende personali e partecipandovi il più Persona_1 possibile, ha precisato che nelle occasioni in cui si era recato presso il sig. non Persona_1 aveva rinvenuto nessuno. In ordine alla circostanza se fosse vero che dal mese di giugno 2015 alla data di escussione (22.6.2022) aveva incontrato il Sig. presso la residenza del Sig. _1
e/o aveva avuto modo di vederlo assistere il medesimo e/o altri parenti, il teste Persona_1 ha ribadito di non aver mai visto nessuno. Ha confermato che il Sig. si RT recava a far visita al proprio padre durante le vacanze natalizie, pasquali, estive ed ogni qual volta si era manifestata grave urgenza affrontando il viaggio da Norimberga. Ha dichiarato di poter dire di aver rinvenuto il sig. che piangeva e si lamentava dicendo che non aveva nessuno Persona_1 dei parenti e che era solo. Ha precisato che era andato in bagno e si era voltato indietro perché era sporchissimo e indecente, ma di non ricordare precisamente l'anno in cui ciò era accaduto. Ha confermato che negli anni dal 2015 al 2020 in diverse occasioni aveva provveduto a sistemare gli elettrodomestici in uso al Sig. poiché ammassati ed in cattive condizioni igieniche così PE come rinveniva l'abbigliamento del medesimo ammassato in buste e/o valigie, e comunque dormiva in camera priva di illuminazione.
Si osserva che alcune dichiarazioni del predetto teste sono prive di precisi riferimenti temporali, ossia le affermazioni secondo cui: lo aveva condotto presso l'ospedale “Mariano Santo” varie volte, quattro o cinque, ma non ricordava gli anni esatti;
lo aveva assistito durante malattia come la febbre;
aveva rinvenuto il sig. che piangeva e si lamentava dicendo che non aveva nessuno dei Persona_1 parenti e che era solo;
era andato in bagno e si era voltato indietro perché era sporchissimo e indecente, ma non ricordava precisamente l'anno in cui ciò era accaduto;
una sera che era stato in sua compagnia e lo aveva accompagnato a casa, lo aveva aiutato a mettersi sul letto e aveva notato che c'erano abiti sparsi e in disordine e vi era solo una lampadina in corridoio.
16 Nondimeno, anche senza considerare tali dichiarazioni, così come quella secondo cui il citato teste aveva accompagnato il NO presso l'ospedale Mariano Santo l'anno precedente PE all'escussione, cioè nel 2021, il menzionato teste ha riferito che si trovava ad andare presso l'abitazione di due – tre volte al mese, che nelle occasioni in cui si era recato Persona_1 presso il sig. dal mese di giugno 2015 alla data di escussione (22.6.2022), non Persona_1 aveva rinvenuto nessuno e che negli anni dal 2015 al 2020 in diverse occasioni aveva provveduto a sistemare gli elettrodomestici in uso al Sig. poiché ammassati ed in cattive condizioni PE igieniche così come rinveniva l'abbigliamento del medesimo ammassato in buste e/o valigie, e comunque dormiva in camera priva di illuminazione.
Tali dichiarazioni si pongono in contraddizione con quelle della teste secondo cui Testimone_4 nel periodo anno 2015–2019 , quotidianamente, si adoperava per portare i pasti _1 principali e/o accertarsi di ogni altro bisogno di e oltre ai pasti gli portava anche Persona_1 il bucato, lavato e stirato, le medicine e si fermava lì a chiacchierare con lo zio e in più gli PE faceva le pulizie giornaliere. Asseriva di esserne a conoscenza perché tante volte era andata con lui, dichiarando che lo aiutava anche la loro madre a lavargli il bucato e a stirarlo. La teste _1 confermava, poi, che: nel periodo anno 2015–2019 molte volte si recava a pranzo Persona_1
e cena a casa dei genitori di e, dato che abitavano vicino, lo andavano a prendere e lo _1 portavano a casa ogni volta che li chiamava e gli chiedeva di andare;
suo fratello lo andava a prendere e stava a casa con loro;
nel periodo anno 2015–2019 per ogni esigenza si Persona_1 rivolgeva a , il quale provvedeva alla spesa di generi alimentari e beni di prima _1 necessità anche medicinali;
suo fratello era sempre a contatto con lo zio e gli portava tutto PE ciò che gli serviva;
nel periodo anno 2015–2019, riceveva assistenza continua Persona_1 relativa a cibo, pulizia, compagnia nonché al bisogno anche medica, da parte di e dei _1 suoi familiari, precisando che, oltre a suo fratello che ci stava h24, ci stavano anche suo padre, sua madre e sua zia e anche lei;
per le pulizie dell'appartamento abitato da Persona_1 _1
aveva incaricato la NOa
[...] Persona_7
La predetta teste ha riferito, inoltre, che: si era recato autonomamente in gita a Persona_1
Tropea e in Germania, precisando che era molto autonomo e quando lui chiamava che doveva partire suo padre con suo fratello lo andavano a prendere quando arrivava e a portare quando doveva partire;
la scelta della sede universitaria di veniva condizionata proprio dalla necessità di _1 restare a Cetraro, in quanto, siccome lo zio gli aveva detto che gli avrebbe lasciato casa, PE immaginava un futuro a Cetraro e per questo era restio ad andare a Cosenza, anche perché così avrebbe potuto stare con lo zio;
per non lasciare lo zio, faceva il pendolare e andava a Cosenza solo per i corsi e per gli esami e poi tornava per stare con lo zio.
17 La deposizione della teste è corroborata da quella della teste la Testimone_4 Testimone_2 quale, riferito di conoscere il sig. , con cui condivideva, sin dalle scuole elementari,
_1 un percorso insieme, ha confermato che: l'abitazione di si trovava nei pressi
Persona_1 dell'appartamento di residenza della famiglia di;
quest'ultimo, nell'anno 2015, era un
_1 giovane studente appena diplomato, che abitava con i propri genitori ed era dipendente dagli stessi;
nel periodo anno 2015–2019 quotidianamente si adoperava per portare i pasti
_1 principali e/o accertarsi di ogni altro bisogno di nel periodo 2015–2019
Persona_1 molte volte si recava a pranzo e cena a casa dei genitori di ,
Persona_1 _1 precisando che le era capitato di andare a pranzo presso la casa dei genitori di nonché
_1 in gita in campagna e in queste occasioni era presente nel periodo anno 2015–
Persona_1
2019 per ogni esigenza si rivolgeva a , il quale provvedeva alla Persona_1 _1 spesa di generi alimentari e beni di prima necessità anche medicinali, precisando che alcune volte aveva fatto la spesa con , nonché effettuato acquisti in farmacia e in queste spese ed _1 acquisti era capitato di includere anche nel periodo anno 2015–2019 Persona_1 PE
riceveva assistenza continua relativa a cibo, pulizia, compagnia nonché al bisogno anche
[...] medica, da parte di e dei suoi familiari, precisando di essere stata anche a casa del
_1 NO proprio perché doveva attendere che effettuava pulizie o assistenza PE _1 in favore del predetto;
nell'anno 2015 si iscriveva alla facoltà di Servizio Sociale
_1 presso l' e la scelta della sede universitaria di veniva Parte_2 _1 condizionata proprio dalla necessità di restare a Cetraro;
le scelte di inerenti al suo
_1 percorso universitario erano state fortemente condizionate dalla necessità di stare a Cetraro per accudire proprio perché aveva degli orari in cui accudirlo e doveva tenersi pronto Persona_1 alle eventuali chiamate che a volte capitavano del predetto;
per le pulizie dell'appartamento abitato da aveva incaricato la NOa precisando che Persona_1 _1 Persona_7 detta scelta era stata effettuata proprio da perché non riusciva a fare tutto da solo.
_1
Sulla scorta delle testimonianze di e le domande attoree, di Testimone_4 Testimone_2 risoluzione giudiziale per inadempimento del contratto in oggetto e di risarcimento del danno, si appalesano infondate e, pertanto, vanno rigettate.
L'evidenziato contrasto tra le riportate deposizioni testimoniali induce a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 356/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
18 1) rigetta le domande attoree;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Paola, lì 22.9.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 356/2020 R.G., avente ad oggetto: altri contratti atipici
TRA
(c.f. ), nella qualità di erede RT C.F._1 universale di c.f. deceduto in data Persona_1 C.F._2
17.08.2025, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ed intervento in prosecuzione, dall'avv. Umile Cistaro ed elettivamente domiciliato in Guardia P.se, alla Via Liguria, n. 6, presso e nello studio professionale del predetto difensore
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vito _1 CodiceFiscale_3
Caldiero ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Cetraro Marina (CS)
Via A. Ricucci, 12, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in rinnovazione, ritualmente notificato a mezzo del servizio postale, spedito in data 20.07.2020 e ricevuto in data 31.07.2020, come da avviso di ricevimento allegato, il sig. conveniva, innanzi al Tribunale di Paola, il sig. , deducendo che: Persona_1 _1 in data 30.04.2015, l'attore stipulava con il Sig. contratto avente ad oggetto cessione _1 di nuda proprietà con obbligo di mantenimento, rep. n. 28.756- racc. 11.234, a rogito notaio Dr.
; detto atto aveva ad oggetto immobile sito in Comune di Cetraro al piano terra del Persona_2
1 C.so San Benedetto, n. 139, composto da 6 vani catastali, individuato al foglio n. 47, p.lla n. 580 sub
1, cat A/3, zc 1, classe 3, RC €. 433,82; rispetto a tale immobile il sig. si riservava Persona_1
l'usufrutto vita sua naturale durante con ogni garanzia di legge, cedendo a , che _1 accettava ed acquistava, la nuda proprietà predetta;
in forza del predetto contratto, il sig. _1
, in corrispettivo, per sé ed i suoi eredi, si obbligava verso il cedente, Sig.
[...] Persona_1 che accettava, a mantenere quest'ultimo, vita naturale durante, consentendo al medesimo di vivere nella propria famiglia, somministrandogli i normali e convenienti alimenti, vestiario, medicinali, prestando al medesimo ogni assistenza morale e materiale, cure mediche, in caso di malattia;
il tutto in misura variabile ai bisogni ed alla durata della vita del predetto al fine di Persona_1 consentirgli una serena e decorosa esistenza;
al punto 1.3 del suddetto contratto veniva riconosciuto il diritto in favore dell'attore che qualora non avesse adempiuto agli oneri dallo stesso _1 assunti, il sig. (cedente) avrebbe potuto chiedere la risoluzione del contratto per Persona_1 la parte inadempiente, con obbligo, per il Sig. , di restituzione di quanto costituiva _1 oggetto della cessione;
nonostante l'espressa disposizione contrattuale e le plurime inadempienze del convenuto, quest'ultimo non aveva inteso restituire quanto costituiva oggetto di cessione, quindi appariva inevitabile la richiesta di scioglimento del contratto e la conseguente retrocessione del bene;
a seguito del predetto inadempimento, l'attore ha diritto alla restituzione dell'immobile; a nulla sono valsi i tentativi di definire in via bonaria la controversia;
nonostante le numerose intimazioni formali e non, da ultimo quella del 31.12.2019 ad adempiere e considerare risolto il contratto per grave inadempimento con conseguente restituzione dell'immobile meglio indicato in narrativa al Sig.
da parte dell'avv. Umile Cistaro, nulla accadeva;
in data 13.01.2020, veniva esperita _1 istanza di mediazione, rubricata al protocollo n. 12/2020, del 07.02.2020, la quale ha avuto esito negativo per assenza ingiustificata delle parti convocate;
tenuta in considerazione la sussistenza del contratto di cessione di immobile intercorso tra le parti il comportamento tenuto dal convenuto integra a pieno titolo gli estremi dell'inadempimento contrattuale;
l'obbligazione nascente avente ad oggetto prestazioni a carattere materiale e morale eseguibili dal Sig. per le sue qualità personali _1 non è mai avvenuta lasciando in stato di abbandono morale e materiale il Sig. ; è interesse PE dell'attore ottenere l'accertamento giudiziale dell'avvenuta risoluzione del contratto di cessione di immobile del 30.04.2015, per inadempimento del convenuto con obbligo di restituzione di quanto costituisce oggetto della cessione;
ai fini dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento del convenuto, si tenga conto sia dell'elemento oggettivo della mancata prestazione volontaria di assistenza, sia degli aspetti soggettivi quali la violazione dei doveri di buona fede;
il debitore che non esegue la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante
2 da causa a lui non imputabile;
dalla domanda avanzata deriveranno i costi notarili da porre integralmente a carico di parte convenuta pari ad €. 2.000,00; la predetta somma dovrà essere risarcita dal convenuto a norma dell'art.1223 cod. civ.
L'attore, pertanto, domandava accertarsi e dichiararsi l'inadempimento del sig. e _1
l'intervenuta risoluzione giudiziale del contratto di cessione di immobile con obbligo di mantenimento del 30.04.2015, con obbligo per il convenuto di restituire quanto costituiva oggetto della cessione;
in ogni caso, accertarsi la responsabilità contrattuale della parte convenuta e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno subìto dall'attore per inadempimento, nella misura di
€. 2.000,00 o in quella maggiore o minore accertata in corso di giudizio, anche con valutazione equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito, ex art. 93 c.p.c., avv. Umile Cistaro.
Con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 21.1.2021, si costituiva in giudizio il sig.
, il quale chiedeva rigettarsi la domanda di parte attrice ovvero dichiararla _1 inammissibile, perché infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Vito Caldiero.
Instaurato il contraddittorio, assunta prova orale, le parti, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025, precisavano le conclusioni e il giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con “comparsa di costituzione ed intervento in prosecuzione” in data 01.9.25 si costituiva in giudizio
”, nella qualità di erede universale del sig. deceduto RT Persona_1 in data 17.08.2025, riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di citazione ed alle conclusioni rassegnate in atti.
Dall'esame del materiale probatorio in atti, emerge che, in data 30.4.2015, a rogito OT R_
, rep. n. 28.756, racc. 11.234, all'uopo trascritto, veniva stipulato tra i sig.ri
[...] Persona_1
e atto di cessione di nuda proprietà con obbligo di mantenimento. Con detto atto le _1 parti convenivano che il NO , riservandosi l'usufrutto vita sua naturale durante, Persona_1 con ogni garanzia di legge, cedeva al NO , che accettava ed acquistava, la nuda _1 proprietà dell'immobile facente parte di un fabbricato sito nel Comune di Cetraro, corso San
Benedetto n. 139 e precisamente appartamento posto al piano terra, composto da sei vani catastali, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Cetraro, al foglio 47, particella 580 sub 1, Corso San
Benedetto n. 10, piano T, z.c. 1, categ. A/3, classe 3, R.C. euro 433,82. Il NO , in _1 corrispettivo della cessione, si obbligava, per sé ed eredi, verso il cedente, che Persona_1 accettava, a mantenere quest'ultimo, vita dello stesso naturale durante, consentendo al medesimo di
3 vivere nella propria famiglia, somministrandogli i normali e convenienti alimenti, vestiario, medicinali, prestando al medesimo ogni assistenza morale e materiale e cure mediche, in caso di malattia;
il tutto in misura variabile ai bisogni e alla durata della vita del predetto al fine di consentirgli una serena e decorosa esistenza. Si conveniva che, qualora il predetto non avesse adempiuto _1
“agli oneri dallo stesso assunti”, il cedente avrebbe potuto chiedere la risoluzione del contratto per la parte inadempiente con obbligo per quest'ultima alla restituzione di quanto costituiva oggetto della cessione. All'art. 4, inoltre, le parti dichiaravano, sotto la propria responsabilità, che per la cessione non vi era stato alcun corrispettivo in denaro, per come precisato all'art.
1.2 trattandosi di obbligazioni di dare e di fare e che per la stipulazione della cessione le parti non si erano avvalse di alcun mediatore.
A fini fiscali, la parte cessionaria acquirente richiedeva che la base imponibile, ai fini dell'imposta di registro in relazione alla cessione, tenuto conto della riserva di usufrutto in capo alla parte cedente venditrice fosse costituita dal valore della nuda proprietà dell'immobile determinata secondo l'articolo
52 del DPR 131 del 1986, pari ad euro 37.579,6. Oggetto della cessione era un immobile ad uso abitativo. All'art. 5 le parti convenivano che la cessione veniva “fatta e accettata, come precisato, con la riserva del diritto di usufrutto vitalizio a favore del cedente”, nonché con tutti i diritti, le azioni, ragioni, servitù attive e passive, adiacenze, pertinenze e accessori nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento dell'atto stipulato, noto alla parte cessionaria, con la proprietà pro quota e l'uso comune delle cose indivise condominiali tale per legge e come precisato per il diritto di nuda proprietà. Il possesso giuridico, ai sensi dell'art. 7 dell'atto, veniva trasferito alla data della stipula e dalla stessa data, decorrevano utili ed oneri a carico e a favore della parte acquirente. Le spese del rogito e sue dipendenti erano a carico della parte cessionaria acquirente, . _1
Con missiva datata 21/12/2019, spedita a mezzo posta in data 28/12/2019, come da ricevuta di spedizione allegata, avente ad oggetto risoluzione contratto cessione di nuda proprietà con obbligo di mantenimento – rep. n. 28756 – racc. n. 11234, , indirizzata a Persona_1 Controparte_1 quest'ultimo presso il proprio indirizzo di residenza, come da certificato allegato, il NO PE
, per il tramite del proprio procuratore, nel fare riferimento al contratto stipulato il 30.4.2015
[...]
e agli obblighi assunti dal in forza di detto contratto, eccepiva l'inadempimento da parte di _1 quest'ultimo dei propri obblighi, chiedendo, dunque, lo scioglimento del contratto e la conseguente retrocessione del bene, evidenziando come i ripetuti solleciti non avessero prodotto alcun adempimento da parte del Formulava, pertanto, espressa diffida di risoluzione del contratto _1 di cessione di nuda proprietà con obbligo di mantenimento, con obbligo di restituzione dell'immobile oltre che chiedere la corresponsione della somma di euro 300,00 a titolo di spese legali, il tutto entro quindici giorni dal ricevimento della missiva.
4 Con missiva di riscontro, datata 2 gennaio 2020, indirizzata all'avv. Umile Cistaro, il sig. _1
, facendo presente di aver ricevuto lettera formulata nell'interesse del NO
[...] PE
, per impugnarne il contenuto, siccome frutto di errate determinazioni fornite dal suo
[...] rappresentato, evidenziava che, in realtà, all'epoca in cui aveva sottoscritto l'atto notarile a cui si faceva riferimento, si era sempre prodigato per il benessere personale e morale del NO , PE rispondendo ad ogni sua chiamata di ausilio e preoccupandosi nella maniera più assoluta di non fargli mancare alcunché. Rappresentava che detto impegno era stato profuso dal medesimo sia direttamente, sia per mezzo dei suoi genitori, NOi e nonché della di lui zia, Persona_3 Persona_4
e di altri soggetti da lui incaricati i quali, con spirito di collaborazione e sincero Persona_5 impegno, si erano sempre adoperati per l'assistenza quotidiana e per le esigenze personali del NO
. Quanto rappresentato, dunque, non solo sconfessava le eccezioni di inadempimento PE formulate dal NO e la richiesta di quest'ultimo, ma evidenziava come la sua richiesta PE destasse stupore, ritenendo peraltro che la medesima potesse essere stata determinata dalle sue condizioni di salute che spesso ne alteravano il comportamento, o dall'intromissione di terze persone sconosciute che manipolavano il NO e che probabilmente avevano interesse a PE subentrare nell'atto pubblico sottoscritto. Con detta missiva ribadiva, dunque, la sua assoluta diligenza e buona volontà nel corretto adempimento delle obbligazioni assunte in favore del NO , PE giammai disattese a far data dal 30 aprile 2015.
Sono allegate due ricevute di pagamento relative al servizio elettrico, con scadenza 29.10.19 e
28.12.2019, pagate rispettivamente il 25.10.2019 e il 17.12.2019, intestate al sig. Persona_1
e relative all'immobile oggetto di contratto, dell'importo, l'una di euro 49,16 e l'altra di euro 30,78, nonché modello di pagamento F24, dell'importo di euro 54,00, intestato a e pagata Persona_6 il 25.6.2018, relativa al tributo C588.
È allegata copia del tesserino di invalidità civile 100% fino al 20.1.2005, integrazione del 28.5.2009, relativo al sig. Persona_1
Con missiva datata 09/02/2020, indirizzata al sig. , spedita a mezzo posta in data Persona_3
14.02.2020 e ricevuta in data 25/02/2020, come da ricevuta di spedizione e avviso di ricevimento allegati, avente ad oggetto messa in mora ai sensi dell'articolo 1454 c.c., con contestuale recupero credito - intervento legale, il sig. per il tramite di proprio procuratore, Persona_1 rappresentava che non aveva ricevuto la restituzione della somma di euro 3000,00, data in prestito il
22/10/2016 al NO per sue difficoltà. Rappresentava che la dichiarazione Persona_3 sottoscritta dal predetto era da qualificarsi come ricognizione di debito, ai sensi Persona_3 dell'art. 1988 c.c. che esonerava colui a favore della quale era fatta, ossia il sig. , Persona_1 dall'onere di provare il rapporto fondamentale e, dunque, dall'onere di provare la sussistenza del
5 rapporto causale, vista la chiara disposizione contenuta nell'articolo predetto. Si evidenziava che la produzione documentale era stata ratificata dal NO e che la stessa costituiva Persona_3 prova non solo della consegna della somma, ma anche la causa sottostante alla stessa. In ragione di tanto, invitava e diffidava a voler provvedere formalmente al pagamento della somma di euro
3.000,00, maggiorata di euro 250,00 per spese legali, in difetto, decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni, ci si sarebbe attivati innanzi alle sedi giudiziarie competenti.
E allegato verbale di ricezione denuncia orale sporta dal NO e relativa al reato Persona_1 di danneggiamento, ricevuta dalla Stazione dei Carabinieri di Cetraro Marina. In detto verbale si dà atto che il giorno 03/10/2020, negli uffici del comando in intestazione, il NO PE denunciava che in data 02/10/2020, intorno alle 14:00 circa, mentre si trovava all'interno della sua abitazione, si affacciava alla porta d'ingresso e notava che al lato esterno vi era un danneggiamento.
Rappresentava che il danneggiamento interessava la parte centrale della porta d'ingresso ove vi era una foratura parziale per un danno patrimoniale di euro 300,00 circa. Il querelante precisava che si trattava del primo episodio in assoluto e che affacciandosi non aveva notato nessuno nelle vicinanze.
Riferiva che riteneva trattarsi di un dispetto da parte di qualcuno, ma di non avere sospetti nei confronti di nessuno, dichiarando di mantenere ottimi rapporti con il vicinato e di non aver mai recato disturbi e/o fastidi a qualcuno. Riferiva che il suo appartamento era sito al piano terra di un condominio e che non vi era alcun sistema di sorveglianza installato nelle vicinanze. Alle 16:00 contattava i carabinieri per rappresentare l'accaduto, credendo che il fatto fosse accaduto nella notte precedente dell'1.10.2020, in quanto il giorno precedente la porta di ingresso del suo appartamento era integra.
È allegata copia di ricorso per emissione di decreto ingiuntivo, depositato presso il Giudice di Pace di Paola il 19/05/2020, dal NO nei confronti del NO . A Persona_1 Persona_3 fondamento del ricorso monitorio, il ricorrente deduceva che: in data 22/10/2016 aveva concesso in mutuo al NO la somma di euro 3.000,00, sottoscrivendo scrittura privata con il Persona_3 medesimo a determinazione del prestito;
la dichiarazione sottoscritta dal debitore era da qualificarsi quale ricognizione del debito ai sensi dell'articolo 1988 c.c. che esonerava colui a favore del quale era fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, dunque, dall'onere di provare la sussistenza del rapporto causale;
la somma suddetta era stata consegnata per contanti con sottoscrizione della scrittura privata quale quietanza;
inoltre, per come emergeva dalla documentazione, il credito era certo, liquido ed esigibile. In ragione di tanto, il ricorrente domandava ingiungersi al sig. Per_3 il pagamento immediato della somma complessiva di euro 3.000,00, oltre interessi legali
[...] dalla data di maturazione del credito all'effettivo soddisfo, oltre spese della procedura monitoria.
All'esito del procedimento monitorio, iscritto al numero 383/2020 r.g.a.c., il Giudice di Pace di Paola
6 emetteva decreto n. 103/2020 dell'11.6.2020, depositato in pari data, con il quale ingiungeva al NO
di pagare in favore del ricorrente, nei termini di giorni 40, la Persona_3 Persona_1 somma di euro 3000,00 per le causali di cui al ricorso, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e oltre le spese relative al procedimento monitorio. Detto decreto, risulta munito di formula esecutiva in data 6.10.2020 e risulta essere stato notificato al NO in data 1 luglio 2020, Persona_3 come da copia dell'avviso di ricevimento allegato.
Con scrittura privata, datata 22/10/2016, redatta in carta semplice, stipulata dal NO PE
e dal NO , le parti, premesso che essendoci vincoli di parentela, ovvero
[...] Persona_3 il primo era lo zio in linea retta, per parte materna, del secondo;
che il NO aveva necessità _1 di reperire un prestito monetario per far fronte a diverse vicissitudini momentanee;
che il NO
in virtù del suddetto vincolo di parentela si era reso disponibile a concedergli un prestito PE monetario pari ad euro 3000,00, convenivano e stipulavano, all'art. 2, che il NO PE
concedeva in prestito al NO , che accettava, la somma in contanti di
[...] Persona_3 euro 3000,00 e che il NO contestualmente alla firma dell'atto, dichiarava di ricevere dal _1 NO detta somma di euro 3000,00 ringraziandolo per la disponibilità manifestata. All'art. PE
4 di detta scrittura le parti convenivano che il NO con l'accettazione di detta somma si _1 dichiarava debitore del NO per l'ammontare ricevuto in prestito, obbligandosi alla sua PE restituzione nel più breve tempo possibile.
È allegata copia tessera di esenzione ticket n. 105.2004 del sig. del 21.4.2004, Persona_1 siccome rientrante nelle categorie previste ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. dell'1.2.1991
(esenzione ticket totale della spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie).
È allegato estratto dell' dalla quale risulta l'iscrizione di Parte_2
, il 25.09.2015, al corso di Laurea in Servizio Sociale, con indicazione degli anni _1 accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, recante lo stato attivo.
È allegata ulteriore missiva datata 29/10/2019, indirizzata al NO , con la quale il _1 sig. per il tramite di proprio procuratore, avv. Erica Quercia, nel fare riferimento Persona_1 all'atto notarile del 30 aprile 2015, evidenziato che le prestazioni assistenziali sulle quali lo stesso aveva confidato e contrattualmente previste non erano state mai erogate, se non nella misura di sporadici episodi, dal NO , nonostante i solleciti per ottenerne l'adempimento, in _1 considerazione del mancato rispetto dell'obbligo pattuito, comunicava la volontà di voler esercitare il diritto alla risoluzione dell'atto pubblico con conseguente caducazione degli effetti traslativi della nuda proprietà in esso previsti e con contestuale richiesta di risarcimento danni.
Con missiva di riscontro, datata 08/11/2019, indirizzata all'avv. Erica Quercia, _1 impugnava il contenuto dell'avversa comunicazione, evidenziando come il tutto fosse frutto di errate
7 determinazioni fornite dal NO . Rappresentava che il predetto , all'epoca PE _1 in cui aveva sottoscritto l'atto notarile, si era sempre prodigato per il benessere personale e morale del NO , rispondendo sempre ad ogni sua chiamata di ausilio e preoccupandosi, nella PE maniera più assoluta di non fargli mancare alcunché. Evidenziava che detto impegno era stato profuso tanto dal medesimo in prima persona, quanto per mezzo dei propri genitori, e Persona_3 [...]
i quali, con altrettanto spirito di collaborazione e sincero impegno, si erano sempre Per_4 adoperati per l'assistenza quotidiana e per le esigenze personali del NO . Rappresentava, PE dunque, che la richiesta del NO destava stupore e che la stessa poteva addebitarsi o alle PE sue condizioni di salute che spesso ne alteravano il comportamento o all'intromissione di terze persone, sconosciute, che probabilmente lo avevano manipolato per subentrare nell'atto pubblico, qualora questo fosse stato annullato. In ogni caso ribadiva la sua assoluta diligenza e buona volontà nel corretto adempimento delle obbligazioni assunte in favore del NO , per come PE avvenuto a far data dal 30.4.2015, senza che fosse mai stata sollevata alcuna eccezione nei suoi confronti.
L'interrogato dichiara essere vero che l'abitazione del medesimo si trovava nei Persona_1 pressi dell'appartamento di residenza della famiglia di , riferendo di aver saputo dopo
_1 che studiava. Nega le altre circostanze e, rispetto al capo n. 10 della memoria n. 2 di
_1 parte convenuta, ossia se la scelta della sede universitaria di veniva condizionata
_1 proprio dalla necessità di restare a Cetraro, dichiara che non ne era a conoscenza. Dichiara che nell'anno 2019 decideva volontariamente di allontanarsi da e dalla sua famiglia,
_1 impedendo loro ogni accesso nella sua abitazione perché non aveva alcuna assistenza. Afferma, poi, di aver stipulato l'atto per avere assistenza e pensando alla sua vecchiaia.
L'interrogato dichiara essere vero che, successivamente alla data del 30.04.2015, _1 stipula del contratto di cessione di nuda proprietà con obbligo di mantenimento avente ad oggetto immobile sito al piano terra del C.so San Benedetto, n. 139, era stata fornita assistenza morale e materiale al Sig. Il medesimo, poi, conferma di aver fornito assistenza morale e Persona_1 materiale al Sig. dall'anno 2015, consentendo al medesimo di vivere nella propria PE famiglia, somministrandogli i normali e convenienti alimenti, vestiario, medicinali, prestando al medesimo ogni assistenza morale e materiale, cure mediche, precisando che ciò era avvenuto fino a quando non si era rivolto all'avvocato (nel 2019). L'interrogato, inoltre, dichiara essere vero che le festività Natale-Pasqua-fine anno dal 2015 al 2020 così come le domeniche e/o altre festività il Sig. le trascorreva con lui e la sua famiglia. Conferma il medesimo che il Sig. Persona_1 era stato oggetto di richieste di prestiti di denaro da parte della sua famiglia, Persona_1 successivamente alla stipula del contratto di cessione di immobile con obbligo di mantenimento, nello
8 specifico di suo padre , precisando che vi era stato anche un procedimento e che Persona_3 suo padre stava restituendo le somme. Dichiara essere vero di aver fatto assistere il sig. ai PE sig.ri , in sua vece, precisando che si trattava dei Persona_3 Persona_5 Persona_4 suoi familiari che lo avevano aiutato nello svolgimento dei suoi compiti. Nega, poi, che era in possesso delle chiavi dell'immobile oggetto di cessione sito al C.so San Benedetto, n. 139-Cetraro, dichiarando di averle restituite a fine 2019.
Il teste , all'udienza del 22.6.22, riferito che il figlio del sig. Testimone_1 era suo nipote in quanto aveva sposato sua nipote e che, quindi, conosceva il sig. Persona_1
precisa che in diverse occasioni lo aveva condotto presso l'ospedale “Mariano Persona_1
Santo” e lo aveva atteso mentre espletava degli esami medici in quanto gli dispiaceva lasciarlo lì.
Precisa, ulteriormente, che non sapeva, con esattezza, di quali esami si trattasse. Dichiara di averlo condotto varie volte, quattro o cinque, ma di non ricordare gli anni esatti;
precisa che aveva accompagnato il NO presso l'ospedale Mariano Santo l'anno precedente all'escussione. PE
Il teste, poi, conferma che nelle festività natalizie, pasquali, estive era solito trascorrere giorni di vacanza presso il domicilio del Sig. e che al momento della conclusione Persona_1 dell'accordo nell'anno 2015, il Sig. era in buono stato di salute. Dichiarato di Persona_1 non conoscere la circostanza se il Sig. visitava regolarmente il Sig. _1 PE
tenendosi al corrente delle sue vicende personali e partecipandovi il più possibile, precisa
[...] che nelle occasioni in cui si era recato presso il sig. non aveva rinvenuto nessuno. Persona_1
Dichiara di aver assistito durante malattia come la febbre il Sig. e che nell'anno Persona_1
2018 il Sig. aveva trascorso le vacanze estive in Germania presso la residenza del figlio PE
. In ordine alla circostanza se fosse vero che dal mese di giugno 2015 alla RT data di escussione (22.6.2022) aveva incontrato il Sig. presso la residenza del Sig. _1
e/o aveva avuto modo di vederlo assistere il medesimo e/o altri parenti, il teste Persona_1 ribadisce di non aver mai visto nessuno. Conferma che il Sig. si recava a RT far visita al proprio padre durante le vacanze natalizie, pasquali, estive ed ogni qual volta si era manifestata grave urgenza affrontando il viaggio da Norimberga. Sulla circostanza n. 11 della memoria istruttoria di parte attrice, il teste dichiara di non essere mai andato in caserma. Dichiara di poter dire di aver rinvenuto il sig. che piangeva e si lamentava dicendo che non Persona_1 aveva nessuno dei parenti e che era solo. Precisa che era andato in bagno e si era voltato indietro perché era sporchissimo e indecente, ma di non ricordare precisamente l'anno in cui ciò era accaduto.
Conferma che negli anni dal 2015 al 2020 in diverse occasioni aveva provveduto a sistemare gli elettrodomestici in uso al Sig. poiché ammassati ed in cattive condizioni igieniche così PE come rinveniva l'abbigliamento del medesimo ammassato in buste e/o valigie, e comunque dormiva
9 in camera priva di illuminazione. Il teste precisa che una sera che era stato in sua compagnia e lo aveva accompagnato a casa, lo aveva aiutato a mettersi sul letto e aveva notato che c'erano abiti sparsi e in disordine e vi era solo una lampadina in corridoio. Riferisce che, quando lo portava fuori a mangiare, andavano all'agriturismo “La Pupa” che si trovava 4 km sopra Guardia Piemontese.
Dichiara che lui non assisteva nessuno e che si trovava ad andare lì presso l'abitazione dell' PE
due – tre volte al mese e che o lo chiamava lui oppure il NO
[...] RT lo contattava chiedendogli di affacciarsi dal padre.
La teste riferito di conoscere il sig. , conferma che l'abitazione di Testimone_2 _1 si trovava nei pressi dell'appartamento di residenza della famiglia di Persona_1 _1
e che quest'ultimo, nell'anno 2015, era un giovane studente appena diplomato, che abitava con
[...]
i propri genitori ed era dipendente dagli stessi. La teste, poi, precisava di conoscere PE
che gli era stato presentato come “zio AL, anche se con lo stesso non aveva rapporti
[...] di parentela, confermando che nel periodo anno 2015–2019 quotidianamente si _1 adoperava per portare i pasti principali e/o accertarsi di ogni altro bisogno di La Persona_1 teste dichiara che nel periodo anno 2015–2019 molte volte si recava a pranzo e Persona_1 cena a casa dei genitori di , precisando che le era capitato di andare a pranzo presso la _1 casa dei genitori di nonché in gita in campagna e in queste occasioni era presente _1
Conferma, inoltre, che nel periodo anno 2015–2019 per ogni esigenza Persona_1 si rivolgeva a , il quale provvedeva alla spesa di generi alimentari Persona_1 _1
e beni di prima necessità anche medicinali, precisando che alcune volte aveva fatto la spesa con
, nonché effettuato acquisti in farmacia e in queste spese ed acquisti era capitato di _1 includere anche La teste dichiara che nel periodo anno 2015–2019 Persona_1 PE
riceveva assistenza continua relativa a cibo, pulizia, compagnia nonché al bisogno anche
[...] medica, da parte di e dei suoi familiari, precisando di essere stata anche a casa del _1 NO proprio perché doveva attendere che effettuava pulizie o assistenza PE _1 in favore del predetto. Il teste poi conferma che nell'anno 2015 si iscriveva alla facoltà _1 di Servizio Sociale presso l' e che la scelta della sede universitaria di Parte_2 _1
veniva condizionata proprio dalla necessità di restare a Cetraro. Il teste riferisce di sapere che
[...] le scelte di inerenti al suo percorso universitario erano state fortemente condizionate _1 dalla necessità di stare a Cetraro per accudire proprio perché aveva degli orari in Persona_1 cui accudirlo e doveva tenersi pronto alle eventuali chiamate che a volte capitavano del predetto. Il teste precisa che c'era stato un distacco tra e ma di non conoscere _1 Persona_1 né le motivazioni, né il momento preciso in cui si era verificato e di non sapere nemmeno che avesse un figlio. Conferma che per le pulizie dell'appartamento abitato da Persona_1
10 aveva incaricato la NOa precisando che Persona_1 _1 Persona_7 detta scelta era stata effettuata proprio da perché non riusciva a fare tutto da solo. La _1 teste dichiara di frequentare abitualmente perché condividevano, sin dalle scuole _1 elementari, un percorso insieme, affermando che una sola volta era entrata in casa di PE
e di ricordare che era una casa molto minimalista.
[...]
Il teste , riferito di conoscere entrambe le parti del giudizio, dichiara che, dato Testimone_3 che erano amici con il sig. , lo stesso lo chiamava chiedendogli di accompagnarlo un poco PE di qua e di là e lui lo faceva senza interesse;
in maniera assidua lo aveva fatto dal 2019-2020, prima non ci andava ed erano solo amici. Dal 2020 dichiara che lo chiamava più spesso. Afferma di esserci andato a fare dei lavori, a mettere il fermo alle persiane e di ricordare che quelle tre o quattro volte che era andato non ci aveva trovato mai nessuno. Il teste precisa di averlo accompagnato solo all'ospedale di Cetraro, nel periodo post Covid, perché glielo aveva chiesto il figlio e, dato che doveva andare a lavorare, passava a prenderlo e lo lasciava in ospedale. Riferisce di averlo accompagnato più di una volta, circa cinque sei volte, e di non sapere se poi andasse qualcuno a prenderlo o se tornasse in pullman. Afferma di essersi trovato a passare a casa del sig. per prendere un caffè, un PE paio di volte, solitamente passava, lo accompagnava, ma non ci trascorreva giorni di Natale, Pasqua
o d'estate. Lo portava con lui per farsi compagnia quando andava a sbrigare delle sue commissioni.
Il teste afferma che gli era stato riferito che c'era stato un accordo, ma di non sapere quando ci fosse stato, e di non essere a conoscenza dello stato di salute del sig. . Dichiara che sapeva che PE negli ultimi tempi non era stato bene e che era stato in ospedale. Il teste riferisce di non conoscere il sig. e di averlo visto per la prima volta la mattina dell'escussione in Tribunale, mentre _1 afferma di conoscerne il padre. Afferma che quelle poche volte in cui era andato a casa del sig.
non aveva trovato nessuno e di non sapere se ci andasse qualcuno dopo di lui. Riferisce di PE non ricordare se avesse assistito durante malattia come la febbre il Sig. e di Persona_1 ricordare che era partito, ma non sapeva se il 2018 o il 2019. Dichiara che alcune volte il sig.
gli diceva che andava in Germania. Il teste, poi, sulla circostanza se il Sig. PE [...]
si recasse a far visita al proprio padre durante le vacanze natalizie, pasquali, estive ed RT ogni qual volta si manifestasse grave urgenza affrontando viaggio da Norimberga, dichiara che dal
2020 lo aveva visto venire più di una volta durante i periodi di festa. Dichiara di non aver accompagnato presso la locale stazione dei Carabinieri di Cetraro per sporgere Persona_1 querela. Sulla circostanza se fosse vero che nel periodo di Natale 2018 aveva rinvenuto presso la residenza in Cetraro al Corso San Benedetto il Sig. che piangeva lamentando il Persona_1 fatto che il Sig. ed i parenti di quest'ultimo dopo la stipula del contratto lo trattavano _1 come un estraneo, dichiara che alcune volte era capitato che il sig. si lamentasse con lui, PE
11 ma di non ricordare quando. Rispetto alla circostanza se negli anni dal 2015 al 2020 in diverse occasioni avesse provveduto a sistemare gli elettrodomestici in uso al Sig. poiché PE ammassati ed in cattive condizioni igieniche così come rinveniva l'abbigliamento del medesimo ammassato in buste e/o valigie, e comunque dormiva in camera priva di illuminazione, afferma non essersene occupato lui e che una volta gli aveva cambiato un flessibile.
La teste riferito di essere residente in [...], nonché Testimone_4 di essere la sorella di e anche nipote del sig. che era suo zio, _1 Persona_1 conferma che l'abitazione di si trovava nei pressi dell'appartamento di residenza Persona_1 della famiglia di e che distava circa un minuto a piedi. La medesima dichiara che _1
, nell'anno 2015, era un giovane studente appena diplomato, che abitava con i propri _1 genitori e dipendente dagli stessi, precisando che nel 2015 si era appena diplomato e stavano tutti assieme a casa dei genitori. Afferma la medesima che, nel periodo anno 2015–2019, , _1 quotidianamente, si adoperava per portare i pasti principali e/o accertarsi di ogni altro bisogno di e che oltre ai pasti gli portava anche il bucato, lavato e stirato, le medicine e si Persona_1 fermava lì a chiacchierare con lo zio e in più gli faceva le pulizie giornaliere. Dichiara di PE esserne a conoscenza perché tante volte era andata con lui, dichiarando che lo aiutava anche la loro madre a lavargli il bucato e a stirarlo. In occasione di telefonate con suo fratello, si faceva passare lo zio per parlargli e lo sentiva al telefono. La teste conferma, poi, che nel periodo anno 2015– _1
2019 molte volte si recava a pranzo e cena a casa dei genitori di Persona_1 _1
e, dato che abitavano vicino, lo andavano a prendere e lo portavano a casa ogni volta che li chiamava e gli chiedeva di andare. Dato che lui era solo stava molto a contatto con loro e suo fratello lo andava a prendere e stava a casa con loro. Conferma che nel periodo anno 2015–2019 per ogni esigenza si rivolgeva a , il quale provvedeva alla spesa di generi alimentari Persona_1 _1
e beni di prima necessità anche medicinali, aggiungendo che all'occorrenza, dato che la loro madre faceva l'infermiera, suo fratello portava la loro madre dallo zio AL e gli faceva anche le punture e quando il medesimo aveva bisogno anche di lavare i panni se ne occupava la mamma che trascorreva del tempo con lui. Suo fratello era sempre a contatto con lo zio e gli portava tutto ciò che PE gli serviva. Afferma che, nel periodo anno 2015–2019, riceveva assistenza Persona_1 continua relativa a cibo, pulizia, compagnia nonché al bisogno anche medica, da parte di _1
e dei suoi familiari, precisando che, oltre a suo fratello che ci stava h24, ci stavano anche suo
[...] padre, sua madre e sua zia e anche lei. Andavano un poco tutti, anche di notte se sentivano rumori, provenienti dall'esterno o dal piano di sopra. Se non ci poteva andare uno ci andava l'altro. Dichiara che nel periodo anno 2015–2019 in più occasioni si era recato con Persona_1 _1
a pranzo al ristorante il Cubo, molto spesso andavano lì. Aggiunge che, nelle ricorrenze e nei
12 compleanni, avevano un terreno dove facevano le feste e il sig. andava lì con loro dalla PE nonna della teste. Era capitato anche che suo padre lo accompagnasse a fare visite a Cosenza e si fermasse a mangiare anche dalla teste. Dichiara che nelle varie visite andavano , suo padre e lo _1 zio . L'anno in cui capitò che si fossero fermati da lei era il 2018, mentre dal 2015 al 2019 PE trascorreva sempre con loro le feste e le ricorrenze di cui aveva parlato. Anche le domeniche, quando andavano dalla nonna, lui andava con loro. Afferma che si era recato Persona_1 autonomamente in gita a Tropea e in Germania, precisando che era molto autonomo e quando lui chiamava che doveva partire suo padre con suo fratello lo andavano a prendere quando arrivava e a portare quando doveva partire. La teste dichiara che nell'anno 2015 si iscriveva alla _1 facoltà di Servizio Sociale presso l' e che lo stesso aveva sempre amato stare Parte_2
a contatto con le persone, era attivo nel sociale e si occupava tante volte di fare beneficenza, di portare pacchi, era iscritto negli scout e lui era sempre in prima linea ad aiutare. La teste riferisce che la scelta della sede universitaria di veniva condizionata proprio dalla necessità di restare a _1
Cetraro, in quanto, siccome lo zio gli aveva detto che gli avrebbe lasciato casa, immaginava PE un futuro a Cetraro e per questo era restio ad andare a Cosenza, anche perché così avrebbe potuto stare con lo zio. Per non lasciare lo zio, faceva il pendolare e andava a Cosenza solo per i corsi e per gli esami e poi tornava per stare con lo zio. Quando lui non c'era stavano lei o suo padre con lo zio
, finché non arrivava suo fratello dall'università. Dichiara che nell'anno 2019 PE PE
decideva volontariamente di allontanarsi da e dalla sua famiglia, impedendo
[...] _1 loro ogni accesso nella sua abitazione, precisando che era successo tutto da un momento all'altro e che, fino al giorno prima, era stato con loro e poi all'improvviso si era allontanato. Suo fratello era stato molto male e non voleva più occuparsi delle attività sociali, non ne aveva più la voglia. Questo era capitato dopo una telefonata che gli aveva fatto il figlio durante il periodo estivo e da settembre – ottobre lo zio aveva iniziato ad allontanarsi. Riferisce che lei non aveva mai visto il figlio
PE dello zio . Dichiara che il predetto zio era stato malissimo per via di un tumore, ma il figlio
PE né lo aveva chiamato, né lo aveva cercato. Non si era occupato mai di nulla e lo zio non ne
PE voleva parlare perché non andavano d'accordo. Dichiara di sapere che lo zio aveva solo
PE questo figlio legittimo in Germania. Riferisce che, nell'anno 2019, si era Persona_1 riavvicinato telefonicamente al figlio che abitava in Germania, perché lui RT gli aveva promesso, dopo aver saputo che lo zio voleva lasciare casa a suo fratello, che lo
PE sarebbe andato a prendere per portarlo con lui in Germania, però per quattro anni, dal 2019 fino alla data dell'escussione, ossia il 2024, non era andato. Il figlio lo aveva fatto andare in Germania solo qualche mese prima dell'escussione, dopo che, durante il periodo di malattia durante il quale la sorella lo aveva assistito, questa aveva riferito al figlio che non avrebbe più potuto farlo. Conferma che la
13 cessione della nuda proprietà dell'appartamento in favore di era stata frutto di una _1 libera scelta, non condizionata, in previsione soltanto di eventuali problematiche di salute e necessità, precisando che lo zio era andato da solo dal Notaio a fare il tutto e che così gli aveva riferito. PE
Siccome vedeva solo suo fratello e loro e il figlio non c'era, e siccome andavano suo padre e suo fratello ad accompagnarlo a Napoli durante il periodo di malattia, aveva deciso di lasciare la casa a loro. Dichiara che per le pulizie dell'appartamento abitato da Persona_1 _1 aveva incaricato la NOa precisando che c'era c'era anche suo padre e Persona_7 Per_7 suo fratello e quando non c'era nessuno andava anche lei. A turno, andavano un po' tutti. A turno tra di loro, ma suo fratello c'era sempre. Dichiara che suo fratello non era sposato.
Va rigettata l'eccezione di incapacità a testimoniare della predetta teste, sollevata dall'attore.
La teste ha dichiarato di essere “residente in [...]”. Testimone_4
In ogni caso, la stessa, sebbene, nella riportata deposizione testimoniale, abbia dichiarato che
“aveva deciso di lasciare la casa a noi”, non è stata parte del contratto oggetto di Persona_1 causa, stipulato tra e . Persona_1 _1
Soltanto quest'ultimo era beneficiario della cessione della nuda proprietà dell'immobile identificato nell'atto pubblico di “cessione di nuda proprietà con obbligo di mantenimento” del 30.4.2015.
Parimenti, il solo NO , in corrispettivo della cessione, si obbligava, per sé ed eredi, _1 verso il cedente, che accettava, “a mantenere quest'ultimo, vita dello stesso Persona_1 naturale durante, consentendo al medesimo di vivere nella propria famiglia, somministrandogli i normali e convenienti alimenti, vestiario, medicinali, prestando al medesimo ogni assistenza morale e materiale e cure mediche, in caso di malattia;
il tutto in misura variabile ai bisogni e alla durata della vita del predetto al fine di consentirgli una serena e decorosa esistenza”.
Indi, l'obbligazione, a carico di e a beneficio di per la vita dei _1 Persona_1 medesimi, consisteva nel mantenimento dell' , “consentendo al medesimo di vivere nella PE propria famiglia, somministrandogli i normali e convenienti alimenti, vestiario, medicinali, prestando al medesimo ogni assistenza morale e materiale e cure mediche, in caso di malattia;
il tutto in misura variabile ai bisogni e alla durata della vita del predetto al fine di consentirgli una serena e decorosa esistenza”.
Non è stata, dunque, specificata la frequenza delle prestazioni di mantenimento, che dovevano, piuttosto, avvenire “in misura variabile ai bisogni e alla durata della vita del predetto al fine di consentirgli una serena e decorosa esistenza”.
Tanto precisato, la teste ha riferito, tra l'altro, che l'abitazione di Testimone_4 PE
si trovava nei pressi dell'appartamento di residenza della famiglia di , che
[...] _1 distava circa un minuto a piedi e che nell'anno 2019 decideva volontariamente Persona_1
14 di allontanarsi da e dalla sua famiglia, impedendo loro ogni accesso nella sua _1 abitazione, precisando che era successo tutto da un momento all'altro e che, fino al giorno prima,
l' era stato con loro e poi all'improvviso si era allontanato. PE
Tali circostanze oggettive, relative alla vicinanza tra l'abitazione di e Persona_1
l'appartamento di residenza della famiglia di nonché all'allontanamento volontario di _1
nell'anno 2019, da e dalla sua famiglia, impedendo loro ogni Persona_1 _1 accesso nella sua abitazione, sono state ammesse dallo stesso in sede di interrogatorio PE formale.
L'interrogato infatti, ha dichiarato essere vero che l'abitazione del medesimo si Persona_1 trovava nei pressi dell'appartamento di residenza della famiglia di , riferendo di aver _1 saputo dopo che studiava. Ha dichiarato altresì che nell'anno 2019 decideva _1 volontariamente di allontanarsi da e dalla sua famiglia, impedendo loro ogni accesso _1 nella sua abitazione perché non aveva alcuna assistenza.
La collocazione temporale dell'allontanamento, nell'anno 2019, trova ulteriore conferma nelle missive datate 29/10/2019 e 21/12/2019.
L'allontanamento volontario da e dalla sua famiglia da parte dell' , il quale _1 PE impediva loro ogni accesso nella sua abitazione, rende irrilevanti, ai fini del presente giudizio, le condotte successive tenute da , così come si appalesano irrilevanti, a tali fini, i rapporti _1 debitori di nei riguardi dell' , essendo , per come già Persona_3 PE _1 rilevato, l'unico soggetto obbligato alla prestazione di mantenimento in forza dell'allegato contratto.
Va parimenti evidenziato che quest'ultimo prevede testualmente che doveva, tra _1
l'altro, consentire al predetto “di vivere nella propria famiglia” e che, dal materiale probatorio in atti, non risulta che all' sia stata mai preclusa questa possibilità. PE
Puntualizzato ciò, sull'effettivo ed esatto adempimento da parte del convenuto, dalla stipula del contratto del 30.4.2015 sino al 2019, dell'obbligazione di mantenimento in favore dell' PE
(non solo “consentendo al medesimo di vivere nella propria famiglia”, ma anche “somministrandogli
i normali e convenienti alimenti, vestiario, medicinali, prestando al medesimo ogni assistenza morale
e materiale e cure mediche, in caso di malattia;
il tutto in misura variabile ai bisogni e alla durata della vita del predetto al fine di consentirgli una serena e decorosa esistenza”), si registra un contrasto nelle deposizioni testimoniali assunte.
Il teste , amico del sig. , ha riferito che, prima del 2019-2020, non Testimone_3 PE andava a trovarlo, precisando che, quelle poche volte in cui era andato, non ci aveva trovato mai nessuno. Parimenti irrilevante, in quanto successiva al 2019, è la circostanza secondo cui il predetto teste ha accompagnato l' all'ospedale di Cetraro, nel periodo post Covid. Sulla circostanza PE
15 se fosse vero che nel periodo di Natale 2018 aveva rinvenuto presso la residenza in Cetraro al Corso
San Benedetto il Sig. che piangeva lamentando il fatto che il Sig. Persona_1 _1 ed i parenti di quest'ultimo dopo la stipula del contratto lo trattavano come un estraneo, ha dichiarato che alcune volte era capitato che il sig. si lamentasse con lui, ma di non ricordare quando. PE
Il teste , all'udienza del 22.6.22, ha dichiarato che lui non assisteva Testimone_1 nessuno e che si trovava ad andare lì presso l'abitazione dell' due – tre volte al Persona_1 mese e che o lo chiamava lui oppure il NO lo contattava chiedendogli RT di affacciarsi dal padre. Il teste, poi, ha confermato che nelle festività natalizie, pasquali, estive era solito trascorrere giorni di vacanza presso il domicilio del Sig. e che al momento Persona_1 della conclusione dell'accordo nell'anno 2015, il Sig. era in buono stato di salute. Persona_1
Dichiarato di non conoscere la circostanza se il Sig. visitava regolarmente il Sig. _1 tenendosi al corrente delle sue vicende personali e partecipandovi il più Persona_1 possibile, ha precisato che nelle occasioni in cui si era recato presso il sig. non Persona_1 aveva rinvenuto nessuno. In ordine alla circostanza se fosse vero che dal mese di giugno 2015 alla data di escussione (22.6.2022) aveva incontrato il Sig. presso la residenza del Sig. _1
e/o aveva avuto modo di vederlo assistere il medesimo e/o altri parenti, il teste Persona_1 ha ribadito di non aver mai visto nessuno. Ha confermato che il Sig. si RT recava a far visita al proprio padre durante le vacanze natalizie, pasquali, estive ed ogni qual volta si era manifestata grave urgenza affrontando il viaggio da Norimberga. Ha dichiarato di poter dire di aver rinvenuto il sig. che piangeva e si lamentava dicendo che non aveva nessuno Persona_1 dei parenti e che era solo. Ha precisato che era andato in bagno e si era voltato indietro perché era sporchissimo e indecente, ma di non ricordare precisamente l'anno in cui ciò era accaduto. Ha confermato che negli anni dal 2015 al 2020 in diverse occasioni aveva provveduto a sistemare gli elettrodomestici in uso al Sig. poiché ammassati ed in cattive condizioni igieniche così PE come rinveniva l'abbigliamento del medesimo ammassato in buste e/o valigie, e comunque dormiva in camera priva di illuminazione.
Si osserva che alcune dichiarazioni del predetto teste sono prive di precisi riferimenti temporali, ossia le affermazioni secondo cui: lo aveva condotto presso l'ospedale “Mariano Santo” varie volte, quattro o cinque, ma non ricordava gli anni esatti;
lo aveva assistito durante malattia come la febbre;
aveva rinvenuto il sig. che piangeva e si lamentava dicendo che non aveva nessuno dei Persona_1 parenti e che era solo;
era andato in bagno e si era voltato indietro perché era sporchissimo e indecente, ma non ricordava precisamente l'anno in cui ciò era accaduto;
una sera che era stato in sua compagnia e lo aveva accompagnato a casa, lo aveva aiutato a mettersi sul letto e aveva notato che c'erano abiti sparsi e in disordine e vi era solo una lampadina in corridoio.
16 Nondimeno, anche senza considerare tali dichiarazioni, così come quella secondo cui il citato teste aveva accompagnato il NO presso l'ospedale Mariano Santo l'anno precedente PE all'escussione, cioè nel 2021, il menzionato teste ha riferito che si trovava ad andare presso l'abitazione di due – tre volte al mese, che nelle occasioni in cui si era recato Persona_1 presso il sig. dal mese di giugno 2015 alla data di escussione (22.6.2022), non Persona_1 aveva rinvenuto nessuno e che negli anni dal 2015 al 2020 in diverse occasioni aveva provveduto a sistemare gli elettrodomestici in uso al Sig. poiché ammassati ed in cattive condizioni PE igieniche così come rinveniva l'abbigliamento del medesimo ammassato in buste e/o valigie, e comunque dormiva in camera priva di illuminazione.
Tali dichiarazioni si pongono in contraddizione con quelle della teste secondo cui Testimone_4 nel periodo anno 2015–2019 , quotidianamente, si adoperava per portare i pasti _1 principali e/o accertarsi di ogni altro bisogno di e oltre ai pasti gli portava anche Persona_1 il bucato, lavato e stirato, le medicine e si fermava lì a chiacchierare con lo zio e in più gli PE faceva le pulizie giornaliere. Asseriva di esserne a conoscenza perché tante volte era andata con lui, dichiarando che lo aiutava anche la loro madre a lavargli il bucato e a stirarlo. La teste _1 confermava, poi, che: nel periodo anno 2015–2019 molte volte si recava a pranzo Persona_1
e cena a casa dei genitori di e, dato che abitavano vicino, lo andavano a prendere e lo _1 portavano a casa ogni volta che li chiamava e gli chiedeva di andare;
suo fratello lo andava a prendere e stava a casa con loro;
nel periodo anno 2015–2019 per ogni esigenza si Persona_1 rivolgeva a , il quale provvedeva alla spesa di generi alimentari e beni di prima _1 necessità anche medicinali;
suo fratello era sempre a contatto con lo zio e gli portava tutto PE ciò che gli serviva;
nel periodo anno 2015–2019, riceveva assistenza continua Persona_1 relativa a cibo, pulizia, compagnia nonché al bisogno anche medica, da parte di e dei _1 suoi familiari, precisando che, oltre a suo fratello che ci stava h24, ci stavano anche suo padre, sua madre e sua zia e anche lei;
per le pulizie dell'appartamento abitato da Persona_1 _1
aveva incaricato la NOa
[...] Persona_7
La predetta teste ha riferito, inoltre, che: si era recato autonomamente in gita a Persona_1
Tropea e in Germania, precisando che era molto autonomo e quando lui chiamava che doveva partire suo padre con suo fratello lo andavano a prendere quando arrivava e a portare quando doveva partire;
la scelta della sede universitaria di veniva condizionata proprio dalla necessità di _1 restare a Cetraro, in quanto, siccome lo zio gli aveva detto che gli avrebbe lasciato casa, PE immaginava un futuro a Cetraro e per questo era restio ad andare a Cosenza, anche perché così avrebbe potuto stare con lo zio;
per non lasciare lo zio, faceva il pendolare e andava a Cosenza solo per i corsi e per gli esami e poi tornava per stare con lo zio.
17 La deposizione della teste è corroborata da quella della teste la Testimone_4 Testimone_2 quale, riferito di conoscere il sig. , con cui condivideva, sin dalle scuole elementari,
_1 un percorso insieme, ha confermato che: l'abitazione di si trovava nei pressi
Persona_1 dell'appartamento di residenza della famiglia di;
quest'ultimo, nell'anno 2015, era un
_1 giovane studente appena diplomato, che abitava con i propri genitori ed era dipendente dagli stessi;
nel periodo anno 2015–2019 quotidianamente si adoperava per portare i pasti
_1 principali e/o accertarsi di ogni altro bisogno di nel periodo 2015–2019
Persona_1 molte volte si recava a pranzo e cena a casa dei genitori di ,
Persona_1 _1 precisando che le era capitato di andare a pranzo presso la casa dei genitori di nonché
_1 in gita in campagna e in queste occasioni era presente nel periodo anno 2015–
Persona_1
2019 per ogni esigenza si rivolgeva a , il quale provvedeva alla Persona_1 _1 spesa di generi alimentari e beni di prima necessità anche medicinali, precisando che alcune volte aveva fatto la spesa con , nonché effettuato acquisti in farmacia e in queste spese ed _1 acquisti era capitato di includere anche nel periodo anno 2015–2019 Persona_1 PE
riceveva assistenza continua relativa a cibo, pulizia, compagnia nonché al bisogno anche
[...] medica, da parte di e dei suoi familiari, precisando di essere stata anche a casa del
_1 NO proprio perché doveva attendere che effettuava pulizie o assistenza PE _1 in favore del predetto;
nell'anno 2015 si iscriveva alla facoltà di Servizio Sociale
_1 presso l' e la scelta della sede universitaria di veniva Parte_2 _1 condizionata proprio dalla necessità di restare a Cetraro;
le scelte di inerenti al suo
_1 percorso universitario erano state fortemente condizionate dalla necessità di stare a Cetraro per accudire proprio perché aveva degli orari in cui accudirlo e doveva tenersi pronto Persona_1 alle eventuali chiamate che a volte capitavano del predetto;
per le pulizie dell'appartamento abitato da aveva incaricato la NOa precisando che Persona_1 _1 Persona_7 detta scelta era stata effettuata proprio da perché non riusciva a fare tutto da solo.
_1
Sulla scorta delle testimonianze di e le domande attoree, di Testimone_4 Testimone_2 risoluzione giudiziale per inadempimento del contratto in oggetto e di risarcimento del danno, si appalesano infondate e, pertanto, vanno rigettate.
L'evidenziato contrasto tra le riportate deposizioni testimoniali induce a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 356/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
18 1) rigetta le domande attoree;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Paola, lì 22.9.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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