CASS
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - SI TE CC - 25/11/2025 R.G.N. 26454/2025 MA EC CU SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 02/07/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 2 luglio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava il reclamo proposto da XXXXXXXXXXXXXXXX, avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza, il quale aveva respinto l’istanza di liberazione anticipata speciale formulata dal detenuto per i periodi di detenzione sofferti nel periodo temporale oggetto del d.l. n. 146 del 23.12.2013. Il Tribunale confermava il provvedimento, osservando che il decreto-legge invocato aveva una efficacia temporale limitata al biennio 24.12.2013-24.12.2015, sicché l’istanza presentata il 30.5.2024 doveva ritenersi tardiva in quanto al di fuori dell’arco temporale di vigenza del menzionato decreto-legge.
2. Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la menzionata ordinanza del 2 luglio 2025, articolando un unico motivo di ricorso in cui denuncia violazione di legge in relazione all'art. 4 del d.l. n. 146 del 2023. Osserva che la norma non indica un termine finale entro il quale formulare la richiesta di liberazione anticipata nella misura prevista dalla disposizione invocata e che il termine di due anni è relativo al periodo di riferimento della norma. Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento. Ha osservato che, in assenza di espressa previsione normativa, non può ravvisarsi una causa di decadenza e che la circostanza che i benefici possano essere riconosciuti con riferimento ad uno specifico arco di tempo, non implica che l’istanza per beneficiarne debba essere proposta nel medesimo arco temporale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato.
2.Deve premettersi che nel sistema processuale penale, ai sensi dell’art. 173 cod. proc. pen., i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla Penale Sent. Sez. 1 Num. 395 Anno 2026 Presidente: DE RZ PE Relatore: TE SI Data Udienza: 25/11/2025 legge. La lettera del disposto normativo in esame, art. 4 d.l. n. 146 del 23.12.2013, d'altro canto, non contiene alcuna previsione esplicita di decadenza in relazione ai tempi entro i quali formulare domanda di liberazione anticipata nella maggior misura prevista dalla legge. Il lasso di tempo riferito dalla norma, ovvero il biennio 24.12.2013-24.12.2015, è volto ad individuare i periodi di detenzione in relazione ai quali il detenuto può beneficiare della maggiore detrazione di pena (75 giorni anziché 45), con la precisazione che il beneficio si applica anche a coloro che, a decorrere dal 1.1.2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, purché abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Il fatto che i semestri di pena detentiva potenzialmente interessati da una maggiore detrazione di liberazione anticipata siano definiti entro ben precisi confini temporali non comporta affatto, né da un punto di vista letterale, né logico, che la domanda diretta ad ottenere il maggior beneficio debba pur essa intervenire, pena altrimenti la sua inammissibilità, nel periodo di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore della nuova disciplina e il termine finale delineato, ad altri fini, dal legislatore. Questa Corte, secondo un condiviso orientamento che trova rispondenza nel chiaro dettato della legge, ha ritenuto che l'articolo 4 del decreto legge n. 146 del 2013, convertito con modif. nella legge n. 10 del 2014, che disciplina la liberazione anticipata speciale, non pone termini per la proposizione della relativa domanda.Esso si limita a fissare l'arco temporale per il quale il più esteso beneficio può essere riconosciuto, come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato, statuendo, tra l'altro, che "la disciplina della liberazione anticipata speciale ... ha natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella generale di cui all'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, potendo trovare applicazione, pertanto, solo in relazione a periodi di detenzione sofferti nella vigenza temporale prevista, compresa tra 11 gennaio 2010 e il 23 dicembre 2015, e non per quelli posti a cavallo della data iniziale, non determinandosi in tal modo alcuna disparità di trattamento in considerazione della ragione della sua introduzione" (Sez. 1, n. 18224 del 19/10/2018, dep. 2019, Giorgi, Rv. 275467; Sez. 1, n. 42099 del 13/09/2019, Rv. 277295 – 01).
3.Alla luce delle considerazioni esposte, deve annullarsi l’ordinanza impugnata con invio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per il giudizio. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente SI TE PE DE RZ IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 2
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 2 luglio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava il reclamo proposto da XXXXXXXXXXXXXXXX, avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza, il quale aveva respinto l’istanza di liberazione anticipata speciale formulata dal detenuto per i periodi di detenzione sofferti nel periodo temporale oggetto del d.l. n. 146 del 23.12.2013. Il Tribunale confermava il provvedimento, osservando che il decreto-legge invocato aveva una efficacia temporale limitata al biennio 24.12.2013-24.12.2015, sicché l’istanza presentata il 30.5.2024 doveva ritenersi tardiva in quanto al di fuori dell’arco temporale di vigenza del menzionato decreto-legge.
2. Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la menzionata ordinanza del 2 luglio 2025, articolando un unico motivo di ricorso in cui denuncia violazione di legge in relazione all'art. 4 del d.l. n. 146 del 2023. Osserva che la norma non indica un termine finale entro il quale formulare la richiesta di liberazione anticipata nella misura prevista dalla disposizione invocata e che il termine di due anni è relativo al periodo di riferimento della norma. Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento. Ha osservato che, in assenza di espressa previsione normativa, non può ravvisarsi una causa di decadenza e che la circostanza che i benefici possano essere riconosciuti con riferimento ad uno specifico arco di tempo, non implica che l’istanza per beneficiarne debba essere proposta nel medesimo arco temporale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato.
2.Deve premettersi che nel sistema processuale penale, ai sensi dell’art. 173 cod. proc. pen., i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla Penale Sent. Sez. 1 Num. 395 Anno 2026 Presidente: DE RZ PE Relatore: TE SI Data Udienza: 25/11/2025 legge. La lettera del disposto normativo in esame, art. 4 d.l. n. 146 del 23.12.2013, d'altro canto, non contiene alcuna previsione esplicita di decadenza in relazione ai tempi entro i quali formulare domanda di liberazione anticipata nella maggior misura prevista dalla legge. Il lasso di tempo riferito dalla norma, ovvero il biennio 24.12.2013-24.12.2015, è volto ad individuare i periodi di detenzione in relazione ai quali il detenuto può beneficiare della maggiore detrazione di pena (75 giorni anziché 45), con la precisazione che il beneficio si applica anche a coloro che, a decorrere dal 1.1.2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, purché abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Il fatto che i semestri di pena detentiva potenzialmente interessati da una maggiore detrazione di liberazione anticipata siano definiti entro ben precisi confini temporali non comporta affatto, né da un punto di vista letterale, né logico, che la domanda diretta ad ottenere il maggior beneficio debba pur essa intervenire, pena altrimenti la sua inammissibilità, nel periodo di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore della nuova disciplina e il termine finale delineato, ad altri fini, dal legislatore. Questa Corte, secondo un condiviso orientamento che trova rispondenza nel chiaro dettato della legge, ha ritenuto che l'articolo 4 del decreto legge n. 146 del 2013, convertito con modif. nella legge n. 10 del 2014, che disciplina la liberazione anticipata speciale, non pone termini per la proposizione della relativa domanda.Esso si limita a fissare l'arco temporale per il quale il più esteso beneficio può essere riconosciuto, come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato, statuendo, tra l'altro, che "la disciplina della liberazione anticipata speciale ... ha natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella generale di cui all'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, potendo trovare applicazione, pertanto, solo in relazione a periodi di detenzione sofferti nella vigenza temporale prevista, compresa tra 11 gennaio 2010 e il 23 dicembre 2015, e non per quelli posti a cavallo della data iniziale, non determinandosi in tal modo alcuna disparità di trattamento in considerazione della ragione della sua introduzione" (Sez. 1, n. 18224 del 19/10/2018, dep. 2019, Giorgi, Rv. 275467; Sez. 1, n. 42099 del 13/09/2019, Rv. 277295 – 01).
3.Alla luce delle considerazioni esposte, deve annullarsi l’ordinanza impugnata con invio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per il giudizio. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente SI TE PE DE RZ IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 2