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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3599/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3599/2018 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. SIMONELLI Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
( ) in qualità di erede di CP_1 C.F._2 Persona_1
del giudizio, rappresentata C.F._3 avv. BARILE ANTONIO, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO con l'intervento di
( ) rappresentato e difeso dall'avv. VITO Controparte_2 C.F._4
. iusta procura speciale in atti;
INTERVENIENTE VOLONTARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 31 ottobre 2024 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 15 Con il presente giudizio premesso di aver costituito insieme Parte_1
al fratello la di cui erano soci al 50% e Persona_1 Controparte_3
che i fratelli operavano anche con ditte individuali pur dando vita ad una società di fatto con gestione unitaria delle risorse economiche, deduceva che con accordo dell'11.01.2018 i fratelli sottoscrivevano un accordo in virtù del quale riconosceva il debito complessivo di € 279.816 Persona_1
imputabile all'attività svolta congiuntamente col fratello e si impegnava a cedere a la propria quota sociale della Parte_1 Controparte_3
che nondimeno il convenuto si sottraeva alla stipula del contratto definitivo e al versamento degli importi riconosciuti, causando al promittente acquirente ingenti danni economici, per cui era interesse dell'attore ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c. e il risarcimento del danno per non aver potuto partecipare con la alle gare meglio descritte in atti. Controparte_3
Tutto quanto sopra premesso ha citato in giudizio Persona_1 Pt_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via principale:
[...]
disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, ritenere e dichiarare che con la scrittura privata dell'11.01.2018 il sig. ha promesso di cedere al fratello Persona_1 Pt_1
le quote della società 2) in via ulteriormente principale:
[...] Controparte_3
ritenere e dichiarare che il signor non ha adempiuto all'obbligazione di Persona_1
trasferire le quote così come pattuito nella scrittura privata in favore del fratello Pt_1
e per l'effetto emettere sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti
[...]
del contratto definitivo non concluso e trasferisca al signor la proprietà delle Parte_1
pagina 2 di 15 quote della società 3) in via successiva: condannare il sig. Controparte_3
al pagamento in favore del fratello di quanto concordato Persona_1 Parte_1
nella scrittura privata dell'11.01.2018 ovvero il pagamento della somma pari ad €
138.078 oltre alla somma attribuibile al danno da perdita di chance pari ad € 60.000, nonché all'ulteriore somma per il danno riferibile al rischio di perdita del finanziamento quantificato in € 49.950, o nella diversa somma che sarà determinata dal Tribunale, salvo ulteriori richieste di pagamenti per debiti fino a tutto il 31.12.2015, data di
cessazione delle gestioni comuni non conosciuti alla data di stesura del presente atto, oltre agli interessi stabiliti per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, il tutto in favore del sig. Con vittoria di spese, diritti e onorario”. Parte_1
Si costituiva in giudizio con atto di intervento volontario Controparte_2
figlio del convenuto, deducendo che era affetto da Persona_1
Alzheimer e che la scrittura azionata dall'attore doveva ritenersi annullabile stante l'incapacità di intendere e di volere di al momento Persona_1
della sottoscrizione dell'accordo, precisava di aver proposto ricorso per essere nominato amministratore di sostegno del padre stante l'incapacità del medesimo di provvedere alla tutela dei propri interessi. L'interveniente chiedeva quindi accertarsi l'invalidità e l'inefficacia della scrittura privata oggetto di causa per incapacità naturale del convenuto e rigettarsi la domanda attorea.
Interrotto il giudizio a seguito dell'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore di e riassunto il giudizio, si costituiva il Persona_1
convenuto attraverso l'amministratore di sostegno.
pagina 3 di 15 La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e CTU psicologica.
Nel corso del giudizio decedeva e la causa era riassunta nei Persona_1
confronti degli eredi. Si costituiva in giudizio in qualità di CP_1
erede del convenuto che chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea, atteso che la domanda proposta contro il socio accomandatario defunto non poteva essere proposta nei confronti degli eredi, in quanto non chiamati alla successione nelle quote, e il rigetto della domanda nel merito, previa declaratoria di annullamento del contratto oggetto di causa.
Pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, venivano rinnovate le operazioni peritali con distinto CTU in ragioni delle gravi incongruenze emerse dalla consulenza tecnica inizialmente depositata (con riferimento sia all'oggetto del giudizio travisato dal perito nominato dal
Tribunale che erroneamente faceva riferimento a procedimenti in materia di successioni, sia alle emergenze peritali avendo il CTU attribuito al convenuto dichiarazioni rese davanti al giudice tutelare dall'attore) e la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 31.10.2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Occorre preliminarmente rilevare che l'attore, a seguito del decesso del fratello, ha rinunciato alle domande sub 1 e 2 dell'atto di citazione per cui sul punto deve ritenersi cessata la materia del contendere. ha invece insistito nella domanda di condanna degli eredi del Parte_1
convenuto al pagamento delle somme indicate sub 3, ovvero al pagamento pagina 4 di 15 della somma pari ad Euro 138.078,00, oltre alla somma attribuibile al danno da perdita di chance pari ad Euro 55.000,00, nonché alla ulteriore somma per il danno riferibile al rischio di perdita del finanziamento quantificato in
Euro 49.950,00 e ha insistito nella richiesta di CTU contabile al fine di determinare i rapporti di dare e avere tra le parti sin dall'anno 1999.
Sempre in via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di improcedibilità svolta dall'erede del convenuto costituitasi in giudizio, in quanto la richiesta di pagamento di somme oggetto di causa risulta dalla sottoscrizione in proprio da parte di della scrittura privata Persona_1
dell'11.01.2018, pertanto il contraddittorio a seguito del decesso del convenuto risulta ritualmente instaurato nei confronti degli eredi.
L'attore agisce per il versamento dell'importo di € 138.078 riconosciuto come debito dal convenuto nella scrittura privata dell'11.1.2018 nonché per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'impegno di trasferire la propria quota della società Controparte_3
Ebbene in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero pagina 5 di 15 dalla prova che l'inadempimento deriva da causa a lui non imputabile. (S.U., sent. n. 13533 del 30-10-2001).
L'attore ha assolto all'onere della prova posto a suo carico provando la fonte del suo diritto (contratto preliminare dell'11.01.2018) ed allegando l'inadempimento del convenuto.
Il convenuto avrebbe dovuto provare di aver adempiuto o di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile. Nella comparsa di costituzione è stata eccepita l'annullabilità del contratto preliminare stipulato per incapacità naturale di ai sensi dell'art. 428 c.c.. Persona_1
L'incapacità naturale è lo stato di fatto della persona che non è in grado d'intendere o di volere per una qualsiasi causa permanente o transitoria. La
sussistenza di uno stato di malattia non implica automaticamente una menomazione delle capacità volitive ed intellettive del contraente, atta a determinare l'annullabilità dell'atto (Cass. 1484/1995). L'onere di provare l'incapacità d'intendere o di volere spetta alla parte che chiede l'annullamento dell'atto (o del contratto) (Cass. 1682/2019). La prova deve essere in ogni caso rigorosa e precisa (Cass. 3724/1985) ed il suo apprezzamento - riservato al giudice di merito - è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto (Cass. 21050/2004; Cass. 5159/2004; Cass. 17915/2003).
L'esistenza delle cause d'incapacità va accertata avendo riguardo al preciso momento in cui l'atto che viene impugnato è stato posto in essere. Ciò non significa che siano prive di qualsiasi rilevanza, a fini probatori, le condizioni pagina 6 di 15 personali in cui il soggetto versava prima o dopo la realizzazione dell'atto impugnato: l'accertamento di uno stato di incapacità anteriore o successivo all'atto potrà fornire al giudice elementi utili di convincimento, al fine di stabilire se - in base alla natura ed alle caratteristiche del disturbo - l'anomalia permaneva (ovvero si era già manifestata) al momento in cui l'atto impugnato veniva posto in essere. L'accertamento relativo all'esistenza dell'incapacità naturale deve, tuttavia, come detto, essere compiuto dal giudice di merito con riferimento al momento della stipulazione del negozio e, pertanto, nel caso di incapacità dovuta a malattia, non può prescindere da una valutazione delle possibilità di regresso della malattia manifestatasi anteriormente o posteriormente, per stabilirne la sua sussistenza nel momento indicato (Cass. 7344/1997). Parimenti, quando sussiste una situazione di malattia mentale di carattere tendenzialmente permanente, o protraentesi per un rilevante periodo, è onere del soggetto che sostiene la validità dell'atto dare prova che esso fu posto in essere, in quel periodo,
durante una fase di remissione della patologia.
Sussiste, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria svolta, la prova della cd.
“incapacità naturale” di al momento della conclusione del Persona_1
contratto oggetto di causa [art. 428 c.c.; in giurisprudenza, cfr. Cass.
17977/2011, secondo cui “ai fini della sussistenza della incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio…non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di
pagina 7 di 15 autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'atto che sta per compiere...”]. Dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta –che ricostruisce la storia clinica del paziente e dalla c.t.u. medica svolta in corso di causa, che può essere sul punto condivisa, risultando l'elaborato peritale – quanto, in particolare, alla specifica valutazione medica relativa allo stato di incapacità dell' – ben argomentato ed esente da vizi logici, emerge Per_1
infatti che la stessa, già in epoca precedente all'anno 2018 –e quindi al momento della conclusione dell'accordo dell'11.1.2018–, era affetto da
“…Malattia di Alzheimer di tipo grave C (completamente dipendente) con alterazione comportamentale psicologica (x18) quando l'alterazione cognitiva è associata ad altre alterazioni comportamentali o psicologiche clinicamente significative (p.e. apatia,
aggressività, disinibizione, comportamenti o vocalizzazioni dirompenti, disturbi del sonno
o dell'appetito/dell'alimentazione) : si ponga altresì in risalto che la componente mista sta
a rappresentare la comorbidità clinica di tipo vascolare in soggetto con pregressa epilessia vascolare (19.10.2018).… Sulla base della documentazione medica esaminata, letto il
verbale di udienza del 8.4.2019, in ragione della patologia del Sig. e Persona_1
della lenta progressione della malattia degenerativa che richiede anni, non mesi, per portare ad un quadro come quello diagnosticato nel mese di luglio 2018, si deve ritenere che lo stesso non potesse essere in grado di volere ed intendere alla data di sottoscrizione della
scrittura privata del 11.01.2018.” [così le conclusioni dell'ausiliario Prof.
[...]
medico psichiatra (che peraltro precisa “…È pressoché Persona_2
inammissibile pensare che nel gennaio 2018 il paziente fosse nel pieno delle sue capacità di intendere e di volere, in considerazione dei tempi di progressione della malattia e dello
pagina 8 di 15 stato in cui il paziente è stato valutato solo sei mesi dopo. La progressione del disturbo, infatti, viene suddivisa in cinque o più stadi, ma in generale quelli critici sono tre: amnestico, della demenza e vegetativo. Nei primi stadi i sintomi possono essere facilmente
confusi con un normale deterioramento mestico (vedi sintomi premonitori). Stadio amnestico: dura in genere dai 2 ai 4 anni ed è dominato da disturbi della memoria e difficoltà del linguaggio. In particolare, si osservano: • Perdite significative della memoria
(soprattutto quella recente); • Disorientamento temporale;
• Non riconoscimento di luoghi
familiari; • Difficoltà nel prendere decisioni, perseverazioni;
• Perdita d'iniziativa e motivazione;
• Segni e sintomi di depressione e aggressività; • Perdita di interesse verso i propri hobby e le proprie attività. Stadio vegetativo: dura in genere da 1 a 3 anni. In questa fase la persona perde totalmente la sua autonomia. In particolare può: • avere
difficoltà ad alimentarsi;
• Non riconoscere parenti, amici e oggetti noti;
• Avere difficoltà
a capire o interpretare gli eventi;
• Essere incapace di riconoscere anche i percorsi interni alla propria abitazione;
• Avere difficoltà a camminare;
• Diventare incontinente per feci
e urine;
• Mostrare dei comportamenti inappropriati in pubblico;
• Essere confinato a una
sedia a rotelle o a un letto. Quella appena descritta è la forma più frequente di esordio della malattia, che colpisce in prima battuta il lobo temporale. Esistono varianti di atrofie lobari (demenza a prevalenza frontale e demenza a prevalenza afasica), che si differenziano dalla forma prototipica dell'Alzheimer per la sede di esordio dell'atrofia
(vedi TAC CRANIO del 16.02.2018, esattamente quasi poco più di 1 mese dopo la sottoscrizione della scrittura privata). Si tenga conto che, avvicinandoci alle conclusioni, non sarebbe ammissibile, alla luce della fenomenologia clinica, supporre la “supremazia” per così dire del quadro misto che avrebbe un decorso differente e più acuto e rapido,
pagina 9 di 15 mettendo in discussione quanto qui stiamo assserendo, dal momento che come da certificazione del da 19.10.2018 “…è affetto da Deterioramento Cognitivo Pt_2
inquadrabile in una Malattia di Alzheimer, con associata componente vascolare,
aggravato da disturbi psicocomportamentali consistenti in irascibilità, pensieri ossessivi, apatia, affaccendamento inoperoso, confabulazione, resistenza alle cure igieniche”), confermate anche nelle risposte fornite dal medesimo alle osservazioni avanzate dai consulenti di parte, dove si legge “…non può condividersi la prima
contestazione in merito allo stato del Sign. alla data di Prima visita del Persona_1
Sig presso l'Ospedale di BelColle del 25.07.2018. Vero è che Persona_1
neurologo del nosocomio concluda per un deterioramento cognitivo di media gravità
(Malattia di Alzheimer di tipo misto con disabilità modesta), ma è altrettanto vero che il
punteggio rilevato (oltre alla clinica documentata) di 18/30 MMSE è indice di una grave compromissione delle abilità cognitive. Tale considerazione è avvalorata ancor più dalla successiva rivalutazione effettuata solo tre mesi dopo, in cui Il MMSE scendeva addirittura a 14/30. Si ricorda al CTP Dr che la valutazione clinica regna Per_3
sempre sovrana, pertanto non solo per questo motivo, il test risultando senza dubbio affidabile, va comunque interpretato in modo corretto, perché anche un punteggio di 30 potrebbe non escludere del tutto una diagnosi di demenza.… Alle osservazioni di una supremazia improvvisa della componente ischemica rispetto a quella d'Alzheimer, lo
scrivente è stato a pag 28 molto chiaro sulla non supremazia ma copresenza comorbide come spesso si vede e, tra l'altro come certificato dal Policlinico A. Gemelli in data
19.10.2018. Considerazioni di carattere grafologico lo scrivente, per esperienza pluridecennale con questa tipologia di patologie, non la ritiene dirimente;
inoltre tale
pagina 10 di 15 valutazione dovrebbe essere rimessa ad appositi esperti iscritti in separati elenchi come
CTU grafologi.”].
Devono essere inoltre valorizzati, ritiene il Tribunale, da un lato, l'elemento indiziario del “grave pregiudizio” e, dall'altro, l'elemento [parimenti indiziario] della riconoscibilità esteriore dello stato di incapacità del convenuto [sulla possibilità di ritenere il pregiudizio in questione quale elemento indiziario del requisito della malafede, da valutare unitamente agli altri elementi di prova, cfr. Cass. 19458/2015].
In ragione del rapporto parentale tra le parti e la circostanza per cui le medesime avevano lungamente lavorato insieme, appare ben inverosimile che lo stato di incapacità naturale non fosse riconoscibile all'attore, atteso che il deterioramento cognitivo e comportamentale risulta manifestato pacificamente da sin dal biennio antecedente Persona_1
all'instaurazione del presente giudizio (cfr. verbale di accertamento dell'invalidità civile del 5.12.2018 depositato in atti).
Sussiste altresì il grave pregiudizio in danno del convenuto il quale, con la scrittura dell'11.1.2018, non solo avrebbe dismesso la propria quota societaria in assenza di qualsiasi corrispettivo ma si sarebbe assunto anche un debito derivante dalla gestione comune della società Controparte_3
nell'importo di € 138.078.
[...]
Alla luce delle predette emergenze istruttorie deve quindi essere accolta la domanda di annullamento della scrittura privata oggetto di causa in quanto stipulata da contraente incapace di intendere e di volere.
pagina 11 di 15 L'annullamento della scrittura oggetto di causa determina l'infondatezza della pretesa attorea di pagamento fondata sulla ricognizione di debito ivi convenuta, nonché l'infondatezza della domanda risarcitoria che si basava sull'inadempimento del convenuto ad una scrittura dichiarata invalida. Detta ultima domanda risarcitoria è peraltro rimasta totalmente sprovvista di supporto probatorio non avendo l'attore neanche chiarito per quale ragione la mancata partecipazione della società Tirrena Scavi S.a.s. alle gare di appalto indicate in atti sarebbe imputabile al mancato trasferimento della quota societaria del convenuto, né tantomeno, può ritenersi ipso iure sussistente il danno da perdita di chance di aggiudicazione delle procedure di appalto.
Invero la Tirrena Scavi s.a.s. ben avrebbe potuto partecipare alle predette gare anche con la compagine societaria esistente all'inizio del 2018.
Sostenere che la permanenza della quota del 50% in capo al convenuto avrebbe determinato una paralisi decisionale in ragione delle condizioni cliniche del medesimo, conferma soltanto quanto accertato in sede giudiziale: l'incapacità del medesimo di attendere ai propri compiti di socio accomandatario e rappresentante legale della società ovvero l'incapacità di intendere e di volere di al gennaio 2018. Persona_1
Né d'altra parte il dedotto credito può ritenersi fondato sulle ulteriori scritture private depositate in atti, antecedenti al 2018, sulla base delle quali l'attore ha chiesto nelle memorie istruttorie e in sede di precisazione delle conclusioni, svolgersi CTU contabile.
pagina 12 di 15 La richiesta di CTU contabile svolta dall'attore, avente carattere meramente esplorativo, non è stata ammessa dal G.i. nel corso del giudizio.
Invero, con il presente giudizio l'attore ha inteso dare esecuzione all'accordo sottoscritto con il convenuto in data 11.1.2018, nondimeno, a fronte dell'eccezione di annullabilità della scrittura privata per incapacità naturale di l'attore ha sostenuto la debenza delle somme oggetto di Persona_1
ricognizione in ragione di non meglio precisati rapporti economici e societari tra le parti, asseritamente evincibili dalle scritture private sottoscritte dalle parti anche negli anni precedenti al 2018. Tuttavia, dalla scrittura privata del 10.08.2017 (l'ultima scrittura precedente a quella azionata nel presente giudizio che sulla base delle deduzioni attoree dovrebbe fotografare i rapporti di dare e avere tra le parti), contrariamente a quanto dedotto dall'attore, emerge la sostanziale parità dei reciproci crediti e debiti. In particolare in detta scrittura, che è l'ultima scrittura sottoscritta dalle parti prima di quella oggetto di causa si legge che “ ha maturato Pt_1
verso un credito per € 65.000, mentre ha maturato un debito di € 83.525 Per_1
determinando una posizione netta di € 18.525 a debito;
ha Per_1
corrispondentemente maturato una posizione esattamente speculare e al contrario determinando quindi una posizione creditoria verso di pari importo;
entrambi Pt_1
hanno verso la banca un debito pro quota pari ad € 20.455 (che accollandolo a e Pt_1
detraendo il debito di € 18.525 a risulta un credito di € 1.920); alla luce quindi Pt_1
di quanto sopra esposto entrambi concordemente stabiliscono di definire complessivamente le reciproche posizioni nel seguente modo: cede la propria quota sociale Persona_1
pagina 13 di 15 ad il quale acquisisce l'intero capitale della Società Tarquinia Scavi s.a.s.; Parte_1
e riconoscendo preliminarmente la correttezza e la veridicità di Parte_1 Per_1
quanto sopra riportato decidono di chiudere i reciproci rapporti credito-debito come segue:
Corrisponderà a la somma di € 1.830 a tacitazione di qualsivoglia Pt_1 Per_1
pretesa, accollandosi il pagamento del residuo mutuo al netto della quota dell'incasso commerciale di cui sopra”. Sulla base del tenore letterale della scrittura ora citata, quindi, non emerge in alcun modo il dedotto credito azionato nel presente giudizio, al contrario la scrittura in parola indica un credito in favore del convenuto. Sulla base della stessa, quindi, l'attore non può far valere alcuna ulteriore o diversa posta creditoria, e la richiesta di CTU, oltre che inammissibile in quanto meramente esplorativa, non appare sorretta neanche da un principio di prova in ordine al credito azionato.
Pertanto, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite e le spese di CTU, liquidate con separato decreto nel corso del giudizio, seguono il principio della soccombenza come stabilito in parte dispositiva.
Possono essere compensate le spese di lite tra l'attore e l'interveniente volontario in ragione della mancata coltivazione del giudizio da parte di in proprio, dopo la costituzione in giudizio. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande sub 1 e 2 dell'atto di citazione;
pagina 14 di 15 2) accertata l'incapacità di intendere e di volere di Persona_1
all'11.1.2018, pronunciato l'annullamento della scrittura privata oggetto di causa, rigetta le ulteriori domande attoree;
3) pone, con riferimento ai rapporti interni tra le parti, definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU liquidate con separato decreto, fermo restando l'obbligo solidale delle parti nei confronti del CTU;
4) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte convenuta che liquida in complessivi € 14.103 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
5) compensa le spese di lite tra l'attore e l'interveniente volontario.
Civitavecchia, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3599/2018 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. SIMONELLI Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
( ) in qualità di erede di CP_1 C.F._2 Persona_1
del giudizio, rappresentata C.F._3 avv. BARILE ANTONIO, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO con l'intervento di
( ) rappresentato e difeso dall'avv. VITO Controparte_2 C.F._4
. iusta procura speciale in atti;
INTERVENIENTE VOLONTARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 31 ottobre 2024 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 15 Con il presente giudizio premesso di aver costituito insieme Parte_1
al fratello la di cui erano soci al 50% e Persona_1 Controparte_3
che i fratelli operavano anche con ditte individuali pur dando vita ad una società di fatto con gestione unitaria delle risorse economiche, deduceva che con accordo dell'11.01.2018 i fratelli sottoscrivevano un accordo in virtù del quale riconosceva il debito complessivo di € 279.816 Persona_1
imputabile all'attività svolta congiuntamente col fratello e si impegnava a cedere a la propria quota sociale della Parte_1 Controparte_3
che nondimeno il convenuto si sottraeva alla stipula del contratto definitivo e al versamento degli importi riconosciuti, causando al promittente acquirente ingenti danni economici, per cui era interesse dell'attore ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c. e il risarcimento del danno per non aver potuto partecipare con la alle gare meglio descritte in atti. Controparte_3
Tutto quanto sopra premesso ha citato in giudizio Persona_1 Pt_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via principale:
[...]
disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, ritenere e dichiarare che con la scrittura privata dell'11.01.2018 il sig. ha promesso di cedere al fratello Persona_1 Pt_1
le quote della società 2) in via ulteriormente principale:
[...] Controparte_3
ritenere e dichiarare che il signor non ha adempiuto all'obbligazione di Persona_1
trasferire le quote così come pattuito nella scrittura privata in favore del fratello Pt_1
e per l'effetto emettere sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti
[...]
del contratto definitivo non concluso e trasferisca al signor la proprietà delle Parte_1
pagina 2 di 15 quote della società 3) in via successiva: condannare il sig. Controparte_3
al pagamento in favore del fratello di quanto concordato Persona_1 Parte_1
nella scrittura privata dell'11.01.2018 ovvero il pagamento della somma pari ad €
138.078 oltre alla somma attribuibile al danno da perdita di chance pari ad € 60.000, nonché all'ulteriore somma per il danno riferibile al rischio di perdita del finanziamento quantificato in € 49.950, o nella diversa somma che sarà determinata dal Tribunale, salvo ulteriori richieste di pagamenti per debiti fino a tutto il 31.12.2015, data di
cessazione delle gestioni comuni non conosciuti alla data di stesura del presente atto, oltre agli interessi stabiliti per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, il tutto in favore del sig. Con vittoria di spese, diritti e onorario”. Parte_1
Si costituiva in giudizio con atto di intervento volontario Controparte_2
figlio del convenuto, deducendo che era affetto da Persona_1
Alzheimer e che la scrittura azionata dall'attore doveva ritenersi annullabile stante l'incapacità di intendere e di volere di al momento Persona_1
della sottoscrizione dell'accordo, precisava di aver proposto ricorso per essere nominato amministratore di sostegno del padre stante l'incapacità del medesimo di provvedere alla tutela dei propri interessi. L'interveniente chiedeva quindi accertarsi l'invalidità e l'inefficacia della scrittura privata oggetto di causa per incapacità naturale del convenuto e rigettarsi la domanda attorea.
Interrotto il giudizio a seguito dell'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore di e riassunto il giudizio, si costituiva il Persona_1
convenuto attraverso l'amministratore di sostegno.
pagina 3 di 15 La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e CTU psicologica.
Nel corso del giudizio decedeva e la causa era riassunta nei Persona_1
confronti degli eredi. Si costituiva in giudizio in qualità di CP_1
erede del convenuto che chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea, atteso che la domanda proposta contro il socio accomandatario defunto non poteva essere proposta nei confronti degli eredi, in quanto non chiamati alla successione nelle quote, e il rigetto della domanda nel merito, previa declaratoria di annullamento del contratto oggetto di causa.
Pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, venivano rinnovate le operazioni peritali con distinto CTU in ragioni delle gravi incongruenze emerse dalla consulenza tecnica inizialmente depositata (con riferimento sia all'oggetto del giudizio travisato dal perito nominato dal
Tribunale che erroneamente faceva riferimento a procedimenti in materia di successioni, sia alle emergenze peritali avendo il CTU attribuito al convenuto dichiarazioni rese davanti al giudice tutelare dall'attore) e la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 31.10.2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Occorre preliminarmente rilevare che l'attore, a seguito del decesso del fratello, ha rinunciato alle domande sub 1 e 2 dell'atto di citazione per cui sul punto deve ritenersi cessata la materia del contendere. ha invece insistito nella domanda di condanna degli eredi del Parte_1
convenuto al pagamento delle somme indicate sub 3, ovvero al pagamento pagina 4 di 15 della somma pari ad Euro 138.078,00, oltre alla somma attribuibile al danno da perdita di chance pari ad Euro 55.000,00, nonché alla ulteriore somma per il danno riferibile al rischio di perdita del finanziamento quantificato in
Euro 49.950,00 e ha insistito nella richiesta di CTU contabile al fine di determinare i rapporti di dare e avere tra le parti sin dall'anno 1999.
Sempre in via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di improcedibilità svolta dall'erede del convenuto costituitasi in giudizio, in quanto la richiesta di pagamento di somme oggetto di causa risulta dalla sottoscrizione in proprio da parte di della scrittura privata Persona_1
dell'11.01.2018, pertanto il contraddittorio a seguito del decesso del convenuto risulta ritualmente instaurato nei confronti degli eredi.
L'attore agisce per il versamento dell'importo di € 138.078 riconosciuto come debito dal convenuto nella scrittura privata dell'11.1.2018 nonché per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'impegno di trasferire la propria quota della società Controparte_3
Ebbene in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero pagina 5 di 15 dalla prova che l'inadempimento deriva da causa a lui non imputabile. (S.U., sent. n. 13533 del 30-10-2001).
L'attore ha assolto all'onere della prova posto a suo carico provando la fonte del suo diritto (contratto preliminare dell'11.01.2018) ed allegando l'inadempimento del convenuto.
Il convenuto avrebbe dovuto provare di aver adempiuto o di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile. Nella comparsa di costituzione è stata eccepita l'annullabilità del contratto preliminare stipulato per incapacità naturale di ai sensi dell'art. 428 c.c.. Persona_1
L'incapacità naturale è lo stato di fatto della persona che non è in grado d'intendere o di volere per una qualsiasi causa permanente o transitoria. La
sussistenza di uno stato di malattia non implica automaticamente una menomazione delle capacità volitive ed intellettive del contraente, atta a determinare l'annullabilità dell'atto (Cass. 1484/1995). L'onere di provare l'incapacità d'intendere o di volere spetta alla parte che chiede l'annullamento dell'atto (o del contratto) (Cass. 1682/2019). La prova deve essere in ogni caso rigorosa e precisa (Cass. 3724/1985) ed il suo apprezzamento - riservato al giudice di merito - è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto (Cass. 21050/2004; Cass. 5159/2004; Cass. 17915/2003).
L'esistenza delle cause d'incapacità va accertata avendo riguardo al preciso momento in cui l'atto che viene impugnato è stato posto in essere. Ciò non significa che siano prive di qualsiasi rilevanza, a fini probatori, le condizioni pagina 6 di 15 personali in cui il soggetto versava prima o dopo la realizzazione dell'atto impugnato: l'accertamento di uno stato di incapacità anteriore o successivo all'atto potrà fornire al giudice elementi utili di convincimento, al fine di stabilire se - in base alla natura ed alle caratteristiche del disturbo - l'anomalia permaneva (ovvero si era già manifestata) al momento in cui l'atto impugnato veniva posto in essere. L'accertamento relativo all'esistenza dell'incapacità naturale deve, tuttavia, come detto, essere compiuto dal giudice di merito con riferimento al momento della stipulazione del negozio e, pertanto, nel caso di incapacità dovuta a malattia, non può prescindere da una valutazione delle possibilità di regresso della malattia manifestatasi anteriormente o posteriormente, per stabilirne la sua sussistenza nel momento indicato (Cass. 7344/1997). Parimenti, quando sussiste una situazione di malattia mentale di carattere tendenzialmente permanente, o protraentesi per un rilevante periodo, è onere del soggetto che sostiene la validità dell'atto dare prova che esso fu posto in essere, in quel periodo,
durante una fase di remissione della patologia.
Sussiste, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria svolta, la prova della cd.
“incapacità naturale” di al momento della conclusione del Persona_1
contratto oggetto di causa [art. 428 c.c.; in giurisprudenza, cfr. Cass.
17977/2011, secondo cui “ai fini della sussistenza della incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio…non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di
pagina 7 di 15 autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'atto che sta per compiere...”]. Dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta –che ricostruisce la storia clinica del paziente e dalla c.t.u. medica svolta in corso di causa, che può essere sul punto condivisa, risultando l'elaborato peritale – quanto, in particolare, alla specifica valutazione medica relativa allo stato di incapacità dell' – ben argomentato ed esente da vizi logici, emerge Per_1
infatti che la stessa, già in epoca precedente all'anno 2018 –e quindi al momento della conclusione dell'accordo dell'11.1.2018–, era affetto da
“…Malattia di Alzheimer di tipo grave C (completamente dipendente) con alterazione comportamentale psicologica (x18) quando l'alterazione cognitiva è associata ad altre alterazioni comportamentali o psicologiche clinicamente significative (p.e. apatia,
aggressività, disinibizione, comportamenti o vocalizzazioni dirompenti, disturbi del sonno
o dell'appetito/dell'alimentazione) : si ponga altresì in risalto che la componente mista sta
a rappresentare la comorbidità clinica di tipo vascolare in soggetto con pregressa epilessia vascolare (19.10.2018).… Sulla base della documentazione medica esaminata, letto il
verbale di udienza del 8.4.2019, in ragione della patologia del Sig. e Persona_1
della lenta progressione della malattia degenerativa che richiede anni, non mesi, per portare ad un quadro come quello diagnosticato nel mese di luglio 2018, si deve ritenere che lo stesso non potesse essere in grado di volere ed intendere alla data di sottoscrizione della
scrittura privata del 11.01.2018.” [così le conclusioni dell'ausiliario Prof.
[...]
medico psichiatra (che peraltro precisa “…È pressoché Persona_2
inammissibile pensare che nel gennaio 2018 il paziente fosse nel pieno delle sue capacità di intendere e di volere, in considerazione dei tempi di progressione della malattia e dello
pagina 8 di 15 stato in cui il paziente è stato valutato solo sei mesi dopo. La progressione del disturbo, infatti, viene suddivisa in cinque o più stadi, ma in generale quelli critici sono tre: amnestico, della demenza e vegetativo. Nei primi stadi i sintomi possono essere facilmente
confusi con un normale deterioramento mestico (vedi sintomi premonitori). Stadio amnestico: dura in genere dai 2 ai 4 anni ed è dominato da disturbi della memoria e difficoltà del linguaggio. In particolare, si osservano: • Perdite significative della memoria
(soprattutto quella recente); • Disorientamento temporale;
• Non riconoscimento di luoghi
familiari; • Difficoltà nel prendere decisioni, perseverazioni;
• Perdita d'iniziativa e motivazione;
• Segni e sintomi di depressione e aggressività; • Perdita di interesse verso i propri hobby e le proprie attività. Stadio vegetativo: dura in genere da 1 a 3 anni. In questa fase la persona perde totalmente la sua autonomia. In particolare può: • avere
difficoltà ad alimentarsi;
• Non riconoscere parenti, amici e oggetti noti;
• Avere difficoltà
a capire o interpretare gli eventi;
• Essere incapace di riconoscere anche i percorsi interni alla propria abitazione;
• Avere difficoltà a camminare;
• Diventare incontinente per feci
e urine;
• Mostrare dei comportamenti inappropriati in pubblico;
• Essere confinato a una
sedia a rotelle o a un letto. Quella appena descritta è la forma più frequente di esordio della malattia, che colpisce in prima battuta il lobo temporale. Esistono varianti di atrofie lobari (demenza a prevalenza frontale e demenza a prevalenza afasica), che si differenziano dalla forma prototipica dell'Alzheimer per la sede di esordio dell'atrofia
(vedi TAC CRANIO del 16.02.2018, esattamente quasi poco più di 1 mese dopo la sottoscrizione della scrittura privata). Si tenga conto che, avvicinandoci alle conclusioni, non sarebbe ammissibile, alla luce della fenomenologia clinica, supporre la “supremazia” per così dire del quadro misto che avrebbe un decorso differente e più acuto e rapido,
pagina 9 di 15 mettendo in discussione quanto qui stiamo assserendo, dal momento che come da certificazione del da 19.10.2018 “…è affetto da Deterioramento Cognitivo Pt_2
inquadrabile in una Malattia di Alzheimer, con associata componente vascolare,
aggravato da disturbi psicocomportamentali consistenti in irascibilità, pensieri ossessivi, apatia, affaccendamento inoperoso, confabulazione, resistenza alle cure igieniche”), confermate anche nelle risposte fornite dal medesimo alle osservazioni avanzate dai consulenti di parte, dove si legge “…non può condividersi la prima
contestazione in merito allo stato del Sign. alla data di Prima visita del Persona_1
Sig presso l'Ospedale di BelColle del 25.07.2018. Vero è che Persona_1
neurologo del nosocomio concluda per un deterioramento cognitivo di media gravità
(Malattia di Alzheimer di tipo misto con disabilità modesta), ma è altrettanto vero che il
punteggio rilevato (oltre alla clinica documentata) di 18/30 MMSE è indice di una grave compromissione delle abilità cognitive. Tale considerazione è avvalorata ancor più dalla successiva rivalutazione effettuata solo tre mesi dopo, in cui Il MMSE scendeva addirittura a 14/30. Si ricorda al CTP Dr che la valutazione clinica regna Per_3
sempre sovrana, pertanto non solo per questo motivo, il test risultando senza dubbio affidabile, va comunque interpretato in modo corretto, perché anche un punteggio di 30 potrebbe non escludere del tutto una diagnosi di demenza.… Alle osservazioni di una supremazia improvvisa della componente ischemica rispetto a quella d'Alzheimer, lo
scrivente è stato a pag 28 molto chiaro sulla non supremazia ma copresenza comorbide come spesso si vede e, tra l'altro come certificato dal Policlinico A. Gemelli in data
19.10.2018. Considerazioni di carattere grafologico lo scrivente, per esperienza pluridecennale con questa tipologia di patologie, non la ritiene dirimente;
inoltre tale
pagina 10 di 15 valutazione dovrebbe essere rimessa ad appositi esperti iscritti in separati elenchi come
CTU grafologi.”].
Devono essere inoltre valorizzati, ritiene il Tribunale, da un lato, l'elemento indiziario del “grave pregiudizio” e, dall'altro, l'elemento [parimenti indiziario] della riconoscibilità esteriore dello stato di incapacità del convenuto [sulla possibilità di ritenere il pregiudizio in questione quale elemento indiziario del requisito della malafede, da valutare unitamente agli altri elementi di prova, cfr. Cass. 19458/2015].
In ragione del rapporto parentale tra le parti e la circostanza per cui le medesime avevano lungamente lavorato insieme, appare ben inverosimile che lo stato di incapacità naturale non fosse riconoscibile all'attore, atteso che il deterioramento cognitivo e comportamentale risulta manifestato pacificamente da sin dal biennio antecedente Persona_1
all'instaurazione del presente giudizio (cfr. verbale di accertamento dell'invalidità civile del 5.12.2018 depositato in atti).
Sussiste altresì il grave pregiudizio in danno del convenuto il quale, con la scrittura dell'11.1.2018, non solo avrebbe dismesso la propria quota societaria in assenza di qualsiasi corrispettivo ma si sarebbe assunto anche un debito derivante dalla gestione comune della società Controparte_3
nell'importo di € 138.078.
[...]
Alla luce delle predette emergenze istruttorie deve quindi essere accolta la domanda di annullamento della scrittura privata oggetto di causa in quanto stipulata da contraente incapace di intendere e di volere.
pagina 11 di 15 L'annullamento della scrittura oggetto di causa determina l'infondatezza della pretesa attorea di pagamento fondata sulla ricognizione di debito ivi convenuta, nonché l'infondatezza della domanda risarcitoria che si basava sull'inadempimento del convenuto ad una scrittura dichiarata invalida. Detta ultima domanda risarcitoria è peraltro rimasta totalmente sprovvista di supporto probatorio non avendo l'attore neanche chiarito per quale ragione la mancata partecipazione della società Tirrena Scavi S.a.s. alle gare di appalto indicate in atti sarebbe imputabile al mancato trasferimento della quota societaria del convenuto, né tantomeno, può ritenersi ipso iure sussistente il danno da perdita di chance di aggiudicazione delle procedure di appalto.
Invero la Tirrena Scavi s.a.s. ben avrebbe potuto partecipare alle predette gare anche con la compagine societaria esistente all'inizio del 2018.
Sostenere che la permanenza della quota del 50% in capo al convenuto avrebbe determinato una paralisi decisionale in ragione delle condizioni cliniche del medesimo, conferma soltanto quanto accertato in sede giudiziale: l'incapacità del medesimo di attendere ai propri compiti di socio accomandatario e rappresentante legale della società ovvero l'incapacità di intendere e di volere di al gennaio 2018. Persona_1
Né d'altra parte il dedotto credito può ritenersi fondato sulle ulteriori scritture private depositate in atti, antecedenti al 2018, sulla base delle quali l'attore ha chiesto nelle memorie istruttorie e in sede di precisazione delle conclusioni, svolgersi CTU contabile.
pagina 12 di 15 La richiesta di CTU contabile svolta dall'attore, avente carattere meramente esplorativo, non è stata ammessa dal G.i. nel corso del giudizio.
Invero, con il presente giudizio l'attore ha inteso dare esecuzione all'accordo sottoscritto con il convenuto in data 11.1.2018, nondimeno, a fronte dell'eccezione di annullabilità della scrittura privata per incapacità naturale di l'attore ha sostenuto la debenza delle somme oggetto di Persona_1
ricognizione in ragione di non meglio precisati rapporti economici e societari tra le parti, asseritamente evincibili dalle scritture private sottoscritte dalle parti anche negli anni precedenti al 2018. Tuttavia, dalla scrittura privata del 10.08.2017 (l'ultima scrittura precedente a quella azionata nel presente giudizio che sulla base delle deduzioni attoree dovrebbe fotografare i rapporti di dare e avere tra le parti), contrariamente a quanto dedotto dall'attore, emerge la sostanziale parità dei reciproci crediti e debiti. In particolare in detta scrittura, che è l'ultima scrittura sottoscritta dalle parti prima di quella oggetto di causa si legge che “ ha maturato Pt_1
verso un credito per € 65.000, mentre ha maturato un debito di € 83.525 Per_1
determinando una posizione netta di € 18.525 a debito;
ha Per_1
corrispondentemente maturato una posizione esattamente speculare e al contrario determinando quindi una posizione creditoria verso di pari importo;
entrambi Pt_1
hanno verso la banca un debito pro quota pari ad € 20.455 (che accollandolo a e Pt_1
detraendo il debito di € 18.525 a risulta un credito di € 1.920); alla luce quindi Pt_1
di quanto sopra esposto entrambi concordemente stabiliscono di definire complessivamente le reciproche posizioni nel seguente modo: cede la propria quota sociale Persona_1
pagina 13 di 15 ad il quale acquisisce l'intero capitale della Società Tarquinia Scavi s.a.s.; Parte_1
e riconoscendo preliminarmente la correttezza e la veridicità di Parte_1 Per_1
quanto sopra riportato decidono di chiudere i reciproci rapporti credito-debito come segue:
Corrisponderà a la somma di € 1.830 a tacitazione di qualsivoglia Pt_1 Per_1
pretesa, accollandosi il pagamento del residuo mutuo al netto della quota dell'incasso commerciale di cui sopra”. Sulla base del tenore letterale della scrittura ora citata, quindi, non emerge in alcun modo il dedotto credito azionato nel presente giudizio, al contrario la scrittura in parola indica un credito in favore del convenuto. Sulla base della stessa, quindi, l'attore non può far valere alcuna ulteriore o diversa posta creditoria, e la richiesta di CTU, oltre che inammissibile in quanto meramente esplorativa, non appare sorretta neanche da un principio di prova in ordine al credito azionato.
Pertanto, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite e le spese di CTU, liquidate con separato decreto nel corso del giudizio, seguono il principio della soccombenza come stabilito in parte dispositiva.
Possono essere compensate le spese di lite tra l'attore e l'interveniente volontario in ragione della mancata coltivazione del giudizio da parte di in proprio, dopo la costituzione in giudizio. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande sub 1 e 2 dell'atto di citazione;
pagina 14 di 15 2) accertata l'incapacità di intendere e di volere di Persona_1
all'11.1.2018, pronunciato l'annullamento della scrittura privata oggetto di causa, rigetta le ulteriori domande attoree;
3) pone, con riferimento ai rapporti interni tra le parti, definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU liquidate con separato decreto, fermo restando l'obbligo solidale delle parti nei confronti del CTU;
4) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte convenuta che liquida in complessivi € 14.103 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
5) compensa le spese di lite tra l'attore e l'interveniente volontario.
Civitavecchia, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
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