Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 3 della Legge 15 dicembre 1960, n. 1623
Copia
Articolo 2
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 15 dicembre 1960, n. 1623
Articolo 3 della Legge 15 dicembre 1960, n. 1623
Versione
22 gennaio 1961
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 22 gennaio 1961
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0