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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 3629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3629 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 23.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3191/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.1281/24 del Tribunale di Nola − Sez. lavoro pubblicata il 5.6.2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to P. Lauri Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te. p.t., non costituito
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.12.24 l'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza in oggetto -con la quale il Giudice adito aveva accolto la domanda per la condanna alla attribuzione del beneficio della carta docente per gli anni scolastici 2021/22 e
2022/23 con compensazione delle spese di lite- limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, chiedendo la condanna del CP_1 al pagamento delle stesse non ricorrendo i motivi della disposta compensazione.
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed assegnata al Per_1 nuovo consigliere Scarlatelli;
disposta la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., parte appellante ha depositato note dichiarando di rinunciare alla impugnazione.
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Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
La Suprema Corte (ordinanza n. 27631/2022) nell'esaminare un caso di appello incidentale tardivo (cioè proposto dopo la rinuncia all'appello principale) ha rilevato che “la rinuncia opera ipso iure
e produce immediatamente l'effetto estintivo, seppure dichiarato successivamente, senza necessità non solo di accettazione (C.
5250/2018), ma anche di notificazione, in quanto quando essa è stata posta in essere mancavano parti «costituite» cui la stessa dovesse essere comunicata ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; 11. è quindi evidente, stante l'effetto ex tunc della rinuncia stessa, per quanto da regolare con provvedimento che ne accerti i presupposti (art.
306, co. 3, c.p.c.) e dirima eventuali profili consequenziali,
l'impossibilità di introdurre un appello incidentale tardivo rispetto ad un processo di appello estinto, in quanto a quel punto rispetto alla sentenza di primo grado si forma un intangibile giudicato formale”; con precedente ordinanza ivi richiamata
(n.5250/18) aveva precisato che “nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale
a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art.306, comma 4,
c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle
pag. 2/3 altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione”.
Nel caso di specie la dichiarazione è intervenuta in assenza di costituzione della controparte.
La Corte, dunque, dovrà limitarsi a prendere atto della suddetta rinuncia, non potendosi neppure pronunciare sulle spese. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che
“nell'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio effettuata prima della costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali, che, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario l'opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, ossia che possa ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione” (Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 09/10/2017, n.
23620).
Dato atto dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, deve emettersi la declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio.
Napoli 23.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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