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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/10/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.06.2024 da
, nata a [...], il [...] Parte_1
e
, nato a [...], il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Ingravalle, in virtù di procura alle liti in atti;
- ricorrenti –
nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 07.06.2024,
e ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., essendo decorsi i termini di legge, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui alla convenzione da loro depositata in ricorso e recepita Tribunale con sentenza – che ha pronunciato la separazione tra i coniugi - emessa in data
01.10.2024 e depositata in data 02.10.2024, come corretta – giusto errore materiale – con provvedimento del 03.12.2024, senza alcuna previsione a titolo di assegno di divorzio.
A tal fine le parti hanno depositato in data 05.04.2025 note scritte in sostituzione dell'udienza del 07.04.2025, fissata per la prosecuzione del giudizio, nelle quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare per la cessazione degli effetti civili del matrimonio le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di separazione.
Del presente procedimento, come prescritto dagli artt. 70 e 71 c.p.c., è stata data comunicazione al P.M. che – come da attestazione di cancelleria - ha espresso parere favorevole.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato (16.09.2024) per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c..
Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa il 01.10.2024
e pubblicata dal Tribunale di Trani il 02.10.2024 e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle predette note del 05.04.2025, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio coniugi può pertanto esser recepita, non essendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico o all'interesse superiore della prole.
In ordine alle spese di lite, nulla deve disporsi trattandosi di procedimento incardinato su domanda congiunta dei coniugi e, in ogni caso, in ragione del conferimento del mandato collettivo a favore dell'unico procuratore comune costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi contratto con rito concordatario, tra e , in data Parte_1 Parte_2
13.05.2009 (trascritto nel registro degli atti dello stato civile, sotto il n. 37, parte II, serie A, per l'anno 2009), alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato
07.06.2024, che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e forma parte integrante della presente sentenza;
2) nulla sulle spese;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
Così deciso in Trani, il 30.0.2025 , nella Camera di Consiglio della Sezione Civile.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli dott. Francesco Pellecchia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.06.2024 da
, nata a [...], il [...] Parte_1
e
, nato a [...], il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Ingravalle, in virtù di procura alle liti in atti;
- ricorrenti –
nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 07.06.2024,
e ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., essendo decorsi i termini di legge, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui alla convenzione da loro depositata in ricorso e recepita Tribunale con sentenza – che ha pronunciato la separazione tra i coniugi - emessa in data
01.10.2024 e depositata in data 02.10.2024, come corretta – giusto errore materiale – con provvedimento del 03.12.2024, senza alcuna previsione a titolo di assegno di divorzio.
A tal fine le parti hanno depositato in data 05.04.2025 note scritte in sostituzione dell'udienza del 07.04.2025, fissata per la prosecuzione del giudizio, nelle quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare per la cessazione degli effetti civili del matrimonio le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di separazione.
Del presente procedimento, come prescritto dagli artt. 70 e 71 c.p.c., è stata data comunicazione al P.M. che – come da attestazione di cancelleria - ha espresso parere favorevole.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato (16.09.2024) per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c..
Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa il 01.10.2024
e pubblicata dal Tribunale di Trani il 02.10.2024 e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle predette note del 05.04.2025, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio coniugi può pertanto esser recepita, non essendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico o all'interesse superiore della prole.
In ordine alle spese di lite, nulla deve disporsi trattandosi di procedimento incardinato su domanda congiunta dei coniugi e, in ogni caso, in ragione del conferimento del mandato collettivo a favore dell'unico procuratore comune costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi contratto con rito concordatario, tra e , in data Parte_1 Parte_2
13.05.2009 (trascritto nel registro degli atti dello stato civile, sotto il n. 37, parte II, serie A, per l'anno 2009), alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato
07.06.2024, che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e forma parte integrante della presente sentenza;
2) nulla sulle spese;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
Così deciso in Trani, il 30.0.2025 , nella Camera di Consiglio della Sezione Civile.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli dott. Francesco Pellecchia