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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/05/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. N. 4316/2024 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai ORi:
Dott.ssa Tania Vettore Presidente ed estensore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4316 del ruolo generale V.G. 2024, promossa con ricorso depositato in data
28.10.2024 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
(C.F. ), nata il [...] a [...]_2 C.F._2
(Mi), residente in [...](Ve), Vicolo Ravenna, 7 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Michele Sgarbossa, in Padova, Corso
Stati Uniti, 23/I, che li rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473 bis. 51 ss.
c.p.c.
Con provvedimento del 01.04.2025 reso in sostituzione dell'udienza fissata in pari data ex art. 473bis.
51, comma 2, c.p.c., il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
1 Conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso, integrate e rettificate nelle note di trattazione scritta depositate in data 26.03.2025 in sostituzione dell'udienza del 01.04.2025, che di seguito si riproducono: “disciplinare i rapporti con i figli minorenni nelle modalità di seguito indicate:
1.= i figli e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 Per_2 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni pi importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La ORa avrà la facoltà – ove lo ritenga opportuno – di trasferire altrove la Parte_2
propria residenza e quella dei figli e , purché ciò non limiti il diritto di Persona_1 Per_2
visita del padre e che la distanza dalla residenza del sig. non sia eccesiva. In Parte_1
caso di trasferimento della residenza la ORa sarà tenuta a darne notizia al sig. Parte_2
con congruo preavviso. Parte_1
2.= A settimane alterne, il OR terrà con sé i figli il martedì, il mercoledì e il venerdì, Per_1
con pernotto presso il padre. La settimana successiva, e in via alternata, il OR terrà Per_1
con sé i figli il martedì, il mercoledì, il sabato e la domenica, con pernotto presso il padre. Quando i figli la notte staranno col padre, egli si occuperà di portarli a scuola al mattino. Nei giorni in cui i figli non staranno con il padre, staranno con la madre.
3.= Per quanto riguarda le vacanze natalizie, salvo diversi accordi fra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza e, dunque, i figli trascorreranno con l'uno e l'altro genitore il periodo dal
24.12 al 31.12. al mattino e dal 31.12 mattina al 07.01, quando il genitore li accompagnerà alle rispettive scuole di appartenenza. In tale ,maniera verranno alternati tra i genitori sia il Natale ed il
Capodanno.
4.= I figli trascorreranno le vacanze pasquali, per la metà dei giorni di vacanza con il padre e per l'altra metà con la madre, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
In particolare, il giorno di Pasqua i figli staranno con un genitore fino al pomeriggio , per poi passare la sera e il Lunedì dell'Angelo - fino al pomeriggio – con l'altro genitore, e tornare poi a casa la sera, salvo che il genitore con cui si troveranno non li accompagni direttamente a scuola.
5.= le restanti festività e/o ponti seguiranno il criterio di alternanza della presenza dei figli presso
2 l'uno e l'altro genitore.
6.= Inoltre i figli trascorreranno con un genitore 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo, entro il 30 aprile di ogni anno, tenuto anche conto delle varie esigenze lavorative di ciascun genitore.
7.= Quanto previsto in ordine alla gestione dei figli potrà essere oggetto di deroga previo accordo tra le parti.
8.= Il padre corrisponderà alla madre, sul conto corrente alla stessa intestato, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli e , Persona_1 Per_2
l'importo mensile di euro 250,00 per ciascun figlio. Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge, a decorrere dall'anno successivo all'udienza.
9.= L'assegno unico per i figli a carico verrà percepito al 100% dalla ORa , Parte_2
senza necessità di ulteriore consenso da parte del OR , che si dichiara sin da Parte_1
ora disponibile a rilasciarlo ove richiesto.
10.= Entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie ai figli nella misura del 50% ciascuno secondo il Protocollo d'intesa in materia in vigore presso il Tribunale di Venezia, da intendersi parte integrante del presente accordo.
Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo.
11.= I genitori si impegna reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
12.= I ricorrenti dichiarano di aver provveduto a regolare ogni altro rapporto economico tra loro e si danno fin d'ora reciprocamente reciproco assenso per il rilascio dei passaporti e al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli, e . Persona_1 Per_2
13.= I ORi e si dichiarano entrambi soddisfatti delle Parte_1 Parte_2
predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Infine, si precisa che il OR , prossimamente procederà alla vendita dell'immobile di Per_1 sua proprietà, sito in Fossò e dell'attività alberghiera che al proprio interno viene svolta e, al momento dell'incasso, corrisponderà alla ORa la somma di circa € 80.000,00; somma, Parte_2
a titolo di rimborso del prestito che la ORa , al tempo, aveva erogato al OR Parte_2
”. Per_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno proposto congiuntamente ricorso al fine di ottenere Parte_1 Parte_2
3 la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (n. 24.10.2011) ed (n. 21.10.2014), nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da Per_2 Per_1
entrambi i genitori.
I ricorrenti deducono che, conclusa la loro relazione sentimentale, sono addivenuti ad un accordo circa l'affidamento, la collocazione prevalente dei figli, nonché l'assegnazione della casa familiare e la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, depositando ricorso congiunto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, integrate e rettificate nelle note di trattazione scritta depositate in data 26.03.2025 in sostituzione dell'udienza del 01.04.2025, fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice Delegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Gli accordi raggiunti dalle parti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori possono trovare integrale accoglimento, atteso che l'assetto complessivo dei rapporti concordato appare adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura degli stessi e idoneo a garantire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Nulla ha rilevato il Pubblico Ministero, intervenuto in data 08.05.2025.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Ratifica le conclusioni concordemente rassegnate dai ricorrenti e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 15.05.2025
Il Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Tania Vettore
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