TRIB
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/09/2025, n. 3064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3064 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. 13842 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.12.24 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Ecuadoregna
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Angelica Maria Molendini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: Peruviano
Cod. Fisc. C.F._2
pagina 1 di 4 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Angelica Maria Molendini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 24.11.2003 in IC de IE (Perù), trascritto il 13.03.24 nei registri dello stato di civile del Comune di Milano
(anno 2024 atto n. 00178 r. 07 parte 2 serie C1)
□ separati consensualmente con verbale in data omologato con decreto del
□ separati con sentenza n. 384/2025 del 29.01.25 resa da codesto Tribunale nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in IC de IE (Perù) il
24.11.2003, trascritto il 13.03.2024 nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di
Milano, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2) confermare i rapporti anche patrimoniali tra i coniugi nei modi e nei termini di cui alla sentenza di separazione, ovverosia dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e si garantiscono reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per alcuna ragione e/o titolo.
pagina 2 di 4 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 24.11.2003, a IC de IE (Perù), tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 24.09.2025
Il Presidente pagina 3 di 4 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.12.24 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Ecuadoregna
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Angelica Maria Molendini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: Peruviano
Cod. Fisc. C.F._2
pagina 1 di 4 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Angelica Maria Molendini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 24.11.2003 in IC de IE (Perù), trascritto il 13.03.24 nei registri dello stato di civile del Comune di Milano
(anno 2024 atto n. 00178 r. 07 parte 2 serie C1)
□ separati consensualmente con verbale in data omologato con decreto del
□ separati con sentenza n. 384/2025 del 29.01.25 resa da codesto Tribunale nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in IC de IE (Perù) il
24.11.2003, trascritto il 13.03.2024 nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di
Milano, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2) confermare i rapporti anche patrimoniali tra i coniugi nei modi e nei termini di cui alla sentenza di separazione, ovverosia dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e si garantiscono reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per alcuna ragione e/o titolo.
pagina 2 di 4 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 24.11.2003, a IC de IE (Perù), tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 24.09.2025
Il Presidente pagina 3 di 4 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4