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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 10439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10439 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49324/2023
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49324/2023 promossa da
Parte 1 (alias C.F. 1 Parte 1 ), nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pepe ed elettivamente domiciliato in
Roma, via dell'Accademia Peloritana, n. 29, presso lo studio del difensore
-ricorrente -
Contro
Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Controparte_2 "
Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentante e difensore ex lege
- resistente
E
Controparte_3 in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Di Nitto e AO RO ed elettivamente domiciliata in
Roma, via Antonio Gramsci n. 24, presso lo studio dei difensori resistente -
Oggetto: impugnazione provvedimento diniego del visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso depositato il 2.11.2023, il ricorrente, cittadino egiziano titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in Italia, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la madre Controparte 4 nata in [...] il [...], nonché la dichiarazione di illegittimità, e per l'effetto di annullamento, del provvedimento di diniego del visto d'ingresso in Italia emesso dall'Ambasciata d'Italia a Il Cairo (Egitto) il 9.8.2023, a causa della "mancata dimostrazione di non avere altri figli nel paese di residenza;
mancata dimostrazione di essere un familiare a carico".
Il ricorrente ha ribadito la sussistenza del proprio diritto al ricongiungimento con la madre, altresì rappresentando le difficoltà di dimostrare i relativi presupposti già in fase amministrativa a causa dei malfunzionamenti del sistema di prenotazione gestito da Controparte 3 Ha concluso adducendo la violazione dei principi del procedimento amministrativo e la conseguente violazione del proprio diritto all'unità familiare.
Controparte 3 si è costituita in giudizio il 26.4.2024, preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione passiva alla luce della carenza di una propria responsabilità, in quanto concessionaria dall'Ambasciata italiana al Cairo del servizio di assistenza nella procedura di rilascio dei visti d'ingresso, e in ogni caso sostenendo la correttezza del proprio operato. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 29.4.2024, eccependo la mancata legittimazione passiva del Controparte_2 e, nel merito, confermando il provvedimento impugnato, alla luce degli approfonditi accertamenti svolti, nonché chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato, con particolare riferimento all'asserito difetto di prova del sostegno economico stabile e continuativo del figlio nei confronti della madre.
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 8.5.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed ha successivamente rinviato il procedimento per integrazione documentale per l'udienza del 27.11.2024, anch'essa svoltasi con modalità cartolare. Alla successiva udienza del 9.7.2025, si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente, al cui esito la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Devono preliminarmente accogliersi le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate sia dal
Controparte_2 sia dalla società Controparte_3
,
Infatti, essendo la domanda introduttiva volta a far valere la sussistenza del diritto al rilascio di un visto d'ingresso per motivi di ricongiungimento familiare, il cui accertamento è dunque l'esclusivo oggetto del presente giudizio, convenuto legittimato a resistere in questa sede deve ritenersi il solo Controparte_1
[...] dal momento che la competenza al rilascio del visto richiesto spetta alle autorità consolari competenti per territorio, articolazioni periferiche del Controparte 1 come chiarito dall'art. 6, comma 5 del d.p.r. 394/1999: "Le autorità consolari, ricevuto il nullaosta [...] rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo
Sportello unico".
Nessuna competenza permane invece in capo, da una parte, al Controparte 2 , responsabile, per il tramite dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso le Prefetture, della prima fase della procedura di ricongiungimento familiare, volta all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 29, comma 3 del d.lgs.
286/1998 necessari al rilascio del nulla osta al ricongiungimento (come si dirà meglio subito di seguito), né, dall'altra parte, alla società CP 3 cui, in virtù di un contratto di concessione per l'esternalizzazione di
"servizi relativi allo svolgimento di attività ausiliarie al rilascio dei visti individuali di ingresso in Italia e nell'area Schengen" stipulato con l'Ambasciata d'Italia al Cairo (depositato in atti), sono affidate le sole funzioni di gestire gli appuntamenti per la presentazione delle domande di visto, raccogliere i documenti presentati dai richiedenti e trasmetterli al consolato, nonchè offrire informazioni relative alla procedura (cfr. ai link https://ambilcairo.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-straniero/visti/chiedere- un-visto/ e https://egy.almaviva-visa.it/).
Non potendosi, quindi, configurare alcun potere in merito alla domanda di rilascio del visto oggetto del presente procedimento in capo ai due resistenti citati, la presente domanda deve pertanto rigettarsi sia nei confronti di Controparte_3 sia nei confronti del Controparte_2 Ciò posto, il ricorso appare fondato e deve trovare accoglimento nei confronti del Controparte_1
[...] alla luce delle considerazioni che seguono. È bene ribadire in premessa che la procedura di ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti (ad eccezione di quanto previsto dall'art. 29 bis del d.lgs. 286/1998 per i titolari di protezione internazionale), e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza. Nel caso di specie, il ricorrente ha correttamente ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare con sua madre, rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Piacenza in data 15.3.2023.
La seconda fase della procedura di ricongiungimento si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza Consolare
e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. Sotto questo profilo, quanto alla normativa applicabile, occorre richiamare nel caso di specie gli artt. 28 e 29, comma 1, lettera d) del d.lgs. 286/1998, il combinato disposto dei quali riconosce il diritto dei cittadini non europei "titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari" il ricongiungimento familiare con "genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute". La citata norma prevede dunque due distinte fattispecie di ricongiungimento del genitore, configurando in primo luogo l'ipotesi del genitore "a carico" (di qualsiasi età) privo di altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ed in secondo luogo quella del genitore anziano
(ultrasessantacinquenne) che abbia altri figli nel Paese di origine o di provenienza, i quali non siano tuttavia in grado di provvedere al suo sostentamento per gravi e documentati motivi di salute.
Nel caso di specie, il ricorrente - titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (come indicato sul nulla osta del 15.3.2023 in atti), dunque legittimato ad accedere alla procedura di ricongiungimento – ha chiesto di ricongiungersi con una madre nata nel 1976, la quale non ha dunque ancora raggiunto i 65 anni di età. Ricorre pertanto la prima fattispecie prevista dalla norma citata, con la conseguente necessità per il ricorrente di allegare e dimostrare oltre al legame familiare - i due requisiti
-
della vivenza a proprio carico del genitore e dell'assenza di altri figli nel Paese di origine o provenienza.
Posto che non sia qui in discussione l'esistenza del legame familiare in sé tra il ricorrente e sua madre, in quanto mai contestato e anzi assunto per implicito, comunque dimostrato anche nel presente giudizio mediante produzione dell'atto di stato civile di iscrizione individuale relativo al ricorrente, attestante la sua maternità (depositato in atti in originale in lingua araba e traduzione italiana, con legalizzazione), l'eccezione sulla cui base l'Ambasciata competente ha rigettato la domanda di visto si fonda piuttosto sulla mancata dimostrazione degli ulteriori due requisiti della vivenza a carico e dell'assenza di altri figli, unici punti sui quali deve conseguentemente svolgersi l'esame del presente giudizio.
Ciò posto, quanto alla prima contestazione relativa alla vivenza del genitore a carico del figlio in Italia, il ricorrente ha sostenuto che sua madre non dispone di alcuna entrata economica autonoma in Egitto e di provvedere lui stesso a tutte le sue esigenze, essendosi occupato di lei sin da quando era ancora piccolo e si trovava in Egitto, e tuttora rappresentando dall'Italia la sua unica fonte di mantenimento, mediante periodici invii di denaro in suo favore effettuati sia tramite servizi di money transfer, sia tramite conoscenti che si recano personalmente in Egitto ("lei non ha nessuna entrata, non ha mai lavorato lei, anche quando ero abbastanza piccolo facevo piccoli lavori per portarle qualcosa, visto che papà non le lasciava nulla
...
mando a mamma i soldi circa ogni mese, tramite RIA, ho conservato e depositato tante ricevute, a volte poi ho anche mandato somme in contanti tramite diversi connazionali che andavano li quello che invia
...
somma stabilmente e regolarmente sono io, mando circa 50 euro al mese, li hanno grande valore, mamma si mantiene interamente con quella somma", cfr. verbale di udienza). Lo stesso ha confermato sua madre, sottoscrivendo tre dichiarazioni rispettivamente nelle date del 30.8.2023, del 10.7.2024 e del 14.1.2025, con firma autenticata da notaio, depositate in originale in lingua araba e traduzione italiana, nelle quali la donna afferma: "Dichiaro di non essere lavoratrice presso qualsiasi ente governativo o privato, di non ricevere nessuna pensione o stipendio da qualsiasi ente"; "Dichiaro che mio figlio [...] Persona 1 [...] è quello che provvede al mio sostentamento (essendo sua madre)"; "Dichiaro [...] di non lavorare nel settore pubblico, privato o governativo e di non percepire alcuna pensione".
Tali circostanze sono state quindi documentate in giudizio mediante il deposito di 13 ricevute di rimesse di denaro inviate tra giugno 2023 e maggio 2025 di importo compreso tra 50 e 200 euro circa, riportanti come mittente il ricorrente e come destinatario sua madre in Egitto. Tale invio regolare di somme di denaro, di importo considerevole specialmente se rapportato al costo medio della vita in Egitto, deve considerarsi idoneo a concludere che il ricorrente si occupi da tempo e tuttora di fornire a sua madre risorse sufficienti a provvedere a tutte le sue basilari esigenze, con particolare riferimento al mantenimento alimentare, alle spese mediche e al costo di locazione della casa in cui abita, per cui sono necessarie 50 lire egiziane mensili (cfr. contratto di locazione intestato alla madre del ricorrente in atti). La verifica del requisito in esame non può d'altra parte prescindere dalla considerazione delle circostanze personali delle persone coinvolte, in particolare della madre da ricongiungere, la quale, dopo una storia matrimoniale segnata dalla soggezione ad umiliazioni e maltrattamenti e dopo il divorzio dal marito, che ancora tuttavia ne minaccia la serenità e la sicurezza, abitando nella medesima località, è ormai rimasta completamente sola nel Paese d'origine, senz'altro supporto che quello fornito a distanza dal figlio. Ella si trova inoltre in una condizione di fragilità sanitaria, manifestando sintomi di malessere che richiedono accertamenti specialistici e l'assunzione di una terapia farmacologica. Tutto ciò è stato riferito dal ricorrente in udienza ("Mamma, nata nel 1976, vive da sola nella regione di Dakahili, nella località Mette El Korami. I nostri genitori sono separati da quasi quattordici anni, ma papà, che è sempre stato violento con mia madre anche davanti a me, continua ad aggredirla se la incontra per strada, abitano nello stesso paese, lei quindi ha paura di uscire da casa, anche se adesso ha problemi di salute, reflusso emorragico gastroesofageo e dovrebbe curarsi, ma fatica a curarsi, ad uscire per la paura, prende le medicine alla farmacia la sera per questo motivo ma è pericoloso. Vive in una casa in affitto, lei non ha nessuna entrata papà non le
...
lasciava nulla, i suoi genitori sono morti da tempo Mamma sta davvero molto male, a volte sviene, deve fare degli accertamenti", cfr. verbale di udienza). Le dichiarazioni trovano, del resto, conferma nella documentazione versata in atti, con particolare riferimento alla copia legalizzata d'iscrizione del divorzio tra i genitori del ricorrente presso il registro del Comune di Talkha, Direzione dello stato civile di Dakahliya, nonché al rapporto medico del 7.4.2024 dell'Università di Mansoura, Ospedale Specializzato di Medicina
Interna, con il quale il medico curante attestante che la madre del ricorrente "soffre di gravi infiammazioni allo stomaco, reflusso gastroesofageo, vomito ematico ricorrente, ipotiroidismo e una massa al rene destro e ha bisogno di un prelievo, terapia e follow-up".
Considerata dunque la situazione di estrema fragilità in cui versa la madre del ricorrente nel Paese d'origine, sola ed esposta al pericolo di ritorsioni dell'ex marito violento, in condizioni di salute precarie e bisognosa di ulteriori accertamenti medici, priva di un'occupazione e di sussidi e in definitiva nell'impossibilità di procurarsi da sola i mezzi per vivere, deve ritenersi che il sostegno finanziario fornito dal figlio, provato dalle rimesse in atti, costituisca la sola fonte possibile di sostentamento della donna. Deve dunque concludersi che questa viva a carico del figlio, non avendo possibilità di vivere in autonomia, e che sia pertanto integrato nel caso di specie il primo dei due requisiti dell'art. 29, c. 1, lett. d) del d.lgs. 286/1998 in contestazione.
Quanto al secondo requisito, relativo all'assenza di altri figli del genitore infrasessantacinquenne nel Paese di origine, deve rilevarsi preliminarmente come, a ben vedere, l'Amministrazione revochi in dubbio la sussistenza del detto requisito senza fondare la propria contestazione su risultanze concrete, quali verifiche circa l'effettiva esistenza di fratelli o sorelle del ricorrente nel Paese d'origine, del cui esperimento non vi è traccia né nel provvedimento conclusivo di diniego, né nel preavviso di rigetto del 14.6.2023 che l'ha preceduto e neppure nella relazione dell'Ambasciata competente allegata alla comparsa di costituzione di parte resistente in giudizio. Così facendo, l'Amministrazione finisce per porre completamente a carico del richiedente l'onere di fornire una prova negativa, che essa avrebbe potuto da parte sua più facilmente reperire e verificare, mediante certificazioni anagrafiche, trattandosi di fatto impeditivo dell'avversa pretesa (cfr., art. 2697 c.c.).
Ciò detto, il ricorrente deduce che la madre da ricongiungere abbia due soli figli, il ricorrente e suo fratello minore, entrambi attualmente residenti e lavoratori in Italia, titolari di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La circostanza è stata rappresentata anche dal medesimo in udienza "vivo a Piacenza,
-
dove vive anche mio fratello Per 2 che è qui fuori... Sono qui dal 2014, da minorenne. Mio fratello si chiama Per 2 lui è qui da poco, da circa tre anni, ora ha venti anni, viviamo a casa insieme, da soli, siamo in affitto a Piacenza in via dei Benedettini, 38. Lui ha avuto il permesso per lavoro subordinato
Siamo solo due figli. Mio fratello lavora con una cooperativa diversa dalla mia, sempre magazziniere", cfr. verbale d'udienza -, oltre che confermata dalla madre mediante dichiarazione sottoscritta e autenticata da pubblico ufficiale il 30.8.2022 (in atti), nella quale si legge: "Dichiaro di non avere figli tranne Per 2 e
Persona 1 che prendono cura di me economicamente". Il fratello del ricorrente è in effetti comparso personalmente in udienza "Viene introdotto il fratello del ricorrente, identificato a Persona 3 mezzo permesso di soggiorno per lavoro scadenza 16.10.2025 Numero 1). Parlo poco italiano", cfr. verbale di udienza e la sua stabile presenza in Italia è dimostrata dalla produzione del permesso di
-
soggiorno per minore età rilasciato dalla Questura di Piacenza in data 30.1.2023, attestante la data di ingresso sul territorio nazionale il 17.3.2022, e del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in cui il primo titolo
è stato convertito, rilasciato dalla Questura di Piacenza il 15.3.2023.
In conclusione, alla luce di tutto quanto argomentato, diversamente da quanto concluso dall'Amministrazione resistente, si ritengono sussistenti nel caso di specie tutti i requisiti di legge necessari a consentire il ricongiungimento tra il ricorrente e sua madre, risultando adeguatamente provate sia la vivenza del genitore a carico del ricorrente, sia l'assenza di altri figli nel Paese della madre. Il diniego del ricongiungimento appare dunque illegittimo, oltre che gravemente lesivo del diritto fondamentale del ricorrente a ricostituire l'unità familiare con la propria madre in Italia, diritto tutelato a livello costituzionale e internazionale, con particolare riferimento all'art. 8 CEDU e all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che garantiscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla luce della ormai costante giurisprudenza della nostra Corte Costituzionale (cfr. ad esempio Corte cost. 202/2013).
Ciò a maggior ragione in considerazione delle specifiche circostanze del nucleo familiare interessato: da una parte il ricorrente e suo fratello, lavoratori giovanissimi stabilitisi in Italia ancora minorenni e che sul territorio italiano hanno gettato le basi della loro esistenza da adulti, avendovi ormai raggiunto una propria stabilità di vita, abitativa ed economica, anche nel reciproco aiuto, e dall'altra parte una madre rimasta sola nel Paese d'origine, priva di ogni sostegno, già affetta da patologie invalidanti e bisognosa di cure.
Sussistendone tutti i presupposti di legge, il ricongiungimento deve consentirsi in quanto pieno diritto del nucleo, così da consentire a madre e figli di vivere senza ostacoli il proprio legame affettivo e di assistersi reciprocamente, che è il nucleo del diritto all'unità familiare tutelato dall'art. 8 CEDU.
Il ricorso deve in conclusione essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato emesso dall'Ambasciata d'Italia a Il Cairo e conseguente ordine alla medesima di rilasciare il visto di ingresso in
Italia in favore della madre della ricorrente.
Nonostante l'esito vittorioso del ricorso nei confronti del Controparte 1 le spese di lite possono dichiararsi compensate tra le parti, dal momento che la decisione si è in parte fondata, sulla valutazione di documenti acquisiti nel corso del presente giudizio, non già presentati in fase amministrativa, mentre nei confronti delle parti prive di legittimazione passiva la decisione è avvenuta senza esame del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda nei confronti del Controparte_2 e di Controparte 3 per difetto di legittimazione passiva;
Controparte_1- accoglie il ricorso nei confronti del e, per l'effetto, dispone l'annullamento del provvedimento emesso dall'Ambasciata d'Italia a Il Cairo (Egitto) il
9.8.2023 di diniego del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare, e di ogni provvedimento conseguente;
,in persona del legale
- CP_2 Controparte 1ordina al rappresentante, il rilascio del visto d'ingresso in favore di Controparte 4 nata
[...]in Egitto il 31 luglio 1976, ai fini del ricongiungimento familiare con figlio Parte 1 (alias Parte 1 ), nato in [...] il [...];
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, 10 luglio 2025. Il Giudice dott.ssa Damiana Colla
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49324/2023 promossa da
Parte 1 (alias C.F. 1 Parte 1 ), nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pepe ed elettivamente domiciliato in
Roma, via dell'Accademia Peloritana, n. 29, presso lo studio del difensore
-ricorrente -
Contro
Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Controparte_2 "
Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentante e difensore ex lege
- resistente
E
Controparte_3 in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Di Nitto e AO RO ed elettivamente domiciliata in
Roma, via Antonio Gramsci n. 24, presso lo studio dei difensori resistente -
Oggetto: impugnazione provvedimento diniego del visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso depositato il 2.11.2023, il ricorrente, cittadino egiziano titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in Italia, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la madre Controparte 4 nata in [...] il [...], nonché la dichiarazione di illegittimità, e per l'effetto di annullamento, del provvedimento di diniego del visto d'ingresso in Italia emesso dall'Ambasciata d'Italia a Il Cairo (Egitto) il 9.8.2023, a causa della "mancata dimostrazione di non avere altri figli nel paese di residenza;
mancata dimostrazione di essere un familiare a carico".
Il ricorrente ha ribadito la sussistenza del proprio diritto al ricongiungimento con la madre, altresì rappresentando le difficoltà di dimostrare i relativi presupposti già in fase amministrativa a causa dei malfunzionamenti del sistema di prenotazione gestito da Controparte 3 Ha concluso adducendo la violazione dei principi del procedimento amministrativo e la conseguente violazione del proprio diritto all'unità familiare.
Controparte 3 si è costituita in giudizio il 26.4.2024, preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione passiva alla luce della carenza di una propria responsabilità, in quanto concessionaria dall'Ambasciata italiana al Cairo del servizio di assistenza nella procedura di rilascio dei visti d'ingresso, e in ogni caso sostenendo la correttezza del proprio operato. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 29.4.2024, eccependo la mancata legittimazione passiva del Controparte_2 e, nel merito, confermando il provvedimento impugnato, alla luce degli approfonditi accertamenti svolti, nonché chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato, con particolare riferimento all'asserito difetto di prova del sostegno economico stabile e continuativo del figlio nei confronti della madre.
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 8.5.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed ha successivamente rinviato il procedimento per integrazione documentale per l'udienza del 27.11.2024, anch'essa svoltasi con modalità cartolare. Alla successiva udienza del 9.7.2025, si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente, al cui esito la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Devono preliminarmente accogliersi le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate sia dal
Controparte_2 sia dalla società Controparte_3
,
Infatti, essendo la domanda introduttiva volta a far valere la sussistenza del diritto al rilascio di un visto d'ingresso per motivi di ricongiungimento familiare, il cui accertamento è dunque l'esclusivo oggetto del presente giudizio, convenuto legittimato a resistere in questa sede deve ritenersi il solo Controparte_1
[...] dal momento che la competenza al rilascio del visto richiesto spetta alle autorità consolari competenti per territorio, articolazioni periferiche del Controparte 1 come chiarito dall'art. 6, comma 5 del d.p.r. 394/1999: "Le autorità consolari, ricevuto il nullaosta [...] rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo
Sportello unico".
Nessuna competenza permane invece in capo, da una parte, al Controparte 2 , responsabile, per il tramite dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso le Prefetture, della prima fase della procedura di ricongiungimento familiare, volta all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 29, comma 3 del d.lgs.
286/1998 necessari al rilascio del nulla osta al ricongiungimento (come si dirà meglio subito di seguito), né, dall'altra parte, alla società CP 3 cui, in virtù di un contratto di concessione per l'esternalizzazione di
"servizi relativi allo svolgimento di attività ausiliarie al rilascio dei visti individuali di ingresso in Italia e nell'area Schengen" stipulato con l'Ambasciata d'Italia al Cairo (depositato in atti), sono affidate le sole funzioni di gestire gli appuntamenti per la presentazione delle domande di visto, raccogliere i documenti presentati dai richiedenti e trasmetterli al consolato, nonchè offrire informazioni relative alla procedura (cfr. ai link https://ambilcairo.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-straniero/visti/chiedere- un-visto/ e https://egy.almaviva-visa.it/).
Non potendosi, quindi, configurare alcun potere in merito alla domanda di rilascio del visto oggetto del presente procedimento in capo ai due resistenti citati, la presente domanda deve pertanto rigettarsi sia nei confronti di Controparte_3 sia nei confronti del Controparte_2 Ciò posto, il ricorso appare fondato e deve trovare accoglimento nei confronti del Controparte_1
[...] alla luce delle considerazioni che seguono. È bene ribadire in premessa che la procedura di ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti (ad eccezione di quanto previsto dall'art. 29 bis del d.lgs. 286/1998 per i titolari di protezione internazionale), e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza. Nel caso di specie, il ricorrente ha correttamente ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare con sua madre, rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Piacenza in data 15.3.2023.
La seconda fase della procedura di ricongiungimento si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza Consolare
e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. Sotto questo profilo, quanto alla normativa applicabile, occorre richiamare nel caso di specie gli artt. 28 e 29, comma 1, lettera d) del d.lgs. 286/1998, il combinato disposto dei quali riconosce il diritto dei cittadini non europei "titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari" il ricongiungimento familiare con "genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute". La citata norma prevede dunque due distinte fattispecie di ricongiungimento del genitore, configurando in primo luogo l'ipotesi del genitore "a carico" (di qualsiasi età) privo di altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ed in secondo luogo quella del genitore anziano
(ultrasessantacinquenne) che abbia altri figli nel Paese di origine o di provenienza, i quali non siano tuttavia in grado di provvedere al suo sostentamento per gravi e documentati motivi di salute.
Nel caso di specie, il ricorrente - titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (come indicato sul nulla osta del 15.3.2023 in atti), dunque legittimato ad accedere alla procedura di ricongiungimento – ha chiesto di ricongiungersi con una madre nata nel 1976, la quale non ha dunque ancora raggiunto i 65 anni di età. Ricorre pertanto la prima fattispecie prevista dalla norma citata, con la conseguente necessità per il ricorrente di allegare e dimostrare oltre al legame familiare - i due requisiti
-
della vivenza a proprio carico del genitore e dell'assenza di altri figli nel Paese di origine o provenienza.
Posto che non sia qui in discussione l'esistenza del legame familiare in sé tra il ricorrente e sua madre, in quanto mai contestato e anzi assunto per implicito, comunque dimostrato anche nel presente giudizio mediante produzione dell'atto di stato civile di iscrizione individuale relativo al ricorrente, attestante la sua maternità (depositato in atti in originale in lingua araba e traduzione italiana, con legalizzazione), l'eccezione sulla cui base l'Ambasciata competente ha rigettato la domanda di visto si fonda piuttosto sulla mancata dimostrazione degli ulteriori due requisiti della vivenza a carico e dell'assenza di altri figli, unici punti sui quali deve conseguentemente svolgersi l'esame del presente giudizio.
Ciò posto, quanto alla prima contestazione relativa alla vivenza del genitore a carico del figlio in Italia, il ricorrente ha sostenuto che sua madre non dispone di alcuna entrata economica autonoma in Egitto e di provvedere lui stesso a tutte le sue esigenze, essendosi occupato di lei sin da quando era ancora piccolo e si trovava in Egitto, e tuttora rappresentando dall'Italia la sua unica fonte di mantenimento, mediante periodici invii di denaro in suo favore effettuati sia tramite servizi di money transfer, sia tramite conoscenti che si recano personalmente in Egitto ("lei non ha nessuna entrata, non ha mai lavorato lei, anche quando ero abbastanza piccolo facevo piccoli lavori per portarle qualcosa, visto che papà non le lasciava nulla
...
mando a mamma i soldi circa ogni mese, tramite RIA, ho conservato e depositato tante ricevute, a volte poi ho anche mandato somme in contanti tramite diversi connazionali che andavano li quello che invia
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somma stabilmente e regolarmente sono io, mando circa 50 euro al mese, li hanno grande valore, mamma si mantiene interamente con quella somma", cfr. verbale di udienza). Lo stesso ha confermato sua madre, sottoscrivendo tre dichiarazioni rispettivamente nelle date del 30.8.2023, del 10.7.2024 e del 14.1.2025, con firma autenticata da notaio, depositate in originale in lingua araba e traduzione italiana, nelle quali la donna afferma: "Dichiaro di non essere lavoratrice presso qualsiasi ente governativo o privato, di non ricevere nessuna pensione o stipendio da qualsiasi ente"; "Dichiaro che mio figlio [...] Persona 1 [...] è quello che provvede al mio sostentamento (essendo sua madre)"; "Dichiaro [...] di non lavorare nel settore pubblico, privato o governativo e di non percepire alcuna pensione".
Tali circostanze sono state quindi documentate in giudizio mediante il deposito di 13 ricevute di rimesse di denaro inviate tra giugno 2023 e maggio 2025 di importo compreso tra 50 e 200 euro circa, riportanti come mittente il ricorrente e come destinatario sua madre in Egitto. Tale invio regolare di somme di denaro, di importo considerevole specialmente se rapportato al costo medio della vita in Egitto, deve considerarsi idoneo a concludere che il ricorrente si occupi da tempo e tuttora di fornire a sua madre risorse sufficienti a provvedere a tutte le sue basilari esigenze, con particolare riferimento al mantenimento alimentare, alle spese mediche e al costo di locazione della casa in cui abita, per cui sono necessarie 50 lire egiziane mensili (cfr. contratto di locazione intestato alla madre del ricorrente in atti). La verifica del requisito in esame non può d'altra parte prescindere dalla considerazione delle circostanze personali delle persone coinvolte, in particolare della madre da ricongiungere, la quale, dopo una storia matrimoniale segnata dalla soggezione ad umiliazioni e maltrattamenti e dopo il divorzio dal marito, che ancora tuttavia ne minaccia la serenità e la sicurezza, abitando nella medesima località, è ormai rimasta completamente sola nel Paese d'origine, senz'altro supporto che quello fornito a distanza dal figlio. Ella si trova inoltre in una condizione di fragilità sanitaria, manifestando sintomi di malessere che richiedono accertamenti specialistici e l'assunzione di una terapia farmacologica. Tutto ciò è stato riferito dal ricorrente in udienza ("Mamma, nata nel 1976, vive da sola nella regione di Dakahili, nella località Mette El Korami. I nostri genitori sono separati da quasi quattordici anni, ma papà, che è sempre stato violento con mia madre anche davanti a me, continua ad aggredirla se la incontra per strada, abitano nello stesso paese, lei quindi ha paura di uscire da casa, anche se adesso ha problemi di salute, reflusso emorragico gastroesofageo e dovrebbe curarsi, ma fatica a curarsi, ad uscire per la paura, prende le medicine alla farmacia la sera per questo motivo ma è pericoloso. Vive in una casa in affitto, lei non ha nessuna entrata papà non le
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lasciava nulla, i suoi genitori sono morti da tempo Mamma sta davvero molto male, a volte sviene, deve fare degli accertamenti", cfr. verbale di udienza). Le dichiarazioni trovano, del resto, conferma nella documentazione versata in atti, con particolare riferimento alla copia legalizzata d'iscrizione del divorzio tra i genitori del ricorrente presso il registro del Comune di Talkha, Direzione dello stato civile di Dakahliya, nonché al rapporto medico del 7.4.2024 dell'Università di Mansoura, Ospedale Specializzato di Medicina
Interna, con il quale il medico curante attestante che la madre del ricorrente "soffre di gravi infiammazioni allo stomaco, reflusso gastroesofageo, vomito ematico ricorrente, ipotiroidismo e una massa al rene destro e ha bisogno di un prelievo, terapia e follow-up".
Considerata dunque la situazione di estrema fragilità in cui versa la madre del ricorrente nel Paese d'origine, sola ed esposta al pericolo di ritorsioni dell'ex marito violento, in condizioni di salute precarie e bisognosa di ulteriori accertamenti medici, priva di un'occupazione e di sussidi e in definitiva nell'impossibilità di procurarsi da sola i mezzi per vivere, deve ritenersi che il sostegno finanziario fornito dal figlio, provato dalle rimesse in atti, costituisca la sola fonte possibile di sostentamento della donna. Deve dunque concludersi che questa viva a carico del figlio, non avendo possibilità di vivere in autonomia, e che sia pertanto integrato nel caso di specie il primo dei due requisiti dell'art. 29, c. 1, lett. d) del d.lgs. 286/1998 in contestazione.
Quanto al secondo requisito, relativo all'assenza di altri figli del genitore infrasessantacinquenne nel Paese di origine, deve rilevarsi preliminarmente come, a ben vedere, l'Amministrazione revochi in dubbio la sussistenza del detto requisito senza fondare la propria contestazione su risultanze concrete, quali verifiche circa l'effettiva esistenza di fratelli o sorelle del ricorrente nel Paese d'origine, del cui esperimento non vi è traccia né nel provvedimento conclusivo di diniego, né nel preavviso di rigetto del 14.6.2023 che l'ha preceduto e neppure nella relazione dell'Ambasciata competente allegata alla comparsa di costituzione di parte resistente in giudizio. Così facendo, l'Amministrazione finisce per porre completamente a carico del richiedente l'onere di fornire una prova negativa, che essa avrebbe potuto da parte sua più facilmente reperire e verificare, mediante certificazioni anagrafiche, trattandosi di fatto impeditivo dell'avversa pretesa (cfr., art. 2697 c.c.).
Ciò detto, il ricorrente deduce che la madre da ricongiungere abbia due soli figli, il ricorrente e suo fratello minore, entrambi attualmente residenti e lavoratori in Italia, titolari di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La circostanza è stata rappresentata anche dal medesimo in udienza "vivo a Piacenza,
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dove vive anche mio fratello Per 2 che è qui fuori... Sono qui dal 2014, da minorenne. Mio fratello si chiama Per 2 lui è qui da poco, da circa tre anni, ora ha venti anni, viviamo a casa insieme, da soli, siamo in affitto a Piacenza in via dei Benedettini, 38. Lui ha avuto il permesso per lavoro subordinato
Siamo solo due figli. Mio fratello lavora con una cooperativa diversa dalla mia, sempre magazziniere", cfr. verbale d'udienza -, oltre che confermata dalla madre mediante dichiarazione sottoscritta e autenticata da pubblico ufficiale il 30.8.2022 (in atti), nella quale si legge: "Dichiaro di non avere figli tranne Per 2 e
Persona 1 che prendono cura di me economicamente". Il fratello del ricorrente è in effetti comparso personalmente in udienza "Viene introdotto il fratello del ricorrente, identificato a Persona 3 mezzo permesso di soggiorno per lavoro scadenza 16.10.2025 Numero 1). Parlo poco italiano", cfr. verbale di udienza e la sua stabile presenza in Italia è dimostrata dalla produzione del permesso di
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soggiorno per minore età rilasciato dalla Questura di Piacenza in data 30.1.2023, attestante la data di ingresso sul territorio nazionale il 17.3.2022, e del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in cui il primo titolo
è stato convertito, rilasciato dalla Questura di Piacenza il 15.3.2023.
In conclusione, alla luce di tutto quanto argomentato, diversamente da quanto concluso dall'Amministrazione resistente, si ritengono sussistenti nel caso di specie tutti i requisiti di legge necessari a consentire il ricongiungimento tra il ricorrente e sua madre, risultando adeguatamente provate sia la vivenza del genitore a carico del ricorrente, sia l'assenza di altri figli nel Paese della madre. Il diniego del ricongiungimento appare dunque illegittimo, oltre che gravemente lesivo del diritto fondamentale del ricorrente a ricostituire l'unità familiare con la propria madre in Italia, diritto tutelato a livello costituzionale e internazionale, con particolare riferimento all'art. 8 CEDU e all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che garantiscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla luce della ormai costante giurisprudenza della nostra Corte Costituzionale (cfr. ad esempio Corte cost. 202/2013).
Ciò a maggior ragione in considerazione delle specifiche circostanze del nucleo familiare interessato: da una parte il ricorrente e suo fratello, lavoratori giovanissimi stabilitisi in Italia ancora minorenni e che sul territorio italiano hanno gettato le basi della loro esistenza da adulti, avendovi ormai raggiunto una propria stabilità di vita, abitativa ed economica, anche nel reciproco aiuto, e dall'altra parte una madre rimasta sola nel Paese d'origine, priva di ogni sostegno, già affetta da patologie invalidanti e bisognosa di cure.
Sussistendone tutti i presupposti di legge, il ricongiungimento deve consentirsi in quanto pieno diritto del nucleo, così da consentire a madre e figli di vivere senza ostacoli il proprio legame affettivo e di assistersi reciprocamente, che è il nucleo del diritto all'unità familiare tutelato dall'art. 8 CEDU.
Il ricorso deve in conclusione essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato emesso dall'Ambasciata d'Italia a Il Cairo e conseguente ordine alla medesima di rilasciare il visto di ingresso in
Italia in favore della madre della ricorrente.
Nonostante l'esito vittorioso del ricorso nei confronti del Controparte 1 le spese di lite possono dichiararsi compensate tra le parti, dal momento che la decisione si è in parte fondata, sulla valutazione di documenti acquisiti nel corso del presente giudizio, non già presentati in fase amministrativa, mentre nei confronti delle parti prive di legittimazione passiva la decisione è avvenuta senza esame del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda nei confronti del Controparte_2 e di Controparte 3 per difetto di legittimazione passiva;
Controparte_1- accoglie il ricorso nei confronti del e, per l'effetto, dispone l'annullamento del provvedimento emesso dall'Ambasciata d'Italia a Il Cairo (Egitto) il
9.8.2023 di diniego del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare, e di ogni provvedimento conseguente;
,in persona del legale
- CP_2 Controparte 1ordina al rappresentante, il rilascio del visto d'ingresso in favore di Controparte 4 nata
[...]in Egitto il 31 luglio 1976, ai fini del ricongiungimento familiare con figlio Parte 1 (alias Parte 1 ), nato in [...] il [...];
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, 10 luglio 2025. Il Giudice dott.ssa Damiana Colla