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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2024, n. 10427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10427 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO RG KL nato il [...] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Il difensore di P.C. Avv. ALBERTO MARELLI del foro di MILANO deposita conclusioni scritte, alle quali si riporta, unitamente alla nota spese. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10427 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 30/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 febbraio 2023, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto RG KL IO colpevole del delitto di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., per avere, pubblicando, nel febbraio 2018, un post sul social media facebook, rivolto espressioni offensive nei confronti del Comune di Buccinasco, accusando l'ente di avergli irrogato una sanzione pecuniaria "perché ha offeso un boss", e, inoltre, di usare "mezzucci per giustificare la 'ndrangheta", di "andare in soccorso di una 'ndrina mafiosa e di fare la multa a chi fa satira", di allearsi così "palesemente con la mafia", di "puntare subdolamente sul quieto vivere attraverso mezzi intimidatori", irrogando al predetto la pena di 1.500 euro di multa e condannandolo a risarcire l'ente locale, costituitosi parte civile, con la somma di euro 10.000. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte osservava che: - la premessa all'odierna vicenda era costituita dalle sanzioni pecuniarie inflitte alla KL VI & co., agenzia di comunicazione facente riferimento al prevenuto, per l'affissione non autorizzata di manifestini, sulla recinzione della pista di pattinaggio e nella bacheca degli avvisi del Comune, ritraenti CC AL (personaggio conosciuto per i suoi trascorsi criminali e per il ruolo di vertice ricoperto nel clan 'ndranghetista omonimo) in sembianze femminili;
- le espressioni usate nei post pubblicati su facebook, riportate in imputazione, e che avevano costituito la reazione dell'imputato alla irrogazione delle predette sanzioni, costituivano un'indubbia offesa alla reputazione del Comune di Buccinasco, finendolo per indicare come colluso con la 'ndrangheta; - non si ravvisava scriminante alcuna, in assenza del necessario requisito della verità della notizia (oltretutto, in precedenza, il prevenuto stesso aveva condotto una campagna antimafia proprio in collaborazione con il sindaco del comune di Buccinasco) e della continenza delle espressioni usate. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Eugenio Minniti, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Premessa la rassegna delle norme relative alla valutazione della prova raccolta in giudizio, e particolarmente della prova indiziaria, se ne deduceva la manifesta illogicità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale. La Corte d'appello, infatti, non aveva adeguatamente valutato la sussistenza della scriminante del diritto di satira. L'imputato, infatti, aveva espresso un 1 giudizio ironico sulla vicenda di cui era stato protagonista e non aveva, del resto, addebitato al Comune di Buccinasco alcuna concreta condotta. Come, peraltro, satirica era anche la rappresentazione del AL in panni femminili. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte inviava una memoria scritta con la quale concludeva per l'inammissibilità del ricorso. 4. Depositava memoria il difensore della parte civile chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, con la liquidazione delle spese del grado. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. In relazione al diritto di satira, come scriminante di una condotta di diffamazione si è, infatti, precisato che: - in tema di diffamazione, ricorre l'esimente dell'esercizio dei diritti di critica e di satira politica nel caso in cui le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale (Sez. 5, n. 9953 del 15/11/2022, Piccione, Rv. 284177; Sez. 5, n. 320 del 14/10/2021, dep. 2022, Mihai, Rv. 282871); - in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di critica nella forma satirica sussiste quando l'autore presenti, in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione di persone di alto rilievo, una situazione e un personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa, e non quando si diano informazioni che, ancorché presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino storicamente false (Sez. 5, n. 34129 del 10/05/2019, Melia, Rv. 277002). 2. Dati i ricordati criteri, risulta evidente come, nelle espressioni rivolte dall'imputato all'ente locale, sia innanzitutto carente lo stesso requisito proprio della satira, l'utilizzo di forme lessicali scherzose ed ironiche. Queste, infatti, al più potevano considerarsi essere quelle usate per dileggiare CC AL (ritraendolo in sembianze femminili) ma non certo nelle parole 2 rivolte all'ente che l'aveva sanzionato (non ingiustamente, per quanto risulti nel presente processo) per l'affissione non autorizzata di quei manifestini. Nei confronti del Comune di Buccinasco, infatti, le espressioni provenienti dall'imputato non sono affatto scherzose o ironiche, visto c:he si era affermato come il procedimento sanzionatorio nei suoi confronti costituiva la riprova di una prossimità dell'ente al contesto malavitoso in cui CC AL era accusato di avere operato. Né può rinvenirsi, nelle medesime parole del prevenuto, l'esercizio di un legittimo diritto di critica (e non più di satira), posto che manca del tutto, in esse, il necessario riferimento alla verità (o anche solo alla verosimiglianza) di quanto sostenuto, l'avere l'ente sostenuto le parti di un malavitoso, sempre considerando che non si era neppure allegata l'eventuale illegittimità, in diritto ed in fatto, delle sanzioni pecuniarie irrogate all'imputato. Non resta allora che prendere atto dell'assenza di vizi logici manifesti nella motivazione della Corte di appello di conferma della sentenza, di prime cure, di condanna del prevenuto. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si stima equo liquidare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge. Così deciso, in Roma il 30 gennaio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Il difensore di P.C. Avv. ALBERTO MARELLI del foro di MILANO deposita conclusioni scritte, alle quali si riporta, unitamente alla nota spese. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10427 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 30/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 febbraio 2023, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto RG KL IO colpevole del delitto di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., per avere, pubblicando, nel febbraio 2018, un post sul social media facebook, rivolto espressioni offensive nei confronti del Comune di Buccinasco, accusando l'ente di avergli irrogato una sanzione pecuniaria "perché ha offeso un boss", e, inoltre, di usare "mezzucci per giustificare la 'ndrangheta", di "andare in soccorso di una 'ndrina mafiosa e di fare la multa a chi fa satira", di allearsi così "palesemente con la mafia", di "puntare subdolamente sul quieto vivere attraverso mezzi intimidatori", irrogando al predetto la pena di 1.500 euro di multa e condannandolo a risarcire l'ente locale, costituitosi parte civile, con la somma di euro 10.000. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte osservava che: - la premessa all'odierna vicenda era costituita dalle sanzioni pecuniarie inflitte alla KL VI & co., agenzia di comunicazione facente riferimento al prevenuto, per l'affissione non autorizzata di manifestini, sulla recinzione della pista di pattinaggio e nella bacheca degli avvisi del Comune, ritraenti CC AL (personaggio conosciuto per i suoi trascorsi criminali e per il ruolo di vertice ricoperto nel clan 'ndranghetista omonimo) in sembianze femminili;
- le espressioni usate nei post pubblicati su facebook, riportate in imputazione, e che avevano costituito la reazione dell'imputato alla irrogazione delle predette sanzioni, costituivano un'indubbia offesa alla reputazione del Comune di Buccinasco, finendolo per indicare come colluso con la 'ndrangheta; - non si ravvisava scriminante alcuna, in assenza del necessario requisito della verità della notizia (oltretutto, in precedenza, il prevenuto stesso aveva condotto una campagna antimafia proprio in collaborazione con il sindaco del comune di Buccinasco) e della continenza delle espressioni usate. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Eugenio Minniti, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Premessa la rassegna delle norme relative alla valutazione della prova raccolta in giudizio, e particolarmente della prova indiziaria, se ne deduceva la manifesta illogicità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale. La Corte d'appello, infatti, non aveva adeguatamente valutato la sussistenza della scriminante del diritto di satira. L'imputato, infatti, aveva espresso un 1 giudizio ironico sulla vicenda di cui era stato protagonista e non aveva, del resto, addebitato al Comune di Buccinasco alcuna concreta condotta. Come, peraltro, satirica era anche la rappresentazione del AL in panni femminili. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte inviava una memoria scritta con la quale concludeva per l'inammissibilità del ricorso. 4. Depositava memoria il difensore della parte civile chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, con la liquidazione delle spese del grado. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. In relazione al diritto di satira, come scriminante di una condotta di diffamazione si è, infatti, precisato che: - in tema di diffamazione, ricorre l'esimente dell'esercizio dei diritti di critica e di satira politica nel caso in cui le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale (Sez. 5, n. 9953 del 15/11/2022, Piccione, Rv. 284177; Sez. 5, n. 320 del 14/10/2021, dep. 2022, Mihai, Rv. 282871); - in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di critica nella forma satirica sussiste quando l'autore presenti, in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione di persone di alto rilievo, una situazione e un personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa, e non quando si diano informazioni che, ancorché presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino storicamente false (Sez. 5, n. 34129 del 10/05/2019, Melia, Rv. 277002). 2. Dati i ricordati criteri, risulta evidente come, nelle espressioni rivolte dall'imputato all'ente locale, sia innanzitutto carente lo stesso requisito proprio della satira, l'utilizzo di forme lessicali scherzose ed ironiche. Queste, infatti, al più potevano considerarsi essere quelle usate per dileggiare CC AL (ritraendolo in sembianze femminili) ma non certo nelle parole 2 rivolte all'ente che l'aveva sanzionato (non ingiustamente, per quanto risulti nel presente processo) per l'affissione non autorizzata di quei manifestini. Nei confronti del Comune di Buccinasco, infatti, le espressioni provenienti dall'imputato non sono affatto scherzose o ironiche, visto c:he si era affermato come il procedimento sanzionatorio nei suoi confronti costituiva la riprova di una prossimità dell'ente al contesto malavitoso in cui CC AL era accusato di avere operato. Né può rinvenirsi, nelle medesime parole del prevenuto, l'esercizio di un legittimo diritto di critica (e non più di satira), posto che manca del tutto, in esse, il necessario riferimento alla verità (o anche solo alla verosimiglianza) di quanto sostenuto, l'avere l'ente sostenuto le parti di un malavitoso, sempre considerando che non si era neppure allegata l'eventuale illegittimità, in diritto ed in fatto, delle sanzioni pecuniarie irrogate all'imputato. Non resta allora che prendere atto dell'assenza di vizi logici manifesti nella motivazione della Corte di appello di conferma della sentenza, di prime cure, di condanna del prevenuto. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si stima equo liquidare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge. Così deciso, in Roma il 30 gennaio 2024.