TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 29/09/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 74/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 74/2025 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RIZZO FRANCESCO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. PISCOPO GAETANO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: le parti hanno manifestato il consenso alla proposta conciliativa formula dal giudice all'udienza del 10.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.1.2025 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_2 con – parte resistente – a Niscemi, in data 29.10.2020, trascritto nei registri CP_1
1 dello Stato Civile del Comune di Niscemi al n. 25 Parte I dell'anno 2020, unione dalla quale sono nati i figli , nato a [...] il [...], ed , nata a Persona_1 Parte_3
Caltagirone il 10.10.2022, ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge.
Affermava che da tempo – per incompatibilità di carattere delle parti – era venuta meno l'affectio coniugalis.
Esponeva, sotto il profilo delle condizioni economiche del nucleo familiare, che il è CP_1
l'unico a svolgere attività lavorativa, percependo una retribuzione mensile pari ad € 1.200,00 e che, di converso, la ricorrente si è sempre dedicata alla gestione della casa e all'accudimento della prole di tenera età.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.6.2025 si costituiva in giudizio parte resistente aderendo alla domanda di separazione ma contestando i fatti rappresentati dalla ricorrente in ordine alla condizione economica della coppia.
Deduceva, difatti, di svolgere l'attività di bracciante agricolo a carattere saltuario e di non godere di entrate mensili fisse.
Allegava, infine, che ambedue le parti avevano abbandonato la casa familiare e che la ha Pt_2 stabilito la propria dimora a Gela, comune ove si è trasferita con i figli minorenni.
All'udienza del 10.6.2025, sentite personalmente le parti e acquisita la dichiarazione con la quale i coniugi hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi, il giudice delegato formulava la seguente proposta conciliativa:
“definire la causa mediante pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
- Affidamento condiviso dei figli , nato a [...] il [...], e Persona_1 [...]
, nata a [...] il [...], stabilendone la domiciliazione stabile presso la Pt_3 residenza materna;
- diritto di visita disciplinato nei seguenti termini: " potrà vedere e tenere con CP_1 sè i figli minorenni quando vorrà - d'accordo con il genitore domiciliatario, ma, in caso di disaccordo almeno: due volta a settimana, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 (in caso di disaccordo sul giorno, nelle giornate di martedì e venerdì); a fine settimana alterni, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
per sette giorni consecutivi durante il periodo natalizio in modo che, alternativamente, il giorno di Natale o di Capodanno vi sia compreso ad anni alterni;
per tre giorni consecutivi, durante il periodo pasquale in modo che il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo vi sia compreso ad anni alterni;
per almeno quindici giorni – anche non consecutivi – durante il periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con il
2 genitore domiciliatario (in caso di disaccordo, ad anni alterni, dall'1.8 al 15.8 e dal 16.8. al
30.8)";
- Obbligo a carico di di contribuire al mantenimento dei figli mediante il CP_1 versamento in favore di della complessiva somma mensile di € 450,00 (€ Parte_2
225,00 per ciascun figlio), somma da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI;
- porre a carico di ambedue i genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% disciplinate secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
- Assegno unico attribuito a ciascun genitore nella misura del 50%;
- Spese compensate”.
Le parti manifestavano, infine, il proprio consenso alla proposta formulata e chiedevano definirsi la causa alle suindicate condizioni.
La causa, a questo punto, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate – essenzialmente vertenti sullo status e sulle condizioni di affidamento e mantenimento della prole– non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento poiché, come emerge chiaramente dagli atti processuali (segnatamente, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dal complessivo tenore delle allegazioni contenute negli atti introduttivi) si è verificata una condizione di assoluta incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Inoltre, le condizioni divisate dai coniugi con riguardo ai figli minorenni non appaiono in contrasto con il loro superiore interesse a mantenere un rapporto equilibrato con ambedue i genitori e ad essere da questi adeguatamente mantenuti (cfr. artt. 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c.).
Per queste sintetiche ragioni il Collegio ritiene di accoglierle.
Le spese di lite – considerata la composizione bonaria del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
3 - OMOLOGA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
26.3.1999, e , nato a [...] il [...], alle condizioni riportate in parte CP_1 motiva e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Niscemi, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi al n.
25 Parte I dell'anno 2020);
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24/9/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 74/2025 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RIZZO FRANCESCO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. PISCOPO GAETANO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: le parti hanno manifestato il consenso alla proposta conciliativa formula dal giudice all'udienza del 10.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.1.2025 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_2 con – parte resistente – a Niscemi, in data 29.10.2020, trascritto nei registri CP_1
1 dello Stato Civile del Comune di Niscemi al n. 25 Parte I dell'anno 2020, unione dalla quale sono nati i figli , nato a [...] il [...], ed , nata a Persona_1 Parte_3
Caltagirone il 10.10.2022, ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge.
Affermava che da tempo – per incompatibilità di carattere delle parti – era venuta meno l'affectio coniugalis.
Esponeva, sotto il profilo delle condizioni economiche del nucleo familiare, che il è CP_1
l'unico a svolgere attività lavorativa, percependo una retribuzione mensile pari ad € 1.200,00 e che, di converso, la ricorrente si è sempre dedicata alla gestione della casa e all'accudimento della prole di tenera età.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.6.2025 si costituiva in giudizio parte resistente aderendo alla domanda di separazione ma contestando i fatti rappresentati dalla ricorrente in ordine alla condizione economica della coppia.
Deduceva, difatti, di svolgere l'attività di bracciante agricolo a carattere saltuario e di non godere di entrate mensili fisse.
Allegava, infine, che ambedue le parti avevano abbandonato la casa familiare e che la ha Pt_2 stabilito la propria dimora a Gela, comune ove si è trasferita con i figli minorenni.
All'udienza del 10.6.2025, sentite personalmente le parti e acquisita la dichiarazione con la quale i coniugi hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi, il giudice delegato formulava la seguente proposta conciliativa:
“definire la causa mediante pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
- Affidamento condiviso dei figli , nato a [...] il [...], e Persona_1 [...]
, nata a [...] il [...], stabilendone la domiciliazione stabile presso la Pt_3 residenza materna;
- diritto di visita disciplinato nei seguenti termini: " potrà vedere e tenere con CP_1 sè i figli minorenni quando vorrà - d'accordo con il genitore domiciliatario, ma, in caso di disaccordo almeno: due volta a settimana, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 (in caso di disaccordo sul giorno, nelle giornate di martedì e venerdì); a fine settimana alterni, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
per sette giorni consecutivi durante il periodo natalizio in modo che, alternativamente, il giorno di Natale o di Capodanno vi sia compreso ad anni alterni;
per tre giorni consecutivi, durante il periodo pasquale in modo che il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo vi sia compreso ad anni alterni;
per almeno quindici giorni – anche non consecutivi – durante il periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con il
2 genitore domiciliatario (in caso di disaccordo, ad anni alterni, dall'1.8 al 15.8 e dal 16.8. al
30.8)";
- Obbligo a carico di di contribuire al mantenimento dei figli mediante il CP_1 versamento in favore di della complessiva somma mensile di € 450,00 (€ Parte_2
225,00 per ciascun figlio), somma da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI;
- porre a carico di ambedue i genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% disciplinate secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
- Assegno unico attribuito a ciascun genitore nella misura del 50%;
- Spese compensate”.
Le parti manifestavano, infine, il proprio consenso alla proposta formulata e chiedevano definirsi la causa alle suindicate condizioni.
La causa, a questo punto, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate – essenzialmente vertenti sullo status e sulle condizioni di affidamento e mantenimento della prole– non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento poiché, come emerge chiaramente dagli atti processuali (segnatamente, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dal complessivo tenore delle allegazioni contenute negli atti introduttivi) si è verificata una condizione di assoluta incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Inoltre, le condizioni divisate dai coniugi con riguardo ai figli minorenni non appaiono in contrasto con il loro superiore interesse a mantenere un rapporto equilibrato con ambedue i genitori e ad essere da questi adeguatamente mantenuti (cfr. artt. 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c.).
Per queste sintetiche ragioni il Collegio ritiene di accoglierle.
Le spese di lite – considerata la composizione bonaria del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
3 - OMOLOGA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
26.3.1999, e , nato a [...] il [...], alle condizioni riportate in parte CP_1 motiva e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Niscemi, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi al n.
25 Parte I dell'anno 2020);
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24/9/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
4