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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 8124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8124 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 30286/2022 r.g. tra
(C.F. in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura alle liti agli atti dall'avv. Umberto Rispo (C.F.
) ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Nazionale C.F._1
n.42
- Opponente
e
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
suo procuratore, rappresentata e difesa giusta procura alle liti agli atti dall'avv.
Gianfranco Caggiano (C.F. ) presso il cui studio in Napoli alla via C.F._2
Cervantes n. 55/5 elettivamente domicilia
- Opposta
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 27/5/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...] dinanzi all'intestato Tribunale proponendo opposizione Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 8059/2022 con il quale il Giudice dott.ssa Francesca
Gomez De Ayala ingiungeva al pagamento di € 17.521,45 oltre interessi di mora al tasso legale e spese della procedura monitoria in favore della ricorrente.
SENTENZA 1 A fondamento della spiegata opposizione, eccepiva l'errata quantificazione Parte_1 delle somme indicate nel ricorso per ingiunzione, ragion per la quale concludeva domandando “1) accertare e dichiarare la non debenza delle somme indicate nel ricorso
e nel pedissequo decreto ingiuntivo, per le ragioni esposte al punto 1 del presente atto e, per l'effetto annullare e/o revocare l'impugnato decreto ingiuntivo o comunque ridurne il relativo importo;
2) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta, eccepiva Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione e precisava che la quantificazione dell'importo richiesto nel ricorso per ingiunzione, discendente dalla differenza tra quanto corrisposto all'opponente in sede di esecuzione della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Napoli e quanto invece dovuto effettivamente alla stessa in ragione del minor importo determinato dalla sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva in parte riformato al suddetta sentenza .
L'opposta concludeva dunque per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a) in via preliminare, concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. b) NEL MERITO: • rigettare integralmente tutte le domande ed eccezioni contenute nell'atto per i motivi esposti in narrativa, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
• in via meramente subordinata, condannare l'opponente al pagamento delle maggiori o minori somme che dovessero risultare dovute all'esito del giudizio. • condannare l'opponente al pagamento delle spese giudiziali in uno al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da sanzionarsi, anche, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”.
Con ordinanza del 4/4/2023, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, non ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
In data 4/4/2025 la presente causa veniva assegnata alla scrivente che, con ordinanza del
29/5/2025, la riservava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e memorie di replica.
Ciò posto, l'opposizione va rigettata in quanto infondata per le ragioni che seguono.
SENTENZA 2 Anzitutto, mette conto evidenziare che con la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione avente ad oggetto non soltanto l'esame delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma, altresì, l'accertamento della fondatezza del diritto azionato (ex multis S.U.7448/93).
In tale giudizio, attore in senso sostanziale deve ritenersi l'opposto e convenuto in senso sostanziale l'opponente, sicché troveranno applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, avuto riguardo alla posizione sostanziale assunta dalle parti nel giudizio. Pertanto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (V. Cass. ord. 5128/2022; Cass., Sez. un., n. 13533 del
2001).
Ebbene, alla luce di tali principi in tema di riparto dell'onere della prova, va evidenziato che nella fattispecie in esame risulta provata la pretesa creditoria dell'istante tenuto conto della documentazione posta a sostegno della stessa. Da quanto prodotto in giudizio, invero, emerge che con sentenza n. 15456/2015 il Tribunale di Napoli, sezione stralcio, condannava la banca oggi opposta al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 40.549,51. Successivamente, con sentenza n. 1456/2021 del 22/04/2021, la Corte d'Appello di Napoli accoglieva parzialmente l'appello proposto dalla banca, rideterminando il saldo complessivo a favore della . Invero, la Corte d'Appello Pt_1
“Accoglie in parte l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rideterminato il saldo dei rapporti in complessivi € 31.325,24 a credito della correntista, condanna la
al pagamento in favore di della somma Controparte_1 CP_2
di € 31.325,24, oltre interessi -dalla domanda giudiziale (07.11.2003) alla data di deposito della CTU (12.02.32013)- nella misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio anno netto dei Bot di durata annuale e il saggio degli interessi legali annuo ai sensi dell'art. 1284 I co c.c.; e da tale data, sulla somma così determinatasi, interessi legali e saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza
SENTENZA 3 superiore a dodici mesi, se sia stato superiore al saggio degli interessi legali, sino al soddisfo.
2. Compensa le spese di lite nella misura di 1/6 e pone la restante parte a carico della , che liquida per tale porzione, quanto Controparte_1
al primo grado, in complessivi € 6.084,00 per compensi ed € 334,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali al 15% e quanto al grado di appello in complessivi € 7.929,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione” (cfr. all. 3 fascicolo monitorio).
Orbene, come risulta dalla documentazione agli atti, in esecuzione della sentenza di primo grado, la banca versava alla società attrice la somma di euro 53.450,76 a mezzo assegno circolare del 10/03/2006 (all. 2 fascicolo monitorio), nonché l'importo di €
6.418,76 in favore del difensore dell'odierna opponente, a mezzo bonifico del 07/05/2021
(doc. n. 5 fascicolo monitorio).
Pertanto, atteso che il saldo complessivo del rapporti intercorsi tra le parti in favore della così come rideterminato dalla sentenza di secondo grado è pari ad € Pt_1
36.173,96 (di cui € 4.848,72 di interessi dal 7/11/2003 al 10/3/2016 come indicato nel dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli n. 446/2021 (vd. anche tabella riepilogativa allegata alla comparsa di costituzione ), tenuto conto di quanto corrisposto dalla in esecuzione della sentenza di primo grado, ne deriva un credito CP_1 in favore della di € 17.276,80, che oltre agli interessi legali dal 10/03/2016 al CP_1
28/04/2021, risulta pari ad un credito complessivo di € 17.521,45, pari all'importo ingiunto.
Alla luce di quanto esposto è da ritenersi dunque raggiunta la prova del credito, alla luce della documentazione agli atti. avuto riguardo alle generiche contestazioni formulate sul punto dall'opponente.
Il Tribunale, dunque, rigetta l'opposizione, in quanto infondata e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa dell'attività espletata secondo tariffa vigente
P.Q.M.
SENTENZA 4 Il Tribunale di Napoli, sezione seconda, pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 8059/2022 emesso dal Tribunale di Napoli, Parte_1
così decide ogni altra istanza e/o eccezione rigettata e disattesa:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 8059/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 10/11/2022;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.097,00, 00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Napoli, 17.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 5
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 30286/2022 r.g. tra
(C.F. in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura alle liti agli atti dall'avv. Umberto Rispo (C.F.
) ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Nazionale C.F._1
n.42
- Opponente
e
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
suo procuratore, rappresentata e difesa giusta procura alle liti agli atti dall'avv.
Gianfranco Caggiano (C.F. ) presso il cui studio in Napoli alla via C.F._2
Cervantes n. 55/5 elettivamente domicilia
- Opposta
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 27/5/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...] dinanzi all'intestato Tribunale proponendo opposizione Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 8059/2022 con il quale il Giudice dott.ssa Francesca
Gomez De Ayala ingiungeva al pagamento di € 17.521,45 oltre interessi di mora al tasso legale e spese della procedura monitoria in favore della ricorrente.
SENTENZA 1 A fondamento della spiegata opposizione, eccepiva l'errata quantificazione Parte_1 delle somme indicate nel ricorso per ingiunzione, ragion per la quale concludeva domandando “1) accertare e dichiarare la non debenza delle somme indicate nel ricorso
e nel pedissequo decreto ingiuntivo, per le ragioni esposte al punto 1 del presente atto e, per l'effetto annullare e/o revocare l'impugnato decreto ingiuntivo o comunque ridurne il relativo importo;
2) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta, eccepiva Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione e precisava che la quantificazione dell'importo richiesto nel ricorso per ingiunzione, discendente dalla differenza tra quanto corrisposto all'opponente in sede di esecuzione della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Napoli e quanto invece dovuto effettivamente alla stessa in ragione del minor importo determinato dalla sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva in parte riformato al suddetta sentenza .
L'opposta concludeva dunque per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a) in via preliminare, concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. b) NEL MERITO: • rigettare integralmente tutte le domande ed eccezioni contenute nell'atto per i motivi esposti in narrativa, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
• in via meramente subordinata, condannare l'opponente al pagamento delle maggiori o minori somme che dovessero risultare dovute all'esito del giudizio. • condannare l'opponente al pagamento delle spese giudiziali in uno al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da sanzionarsi, anche, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”.
Con ordinanza del 4/4/2023, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, non ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
In data 4/4/2025 la presente causa veniva assegnata alla scrivente che, con ordinanza del
29/5/2025, la riservava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e memorie di replica.
Ciò posto, l'opposizione va rigettata in quanto infondata per le ragioni che seguono.
SENTENZA 2 Anzitutto, mette conto evidenziare che con la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione avente ad oggetto non soltanto l'esame delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma, altresì, l'accertamento della fondatezza del diritto azionato (ex multis S.U.7448/93).
In tale giudizio, attore in senso sostanziale deve ritenersi l'opposto e convenuto in senso sostanziale l'opponente, sicché troveranno applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, avuto riguardo alla posizione sostanziale assunta dalle parti nel giudizio. Pertanto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (V. Cass. ord. 5128/2022; Cass., Sez. un., n. 13533 del
2001).
Ebbene, alla luce di tali principi in tema di riparto dell'onere della prova, va evidenziato che nella fattispecie in esame risulta provata la pretesa creditoria dell'istante tenuto conto della documentazione posta a sostegno della stessa. Da quanto prodotto in giudizio, invero, emerge che con sentenza n. 15456/2015 il Tribunale di Napoli, sezione stralcio, condannava la banca oggi opposta al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 40.549,51. Successivamente, con sentenza n. 1456/2021 del 22/04/2021, la Corte d'Appello di Napoli accoglieva parzialmente l'appello proposto dalla banca, rideterminando il saldo complessivo a favore della . Invero, la Corte d'Appello Pt_1
“Accoglie in parte l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rideterminato il saldo dei rapporti in complessivi € 31.325,24 a credito della correntista, condanna la
al pagamento in favore di della somma Controparte_1 CP_2
di € 31.325,24, oltre interessi -dalla domanda giudiziale (07.11.2003) alla data di deposito della CTU (12.02.32013)- nella misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio anno netto dei Bot di durata annuale e il saggio degli interessi legali annuo ai sensi dell'art. 1284 I co c.c.; e da tale data, sulla somma così determinatasi, interessi legali e saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza
SENTENZA 3 superiore a dodici mesi, se sia stato superiore al saggio degli interessi legali, sino al soddisfo.
2. Compensa le spese di lite nella misura di 1/6 e pone la restante parte a carico della , che liquida per tale porzione, quanto Controparte_1
al primo grado, in complessivi € 6.084,00 per compensi ed € 334,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali al 15% e quanto al grado di appello in complessivi € 7.929,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione” (cfr. all. 3 fascicolo monitorio).
Orbene, come risulta dalla documentazione agli atti, in esecuzione della sentenza di primo grado, la banca versava alla società attrice la somma di euro 53.450,76 a mezzo assegno circolare del 10/03/2006 (all. 2 fascicolo monitorio), nonché l'importo di €
6.418,76 in favore del difensore dell'odierna opponente, a mezzo bonifico del 07/05/2021
(doc. n. 5 fascicolo monitorio).
Pertanto, atteso che il saldo complessivo del rapporti intercorsi tra le parti in favore della così come rideterminato dalla sentenza di secondo grado è pari ad € Pt_1
36.173,96 (di cui € 4.848,72 di interessi dal 7/11/2003 al 10/3/2016 come indicato nel dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli n. 446/2021 (vd. anche tabella riepilogativa allegata alla comparsa di costituzione ), tenuto conto di quanto corrisposto dalla in esecuzione della sentenza di primo grado, ne deriva un credito CP_1 in favore della di € 17.276,80, che oltre agli interessi legali dal 10/03/2016 al CP_1
28/04/2021, risulta pari ad un credito complessivo di € 17.521,45, pari all'importo ingiunto.
Alla luce di quanto esposto è da ritenersi dunque raggiunta la prova del credito, alla luce della documentazione agli atti. avuto riguardo alle generiche contestazioni formulate sul punto dall'opponente.
Il Tribunale, dunque, rigetta l'opposizione, in quanto infondata e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa dell'attività espletata secondo tariffa vigente
P.Q.M.
SENTENZA 4 Il Tribunale di Napoli, sezione seconda, pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 8059/2022 emesso dal Tribunale di Napoli, Parte_1
così decide ogni altra istanza e/o eccezione rigettata e disattesa:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 8059/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 10/11/2022;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.097,00, 00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Napoli, 17.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 5