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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4934/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Ramacciotti Presidente dott. Susanna Zavaglia Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4934/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI GISELLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DEL MULINETTI 39 44122 FERRARA presso il difensore avv.
ROSSI GISELLA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICAI PATRIZIA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA F. CAVALLOTTI 2 BONDENO presso il difensore avv. MICAI
PATRIZIA
CONVENUTA
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta dell'udienza del 15.10.2024.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a Finale Emilia in data 14.06.2014 con il rito civile è già stato pronunziato con sentenza di questo Tribunale n. 1432/2022 pubblicata il 22.11.2022.
Le parti concordano sull'affido condiviso della minore nata il [...], già statuito in sede Per_1 di separazione e che va senz'altro confermato.
L'opportunità di mantenere il regime di affido condiviso di d'altra parte, è stata riconosciuta Per_1
anche dal CTU nominato dott.ssa la quale ha rilevato che, pur residuando nella coppia Per_2
genitoriale difficoltà di comunicazione e reciproche diffidenze, con ricadute non positive sul processo di formazione della minore, già in età critica (preadolescenza ormai prossima) per quanto concerne il mantenimento di un livello adeguato di relazione con le figure genitoriali, non appare consigliabile l'affidamento esclusivo ad uno o all'altro genitore, risultando maggiormente conforme l'interesse morale e materiale della minore, in quanto più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare, la conferma del regime in essere, provvedimento che implica l'obbligo di corresponsabilizzazione dei genitori per l'assunzione di un compito educativo pieno, e, quindi, condiviso, superando rancori e ostilità.
Non sussiste contrasto in ordine al mantenimento del collocamento prevalente di presso la Per_1
madre mentre, quanto al calendario di frequentazione del padre, in assenza di diverso accordo delle parti (pur invitate ripetutamente a formulare sul punto conclusioni congiunte) deve recepirsi integralmente quello proposto dal CTU all'esito delle consulenza e rappresentato anche a da Per_1 considerare come indicazione “di minima” in relazione all'attuale età della minore, ma, al tempo stesso, accettabile e praticabile per la bambina.
La difficoltà di comunicazione fra i genitori, e le dissintonie comportamentali ben evidenziate nella relazione peritale, suscettibili di configurare un impedimento all'esercizio condiviso della genitorialità, in quanto foriere di continui malintesi e discussioni, esitati in passato nell'attribuzione alla minore di spazi decisionali inadatti all'età e di ostacolo alla possibilità di comprensione della stessa, con periodi di sospensione della corretta frequentazione fra la minore e il padre, inducono a prevedere Per_1 un'attività di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali potranno fornire ai genitori supporto psicoeducativo e mediazione.
Vi è infatti necessità, come evidenziato dal CTU, che le parti possano essere aiutate ad integrare in modo per loro utile e intelligibile la situazione che li accomuna nel sostegno alla crescita di e Per_1
ad assumere nel percorso educativo della figlia atteggiamenti coerenti e opportunamente concordati.
Il CTU ha invece escluso, pur avendo rilevato segni di disagio emotivo nella minore, di dare indicazione per un sostegno psicologico individuale alla stessa, ritenendo che “la “cura” più adeguata pagina 2 di 6 per i disagi evolutivi che presenta non possa prescindere dalla cessazione del suo Per_1 coinvolgimento nei conflitti tra i genitori, che le consenta l'esperienza di una madre e di un padre maggiormente collaborativi, maggiormente coerenti nelle azioni educative, e maggiormente rispettosi
l'uno dell'altro”.
I Servizi depositeranno relazione di aggiornamento direttamente al Giudice Tutelare in sede – cui va trasmessa copia del presente provvedimento - entro il 30.07.2025.
Venendo, infine, alle questioni economiche, non risultano essere intervenute variazioni delle condizioni reddituali delle parti tali da giustificare una modifica di quanto statuito sul punto dal Presidente con ordinanza del 20.2.2022, tenuto anche conto dei tempi di permanenza della minore presso il padre qui statuiti, che le parti sono tenute a rispettare in maniera rigorosa, salvo deroghe che le medesime riterranno di concordare necessariamente prima della relativa comunicazione alla minore. E' esigenza prioritaria, invero, quella di garantire l'accesso della minore ad entrambi i genitori, che non può recedere a fronte delle momentanee volontà e intemperanze della bambina, generate da uno stile comunicativo genitoriale confuso, all'interno del quale itiene di poter fare ciò che vuole. Per_1
Spese straordinarie a carico delle parti per il 50% ciascuna, come statuito in sede di separazione.
Il complessivo esito del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, affida la figlia minore nata a Cona (FE) il [...], ad [...] i genitori, disponendo che le Per_1 decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tra gli stessi;
dispone che i genitori esercitino separatamente la potestà in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore nel periodo di permanenza della figlia presso di sé; dispone che la minore suddetta abbia residenza abituale presso la madre, e che frequenti il padre secondo i seguenti tempi e modalità:
• Prima settimana: arà presso il padre nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì dal termine Per_1 dell'orario scolastico alle 21:00. Quando non previsto che la minore trascorra il weekend con la madre in località diversa dalla residenza, la minore potrà pernottare presso il padre il venerdì, rientrando alla casa materna entro la mattinata del sabato.
• Seconda settimana: arà presso il padre dal venerdì al termine dell'orario scolastico al rientro Per_1 all'abitazione materna la domenica entro le 21:00.
pagina 3 di 6 • Nelle vacanze scolastiche natalizie la minore trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale presso la madre;
trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dalla mattina del 25 al pomeriggio del
31 dicembre, e il periodo dal pomeriggio del 31 dicembre al pomeriggio del 6 gennaio. Qualora non vi fosse accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari.
• Nel periodo di vacanze scolastiche pasquali, la minore trascorrerà tre giorni con ciascun genitore, alternando il giorno di Pasqua e il Lunedì di pasquetta. Qualora non vi fosse accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari.
• Durante il periodo estivo, da considerarsi dalla fine della scuola all'inizio del successivo anno scolastico, la minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori due settimane consecutive o non, garantendo una comunicazione telefonica quotidiana col genitore assente. Per consentire le dovute attività organizzative, i genitori dovranno comunicare reciprocamente il periodo in cui porteranno con sé la minore in località di vacanza, e concordare in tal senso, entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo tra i genitori in merito al periodo di vacanza che ciascuno intenda trascorrere con la figlia, la madre deciderà per gli anni pari, il padre in quelli dispari. In ogni caso i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo di destinazione e recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacanze estive.
• La disciplina dei suindicati periodi di vacanza non influirà su quella infrasettimanale o quella dell'alternanza dei fine settimana, nel senso che ove la disciplina delle ferie natalizie, pasquali ed estive si sovrapponga in favore dello stesso genitore che già avrebbe diritto di avere con sé la minore, ciò non comporterà alcun diritto di recupero dei giorni così persi. Nei periodi di vacanza/festività quindi, le normali frequentazioni settimanali saranno sospese, e di questi giorni non vi è possibilità di recupero.
• Nelle ulteriori festività e nei ponti del calendario scolastico si manterrà inalterato il modello di frequentazione consueto, salvo diversi accordi fra i genitori.
• Il padre potrà tenere con sé la figlia in occasione della festa del papà, con il medesimo diritto della madre in occasione della festa della mamma.
• La minore potrà liberamente incontrare tutti i parenti di entrambi i genitori, e potrà altresì pernottare presso i nonni paterni o materni non solo nei giorni in cui ne è prevista rispettivamente la presenza presso il padre o la madre, ma, altresì, in tutte le occasioni in cui, stante l'assenza dei genitori in quanto impegnati nelle rispettive attività lavorative, ciò si rendesse necessario o comunque per loro utile;
tale possibilità di sostituzione vale anche per prelievi e riaccompagnamenti a/da scuola della minore.
• Nel giorno del compleanno della minore, il genitore che, da calendario, avrà presso di sé la figlia consentirà all'altro genitore la visita e la partecipazione ad eventuali iniziative organizzate per la bambina.
pagina 4 di 6 • Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire la figlia nell'andamento scolastico;
dovranno richiedere e\o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti e informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste.
• Le visite mediche dovranno essere concordemente decise, tranne nei casi di emergenza (nei quali il genitore coinvolto si farà carico di avvisare con tempestività l'altro).
Delega il Servizio Sociale territorialmente competente per la vigilanza e il sostegno del nucleo familiare, con richiesta di relazione da inviare direttamente al Giudice tutelare in sede entro il
30.07.2025, e di informare tempestivamente il Tribunale qualora si verifichino situazioni pregiudizievoli per la minore.
Dispone che, a far tempo dall'ordinanza presidenziale del 20.2.2022, corrisponda a Parte_1
quale contributo ordinario mensile per il mantenimento della figlia minore €. CP_1 Per_1
250,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di seguito specificate:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche purché effettuate presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche effettuate privatamente e non presso strutture pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati: b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 5 di 6 Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Modena, camera di consiglio del 15/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Eleonora Ramacciotti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Ramacciotti Presidente dott. Susanna Zavaglia Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4934/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI GISELLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DEL MULINETTI 39 44122 FERRARA presso il difensore avv.
ROSSI GISELLA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICAI PATRIZIA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA F. CAVALLOTTI 2 BONDENO presso il difensore avv. MICAI
PATRIZIA
CONVENUTA
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta dell'udienza del 15.10.2024.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a Finale Emilia in data 14.06.2014 con il rito civile è già stato pronunziato con sentenza di questo Tribunale n. 1432/2022 pubblicata il 22.11.2022.
Le parti concordano sull'affido condiviso della minore nata il [...], già statuito in sede Per_1 di separazione e che va senz'altro confermato.
L'opportunità di mantenere il regime di affido condiviso di d'altra parte, è stata riconosciuta Per_1
anche dal CTU nominato dott.ssa la quale ha rilevato che, pur residuando nella coppia Per_2
genitoriale difficoltà di comunicazione e reciproche diffidenze, con ricadute non positive sul processo di formazione della minore, già in età critica (preadolescenza ormai prossima) per quanto concerne il mantenimento di un livello adeguato di relazione con le figure genitoriali, non appare consigliabile l'affidamento esclusivo ad uno o all'altro genitore, risultando maggiormente conforme l'interesse morale e materiale della minore, in quanto più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare, la conferma del regime in essere, provvedimento che implica l'obbligo di corresponsabilizzazione dei genitori per l'assunzione di un compito educativo pieno, e, quindi, condiviso, superando rancori e ostilità.
Non sussiste contrasto in ordine al mantenimento del collocamento prevalente di presso la Per_1
madre mentre, quanto al calendario di frequentazione del padre, in assenza di diverso accordo delle parti (pur invitate ripetutamente a formulare sul punto conclusioni congiunte) deve recepirsi integralmente quello proposto dal CTU all'esito delle consulenza e rappresentato anche a da Per_1 considerare come indicazione “di minima” in relazione all'attuale età della minore, ma, al tempo stesso, accettabile e praticabile per la bambina.
La difficoltà di comunicazione fra i genitori, e le dissintonie comportamentali ben evidenziate nella relazione peritale, suscettibili di configurare un impedimento all'esercizio condiviso della genitorialità, in quanto foriere di continui malintesi e discussioni, esitati in passato nell'attribuzione alla minore di spazi decisionali inadatti all'età e di ostacolo alla possibilità di comprensione della stessa, con periodi di sospensione della corretta frequentazione fra la minore e il padre, inducono a prevedere Per_1 un'attività di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali potranno fornire ai genitori supporto psicoeducativo e mediazione.
Vi è infatti necessità, come evidenziato dal CTU, che le parti possano essere aiutate ad integrare in modo per loro utile e intelligibile la situazione che li accomuna nel sostegno alla crescita di e Per_1
ad assumere nel percorso educativo della figlia atteggiamenti coerenti e opportunamente concordati.
Il CTU ha invece escluso, pur avendo rilevato segni di disagio emotivo nella minore, di dare indicazione per un sostegno psicologico individuale alla stessa, ritenendo che “la “cura” più adeguata pagina 2 di 6 per i disagi evolutivi che presenta non possa prescindere dalla cessazione del suo Per_1 coinvolgimento nei conflitti tra i genitori, che le consenta l'esperienza di una madre e di un padre maggiormente collaborativi, maggiormente coerenti nelle azioni educative, e maggiormente rispettosi
l'uno dell'altro”.
I Servizi depositeranno relazione di aggiornamento direttamente al Giudice Tutelare in sede – cui va trasmessa copia del presente provvedimento - entro il 30.07.2025.
Venendo, infine, alle questioni economiche, non risultano essere intervenute variazioni delle condizioni reddituali delle parti tali da giustificare una modifica di quanto statuito sul punto dal Presidente con ordinanza del 20.2.2022, tenuto anche conto dei tempi di permanenza della minore presso il padre qui statuiti, che le parti sono tenute a rispettare in maniera rigorosa, salvo deroghe che le medesime riterranno di concordare necessariamente prima della relativa comunicazione alla minore. E' esigenza prioritaria, invero, quella di garantire l'accesso della minore ad entrambi i genitori, che non può recedere a fronte delle momentanee volontà e intemperanze della bambina, generate da uno stile comunicativo genitoriale confuso, all'interno del quale itiene di poter fare ciò che vuole. Per_1
Spese straordinarie a carico delle parti per il 50% ciascuna, come statuito in sede di separazione.
Il complessivo esito del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, affida la figlia minore nata a Cona (FE) il [...], ad [...] i genitori, disponendo che le Per_1 decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tra gli stessi;
dispone che i genitori esercitino separatamente la potestà in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore nel periodo di permanenza della figlia presso di sé; dispone che la minore suddetta abbia residenza abituale presso la madre, e che frequenti il padre secondo i seguenti tempi e modalità:
• Prima settimana: arà presso il padre nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì dal termine Per_1 dell'orario scolastico alle 21:00. Quando non previsto che la minore trascorra il weekend con la madre in località diversa dalla residenza, la minore potrà pernottare presso il padre il venerdì, rientrando alla casa materna entro la mattinata del sabato.
• Seconda settimana: arà presso il padre dal venerdì al termine dell'orario scolastico al rientro Per_1 all'abitazione materna la domenica entro le 21:00.
pagina 3 di 6 • Nelle vacanze scolastiche natalizie la minore trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale presso la madre;
trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dalla mattina del 25 al pomeriggio del
31 dicembre, e il periodo dal pomeriggio del 31 dicembre al pomeriggio del 6 gennaio. Qualora non vi fosse accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari.
• Nel periodo di vacanze scolastiche pasquali, la minore trascorrerà tre giorni con ciascun genitore, alternando il giorno di Pasqua e il Lunedì di pasquetta. Qualora non vi fosse accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari.
• Durante il periodo estivo, da considerarsi dalla fine della scuola all'inizio del successivo anno scolastico, la minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori due settimane consecutive o non, garantendo una comunicazione telefonica quotidiana col genitore assente. Per consentire le dovute attività organizzative, i genitori dovranno comunicare reciprocamente il periodo in cui porteranno con sé la minore in località di vacanza, e concordare in tal senso, entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo tra i genitori in merito al periodo di vacanza che ciascuno intenda trascorrere con la figlia, la madre deciderà per gli anni pari, il padre in quelli dispari. In ogni caso i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo di destinazione e recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacanze estive.
• La disciplina dei suindicati periodi di vacanza non influirà su quella infrasettimanale o quella dell'alternanza dei fine settimana, nel senso che ove la disciplina delle ferie natalizie, pasquali ed estive si sovrapponga in favore dello stesso genitore che già avrebbe diritto di avere con sé la minore, ciò non comporterà alcun diritto di recupero dei giorni così persi. Nei periodi di vacanza/festività quindi, le normali frequentazioni settimanali saranno sospese, e di questi giorni non vi è possibilità di recupero.
• Nelle ulteriori festività e nei ponti del calendario scolastico si manterrà inalterato il modello di frequentazione consueto, salvo diversi accordi fra i genitori.
• Il padre potrà tenere con sé la figlia in occasione della festa del papà, con il medesimo diritto della madre in occasione della festa della mamma.
• La minore potrà liberamente incontrare tutti i parenti di entrambi i genitori, e potrà altresì pernottare presso i nonni paterni o materni non solo nei giorni in cui ne è prevista rispettivamente la presenza presso il padre o la madre, ma, altresì, in tutte le occasioni in cui, stante l'assenza dei genitori in quanto impegnati nelle rispettive attività lavorative, ciò si rendesse necessario o comunque per loro utile;
tale possibilità di sostituzione vale anche per prelievi e riaccompagnamenti a/da scuola della minore.
• Nel giorno del compleanno della minore, il genitore che, da calendario, avrà presso di sé la figlia consentirà all'altro genitore la visita e la partecipazione ad eventuali iniziative organizzate per la bambina.
pagina 4 di 6 • Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire la figlia nell'andamento scolastico;
dovranno richiedere e\o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti e informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste.
• Le visite mediche dovranno essere concordemente decise, tranne nei casi di emergenza (nei quali il genitore coinvolto si farà carico di avvisare con tempestività l'altro).
Delega il Servizio Sociale territorialmente competente per la vigilanza e il sostegno del nucleo familiare, con richiesta di relazione da inviare direttamente al Giudice tutelare in sede entro il
30.07.2025, e di informare tempestivamente il Tribunale qualora si verifichino situazioni pregiudizievoli per la minore.
Dispone che, a far tempo dall'ordinanza presidenziale del 20.2.2022, corrisponda a Parte_1
quale contributo ordinario mensile per il mantenimento della figlia minore €. CP_1 Per_1
250,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di seguito specificate:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche purché effettuate presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche effettuate privatamente e non presso strutture pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati: b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 5 di 6 Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Modena, camera di consiglio del 15/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Eleonora Ramacciotti
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