TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/10/2025, n. 3380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3380 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BONALUME PAOLO e dell'avv. DEL BENE MICHELE
ATTORE
c o n t r o
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIOLANTI LUCA P.IVA_2
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte in atti,
1. IN VIA PRELIMINARE PROCESSUALE: laddove ritenuto opportuno e necessario ai fini del decidere, rimettere la causa in istruttoria concedendo alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.; 2. NEL MERITO: in accoglimento della domanda di , condannare Parte_2 Controparte_1
pagina 1 di 6 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in Controparte_1 favore di , in persona del legale rapp.te p.t., per tutte le ragioni di fatto e Parte_2 diritto esposte in atti, e così quale cessionaria dei crediti ad essa ceduti da parte delle società terze, cedenti i propri crediti, dei seguenti importi: - € 15.009,58 a titolo di sorte capitale;
-
€ 88.995,06 a titolo di interessi di mora maturati ex d.lgs. 231/02 sul capitale azionato e non più dovuto poiché nelle more saldato – tardivamente - da;
- € 88.871,12 a titolo CP_1 di interessi anatocistici maturati sugli interessi di mora maturati sulla sorte capitale azionata, come descritto in atti;
- € 1.900,00 a titolo di spese ex art. 6 d.lgs. 231/02 per €
1.900,00, come descritto in atti. E così oltre agli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale ancora dovuta, calcolati ex art. 231/02 dal dì del dovuto al saldo effettivo, oltre alle spese legali e con riserva di ogni ulteriore somma dovuta;
3. IN VIA
SUBORDINATA: in accoglimento della domanda di , accertare la Parte_2 sussistenza del credito – certo, liquido ed esigibile - in capo a detta nei Parte_2 confronti di parte convenuta, come descritto in atti, e per l'effetto condannare
[...]
in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di , in persona del legale rapp.te Parte_2
p.t., per tutte le ragioni di fatto e diritto esposte in atti, della maggiore o minore somma che emerge come dovuta nel corso di causa, a titolo di sorte capitale, interessi di mora ex .d.lgs.
231/02 su detto capitale, alle scadenze - al saldo effettivo, oltre agli ulteriori interessi maturandi sulla sorte capitale ancora dovuta e sino al saldo, nonché a titolo di interessi anatocistici sugli interessi di mora, oltre alle spese ex art. 6 d.lgs. 231/02 e spese legali.
Salvo errori e/o omissioni e con riserva di ogni diritto di .
4. IN Parte_2
ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di Parte_2
, già ad ottenere il pagamento da parte di
[...] Parte_1 [...]
(C.F.: Controparte_1
) e, per l'effetto, condannare quest'ultima, in persona del legale rapp.te p.t., al P.IVA_2 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_2
per capitale, interessi di mora ed anatocistici, e rivalutazione monetaria Parte_2
pagina 2 di 6 dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
5. IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Parte convenuta:
Voglia l' Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare : qualora ritenuto opportuno, rimettere la causa in istruttoria con concessione dei previsti termini;
In via principale nel merito: rigettare le domande formulate dall'attore in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
regionale al fine di ottenere il pagamento di Controparte_2 crediti ceduti relative a forniture in favore della convenuta di numerose aziende farmaceutiche. In particolare, ha dedotto di aver acquistato crediti per Parte_1 sorte capitale pari a € 19.008.559,36 oggetto delle fatture emesse dalle società cedenti in ragione delle prestazioni di servizi e forniture effettuate in favore di
. Ha inoltre richiesto il pagamento degli interessi di mora, di quelli CP_1 anatocistici nonché il versamento di un importo dovuto a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 Dlgs 231/2001 quantificato nella misura di 115.560,00 (€ 40,00 per ogni fattura). In relazione altre fatture già riscosse, limitatamente alla sorte capitale, l'attrice ha fatto valere altresì il credito € 347.553,99 a titolo di interessi di mora maturati su tali ulteriori somme oltre interessi anatocistici e risarcimento del danno ai sensi del predetto articolo 6.
pagina 3 di 6 Si è costituita in giudizio la quale ha, in via preliminare, contestato la CP_1 titolarità del credito per difetto di prova della cessione, da stipularsi con atto pubblico o scrittura privata nonché la mancanza di prova della notifica alla PA. In ordine al credito azionato dall'attrice, la convenuta ha precisato che, in parte, sarebbe comunque stato saldato e, in parte, oggetto di compensazione e/o storno. Ha comunque negato il ricevimento di alcune fatture e contestato la quantificazione unilateralmente operata dall'attrice. Ha negato l'applicabilità degli interessi moratori e del risarcimento del danno. La causa è stata oggetto di plurime richieste di rinvii per trattative, accolte dal G.I., precedente assegnatario del procedimento. Le parti non hanno redatto le memorie ex art. 183 c.p.c.. La richiesta di concessione delle memorie istruttorie contenuta nelle note del 14.9.2021, 16.11.2021, 27.6.2022, 29.12.2022, 3.3.2023 non è stata successivamente reiterata ed è pertanto da intendersi rinunciata. Con le note del 12.1.2024 ha infatti richiesto la Parte_1 concessione di ulteriore rinvio per trattative o, in subordine, ha chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Tale richiesta, senza alcun riferimento alle memorie ex art. 183 c.p.c., è stata reiterata nelle note scritte del 20.6.2024, 22.10.2024, 27.6.2024. La causa era stata trattenuta in decisione all'udienza del 1.4.2025 senza che in tale sede alcuna istanza istruttoria venisse formulata. Rimessa la causa sul ruolo in quanto, sulla base della prospettazione delle parti, sembrava che le stesse avessero raggiunto un accordo, all'udienza del 15.7.2025 nessuna richiesta è stata egualmente avanzata. Solo nelle note conclusive del 22.9.2025, per la prima volta, dopo i vari rinvii richiesti (senza che dal 3.3.2023 fosse stata più richiesta la concessione delle memorie ex art. 183 c.p.c.) è stata formulata nuovamente richiesta di concessione dei termini per l'istruzione della causa. L'istanza è stata disattesa con ordinanza del 23.9.2025 e la richiesta non è stata reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 7.10.2025.
°°° °°° 1. Preliminarmente, occorre evidenziare che la richiesta di ripetuti rinvii per trattative a cui è seguita, a far data dal 3.3.2023, la richiesta -in subordine- di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che sia stata reiterata la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. ne implica la rinuncia avendo le parti ritenuto la causa matura per la decisione.
pagina 4 di 6 La valutazione compiuta dal G.I. nella concessione dei rinvii per trattative è stata infatti anche condizionata dalle scelte processuali delle parti che chiedendo, in subordine, la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni hanno qualificato la domanda come di pronta definizione in caso di fallimento del tentativo di composizione bonaria. La richiesta riformulata per la prima volta nelle note conclusive del 22.9.2025, dopo oltre tre anni, si pone in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, si concretizza in un potenziale abuso del processo con una lesione dell'affidamento alla luce della condotta processuale precedentemente tenuta. Va quindi confermata la decisione emessa in corso di causa. 2. Ciò premesso, la causa può essere decisa sulla base della ragione più liquida. ha contestato l'esistenza, l'efficacia e l'opponibilità alla stessa della CP_1 cessione dei crediti.
non ha prodotto alcuna documentazione relativa alle Parte_1 asserite cessioni di crediti in proprio favore emesse dalle 37 imprese fornitrici di beni e servizi indicate in citazione. Non sono neppure indicati gli estremi degli atti con cui si sarebbe perfezionata la predetta cessione.
Non è né allegata né provata la data di notifica della cessione al debitore ceduto. Gli asseriti pagamenti parziali avvenuti in corso di causa, per alcune fatture, non integrano una ricognizione dei debiti residui anche in punto di titolarità trattandosi di poste diverse ed in quanto il conteggio è stato formulato esclusivamente sulla base di documentazione unilateralmente predisposta dall'attrice (allegati note del 22.9.2025), contestata da nelle note del CP_1
23.9.2025. La domanda deve quindi essere rigettata. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza. I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri prossimi ai medi per la fase di studio ed introduttivi e minimi ex DM 147/2022 per la fase di trattazione e decisoria considerata l'effettiva attività svolta.
Il valore della lite può essere determinato tenendo conto della riduzione del valore della domanda formulata nelle note conclusive del 22.9.2025.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese di Controparte_1 lite che liquida in € 9000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 21.10.2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BONALUME PAOLO e dell'avv. DEL BENE MICHELE
ATTORE
c o n t r o
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIOLANTI LUCA P.IVA_2
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte in atti,
1. IN VIA PRELIMINARE PROCESSUALE: laddove ritenuto opportuno e necessario ai fini del decidere, rimettere la causa in istruttoria concedendo alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.; 2. NEL MERITO: in accoglimento della domanda di , condannare Parte_2 Controparte_1
pagina 1 di 6 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in Controparte_1 favore di , in persona del legale rapp.te p.t., per tutte le ragioni di fatto e Parte_2 diritto esposte in atti, e così quale cessionaria dei crediti ad essa ceduti da parte delle società terze, cedenti i propri crediti, dei seguenti importi: - € 15.009,58 a titolo di sorte capitale;
-
€ 88.995,06 a titolo di interessi di mora maturati ex d.lgs. 231/02 sul capitale azionato e non più dovuto poiché nelle more saldato – tardivamente - da;
- € 88.871,12 a titolo CP_1 di interessi anatocistici maturati sugli interessi di mora maturati sulla sorte capitale azionata, come descritto in atti;
- € 1.900,00 a titolo di spese ex art. 6 d.lgs. 231/02 per €
1.900,00, come descritto in atti. E così oltre agli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale ancora dovuta, calcolati ex art. 231/02 dal dì del dovuto al saldo effettivo, oltre alle spese legali e con riserva di ogni ulteriore somma dovuta;
3. IN VIA
SUBORDINATA: in accoglimento della domanda di , accertare la Parte_2 sussistenza del credito – certo, liquido ed esigibile - in capo a detta nei Parte_2 confronti di parte convenuta, come descritto in atti, e per l'effetto condannare
[...]
in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di , in persona del legale rapp.te Parte_2
p.t., per tutte le ragioni di fatto e diritto esposte in atti, della maggiore o minore somma che emerge come dovuta nel corso di causa, a titolo di sorte capitale, interessi di mora ex .d.lgs.
231/02 su detto capitale, alle scadenze - al saldo effettivo, oltre agli ulteriori interessi maturandi sulla sorte capitale ancora dovuta e sino al saldo, nonché a titolo di interessi anatocistici sugli interessi di mora, oltre alle spese ex art. 6 d.lgs. 231/02 e spese legali.
Salvo errori e/o omissioni e con riserva di ogni diritto di .
4. IN Parte_2
ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di Parte_2
, già ad ottenere il pagamento da parte di
[...] Parte_1 [...]
(C.F.: Controparte_1
) e, per l'effetto, condannare quest'ultima, in persona del legale rapp.te p.t., al P.IVA_2 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_2
per capitale, interessi di mora ed anatocistici, e rivalutazione monetaria Parte_2
pagina 2 di 6 dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
5. IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Parte convenuta:
Voglia l' Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare : qualora ritenuto opportuno, rimettere la causa in istruttoria con concessione dei previsti termini;
In via principale nel merito: rigettare le domande formulate dall'attore in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
regionale al fine di ottenere il pagamento di Controparte_2 crediti ceduti relative a forniture in favore della convenuta di numerose aziende farmaceutiche. In particolare, ha dedotto di aver acquistato crediti per Parte_1 sorte capitale pari a € 19.008.559,36 oggetto delle fatture emesse dalle società cedenti in ragione delle prestazioni di servizi e forniture effettuate in favore di
. Ha inoltre richiesto il pagamento degli interessi di mora, di quelli CP_1 anatocistici nonché il versamento di un importo dovuto a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 Dlgs 231/2001 quantificato nella misura di 115.560,00 (€ 40,00 per ogni fattura). In relazione altre fatture già riscosse, limitatamente alla sorte capitale, l'attrice ha fatto valere altresì il credito € 347.553,99 a titolo di interessi di mora maturati su tali ulteriori somme oltre interessi anatocistici e risarcimento del danno ai sensi del predetto articolo 6.
pagina 3 di 6 Si è costituita in giudizio la quale ha, in via preliminare, contestato la CP_1 titolarità del credito per difetto di prova della cessione, da stipularsi con atto pubblico o scrittura privata nonché la mancanza di prova della notifica alla PA. In ordine al credito azionato dall'attrice, la convenuta ha precisato che, in parte, sarebbe comunque stato saldato e, in parte, oggetto di compensazione e/o storno. Ha comunque negato il ricevimento di alcune fatture e contestato la quantificazione unilateralmente operata dall'attrice. Ha negato l'applicabilità degli interessi moratori e del risarcimento del danno. La causa è stata oggetto di plurime richieste di rinvii per trattative, accolte dal G.I., precedente assegnatario del procedimento. Le parti non hanno redatto le memorie ex art. 183 c.p.c.. La richiesta di concessione delle memorie istruttorie contenuta nelle note del 14.9.2021, 16.11.2021, 27.6.2022, 29.12.2022, 3.3.2023 non è stata successivamente reiterata ed è pertanto da intendersi rinunciata. Con le note del 12.1.2024 ha infatti richiesto la Parte_1 concessione di ulteriore rinvio per trattative o, in subordine, ha chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Tale richiesta, senza alcun riferimento alle memorie ex art. 183 c.p.c., è stata reiterata nelle note scritte del 20.6.2024, 22.10.2024, 27.6.2024. La causa era stata trattenuta in decisione all'udienza del 1.4.2025 senza che in tale sede alcuna istanza istruttoria venisse formulata. Rimessa la causa sul ruolo in quanto, sulla base della prospettazione delle parti, sembrava che le stesse avessero raggiunto un accordo, all'udienza del 15.7.2025 nessuna richiesta è stata egualmente avanzata. Solo nelle note conclusive del 22.9.2025, per la prima volta, dopo i vari rinvii richiesti (senza che dal 3.3.2023 fosse stata più richiesta la concessione delle memorie ex art. 183 c.p.c.) è stata formulata nuovamente richiesta di concessione dei termini per l'istruzione della causa. L'istanza è stata disattesa con ordinanza del 23.9.2025 e la richiesta non è stata reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 7.10.2025.
°°° °°° 1. Preliminarmente, occorre evidenziare che la richiesta di ripetuti rinvii per trattative a cui è seguita, a far data dal 3.3.2023, la richiesta -in subordine- di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che sia stata reiterata la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. ne implica la rinuncia avendo le parti ritenuto la causa matura per la decisione.
pagina 4 di 6 La valutazione compiuta dal G.I. nella concessione dei rinvii per trattative è stata infatti anche condizionata dalle scelte processuali delle parti che chiedendo, in subordine, la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni hanno qualificato la domanda come di pronta definizione in caso di fallimento del tentativo di composizione bonaria. La richiesta riformulata per la prima volta nelle note conclusive del 22.9.2025, dopo oltre tre anni, si pone in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, si concretizza in un potenziale abuso del processo con una lesione dell'affidamento alla luce della condotta processuale precedentemente tenuta. Va quindi confermata la decisione emessa in corso di causa. 2. Ciò premesso, la causa può essere decisa sulla base della ragione più liquida. ha contestato l'esistenza, l'efficacia e l'opponibilità alla stessa della CP_1 cessione dei crediti.
non ha prodotto alcuna documentazione relativa alle Parte_1 asserite cessioni di crediti in proprio favore emesse dalle 37 imprese fornitrici di beni e servizi indicate in citazione. Non sono neppure indicati gli estremi degli atti con cui si sarebbe perfezionata la predetta cessione.
Non è né allegata né provata la data di notifica della cessione al debitore ceduto. Gli asseriti pagamenti parziali avvenuti in corso di causa, per alcune fatture, non integrano una ricognizione dei debiti residui anche in punto di titolarità trattandosi di poste diverse ed in quanto il conteggio è stato formulato esclusivamente sulla base di documentazione unilateralmente predisposta dall'attrice (allegati note del 22.9.2025), contestata da nelle note del CP_1
23.9.2025. La domanda deve quindi essere rigettata. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza. I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri prossimi ai medi per la fase di studio ed introduttivi e minimi ex DM 147/2022 per la fase di trattazione e decisoria considerata l'effettiva attività svolta.
Il valore della lite può essere determinato tenendo conto della riduzione del valore della domanda formulata nelle note conclusive del 22.9.2025.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese di Controparte_1 lite che liquida in € 9000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 21.10.2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 6 di 6