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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA- IV^ UNITA'
composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente Rel.
Dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
Dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere
riunita in camera di consiglio all'udienza dell08.07.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1800/2024 di Ruolo Generale della Sezione Lavoro, vertente
TRA
, in persona del Presidente della Giunta Regionale, On.le Parte_1 Parte_2
, legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via Santa Lucia nr.81, rappresentata
[...]
e difesa dall'avv. Alba Di Lascio, giusta procura alle liti per atto pubblico, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia nr.81 presso la sede della , , Parte_1
APPELLANTE -APPELLATO INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso persona dell'avv. Sergio Turrà, presso lo studio del CP_1
quale in Napoli alla via L. Sanfelice nr. 29 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
, in persona del Presidente, legale Controparte_2
rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale in Roma alla via Ciro il Grande nr. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, con il quale elettivamente domicilia ai fini del presente giudizio in Napoli alla via A. De Gasperi nr.55, sede provinciale CP_ dell' procura alle liti per atto pubblico,
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.07.2024 , la ha interposto gravame Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, la nr. 4169/2024 del 04.06.2024, con la quale venne accolta la domanda proposta da e la CP_1
venne condannata al pagamento in favore dell'istante di euro 5.165,95 in Parte_1
relazione ai contributi omessi per il periodo dall'01.03.1989 al 30.11.2024, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
L'ente pubblico appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di prime cure, in quanto la stessa sarebbe stata resa sul presupposto del perdurante inadempimento della Pt_1
e della prescrizione dei crediti contributivi. Difatti, secondo la prospettazione della
[...]
, aveva azionato una procedura esecutiva per riscuotere i Parte_1 CP_1
crediti retributivi riconosciuti dalla sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, la nr. 4295/2017, ed in tale modo l'ente pubblico non era stato messo in condizione di versare i contributi, contabilizzati con il cedolino del mese di maggio 2024; per l'effetto, il ricorrente avrebbe dovuto darne atto davanti al magistrato prima della decisione ed evitare che fosse pronunciata- come in effetti è avvenuto- una pronuncia di condanna , e cioè con l'emissione di un titolo che avrebbe potuto essere astrattamente posto in esecuzione anche una seconda volta. Questa situazione , potenzialmente dannosa, ha fondato l'interesse ad impugnare la sentenza del Tribunale di Napoli del 2024. Si è quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese di lite del doppio grado del giudizio.
Si è costituito in giudizio ed ha spiegato appello incidentale ai fini della CP_1 corretta regolarizzazione della sua posizione contributiva, che sarebbe stata soltanto oggetto di un versamento cumulativo in corso di causa. Si è quindi concluso per l'accoglimento dell'appello incidentale, per ilo rigetto dell'appello principale con vittoria di spese di lite del presente grado del giudizio.
Pag. 2 di 4 CP_ Si è costituito in giudizio l ed ha dato atto del versamento dei contributi da parte della in data 24.06.2024, con implementazione della posizione contributiva ma Parte_1
senza possibilità di individuare le causali del versamento.
Concesso termine alla , all'odierna udienza di discussione la causa è stata Parte_1
discussa e decisa come da separato dispositivo in atti.
Osserva la Corte che effettivamente deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Le parti hanno dato atto concordemente all'odierna udienza di discussione che la Pt_1
ha effettuato la corretta indicazione dei periodi in rifermento ai quali era stato
[...]
CP_ effettuato il versamento del 24.06.2024. L' ha per l'effetto effettuato l'imputazione delle stesse secondo le indicazioni del datore di lavoro, che sono state riscontrate corrette dal dipendente.
Le parti hanno quindi dato concordemente atto che non sussiste più contestazione sul “res controversa” dedotta in giudizio e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e per l'effetto l'interesse alla domanda, come è avvenuto nel presente giudizio ( cfr. Cass. Civ. sentenza nr. 19845/2019; Cass. Civ. sentenza nr. 26299/2018; Cass. Sez. II civ. nr. 21757/2021;
Cass. Sez. lav. Ord. Nr. 25625/2020).
Difatti l'attività della ha soddisfatto ogni pretesa comunque riconducibile Parte_1 alla sentenza impugnata.
Rileva il Collegio che il regime delle spese di lite segue la soccombenza perché soltanto in questo grado del giudizio si è ottenuta la sistemazione contabile esatta del versamento contributivo.
P.Q.M.
la Corte così decide: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del doppio grado del giudizio, pari ad euro
1.850,00 per il primo grado, ed euro 2.250,00 per il secondo grado, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione.
Così deciso in Napoli, addì 08.07.2025
Pag. 3 di 4 Il Presidente Est.
Dott. Gennaro
Iacone
Pag. 4 di 4
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA- IV^ UNITA'
composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente Rel.
Dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
Dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere
riunita in camera di consiglio all'udienza dell08.07.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1800/2024 di Ruolo Generale della Sezione Lavoro, vertente
TRA
, in persona del Presidente della Giunta Regionale, On.le Parte_1 Parte_2
, legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via Santa Lucia nr.81, rappresentata
[...]
e difesa dall'avv. Alba Di Lascio, giusta procura alle liti per atto pubblico, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia nr.81 presso la sede della , , Parte_1
APPELLANTE -APPELLATO INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso persona dell'avv. Sergio Turrà, presso lo studio del CP_1
quale in Napoli alla via L. Sanfelice nr. 29 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
, in persona del Presidente, legale Controparte_2
rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale in Roma alla via Ciro il Grande nr. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, con il quale elettivamente domicilia ai fini del presente giudizio in Napoli alla via A. De Gasperi nr.55, sede provinciale CP_ dell' procura alle liti per atto pubblico,
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.07.2024 , la ha interposto gravame Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, la nr. 4169/2024 del 04.06.2024, con la quale venne accolta la domanda proposta da e la CP_1
venne condannata al pagamento in favore dell'istante di euro 5.165,95 in Parte_1
relazione ai contributi omessi per il periodo dall'01.03.1989 al 30.11.2024, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
L'ente pubblico appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di prime cure, in quanto la stessa sarebbe stata resa sul presupposto del perdurante inadempimento della Pt_1
e della prescrizione dei crediti contributivi. Difatti, secondo la prospettazione della
[...]
, aveva azionato una procedura esecutiva per riscuotere i Parte_1 CP_1
crediti retributivi riconosciuti dalla sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, la nr. 4295/2017, ed in tale modo l'ente pubblico non era stato messo in condizione di versare i contributi, contabilizzati con il cedolino del mese di maggio 2024; per l'effetto, il ricorrente avrebbe dovuto darne atto davanti al magistrato prima della decisione ed evitare che fosse pronunciata- come in effetti è avvenuto- una pronuncia di condanna , e cioè con l'emissione di un titolo che avrebbe potuto essere astrattamente posto in esecuzione anche una seconda volta. Questa situazione , potenzialmente dannosa, ha fondato l'interesse ad impugnare la sentenza del Tribunale di Napoli del 2024. Si è quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese di lite del doppio grado del giudizio.
Si è costituito in giudizio ed ha spiegato appello incidentale ai fini della CP_1 corretta regolarizzazione della sua posizione contributiva, che sarebbe stata soltanto oggetto di un versamento cumulativo in corso di causa. Si è quindi concluso per l'accoglimento dell'appello incidentale, per ilo rigetto dell'appello principale con vittoria di spese di lite del presente grado del giudizio.
Pag. 2 di 4 CP_ Si è costituito in giudizio l ed ha dato atto del versamento dei contributi da parte della in data 24.06.2024, con implementazione della posizione contributiva ma Parte_1
senza possibilità di individuare le causali del versamento.
Concesso termine alla , all'odierna udienza di discussione la causa è stata Parte_1
discussa e decisa come da separato dispositivo in atti.
Osserva la Corte che effettivamente deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Le parti hanno dato atto concordemente all'odierna udienza di discussione che la Pt_1
ha effettuato la corretta indicazione dei periodi in rifermento ai quali era stato
[...]
CP_ effettuato il versamento del 24.06.2024. L' ha per l'effetto effettuato l'imputazione delle stesse secondo le indicazioni del datore di lavoro, che sono state riscontrate corrette dal dipendente.
Le parti hanno quindi dato concordemente atto che non sussiste più contestazione sul “res controversa” dedotta in giudizio e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e per l'effetto l'interesse alla domanda, come è avvenuto nel presente giudizio ( cfr. Cass. Civ. sentenza nr. 19845/2019; Cass. Civ. sentenza nr. 26299/2018; Cass. Sez. II civ. nr. 21757/2021;
Cass. Sez. lav. Ord. Nr. 25625/2020).
Difatti l'attività della ha soddisfatto ogni pretesa comunque riconducibile Parte_1 alla sentenza impugnata.
Rileva il Collegio che il regime delle spese di lite segue la soccombenza perché soltanto in questo grado del giudizio si è ottenuta la sistemazione contabile esatta del versamento contributivo.
P.Q.M.
la Corte così decide: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del doppio grado del giudizio, pari ad euro
1.850,00 per il primo grado, ed euro 2.250,00 per il secondo grado, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione.
Così deciso in Napoli, addì 08.07.2025
Pag. 3 di 4 Il Presidente Est.
Dott. Gennaro
Iacone
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