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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/10/2025, n. 2800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2800 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 922/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA GA Presidente dott.ssa EA CC Consigliere rel. dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 procedimento dall'Avv. Silvia Papadia, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicolo Orti n. 13, Rosate (MI), giusta delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente procedimento Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Claudio Venghi, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via
B. Cellini n. 2/A, Milano (MI), giusta delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 9 avente ad oggetto: Promessa di pagamento – Ricognizione di debito sulle seguenti conclusioni.
Per l'appellante Parte_1
“IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE
- CONCEDERE la SOSPENSIONE della PROVVISORIA ESECUTIVITÀ della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa ai sensi degli artt. 351, comma II, e 283 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, IN RIFORMA dei capi 2 e 3 della sentenza n. 372/2024 emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione III Civile, Giudice
Dott. Forcina Andrea Francesco, nell'ambito del giudizio R.G. n. 5043/2022, pubblicata in data
23.02.2024, notificata da controparte il 26.02.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via principale: DARE ATTO del riconoscimento di debito/promessa di pagamento della convenuta e conseguentemente CONDANNARE la convenuta al pagamento di € 27.750,00 a favore dell'attrice, oltre interessi legali dal 18.07.19 al saldo. In subordine:
ACCERTARE e DICHIARARE che la convenuta è debitrice nei confronti dell'attrice della somma di €
27.750,00, oltre interessi legali dal 18.07.19 al saldo e per l'effetto CONDANNARE la convenuta al pagamento della predetta somma o di quella ritenuta di giustizia. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e
CPA come per legge, rimborso spese di CTU e CTP, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE: respingere l'istanza della signora di sospensione dell'esecutività Pt_1 della Sentenza n. 372/2024 resa dal Tribunale di Pavia perché infondata per le ragioni esposte.
NEL MERITO: rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dalla Signora
e per l'effetto confermare la Sentenza n. 372/2024 resa dal Tribunale di Pavia e Parte_1 pubblicata in data 2302.2024, oggetto di gravame.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di riforma della impugnata Sentenza, rigettare la domanda attorea in quanto prescritta ed in ogni caso infondata in fatto e in diritto per le ragioni pagina 2 di 9 esposte in atti, e per l'effetto mandare assolta la sig.ra da qualsivoglia avversa Controparte_1 pretesa.
Con condanna dell'appellata all'integrale rifusione delle spese e compensi del presente giudizio nonché del giudizio di primo grado.”
I. Il processo di primo grado
I.1. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pavia chiedendone Parte_1 Controparte_1 la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 27.750,00 oltre interessi legali in forza di un atto di promessa di pagamento/riconoscimento del debito contenuto nella scrittura privata sottoscritta inter partes in data 18.12.2001 (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte . Pt_1
A fondamento della propria pretesa, l'odierna appellante deduceva:
- di avere concesso in mutuo, in favore di e di (figlio di Controparte_1 Persona_1 Pt_1
e, all'epoca, marito di , una somma di denaro finalizzata all'acquisto,
[...] Controparte_1 da parte di questi ultimi, di un immobile sito in Rosate, Via Falcone 9/A;
- che i conseguenti rapporti tra le parti erano stati regolati mediante la sottoscrizione, in data 18 dicembre 2001, di apposita scrittura privata;
- che, mediante la sottoscrizione della predetta scrittura privata, i signori e Persona_1 avevano dichiarato che, in caso di vendita dell'immobile, avrebbero corrisposto Controparte_1
a un importo pari al “30% del valore ricavato della casa venduta”; Parte_1
- che, nonostante la vendita dell'immobile si fosse perfezionata in data 18.07.2019, con prezzo convenuto in euro 185.000,00 (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado di parte , la Pt_1 convenuta non aveva corrisposto alcunché.
I.2. Si costituiva in giudizio la convenuta deducendo l'infondatezza della domanda, Controparte_1
l'invalidità della scrittura privata per indeterminabilità dell'oggetto nonché per difetto di causa e formulando eccezione di falsità della sottoscrizione apposta alla scrittura privata recante il proprio nome.
I.3. Il Tribunale di Pavia, pertanto, disponeva apposita consulenza tecnica grafologica, la quale consentiva, infine, di ricondurre la sottoscrizione contestata a Controparte_1
pagina 3 di 9 I.4. All'esito del giudizio, il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 372/2024, pubblicata il 23 febbraio
2024, rigettava integralmente le domande spiegate da condannandola al pagamento Parte_1 delle spese di lite, con compensazione delle spese di CTU.
Le argomentazioni poste dal primo giudice alla base di tale decisum possono essere sintetizzate come segue:
- il Tribunale rilevava, anzitutto, come il diritto di ad ottenere il pagamento Parte_1 dell'importo indicato nella scrittura privata fosse sospensivamente condizionato al verificarsi dell'evento consistente nella vendita dell'immobile di Rosate;
- riteneva trattarsi di una condizione sospensiva meramente potestativa, in quanto rimessa alla
“mera volontà” di ed in ordine alla vendita dell'immobile Controparte_1 Persona_1 medesimo, “non […] connessa a qualsivoglia ragione di interesse e/o di convenienza”;
- conseguentemente, premesso che l'art. 1355 cod. civ. è applicabile agli atti unilaterali in forza dell'art. 1324 cod. civ., riteneva l'invalidità della promessa di pagamento;
- concludendo per il rigetto della domanda con la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite, compensava tra le parti le spese di CTU “avendo parte convenuta, così come è emerso dalla perizia grafologica, sottoscritto la scrittura privata dedotta in giudizio”.
II. L'appello di Parte_1
II.1. Avverso la sentenza del Tribunale di Pavia ha proposto appello avanzando – Parte_1 previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa ex artt. 283 e 351 co. 2 c.c. – due motivi di impugnazione, come di seguito rubricati e riassunti.
1) “In merito al capo 2 della sentenza impugnata”.
L'appellante censura la sentenza impugnata per aver ritenuto l'invalidità, ex art. 1355 c.c., della promessa di pagamento, adducendo che il primo giudice abbia errato nel qualificare la condizione sospensiva ivi contenuta come meramente potestativa. A detta dell'appellante il Tribunale avrebbe omesso di ricercare la complessiva volontà delle parti, così come emergente dalla scrittura privata, da individuarsi nel comune intento di “tutelare la che aveva lasciato agli ex coniugi tutti i propri Pt_1 risparmi” (concedendo agli stessi mutuo per l'acquisto dell'immobile di Rosate) “come se fosse stata proprietaria”, attribuendo a quest'ultima – pur se non formalmente comproprietaria del predetto immobile – “gli stessi diritti che avrebbe avuto se fosse stata indicata nel rogito notarile” quale comproprietaria in misura proporzionale alla porzione del prezzo d'acquisto pagata dagli ex coniugi pagina 4 di 9 con l'utilizzo di risorse provenienti dalla stessa. In ragione di quanto sopra, sarebbe ravvisabile la seria volontà dei due ex coniugi di ritenersi vincolati dal contenuto della scrittura privata e, dunque, dall'obbligo di corrispondere a in caso di futura vendita dell'immobile, un importo pari Parte_1 al 30% del prezzo di vendita.
2) “In merito al capo 3 della sentenza impugnata”.
La appellante censura quindi la liquidazione delle spese di lite nei valori medi e la compensazione tra le parti delle spese di CTU. Sotto il primo profilo, rappresenta che il Tribunale, tenuto conto del raffronto tra le allegazioni difensive di ed il contenuto della sentenza, avrebbe dovuto liquidare Controparte_1 il compenso con riferimento ai valori minimi. Sotto il secondo profilo, rappresenta che il Tribunale avrebbe dovuto porre le spese di CTU interamente a carico di alla luce dell'accertata Controparte_1 infondatezza del disconoscimento di firma.
II.2. Si è costituita nel giudizio di appello contestando tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_1
e chiedendo – previo rigetto dell'istanza sospensiva – il rigetto dell'appello.
La difesa dell'appellata, in particolare:
1) con riferimento al primo motivo d'appello, ha contrariamente sostenuto la correttezza della qualificazione della condizione sospensiva in termini di condizione meramente potestativa a parte debitoris, con conseguente nullità ex art. 1355 c.c. della promessa alla quale la stessa risulta apposta;
2) con riferimento al secondo motivo d'appello, ha confutato il criterio di quantificazione delle spese di lite invocato dall'appellante ed ha insistito per la compensazione delle spese di CTU, sostenendo l'irrilevanza dell'espletato accertamento sull'autenticità della sottoscrizione, comunque ancora contestato;
3) ha riproposto le eccezioni di prescrizione del diritto di credito azionato e di nullità della scrittura privata per difetto di causa e/o per indeterminatezza dell'oggetto già spiegate nel giudizio di primo grado.
II.3. All'udienza del 10 luglio 2024, le parti hanno chiesto rinviarsi la causa per la rimessione in decisione ed il Consigliere istruttore designato, in seguito alla discussione delle parti sul punto, si è riservato di riferire al Collegio in ordine all'istanza sospensiva formulata dall'appellante.
Con ordinanza del 15 luglio 2024, il Collegio, a scioglimento della riserva assunta, ha rigettato l'istanza di sospensione di condannando quest'ultima – ai sensi dell'art. 283 u.c. c.p.c. – al Parte_1
pagina 5 di 9 pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di Euro 250,00. Il Collegio ha altresì fissato udienza ai sensi dell'art. 351 u.c. c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, assegnando alle parti termine per le note conclusionali sino all'8 settembre 2025.
All'udienza dell'8 ottobre 2025, su istanza delle parti il Consigliere ha riservato la decisione al collegio e la causa è stata discussa in camera di consiglio in pari data.
III. Le osservazioni della Corte.
III.
1. Il primo motivo di appello è fondato.
III.
1.2. Questa Corte non condivide la qualificazione della scrittura privata del 18.12.2001 in termini di promessa di pagamento sottoposta a condizione sospensiva meramente potestativa.
Deve piuttosto ritenersi, infatti, che, mediante la scrittura privata de qua, Parte_1 CP_1 ed abbiano inteso addivenire ad un concordato assetto dei reciproci interessi
[...] Persona_1 vertenti intorno all'immobile di Rosate.
Partendo dalla premessa per cui pur avendo “contribuito all'acquisto” di tale Parte_1 immobile, “non è indicata nel rogito come intestataria”, le parti hanno regolamentato le varie vicende astrattamente verificabili, secondo uno schema che deve riconoscersi coerente:
- per tutta la durata della vita di stante il diritto di proprietà sull'immobile in Parte_1 capo ai soli ed le parti hanno previsto il diritto della medesima Controparte_1 Persona_1 di abitarvi;
Pt_1
- per il caso in cui l'immobile fosse stato invece venduto a terzi durante la vita della le Pt_1 parti hanno previsto il diritto di quest'ultima di ricever il pagamento, da parte di CP_1 ed di un importo pari al 30% del ricavato dalla vendita;
[...] Persona_1
- per il caso di decesso di stante la situazione comproprietaria dell'immobile da Parte_1 parte di e le parti hanno previsto (ancorché mediante clausola nulla ai sensi CP_1 Per_1 dell'art. 458 c.c.), che la quota idealmente spettante alla convenuta nel 30% del valore Pt_1 dell'immobile, passasse al solo Per_1
Tale complessiva regolamentazione è stata accettata da con la sottoscrizione della Controparte_1 scrittura privata.
Sul punto va infatti chiarito, posto che quest'ultima ha ribadito in questa sede il disconoscimento di firma, che l'esito della CTU disposta in primo grado ne ha motivatamente escluso la fondatezza a pagina 6 di 9 seguito di un accertamento esaustivo, che ha visto l'acquisizione di un saggio grafico della convenuta1, secondo una metodologia di cui la consulente ha indicato l'accreditamento in letteratura, e con puntuale risposta alle osservazioni tecniche del C.T. di parte, da ciò dovendo conseguire il pieno accoglimento delle sue conclusioni da parte della Corte.
III.
1.3 Quand'anche, in ogni caso, si volesse guardare alla scrittura privata del 18.12.2001 come ad una promessa di pagamento assoggettata ad una condizione sospensiva, dovrebbe rilevarsi l'errore commesso dal primo giudice nel ritenerne la natura meramente potestativa, confondendo in sostanza la volontà di vendere con la volontà di effettuare il pagamento: il pagamento sarebbe stato infatti subordinato al verificarsi della vendita, e non alla mera volontà (arbitrio, capriccio) di Parte_2
Proprio sulla scorta dei precedenti citati dal primo giudice (cfr. Cass. Sez. V, Sent. n. 30143
[...] del 20 novembre 2019 e Cass. Sez. III, Sent. n. 31319 del 3 novembre 2021) è dunque agevole osservare come l'evento dedotto in condizione, ovvero la possibile futura vendita dell'immobile, non appaia “svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza”, tanto da potersi ricondurre allo schema del “se vorrò” e da tradire “l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto”, ma costituisca semplicemente un'eventualità, razionalmente considerabile, rispetto alla quale i tre soggetti hanno regolato il conseguente atteggiarsi dei diritti di colei che all'acquisto dell'immobile aveva “contribuito”, pur senza vedersene intestare una quota, come da pacifica premessa. Non sussisterebbe dunque, in ogni caso, ragione di invalidità della scrittura privata.
III.
1.4. Detto ciò, risulta provato che ed hanno alienato l'immobile di Controparte_1 Persona_1
Rosate in data 18.072019 al prezzo di euro 185.000,00 (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado di parte
, con conseguente diritto di ad ottenere il pagamento, da parte dei due ex Pt_1 Parte_1 coniugi in solido, di un importo pari a complessivi euro 55.500,00, qui azionato nei confronti della sola pro quota, per complessivi euro 27.750,00 in punto capitale. Controparte_1
III.1.5. È evidentemente a seguito della vendita, e dunque dalla data della stessa, che ha Parte_1 potuto esercitare il diritto riconosciutole nella più volte citata scrittura privata, per cui del tutto infondata è l'eccezione di prescrizione.
III.
1.6. La appellata in riforma della sentenza impugnata, deve dunque essere condannata al CP_1 pagamento in favore della appellante della somma di euro 27.750,00, oltre interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c., dalla data di messa in mora (03.03.2022; cfr. doc. 3) alla data della 1 Così restando irrilevanti le contestazioni della sua difesa in ordine alla provenienza delle scritture di comparazione. pagina 7 di 9 domanda giudiziale (04.11.2022), ed al saggio di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
III.2. È altresì fondato il secondo motivo di gravame in punto spese di CTU. L'esito della consulenza, infatti, resasi necessaria per la condotta della che ha infondatamente disconosciuto la CP_1 sottoscrizione, non costituisce, come ha ritenuto il primo giudice, ragione per una compensazione tra le parti delle spese relative, bensì per l'integrale addebito alla medesima. CP_1
III.
2.1. Quanto alle spese del giudizio, la censura è assorbita dall'esito dell'appello.
IV. Regolamento delle spese di lite
IV.
1. Le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio2, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91
c.p.c., vengono poste a carico della appellata e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri medi di cui dal D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da euro 26.001 ad euro 52.000) ed all'attività concretamente prestata.
IV.
2. Sussistono i presupposti per la revoca dell'ordinanza del 15 luglio 2024, con la quale, all'esito della fase cautelare, è stata condannata al pagamento, in favore della cassa delle Parte_1 ammende, della somma di euro 250,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 372/2024, pubblicata il 23 febbraio 2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
pagina 8 di 9 1. In riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
dell'importo di euro 27.750,00, oltre interessi come da motivazione.
[...]
2. Condanna l'appellata alla rifusione in favore della appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.295,00 per contributo unificato e complessivi euro 14.562,00 per compensi (di cui euro 7.616,00 con riferimento al primo grado ed euro 6.946,00 con riferimento al presente grado di giudizio), oltre al rimborso forfetario delle spese in misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
3. Pone le spese di CTU, così come liquidate nel primo grado di giudizio, interamente a carico della appellata.
4. Visto l'art. 283, ultimo comma, c.p.c., revoca l'ordinanza in data 15. 07.2024, con la quale Pt_1
è stata condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro
[...]
250,00.
Milano, così deciso nella camera di consiglio del 08.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EA CC MA GA
Minuta redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Luca Novelli
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. 9064/18).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA GA Presidente dott.ssa EA CC Consigliere rel. dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 procedimento dall'Avv. Silvia Papadia, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicolo Orti n. 13, Rosate (MI), giusta delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente procedimento Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Claudio Venghi, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via
B. Cellini n. 2/A, Milano (MI), giusta delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 9 avente ad oggetto: Promessa di pagamento – Ricognizione di debito sulle seguenti conclusioni.
Per l'appellante Parte_1
“IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE
- CONCEDERE la SOSPENSIONE della PROVVISORIA ESECUTIVITÀ della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa ai sensi degli artt. 351, comma II, e 283 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, IN RIFORMA dei capi 2 e 3 della sentenza n. 372/2024 emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione III Civile, Giudice
Dott. Forcina Andrea Francesco, nell'ambito del giudizio R.G. n. 5043/2022, pubblicata in data
23.02.2024, notificata da controparte il 26.02.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via principale: DARE ATTO del riconoscimento di debito/promessa di pagamento della convenuta e conseguentemente CONDANNARE la convenuta al pagamento di € 27.750,00 a favore dell'attrice, oltre interessi legali dal 18.07.19 al saldo. In subordine:
ACCERTARE e DICHIARARE che la convenuta è debitrice nei confronti dell'attrice della somma di €
27.750,00, oltre interessi legali dal 18.07.19 al saldo e per l'effetto CONDANNARE la convenuta al pagamento della predetta somma o di quella ritenuta di giustizia. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e
CPA come per legge, rimborso spese di CTU e CTP, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE: respingere l'istanza della signora di sospensione dell'esecutività Pt_1 della Sentenza n. 372/2024 resa dal Tribunale di Pavia perché infondata per le ragioni esposte.
NEL MERITO: rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dalla Signora
e per l'effetto confermare la Sentenza n. 372/2024 resa dal Tribunale di Pavia e Parte_1 pubblicata in data 2302.2024, oggetto di gravame.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di riforma della impugnata Sentenza, rigettare la domanda attorea in quanto prescritta ed in ogni caso infondata in fatto e in diritto per le ragioni pagina 2 di 9 esposte in atti, e per l'effetto mandare assolta la sig.ra da qualsivoglia avversa Controparte_1 pretesa.
Con condanna dell'appellata all'integrale rifusione delle spese e compensi del presente giudizio nonché del giudizio di primo grado.”
I. Il processo di primo grado
I.1. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pavia chiedendone Parte_1 Controparte_1 la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 27.750,00 oltre interessi legali in forza di un atto di promessa di pagamento/riconoscimento del debito contenuto nella scrittura privata sottoscritta inter partes in data 18.12.2001 (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte . Pt_1
A fondamento della propria pretesa, l'odierna appellante deduceva:
- di avere concesso in mutuo, in favore di e di (figlio di Controparte_1 Persona_1 Pt_1
e, all'epoca, marito di , una somma di denaro finalizzata all'acquisto,
[...] Controparte_1 da parte di questi ultimi, di un immobile sito in Rosate, Via Falcone 9/A;
- che i conseguenti rapporti tra le parti erano stati regolati mediante la sottoscrizione, in data 18 dicembre 2001, di apposita scrittura privata;
- che, mediante la sottoscrizione della predetta scrittura privata, i signori e Persona_1 avevano dichiarato che, in caso di vendita dell'immobile, avrebbero corrisposto Controparte_1
a un importo pari al “30% del valore ricavato della casa venduta”; Parte_1
- che, nonostante la vendita dell'immobile si fosse perfezionata in data 18.07.2019, con prezzo convenuto in euro 185.000,00 (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado di parte , la Pt_1 convenuta non aveva corrisposto alcunché.
I.2. Si costituiva in giudizio la convenuta deducendo l'infondatezza della domanda, Controparte_1
l'invalidità della scrittura privata per indeterminabilità dell'oggetto nonché per difetto di causa e formulando eccezione di falsità della sottoscrizione apposta alla scrittura privata recante il proprio nome.
I.3. Il Tribunale di Pavia, pertanto, disponeva apposita consulenza tecnica grafologica, la quale consentiva, infine, di ricondurre la sottoscrizione contestata a Controparte_1
pagina 3 di 9 I.4. All'esito del giudizio, il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 372/2024, pubblicata il 23 febbraio
2024, rigettava integralmente le domande spiegate da condannandola al pagamento Parte_1 delle spese di lite, con compensazione delle spese di CTU.
Le argomentazioni poste dal primo giudice alla base di tale decisum possono essere sintetizzate come segue:
- il Tribunale rilevava, anzitutto, come il diritto di ad ottenere il pagamento Parte_1 dell'importo indicato nella scrittura privata fosse sospensivamente condizionato al verificarsi dell'evento consistente nella vendita dell'immobile di Rosate;
- riteneva trattarsi di una condizione sospensiva meramente potestativa, in quanto rimessa alla
“mera volontà” di ed in ordine alla vendita dell'immobile Controparte_1 Persona_1 medesimo, “non […] connessa a qualsivoglia ragione di interesse e/o di convenienza”;
- conseguentemente, premesso che l'art. 1355 cod. civ. è applicabile agli atti unilaterali in forza dell'art. 1324 cod. civ., riteneva l'invalidità della promessa di pagamento;
- concludendo per il rigetto della domanda con la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite, compensava tra le parti le spese di CTU “avendo parte convenuta, così come è emerso dalla perizia grafologica, sottoscritto la scrittura privata dedotta in giudizio”.
II. L'appello di Parte_1
II.1. Avverso la sentenza del Tribunale di Pavia ha proposto appello avanzando – Parte_1 previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa ex artt. 283 e 351 co. 2 c.c. – due motivi di impugnazione, come di seguito rubricati e riassunti.
1) “In merito al capo 2 della sentenza impugnata”.
L'appellante censura la sentenza impugnata per aver ritenuto l'invalidità, ex art. 1355 c.c., della promessa di pagamento, adducendo che il primo giudice abbia errato nel qualificare la condizione sospensiva ivi contenuta come meramente potestativa. A detta dell'appellante il Tribunale avrebbe omesso di ricercare la complessiva volontà delle parti, così come emergente dalla scrittura privata, da individuarsi nel comune intento di “tutelare la che aveva lasciato agli ex coniugi tutti i propri Pt_1 risparmi” (concedendo agli stessi mutuo per l'acquisto dell'immobile di Rosate) “come se fosse stata proprietaria”, attribuendo a quest'ultima – pur se non formalmente comproprietaria del predetto immobile – “gli stessi diritti che avrebbe avuto se fosse stata indicata nel rogito notarile” quale comproprietaria in misura proporzionale alla porzione del prezzo d'acquisto pagata dagli ex coniugi pagina 4 di 9 con l'utilizzo di risorse provenienti dalla stessa. In ragione di quanto sopra, sarebbe ravvisabile la seria volontà dei due ex coniugi di ritenersi vincolati dal contenuto della scrittura privata e, dunque, dall'obbligo di corrispondere a in caso di futura vendita dell'immobile, un importo pari Parte_1 al 30% del prezzo di vendita.
2) “In merito al capo 3 della sentenza impugnata”.
La appellante censura quindi la liquidazione delle spese di lite nei valori medi e la compensazione tra le parti delle spese di CTU. Sotto il primo profilo, rappresenta che il Tribunale, tenuto conto del raffronto tra le allegazioni difensive di ed il contenuto della sentenza, avrebbe dovuto liquidare Controparte_1 il compenso con riferimento ai valori minimi. Sotto il secondo profilo, rappresenta che il Tribunale avrebbe dovuto porre le spese di CTU interamente a carico di alla luce dell'accertata Controparte_1 infondatezza del disconoscimento di firma.
II.2. Si è costituita nel giudizio di appello contestando tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_1
e chiedendo – previo rigetto dell'istanza sospensiva – il rigetto dell'appello.
La difesa dell'appellata, in particolare:
1) con riferimento al primo motivo d'appello, ha contrariamente sostenuto la correttezza della qualificazione della condizione sospensiva in termini di condizione meramente potestativa a parte debitoris, con conseguente nullità ex art. 1355 c.c. della promessa alla quale la stessa risulta apposta;
2) con riferimento al secondo motivo d'appello, ha confutato il criterio di quantificazione delle spese di lite invocato dall'appellante ed ha insistito per la compensazione delle spese di CTU, sostenendo l'irrilevanza dell'espletato accertamento sull'autenticità della sottoscrizione, comunque ancora contestato;
3) ha riproposto le eccezioni di prescrizione del diritto di credito azionato e di nullità della scrittura privata per difetto di causa e/o per indeterminatezza dell'oggetto già spiegate nel giudizio di primo grado.
II.3. All'udienza del 10 luglio 2024, le parti hanno chiesto rinviarsi la causa per la rimessione in decisione ed il Consigliere istruttore designato, in seguito alla discussione delle parti sul punto, si è riservato di riferire al Collegio in ordine all'istanza sospensiva formulata dall'appellante.
Con ordinanza del 15 luglio 2024, il Collegio, a scioglimento della riserva assunta, ha rigettato l'istanza di sospensione di condannando quest'ultima – ai sensi dell'art. 283 u.c. c.p.c. – al Parte_1
pagina 5 di 9 pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di Euro 250,00. Il Collegio ha altresì fissato udienza ai sensi dell'art. 351 u.c. c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, assegnando alle parti termine per le note conclusionali sino all'8 settembre 2025.
All'udienza dell'8 ottobre 2025, su istanza delle parti il Consigliere ha riservato la decisione al collegio e la causa è stata discussa in camera di consiglio in pari data.
III. Le osservazioni della Corte.
III.
1. Il primo motivo di appello è fondato.
III.
1.2. Questa Corte non condivide la qualificazione della scrittura privata del 18.12.2001 in termini di promessa di pagamento sottoposta a condizione sospensiva meramente potestativa.
Deve piuttosto ritenersi, infatti, che, mediante la scrittura privata de qua, Parte_1 CP_1 ed abbiano inteso addivenire ad un concordato assetto dei reciproci interessi
[...] Persona_1 vertenti intorno all'immobile di Rosate.
Partendo dalla premessa per cui pur avendo “contribuito all'acquisto” di tale Parte_1 immobile, “non è indicata nel rogito come intestataria”, le parti hanno regolamentato le varie vicende astrattamente verificabili, secondo uno schema che deve riconoscersi coerente:
- per tutta la durata della vita di stante il diritto di proprietà sull'immobile in Parte_1 capo ai soli ed le parti hanno previsto il diritto della medesima Controparte_1 Persona_1 di abitarvi;
Pt_1
- per il caso in cui l'immobile fosse stato invece venduto a terzi durante la vita della le Pt_1 parti hanno previsto il diritto di quest'ultima di ricever il pagamento, da parte di CP_1 ed di un importo pari al 30% del ricavato dalla vendita;
[...] Persona_1
- per il caso di decesso di stante la situazione comproprietaria dell'immobile da Parte_1 parte di e le parti hanno previsto (ancorché mediante clausola nulla ai sensi CP_1 Per_1 dell'art. 458 c.c.), che la quota idealmente spettante alla convenuta nel 30% del valore Pt_1 dell'immobile, passasse al solo Per_1
Tale complessiva regolamentazione è stata accettata da con la sottoscrizione della Controparte_1 scrittura privata.
Sul punto va infatti chiarito, posto che quest'ultima ha ribadito in questa sede il disconoscimento di firma, che l'esito della CTU disposta in primo grado ne ha motivatamente escluso la fondatezza a pagina 6 di 9 seguito di un accertamento esaustivo, che ha visto l'acquisizione di un saggio grafico della convenuta1, secondo una metodologia di cui la consulente ha indicato l'accreditamento in letteratura, e con puntuale risposta alle osservazioni tecniche del C.T. di parte, da ciò dovendo conseguire il pieno accoglimento delle sue conclusioni da parte della Corte.
III.
1.3 Quand'anche, in ogni caso, si volesse guardare alla scrittura privata del 18.12.2001 come ad una promessa di pagamento assoggettata ad una condizione sospensiva, dovrebbe rilevarsi l'errore commesso dal primo giudice nel ritenerne la natura meramente potestativa, confondendo in sostanza la volontà di vendere con la volontà di effettuare il pagamento: il pagamento sarebbe stato infatti subordinato al verificarsi della vendita, e non alla mera volontà (arbitrio, capriccio) di Parte_2
Proprio sulla scorta dei precedenti citati dal primo giudice (cfr. Cass. Sez. V, Sent. n. 30143
[...] del 20 novembre 2019 e Cass. Sez. III, Sent. n. 31319 del 3 novembre 2021) è dunque agevole osservare come l'evento dedotto in condizione, ovvero la possibile futura vendita dell'immobile, non appaia “svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza”, tanto da potersi ricondurre allo schema del “se vorrò” e da tradire “l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto”, ma costituisca semplicemente un'eventualità, razionalmente considerabile, rispetto alla quale i tre soggetti hanno regolato il conseguente atteggiarsi dei diritti di colei che all'acquisto dell'immobile aveva “contribuito”, pur senza vedersene intestare una quota, come da pacifica premessa. Non sussisterebbe dunque, in ogni caso, ragione di invalidità della scrittura privata.
III.
1.4. Detto ciò, risulta provato che ed hanno alienato l'immobile di Controparte_1 Persona_1
Rosate in data 18.072019 al prezzo di euro 185.000,00 (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado di parte
, con conseguente diritto di ad ottenere il pagamento, da parte dei due ex Pt_1 Parte_1 coniugi in solido, di un importo pari a complessivi euro 55.500,00, qui azionato nei confronti della sola pro quota, per complessivi euro 27.750,00 in punto capitale. Controparte_1
III.1.5. È evidentemente a seguito della vendita, e dunque dalla data della stessa, che ha Parte_1 potuto esercitare il diritto riconosciutole nella più volte citata scrittura privata, per cui del tutto infondata è l'eccezione di prescrizione.
III.
1.6. La appellata in riforma della sentenza impugnata, deve dunque essere condannata al CP_1 pagamento in favore della appellante della somma di euro 27.750,00, oltre interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c., dalla data di messa in mora (03.03.2022; cfr. doc. 3) alla data della 1 Così restando irrilevanti le contestazioni della sua difesa in ordine alla provenienza delle scritture di comparazione. pagina 7 di 9 domanda giudiziale (04.11.2022), ed al saggio di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
III.2. È altresì fondato il secondo motivo di gravame in punto spese di CTU. L'esito della consulenza, infatti, resasi necessaria per la condotta della che ha infondatamente disconosciuto la CP_1 sottoscrizione, non costituisce, come ha ritenuto il primo giudice, ragione per una compensazione tra le parti delle spese relative, bensì per l'integrale addebito alla medesima. CP_1
III.
2.1. Quanto alle spese del giudizio, la censura è assorbita dall'esito dell'appello.
IV. Regolamento delle spese di lite
IV.
1. Le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio2, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91
c.p.c., vengono poste a carico della appellata e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri medi di cui dal D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da euro 26.001 ad euro 52.000) ed all'attività concretamente prestata.
IV.
2. Sussistono i presupposti per la revoca dell'ordinanza del 15 luglio 2024, con la quale, all'esito della fase cautelare, è stata condannata al pagamento, in favore della cassa delle Parte_1 ammende, della somma di euro 250,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 372/2024, pubblicata il 23 febbraio 2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
pagina 8 di 9 1. In riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
dell'importo di euro 27.750,00, oltre interessi come da motivazione.
[...]
2. Condanna l'appellata alla rifusione in favore della appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.295,00 per contributo unificato e complessivi euro 14.562,00 per compensi (di cui euro 7.616,00 con riferimento al primo grado ed euro 6.946,00 con riferimento al presente grado di giudizio), oltre al rimborso forfetario delle spese in misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
3. Pone le spese di CTU, così come liquidate nel primo grado di giudizio, interamente a carico della appellata.
4. Visto l'art. 283, ultimo comma, c.p.c., revoca l'ordinanza in data 15. 07.2024, con la quale Pt_1
è stata condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro
[...]
250,00.
Milano, così deciso nella camera di consiglio del 08.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EA CC MA GA
Minuta redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Luca Novelli
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. 9064/18).