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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/08/2025, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1979/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott. Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1979/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 P.IVA_2
VI. & VI. C.F. ) Parte_3 P.IVA_3
Tutti rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Savino Tanzi del Foro di Forlì ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Forlì, viale D. Bolognesi
n. 19
APPELLANTI contro
1 (C.F. , già Controparte_1 P.IVA_4 CP_2 subentrata per effetto di atto di fusione per incorporazione del 12 aprile 2022 in autentica notaio di Milano Rep. 6926 Racc. 3496 con efficacia dal Persona_1
24 aprile 2022, a soggetta a direzione e coordinamento Controparte_3 di Crédit Agricole S.A., in persona del Responsabile del Servizio Contenzioso
Posizioni Cedute, dott. giusta delibera del Consiglio di Persona_2 amministrazione di del 25 ottobre 2022 e successivo Controparte_1 atto di conferimento deleghe in materia di gestione affari legali in data 6 febbraio
2023 a ministero Notaio Dott.ssa (Rep. 49.656; Racc. 18.188) Persona_3 rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avvocati Maximilian Mairov (C.F.
; PEC: e C.F._3 Email_1
Giorgia Lorenza Giomi (C.F. ; PEC: C.F._4
ed elettivamente domiciliati presso lo Email_2 studio in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 5
con socio unico, con sede in Milano, Via Vittorio Betteloni n. 2, Controparte_4 capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale , P.IVA_5
R.E.A. MI-2639116, e per essa quale procuratrice
[...] on sede legale in San Donato Milanese, Via Dell'Unione Parte_4
Europea n. 6/a – 6/b, codice fiscale e iscrizione al RR.II. di Milano n. , P.IVA_6 in forza di atto del 17/12/2021 in autentica del Dott.ssa Notaio in Persona_4
Roma, rep. 690 – racc. 413 (doc. 1) in persona del Procuratore Speciale, Dott. unito dei necessari poteri in forza di atto del 21/10/2022 in Parte_5 autentica Dott. Notaio in Milano rep. 5488 racc. 4129 (doc. 2), Persona_5 rappresentato e difeso per mandato speciale depositato telematicamente dall'avv.
Anna Gasparini (c.f. , pec ed CodiceFiscale_5 Email_3 elettivamente domiciliata presso l'avv. Walter Lorenzo Turrini in Via C. Poma n.
37, Milano (indirizzo pec , Email_4
APPELLATE
OGGETTO: appello vs. sentenza Trib. Sondrio n. 205/2024 emessa in data 29 maggio 2024 e pubblicata il 30 maggio 2024
2 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
- In via principale e nel merito
-1)In accoglimento del motivo n. 1 di impugnazione riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che «In via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della cessionaria, formulata dagli attori opponenti, è infondata e non merita accoglimento [...]» statuendone, invece, la fondatezza e
l'accoglimento all'uopo dichiarando che nulla è dovuto dagli appellanti alla;
CP_4
-2)In accoglimento del motivo n. 2 di impugnazione, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'eccezione di mancanza di prova scritta del credito «[...] generica e pertanto non meritevole di accoglimento [...]» statuendone, invece, la fondatezza e per l'effetto dichiarare che la banca non vanta alcun credito nei confronti degli appellanti, o che – in subordine – il credito non ammonta a quanto indicato nella sentenza impugnata
-3)In accoglimento del motivo n. 3 di impugnazione riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto «Si ritiene di condividere quanto espresso dal CTU, in quanto logico e motivato» accertando la illegittimità dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, della applicazione degli interessi ultralegali, delle spese di qualunque natura ivi computate nonché la violazione della normativa, l'usurarietà dei tassi applicati e, conseguentemente, ritenere e dichiarare non dovute, le somme addebitate compensando le predette somme con
l'eventuale credito vantato dalla Banca opposta.
-4) In accoglimento del motivo n. 4 di impugnazione riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che «Gli attori opponenti devono essere condannati, in solido, a pagare a la somma di € 177.281,91, già Controparte_4 dedotti i versamenti effettuati da nelle more del Controparte_5 giudizio, oltre interessi al tasso contrattuale di mora dal dovuto al saldo effettivo» accertando l'error aritmetico commesso in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, comunque, per omessa considerazione degli elementi istruttori favorevoli agli odierni appellanti;
-5)
In accoglimento del 5 motivo di impugnazione riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che «Le spese di lite seguono la soccombenza.
Pertanto, gli attori opponenti devo essere condannati, in solido, alla rifusione delle
3 spese di lite in favore di e di Controparte_6 Controparte_4 dichiarandone l'illegittimità per l'evidente violazione dell'art. 91 C.p.C. per tutte le censure ivi prospettate.
- Con vittoria di spese e compensi.
* * *
Si reiterano, “si opus sit”, le istanze istruttorie all'uopo insistendo per l'accoglimento de:
-1) l'ordine ex art. 210 C.p.C. nei confronti della banca Controparte_1 avente a oggetto:
la documentazione contabile e contrattuale afferente tutti i rapporti intrattenuti con gli appellanti e in particolare di quelli di seguito elencati le cui competenze sono transitate sul conto corrente principale 2761868 al fine di ricostruire l'esatto ammontare del saldo debitorio e della pretesa creditoria vantata.
A tal fine si riporta nuovamente l'elenco dei rapporti intrattenuti:
RAPPORTO N. 142/2761868 C/C PRINCIPALE
RAPPORTO 142/9111980 (apertura di credito)
RAPPORTO 142/9113113 (apertura di credito)
RAPPORTO 142/9113114 (apertura di credito)
RAPPORTO 142/0100005/003 (apertura di credito)
RAPPORTO 142/0100005/001 (apertura di credito)
RAPPORTO 142/0100005/002 ( apertura di credito)
RAPPORTO N. 142/9113309 CONTO CORRENTE
RAPPORTO N. 142/9990413 CONTO CORRENTE
03/05/2007 FINANZIAMENTO COFIAC - – RAPPORTO N. CP_7
142/000429
19/05/2010 NUOVO EUROAZIENDA CHIROGRAFARIO Rapporto N. 0000590
09/12/2010 MULTIFIDO IMPRESE TX VARIABILE – Rapporto N. 0000650
05/01/2011 MULTIFIDO IMPRESE TX VARIABILE – Rapporto N. 0000658
17/03/2014 NUOVO EUROAZIENDE CHIROGRAFARIO – Rapporto N. 0000898
25/03/2016 FINANZIAMENTO IMPORT - Rapporto N. 12111C1500361A2C
23/03/2018 MOTORE IMPRESA TASSO VARIABILE N. Rapporto 0001453.
nonché per l'esibizione delle lettere di contratto stipulate con gli appellanti e di tutte le eventuali comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali che risultano sottoscritte dagli stessi;
4 nonché di tutta la relativa documentazione contabile.
La CTU del primo grado non ha risposto compiutamente ai quesiti stante l'assenza della documentazione che controparte avrebbe dovuto produrre.
-2) Si richiede altresì la nomina di un consulente tecnico d'ufficio che provveda ad accertare la legittimità dell'operato della Banca nella applicazione dei tassi, delle commissioni di affidamento e delle competenze.
L'eventuale disamina da parte del nominando CTU – per le considerazioni e le deduzioni diffusamente svolte - dovrà necessariamente ricomprendere:
- i conti correnti principali nn. 2761868 e 9113309;
- i conti correnti collegati nn. 142/9111980, 142/9113113, 142/9113114, 142/0100005/003, 142/0100005/001,
142/0100005/002, n. 142/9990413, 142/000429, 0000590, 0000650, 0000658,
0000898, 12111C1500361A2C e 0001453;
- tutti i contratti e i relativi rendiconti in ordine ai contratti di finanziamento
- 03/05/2007 FINANZIAMENTO COFI AC - CHIROGRAFARI – RAPPORTO N.
142/000429; - 19/05/2010 NUOVO EUROAZIENDA CHIROGRAFARIO Rapporto
N. 0000590; - 09/12/2010 MULTIFIDO IMPRESE TX VARIABILE – Rapporto N.
0000650; - 05/01/2011 MULTIFIDO IMPRESE TX VARIABILE – Rapporto N.
0000658; - 17/03/2014 NUOVO EUROAZIENDE CHIROGRAFARIO – Rapporto N.
0000898; - 25/03/2016 FINANZIAMENTO IMPORT - Rapporto N.
12111C1500361A2C; 23/03/2018 MOTORE IMPRESA TASSO VARIABILE N.
Rapporto 0001453 anch'essi tutti transitati sul c/c N. 2761868, nonché i contratti di fideiussione omnibus sottoscritti dagli opponenti.
Risulta pertanto indispensabile che il (ri)nominando CTU (o lo stesso, ove ritenuto, invitato a chiarimenti) determini il saldo dei suddetti conti correnti e rapporti collegati
e accerti la legittimità dell'operato della Banca nella applicazione dei tassi, delle commissioni di affidamento e delle competenze, eventualmente applicando il saggio legale degli interessi passivi, senza alcuna capitalizzazione, escludendo le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto, verificando altresì
l'eventuale superamento del “tasso soglia” ed anche in tal caso sostituendo al tasso ultralegale il tasso legale di interesse, riequilibrando la data di accredito e addebito
a valuta sui predetti conti correnti depurando i conteggi da qualsiasi capitalizzazione
e spesa.
5 Ci si oppone ad ogni eventuale nuova domanda/eccezione delle controparti”.
Per : Controparte_6
“Voglia Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, così giudicare:
NEL MERITO:
rigettare l'appello e ogni domanda proposta dagli appellanti per le ragioni sopra esposte, confermando la sentenza n. 205/2024 del Tribunale di Sondrio.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre 15% rimborso spese generali,
CPA, IVA e successive occorrende”.
PER Controparte_4
“Confermare in ogni sua parte e statuizione la sentenza impugnata (e quindi condannare gli appellanti, in solido, a pagare a la somma di € Controparte_4
99.524,85 quale saldo relativo al rapporto di conto corrente n. 276186 alla data del
12.08.2020, nonché € 77.757,06 quale saldo relativo al rapporto di conto corrente
n. 9113309 alla data del 12.08.2020, e dunque complessivamente la somma di €
177.281,91, già dedotti i versamenti effettuati da nelle Controparte_5 more del giudizio, oltre interessi al tasso contrattuale di mora dal dovuto al saldo effettivo).
Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ci si oppone ad ogni eventuale nuova domanda/eccezione di controparte”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 20 dicembre 2020, Parte_1
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2
), C.F. ) C.F._6 Parte_3 P.IVA_2
Par e & VI. proponevano opposizione avverso il decreto Parte_3 ingiuntivo nl 465/2020 emesso dal Tribunale di Sondrio in data 10 novembre 2020, notificato in data 13 novembre 2020, con cui si ingiungeva agli stessi, nella rispettiva qualità di debitore principale e fideiussori, il pagamento in solido in favore di , già (o della somma di Euro Controparte_6 Controparte_3 CP_2 CP_1
879.725,93 di cui: Euro 420.909,08 a titolo di scoperto del conto corrente n.
2761868; Euro 458.816,85 a titolo di scoperto del conto corrente n. 9113309. La
6 debitrice principale e i garanti hanno opposto il decreto eccependo: che i conti corrente n. 2761868, ed anche il conto corrente n. 9113309, sarebbero stati collegati ad altri innumerevoli rapporti, sui quali sarebbero stati addebitati e/o regolati importi dovuti ad affidamenti concessi, con maturazione delle competenze e delle commissioni su ciascun rapporto, nonché ratei di svariati finanziamenti (i relativi contratti venivano in parte prodotti da parte attrice) e che in relazione ai predetti rapporti non sarebbero stati prodotti i relativi estratti conto per ricostruire l'ammontare delle somme dovute alla e la legittimità delle CP_8 operazioni contabili poste in essere;
la nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI;
il difetto di idoneità probatoria della documentazione prodotta dalla in sede monitoria;
l'illegittima applicazione di tassi superiori al tasso soglia CP_8 usura;
l'illegittima applicazione di cms, interessi ultralegali e spese. Sulla scorta di tali contestazioni, i debitori hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, nonché la rideterminazione del saldo. I fideiussori hanno chiesto inoltre al Tribunale di dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus dai medesimi prestate a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla debitrice principale nei confronti della Banca poiché asseritamente conformi allo schema ABI.
2. La si è costituita in giudizio contestando l'ammissibilità e il fondamento CP_8 delle domande.
3. Con ordinanza del 5 maggio 2021, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutività del decreto opposto.
4. Nelle more è intervenuta in giudizio ( ”), quale cessionaria Controparte_4 CP_4 del credito della CP_8
5. All'udienza del 9 novembre 2022, la difesa di ha dato atto dei versamenti CP_4 pervenuti da quale gestore Parte_7 del Fondo Pubblico di Garanzia in favore delle PMI ex L. 662/1996. Nello specifico, la cessionaria ha dato atto di aver incassato: − quanto al rapporto di conto corrente n. 9113309: Euro 359.328,88 in data 17 maggio 2021; - quanto al rapporto di conto corrente n. 2761868: Euro 294.940,01 in data 6 ottobre 2021.
6. Con provvedimento emesso in pari data, il Giudice ha disposto l'espletamento di una CTU contabile finalizzata ad accertare le censure lamentate da parte attrice.
7. Il CTU dott.ssa dopo aver dato atto di non Persona_6 disporre della documentazione relativa ai rapporti regolati sui conti correnti sopra citati e di ritenere corretto limitare la propria analisi ai soli conti correnti, ha
7 accertato che i tassi applicati dalla si erano mantenuti nei limiti di cui alla L. CP_8
n. 106/1998, applicando, in luogo di quella adottata dal CT di parte attrice, la formula della Banca d'Italia ai due soli conti correnti in esame. La CTU ha poi rideterminato il saldo passivo del conto n. 2761868 e del conto n. 9113309 come di seguito indicato, escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi a far data dal primo gennaio 2014, nonché le commissioni di massimo scoperto e le commissioni sul fido accordato aventi valore superiore alla soglia dello 0,5% dell'importo affidato medio:
8. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Sondrio, con la sentenza n. 205/2024, prendendo atto di un pagamento nel frattempo effettuato da
[...] di cui l'intervenuta aveva dato atto con note per Controparte_5 CP_4
l'udienza in forma cartolare del 9 novembre 2022, ha così deciso:
“
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 465/2020 emesso dal Tribunale di Sondrio;
2. condanna gli attori opponenti, in solido, a pagare a la somma di € Controparte_4
99.524,85 quale saldo relativo al rapporto di conto corrente n. 276186 alla data del
12.08.2020, nonché € 77.757,06 quale saldo relativo al rapporto di conto corrente
n. 9113309 alla data del 12.08.2020, e dunque complessivamente la somma di €
177.281,91, già dedotti i versamenti effettuati da Controparte_5 nelle more del giudizio, oltre interessi al tasso contrattuale di mora dal dovuto al saldo effettivo;
3. condanna gli attori opponenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di e di liquidate in motivazione in favore Controparte_6 Controparte_4 di in € 14.103,00 per compensi, oltre 15% rimborso Controparte_6 spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e in favore di in € Controparte_4
9.923,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.
8
4. pone in via definitiva a carico degli attori opponenti le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto di pagamento”.
Avverso la sentenza interpongono appello gli opponenti in primo grado, ed articolano 5 motivi di appello, così rubricati:
a) erroneità del rigetto dell'eccezione di legittimazione sostanziale e processuale di : richiamano in particolare l'imprescindibilità della produzione del contratto CP_4 di cessione e l'inidoneità delle tardive dichiarazioni rese dalla Banca, anche in fase di precisazione delle conclusioni, d'aver ceduto il credito ad , in quanto in via CP_4 principale essa chiese la conferma del decreto ingiuntivo (pronunciato a favore della banca) e solo in subordine, nel caso di revoca, di pagamento in favore di del credito risultante;
CP_4
b) assoluta inintellegibilità dei crediti rivendicati, in quanto ai conti correnti in menzione erano collegati numerosi rapporti di finanziamento e fido rispetto ai quali i precitati conti fungevano da conti di appoggio, come elencati a pagg. 11 dell'atto di gravame, e pertanto “in assenza degli specifici rendiconti riferibili a tutti i diversi rapporti bancari, di fatto non è stato possibile ricostruire puntualmente l'andamento dei fidi accordati e utilizzati, nonché effettuare il calcolo dei relativi addebiti, al fine di ricavare il costo totale del credito, che è rimasto pertanto del tutto indimostrato, anche all'esito dell'istruzione del presente giudizio”. Lamenta violazione dell'art. 117 TUB e richiama Cass. 20 giugno 2011, n. 134491, per sostenere che anche i costi relativi ai conti anticipi e di apertura di credito, che il CTU non ha ricostruito, sarebbero valsi a determinare il costo complessivo delle operazioni economiche.
Il CTU invece come riconosce a pag. 8 del proprio elaborato ha operato la ricostruzione del saldo unicamente sui due conti correnti “veicolo”, senza considerare lo svolgimento dei rapporti “ospitati” dagli stessi. Lo stesso CTU evidenzia che, mancando gli estratti conto completi, rendiconti dei conti anticipi sbf e fatture, capaci di mettere in evidenza i singoli movimenti addebitati e accreditati sulle singole linee di credito, la ricostruzione è stata operata esclusivamente, procedendo in modo errato e non condivisibile, sui due conti correnti oggetto di 1 «al fine di ricostruire il costo complessivo del credito ove confluiscono non solo gli interessi sul conto corrente principale ma anche l'incremento indotto dalla capitalizzazione dei conti anticipi sul medesimo addebitati, nonché delle commissioni, il consulente tecnico, ove all'uopo nominato nel corso del giudizio, dovrà accertare lo sforamento della soglia antiusura con riguardo alla complessiva operazione economica, quale risultante tra almeno quattro negozi tra di loro funzionalmente collegati: apertura di credito e conto corrente principale;
apertura di credito e conto anticipi e considerando tutti i conti sui quali detti rapporti vengono concretizzati» 9 causa o veicolo. A titolo esemplificativo, si è evidenziato che per il finanziamento chirografario addebitato sul conto corrente n. 2761868 manca un piano di ammortamento aggiornato completo, che evidenzi la spaccatura tra quota capitale e quota interessi;
sul conto corrente n. 2761868 vi sono pure addebiti per giro commissione fido, giro competenze e giro automatico, derivanti da altri rapporti collegati per i quali non vi erano estatti conto disponibli e/o documentazione di dettaglio, sul conto corrente n. 9113309 vi erano diversi addebiti relativi a pagamento rate finanziamento “motore inpresa”, di cui non è stato reperito alcun piano di apmmortamento evidenziante la spaccatura tra quota capitale e quota interessi. La parte appellante si è inoltre richiamata ad alcune sentenze, di legittimità e di merito, che hanno ritenuto indispensabile, poiché rientra nella prova del credito, la ricostruzione dell'andamento dei rapporti collegati al conto corrente
“veicolo” (v. per es. Trib. Lanciano n. 273 del 2016). Il fatto che detti rapporti non siano dimostrati, come, a suo dire, era onere della Banca fare, rende il credito della banca nullo sotto tale profilo, con la conseguenza che tutti gli addebiti derivanti da tali rapporti dovranno essere espunti, come ha chiesto il CTP degli attori durante le operazioni peritali;
c) l'applicazione di tassi superiori al tasso soglia previsto dalla L. n. 108/1996. La sentenza sarebbe contraddittoria nel punto in cui, pur recependo le conclusioni della CTU in riferimento al ricalcolo del saldo, trascura completamente il fatto che la stessa CTU afferma di aver fatto il ricalcolo del saldo senza disporre dei dati relativi ai rapporti accessori, e quindi, sul solo rapporto principale;
d) l'erroneità dei calcoli effettuati dalla sentenza di primo grado in relazione ai pagamenti effettuati da , che assicurava il finanziamento di Controparte_5
in quanto risulterebbe, da una cartella esattoriale ricevuta da parte Pt_1 appellante (doc. n. 12), il pagamento da parte di (che poi Controparte_5 ne ha fatto richiesta ai debitori garantiti) di ben 717.443 euro, che dovrebbe rispondere all'80% del finanziamento garantito. Addirittura, a detta di parte appellante, se si somma tale importo a quello rivendicato dagli appellati al netto di quanto da loro incassato da (€ 225.140,26) si giunge al risultato di CP_5
€ 942.583,63, superiore all'importo dell'originaria ingiunzione;
e) erronea condanna alle spese, tenendosi conto che, nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.,
10 compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (Cass., Sez.
III Civ., 23 gennaio 2018, ordinanza n. 1572). Si rileva come, nel caso di specie, il Giudice avrebbe dovuto quanto meno compensare le spese, e non certamente, porle a carico della parte parzialmente vincitrice, dal momento che entrambe le parti devono ritenersi per vari aspetti soccombenti.
Si costituivano nel procedimento di appello così radicato entrambe le appellate, rilevando e sostenendo l'infondatezza dell'appello, e domandandone la reiezione.
Fissata udienza ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previo scambio di comparse conclusionali e repliche.
***
Le osservazioni della Corte.
Primo motivo. Sulla legittimazione processuale e sostanziale dell'interveniente . Controparte_9
Questa Corte ha già ripetutamente affermato, con riguardo alla materia che occupa, che la parte che agisce in giudizio, affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58
d.lgs. n. 385/98, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione, fornendo la prova documentale della titolarità del diritto sostanziale azionato.
Sebbene la ricordata disposizione prescriva che della cessione di crediti in blocco è data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il soggetto che assume
11 di essersi reso cessionario, in caso di contestazione, ha l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo della titolarità del credito.
Gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 385/98, del resto, come puntualmente rilevato dalla Suprema Corte, “rivestono carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell'art. 1264 cod. civ., come si ricava sia dalla formulazione letterale dell'art. 58 comma 4 […], sia dalla costante interpretazione sul punto della giurisprudenza di legittimità. Gli stessi, quindi, si pongono su un piano, quello degli adempimenti pubblicitari, nettamente distinto rispetto alla prova del fatto costitutivo della titolarità del credito”.
Ciò risulta confermato dall'univoco tenore letterale dell'art. 58 comma 4, d.lgs. n.
385/98, da cui si desume che la pubblicazione interviene, in via di sostituzione, solo in relazione al disposto del comma 2 dell'art. 1264 cod. civ., ossia unicamente per escludere effetti liberatori a eventuali pagamenti eseguiti dal ceduto in favore del cedente.
Il comma 2 della disposizione non chiede altro se non che sia data la “notizia” di un'avvenuta cessione.
In questa prospettiva, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto (la cessione), ma non è idonea a dare contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti, che vi sono inclusi ovvero esclusi, né consente di verificare la reale validità ed efficacia dell'operazione di cessione materialmente posta in essere.
Solo qualora la comunicazione relativa alla cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale contenga più diffuse e approfondite notizie (indicando in modo inequivoco i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, nel rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali di cui all'art. 1346 cod. civ.), detto contenuto può risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del Giudice del merito, a provare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità del credito.
In ogni caso, ove il debitore contesti l'esistenza del contratto, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale può assumere un valore meramente indiziario e il
Giudice di merito è chiamato a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto. I principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità indicano, quindi, che il cessionario può provare la titolarità del credito ricorrendo agli strumenti processuali
12 ordinari e non si esclude la possibilità di acquisire la prova anche attraverso una dichiarazione successiva del creditore cedente , o, comunque, considerando che assumono rilievo tutti gli atti stragiudiziali idonei ad attribuire efficacia ricognitiva dell'intervenuto trasferimento.
Tanto premesso in diritto, ritiene la Corte che il gravame in punto sia infondato, in quanto può ritenersi raggiunta la prova, documentale e logica, dell'avvenuta cessione in favore dell'interveniente del credito già appartenente alla CP_4 CP_8
Infatti la cessionaria ha prodotto in giudizio copia dell'annuncio estratto dalla
Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 149 del 16-12-2021, nella quale sono indicati il cedente, il cessionario e la data di cessione e sono altresì specificate tutte le caratteristiche dei crediti oggetto della cessione in blocco. Inoltre, anche la CP_8 già titolare del credito, come correttamente rilevato dal Tribunale, ha dato atto l'avvenuta cessione, sia in sede di precisazione delle conclusioni, sia in comparsa conclusionale, prendendo conclusioni a favore di . Anche nella presente fase CP_4 di appello, la ha preso conclusioni con ciò coerenti. CP_8
Non può residuare dunque alcun dubbio in ordine all'avvenuta cessione del credito a favore di , che pertanto, deve ritenersi legittimata tanto processualmente, CP_4 tanto sostanzialmente a rivendicare il credito scaturente dai rapporti di cui si è detto.
Secondo motivo. Sulla prova del credito. L'asserita incidenza delle condizioni dei rapporti collegati sul costo complessivo del credito e dunque, sul superamento dei tassi soglia.
Quanto alla mancanza di intellegibilità della documentazione posta a fondamento del credito, vi è da osservare che, in conformità alla giurisprudenza di legittimità consolidata, dalla quale non v'è motivo per questa Corte di discostarsi, la banca, che pure nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è da considerarsi attore in senso sostanziale, assolve al proprio onere probatorio circa sussistenza ed entità del credito con la produzione dei contratti di conto corrente, degli estratti conto relativi predetti, nonché, eventualmente, come avvenuto nel caso di specie, dei documenti di sintesi, mentre incombe sul correntista, che eccepisca fatti modificativi, estintivi o impeditivi del credito azionato, avanzare specifiche e dettagliate
13 contestazioni (Cass. 8 novembre 2019 n. 288772), come del resto correttamente osservato dalla CTU dott.ssa nel proprio elaborato peritale, Persona_6 giustificando la scelta di non considerare, ai fini della ricostruzione richiesta, se non la documentazione relativa ai due conti correnti attenzionati, in quanto sarebbe stato onere degli opponenti addurre e produrre quanto necessario a comprovare i fatti costitutivi, estintivi o modificativi a supporto delle eccezioni svolte. In altri termini, a fronte della produzione in giudizio di tutti i documenti comprovanti il credito, parte opponente si è limitata a rilevare che sui due conti correnti “veicolo” sarebbero
“transitati” (ovvero, sarebbero stati “appoggiati”) una lunga serie di affidamenti e svariati contratti di finanziamento, affermando che la banca avrebbe dovuto produrre anche la documentazione tutta afferente ai predetti per comprovare adeguatamente il proprio credito, e per far sì che la regolarità e la legittimità degli addebiti tutti effettuati sui predetti conti veicolo nel corso degli anni fosse dimostrata dall'istituto di credito.
L'affermazione non può esser condivisa.
Valga osservare, in primo luogo, che laddove il correntista avesse inteso contestare gli addebiti effettuati in esecuzione dei singoli contratti e rapporti che venivano regolati sui conti correnti in parola (a prescindere dalla circostanza che, quanto 2 Nella motivazione di tale sentenza si legge in particolare: “Il principio è stato recentemente ribadito da Cass. 8 novembre 2019 n. 28877, nella cui motivazione si legge: “ritenuto che l'onere probatorio fosse stato adeguatamente assolto da quest'ultima mediante la produzione del contratto di conto corrente e dello
“svolgimento integrale del conto” che aveva consentito l'espletamento della CTU, facendo applicazione del principio di non contestazione in relazione alle singole poste dell'elaborazione prodotta dalla banca, dovendosi interpretare in questo senso il riferimento contenuto in sentenza all'estratto di conto corrente – indiscutibilmente non versato in atti -, alla stregua del chiaro sviluppo logico ed argomentativo. Invero, il principio di non contestazione risulta già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 761 del 23/2/2002, “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la “sussistenza dei presupposti di legge” per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica.” (Cass. n. 19896 del 6/10/2015; cfr. anche Cass. n. 27596 del 20/11/2008; Cass. n. 26624 del 22/10/2018).Ciò posto, si deve osservare che la decisione impugnata ha dato corretta applicazione al principio enunciato, laddove ha considerato che “lo svolgimento integrale del rapporto” riproduceva dei fatti, e cioè “le singole poste” in cui si era sviluppato il rapporto, cioè ragionevolmente le voci concernenti i versamenti, i prelevamenti e gli addebiti per spese operati sul conto con l'indicazione della relativa data, come presumibilmente registrati contabilmente negli estratti conto della banca, fatti sui quali il cliente aveva la possibilità e l'onere di procedere alla contestazione specifica, attesa l'irrilevanza del modello utilizzato per la trascrizione in luogo della riproduzione meccanica degli estratti conto. Nè tale assunto appare errato, considerato che, come questa Corte ha già affermato, “la completezza degli estratti-conto assolve indubbiamente alla necessità di un accertamento fattuale, la ricostruzione del rapporto di dare/avere tra correntista e banca, ma non si tratta di una prova legale esclusiva, atteso che possono concorrere, all'individuazione del saldo finale, anche altre evidenze probatorie, non solo documentali, ed argomenti di prova possono anche essere suggeriti al giudice dalla stessa condotta del correntista.” (Cass. n. 9526 del 4/4/2019). 14 meno in relazione ai finanziamenti, non vi sono neppure elementi per affermare con certezza che si trattasse esclusivamente di finanziamenti erogati dal medesimo istituto di credito), avrebbe avuto in primo luogo onere di contestare nei termini di legge gli estratti conto via via ricevuti, ma soprattutto, avrebbe avuto l'onere di dettagliare specificamente le contestazioni relative ai predetti, lamentando, a seconda dei casi, l'illegittimità degli addebiti se privi di titolo, ovvero le violazioni commesse, in tema di usura, anatocismo o altro, per il tramite degli addebiti relativi a tali rapporti.
Nulla di tutto questo è avvenuto, soccorrendo, allora, quanto affermato dalla richiamata giurisprudenza, secondo la quale simili contestazioni, in quanto totalmente generiche, sono in ogni caso inidonee a soddisfare l'onere di allegazione specifica che incombe sul correntista che intende censurare l'estratto.
Parimenti generica e infondata, inoltre, come correttamente osservato dal giudice del primo grado, risulta la contestazione circa l'asserito collegamento “funzionale” tra i conti correnti azionati dall'istituto di credito in fase monitoria e gli altri rapporti sugli stessi transitanti.
E' da condividere l'affermazione, eletta dal CTU come criterio regolatore della propria analisi, di perfetta autonomia e distinzione tra i rapporti “appoggiati” ed il conto corrente di “appoggio”.
Anche detto motivo di appello deve pertanto reputarsi infondato.
Terzo motivo. Sulla asserita natura usuraria dei tassi applicati ai due rapporti di conto corrente.
Parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, non avendo ricompreso nel calcolo per verificare il superamento dei tassi soglia gli oneri e competenze applicati ai rapporti a detta della stessa inscindibilmente collegati ai rapporti principali, ha ritenuto di non rilevare nessuna criticità, recependo le conclusioni raggiunte dalla CTU dott.ssa sebbene Persona_6 la stessa avesse, a più riprese, dato atto di non essere in possesso della documentazione afferente ai predetti rapporti collegati. Orbene, si è già detto più sopra di come, a fronte delle copiose produzioni effettuate dal creditore opposto in primo grado, sarebbe stato onere del debitore opponente indicare specificamente le poste illegittimamente addebitate, e le precise occasioni in cui il tasso soglia
15 sarebbe stato superato per effetto degli addebiti. Al contrario, parte opponente, come correttamente ha evidenziato la sentenza di primo grado, si è invece limitata, in punto, a sollevare contestazioni generiche ed esplorative, adducendo soltanto ipoteticamente un diverso risultato della CTU, laddove i costi dei rapporti accessori fossero stati considerati a tal fine.
Quarto motivo. Errore di calcolo in occasione del defalco dall'importo del Contr decreto ingiuntivo di quanto medio tempore pagato da
Trattasi di motivo infondato, originato da una non corretta lettura della cartella esattoriale di cui al documento n. 12, con cui ha esercitato Controparte_5 azione di recupero di quanto erogato a favore di debitore principale e fideiussori.
Invero, si rileva che detti importi sono notoriamente maggiorati di aggi di riscossione ed interessi, e dunque, non possono essere sottratti, al lordo, dal credito azionato dalla banca. Valga osservare, peraltro, che né successivamente al 9 novembre
2022, né durante le operazioni peritali conclusesi in data 1 novembre 2023, parte opponente ha rilevato ed eccepito alcunché in ordine agli importi recati dalle cartelle esattoriali notificate (v. docc. 11, 12 e 13 prodotti in primo grado e 12 prodotti in secondo grado), che peraltro, davano correttamente conto delle somme erogate da in linea capitale, rispettivamente € 359.328,88 e Controparte_5
294.940,457, che sottratte all'importo del credito azionato in via monitoria, €
879.725,93, dà per l'appunto una differenza di € 225.457,26, poi rettificata dalle poste illegittime come indicate dalla CTU, per giungere all'importo finale della condanna, pari ad € 177.281,91.
Quinto motivo. Condanna alle spese.
L'ultimo motivo di appello appare fondato. Effettivamente, pur a fronte di un parziale accoglimento delle doglianze di parte opponente, con rideterminazione in minus della pretesa creditoria della in ragione della fondatezza di una CP_8 minoritaria parte dei rilievi svolti con l'atto di opposizione (non rileva, a tal fine,
l'intervenuto pagamento da parte di ), la sentenza gravata Controparte_5 ha posto totalmente le spese di lite, comprensive delle spese di CTU, a carico degli opponenti.
16 Posto che la Banca, attrice in senso sostanziale, e ora per essa , la cui CP_4 posizione non è sostanzialmente autonoma da quella cedente, deve ritenersi per la maggior parte vittoriosa (infatti la decurtazione effettuata per effetto della rideterminazione del saldo operata dal CTU, pari ad € 48.175,35, derivante dalla differenza, tra € 225.457,26 ed € 177.281,91, è una frazione minima del credito complessivo al lordo dei pagamenti di , € 879.725,93), si Controparte_5 ritiene equo compensare le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, comprensive delle spese di CTU, in misura di un decimo.
Le spese predette sono liquidate in dispositivo per intero a favore di entrambe le appellate congiuntamente, la cui posizione, si ripete, è sostanzialmente unitaria, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M.
13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa, e con esclusione, quanto al grado di appello, dei compensi riferibili alla fase di istruttoria- trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio.
Le spese di CTU dovranno rimanere a carico degli appellanti nella misura di 9/10, mentre, per il restante decimo, sono compensate tra le parti (per detto restante decimo, l'obbligazione di pagamento graverà in via solidale tra le parti a favore del
CTU, e sarà da suddividersi al 50% nei rapporti interni).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_8
& VI. vverso la sentenza del Tribunale
[...] Parte_3 di Sondrio n. 205/2024 emessa in data 29 maggio 2024 e pubblicata il 30 maggio
2024, così provvede:
1. rigetta l'appello, salvo che in punto spese, come di séguito specificato al punto 2;
2. condanna gli appellanti al pagamento, in favore delle appellate, dei nove decimi delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, compensate per un decimo, che per l'intero liquida in € 18.917,00 per compensi quanto alla fase di primo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, ed in €
14.239 per compensi per la fase di secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Pone a carico degli appellanti, nella stessa misura
17 di 9/10, le spese della CTU come liquidate in primo grado, compensando l'importo nel resto, come esplicitato in motivazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Arceri dott. Domenico Bonaretti
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott. Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1979/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 P.IVA_2
VI. & VI. C.F. ) Parte_3 P.IVA_3
Tutti rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Savino Tanzi del Foro di Forlì ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Forlì, viale D. Bolognesi
n. 19
APPELLANTI contro
1 (C.F. , già Controparte_1 P.IVA_4 CP_2 subentrata per effetto di atto di fusione per incorporazione del 12 aprile 2022 in autentica notaio di Milano Rep. 6926 Racc. 3496 con efficacia dal Persona_1
24 aprile 2022, a soggetta a direzione e coordinamento Controparte_3 di Crédit Agricole S.A., in persona del Responsabile del Servizio Contenzioso
Posizioni Cedute, dott. giusta delibera del Consiglio di Persona_2 amministrazione di del 25 ottobre 2022 e successivo Controparte_1 atto di conferimento deleghe in materia di gestione affari legali in data 6 febbraio
2023 a ministero Notaio Dott.ssa (Rep. 49.656; Racc. 18.188) Persona_3 rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avvocati Maximilian Mairov (C.F.
; PEC: e C.F._3 Email_1
Giorgia Lorenza Giomi (C.F. ; PEC: C.F._4
ed elettivamente domiciliati presso lo Email_2 studio in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 5
con socio unico, con sede in Milano, Via Vittorio Betteloni n. 2, Controparte_4 capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale , P.IVA_5
R.E.A. MI-2639116, e per essa quale procuratrice
[...] on sede legale in San Donato Milanese, Via Dell'Unione Parte_4
Europea n. 6/a – 6/b, codice fiscale e iscrizione al RR.II. di Milano n. , P.IVA_6 in forza di atto del 17/12/2021 in autentica del Dott.ssa Notaio in Persona_4
Roma, rep. 690 – racc. 413 (doc. 1) in persona del Procuratore Speciale, Dott. unito dei necessari poteri in forza di atto del 21/10/2022 in Parte_5 autentica Dott. Notaio in Milano rep. 5488 racc. 4129 (doc. 2), Persona_5 rappresentato e difeso per mandato speciale depositato telematicamente dall'avv.
Anna Gasparini (c.f. , pec ed CodiceFiscale_5 Email_3 elettivamente domiciliata presso l'avv. Walter Lorenzo Turrini in Via C. Poma n.
37, Milano (indirizzo pec , Email_4
APPELLATE
OGGETTO: appello vs. sentenza Trib. Sondrio n. 205/2024 emessa in data 29 maggio 2024 e pubblicata il 30 maggio 2024
2 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
- In via principale e nel merito
-1)In accoglimento del motivo n. 1 di impugnazione riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che «In via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della cessionaria, formulata dagli attori opponenti, è infondata e non merita accoglimento [...]» statuendone, invece, la fondatezza e
l'accoglimento all'uopo dichiarando che nulla è dovuto dagli appellanti alla;
CP_4
-2)In accoglimento del motivo n. 2 di impugnazione, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'eccezione di mancanza di prova scritta del credito «[...] generica e pertanto non meritevole di accoglimento [...]» statuendone, invece, la fondatezza e per l'effetto dichiarare che la banca non vanta alcun credito nei confronti degli appellanti, o che – in subordine – il credito non ammonta a quanto indicato nella sentenza impugnata
-3)In accoglimento del motivo n. 3 di impugnazione riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto «Si ritiene di condividere quanto espresso dal CTU, in quanto logico e motivato» accertando la illegittimità dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, della applicazione degli interessi ultralegali, delle spese di qualunque natura ivi computate nonché la violazione della normativa, l'usurarietà dei tassi applicati e, conseguentemente, ritenere e dichiarare non dovute, le somme addebitate compensando le predette somme con
l'eventuale credito vantato dalla Banca opposta.
-4) In accoglimento del motivo n. 4 di impugnazione riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che «Gli attori opponenti devono essere condannati, in solido, a pagare a la somma di € 177.281,91, già Controparte_4 dedotti i versamenti effettuati da nelle more del Controparte_5 giudizio, oltre interessi al tasso contrattuale di mora dal dovuto al saldo effettivo» accertando l'error aritmetico commesso in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, comunque, per omessa considerazione degli elementi istruttori favorevoli agli odierni appellanti;
-5)
In accoglimento del 5 motivo di impugnazione riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che «Le spese di lite seguono la soccombenza.
Pertanto, gli attori opponenti devo essere condannati, in solido, alla rifusione delle
3 spese di lite in favore di e di Controparte_6 Controparte_4 dichiarandone l'illegittimità per l'evidente violazione dell'art. 91 C.p.C. per tutte le censure ivi prospettate.
- Con vittoria di spese e compensi.
* * *
Si reiterano, “si opus sit”, le istanze istruttorie all'uopo insistendo per l'accoglimento de:
-1) l'ordine ex art. 210 C.p.C. nei confronti della banca Controparte_1 avente a oggetto:
la documentazione contabile e contrattuale afferente tutti i rapporti intrattenuti con gli appellanti e in particolare di quelli di seguito elencati le cui competenze sono transitate sul conto corrente principale 2761868 al fine di ricostruire l'esatto ammontare del saldo debitorio e della pretesa creditoria vantata.
A tal fine si riporta nuovamente l'elenco dei rapporti intrattenuti:
RAPPORTO N. 142/2761868 C/C PRINCIPALE
RAPPORTO 142/9111980 (apertura di credito)
RAPPORTO 142/9113113 (apertura di credito)
RAPPORTO 142/9113114 (apertura di credito)
RAPPORTO 142/0100005/003 (apertura di credito)
RAPPORTO 142/0100005/001 (apertura di credito)
RAPPORTO 142/0100005/002 ( apertura di credito)
RAPPORTO N. 142/9113309 CONTO CORRENTE
RAPPORTO N. 142/9990413 CONTO CORRENTE
03/05/2007 FINANZIAMENTO COFIAC - – RAPPORTO N. CP_7
142/000429
19/05/2010 NUOVO EUROAZIENDA CHIROGRAFARIO Rapporto N. 0000590
09/12/2010 MULTIFIDO IMPRESE TX VARIABILE – Rapporto N. 0000650
05/01/2011 MULTIFIDO IMPRESE TX VARIABILE – Rapporto N. 0000658
17/03/2014 NUOVO EUROAZIENDE CHIROGRAFARIO – Rapporto N. 0000898
25/03/2016 FINANZIAMENTO IMPORT - Rapporto N. 12111C1500361A2C
23/03/2018 MOTORE IMPRESA TASSO VARIABILE N. Rapporto 0001453.
nonché per l'esibizione delle lettere di contratto stipulate con gli appellanti e di tutte le eventuali comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali che risultano sottoscritte dagli stessi;
4 nonché di tutta la relativa documentazione contabile.
La CTU del primo grado non ha risposto compiutamente ai quesiti stante l'assenza della documentazione che controparte avrebbe dovuto produrre.
-2) Si richiede altresì la nomina di un consulente tecnico d'ufficio che provveda ad accertare la legittimità dell'operato della Banca nella applicazione dei tassi, delle commissioni di affidamento e delle competenze.
L'eventuale disamina da parte del nominando CTU – per le considerazioni e le deduzioni diffusamente svolte - dovrà necessariamente ricomprendere:
- i conti correnti principali nn. 2761868 e 9113309;
- i conti correnti collegati nn. 142/9111980, 142/9113113, 142/9113114, 142/0100005/003, 142/0100005/001,
142/0100005/002, n. 142/9990413, 142/000429, 0000590, 0000650, 0000658,
0000898, 12111C1500361A2C e 0001453;
- tutti i contratti e i relativi rendiconti in ordine ai contratti di finanziamento
- 03/05/2007 FINANZIAMENTO COFI AC - CHIROGRAFARI – RAPPORTO N.
142/000429; - 19/05/2010 NUOVO EUROAZIENDA CHIROGRAFARIO Rapporto
N. 0000590; - 09/12/2010 MULTIFIDO IMPRESE TX VARIABILE – Rapporto N.
0000650; - 05/01/2011 MULTIFIDO IMPRESE TX VARIABILE – Rapporto N.
0000658; - 17/03/2014 NUOVO EUROAZIENDE CHIROGRAFARIO – Rapporto N.
0000898; - 25/03/2016 FINANZIAMENTO IMPORT - Rapporto N.
12111C1500361A2C; 23/03/2018 MOTORE IMPRESA TASSO VARIABILE N.
Rapporto 0001453 anch'essi tutti transitati sul c/c N. 2761868, nonché i contratti di fideiussione omnibus sottoscritti dagli opponenti.
Risulta pertanto indispensabile che il (ri)nominando CTU (o lo stesso, ove ritenuto, invitato a chiarimenti) determini il saldo dei suddetti conti correnti e rapporti collegati
e accerti la legittimità dell'operato della Banca nella applicazione dei tassi, delle commissioni di affidamento e delle competenze, eventualmente applicando il saggio legale degli interessi passivi, senza alcuna capitalizzazione, escludendo le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto, verificando altresì
l'eventuale superamento del “tasso soglia” ed anche in tal caso sostituendo al tasso ultralegale il tasso legale di interesse, riequilibrando la data di accredito e addebito
a valuta sui predetti conti correnti depurando i conteggi da qualsiasi capitalizzazione
e spesa.
5 Ci si oppone ad ogni eventuale nuova domanda/eccezione delle controparti”.
Per : Controparte_6
“Voglia Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, così giudicare:
NEL MERITO:
rigettare l'appello e ogni domanda proposta dagli appellanti per le ragioni sopra esposte, confermando la sentenza n. 205/2024 del Tribunale di Sondrio.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre 15% rimborso spese generali,
CPA, IVA e successive occorrende”.
PER Controparte_4
“Confermare in ogni sua parte e statuizione la sentenza impugnata (e quindi condannare gli appellanti, in solido, a pagare a la somma di € Controparte_4
99.524,85 quale saldo relativo al rapporto di conto corrente n. 276186 alla data del
12.08.2020, nonché € 77.757,06 quale saldo relativo al rapporto di conto corrente
n. 9113309 alla data del 12.08.2020, e dunque complessivamente la somma di €
177.281,91, già dedotti i versamenti effettuati da nelle Controparte_5 more del giudizio, oltre interessi al tasso contrattuale di mora dal dovuto al saldo effettivo).
Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ci si oppone ad ogni eventuale nuova domanda/eccezione di controparte”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 20 dicembre 2020, Parte_1
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2
), C.F. ) C.F._6 Parte_3 P.IVA_2
Par e & VI. proponevano opposizione avverso il decreto Parte_3 ingiuntivo nl 465/2020 emesso dal Tribunale di Sondrio in data 10 novembre 2020, notificato in data 13 novembre 2020, con cui si ingiungeva agli stessi, nella rispettiva qualità di debitore principale e fideiussori, il pagamento in solido in favore di , già (o della somma di Euro Controparte_6 Controparte_3 CP_2 CP_1
879.725,93 di cui: Euro 420.909,08 a titolo di scoperto del conto corrente n.
2761868; Euro 458.816,85 a titolo di scoperto del conto corrente n. 9113309. La
6 debitrice principale e i garanti hanno opposto il decreto eccependo: che i conti corrente n. 2761868, ed anche il conto corrente n. 9113309, sarebbero stati collegati ad altri innumerevoli rapporti, sui quali sarebbero stati addebitati e/o regolati importi dovuti ad affidamenti concessi, con maturazione delle competenze e delle commissioni su ciascun rapporto, nonché ratei di svariati finanziamenti (i relativi contratti venivano in parte prodotti da parte attrice) e che in relazione ai predetti rapporti non sarebbero stati prodotti i relativi estratti conto per ricostruire l'ammontare delle somme dovute alla e la legittimità delle CP_8 operazioni contabili poste in essere;
la nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI;
il difetto di idoneità probatoria della documentazione prodotta dalla in sede monitoria;
l'illegittima applicazione di tassi superiori al tasso soglia CP_8 usura;
l'illegittima applicazione di cms, interessi ultralegali e spese. Sulla scorta di tali contestazioni, i debitori hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, nonché la rideterminazione del saldo. I fideiussori hanno chiesto inoltre al Tribunale di dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus dai medesimi prestate a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla debitrice principale nei confronti della Banca poiché asseritamente conformi allo schema ABI.
2. La si è costituita in giudizio contestando l'ammissibilità e il fondamento CP_8 delle domande.
3. Con ordinanza del 5 maggio 2021, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutività del decreto opposto.
4. Nelle more è intervenuta in giudizio ( ”), quale cessionaria Controparte_4 CP_4 del credito della CP_8
5. All'udienza del 9 novembre 2022, la difesa di ha dato atto dei versamenti CP_4 pervenuti da quale gestore Parte_7 del Fondo Pubblico di Garanzia in favore delle PMI ex L. 662/1996. Nello specifico, la cessionaria ha dato atto di aver incassato: − quanto al rapporto di conto corrente n. 9113309: Euro 359.328,88 in data 17 maggio 2021; - quanto al rapporto di conto corrente n. 2761868: Euro 294.940,01 in data 6 ottobre 2021.
6. Con provvedimento emesso in pari data, il Giudice ha disposto l'espletamento di una CTU contabile finalizzata ad accertare le censure lamentate da parte attrice.
7. Il CTU dott.ssa dopo aver dato atto di non Persona_6 disporre della documentazione relativa ai rapporti regolati sui conti correnti sopra citati e di ritenere corretto limitare la propria analisi ai soli conti correnti, ha
7 accertato che i tassi applicati dalla si erano mantenuti nei limiti di cui alla L. CP_8
n. 106/1998, applicando, in luogo di quella adottata dal CT di parte attrice, la formula della Banca d'Italia ai due soli conti correnti in esame. La CTU ha poi rideterminato il saldo passivo del conto n. 2761868 e del conto n. 9113309 come di seguito indicato, escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi a far data dal primo gennaio 2014, nonché le commissioni di massimo scoperto e le commissioni sul fido accordato aventi valore superiore alla soglia dello 0,5% dell'importo affidato medio:
8. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Sondrio, con la sentenza n. 205/2024, prendendo atto di un pagamento nel frattempo effettuato da
[...] di cui l'intervenuta aveva dato atto con note per Controparte_5 CP_4
l'udienza in forma cartolare del 9 novembre 2022, ha così deciso:
“
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 465/2020 emesso dal Tribunale di Sondrio;
2. condanna gli attori opponenti, in solido, a pagare a la somma di € Controparte_4
99.524,85 quale saldo relativo al rapporto di conto corrente n. 276186 alla data del
12.08.2020, nonché € 77.757,06 quale saldo relativo al rapporto di conto corrente
n. 9113309 alla data del 12.08.2020, e dunque complessivamente la somma di €
177.281,91, già dedotti i versamenti effettuati da Controparte_5 nelle more del giudizio, oltre interessi al tasso contrattuale di mora dal dovuto al saldo effettivo;
3. condanna gli attori opponenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di e di liquidate in motivazione in favore Controparte_6 Controparte_4 di in € 14.103,00 per compensi, oltre 15% rimborso Controparte_6 spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e in favore di in € Controparte_4
9.923,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.
8
4. pone in via definitiva a carico degli attori opponenti le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto di pagamento”.
Avverso la sentenza interpongono appello gli opponenti in primo grado, ed articolano 5 motivi di appello, così rubricati:
a) erroneità del rigetto dell'eccezione di legittimazione sostanziale e processuale di : richiamano in particolare l'imprescindibilità della produzione del contratto CP_4 di cessione e l'inidoneità delle tardive dichiarazioni rese dalla Banca, anche in fase di precisazione delle conclusioni, d'aver ceduto il credito ad , in quanto in via CP_4 principale essa chiese la conferma del decreto ingiuntivo (pronunciato a favore della banca) e solo in subordine, nel caso di revoca, di pagamento in favore di del credito risultante;
CP_4
b) assoluta inintellegibilità dei crediti rivendicati, in quanto ai conti correnti in menzione erano collegati numerosi rapporti di finanziamento e fido rispetto ai quali i precitati conti fungevano da conti di appoggio, come elencati a pagg. 11 dell'atto di gravame, e pertanto “in assenza degli specifici rendiconti riferibili a tutti i diversi rapporti bancari, di fatto non è stato possibile ricostruire puntualmente l'andamento dei fidi accordati e utilizzati, nonché effettuare il calcolo dei relativi addebiti, al fine di ricavare il costo totale del credito, che è rimasto pertanto del tutto indimostrato, anche all'esito dell'istruzione del presente giudizio”. Lamenta violazione dell'art. 117 TUB e richiama Cass. 20 giugno 2011, n. 134491, per sostenere che anche i costi relativi ai conti anticipi e di apertura di credito, che il CTU non ha ricostruito, sarebbero valsi a determinare il costo complessivo delle operazioni economiche.
Il CTU invece come riconosce a pag. 8 del proprio elaborato ha operato la ricostruzione del saldo unicamente sui due conti correnti “veicolo”, senza considerare lo svolgimento dei rapporti “ospitati” dagli stessi. Lo stesso CTU evidenzia che, mancando gli estratti conto completi, rendiconti dei conti anticipi sbf e fatture, capaci di mettere in evidenza i singoli movimenti addebitati e accreditati sulle singole linee di credito, la ricostruzione è stata operata esclusivamente, procedendo in modo errato e non condivisibile, sui due conti correnti oggetto di 1 «al fine di ricostruire il costo complessivo del credito ove confluiscono non solo gli interessi sul conto corrente principale ma anche l'incremento indotto dalla capitalizzazione dei conti anticipi sul medesimo addebitati, nonché delle commissioni, il consulente tecnico, ove all'uopo nominato nel corso del giudizio, dovrà accertare lo sforamento della soglia antiusura con riguardo alla complessiva operazione economica, quale risultante tra almeno quattro negozi tra di loro funzionalmente collegati: apertura di credito e conto corrente principale;
apertura di credito e conto anticipi e considerando tutti i conti sui quali detti rapporti vengono concretizzati» 9 causa o veicolo. A titolo esemplificativo, si è evidenziato che per il finanziamento chirografario addebitato sul conto corrente n. 2761868 manca un piano di ammortamento aggiornato completo, che evidenzi la spaccatura tra quota capitale e quota interessi;
sul conto corrente n. 2761868 vi sono pure addebiti per giro commissione fido, giro competenze e giro automatico, derivanti da altri rapporti collegati per i quali non vi erano estatti conto disponibli e/o documentazione di dettaglio, sul conto corrente n. 9113309 vi erano diversi addebiti relativi a pagamento rate finanziamento “motore inpresa”, di cui non è stato reperito alcun piano di apmmortamento evidenziante la spaccatura tra quota capitale e quota interessi. La parte appellante si è inoltre richiamata ad alcune sentenze, di legittimità e di merito, che hanno ritenuto indispensabile, poiché rientra nella prova del credito, la ricostruzione dell'andamento dei rapporti collegati al conto corrente
“veicolo” (v. per es. Trib. Lanciano n. 273 del 2016). Il fatto che detti rapporti non siano dimostrati, come, a suo dire, era onere della Banca fare, rende il credito della banca nullo sotto tale profilo, con la conseguenza che tutti gli addebiti derivanti da tali rapporti dovranno essere espunti, come ha chiesto il CTP degli attori durante le operazioni peritali;
c) l'applicazione di tassi superiori al tasso soglia previsto dalla L. n. 108/1996. La sentenza sarebbe contraddittoria nel punto in cui, pur recependo le conclusioni della CTU in riferimento al ricalcolo del saldo, trascura completamente il fatto che la stessa CTU afferma di aver fatto il ricalcolo del saldo senza disporre dei dati relativi ai rapporti accessori, e quindi, sul solo rapporto principale;
d) l'erroneità dei calcoli effettuati dalla sentenza di primo grado in relazione ai pagamenti effettuati da , che assicurava il finanziamento di Controparte_5
in quanto risulterebbe, da una cartella esattoriale ricevuta da parte Pt_1 appellante (doc. n. 12), il pagamento da parte di (che poi Controparte_5 ne ha fatto richiesta ai debitori garantiti) di ben 717.443 euro, che dovrebbe rispondere all'80% del finanziamento garantito. Addirittura, a detta di parte appellante, se si somma tale importo a quello rivendicato dagli appellati al netto di quanto da loro incassato da (€ 225.140,26) si giunge al risultato di CP_5
€ 942.583,63, superiore all'importo dell'originaria ingiunzione;
e) erronea condanna alle spese, tenendosi conto che, nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.,
10 compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (Cass., Sez.
III Civ., 23 gennaio 2018, ordinanza n. 1572). Si rileva come, nel caso di specie, il Giudice avrebbe dovuto quanto meno compensare le spese, e non certamente, porle a carico della parte parzialmente vincitrice, dal momento che entrambe le parti devono ritenersi per vari aspetti soccombenti.
Si costituivano nel procedimento di appello così radicato entrambe le appellate, rilevando e sostenendo l'infondatezza dell'appello, e domandandone la reiezione.
Fissata udienza ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previo scambio di comparse conclusionali e repliche.
***
Le osservazioni della Corte.
Primo motivo. Sulla legittimazione processuale e sostanziale dell'interveniente . Controparte_9
Questa Corte ha già ripetutamente affermato, con riguardo alla materia che occupa, che la parte che agisce in giudizio, affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58
d.lgs. n. 385/98, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione, fornendo la prova documentale della titolarità del diritto sostanziale azionato.
Sebbene la ricordata disposizione prescriva che della cessione di crediti in blocco è data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il soggetto che assume
11 di essersi reso cessionario, in caso di contestazione, ha l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo della titolarità del credito.
Gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 385/98, del resto, come puntualmente rilevato dalla Suprema Corte, “rivestono carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell'art. 1264 cod. civ., come si ricava sia dalla formulazione letterale dell'art. 58 comma 4 […], sia dalla costante interpretazione sul punto della giurisprudenza di legittimità. Gli stessi, quindi, si pongono su un piano, quello degli adempimenti pubblicitari, nettamente distinto rispetto alla prova del fatto costitutivo della titolarità del credito”.
Ciò risulta confermato dall'univoco tenore letterale dell'art. 58 comma 4, d.lgs. n.
385/98, da cui si desume che la pubblicazione interviene, in via di sostituzione, solo in relazione al disposto del comma 2 dell'art. 1264 cod. civ., ossia unicamente per escludere effetti liberatori a eventuali pagamenti eseguiti dal ceduto in favore del cedente.
Il comma 2 della disposizione non chiede altro se non che sia data la “notizia” di un'avvenuta cessione.
In questa prospettiva, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto (la cessione), ma non è idonea a dare contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti, che vi sono inclusi ovvero esclusi, né consente di verificare la reale validità ed efficacia dell'operazione di cessione materialmente posta in essere.
Solo qualora la comunicazione relativa alla cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale contenga più diffuse e approfondite notizie (indicando in modo inequivoco i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, nel rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali di cui all'art. 1346 cod. civ.), detto contenuto può risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del Giudice del merito, a provare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità del credito.
In ogni caso, ove il debitore contesti l'esistenza del contratto, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale può assumere un valore meramente indiziario e il
Giudice di merito è chiamato a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto. I principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità indicano, quindi, che il cessionario può provare la titolarità del credito ricorrendo agli strumenti processuali
12 ordinari e non si esclude la possibilità di acquisire la prova anche attraverso una dichiarazione successiva del creditore cedente , o, comunque, considerando che assumono rilievo tutti gli atti stragiudiziali idonei ad attribuire efficacia ricognitiva dell'intervenuto trasferimento.
Tanto premesso in diritto, ritiene la Corte che il gravame in punto sia infondato, in quanto può ritenersi raggiunta la prova, documentale e logica, dell'avvenuta cessione in favore dell'interveniente del credito già appartenente alla CP_4 CP_8
Infatti la cessionaria ha prodotto in giudizio copia dell'annuncio estratto dalla
Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 149 del 16-12-2021, nella quale sono indicati il cedente, il cessionario e la data di cessione e sono altresì specificate tutte le caratteristiche dei crediti oggetto della cessione in blocco. Inoltre, anche la CP_8 già titolare del credito, come correttamente rilevato dal Tribunale, ha dato atto l'avvenuta cessione, sia in sede di precisazione delle conclusioni, sia in comparsa conclusionale, prendendo conclusioni a favore di . Anche nella presente fase CP_4 di appello, la ha preso conclusioni con ciò coerenti. CP_8
Non può residuare dunque alcun dubbio in ordine all'avvenuta cessione del credito a favore di , che pertanto, deve ritenersi legittimata tanto processualmente, CP_4 tanto sostanzialmente a rivendicare il credito scaturente dai rapporti di cui si è detto.
Secondo motivo. Sulla prova del credito. L'asserita incidenza delle condizioni dei rapporti collegati sul costo complessivo del credito e dunque, sul superamento dei tassi soglia.
Quanto alla mancanza di intellegibilità della documentazione posta a fondamento del credito, vi è da osservare che, in conformità alla giurisprudenza di legittimità consolidata, dalla quale non v'è motivo per questa Corte di discostarsi, la banca, che pure nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è da considerarsi attore in senso sostanziale, assolve al proprio onere probatorio circa sussistenza ed entità del credito con la produzione dei contratti di conto corrente, degli estratti conto relativi predetti, nonché, eventualmente, come avvenuto nel caso di specie, dei documenti di sintesi, mentre incombe sul correntista, che eccepisca fatti modificativi, estintivi o impeditivi del credito azionato, avanzare specifiche e dettagliate
13 contestazioni (Cass. 8 novembre 2019 n. 288772), come del resto correttamente osservato dalla CTU dott.ssa nel proprio elaborato peritale, Persona_6 giustificando la scelta di non considerare, ai fini della ricostruzione richiesta, se non la documentazione relativa ai due conti correnti attenzionati, in quanto sarebbe stato onere degli opponenti addurre e produrre quanto necessario a comprovare i fatti costitutivi, estintivi o modificativi a supporto delle eccezioni svolte. In altri termini, a fronte della produzione in giudizio di tutti i documenti comprovanti il credito, parte opponente si è limitata a rilevare che sui due conti correnti “veicolo” sarebbero
“transitati” (ovvero, sarebbero stati “appoggiati”) una lunga serie di affidamenti e svariati contratti di finanziamento, affermando che la banca avrebbe dovuto produrre anche la documentazione tutta afferente ai predetti per comprovare adeguatamente il proprio credito, e per far sì che la regolarità e la legittimità degli addebiti tutti effettuati sui predetti conti veicolo nel corso degli anni fosse dimostrata dall'istituto di credito.
L'affermazione non può esser condivisa.
Valga osservare, in primo luogo, che laddove il correntista avesse inteso contestare gli addebiti effettuati in esecuzione dei singoli contratti e rapporti che venivano regolati sui conti correnti in parola (a prescindere dalla circostanza che, quanto 2 Nella motivazione di tale sentenza si legge in particolare: “Il principio è stato recentemente ribadito da Cass. 8 novembre 2019 n. 28877, nella cui motivazione si legge: “ritenuto che l'onere probatorio fosse stato adeguatamente assolto da quest'ultima mediante la produzione del contratto di conto corrente e dello
“svolgimento integrale del conto” che aveva consentito l'espletamento della CTU, facendo applicazione del principio di non contestazione in relazione alle singole poste dell'elaborazione prodotta dalla banca, dovendosi interpretare in questo senso il riferimento contenuto in sentenza all'estratto di conto corrente – indiscutibilmente non versato in atti -, alla stregua del chiaro sviluppo logico ed argomentativo. Invero, il principio di non contestazione risulta già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 761 del 23/2/2002, “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la “sussistenza dei presupposti di legge” per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica.” (Cass. n. 19896 del 6/10/2015; cfr. anche Cass. n. 27596 del 20/11/2008; Cass. n. 26624 del 22/10/2018).Ciò posto, si deve osservare che la decisione impugnata ha dato corretta applicazione al principio enunciato, laddove ha considerato che “lo svolgimento integrale del rapporto” riproduceva dei fatti, e cioè “le singole poste” in cui si era sviluppato il rapporto, cioè ragionevolmente le voci concernenti i versamenti, i prelevamenti e gli addebiti per spese operati sul conto con l'indicazione della relativa data, come presumibilmente registrati contabilmente negli estratti conto della banca, fatti sui quali il cliente aveva la possibilità e l'onere di procedere alla contestazione specifica, attesa l'irrilevanza del modello utilizzato per la trascrizione in luogo della riproduzione meccanica degli estratti conto. Nè tale assunto appare errato, considerato che, come questa Corte ha già affermato, “la completezza degli estratti-conto assolve indubbiamente alla necessità di un accertamento fattuale, la ricostruzione del rapporto di dare/avere tra correntista e banca, ma non si tratta di una prova legale esclusiva, atteso che possono concorrere, all'individuazione del saldo finale, anche altre evidenze probatorie, non solo documentali, ed argomenti di prova possono anche essere suggeriti al giudice dalla stessa condotta del correntista.” (Cass. n. 9526 del 4/4/2019). 14 meno in relazione ai finanziamenti, non vi sono neppure elementi per affermare con certezza che si trattasse esclusivamente di finanziamenti erogati dal medesimo istituto di credito), avrebbe avuto in primo luogo onere di contestare nei termini di legge gli estratti conto via via ricevuti, ma soprattutto, avrebbe avuto l'onere di dettagliare specificamente le contestazioni relative ai predetti, lamentando, a seconda dei casi, l'illegittimità degli addebiti se privi di titolo, ovvero le violazioni commesse, in tema di usura, anatocismo o altro, per il tramite degli addebiti relativi a tali rapporti.
Nulla di tutto questo è avvenuto, soccorrendo, allora, quanto affermato dalla richiamata giurisprudenza, secondo la quale simili contestazioni, in quanto totalmente generiche, sono in ogni caso inidonee a soddisfare l'onere di allegazione specifica che incombe sul correntista che intende censurare l'estratto.
Parimenti generica e infondata, inoltre, come correttamente osservato dal giudice del primo grado, risulta la contestazione circa l'asserito collegamento “funzionale” tra i conti correnti azionati dall'istituto di credito in fase monitoria e gli altri rapporti sugli stessi transitanti.
E' da condividere l'affermazione, eletta dal CTU come criterio regolatore della propria analisi, di perfetta autonomia e distinzione tra i rapporti “appoggiati” ed il conto corrente di “appoggio”.
Anche detto motivo di appello deve pertanto reputarsi infondato.
Terzo motivo. Sulla asserita natura usuraria dei tassi applicati ai due rapporti di conto corrente.
Parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, non avendo ricompreso nel calcolo per verificare il superamento dei tassi soglia gli oneri e competenze applicati ai rapporti a detta della stessa inscindibilmente collegati ai rapporti principali, ha ritenuto di non rilevare nessuna criticità, recependo le conclusioni raggiunte dalla CTU dott.ssa sebbene Persona_6 la stessa avesse, a più riprese, dato atto di non essere in possesso della documentazione afferente ai predetti rapporti collegati. Orbene, si è già detto più sopra di come, a fronte delle copiose produzioni effettuate dal creditore opposto in primo grado, sarebbe stato onere del debitore opponente indicare specificamente le poste illegittimamente addebitate, e le precise occasioni in cui il tasso soglia
15 sarebbe stato superato per effetto degli addebiti. Al contrario, parte opponente, come correttamente ha evidenziato la sentenza di primo grado, si è invece limitata, in punto, a sollevare contestazioni generiche ed esplorative, adducendo soltanto ipoteticamente un diverso risultato della CTU, laddove i costi dei rapporti accessori fossero stati considerati a tal fine.
Quarto motivo. Errore di calcolo in occasione del defalco dall'importo del Contr decreto ingiuntivo di quanto medio tempore pagato da
Trattasi di motivo infondato, originato da una non corretta lettura della cartella esattoriale di cui al documento n. 12, con cui ha esercitato Controparte_5 azione di recupero di quanto erogato a favore di debitore principale e fideiussori.
Invero, si rileva che detti importi sono notoriamente maggiorati di aggi di riscossione ed interessi, e dunque, non possono essere sottratti, al lordo, dal credito azionato dalla banca. Valga osservare, peraltro, che né successivamente al 9 novembre
2022, né durante le operazioni peritali conclusesi in data 1 novembre 2023, parte opponente ha rilevato ed eccepito alcunché in ordine agli importi recati dalle cartelle esattoriali notificate (v. docc. 11, 12 e 13 prodotti in primo grado e 12 prodotti in secondo grado), che peraltro, davano correttamente conto delle somme erogate da in linea capitale, rispettivamente € 359.328,88 e Controparte_5
294.940,457, che sottratte all'importo del credito azionato in via monitoria, €
879.725,93, dà per l'appunto una differenza di € 225.457,26, poi rettificata dalle poste illegittime come indicate dalla CTU, per giungere all'importo finale della condanna, pari ad € 177.281,91.
Quinto motivo. Condanna alle spese.
L'ultimo motivo di appello appare fondato. Effettivamente, pur a fronte di un parziale accoglimento delle doglianze di parte opponente, con rideterminazione in minus della pretesa creditoria della in ragione della fondatezza di una CP_8 minoritaria parte dei rilievi svolti con l'atto di opposizione (non rileva, a tal fine,
l'intervenuto pagamento da parte di ), la sentenza gravata Controparte_5 ha posto totalmente le spese di lite, comprensive delle spese di CTU, a carico degli opponenti.
16 Posto che la Banca, attrice in senso sostanziale, e ora per essa , la cui CP_4 posizione non è sostanzialmente autonoma da quella cedente, deve ritenersi per la maggior parte vittoriosa (infatti la decurtazione effettuata per effetto della rideterminazione del saldo operata dal CTU, pari ad € 48.175,35, derivante dalla differenza, tra € 225.457,26 ed € 177.281,91, è una frazione minima del credito complessivo al lordo dei pagamenti di , € 879.725,93), si Controparte_5 ritiene equo compensare le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, comprensive delle spese di CTU, in misura di un decimo.
Le spese predette sono liquidate in dispositivo per intero a favore di entrambe le appellate congiuntamente, la cui posizione, si ripete, è sostanzialmente unitaria, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M.
13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa, e con esclusione, quanto al grado di appello, dei compensi riferibili alla fase di istruttoria- trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio.
Le spese di CTU dovranno rimanere a carico degli appellanti nella misura di 9/10, mentre, per il restante decimo, sono compensate tra le parti (per detto restante decimo, l'obbligazione di pagamento graverà in via solidale tra le parti a favore del
CTU, e sarà da suddividersi al 50% nei rapporti interni).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_8
& VI. vverso la sentenza del Tribunale
[...] Parte_3 di Sondrio n. 205/2024 emessa in data 29 maggio 2024 e pubblicata il 30 maggio
2024, così provvede:
1. rigetta l'appello, salvo che in punto spese, come di séguito specificato al punto 2;
2. condanna gli appellanti al pagamento, in favore delle appellate, dei nove decimi delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, compensate per un decimo, che per l'intero liquida in € 18.917,00 per compensi quanto alla fase di primo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, ed in €
14.239 per compensi per la fase di secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Pone a carico degli appellanti, nella stessa misura
17 di 9/10, le spese della CTU come liquidate in primo grado, compensando l'importo nel resto, come esplicitato in motivazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Arceri dott. Domenico Bonaretti
18