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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 06/06/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 460 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
AVEZZANO CP_1
RESISTENTE
Oggi 06/06/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv BOMBACINO DANIELE il quale chiede la decisione riportandosi al suo ricorso e per l'avv. CICCARELLI in sostituzione dell'avv. BARONE CP_1
CARMINE il quale si riporta alla memoria in atti. L'avv. BOMBACINO precisa che l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato riguardava la sola fase di ATP ed il relativo compenso è già stato pagato
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 460 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. BOMBACINO DANIELE ( ), C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in con l'avv. BARONE CP_2 P.IVA_1
CARMINE ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26..4.2024 parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio, in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità civile ex lege 118/ in subordine esenzione ticket sanitario). Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. Persona_1
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha accertato che “La Sig.ra risulta affetta Parte_1
dalle seguenti patologie a carattere invalidante: Sofferenza radicolare C6-C7 bilaterale acuta e cronica di grado lieve. Fibromialgia. Sofferenza radicolare L5-S1 bilaterale acuta e cronica di grado medio con correlata lombosciatalgia cronica.
Rotoscoliosi lombare sinistro convessa. Spondiloartrosi ed artrosi interapofisari.
Postumi di pregresso cedimento strutturale, su base porotica o traumatica, a livello del soma di L1. Ernia iatale. Esofagite da reflusso di grado A (sec Los Angeles).
Gonartrosi bilaterale. Rizoartrosi mano sx. Alluce valgo bilaterale. Ipertensione arteriosa”
Lo stesso CTU concluso il suo giudizio ritenendo che La ricorrente Sig.ra Pt_1
è da considerarsi: soggetto invalido civile, con conseguente riduzione della
[...]
capacità lavorativa pari al 79 % (valore calcolato in base ai criteri del D.M. 5/2/92); può pertanto esserle riconosciuto il beneficio di assegno per l'invalidità civile secondo quanto indicato dall' art.13 L 118/71, con decorrenza dal giorno 14 Novembre 2022
(Data della domanda amministrativa); si ritiene inoltre opportuno indicare una visita di revisione dopo 48 mesi, in considerazione della potenziale modificabilità clinica delle patologie evidenziate..
La relazione del dott. appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio Per_1
espresso dal ctu appare più rispondente, rispetto alla diagnosi posta dal precedente consulente nominato nella fase di atp, al quadro patologico riscontrato.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e, tentu conto dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato per la fase di ATP sono liquidate per tale fase in favore dell'Erario dello Stato e per la fase di opposizione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto all'assegno di invalidità civile di cui alla legge n. 118/71 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'esenzione ticket sanitario, a decorrere dalla domanda amministrativa 14.11.2022 con revisione a 48 mesi;
- condanna l' al pagamento in favore dell'Erario dello Stato delle spese di lite per CP_1
la fase di ATP che liquida per la fase in €. 2.200,00;
- condanna l' al pagamento in favore del difensore antistatario di parte ricorrente CP_1
delle spese di lite delle spese della fase di opposizione che liquida in €. 1.800,00 oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 6 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza