Ordinanza collegiale 10 giugno 2023
Ordinanza cautelare 7 luglio 2023
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/06/2025, n. 12032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12032 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12032/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07473/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7473 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri prot. n. 99/9-2-2022 CC del 12 aprile 2023, pubblicato il 14 aprile 2023, con il quale è stata approvata la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), del bando di concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), del bando di concorso, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento del ricorrente;
- del verbale della Commissione per la valutazione della prova di efficienza fisica presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri relativo allo svolgimento delle prove di efficienza fisica dei concorrenti di sesso maschile del 28 febbraio 2023, recante giudizio di inidoneità del ricorrente, per mancato superamento della prova di corsa 1000 m.;
- degli atti, documenti e verbali redatti dalla Commissione per la valutazione della prova di efficienza fisica e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, ivi incluso il verbale giornaliero delle prove di efficienza fisica n. 90 del 28 febbraio 2023, nella parte in cui non reca menzione dell’infortunio occorso al ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, del punto 5, lett. b., delle “Norme tecniche per lo svolgimento della prova di efficienza fisica del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 55 del 12 luglio 2022, nella parte in cui dispone che “Il candidato che: - durante lo svolgimento di uno degli esercizi fisici, incorre in un infortunio, accusa malessere, cade o si ferma, non può ripetere l’esercizio fisico, che viene ritenuto in ogni caso sostenuto”;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell’articolo 8, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), la non ammissione del candidato ai successivi accertamenti psicofisici e la sua esclusione dal concorso”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente a essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali, con ogni statuizione consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il sig. -OMISSIS- ha esposto di avere partecipato al Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri.
Ha riferito di essere stato escluso dalla procedura concorsuale per mancato superamento della prova della corsa di 1000 metri, avendo ottenuto un tempo di 4’:02”, superiore al tempo massimo previsto di 3’:55”.
Secondo l’odierno ricorrente, il mancato superamento della prova è stato dovuto al fatto che, a 50 metri dal traguardo, ha avvertito un cedimento al ginocchio destro, associato a dolore mediale, limitazione funzionale e senso di calore. Egli ha precisato che la Commissione non ha tenuto conto dell’infortunio, limitandosi a far sedere il candidato su una panchina e a fornirgli del ghiaccio.
Egli ha precisato che, all’indomani dell’infortunio, è rientrato nella regione di residenza, si è immediatamente recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civico di Palermo, ove è stato sottoposto ad esame radiologico e a visita ortopedica generale, che hanno condotto alla seguente diagnosi “ gonalgia dx insorta durante attività fisica durante espletamento gara concorsuale ” ed è stato consigliato “ riposo funzionale, crioterapia locale ad intermittenza, pr/dicloreum 150 mg cpr s/1 die per 6 gg e al persistere della sintomatologia utile RMN ”.
2.- Avverso il provvedimento di esclusione ha proposto ricorso lo Scalisi, deducendo eccesso di potere e carenza di motivazione (violazione degli artt. 2 e segg. della legge n. 241/1990), caso fortuito e/o forza maggiore - ingiustizia manifesta e sproporzione, irragionevolezza - carenza di istruttoria ed errore di fatto - arbitrarietà e disparità di trattamento - eccesso di potere, violazione degli artt. 3 e 9 Cost.
Il ricorrente ha dedotto la necessità di interpretare secondo logica e ragionevolezza le previsioni del
bando e delle norme tecniche per lo svolgimento della prova di efficienza fisica del concorso, che impediscono la ripetizione dell’esercizio nel caso in cui, nel corso dello stesso, il candidato accusi malessere, cada o incorra in infortunio, dovendosi, comunque, garantire l’idoneità di soggetti evidentemente in possesso di qualità fisiche indispensabili per superare il corso addestrativo e per svolgere i compiti degli allievi carabinieri.
Scopo della procedura concorsuale, ha rimarcato il ricorrente, è quello di accertare le reali condizioni fisiche dei candidati e la mancata conclusione della prova, a causa di incidenti occorsi durante la prova stessa, non equivale ad accertare una inidoneità fisica escludente, ma solo una temporanea ed
estemporanea inabilità.
Il provvedimento di esclusione sarebbe, inoltre, carente di motivazione, in quanto la Commissione, nel disporre l’esclusione del candidato non avrebbe dato conto dell’infortunio occorso e della rilevanza di esso ai fini del giudizio di inidoneità.
In particolare, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuto dar conto della valutazione complessiva della prestazione del ricorrente e, essendosi in presenza di situazioni non univoche, si sarebbe dovuto motivare in maniera adeguata in ordine alle ragioni della valutazione negativa.
Il ricorrente ha concluso chiedendo che sia disposto l’annullamento degli atti impugnati e sia dichiarato il diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini del Concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale. Con vittoria di spese ed onorari, da distrarre in favore dell’antistatario.
3. - Si è costituito il Ministero della Difesa, col patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che ha prodotto documenti e chiesto il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese.
4. - Con ordinanza n. -OMISSIS-del 7 giugno 2023 il Collegio ha richiesto al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di depositare presso la Segreteria della Sezione una dettagliata relazione, corredata della pertinente documentazione, volta a illustrare l’iter procedimentale che ha condotto all’emanazione del provvedimento di esclusione impugnato.
Il Comando ha prodotto quanto richiesto.
5. - Con ordinanza n. -OMISSIS-del 5 luglio 2023 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, sulla base delle seguenti ragioni: “ Ritenuto, a un primo sommario esame, che il ricorso non presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, in quanto il ricorrente risulta aver portato a termine l’esercizio della corsa 1000 metri nel tempo di 4’02”, superiore a quello massimo stabilito di 3’55”, mentre la circostanza che, secondo quanto allegato nel ricorso, “a soli 50 mt. dal traguardo, il ricorrente ha avuto un cedimento del ginocchio destro, associato a dolore mediale e limitazione funzionale e senso di calore, che ne ha determinato la caduta e, conseguentemente, gli ha impedito di completare la corsa in modo regolare” non appare di per sé idonea a far emergere un profilo di illegittimità della disposta esclusione, poiché il candidato non ha subito un infortunio per cause esogene, bensì è incorso in un malessere imputabile alla propria condizione fisica;
Ritenuti pertanto insussistenti i presupposti per concedere la misura cautelare richiesta;
Ritenuto, tuttavia, che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare ”.
6. - Parte ricorrente ha prodotto una prima memoria in data 30 giugno 2024 e una seconda, in vista dell’udienza pubblica, in data 9 maggio 2025.
7. - Alla pubblica udienza dell’11 giugno 2025, udito l’avv. Cesaroni per l’Avvocatura dello Stato, la causa è stata assegnata in decisione.
8. - Rileva il Collegio che le previsioni rilevanti nella fattispecie in questione, richiamate, peraltro, anche dal ricorrente, sono quelle di cui al par. 5, lett. B) delle norme tecniche per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, secondo le quali: “ Il candidato che durante lo svolgimento di uno degli esercizi fisici, incorre in un infortunio, accusa malessere, cade o si ferma, non può ripetere l’esercizio fisico, che viene ritenuto in ogni caso sostenuto ”.
L’allegato I al bando di concorso rinvia alle previsioni delle norme tecniche, che dispone quanto sopra.
Ne consegue che la situazione descritta dal ricorrente è prevista dalla lex specialis e disciplinata in maniera molto chiara.
L’infortunio occorso durante lo svolgimento della prova ovvero il malessere o la caduta non danno diritto alla ripetizione della prova stessa, che deve ugualmente considerarsi sostenuta, anche laddove non possa considerarsi superata.
Devono ritenersi non compresi nella previsione i casi in cui il mancato superamento sia dovuto a fattori esogeni, quale quello in cui il soggetto sia stato manifestamente danneggiato da altro candidato, che, peraltro, è espressamente previsto dalle norme tecniche richiamate ovvero quello, ad esempio, della presenza di insidie sulla pista.
La previsione che esclude la rilevanza di infortuni e malesseri durante l’esecuzione dell’esercizio è sicuramente rigorosa, ma la ratio di essa è agevolmente individuabile, essendo essa correlata all’esigenza di rispettare la par condicio competitorum , che potrebbe risultare compromessa laddove si ritenesse ammissibile la ripetibilità delle prove, laddove non resa necessaria da diagnosi errate, individuati fattori esogeni al concorrente, comportamenti non corretti di altri candidati.
In linea generale, e senza alcuno specifico riferimento al caso in questione, la previsione può anche servire a evitare interpretazioni soggettive del candidato o comportamenti strumentali.
Non appare condivisibile, quindi, l’argomento del ricorrente secondo cui scopo della prova è solo quello di accertare le reali condizioni fisiche dei candidati, per cui il mancato superamento della prova non equivarrebbe ad accertare una inidoneità fisica escludente, ma solo una temporanea ed estemporanea inabilità.
Tale argomento, che è basato su un’idea astratta di idoneità fisica, rischia di eliminare l’elemento di obiettività che deve caratterizzare le procedure concorsuali e che è alla base del principio di irripetibilità delle prove, che impedisce, tra l’altro e per esempio, di far ripetere le prove scritte al candidato, pur preparatissimo, che abbia avuto un momentaneo malessere, che gli abbia impedito di rendere al meglio.
L’accertamento dell’idoneità fisica, consegue al positivo superamento di un’unica e irripetibile prova, in condizioni di parità con gli altri candidati, salvo il caso sopra evidenziato dell’intervento di fattori esogeni, rispetto al quale la ripetizione appare ammissibile la ripetizione, in quanto sarebbero tali fattori a incidere sul principio della par condicio .
9. - Non appaino condivisibili, inoltre, le censure relative al difetto di motivazione.
Si è detto che le previsioni riguardo agli infortuni occorsi durante l’esecuzione dell’esercizio sono di estrema chiarezza. e che esse individuano e disciplinano in modo specifico la fattispecie in esame.
La motivazione al riguardo non poteva andare oltre l’esatta individuazione della causa di esclusione, consistente nel superamento del tempo limite di 3’:55” previsto per la corsa di 1000 metri.
La precisazione da parte della Commissione che il mancato superamento è stato dovuto a infortunio sarebbe stata superflua, se non addirittura fuor di luogo.
Le argomentazioni di parte ricorrente, invero, fanno leva sulle tesi da essa sostenute, basate sulla necessità di accertare comunque l’idoneità del concorrente, nel caso in cui il superamento del tempo massimo sia riconducibile ad infortunio subito nel corso dell’esercizio.
10. - Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente -OMISSIS- alla rifusione in favore del Ministero della Difesa di spese e competenze di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.