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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 15438/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo de Parte_1
Marchis Gómez per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Paola Scarlato, giusta procura generale alle liti a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
- resistente -
OGGETTO: fondo di garanzia CP_1
CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note sostitutive di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18 aprile 2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 esponendo:
- di avere prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze dell Controparte_2
dal 15 gennaio 2013 al 9 gennaio 2020, con mansioni di
[...] educatore e inquadramento al livello D1 del CCNL cooperative sociali;
- che il rapporto di lavoro è cessato a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento dell'associazione, con sentenza del Tribunale di Roma del 9 gennaio 2020;
- di essere rimasto creditore alla data di cessazione del rapporto di lavoro della somma di € 17.922,81, di cui € 9.280,16 a titolo di TFR;
- di avere, quindi, presentato in data 17 luglio 2020 istanza di ammissione al passivo del fallimento e di essere stato ammesso all'udienza del 9 dicembre 2021 al passivo per la somma di “€ 16.817,58 (computato al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle trattenute previdenziali), di cui € 9.280,16 a titolo di TFR, in privilegio generale ex art. 2751-bis n. 1 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, da calcolare al momento del riparto. Ridotte le somme richieste per indennità di ferie e permessi non goduti, come da residuo non liquidato risultante da cedolino di maggio 2020”;
- che lo stato passivo del fallimento è stato dichiarato definitivamente esecutivo dal Tribunale di Roma in data 27 febbraio 2023;
- che il curatore del fallimento, in occasione del passaggio alla cooperativa Zingari 59, aveva comunicato alla lavoratrice e agli atri dipendenti della società che: “(…) tutti i crediti, retributivi e risarcitori, maturati dai lavoratori in costanza di fallimento in esercizio provvisorio (9 gennaio 2020) fino alla data del perfezionamento della cessione dei rami d'azienda, ivi compresi quelli per retribuzioni, ratei di mensilità aggiuntive, ferie, indennità varie e TFR, non verranno trasferiti e saranno mantenuti in capo al fallimento”, dando atto, pertanto, della mancanza di un accordo sindacale derogatorio delle previsioni dell'art 47 della legge n. 428/1990;
- di avere, quindi, presentato in data 17 maggio 2023 domanda di intervento al fondo di garanzia dell' che ha però rigettato la richiesta di CP_1 liquidazione del TFR, in base al rilievo che “Il rapporto di lavoro risulta trasferito alla soc. cf 06390911003 (ZINGARI 59 soc. coop. sociale a.r.l.) La garanzia del fondo non può più operare”;
- che il ricorso amministrativo proposto ha avuto esito infruttuoso. Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2 della legge n. 297/1982, della direttiva 2008/94/CE e dell'art 47, comma 5, della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, assumendo che, poiché il credito è stato ammesso allo stato passivo dichiarato esecutivo, la posizione di accollatario ex lege affidata dal legislatore all' nella sua veste di gestore del fondo di CP_3 garanzia non consente all'ente di contestare la natura, la consistenza e la stessa esigibilità del credito;
che il rapporto di lavoro con l'associazione era cessato alla data della dichiarazione di fallimento di quest'ultima e successivamente è stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività di impresa gestita in un primo momento dalla curatela fallimentare, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2112 c.c., giusta quanto disposto dall'art. 47, comma 5, legge n. 428/1990; che in occasione della cessione del ramo d'azienda la curatela fallimentare, nel contratto di cessione, aveva espressamente previsto all'art. 2 che: “Non sono compresi nei perimetri aziendali oggetto di cessione i crediti e i debiti dell' “in bonis” (…) Qualunque spettanza Controparte_2 pregressa deve essere accertata in sede di verifica allo stato passivo e regolata secondo le norme del concorso”; che anche l' con circolare n. 70 del 25 CP_1 luglio 2023 ha riconosciuto che in caso di cessione del ramo di azienda da parte
2 di un'azienda soggetta a procedura concorsuale il rapporto di lavoro deve intendersi risolto alla data del trasferimento. Disposta la rinnovazione della notifica del ricorso, si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza della domanda ed eccependo che nel CP_1 caso di specie non ricorre il presupposto fondamentale per l'intervento del fondo di garanzia, ossia la cessazione del rapporto di lavoro, atteso che il rapporto di lavoro del ricorrente è proseguito con la cessionaria del ramo di azienda per effetto del contratto di cessione, il quale all'art. 2 prevedeva espressamente che tutti i rapporti di lavoro in essere sarebbero continuati con la cessionaria e i lavoratori avrebbero conservato tutti i loro diritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c.; poiché, pertanto, alla data del trasferimento l'associazione cedente risultava già fallita, stante la continuazione dell'attività disposta dal Tribunale non operava la deroga ex art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 e l'obbligo di pagamento del TFR dovuto dall'azienda cedente doveva ritenersi assunto dal cessionario ai sensi dell'art 2112 c.c., come risultava peraltro dal richiamato art. 2 del contratto notarile di cessione stipulato il 22 luglio 2020. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso non è fondato e va rigettato. In punto di fatto, occorre anzitutto chiarire che il rapporto di lavoro del ricorrente con l , dichiarata fallita il 9 gennaio 2020, Controparte_2 non è cessato al momento del fallimento, atteso che il lavoratore, senza soluzione di continuità, è passato alle dipendenze della cessionaria Zingari 59 Soc. Coop. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., come confermato dall'art. 2, comma 4, del contratto di cessione di ramo di azienda, il quale prevede espressamente: “… le parti si danno reciprocamente atto che nell'oggetto della presente cessione dei Rami Aziendali sono ricompresi tutti i rapporti di lavoro subordinato con i dipendenti in forza alla data odierna. Tutti i rapporti di lavoro dipendente in essere alla data odierna (anche per coloro che medio tempore hanno modificato il proprio rapporto contrattuale), pertanto, continueranno con la cessionaria e i lavoratori conserveranno tutti i diritti che ne derivano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c.” (cfr. doc. n. 7 della memoria di costituzione). Sicché difettano le condizioni richieste dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dall'art. 1 del d. lgs. n. 80 del 1992 per l'assoggettamento delle obbligazioni retributive relative alle ultime tre mensilità del rapporto e al t.f.r. alla copertura da parte del fondo di garanzia.
3 3. Al fine di un corretto inquadramento della vicenda controversa è, inoltre, necessario precisare che alla fattispecie in esame non trovano applicazione le disposizioni dettate dall'art. 47, comma 5 bis, della legge n. 428/90, introdotto dall'art. 368 d. lgs. n. 14/2019, a norma del quale “Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 84, comma 5, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo”. Questo precetto normativo, chiaramente innovativo del tessuto ordinamentale e, pertanto, in difetto di previsione espressa, non applicabile con efficacia retroattiva, è entrato infatti in vigore a decorrere dal 15 luglio 2022, sicché solo per le fattispecie soggette ratione temporis a tali disposizioni trova applicazione la fictio iuris secondo cui la data del trasferimento al cessionario dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze di quest'ultimo tiene luogo della data di cessazione del rapporto, con conseguente obbligo di intervento del fondo di garanzia.
4. Per le fattispecie soggette ratione temporis alla disciplina previgente, invero, di recente la Corte regolatrice, al fine di comporre il contrasto in atto e ribadendo in senso lineare il percorso interpretativo adottato in sede di legittimità, si è nuovamente confrontata con la questione inerente il diritto di accesso alle prestazioni del fondo di garanzia gestito dall' anche per la CP_1 quota di TFR e per le ultime mensilità maturate nello svolgimento di attività lavorativa in favore di datore di lavoro cedente, sottoposto alla procedura concorsuale di fallimento e con i crediti ammessi allo stato passivo, nonostante la responsabilità solidale ex lege del datore di lavoro cessionario in bonis e la permanenza del rapporto con il medesimo cessionario. In particolare, posto che si tratta di questione nei suoi tratti salienti sovrapponibile a quella controversa, il Supremo Collegio ha fornito le coordinate esegetiche per dirimere i punti controversi nel presente giudizio. Queste sono le argomentazioni svolte, del tutto condivise dal decidente e che vale la pena riportare per esteso: “8. Questa Corte, a far data da Cass.
4 nr. 19277 del 2018, ha consolidato un orientamento, relativamente all'intersecarsi di vicende circolatorie di un'azienda e sottoposizione a procedura concorsuale di alcuno dei datori di lavoro cedenti e/o cessionari, con contestuale richiesta di intervento del Fondo di garanzia, al quale anche in questa sede va data continuità.
9. Va premesso, al riguardo, che il diritto del lavoratore di ottenere prestazioni (TFR e/o ultime tre mensilità di retribuzione) dallo speciale Fondo di cui all'art. 2 della legge nr. 297 del 1982 si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto, che si perfeziona al verificarsi della condizione di insolvenza del datore di lavoro e all'accertamento dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di una procedura esecutiva (così Cass. nr. 17643 del 2020). È stato inoltre precisato che la definitività dello stato passivo, mentre impedisce all' di opporre eccezioni derivanti da ragioni CP_1 volte a contestare l'esistenza o l'entità del credito in ragione del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, non preclude all'Istituto di contestare i presupposti d'intervento del Fondo e gli elementi costitutivi della propria obbligazione previdenziale, che resta appunto autonoma rispetto a quella del datore di lavoro, oramai accertata in maniera incontrovertibile (Cass. nr. 19277 del 2018, cit.): le risultanze dello stato passivo non sono infatti opponibili all' in ordine agli elementi soggettivi e oggettivi al cui CP_1 ricorrere venga ad esistenza l'obbligo della tutela previdenziale (Cass. nr. 38696 del 2021), ché altrimenti, in considerazione dell'estraneità dell'ente al rapporto di lavoro e alle procedure esecutive (anche concorsuali) intentate dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, verrebbe ad essere vulnerato il diritto dell'ente alla difesa in giudizio, sancito per tutti dall'art. 24 Cost. (così, espressamente, ancora Cass. nr. 19277 del 2018, cit.).
10. Le condizioni di intervento del Fondo di garanzia risultano tassativamente indicate dall'art. 2 della legge nr. 297 del 1982, emanato in attuazione della Direttiva 80/987/CEE, e presuppongono che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro (così Cass. nr. 19277 del 2018 cit. e successive, per ciò che riguarda il TFR, e Cass. nr. 24889 del 2019, punto 7, per «i crediti di lavoro […] inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro» di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992).
11. In particolare, per i «crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro», scopo della direttiva europea è l'assicurazione di una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l'inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno
5 del lavoratore (così, in motivazione, Cass. nr. 24889 del 2019, cit.); ed è per contro evidente che, ammettendo l'intervento del Fondo anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest'ultimo per i crediti maturati alle dipendenze del cedente, lo si graverebbe del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta, perché ad essere fallito è colui che non è più datore di lavoro del lavoratore assicurato, di talché, mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l'insolvenza datoriale e l'inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l'istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell'art. 2, comma 8, della legge nr. 297 del 1982, che vieta d'impiegare le disponibilità del Fondo «al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso» (così Cass. nr. 37789 del 2022). 12. Contrari argomenti non possono trarsi dal fatto che la rinuncia alla solidarietà passiva del cessionario abbia avuto luogo in esecuzione di un accordo sindacale concluso ex art. 47 della legge nr. 428 del 1990: l'intervento del Fondo di garanzia costituisce infatti adempimento di un'obbligazione pubblica che trova nella legge di derivazione comunitaria la propria disciplina e non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui – in deroga alla garanzia apprestata dall'art. 2112 c.c. – si sia esclusa la solidarietà dell'impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios acta (in argomento: Cass. nr. 16740 del 2024. In precedenza, Cass. nn. 10602, 9579 e 6842 del 2023).
13. A diverse conclusioni non conducono le innovazioni recate dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155) e poste in risalto nella memoria illustrativa del controricorrente.
14. In linea generale, la Corte ha affermato che il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza non è applicabile alle procedure aperte prima della sua entrata in vigore, quale è quella in esame. Le norme del D.Lgs. n. 14 del 2019 possono rappresentare solo un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare quando, nello specifico segmento considerato, si riscontri un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro (Cass., S.U., nr. 8504 del 2021). Una continuità che la Corte ha, però, escluso nel caso di specie, evidenziando, in particolare, la natura innovativa della disciplina dettata dal comma 5-bis dell'art. 47, della legge nr. 428 del 1990 (per come introdotto dall'art. 368, comma 4, lett. d), d.lgs. nr. 14 del 2019, c.d. codice della crisi d'impresa) nella parte in cui, a determinate condizioni, stabilisce l'immediata esigibilità del credito del TFR nei confronti del cedente dell'azienda ed equipara il trasferimento dei lavoratori all'acquirente dell'azienda a una cessazione del rapporto di lavoro, anche quando il rapporto
6 di lavoro prosegua senza cesure. Si tratta, per la Corte, di previsione che si pone in «consapevole discontinuità» ( Cass. nr. 37789 del 2022 cit., punto 9.3) con il diritto vivente: da essa, dunque, non può trarsi alcun utile spunto ermeneutico per l'interpretazione di quella previgente, ratione temporis applicabile” (cfr. Cass., sez. lav., n. 1860 del 27 gennaio 2025).
5. Alla stregua di questa ricostruzione esegetica, espressione di un indirizzo interpretativo ormai univocamente assodato in seno al giudice di legittimità, difettano le condizioni per l'operatività del fondo di garanzia. Invero, l'obbligo del fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 non può scaturire, incondizionatamente, dalla sola ammissione al passivo della domanda del lavoratore, anche se ciò che si è domandato in sede fallimentare è la sola quota di t.f.r. maturata presso il precedente datore di lavoro assoggettato a fallimento, successivamente alla cessione dell'azienda e a prescindere dalla verifica dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro intercorso con il cedente, perché tale obbligo postula necessariamente che “sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro”, mentre nel caso di specie il rapporto è proseguito nei confronti della cessionaria ed è cessato soltanto a distanza di tempo. Né rileva il fatto che l'accordo sindacale raggiunto ex art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990, invocato da parte ricorrente, preveda la liberazione del cessionario dall'assumere in solido l'obbligazione di pagare il t.f.r. maturato alle dipendenze della cedente, atteso che siffatto accordo “non può essere opponibile all' Tanto deriva dal principio di relatività degli effetti del CP_1 contratto ex art.1372 c.c. Né l' è successore dell'azienda affittante negli CP_1 effetti del contratto. Come detto, infatti, l è obbligato verso il lavoratore CP_1 in forza del distinto e autonomo rapporto previdenziale che si instaura tra lavoratore e avente ad oggetto l'intervento del Fondo di garanzia in caso CP_1 di insolvenza. Tale rapporto previdenziale e il discendente obbligo di prestazione restano soggetti alla sola disciplina imperativa di legge, distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell'art.2112 c.c., i rapporti tra lavoratore, affittante e affittuario dell'azienda. L'accordo sindacale concluso ai sensi dell'art.47, co.5 l. n.428/90 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale. In tal senso si è espressa recentemente questa Corte (Cass.6842/23, Cass.37789/22). Tale orientamento va in questa sede confermato, non essendo applicabile il nuovo comma 5- bis dell'art.47 l. n.428/90, introdotto dall'art.368 d.lgs. n.14/19, in base al quale: “Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, interviene anche a favore
7 dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo.” Trattasi infatti di una disciplina innovativa (v. Cass.27789/22), come tale non applicabile retroattivamente ad un accordo sindacale concluso nel 2013, ovvero antecedentemente alla sua entrata in vigore.” (cfr. Cass. n. 16740 del 17 giugno 2024, richiamata da Cass., 1860/2025, cit.).
6. Osserva, infine, il Tribunale che neppure il ricorrente può invocare, per pervenire a diversa soluzione, la circolare dell' n. 70 del 26 luglio CP_1
2023. Posto, infatti, che le circolari non sono fonti di diritto e non possono certamente derogare a norme primarie, tale atto richiama il messaggio n. 2272 del 14 giugno 2019, il quale, a sua volta, ammette la possibilità di assimilare la data del trasferimento del lavoratore dal cedente insolvente al cessionario sul presupposto che il disposto dell'art. 368, comma 4, del d. lgs. 10 gennaio 2019, n. 14, “con il quale è stato emanato il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”, entrasse in vigore dal 15 agosto 2020, evento che non si è verificato, poiché durante la vacatio sono intervenuti successivi e reiterati differimenti, sino al 15 luglio 2022.
7. Conclusivamente, pertanto, le domande attoree vanno rigettate. La sussistenza di un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di merito, attestato anche dai precedenti di segno contrario depositati da parte ricorrente a corredo delle note autorizzate, risolto dalla Suprema Corte nel senso sfavorevole alla prospettazione attorea soltanto successivamente al deposito del ricorso, integra gravi motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate le spese di lite. Roma, 20 febbraio 2025 Il giudice Cesare Russo
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