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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 10215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10215 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 43081 del Ruolo Generale Affari Civili COenziosi dell'anno 2020
tra
c.f. ), in giudizio con gli avv.ti LU Mirabelli e Parte_1 P.IVA_1
LU ER TT
- parte attrice –
e
(c.f. , in giudizio con l'avv. Marco Serra COroparte_1 P.IVA_2
- parte convenuta –
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza o eccezione:
- accertare e dichiarare la sussistenza di gravi inadempimenti contrattuali posti in essere dalla società nell'esecuzione dei lavori oggetto dei contratti di subappalto CP_1 stipulati con la stante il mancato completamento dei suddetti lavori e Parte_1 la realizzazione di parte delle opere appaltate non a regola d'arte, e comunque in difformità delle disposizioni contrattuali e degli schemi progettuali, e per l'effetto, condannare la al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali subiti a CP_1 titolo di danno emergente dalla e quindi a corrispondere in favore di Parte_1
1 quest'ultima la somma complessiva di Euro 270.432,10 oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare la sussistenza di gravi inadempimenti contrattuali posti in essere dalla società nell'esecuzione dei lavori oggetto dei contratti di subappalto CP_1 stipulati con la e per l'effetto condannare la al risarcimento Parte_1 CP_1 dei danni patrimoniali a titolo di lucro cessante subiti dalla società attrice, e quindi a corrispondere in favore di quest'ultima la somma complessiva di Euro 797.811,85 oltre
IVA, interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla CP_1 per tutte le ragioni esposte in narrativa e per aver consegnato in ritardo i lavori oggetto di subappalto e, per l'effetto, condannare la al pagamento in favore della CP_1 [...] della penale quantificata in complessivi Euro 131.580,00 oltre IVA e Parte_1 accessori di legge;
- accertare e dichiarare la sussistenza di una lesione della reputazione professionale e commerciale della quale conseguenza immediata e diretta della Parte_1
CO condotta inadempiente posta in essere dalla e, per l'effetto, condannare parte convenuta alla corresponsione in favore della dell'importo di Euro Parte_1
125.000,00 oltre IVA, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla medesima lesione della reputazione professionale così come sarà accertato nel corso del giudizio;
- accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda riconvenzionale formulata da controparte, stante l'insussistenza del diritto di ad ottenere il compenso per i CP_1 lavori oggetto del presente giudizio e per l'effetto rigettare integralmente la domanda;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito accerti e dichiari la dovutezza delle somme richieste dalla accertare e dichiarare la CP_1 compensazione di tali somme con il maggior credito vantato da nei Parte_1 confronti dei e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento in favore di CP_1 parte attrice dell'importo residuo;
- in ogni caso, con condanna della al pagamento delle spese, diritti e onorari del CP_1 presente giudizio, oltre accessori come per legge”;
- per parte convenuta: “preliminarmente, stante l'intervenuta confisca definitiva delle quote e del patrimonio della società convenuta, chiede di dichiarare improcedibile la
2 domanda attorea ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 159/2011 […];
- in via riconvenzionale: condannare la al pagamento, in favore della Parte_1 odierna concludente, dell'importo di cui in narrativa, pari a euro 227.356,37 oltre interessi di mora ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- sempre in via riconvenzionale: condannare la al pagamento in Parte_1 favore della della somma di € 132.345,31 oltre interessi di mora ovvero di quella CP_1 maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- in via meramente subordinata ed eventuale: nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea ridurre ad equità l'ammontare delle penali ex art.
1384 Cod. Civ.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia è in sintesi il seguente.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.8.2020, Parte_1 ha convenuto in giudizio (poi ), formulando le CP_1 COroparte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.imo Tribunale adito:
- accertare e dichiarare la sussistenza di gravi inadempimenti contrattuali posti in essere dalla nell'esecuzione dei lavori oggetto dei contratti di subappalto COroparte_2 stipulati con la stante il mancato completamento dei suddetti lavori e Parte_1 la realizzazione di parte delle opere appaltate non a regola d'arte, e comunque in difformità delle disposizioni contrattuali e degli schemi progettuali, e per l'effetto, condannare la al risarcimento di tutti i conseguenti danni subiti dalla CP_1 [...]
e quindi a corrispondere in favore di quest'ultima la somma complessiva di Parte_1
Euro 270.432,1 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla per CP_1 tutte le ragioni esposte in narrativa e per aver consegnato in ritardo i lavori oggetto di subappalto e, per l'effetto, condannare la al pagamento in favore della CP_1 [...] della penale quantificata in complessivi Euro 131.580,00; Parte_1
- accertare e dichiarare la sussistenza di una lesione della reputazione professionale e commerciale della quale conseguenza immediata e diretta della Parte_1 condotta inadempiente posta in essere dalla SVE e, per l'effetto, condannare parte convenuta alla corresponsione in favore della dell'importo di Euro Parte_1
3 125.000,00, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla medesima lesione della reputazione professionale così come sarà accertato nel corso del giudizio.
- In ogni caso, con condanna della al pagamento delle spese, diritti e onorari CP_1 del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
Parte attrice ha infatti allegato e dedotto:
- che la stessa quale appaltatrice, aveva concluso con la committente Parte_1
“Fondazione Ente Patrimoniale della Chiesa dei Santi di Gesù Cristo degli ultimi giorni” un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di costruzione di un edificio di culto in Prato, alla via Anita Garibaldi s.n.c.; CO
- che aveva affidato a mediante due contratti di subappalto, Parte_1
l'esecuzione di parte delle opere;
- che infatti, con contratto del 18 settembre 2018 (“contratto opere edili”), Parte_1
CO aveva subappaltato a l'esecuzione delle seguenti opere: (i) costruzione di tutte le murature di tamponamento e realizzazione dell'involucro dell'edificio, partendo dallo scheletro in calcestruzzo armato già realizzato da altra impresa, comprensivo di tetto completo di tegole e sistema discarico delle acque piovane, massetti, pavimenti e zoccolini, tramezzature in muratura e cartongesso e controsoffitti;
(ii) realizzazione di opere esterne a detto involucro, comprensive di facciate, con elementi di decorazione ed in pietra, infissi, recinzioni e cancelli sui muri perimetrali già costruiti da altra impresa, e la centrale di condizionamento sul piazzale antistante l'edificio;
- che il corrispettivo per l'esecuzione delle predette opere era stato determinato in euro
380.000,00 oltre IVA, mentre il termine per la consegna dei lavori era stato fissato al 31 agosto 2019;
- che inoltre, in data 18 dicembre 2018, le parti avevano concluso un secondo contratto di subappalto (“contratto opere impiantistiche”), avente ad oggetto le seguenti opere: (i) realizzazione ed installazione di opere interne all'edificio, comprensive di impianti elettrici, impianti di condizionamento, di riscaldamento, di produzione di acqua calda sanitaria, elettrici di illuminazione, di rivelazione incendi, di forza motrice, dati e TV;
(ii) predisposizione di passaggi impiantistici per opere specialistiche (Audio Video), affidate dall'Ente Fondazione ad altra impresa;
- che il corrispettivo di questo secondo contratto di subappalto era stato determinato in euro
265.000,00, oltre IVA, con termine per la consegna dei lavori fissato al 31 agosto 2019;
4 - che tuttavia, nel corso dei lavori subappaltati, erano emersi sin da subito rilevanti CO inadempienze della rispetto agli obblighi contrattuali dalla stessa assunti, con accumulo di notevoli ritardi nell'esecuzione delle opere;
- che era stata quindi costretta a sollecitare più volte l'esatto adempimento Parte_1 delle obbligazioni assunte e rimodulare i tempi di esecuzione delle opere (come da verbali del 2.5.2019, del 17.5.2019, del 17.6.2019, del 27.6.2019, del 29.7.2016, del 21.8.2019 e CO del 28.8.2019, tutti sottoscritti anche da , tanto da giungere poi, a fronte dei numerosi inadempimenti e dei ritardi non più recuperabili, ad inviare la missiva del 27 settembre CO 2019, con cui aveva comunicato a di aver incaricato un proprio tecnico di fiducia per effettuare un coordinamento delle attività ed una verifica sull'esecuzione delle opere in cantiere;
- che, a seguito delle verifiche effettuate, con missiva del 21 ottobre 2019 Parte_1 aveva quindi comunicato alla subappaltatrice la necessità di allontanarla definitivamente dal cantiere, laddove tali inadempimenti fossero perdurati;
- che, effettuate nuove verifiche e permanendo gli inadempimenti, in data 26 novembre
2019 aveva convocato i rappresentanti i SVE, procedendo poi, il giorno Parte_1 successivo, al suo definitivo allontanamento dal cantiere;
- che, in data 28 novembre 2019 ed in occasione di un apposito sopralluogo, il committente principale Ente Fondazione aveva costatato il ritardo nell'esecuzione delle opere rispetto alle previsioni contrattuali, tanto da rifiutare di accettare le opere e di prendere in carico l'edificio, anche tenuto conto dell'esecuzione incompleta di alcune opere e forniture oggetto dei lavori subappaltati, della difformità e/o della presenza di vizi su opere eseguite dall'odierna convenuta, oltre che della presenza di danneggiamenti, arrecati da personale CO della ad opere precedentemente eseguite anche da altre imprese subappaltatrici e già accettate dal committente principale;
- che, al fine di completare le opere appaltate entro la data prevista, si era Parte_1 vista quindi costretta a provvedere, con particolare urgenza, a correggere le difformità, a CO riparare i danni ed a proseguire i lavori non portati a termine dalla anche attraverso l'ausilio di altre ditte specializzate, in quel momento disponibili, a fronte di costi e impegno di personale tecnico amministrativo imprevisti e non conteggiati nell'economia della commessa, con evidenti difficoltà tecniche, logistiche e di approvvigionamento di materiali;
5 - che, con verbale del 6 febbraio 2020, all'esito della presa visione delle opere di completamento e correzione poste in essere da aveva espressamente COroparte_3 riconosciuto ogni addebito relativo alle opere da essa eseguite in modo incompleto;
- che ciò aveva comportato l'impossibilità, per di terminare definitivamente Parte_1
i lavori alla data richiesta dal committente, tanto che, soltanto in data 24 febbraio 2020, la stessa aveva potuto consegnare parzialmente le opere all'Ente Fondazione;
Parte_1
- che, in considerazione della particolare situazione di emergenza creatasi, il committente principale, in data 30 marzo 2020, aveva accettato anche le opere esterne (in attesa del completamento delle ultime rifiniture da parte di e, in data 31 marzo 2020, Parte_1 aveva provveduto allo svincolo delle ritenute di garanzia ed alla approvazione del SAL finale, su cui erano state applicate le penali previste contrattualmente per il ritardo nelle consegna, dietro impegno dell'odierna attrice di completare definitivamente le opere appaltate entro i dieci giorni successivi al termine dell'emergenza sanitaria da Covid-2019;
- che, in data 19 giugno 2020, l'Ente committente aveva poi sollevato altre contestazioni CO aggiuntive sulla corretta esecuzione a regola d'arte di alcune lavorazioni svolte dalla oggetto di contratto di subappalto (realizzazione della posa del rivestimento in gres della scala di accesso ai locali sottotetto;
realizzazione non lineare e non a regola d'arte del frontalino inclinato della copertura dell'edificio - sul lato condominio Via Anita Garibaldi - che evidenziava un disallineamento, malgrado il corretto posizionamento della grondaia;
esecuzione delle opere in facciata senza le opportune protezioni delle altre lavorazioni già eseguite da altre imprese, causando la presenza di macchie sulla pavimentazione esterna in masselli di cemento);
- che, con comunicazione del 24 giugno 2020, aveva quindi dichiarato la Parte_1 propria disponibilità a correggere i difetti lamentati, attraverso l'esecuzione di lavori con costi di ammontare presumibile pari ad euro 18.600,00 oltre IVA;
CO
- che, in sintesi, l'inadempimento di era consistito: (i) nella mancata esecuzione di parte delle opere indicate negli ordini di acquisto e nel resto della documentazione contrattuale;
(ii) nella non conformità delle opere realizzate rispetto alla corretta regola d'arte; (iii) nella difformità nell'esecuzione delle opere rispetto agli elaborati progettuali e nell'utilizzo dei materiali forniti in cantiere rispetto alle indicazioni ed agli standard progettuali;
(iv) nel ritardo nei tempi previsti per la realizzazione delle opere, con conseguenti riprogrammazioni temporali ed organizzative delle fasi lavorative;
(iv) nei
6 danni provocati da personale SVE alle opere effettuate da altre imprese;
(v) nell'utilizzo di somme anticipate da per finalità difformi dal loro scopo;
(vi) in Parte_1 atteggiamenti e comportamenti del personale SVE non conformi agli standard della buona regola e richiesti dalla committente (ad esempio, guida pericolosa nelle aree di cantiere;
liti CO avvenute tra membri del personale per questioni economiche, anche in presenza della
Direzione dei Lavori); (vii) nel mancato rispetto del D.lvo 81/08 sulla Sicurezza del lavoro nei cantieri edili del Piano di sicurezza e Coordinamento e del Piano operativo della
Sicurezza e inoltre delle indicazioni della Direzione Lavori, in modo particolare permettendo l'accesso al cantiere di personale non autorizzato, con manifestazioni all'esterno del cantiere di familiari con minori in protesta durante il sopralluogo della
Direzione dei lavori e dell'Ente Fondazione, (come si evince nell'allegato fotografico della perizia redatta in data 23.04.2020); (viii) in ritardi e mancati pagamenti di fornitori indicati dall'Ente Fondazione, malgrado la avesse anticipato le somme dovute, con Parte_1
l'approvazione preventiva di lavorazioni non ultimate, nei S.A.L. di pagamento, con conseguente richiamo comportamentale subito dalla da parte della Parte_1
Fondazione committente;
- che come anche evidenziato da apposita perizia di parte, aveva quindi Parte_1 diritto ad ottenere la refusione dei costi e delle spese sostenuti per completare i lavori appaltati e per ripristinare le opere danneggiate dalla convenuta (per un ammontare complessivo di euro 356.872,96, oltre utile d'impresa nella misura del 26,5% ed IVA), oltre al risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti quale conseguenza immediata e diretta CO del contegno gravemente inadempiente posto in essere da (euro 64.500,00 per penali contrattuali da ritardo;
euro 125.000,00 per impossibilità di operare su altre commesse per CO il tempo impiegato per rimediare alle inadempienze di danno non patrimoniale da lesione della propria immagine e reputazione commerciale).
1.2. si è tempestivamente costituita in giudizio, concludendo per il rigetto CP_1 delle domande attoree e domandando, in via riconvenzionale, la condanna della attrice al pagamento dell'importo di euro 227.356,37 e di euro 132.345,31, oltre interessi di mora. In subordine e per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha inoltre chiesto la riduzione delle penali ad equità ai sensi dell'art. 1384 c.c..
Per quanto qui più rileva, ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che, fin dal 2014, la stessa SVE era stata sottoposta a misure di prevenzione ai sensi del
7 d.lgs. 159/2011;
- che infatti: (i) con provvedimento del 2.10.2014, emesso nell'ambito del procedimento n.
136/14 M.P., il Tribunale di Roma, Sezione Misure di Prevenzione, aveva ordinato il CO sequestro dell'intero capitale sociale di provvedendo anche alla nomina di due amministratori giudiziari;
(ii) con ordinanza del 22.6.2016, depositata il 24.06.2016 emessa nell'ambito del procedimento n. 59661/12 R.G.N.R. e n. 1103/15 R.G. sequestri e, poi, con provvedimento del 16.11.2016, emesso nell'ambito del procedimento n. 136/14 M.P., il
Tribunale di Roma, Sezione Riesame aveva, rispettivamente, ordinato il sequestro CO preventivo del capitale sociale di e dichiarato l'inefficacia del sequestro disposto nel CO 2014, ordinando contestualmente il nuovo sequestro dell'intero capitale sociale di e dell'intero patrimonio;
(iii) infine, con decreto n. 191/18 del 12.06.2018, depositato il
4.12.2018, emesso nell'ambito del procedimento n. 136/14 R.G.M.P., il Tribunale di
Roma, Sezione Misure di prevenzione, aveva ordinato la confisca dell'intero capitale CO sociale di
- che le doglianze di si presentavano prive di fondamento, tenuto anche Parte_1 conto che né la direzione lavori, né la stessa attrice, se non nella parte conclusiva dei CO lavori, avevano mai contestato la qualità dei lavori eseguiti da CO
- che il ritardo nelle esecuzione delle opere non era imputabile a posto che l'inizio dei lavori oggetto del primo contratto di subappalto, previsto per il mese di luglio 2018, di CO fatto aveva avuto luogo nel mese di novembre 2018 per causa non imputabile a
(mancato completamento della struttura a cura di un'altra impresa) e che l'inizio dei lavori oggetto del secondo contratto di appalto, previsto quanto alle opere elettriche a settembre
2018 e quanto alle opere meccaniche a metà ottobre dello stesso anno, si era avuto solo il CO 18.12.2018, quando era stata autorizzata da ad accedere al cantiere;
Parte_1
CO
- che peraltro nel 2018, si era venuta a trovare in una situazione di grave crisi per l'esaurimento delle commesse preesistenti al sequestro del patrimonio e del capitale sociale che, fino a quel momento, le avevano garantito la continuità aziendale, inducendola, tra l'altro, ad accettare accordi contrattuali (quali quelli oggetto di controversia) che prevedevano modalità e tempistiche di pagamento molto penalizzanti (pagamento delle fatture di ulteriori dieci giorni oltre i termini di 30-60-90 gg. data fattura fine mese), aggravate dal fatto che contabilità del cantiere veniva certificata solo nel corso del mese successivo, ragione per cui, di fatto, il pagamento concretamente avveniva con ulteriore
8 ritardo (70-100-130 giorni dalla produzione);
- che non ha aveva mai effettuato contestazioni inerenti alla qualità dei Parte_1
CO lavori eseguiti dalla ma esclusivamente sui tempi di esecuzione degli stessi, mentre soltanto in prossimità del completamento del cantiere aveva iniziato a contestare presunti CO difetti di esecuzione dei lavori da parte di
- che, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, non c'era mai stata alcuna CO formale esplicita estromissione di dal cantiere;
CO
- che invece, come da missiva del 19.11.2019, aveva comunicato a la Parte_1 impossibilità di poter accedere, a partire dal giorno successivo, nelle zone interne del cantiere, essendo la stessa stata chiamata “a riconsegnare il cantiere di Prato”; il che implicava che i lavori, rispetto ai quali lamentava difformità, difetti e Parte_1 ritardi, erano stati effettivamente completati;
- che l'avvenuta riconsegna del cantiere in favore del committente principale era inoltre confermata da una successiva comunicazione di del 9.12.2019; Parte_1
CO
- che, all'epoca, aveva infatti eseguito l'87% del totale delle opere previste, che, sommate a quelle eseguite direttamente da così come previsto Parte_1 contrattualmente, comportavano che lo stato di avanzamento effettivo dei lavori fosse pari al 97% del totale;
CO
- che tuttavia aveva incassato solo 186.762,54 euro, a fronte di un valore della produzione eseguita pari ad euro 546.464,22, risultando quindi ancora creditrice di
[...] dell'importo di euro 359.701,68; Pt_1
- che non corrispondeva al vero che avesse dovuto acquistare Parte_1 autonomamente macchinari mettendoli a disposizione della subappaltatrice, addebitandole poi il relativo costo, posto che, in realtà, tali anticipi altro non erano che pagamenti di fatture emesse per produzioni eseguite e non pagate e, inoltre, gli acquisti dei macchinari erano stati ingiustificatamente addebitati in misura ben superiore al prezzo di mercato;
- che parte attrice non aveva dato prova dei danni prospettati e, in particolare, della lesione della propria reputazione commerciale, atteso fra l'altro che la stessa attrice aveva continuato ad avere rapporti con l'ente committente.
1.3. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita tramite produzioni documentali e prove testimoniali, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito
9 degli scritti conclusionali.
2. Le domande della attrice devono essere dichiarate improcedibili.
2.1. Secondo il disposto dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. 159/2011 (cd. codice antimafia), “I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato”.
Come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. pen. 29110/2022 e
29108/2022), la previsione normativa in esame deve essere interpretata nel senso che i crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di amministrazione giudiziaria non necessitano di essere accertati secondo le ordinarie modalità previste dagli articoli 57, 58 e
59 del d.lgs. 159/2011 – e possono quindi essere soddisfatti al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato – solo se liquidi, esigibili e incontestati.
Ove invece detti crediti, ancorché sorti in occasione, o in funzione, della procedura, risultino privi di tali caratteristiche, per essi si rende necessario attivare il meccanismo di insinuazione al passivo. E, una volta approvato il piano di riparto e in sede di pagamento dei crediti ivi utilmente collocati, i crediti in esame (se infine accertati) assumono in ogni caso ordine di soddisfazione prioritario (v. art. 61 d.lgs. n. 159 del 2011).
La conclusione che precede trova infatti conforto, oltre che nel tenore letterale del già richiamato art. 54, comma 1 (che, affermando che i crediti prededucibili aventi le caratteristiche ivi indicate “non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59”, pone dichiaratamente un'eccezione a quello che postula essere il principio generale), nel carattere necessariamente concorsuale dell'accertamento dei crediti destinati ad essere soddisfatti tramite i beni sottoposti a misura di prevenzione.
Accertamento concorsuale rispetto al quale la previsione dell'art. 54, comma 1, d.lgs.
159/2011 consente di derogare solo al ricorrere dei requisiti ivi indicati e dunque solo a fronte di crediti prededucibili – ossia, ai sensi dell'art. 63, comma 3, di quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e di quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42 – che siano liquidi, esigibili ed incontestati, con soddisfazione (parziale o totale) degli stessi subordinata alla preventiva autorizzazione del giudice delegato.
Il fatto che l'accertamento del credito debba necessariamente essere effettuato, innanzi
10 al giudice della prevenzione, per il tramite dello speciale procedimento di verifica dei crediti previsto dagli artt. 57 e ss. del d.lgs. 159 del 2011 (al fine, per l'appunto di assicurare il rispetto del principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso), comporta allora che l'azione proposta tramite giudizio ordinario di cognizione debba essere dichiarata improcedibile, se del caso anche mediante rilievo d'ufficio, in ogni stato e grado (v. Cass. 731/2024).
2.2. Nel caso di specie, ricorrono pertanto i presupposti per la declaratoria di improcedibilità delle domande proposte dalla attrice.
E' infatti pacifico che i contratti di subappalto di cui si discute siano stati conclusi dopo che le partecipazioni sociali ed il patrimonio della odierna parte convenuta sono stati attinti da misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. 159/2011.
I crediti della attrice sono pertanto di natura prededucibile, oltre che contestati.
E' poi privo di rilievo quanto eccepito da parte attrice in ordine alla tardività – in quanto intervenuta quando erano già maturate le preclusioni istruttorie – della produzione documentale con cui parte convenuta ha inteso dare evidenza del carattere definitivo, per effetto della sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 28/10/2020, della confisca avente ad oggetto le quote ed il patrimonio della società (v. visura camerale depositata in data 2.5.2023).
Parte convenuta ha infatti allegato, già in sede di comparsa di costituzione e risposta,
l'intervenuta emissione del provvedimento di sequestro e poi della confisca, ancorché non definitiva, delle quote di partecipazione e (per quanto qui più rileva) del patrimonio della CO stessa Dagli stessi contratti di subappalto, d'altronde, emerge la sottoposizione di ad “amministrazione giudiziaria ai sensi del Decreto L.vo 159/11”. CP_1
Le predette circostanza non sono state fatte oggetto di specifica contestazione da parte della società attrici e sono quindi sufficienti a giustificare la dichiarazione di improcedibilità delle domande (essendo a tal fine sufficiente la sola emissione del provvedimento di sequestro;
in tema v. fra le altre Tribunale di Roma, sentenze
17413/2021 e 15165/2022, entrambe reperibili su . Email_1
3. La domanda riconvenzionale della convenuta va rigettata.
3.1. A fronte dei molteplici inadempimenti lamentati da parte attrice, parte convenuta era onerata (in tema vedi Cass. S.U. 13533/2001) della prova dell'esatto adempimento
11 delle obbligazioni discendenti dai due contratti di subappalto conclusi con la stessa attrice
(contratto “opere edili” del 18.9.2018 e contratto “opere impiantistiche” del 18.12.2018, prodotti da parte attrice come docc. 1 e 2 del fascicolo di parte attrice).
Parte convenuta, tuttavia, non ha dato adeguata prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni che sulla stessa incombevano.
3.2. Le allegazioni svolte da parte convenuta in ordine alle ragioni del ritardo sono di per sé stesse inidonee ad escludere l'inadempimento sotto il profilo temporale o comunque ad escludere la sua imputabilità.
E' infatti pacifico che la convenuta non abbia concluso le opere oggetto di subappalto.
I numerosi verbali redatti in contraddittorio dalle parti danno inoltre evidenza del ritardo accumulato nell'esecuzione delle opere e del fatto che esso sia stato riconosciuto CO dalla stessa senza alcun richiamo all'incidenza negativa di eventuali ritardi nella consegna iniziale del cantiere, avvenuta in data 9.11.2018 (v. in particolare: verbale del CO 2.5.2019, prodotto come doc. 8 del fascicolo di parte attrice, in cui la si è impegnata a recuperare il ritardo fino ad allora accumulato ed a rispettare i termini di consegna pattuiti;
CO verbale del 29.7.2019, prodotto come doc. 16 del fascicolo di parte attrice, in cui si è impegnata a consegnare il cantiere entro la fine del successivo mese di settembre;
impegno questo poi ribadito nel successivo verbale del 28.8.2019, prodotto come doc. 17 del fascicolo di parte attrice).
Dalle allegazioni della stessa parte convenuta, peraltro, si evince come la subappaltatrice, a novembre 2019 e quindi ben oltre la scadenza del termine pattuito per la conclusione dei lavori, fosse ancora intenta nell'esecuzione delle opere di propria competenza e non le avesse quindi ancora terminate.
Le prove testimoniali – in relazione alle quali va esclusa l'utilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni rese a prova diretta dai testimoni e essendo Tes_1 Tes_2 stati questi ultimi indicati da parte convenuta solo quali testimoni chiamati a rendere la prova contraria sui capitoli ammessi della controparte – fanno infine emergere come una prima consegna parziale dell'opera, in favore dell'ente committente principale, si sia poi avuta non prima di gennaio 2020 (v. dichiarazioni dei testi , e . Tes_3 Tes_4 Tes_5
3.3. Parte convenuta, in ogni caso, non ha poi dato prova né di avere eseguito opere in misura tale da giustificare il corrispettivo richiesto, né, soprattutto, di avere eseguito tali opere a regola d'arte.
12 Le risultanze acquisite danno anzi evidenza sia del mancato completamento delle opere, sia, quanto alla parte di opere eseguite, della presenza di vizi e difformità, con conseguente necessità, per la subcommittente odierna attrice, di procedere a numerosi interventi di completamento e rifacimento.
Il teste tecnico incaricato dalla attrice di redigere una perizia (doc. 36 Testimone_6 del fascicolo di parte attrice) finalizzata, fra l'altro, a quantificare le opere di completamento e rifacimento eseguite dalla stessa attrice, ha confermato il contenuto della predetta perizia e delle relative integrazioni (“Su incarico di ho redatto la Parte_1 perizia di cui prendo visione e ne confermo il contenuto. Ho effettuato il sopralluogo poco prima della redazione della stessa e quindi a febbraio o marzo del 2020. Ho concluso nel senso della realizzazione delle opere di cui alle pagine da 13 a 16 da parte della
[...]
o di altre imprese dalla stessa incaricate, tramite l'esame della documentazione Pt_1 che mi è stata sottoposta, oltre che dell'esame dei luoghi. La documentazione è allegata alla perizia”; “Le difformità cui si fa riferimento sono successive alla perizia cui ho fatto in precedenza riferimento e quindi ho dovuto fare un addendum alla stessa del luglio 2020.
E' il documento che mi viene mostrato e di cui confermo il contenuto. Non so se siano state effettivamente eliminate. Così mi hanno detto gli ingegneri incaricati della
[...]
). Pt_1
Il complesso delle ulteriori prove testimoniali dà inoltre adeguata evidenza dell'avvenuta esecuzione, da parte della attrice o di altre imprese da essa incaricate, delle predette opere di completamento e rifacimento.
Si presentano infatti sufficientemente puntuali, convergenti, suffragate dalla documentazione in atti e provenienti da soggetti della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, le dichiarazioni con cui:
- il testimone ingegnere dipendente della attrice, ha riferito: “Le opere Testimone_7 indicate nella perizia dell'arch. che mi viene mostrata, sono state tutte eseguite. Tes_6
La realizzazione di esse l'ho verificata personalmente quando mi sono recato sul cantiere.
In alcuni casi sono stato presente anche durante la loro esecuzione. Alcune le hanno fatte i nostri operai, altre le maestranze di altre imprese a cui sono ulteriormente subappaltate dalla nostra società. Prendo anche visione della documentazione fotografica che mi viene mostrata [documentazione richiamata nel cap. 23 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c. di parte attrice]. Rappresenta la realizzazione delle opere cui facevo riferimento.
13 Alcune si riferiscono a contestazioni fatte da alla SVE durante l'esecuzione Parte_1 dei lavori”; “In quell'anno ci sono state molte contestazioni da parte della Fondazione.
Molte volte ero presente anche io a questi incontri. Prendo visione delle foto. Confermo le contestazioni di cui alle lettere A, B e C del capitolo di prova [cap. 29 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice]”; “Sì vero, la società attrice ha poi eliminato le difformità di cui ho detto, come da perizia che mi viene mostrata. Ho verificato personalmente l'esecuzione di questi ulteriori interventi”;
- il testimone project manager dipendente dal 2003 della Testimone_8 [...]
nel rispondere ai Parte_2 capitoli 29 e 30 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice (“Vero che in data 19 giugno 2020, la Fondazione sollevava contestazioni aggiuntive sulla corretta CO esecuzione a regola d'arte di alcune lavorazioni svolte dalla e precisamente: A. La realizzazione senza seguire la regola d'arte della posa del rivestimento in gres della scala di accesso ai locali sottotetto;
B. La realizzazione con interruzioni e senza seguire la regola d'arte del frontalino inclinato della copertura dell'edificio (sul lato condominio Via Anita
Garibaldi) che evidenzia un disallineamento, malgrado il corretto posizionamento della grondaia;
C. L'esecuzione delle opere in facciata senza le opportune protezioni delle lavorazioni già eseguite da altre imprese, che causava la presenza di macchie sulla pavimentazione esterna in masselli di cemento, il tutto come da fotografie contenute a pagina 8 e 9 del “documento integrativo alla perizia tecnico economica” redatta dall'Arch. in data 17 luglio 2020, che Le si mostrano”; “Vero che la Testimone_6 Parte_1 correggeva i difetti lamentati, eseguendo i lavori aggiuntivi analiticamente elencati a pagina 4 e 5 del “documento integrativo alla perizia tecnico economica” redatta dall'Arch. in data 17 luglio 2020, di cui Le si dà Lettura”), ha a sua volta riferito: “Non Testimone_6 ricordo la data precisa, ma a giugno sono state effettuate, da parte della Fondazione, delle ulteriori contestazioni. Confermo che si tratta di quelle di cui alle lettere A, B e C del capitolo di prova”; “Confermo che ha corretto i difetti di cui alle lettere A e Parte_1
B. Per quanto riguarda quelli di cui alla lettera C, non ricordo se ha provveduto direttamente la oppure se abbiamo individuato noi un'impresa, ponendone Parte_1 poi il costo a carico della;
Parte_1
- il testimone ingegnere dipendente della attrice, ha poi Testimone_9 dichiaratoriferito: “Come dipendente della società attrice ho coordinato il lavoro delle
14 imprese subappaltatrici e dei fornitori che si sono occupati, per conto nostro ed unitamente alle nostre maestranze, della esecuzione delle opere oggetto di controversia. Io ero sul cantiere una o due volte alla settimana in media. Ci sono state molte fasi di approvazione e rilascio dell'edificio ed io ho partecipato quasi sempre. Prendo visione della perizia dell'arch. e delle foto di cui al doc. 27. Le opere elencate alle pagine Tes_6 da 13 a 16 della perizia e che vedo rappresentate nelle immagini che mi vengono mostrate sono state effettivamente realizzate dalla nostra società, direttamente o per il tramite di altre imprese da noi incaricate. Lo dico in quanto ho potuto verificarlo personalmente durante i vari accesi che ho fatto sul cantiere. I lavori a cui ho fatto riferimento si sono svolti nell'arco di sei mesi circa. Dall'autunno 2019 a dopo marzo 2020 sicuramente, probabilmente fino alla primavera inoltrata. Era iniziata l'emergenza COVID. Poi ci sono stati successivi interventi su problematiche specifiche emerse successivamente”;
- il testimone , commercialista coadiutore dell'Agenzia Testimone_10
Nazionale beni sequestrati e confiscati, sentito a prova contraria sul capitolo a) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta (“Vero che alla data del 9 dicembre 2019 il cantiere di cui è causa era già stato consegnato dalla Parte_1 alla Fondazione committente”), ha infine confermato gli interventi eseguiti in proprio dalla società attrice, riferendo: “Non sono a conoscenza della circostanza. All'epoca non amministravo la società, né ne gestivo in alcun modo le attività. Ricordo solo che il cantiere aveva avuto dei problemi e quindi la era dovuta intervenire per completare Pt_1 le opere”.
Le dichiarazioni che precedono non sono peraltro sostanzialmente smentite da quanto riferito dagli ulteriori testimoni sentiti a prova contraria (i testi e il primo Tes_1 Tes_2
CO direttore tecnico del cantiere su incarico di il secondo responsabile di commessa, CO sempre su incarico di , posto che entrambi, presenti in cantiere solo fino al mese di novembre 2019, hanno reso dichiarazioni di contenuto generico (il testimone Tes_1 rispondendo sul capitolo 29 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, ha infatti dichiarato: “Nulla so al riguardo. Prendo visione del documento che mi si mostra. Posso però escludere che si tratti di difetti riconducibili ad errori da parte della CO
”; il testimone rispondendo sul capitolo 23 della memoria ex art. 183, comma Tes_2
6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, ha invece a sua volta dichiarato: “Io non sono più stato sul cantiere dopo novembre 2019. Posso dire che le opere cui si fa riferimento nel capitolo di
15 CO prova, nonché nella perizia di cui prendo visione, erano già state eseguite da ”).
4. La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara improcedibili le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
; COroparte_1
2) rigetta le domande riconvenzionali proposte da nei confronti COroparte_1 di Parte_1
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, l'8 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 43081 del Ruolo Generale Affari Civili COenziosi dell'anno 2020
tra
c.f. ), in giudizio con gli avv.ti LU Mirabelli e Parte_1 P.IVA_1
LU ER TT
- parte attrice –
e
(c.f. , in giudizio con l'avv. Marco Serra COroparte_1 P.IVA_2
- parte convenuta –
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza o eccezione:
- accertare e dichiarare la sussistenza di gravi inadempimenti contrattuali posti in essere dalla società nell'esecuzione dei lavori oggetto dei contratti di subappalto CP_1 stipulati con la stante il mancato completamento dei suddetti lavori e Parte_1 la realizzazione di parte delle opere appaltate non a regola d'arte, e comunque in difformità delle disposizioni contrattuali e degli schemi progettuali, e per l'effetto, condannare la al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali subiti a CP_1 titolo di danno emergente dalla e quindi a corrispondere in favore di Parte_1
1 quest'ultima la somma complessiva di Euro 270.432,10 oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare la sussistenza di gravi inadempimenti contrattuali posti in essere dalla società nell'esecuzione dei lavori oggetto dei contratti di subappalto CP_1 stipulati con la e per l'effetto condannare la al risarcimento Parte_1 CP_1 dei danni patrimoniali a titolo di lucro cessante subiti dalla società attrice, e quindi a corrispondere in favore di quest'ultima la somma complessiva di Euro 797.811,85 oltre
IVA, interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla CP_1 per tutte le ragioni esposte in narrativa e per aver consegnato in ritardo i lavori oggetto di subappalto e, per l'effetto, condannare la al pagamento in favore della CP_1 [...] della penale quantificata in complessivi Euro 131.580,00 oltre IVA e Parte_1 accessori di legge;
- accertare e dichiarare la sussistenza di una lesione della reputazione professionale e commerciale della quale conseguenza immediata e diretta della Parte_1
CO condotta inadempiente posta in essere dalla e, per l'effetto, condannare parte convenuta alla corresponsione in favore della dell'importo di Euro Parte_1
125.000,00 oltre IVA, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla medesima lesione della reputazione professionale così come sarà accertato nel corso del giudizio;
- accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda riconvenzionale formulata da controparte, stante l'insussistenza del diritto di ad ottenere il compenso per i CP_1 lavori oggetto del presente giudizio e per l'effetto rigettare integralmente la domanda;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito accerti e dichiari la dovutezza delle somme richieste dalla accertare e dichiarare la CP_1 compensazione di tali somme con il maggior credito vantato da nei Parte_1 confronti dei e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento in favore di CP_1 parte attrice dell'importo residuo;
- in ogni caso, con condanna della al pagamento delle spese, diritti e onorari del CP_1 presente giudizio, oltre accessori come per legge”;
- per parte convenuta: “preliminarmente, stante l'intervenuta confisca definitiva delle quote e del patrimonio della società convenuta, chiede di dichiarare improcedibile la
2 domanda attorea ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 159/2011 […];
- in via riconvenzionale: condannare la al pagamento, in favore della Parte_1 odierna concludente, dell'importo di cui in narrativa, pari a euro 227.356,37 oltre interessi di mora ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- sempre in via riconvenzionale: condannare la al pagamento in Parte_1 favore della della somma di € 132.345,31 oltre interessi di mora ovvero di quella CP_1 maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- in via meramente subordinata ed eventuale: nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea ridurre ad equità l'ammontare delle penali ex art.
1384 Cod. Civ.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia è in sintesi il seguente.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.8.2020, Parte_1 ha convenuto in giudizio (poi ), formulando le CP_1 COroparte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.imo Tribunale adito:
- accertare e dichiarare la sussistenza di gravi inadempimenti contrattuali posti in essere dalla nell'esecuzione dei lavori oggetto dei contratti di subappalto COroparte_2 stipulati con la stante il mancato completamento dei suddetti lavori e Parte_1 la realizzazione di parte delle opere appaltate non a regola d'arte, e comunque in difformità delle disposizioni contrattuali e degli schemi progettuali, e per l'effetto, condannare la al risarcimento di tutti i conseguenti danni subiti dalla CP_1 [...]
e quindi a corrispondere in favore di quest'ultima la somma complessiva di Parte_1
Euro 270.432,1 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla per CP_1 tutte le ragioni esposte in narrativa e per aver consegnato in ritardo i lavori oggetto di subappalto e, per l'effetto, condannare la al pagamento in favore della CP_1 [...] della penale quantificata in complessivi Euro 131.580,00; Parte_1
- accertare e dichiarare la sussistenza di una lesione della reputazione professionale e commerciale della quale conseguenza immediata e diretta della Parte_1 condotta inadempiente posta in essere dalla SVE e, per l'effetto, condannare parte convenuta alla corresponsione in favore della dell'importo di Euro Parte_1
3 125.000,00, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla medesima lesione della reputazione professionale così come sarà accertato nel corso del giudizio.
- In ogni caso, con condanna della al pagamento delle spese, diritti e onorari CP_1 del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
Parte attrice ha infatti allegato e dedotto:
- che la stessa quale appaltatrice, aveva concluso con la committente Parte_1
“Fondazione Ente Patrimoniale della Chiesa dei Santi di Gesù Cristo degli ultimi giorni” un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di costruzione di un edificio di culto in Prato, alla via Anita Garibaldi s.n.c.; CO
- che aveva affidato a mediante due contratti di subappalto, Parte_1
l'esecuzione di parte delle opere;
- che infatti, con contratto del 18 settembre 2018 (“contratto opere edili”), Parte_1
CO aveva subappaltato a l'esecuzione delle seguenti opere: (i) costruzione di tutte le murature di tamponamento e realizzazione dell'involucro dell'edificio, partendo dallo scheletro in calcestruzzo armato già realizzato da altra impresa, comprensivo di tetto completo di tegole e sistema discarico delle acque piovane, massetti, pavimenti e zoccolini, tramezzature in muratura e cartongesso e controsoffitti;
(ii) realizzazione di opere esterne a detto involucro, comprensive di facciate, con elementi di decorazione ed in pietra, infissi, recinzioni e cancelli sui muri perimetrali già costruiti da altra impresa, e la centrale di condizionamento sul piazzale antistante l'edificio;
- che il corrispettivo per l'esecuzione delle predette opere era stato determinato in euro
380.000,00 oltre IVA, mentre il termine per la consegna dei lavori era stato fissato al 31 agosto 2019;
- che inoltre, in data 18 dicembre 2018, le parti avevano concluso un secondo contratto di subappalto (“contratto opere impiantistiche”), avente ad oggetto le seguenti opere: (i) realizzazione ed installazione di opere interne all'edificio, comprensive di impianti elettrici, impianti di condizionamento, di riscaldamento, di produzione di acqua calda sanitaria, elettrici di illuminazione, di rivelazione incendi, di forza motrice, dati e TV;
(ii) predisposizione di passaggi impiantistici per opere specialistiche (Audio Video), affidate dall'Ente Fondazione ad altra impresa;
- che il corrispettivo di questo secondo contratto di subappalto era stato determinato in euro
265.000,00, oltre IVA, con termine per la consegna dei lavori fissato al 31 agosto 2019;
4 - che tuttavia, nel corso dei lavori subappaltati, erano emersi sin da subito rilevanti CO inadempienze della rispetto agli obblighi contrattuali dalla stessa assunti, con accumulo di notevoli ritardi nell'esecuzione delle opere;
- che era stata quindi costretta a sollecitare più volte l'esatto adempimento Parte_1 delle obbligazioni assunte e rimodulare i tempi di esecuzione delle opere (come da verbali del 2.5.2019, del 17.5.2019, del 17.6.2019, del 27.6.2019, del 29.7.2016, del 21.8.2019 e CO del 28.8.2019, tutti sottoscritti anche da , tanto da giungere poi, a fronte dei numerosi inadempimenti e dei ritardi non più recuperabili, ad inviare la missiva del 27 settembre CO 2019, con cui aveva comunicato a di aver incaricato un proprio tecnico di fiducia per effettuare un coordinamento delle attività ed una verifica sull'esecuzione delle opere in cantiere;
- che, a seguito delle verifiche effettuate, con missiva del 21 ottobre 2019 Parte_1 aveva quindi comunicato alla subappaltatrice la necessità di allontanarla definitivamente dal cantiere, laddove tali inadempimenti fossero perdurati;
- che, effettuate nuove verifiche e permanendo gli inadempimenti, in data 26 novembre
2019 aveva convocato i rappresentanti i SVE, procedendo poi, il giorno Parte_1 successivo, al suo definitivo allontanamento dal cantiere;
- che, in data 28 novembre 2019 ed in occasione di un apposito sopralluogo, il committente principale Ente Fondazione aveva costatato il ritardo nell'esecuzione delle opere rispetto alle previsioni contrattuali, tanto da rifiutare di accettare le opere e di prendere in carico l'edificio, anche tenuto conto dell'esecuzione incompleta di alcune opere e forniture oggetto dei lavori subappaltati, della difformità e/o della presenza di vizi su opere eseguite dall'odierna convenuta, oltre che della presenza di danneggiamenti, arrecati da personale CO della ad opere precedentemente eseguite anche da altre imprese subappaltatrici e già accettate dal committente principale;
- che, al fine di completare le opere appaltate entro la data prevista, si era Parte_1 vista quindi costretta a provvedere, con particolare urgenza, a correggere le difformità, a CO riparare i danni ed a proseguire i lavori non portati a termine dalla anche attraverso l'ausilio di altre ditte specializzate, in quel momento disponibili, a fronte di costi e impegno di personale tecnico amministrativo imprevisti e non conteggiati nell'economia della commessa, con evidenti difficoltà tecniche, logistiche e di approvvigionamento di materiali;
5 - che, con verbale del 6 febbraio 2020, all'esito della presa visione delle opere di completamento e correzione poste in essere da aveva espressamente COroparte_3 riconosciuto ogni addebito relativo alle opere da essa eseguite in modo incompleto;
- che ciò aveva comportato l'impossibilità, per di terminare definitivamente Parte_1
i lavori alla data richiesta dal committente, tanto che, soltanto in data 24 febbraio 2020, la stessa aveva potuto consegnare parzialmente le opere all'Ente Fondazione;
Parte_1
- che, in considerazione della particolare situazione di emergenza creatasi, il committente principale, in data 30 marzo 2020, aveva accettato anche le opere esterne (in attesa del completamento delle ultime rifiniture da parte di e, in data 31 marzo 2020, Parte_1 aveva provveduto allo svincolo delle ritenute di garanzia ed alla approvazione del SAL finale, su cui erano state applicate le penali previste contrattualmente per il ritardo nelle consegna, dietro impegno dell'odierna attrice di completare definitivamente le opere appaltate entro i dieci giorni successivi al termine dell'emergenza sanitaria da Covid-2019;
- che, in data 19 giugno 2020, l'Ente committente aveva poi sollevato altre contestazioni CO aggiuntive sulla corretta esecuzione a regola d'arte di alcune lavorazioni svolte dalla oggetto di contratto di subappalto (realizzazione della posa del rivestimento in gres della scala di accesso ai locali sottotetto;
realizzazione non lineare e non a regola d'arte del frontalino inclinato della copertura dell'edificio - sul lato condominio Via Anita Garibaldi - che evidenziava un disallineamento, malgrado il corretto posizionamento della grondaia;
esecuzione delle opere in facciata senza le opportune protezioni delle altre lavorazioni già eseguite da altre imprese, causando la presenza di macchie sulla pavimentazione esterna in masselli di cemento);
- che, con comunicazione del 24 giugno 2020, aveva quindi dichiarato la Parte_1 propria disponibilità a correggere i difetti lamentati, attraverso l'esecuzione di lavori con costi di ammontare presumibile pari ad euro 18.600,00 oltre IVA;
CO
- che, in sintesi, l'inadempimento di era consistito: (i) nella mancata esecuzione di parte delle opere indicate negli ordini di acquisto e nel resto della documentazione contrattuale;
(ii) nella non conformità delle opere realizzate rispetto alla corretta regola d'arte; (iii) nella difformità nell'esecuzione delle opere rispetto agli elaborati progettuali e nell'utilizzo dei materiali forniti in cantiere rispetto alle indicazioni ed agli standard progettuali;
(iv) nel ritardo nei tempi previsti per la realizzazione delle opere, con conseguenti riprogrammazioni temporali ed organizzative delle fasi lavorative;
(iv) nei
6 danni provocati da personale SVE alle opere effettuate da altre imprese;
(v) nell'utilizzo di somme anticipate da per finalità difformi dal loro scopo;
(vi) in Parte_1 atteggiamenti e comportamenti del personale SVE non conformi agli standard della buona regola e richiesti dalla committente (ad esempio, guida pericolosa nelle aree di cantiere;
liti CO avvenute tra membri del personale per questioni economiche, anche in presenza della
Direzione dei Lavori); (vii) nel mancato rispetto del D.lvo 81/08 sulla Sicurezza del lavoro nei cantieri edili del Piano di sicurezza e Coordinamento e del Piano operativo della
Sicurezza e inoltre delle indicazioni della Direzione Lavori, in modo particolare permettendo l'accesso al cantiere di personale non autorizzato, con manifestazioni all'esterno del cantiere di familiari con minori in protesta durante il sopralluogo della
Direzione dei lavori e dell'Ente Fondazione, (come si evince nell'allegato fotografico della perizia redatta in data 23.04.2020); (viii) in ritardi e mancati pagamenti di fornitori indicati dall'Ente Fondazione, malgrado la avesse anticipato le somme dovute, con Parte_1
l'approvazione preventiva di lavorazioni non ultimate, nei S.A.L. di pagamento, con conseguente richiamo comportamentale subito dalla da parte della Parte_1
Fondazione committente;
- che come anche evidenziato da apposita perizia di parte, aveva quindi Parte_1 diritto ad ottenere la refusione dei costi e delle spese sostenuti per completare i lavori appaltati e per ripristinare le opere danneggiate dalla convenuta (per un ammontare complessivo di euro 356.872,96, oltre utile d'impresa nella misura del 26,5% ed IVA), oltre al risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti quale conseguenza immediata e diretta CO del contegno gravemente inadempiente posto in essere da (euro 64.500,00 per penali contrattuali da ritardo;
euro 125.000,00 per impossibilità di operare su altre commesse per CO il tempo impiegato per rimediare alle inadempienze di danno non patrimoniale da lesione della propria immagine e reputazione commerciale).
1.2. si è tempestivamente costituita in giudizio, concludendo per il rigetto CP_1 delle domande attoree e domandando, in via riconvenzionale, la condanna della attrice al pagamento dell'importo di euro 227.356,37 e di euro 132.345,31, oltre interessi di mora. In subordine e per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha inoltre chiesto la riduzione delle penali ad equità ai sensi dell'art. 1384 c.c..
Per quanto qui più rileva, ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che, fin dal 2014, la stessa SVE era stata sottoposta a misure di prevenzione ai sensi del
7 d.lgs. 159/2011;
- che infatti: (i) con provvedimento del 2.10.2014, emesso nell'ambito del procedimento n.
136/14 M.P., il Tribunale di Roma, Sezione Misure di Prevenzione, aveva ordinato il CO sequestro dell'intero capitale sociale di provvedendo anche alla nomina di due amministratori giudiziari;
(ii) con ordinanza del 22.6.2016, depositata il 24.06.2016 emessa nell'ambito del procedimento n. 59661/12 R.G.N.R. e n. 1103/15 R.G. sequestri e, poi, con provvedimento del 16.11.2016, emesso nell'ambito del procedimento n. 136/14 M.P., il
Tribunale di Roma, Sezione Riesame aveva, rispettivamente, ordinato il sequestro CO preventivo del capitale sociale di e dichiarato l'inefficacia del sequestro disposto nel CO 2014, ordinando contestualmente il nuovo sequestro dell'intero capitale sociale di e dell'intero patrimonio;
(iii) infine, con decreto n. 191/18 del 12.06.2018, depositato il
4.12.2018, emesso nell'ambito del procedimento n. 136/14 R.G.M.P., il Tribunale di
Roma, Sezione Misure di prevenzione, aveva ordinato la confisca dell'intero capitale CO sociale di
- che le doglianze di si presentavano prive di fondamento, tenuto anche Parte_1 conto che né la direzione lavori, né la stessa attrice, se non nella parte conclusiva dei CO lavori, avevano mai contestato la qualità dei lavori eseguiti da CO
- che il ritardo nelle esecuzione delle opere non era imputabile a posto che l'inizio dei lavori oggetto del primo contratto di subappalto, previsto per il mese di luglio 2018, di CO fatto aveva avuto luogo nel mese di novembre 2018 per causa non imputabile a
(mancato completamento della struttura a cura di un'altra impresa) e che l'inizio dei lavori oggetto del secondo contratto di appalto, previsto quanto alle opere elettriche a settembre
2018 e quanto alle opere meccaniche a metà ottobre dello stesso anno, si era avuto solo il CO 18.12.2018, quando era stata autorizzata da ad accedere al cantiere;
Parte_1
CO
- che peraltro nel 2018, si era venuta a trovare in una situazione di grave crisi per l'esaurimento delle commesse preesistenti al sequestro del patrimonio e del capitale sociale che, fino a quel momento, le avevano garantito la continuità aziendale, inducendola, tra l'altro, ad accettare accordi contrattuali (quali quelli oggetto di controversia) che prevedevano modalità e tempistiche di pagamento molto penalizzanti (pagamento delle fatture di ulteriori dieci giorni oltre i termini di 30-60-90 gg. data fattura fine mese), aggravate dal fatto che contabilità del cantiere veniva certificata solo nel corso del mese successivo, ragione per cui, di fatto, il pagamento concretamente avveniva con ulteriore
8 ritardo (70-100-130 giorni dalla produzione);
- che non ha aveva mai effettuato contestazioni inerenti alla qualità dei Parte_1
CO lavori eseguiti dalla ma esclusivamente sui tempi di esecuzione degli stessi, mentre soltanto in prossimità del completamento del cantiere aveva iniziato a contestare presunti CO difetti di esecuzione dei lavori da parte di
- che, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, non c'era mai stata alcuna CO formale esplicita estromissione di dal cantiere;
CO
- che invece, come da missiva del 19.11.2019, aveva comunicato a la Parte_1 impossibilità di poter accedere, a partire dal giorno successivo, nelle zone interne del cantiere, essendo la stessa stata chiamata “a riconsegnare il cantiere di Prato”; il che implicava che i lavori, rispetto ai quali lamentava difformità, difetti e Parte_1 ritardi, erano stati effettivamente completati;
- che l'avvenuta riconsegna del cantiere in favore del committente principale era inoltre confermata da una successiva comunicazione di del 9.12.2019; Parte_1
CO
- che, all'epoca, aveva infatti eseguito l'87% del totale delle opere previste, che, sommate a quelle eseguite direttamente da così come previsto Parte_1 contrattualmente, comportavano che lo stato di avanzamento effettivo dei lavori fosse pari al 97% del totale;
CO
- che tuttavia aveva incassato solo 186.762,54 euro, a fronte di un valore della produzione eseguita pari ad euro 546.464,22, risultando quindi ancora creditrice di
[...] dell'importo di euro 359.701,68; Pt_1
- che non corrispondeva al vero che avesse dovuto acquistare Parte_1 autonomamente macchinari mettendoli a disposizione della subappaltatrice, addebitandole poi il relativo costo, posto che, in realtà, tali anticipi altro non erano che pagamenti di fatture emesse per produzioni eseguite e non pagate e, inoltre, gli acquisti dei macchinari erano stati ingiustificatamente addebitati in misura ben superiore al prezzo di mercato;
- che parte attrice non aveva dato prova dei danni prospettati e, in particolare, della lesione della propria reputazione commerciale, atteso fra l'altro che la stessa attrice aveva continuato ad avere rapporti con l'ente committente.
1.3. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita tramite produzioni documentali e prove testimoniali, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito
9 degli scritti conclusionali.
2. Le domande della attrice devono essere dichiarate improcedibili.
2.1. Secondo il disposto dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. 159/2011 (cd. codice antimafia), “I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato”.
Come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. pen. 29110/2022 e
29108/2022), la previsione normativa in esame deve essere interpretata nel senso che i crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di amministrazione giudiziaria non necessitano di essere accertati secondo le ordinarie modalità previste dagli articoli 57, 58 e
59 del d.lgs. 159/2011 – e possono quindi essere soddisfatti al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato – solo se liquidi, esigibili e incontestati.
Ove invece detti crediti, ancorché sorti in occasione, o in funzione, della procedura, risultino privi di tali caratteristiche, per essi si rende necessario attivare il meccanismo di insinuazione al passivo. E, una volta approvato il piano di riparto e in sede di pagamento dei crediti ivi utilmente collocati, i crediti in esame (se infine accertati) assumono in ogni caso ordine di soddisfazione prioritario (v. art. 61 d.lgs. n. 159 del 2011).
La conclusione che precede trova infatti conforto, oltre che nel tenore letterale del già richiamato art. 54, comma 1 (che, affermando che i crediti prededucibili aventi le caratteristiche ivi indicate “non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59”, pone dichiaratamente un'eccezione a quello che postula essere il principio generale), nel carattere necessariamente concorsuale dell'accertamento dei crediti destinati ad essere soddisfatti tramite i beni sottoposti a misura di prevenzione.
Accertamento concorsuale rispetto al quale la previsione dell'art. 54, comma 1, d.lgs.
159/2011 consente di derogare solo al ricorrere dei requisiti ivi indicati e dunque solo a fronte di crediti prededucibili – ossia, ai sensi dell'art. 63, comma 3, di quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e di quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42 – che siano liquidi, esigibili ed incontestati, con soddisfazione (parziale o totale) degli stessi subordinata alla preventiva autorizzazione del giudice delegato.
Il fatto che l'accertamento del credito debba necessariamente essere effettuato, innanzi
10 al giudice della prevenzione, per il tramite dello speciale procedimento di verifica dei crediti previsto dagli artt. 57 e ss. del d.lgs. 159 del 2011 (al fine, per l'appunto di assicurare il rispetto del principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso), comporta allora che l'azione proposta tramite giudizio ordinario di cognizione debba essere dichiarata improcedibile, se del caso anche mediante rilievo d'ufficio, in ogni stato e grado (v. Cass. 731/2024).
2.2. Nel caso di specie, ricorrono pertanto i presupposti per la declaratoria di improcedibilità delle domande proposte dalla attrice.
E' infatti pacifico che i contratti di subappalto di cui si discute siano stati conclusi dopo che le partecipazioni sociali ed il patrimonio della odierna parte convenuta sono stati attinti da misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. 159/2011.
I crediti della attrice sono pertanto di natura prededucibile, oltre che contestati.
E' poi privo di rilievo quanto eccepito da parte attrice in ordine alla tardività – in quanto intervenuta quando erano già maturate le preclusioni istruttorie – della produzione documentale con cui parte convenuta ha inteso dare evidenza del carattere definitivo, per effetto della sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 28/10/2020, della confisca avente ad oggetto le quote ed il patrimonio della società (v. visura camerale depositata in data 2.5.2023).
Parte convenuta ha infatti allegato, già in sede di comparsa di costituzione e risposta,
l'intervenuta emissione del provvedimento di sequestro e poi della confisca, ancorché non definitiva, delle quote di partecipazione e (per quanto qui più rileva) del patrimonio della CO stessa Dagli stessi contratti di subappalto, d'altronde, emerge la sottoposizione di ad “amministrazione giudiziaria ai sensi del Decreto L.vo 159/11”. CP_1
Le predette circostanza non sono state fatte oggetto di specifica contestazione da parte della società attrici e sono quindi sufficienti a giustificare la dichiarazione di improcedibilità delle domande (essendo a tal fine sufficiente la sola emissione del provvedimento di sequestro;
in tema v. fra le altre Tribunale di Roma, sentenze
17413/2021 e 15165/2022, entrambe reperibili su . Email_1
3. La domanda riconvenzionale della convenuta va rigettata.
3.1. A fronte dei molteplici inadempimenti lamentati da parte attrice, parte convenuta era onerata (in tema vedi Cass. S.U. 13533/2001) della prova dell'esatto adempimento
11 delle obbligazioni discendenti dai due contratti di subappalto conclusi con la stessa attrice
(contratto “opere edili” del 18.9.2018 e contratto “opere impiantistiche” del 18.12.2018, prodotti da parte attrice come docc. 1 e 2 del fascicolo di parte attrice).
Parte convenuta, tuttavia, non ha dato adeguata prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni che sulla stessa incombevano.
3.2. Le allegazioni svolte da parte convenuta in ordine alle ragioni del ritardo sono di per sé stesse inidonee ad escludere l'inadempimento sotto il profilo temporale o comunque ad escludere la sua imputabilità.
E' infatti pacifico che la convenuta non abbia concluso le opere oggetto di subappalto.
I numerosi verbali redatti in contraddittorio dalle parti danno inoltre evidenza del ritardo accumulato nell'esecuzione delle opere e del fatto che esso sia stato riconosciuto CO dalla stessa senza alcun richiamo all'incidenza negativa di eventuali ritardi nella consegna iniziale del cantiere, avvenuta in data 9.11.2018 (v. in particolare: verbale del CO 2.5.2019, prodotto come doc. 8 del fascicolo di parte attrice, in cui la si è impegnata a recuperare il ritardo fino ad allora accumulato ed a rispettare i termini di consegna pattuiti;
CO verbale del 29.7.2019, prodotto come doc. 16 del fascicolo di parte attrice, in cui si è impegnata a consegnare il cantiere entro la fine del successivo mese di settembre;
impegno questo poi ribadito nel successivo verbale del 28.8.2019, prodotto come doc. 17 del fascicolo di parte attrice).
Dalle allegazioni della stessa parte convenuta, peraltro, si evince come la subappaltatrice, a novembre 2019 e quindi ben oltre la scadenza del termine pattuito per la conclusione dei lavori, fosse ancora intenta nell'esecuzione delle opere di propria competenza e non le avesse quindi ancora terminate.
Le prove testimoniali – in relazione alle quali va esclusa l'utilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni rese a prova diretta dai testimoni e essendo Tes_1 Tes_2 stati questi ultimi indicati da parte convenuta solo quali testimoni chiamati a rendere la prova contraria sui capitoli ammessi della controparte – fanno infine emergere come una prima consegna parziale dell'opera, in favore dell'ente committente principale, si sia poi avuta non prima di gennaio 2020 (v. dichiarazioni dei testi , e . Tes_3 Tes_4 Tes_5
3.3. Parte convenuta, in ogni caso, non ha poi dato prova né di avere eseguito opere in misura tale da giustificare il corrispettivo richiesto, né, soprattutto, di avere eseguito tali opere a regola d'arte.
12 Le risultanze acquisite danno anzi evidenza sia del mancato completamento delle opere, sia, quanto alla parte di opere eseguite, della presenza di vizi e difformità, con conseguente necessità, per la subcommittente odierna attrice, di procedere a numerosi interventi di completamento e rifacimento.
Il teste tecnico incaricato dalla attrice di redigere una perizia (doc. 36 Testimone_6 del fascicolo di parte attrice) finalizzata, fra l'altro, a quantificare le opere di completamento e rifacimento eseguite dalla stessa attrice, ha confermato il contenuto della predetta perizia e delle relative integrazioni (“Su incarico di ho redatto la Parte_1 perizia di cui prendo visione e ne confermo il contenuto. Ho effettuato il sopralluogo poco prima della redazione della stessa e quindi a febbraio o marzo del 2020. Ho concluso nel senso della realizzazione delle opere di cui alle pagine da 13 a 16 da parte della
[...]
o di altre imprese dalla stessa incaricate, tramite l'esame della documentazione Pt_1 che mi è stata sottoposta, oltre che dell'esame dei luoghi. La documentazione è allegata alla perizia”; “Le difformità cui si fa riferimento sono successive alla perizia cui ho fatto in precedenza riferimento e quindi ho dovuto fare un addendum alla stessa del luglio 2020.
E' il documento che mi viene mostrato e di cui confermo il contenuto. Non so se siano state effettivamente eliminate. Così mi hanno detto gli ingegneri incaricati della
[...]
). Pt_1
Il complesso delle ulteriori prove testimoniali dà inoltre adeguata evidenza dell'avvenuta esecuzione, da parte della attrice o di altre imprese da essa incaricate, delle predette opere di completamento e rifacimento.
Si presentano infatti sufficientemente puntuali, convergenti, suffragate dalla documentazione in atti e provenienti da soggetti della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, le dichiarazioni con cui:
- il testimone ingegnere dipendente della attrice, ha riferito: “Le opere Testimone_7 indicate nella perizia dell'arch. che mi viene mostrata, sono state tutte eseguite. Tes_6
La realizzazione di esse l'ho verificata personalmente quando mi sono recato sul cantiere.
In alcuni casi sono stato presente anche durante la loro esecuzione. Alcune le hanno fatte i nostri operai, altre le maestranze di altre imprese a cui sono ulteriormente subappaltate dalla nostra società. Prendo anche visione della documentazione fotografica che mi viene mostrata [documentazione richiamata nel cap. 23 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c. di parte attrice]. Rappresenta la realizzazione delle opere cui facevo riferimento.
13 Alcune si riferiscono a contestazioni fatte da alla SVE durante l'esecuzione Parte_1 dei lavori”; “In quell'anno ci sono state molte contestazioni da parte della Fondazione.
Molte volte ero presente anche io a questi incontri. Prendo visione delle foto. Confermo le contestazioni di cui alle lettere A, B e C del capitolo di prova [cap. 29 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice]”; “Sì vero, la società attrice ha poi eliminato le difformità di cui ho detto, come da perizia che mi viene mostrata. Ho verificato personalmente l'esecuzione di questi ulteriori interventi”;
- il testimone project manager dipendente dal 2003 della Testimone_8 [...]
nel rispondere ai Parte_2 capitoli 29 e 30 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice (“Vero che in data 19 giugno 2020, la Fondazione sollevava contestazioni aggiuntive sulla corretta CO esecuzione a regola d'arte di alcune lavorazioni svolte dalla e precisamente: A. La realizzazione senza seguire la regola d'arte della posa del rivestimento in gres della scala di accesso ai locali sottotetto;
B. La realizzazione con interruzioni e senza seguire la regola d'arte del frontalino inclinato della copertura dell'edificio (sul lato condominio Via Anita
Garibaldi) che evidenzia un disallineamento, malgrado il corretto posizionamento della grondaia;
C. L'esecuzione delle opere in facciata senza le opportune protezioni delle lavorazioni già eseguite da altre imprese, che causava la presenza di macchie sulla pavimentazione esterna in masselli di cemento, il tutto come da fotografie contenute a pagina 8 e 9 del “documento integrativo alla perizia tecnico economica” redatta dall'Arch. in data 17 luglio 2020, che Le si mostrano”; “Vero che la Testimone_6 Parte_1 correggeva i difetti lamentati, eseguendo i lavori aggiuntivi analiticamente elencati a pagina 4 e 5 del “documento integrativo alla perizia tecnico economica” redatta dall'Arch. in data 17 luglio 2020, di cui Le si dà Lettura”), ha a sua volta riferito: “Non Testimone_6 ricordo la data precisa, ma a giugno sono state effettuate, da parte della Fondazione, delle ulteriori contestazioni. Confermo che si tratta di quelle di cui alle lettere A, B e C del capitolo di prova”; “Confermo che ha corretto i difetti di cui alle lettere A e Parte_1
B. Per quanto riguarda quelli di cui alla lettera C, non ricordo se ha provveduto direttamente la oppure se abbiamo individuato noi un'impresa, ponendone Parte_1 poi il costo a carico della;
Parte_1
- il testimone ingegnere dipendente della attrice, ha poi Testimone_9 dichiaratoriferito: “Come dipendente della società attrice ho coordinato il lavoro delle
14 imprese subappaltatrici e dei fornitori che si sono occupati, per conto nostro ed unitamente alle nostre maestranze, della esecuzione delle opere oggetto di controversia. Io ero sul cantiere una o due volte alla settimana in media. Ci sono state molte fasi di approvazione e rilascio dell'edificio ed io ho partecipato quasi sempre. Prendo visione della perizia dell'arch. e delle foto di cui al doc. 27. Le opere elencate alle pagine Tes_6 da 13 a 16 della perizia e che vedo rappresentate nelle immagini che mi vengono mostrate sono state effettivamente realizzate dalla nostra società, direttamente o per il tramite di altre imprese da noi incaricate. Lo dico in quanto ho potuto verificarlo personalmente durante i vari accesi che ho fatto sul cantiere. I lavori a cui ho fatto riferimento si sono svolti nell'arco di sei mesi circa. Dall'autunno 2019 a dopo marzo 2020 sicuramente, probabilmente fino alla primavera inoltrata. Era iniziata l'emergenza COVID. Poi ci sono stati successivi interventi su problematiche specifiche emerse successivamente”;
- il testimone , commercialista coadiutore dell'Agenzia Testimone_10
Nazionale beni sequestrati e confiscati, sentito a prova contraria sul capitolo a) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta (“Vero che alla data del 9 dicembre 2019 il cantiere di cui è causa era già stato consegnato dalla Parte_1 alla Fondazione committente”), ha infine confermato gli interventi eseguiti in proprio dalla società attrice, riferendo: “Non sono a conoscenza della circostanza. All'epoca non amministravo la società, né ne gestivo in alcun modo le attività. Ricordo solo che il cantiere aveva avuto dei problemi e quindi la era dovuta intervenire per completare Pt_1 le opere”.
Le dichiarazioni che precedono non sono peraltro sostanzialmente smentite da quanto riferito dagli ulteriori testimoni sentiti a prova contraria (i testi e il primo Tes_1 Tes_2
CO direttore tecnico del cantiere su incarico di il secondo responsabile di commessa, CO sempre su incarico di , posto che entrambi, presenti in cantiere solo fino al mese di novembre 2019, hanno reso dichiarazioni di contenuto generico (il testimone Tes_1 rispondendo sul capitolo 29 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, ha infatti dichiarato: “Nulla so al riguardo. Prendo visione del documento che mi si mostra. Posso però escludere che si tratti di difetti riconducibili ad errori da parte della CO
”; il testimone rispondendo sul capitolo 23 della memoria ex art. 183, comma Tes_2
6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, ha invece a sua volta dichiarato: “Io non sono più stato sul cantiere dopo novembre 2019. Posso dire che le opere cui si fa riferimento nel capitolo di
15 CO prova, nonché nella perizia di cui prendo visione, erano già state eseguite da ”).
4. La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara improcedibili le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
; COroparte_1
2) rigetta le domande riconvenzionali proposte da nei confronti COroparte_1 di Parte_1
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, l'8 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
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