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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 07/12/2024, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 18/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento, promosso con ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. da:
nata il [...] a [...] Persona_1
E
nato il [...] a [...] Persona_2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Pesaro (PU) il 25/04/2009.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 49-51 c.p.c., nell'emarginato procedimento,
i coniugi suddetti hanno chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e congiuntamente anche dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, 1 indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite connesse ad entrambe le domande.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Pesaro (PU) in data 25/04/2009 optando per il regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nate due figlie: nata a [...] il [...] e Per_3
nata a [...] il [...]. Per_4
Con sentenza parziale n. 380 del 19/04/2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del
Presidente relatore, per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio e contestuale fissazione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. per il giorno
03/12/2024.
La sentenza di separazione consensuale è divenuta irrevocabile il 20/11/2024
Le parti depositavano note scritte in sostituzione dell'udienza in data 29/11/2024, dove confermavano le condizioni congiunte già indicate nel ricorso introduttivo, chiedendo concordemente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza presidenziale è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto.
Il PM non ha mosso rilievi.
Udito il Relatore.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Risulta dagli atti, che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. 380 del
19/04/2024, divenuta irrevocabile in data 20/11/2024, e che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
2 Il Tribunale, valutate le condizioni concordate e ritenuto che le clausole relative alle figlie non siano in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto delle minori deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese compensate.
Deciso in data 07/12/2024
Il Presidente
Lorena Mussoni
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento, promosso con ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. da:
nata il [...] a [...] Persona_1
E
nato il [...] a [...] Persona_2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Pesaro (PU) il 25/04/2009.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 49-51 c.p.c., nell'emarginato procedimento,
i coniugi suddetti hanno chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e congiuntamente anche dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, 1 indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite connesse ad entrambe le domande.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Pesaro (PU) in data 25/04/2009 optando per il regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nate due figlie: nata a [...] il [...] e Per_3
nata a [...] il [...]. Per_4
Con sentenza parziale n. 380 del 19/04/2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del
Presidente relatore, per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio e contestuale fissazione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. per il giorno
03/12/2024.
La sentenza di separazione consensuale è divenuta irrevocabile il 20/11/2024
Le parti depositavano note scritte in sostituzione dell'udienza in data 29/11/2024, dove confermavano le condizioni congiunte già indicate nel ricorso introduttivo, chiedendo concordemente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza presidenziale è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto.
Il PM non ha mosso rilievi.
Udito il Relatore.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Risulta dagli atti, che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. 380 del
19/04/2024, divenuta irrevocabile in data 20/11/2024, e che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
2 Il Tribunale, valutate le condizioni concordate e ritenuto che le clausole relative alle figlie non siano in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto delle minori deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese compensate.
Deciso in data 07/12/2024
Il Presidente
Lorena Mussoni
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