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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato in data 19.03.2025, all'esito della scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nel giudizio rg. 10806/2024 rg lavoro e previdenza
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Olivia Maio. ricorrente
E
in persona del legale rapp.te Controparte_1 pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Nicola Pastore.
- in persona del legale rapp.te pro-tempore Controparte_2 rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Iannaccone. resistenti oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.05.2024 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere ricevuto in data 17/04/2024 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120249018341520/000 di €
24638,98 scaturente tra le altre, dalla cartella di pagamento n. 0712022021020364000, di €
23643,79, notificata in data 12/10/2022 per il mancato pagamento dei contributi soggettivi,
1 integrativi oltre interessi e sanzioni, dell'anno 2008, 2012 e 2014 emesse dalla Controparte_1
; di essere iscritto alla Cassa Forense a partire dall'anno 2002; di avere richiesto
[...] ed ottenuto nell'anno 2016 la rottamazione di tutte le somme in debito all'ente di previdenza tra cui gli anni 2018, 2012 e 2014; di avere ricevuto in data 12/10/2022 da Controparte_2
, sempre su incarico della , la notifica tramite
[...] Controparte_1
PEC della cartella esattoriale n. 071 2022 00210203 64 000 per un importo complessivo di €
22.036,72, avverso la quale l'opposizione veniva definita con sentenza n. 1894/2024 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 13/03/2024 e non notificata, avverso la quale sta effettuando appello nei confronti della stessa poiché ingiusta nonché infondata in fatto e in diritto;
che nelle more della scadenza del “termine lungo” dell'appello, però, l notificava l'intimazione “de Controparte_2 quo” contenente la cartella di pagamento già impugnata;
che tale cartella scaturisce dagli stessi contributi ammessi alla rottamazione per la quale aveva concordato di pagare somme ridotte, senza interessi e sanzioni ed altri presunti contributi non pagati e di interessi e sanzioni che CP_1 non aveva richiesto prima al tempo della avvenuta rottamazione che riguardava gli stessi anni;
che la somma indicata nella cartella non è dovuta.
Egli ha rappresentato i seguenti vizi: Violazione del contraddittorio (artt. 13 e 14 della L.
689/1981) - Ulteriore nullità cartella di pagamento per mancata contestazione dell'addebito. A garanzia della correttezza dell'accertamento e quindi del contraddittorio, l'addebito deve venire preventivamente contestato all'interessato (artt. 13 e 14 della L. 689/1981) come ha specificato la
Cassazione con sentenza n. 9310/2022; assenza di preventiva contestazione dell'addebito con conseguente nullità dell'atto; la nullità per mancanza di motivazione della cartella esattoriale e per omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori, art. 30, D.P.R. n° 602/73; la prescrizione delle somme richieste e del contributo modulare;
la nullità della cartella notificata via
PEC. Egli ha concluso chiedendo “Piaccia alla S.V. Ill.ma, respinta e disattesa ogni diversa contraria istanza,
- in via preliminare, accertare l'ammissibilità della presente domanda in quanto la cartella di pagamento n.
07120220021020364000 non è divenuta definitivamente esecutiva stante la proposizione dell'appello dell'odierno ricorrente nei confronti della sentenza n. 1894/2024 del Tribunale di Napoli non essendo ancora la stessa passata in giudicato;
in via principale, accertare l'illegittimità della cartella ivi opposta per i motivi sopra esposti e conseguentemente pronunciare l'annullamento/la nullità della cartella di pagamento n.
07120220021020364000 e per l'effetto la nullità/annullabilità dell'intimazione di pagamento n.
07120249018341520/000; - nel merito accertare e dichiarare, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo della cartella di pagamento 07120220021020364000 e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto per tale periodo e conseguentemente annullare la detta cartella e annullare l'intimazione di pagamento n.
07120249018341520/000; accertare e dichiarare la decadenza della pretesa avanzata ex art 25, D. Lgs.
N.46/99 - accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della cartella di pagamento in quanto l'irrogazione di sanzioni da parte della doveva essere preceduta dalla puntuale Controparte_1 contestazione dell'addebito, ai sensi degli artt. 13 e 14, L. n. 689/1981 e ciò non è avvenuto;
- annullare la 2 pretesa creditoria vantata dall n.p. l.r.p.t. - Controparte_3 Controparte_4
Concessione della Provincia di Napoli, e della;
1) nel merito dichiararsi la nullità o Controparte_1
l'inefficacia della cartella esattoriale o dichiararla annullata in quanto non dovuti i contributi richiesti per le annualità 2008, 2012 e 2014 - per prescrizione del diritto a riscuotere la somma richiesta per gli anni 2008
e2012, in quanto notificate fuori dei termini previsti dalla legge dichiarare l'intervenuta prescrizione di quella parte del credito così come su specificato nel presente ricorso;
sempre in via subordinata accertare e dichiarare non dovuti i contributi richiesti attesa l'irregolarità e la conseguente nullità/annullabilità della notifica/che e per l'effetto annullare la cartella n. 07120220021020364000 e l'intimazione di pagamento n.
07120249018341520/000; accertare e dichiarare la nullità/annullabilità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 07120249018341520/000 notificata dal per Pec in quanto non proveniente Controparte_2 da indirizzi presenti nei Pubblici Registri e per l'effetto annullare la pretesa creditoria della . 2) CP_1
Condannare n.p. l.r.p.t. e la , in solido tra loro, al Controparte_3 Controparte_1 pagamento delle spese, diritti e onorari”.
È stata rigettata l'istanza di sospensione.
È stata autorizzata la rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, con provvedimento del 27.11.2024.
La , costituitasi tempestivamente, ha dedotto che l'opposizione è in primis CP_1 inammissibile ed improponibile in quanto avente ad oggetto una intimazione di pagamento dell relativa a diverse cartelle tra le quali la cartella di pagamento Controparte_5
n. 07120220021020364000 relativa al ruolo 2021 ( in cui risultano iscritti i contributi soggettivi e integrativi della eccedenti i minimi per gli anni 2008, 2012 e 2014, maggiorati di CP_1 sanzioni e interessi, per complessivi € 21.812,56), la quale è stata già oggetto dell'opposizione a cartella RG N. 20948/2022 proposta dall'opponente innanzi al Tribunale di Napoli sez.Lavoro GdL Dr.
Dell'Erario giudizio definito con sentenza n.1894/2024 dep. Il 13.3.2024 che ha da una parte dichiarato inammissibile e dall'altra rigettato, nel merito, l'opposizione proposta dall'avv. Pt_1 che sussiste il difetto di legittimazione passiva dell'Ente per quello che concerne gli eventuali vizi della procedura esattoriale;
che sussiste la legittimità del credito;
che l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è del tutto infondata. La ha quindi chiesto “fissare ex art.418 cpc fissare CP_1 nuova udienza di discussione del giudizio per la trattazione della spiegata domanda riconvenzionale e
CONCLUDE In primis per la revoca del provvedimento cautelare già disposto inaudita altera parte e per il rigetto dell'istanza cautelare;
nel merito per l'inammissibilità, improcedibilità quanto meno per il rigetto del ricorso;
2) in via subordinata, solo in caso di annullamento della cartella impugnata per i dedotti vizi formali, affinché il Giudice, previa fissazione di nuova udienza di discussione ex art. 418 cpc, voglia accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto perchè sia accertato il credito vantato dalla Cassa nei confronti del ricorrente, con conseguente condanna del medesimo ricorrente al pagamento in via diretta in favore della delle somme iscritte a ruolo dalla nella cartella opposta per l'importo complessivo di CP_1 CP_1
3 € 21.812,56, oltre interessi ed accessori come sopra precisato sino all'effettivo soddisfo;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
L' , costituitasi tempestivamente, ha dedotto la mancata Controparte_2 prova della proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 1894/2024 resa dall'intestato Tribunale,
Sezione Lavoro e Previdenza, Dott.ssa Dell'Erario e, per effetto del suo passaggio in giudicato, la conseguente definitività della declaratoria di legittimità della cartella di pagamento n.
07120220021020364000; in subordine si è difeso in ordine alla rituale notificazione della cartella di pagamento;
ha eccepito l'inammissibilità delle eccezioni di merito e la carenza di legittimazione passiva dell;
la sufficiente enunciazione della pretesa e dei suoi Controparte_2 elementi indentificativi, il corretto calcolo degli accessori;
quanto alla prescrizione maturata in data successiva alla cartella di pagamento l'eccezione è infondata considerato che tra la data di notifica della cartella di pagamento n. 07120220021020364000 (12/10/2022) e la data di notifica dell'avviso di intimazione n. 07120249018341520000 (17/04/2024), nessun termine di prescrizione è evidentemente decorso. Ha concluso chiedendo “in via cautelare “”confermare il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione emesso in data 14/05/2024 sia per l'assenza di efficacia esecutiva dell'atto impugnato sia per l'insussistenza dei presupposti tutti sia sotto il profilo del fumus boni juris che del periculum in mora”; in via preliminare “”dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem alla luce di quanto esposto in narrativa””; IN subordine: sempre in via preliminare “dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni afferenti alla cartella di pagamento n. 07120220021020364000 – e, dunque, al merito – in quanto atto presupposto ritualmente notificato;
in ulteriore subordine e sulle eccezioni afferenti al merito della pretesa impositiva, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del ”” Controparte_2 nel merito “”rigettare il ricorso nei confronti del poiché infondato in fatto Controparte_2 ed in diritto””. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio da liquidarsi in favore dell'Avv. Maria Pia
Iannaccone che si dichiara antistataria”.
Acquisite note di trattazione scritta, ex art.127 ter cpc e scaduto il termine perentorio ivi previsto, il Giudicante in data odierna, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, ha deciso con separata sentenza.
L'azione risulta proposta a seguito della notifica a parte ricorrente di un'intimazione di pagamento scaturente da varie pretese, tra cui la cartella di pagamento n. 0712022021020364000, di € 23643,79, notificata in data 12/10/2022 per il mancato pagamento dei contributi soggettivi, integrativi oltre interessi e sanzioni, dell'anno 2008, 2012 e 2014 richiesti dalla Controparte_1
.
[...]
Sul piano generale, l'intimazione di pagamento costituisce l'atto prodromico all'esecuzione a cui il Concessionario deve fare ricorso, prima di intraprendere l'espropriazione, tutte le volte in cui è decorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali. La norma applicabile è l'art. 50 del dpr
602/73 a mente del quale, dopo un anno dalla notifica della cartella, l'intimazione di pagamento
4 costituisce un presupposto necessario per procedere all'esecuzione forzata a mezzo del successivo e tempestivo pignoramento, giacché essa “offre all'intimato debitore la possibilità dell'adempimento spontaneo dell'obbligazione nascente dal titolo, evitando così gli effetti limitativi della disponibilità dei beni correlati al minacciato pignoramento;
ancora, consentire (ed anzi provocare) l'esperimento, in via preventiva rispetto all'espropriazione, dei rimedi oppositivi (ex art. 615 o 617 c.p.c.), al fine
(anche) di ottenere provvedimenti di natura cautelare - aventi contenuto lato sensu inibitorio dell'effettuazione del pignoramento, impedendo quindi, per altra strada, l'apposizione del relativo vincolo” (cfr. Cass. civile sez. III, 08/02/2018 n.3021). L'intimazione di pagamento ha efficacia per un anno dalla sua notifica (termine che ha sostituito gli originari 180 giorni, per effetto delle modifiche di cui al Decreto-legge del 16/07/2020 n. 76 Articolo 26).
Il contribuente, legittimato a resistere alla minaccia di esecuzione (dovendo l'intimazione assimilarsi al precetto), può investire il Giudice adito di vizi propri, sia formali che sostanziali dell'intimazione nonché della c.d tutela recuperatoria, ai sensi dell'art. 615, 1° comma e 617, 1° comma c.p.c.
L'opponente rispetto all'intimazione di pagamento, pur dando atto che la cartella sottostante
è stata già oggetto di impugnazione dinanzi al Giudice del lavoro e pur dando atto che il giudizio si
è concluso con la sentenza n. 1894/2024 che ha così statuito “Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma la cartella esattoriale opposta;
condanna parte ricorrente al pagamento, nella misura della metà, delle spese processuali che liquida, per tale misura ridotta, in € 1.350,00 per compenso professionale oltre oneri accessori come per legge;
compensa le spese processuali per la restante parte”, ha riformulato le sue doglianze inerenti sia a vizi formali della cartella sia al merito della pretesa contributiva rivendicata dalla (cfr. motivi in diritto). CP_1
Egli ritiene erroneamente ammissibile la domanda, in quanto, a suo dire, la cartella di pagamento n. 07120220021020364000 non è divenuta definitivamente esecutiva, stante la proposizione dell'appello nei confronti della sentenza n. 1894/2024 del Tribunale di Napoli, circostanza che rende il titolo non ancora passato in giudicato.
A tale riguardo, il ricorrente non prova la pendenza dell'appello avverso tale sentenza né di tale sentenza vi è prova del passaggio in giudicato, di talché non sussistono le condizioni né per dichiarare la litispendenza né per dichiarare la violazione del principio del ne bis in idem conseguente all'intervenuto giudicato, per cui non ricorrono le condizioni per statuire in tal senso.
L'azione deve invece ritenersi inammissibile essendosi consumato il diritto/potere dell'opponente di adire l'autorità giudiziaria sulle medesime questioni dal momento che l'esistenza di un giudizio tempestivamente proposto avverso la cartella esattoriale n. 07120220021020364000 e l'esistenza della statuizione di merito che, in relazione ai dedotti vizi formali e sostanziali della cartella esattoriale, ha rigettato il ricorso, precludono la possibilità della parte di reagire nuovamente avverso la cartella esattoriale. Né tale diritto può ritenersi insorto a seguito della notifica dell'intimazione di
5 pagamento dal momento che essa, atteggiandosi in guisa di un “precetto”, avrebbe potuto introdurre al più un'opposizione alla minacciata esecuzione, ex art. 615, 1°comma c.p.c. o agli atti esecutivi, ex art. 617, 1° comma cpc. della cui prospettazione non vi è riferimento alcuno in ricorso.
Alla stregua delle suesposte considerazioni fondate sull'inammissibilità dell'opposizione di merito avverso la cartella n. 0712022021020364000 non assume alcuna rilevanza quanto dichiarato dall'opponente nelle note di trattazione del 13.03.2025. Costui ha rappresentato di avere inoltrato alla e al Concessionario una missiva in cui ha palesato la sua intenzione di proporre CP_1 una rateizzazione dei debiti a seguito della notifica di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis e 48 bis DPR n. 602/1973 a lui pervenuta il 13.03.2025, scaturente anche dalla cartella per cui è causa.
Di tale volontà e del suo inoltro ai destinatari, ha fornito prova.
La situazione prospettata dall'opponente e la richiesta conseguenziale di concessione di un rinvio, per consentire alla e ad di aderire alla richiesta di rateizzazione e a lui di pagare CP_1 CP_6 integralmente le rate, non è meritevole di considerazione in quanto non sarebbe idonea a definire il giudizio per cui è causa per bonario componimento. Ed invero, in questa sede è preclusa all'opponente l'azione di merito avverso la cartella esattoriale n. 0712022021020364000 nel cui solo ambito sarebbe stata rilevante la definizione della res litigiosa mediante l'adempimento del debito.
Pertanto, l'opposizione così come formulata, assorbita ogni ulteriore valutazione, va dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ciascuno dei convenuti in € 1.511,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA;
dispone l'attribuzione delle spese liquidate a vantaggio di , in favore del suo procuratore CP_6 dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 19.03.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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