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Decreto 11 aprile 2025
Decreto 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 593/2025 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore Estensore
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice nella controversia iscritta al 593 / 2025 V.G. tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Roberto Martini, per mandato in calce al reclamo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena, Via del Cavallerizzo n. 1
RICORRENTE
e
Avv. quale tutore della minore CP_1 Persona_1
(C.F.: )
[...] C.F._2
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Altri procedimenti camerali a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.4.2025 trasmessi gli atti al Pubblico Ministero;
all'esito della camera di consiglio del 2.4.2025 ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso depositato il 17.2.2025, proponeva reclamo avverso Parte_1
il decreto in data 4.2.2025 con cui Giudice Tutelare aveva disposto la sostituzione della medesima quale tutore della minore (e del Persona_1 fratello, in relazione a cui pende altro procedimento), suoi nipoti, con l'Avv.
sosteneva che il provvedimento era illegittimo perché privo di CP_1
motivazione e perché, comunque, essa aveva svolto regolarmente il proprio ufficio, come risultante dalla relazione degli insegnanti dei minori, dalla relazione della direttrice della struttura ove i minori erano ospitati con la nonna medesima, non essendo condivisibile quanto risultante dalla relazione dei Servizi sociali della con riferimento alla sua inidoneità a svolgere l'incarico in questione;
Pt_2 concludeva per l'annullamento del decreto e la sua conferma quale tutore dei minori.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il nuovo tutore Avv. si CP_1
rimetteva alla decisione del Tribunale.
Il Tribunale, all'esito dell'udienza collegiale del 2.4.2025, riservava la decisione.
* * * * * * *
La ricorrente ha proposto reclamo avverso il decreto del Giudice Per_1
tutelare con cui è stata sostituita nelle funzioni di tutore della nipote minorenne (e del fratello - procedimento n. Persona_1
592/2025 V.G.).
A tal proposito, innanzitutto, è pur vero che il Giudice tutelare ha sostituito il tutore originariamente nominato senza esplicitare alcuna motivazione.
Ciò però non comporta semplicemente la nullità di tale provvedimento, in quanto il Tribunale, in composizione collegiale, adito in sede di reclamo, non può limitarsi a prendere atto della mancanza di motivazione del provvedimento reclamato ma deve procedere ad un'autonoma valutazione sulla sussistenza dei presupposti che giustificano la rimozione del tutore, ai sensi dell'art. 384 c.c.
Sotto questo profilo, si deve presumere che il Giudice tutelare, nell'emettere il decreto qui reclamato, si sia basato, essenzialmente, sulla relazione dei Servizi sociali della nel frattempo acquisita, nella quale viene appunto avanzata - Pt_2
tra le altre - la richiesta di sostituzione della nelle funzioni di tutore. Per_1
A fronte di ciò, si deve anzitutto premettere che il Giudice tutelare, nel momento in cui ha nominato la quale tutore della minore, ha provveduto in una Per_1
situazione in cui, essendo già deceduta la madre, il padre, “unico genitore superstite non [era] in grado di esercitare la responsabilità genitoriale (essendo sottoposto a misura cautelare penale per delitto endofamiliare)”, sul presupposto che, in relazione ad essa, “le informazioni ricevute non evidenzia[va]no controindicazioni, tanto da essere già stata nominata in ambito penale curatrice del minore ai fini dell'art. 121 c.p.”.
Ciò detto, è pur vero che, secondo quanto riferito dai Servizi sociali della Società della Salute senese del 19.12.2023, la “durante i colloqui … si è sempre Per_1 mostrata disponibile”, ha accettato il servizio di educativa domiciliare, è stata definita dalle insegnanti del minore come “molto presente ed adeguata nei confronti delle necessità scolastiche del bambino”.
Tuttavia, si deve considerare che anche tale relazione è stata redatta prima che venisse effettuata, su richiesta del Tribunale dei Minorenni, una specifica valutazione sulle competenze genitoriali della acquisita agli atti con Per_1
ulteriore relazione in data 23.12.2024. Ebbene, da tale ulteriore relazione emerge che “le competenze genitoriali della non risultano al momento Parte_3
adeguate, evidenziandosi come fortemente compromessa la funzione protettiva.
Carente il riconoscimento dei bisogni psicologici dei minori, la comprensione e la co-partecipazione alla loro sofferenza, la comprensione dei danni subiti dai minori e la capacità di contenimento emotivo e di trasmissione di sicurezza”; in particolare, i Servizi hanno evidenziato che “i forti sentimenti di rabbia e vendetta fortemente espressi dalla donna nei confronti del padre dei minori non consentono alla … di concentrarsi sui bambini, incapace di Per_1
sincronizzarsi sui loro malesseri e sui traumi da loro subiti, in primis sul loro dolore per la perdita della madre…” ed hanno aggiunto che “la storia narrata sui vissuti familiari desta preoccupazione…, ed in particolare, gli episodi riportati rispetto a possibili attenzioni sessuali messe in atto dal padre dei minori sui figli, così come la poca “attenzione” prestata dalla nonna materna che non prende le distanze dal genero e solo successivamente, dietro sollecito dell'amica Pt_4 riferisce di avere “compreso” e sporto denuncia”, così come desta “non poca preoccupazione che nella narrazione dei fatti in merito a presunti abusi, non emergano sentimenti di vicinanza empatica e preoccupazione rispetto ai danni sui nipoti ma emerga con forza un sentimento di vendetta e giustizia…”.
Le considerazioni svolte dai Servizi sociali della Società della Salute Alta
Valdicecina e Valdera, nel cui ambito territoriale i minori e la nonna sono stati collocati, condivise dai Servizi sociali della Società della Salute senese, che inizialmente si erano occupati del nucleo familiare, sono state formulate all'esito di un'indagine che appare tutt'altro che superficiale ma che, anzi, risulta sufficientemente approfondita, e sono coerentemente ed ampiamente motivate.
Tali considerazioni non appaiono poi superate dalla consulenza tecnica di parte prodotta dalla reclamante, che si fonda su una diversa lettura degli atti ma non su una specifica ed autonoma indagine conoscitiva.
In questo quadro, poi, si deve ulteriormente tener conto dell'avvenuto decesso, per suicidio in carcere, del padre dei minori, evento destinato anch'esso ad incidere, sotto più profili, sui minori medesimi. In effetti, se da un lato è ragionevole presumere che ciò possa “tranquillizzare” la rispetto alla sicurezza propria Per_1
e dei minori, si deve, dall'altro lato, considerare che, ferma la necessità di aiutare i minori ad elaborare anche questo evento, potranno porsi nell'immediato futuro anche problemi pratici, posto che l'attuale collocamento in una comunità educativa, conseguente alla necessità di allontanare il nucleo familiare dal padre, è probabilmente destinato a venir meno con il decesso di quest'ultimo ed il conseguente venir meno delle esigenze di protezione;
ne potrebbero infatti derivare l'impossibilità, per il nucleo familiare, di ricorrere all'aiuto della struttura e della sua direttrice per tutti i bisogni quotidiani e la conseguente necessità di autonomizzarsi, al fine di reperire un alloggio e una fonte di reddito e, ancora, una minore disponibilità di tempo, in capo alla nonna, per seguire i minori nelle loro attività e relazionarsi con le istituzioni nell'interesse dei minori medesimi.
Tutti questi elementi conducono a ritenere che sia opportuno che, così come disposto dal Giudice tutelare, le funzioni di tutore vengano svolte da un professionista, maggiormente in grado di relazionarsi con l'esterno e di collaborare con i vari soggetti istituzionali interessati alla vicenda (Servizi sociali, autorità giudiziaria, educatori, scuola, sanità ecc…). In questo senso, la scelta di una figura di tal genere non deve essere intesa come contrapposta a quella della nonna e finalizzata ad esautorarla dai compiti finora svolti ma, piuttosto, come volta ad individuare un'ulteriore risorsa, di natura tecnica e professionale, utile per consentire ai minori medesimi di affrontare la tragica situazione nella quale si sono venuti a trovare, fermo restando che la potrà comunque continuare a Per_1 stare vicina ai minori e a dare loro l'affetto necessario, così come ha fatto finora e come solo un familiare può fare.
In questa prospettiva, poi, resta, ovviamente, impregiudicata ogni valutazione sulle ulteriori richieste avanzate dai Servizi sociali, che fuoriescono dall'ambito di cognizione riservato al Tribunale ordinario e che sono di competenza del
Tribunale dei Minorenni.
In conclusione, quindi, per le ragioni fin qui esposte, il reclamo avverso il decreto di sostituzione del tutore, emesso dal Giudice tutelare, deve essere rigettato ed il decreto del medesimo Giudice Tutelare, integrato sotto il profilo motivazionale per come supra evidenziato, deve essere confermato.
* * * * * * *
Tenuto conto della natura del procedimento e, in ogni caso, dell'atteggiamento difensivo delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare integralmente compensate le spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo risultante per effetto di Corte Costituzionale, sentenza 19 aprile 2018, n. 77.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il decreto reclamato, integrato nella motivazione per come supra esposto;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Presidente relatore
Dott. Michele Moggi
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore Estensore
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice nella controversia iscritta al 593 / 2025 V.G. tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Roberto Martini, per mandato in calce al reclamo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena, Via del Cavallerizzo n. 1
RICORRENTE
e
Avv. quale tutore della minore CP_1 Persona_1
(C.F.: )
[...] C.F._2
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Altri procedimenti camerali a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.4.2025 trasmessi gli atti al Pubblico Ministero;
all'esito della camera di consiglio del 2.4.2025 ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso depositato il 17.2.2025, proponeva reclamo avverso Parte_1
il decreto in data 4.2.2025 con cui Giudice Tutelare aveva disposto la sostituzione della medesima quale tutore della minore (e del Persona_1 fratello, in relazione a cui pende altro procedimento), suoi nipoti, con l'Avv.
sosteneva che il provvedimento era illegittimo perché privo di CP_1
motivazione e perché, comunque, essa aveva svolto regolarmente il proprio ufficio, come risultante dalla relazione degli insegnanti dei minori, dalla relazione della direttrice della struttura ove i minori erano ospitati con la nonna medesima, non essendo condivisibile quanto risultante dalla relazione dei Servizi sociali della con riferimento alla sua inidoneità a svolgere l'incarico in questione;
Pt_2 concludeva per l'annullamento del decreto e la sua conferma quale tutore dei minori.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il nuovo tutore Avv. si CP_1
rimetteva alla decisione del Tribunale.
Il Tribunale, all'esito dell'udienza collegiale del 2.4.2025, riservava la decisione.
* * * * * * *
La ricorrente ha proposto reclamo avverso il decreto del Giudice Per_1
tutelare con cui è stata sostituita nelle funzioni di tutore della nipote minorenne (e del fratello - procedimento n. Persona_1
592/2025 V.G.).
A tal proposito, innanzitutto, è pur vero che il Giudice tutelare ha sostituito il tutore originariamente nominato senza esplicitare alcuna motivazione.
Ciò però non comporta semplicemente la nullità di tale provvedimento, in quanto il Tribunale, in composizione collegiale, adito in sede di reclamo, non può limitarsi a prendere atto della mancanza di motivazione del provvedimento reclamato ma deve procedere ad un'autonoma valutazione sulla sussistenza dei presupposti che giustificano la rimozione del tutore, ai sensi dell'art. 384 c.c.
Sotto questo profilo, si deve presumere che il Giudice tutelare, nell'emettere il decreto qui reclamato, si sia basato, essenzialmente, sulla relazione dei Servizi sociali della nel frattempo acquisita, nella quale viene appunto avanzata - Pt_2
tra le altre - la richiesta di sostituzione della nelle funzioni di tutore. Per_1
A fronte di ciò, si deve anzitutto premettere che il Giudice tutelare, nel momento in cui ha nominato la quale tutore della minore, ha provveduto in una Per_1
situazione in cui, essendo già deceduta la madre, il padre, “unico genitore superstite non [era] in grado di esercitare la responsabilità genitoriale (essendo sottoposto a misura cautelare penale per delitto endofamiliare)”, sul presupposto che, in relazione ad essa, “le informazioni ricevute non evidenzia[va]no controindicazioni, tanto da essere già stata nominata in ambito penale curatrice del minore ai fini dell'art. 121 c.p.”.
Ciò detto, è pur vero che, secondo quanto riferito dai Servizi sociali della Società della Salute senese del 19.12.2023, la “durante i colloqui … si è sempre Per_1 mostrata disponibile”, ha accettato il servizio di educativa domiciliare, è stata definita dalle insegnanti del minore come “molto presente ed adeguata nei confronti delle necessità scolastiche del bambino”.
Tuttavia, si deve considerare che anche tale relazione è stata redatta prima che venisse effettuata, su richiesta del Tribunale dei Minorenni, una specifica valutazione sulle competenze genitoriali della acquisita agli atti con Per_1
ulteriore relazione in data 23.12.2024. Ebbene, da tale ulteriore relazione emerge che “le competenze genitoriali della non risultano al momento Parte_3
adeguate, evidenziandosi come fortemente compromessa la funzione protettiva.
Carente il riconoscimento dei bisogni psicologici dei minori, la comprensione e la co-partecipazione alla loro sofferenza, la comprensione dei danni subiti dai minori e la capacità di contenimento emotivo e di trasmissione di sicurezza”; in particolare, i Servizi hanno evidenziato che “i forti sentimenti di rabbia e vendetta fortemente espressi dalla donna nei confronti del padre dei minori non consentono alla … di concentrarsi sui bambini, incapace di Per_1
sincronizzarsi sui loro malesseri e sui traumi da loro subiti, in primis sul loro dolore per la perdita della madre…” ed hanno aggiunto che “la storia narrata sui vissuti familiari desta preoccupazione…, ed in particolare, gli episodi riportati rispetto a possibili attenzioni sessuali messe in atto dal padre dei minori sui figli, così come la poca “attenzione” prestata dalla nonna materna che non prende le distanze dal genero e solo successivamente, dietro sollecito dell'amica Pt_4 riferisce di avere “compreso” e sporto denuncia”, così come desta “non poca preoccupazione che nella narrazione dei fatti in merito a presunti abusi, non emergano sentimenti di vicinanza empatica e preoccupazione rispetto ai danni sui nipoti ma emerga con forza un sentimento di vendetta e giustizia…”.
Le considerazioni svolte dai Servizi sociali della Società della Salute Alta
Valdicecina e Valdera, nel cui ambito territoriale i minori e la nonna sono stati collocati, condivise dai Servizi sociali della Società della Salute senese, che inizialmente si erano occupati del nucleo familiare, sono state formulate all'esito di un'indagine che appare tutt'altro che superficiale ma che, anzi, risulta sufficientemente approfondita, e sono coerentemente ed ampiamente motivate.
Tali considerazioni non appaiono poi superate dalla consulenza tecnica di parte prodotta dalla reclamante, che si fonda su una diversa lettura degli atti ma non su una specifica ed autonoma indagine conoscitiva.
In questo quadro, poi, si deve ulteriormente tener conto dell'avvenuto decesso, per suicidio in carcere, del padre dei minori, evento destinato anch'esso ad incidere, sotto più profili, sui minori medesimi. In effetti, se da un lato è ragionevole presumere che ciò possa “tranquillizzare” la rispetto alla sicurezza propria Per_1
e dei minori, si deve, dall'altro lato, considerare che, ferma la necessità di aiutare i minori ad elaborare anche questo evento, potranno porsi nell'immediato futuro anche problemi pratici, posto che l'attuale collocamento in una comunità educativa, conseguente alla necessità di allontanare il nucleo familiare dal padre, è probabilmente destinato a venir meno con il decesso di quest'ultimo ed il conseguente venir meno delle esigenze di protezione;
ne potrebbero infatti derivare l'impossibilità, per il nucleo familiare, di ricorrere all'aiuto della struttura e della sua direttrice per tutti i bisogni quotidiani e la conseguente necessità di autonomizzarsi, al fine di reperire un alloggio e una fonte di reddito e, ancora, una minore disponibilità di tempo, in capo alla nonna, per seguire i minori nelle loro attività e relazionarsi con le istituzioni nell'interesse dei minori medesimi.
Tutti questi elementi conducono a ritenere che sia opportuno che, così come disposto dal Giudice tutelare, le funzioni di tutore vengano svolte da un professionista, maggiormente in grado di relazionarsi con l'esterno e di collaborare con i vari soggetti istituzionali interessati alla vicenda (Servizi sociali, autorità giudiziaria, educatori, scuola, sanità ecc…). In questo senso, la scelta di una figura di tal genere non deve essere intesa come contrapposta a quella della nonna e finalizzata ad esautorarla dai compiti finora svolti ma, piuttosto, come volta ad individuare un'ulteriore risorsa, di natura tecnica e professionale, utile per consentire ai minori medesimi di affrontare la tragica situazione nella quale si sono venuti a trovare, fermo restando che la potrà comunque continuare a Per_1 stare vicina ai minori e a dare loro l'affetto necessario, così come ha fatto finora e come solo un familiare può fare.
In questa prospettiva, poi, resta, ovviamente, impregiudicata ogni valutazione sulle ulteriori richieste avanzate dai Servizi sociali, che fuoriescono dall'ambito di cognizione riservato al Tribunale ordinario e che sono di competenza del
Tribunale dei Minorenni.
In conclusione, quindi, per le ragioni fin qui esposte, il reclamo avverso il decreto di sostituzione del tutore, emesso dal Giudice tutelare, deve essere rigettato ed il decreto del medesimo Giudice Tutelare, integrato sotto il profilo motivazionale per come supra evidenziato, deve essere confermato.
* * * * * * *
Tenuto conto della natura del procedimento e, in ogni caso, dell'atteggiamento difensivo delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare integralmente compensate le spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo risultante per effetto di Corte Costituzionale, sentenza 19 aprile 2018, n. 77.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il decreto reclamato, integrato nella motivazione per come supra esposto;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Presidente relatore
Dott. Michele Moggi