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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 33672/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel
Dott. Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 30/09/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 05/04/1967 a ECUADOR
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 5 MILANO
con l'avv Lucia Papelo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 10/10/1969 a ECUADOR
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 5 20100 MILANO
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 14 ottober 2023
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI
FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 18 marzo 2025 1) Il minore sarà affidato in via esclusiva alla madre, ex art. 337 quater c.c., con Persona_1 concentrazione in capo alla stessa dell'esercizio della responsabilità genitoriale, per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per il minore, in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale del minore, decisioni che ella potrà assumere autonomamente, senza dover consultare
l'altro genitore.
2) Il padre potrà vedere il minore , qualora ne faccia richiesta e previo accordo Persona_1 diretto con la ricorrente, sempre nel rispetto dell'equilibrio psico-fisico di nonché nel Per_1 rispetto degli impegni scolastici dello stesso.
3) A titolo di contributo al mantenimento del figlio , il resistente verserà alla ricorrente Per_1
l'importo di €. 500,00 mensili, detto importo dovrà essere corrisposto in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione Istat come per legge.
4) Quanto alle spese straordinarie, queste dovranno essere rimborsate dal resistente alla ricorrente nella misura del 50%, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Con vittoria di spese ed onorari in caso di opposizione. Chiede al Tribunale di valutare un importo omnicomprensivo per una miglior tutela del credito
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2002 al 2023 e dalla loro unione é nato.
il 17 dicembre 2008 riconosciuto da entrambi. Per_1
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 27 settembre 2024 Parte_1 ha chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del minore e al suo mantenimento.
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 18 marzo 2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante Controparte_1 la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata ex art 139 c.p.c. presso il datore di lavoro e ricevuta il 16 ottobre 2024), non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha reso le seguenti dichiarazioni:
Io vivo con e altro figlio del mio ex. Per_1 Per_2
Risulta residente anche mio figlio ma abita all'estro. Per_3
Io lavoro saltuariamente per curare un vecchietto: guadagno circa 50 euro al giorno se vado la sera
60, 70 euro. Non vado regolarmente. Sono pagata in nero.
lavora da starbucks e prende 900,00 euro al mese. E' un contratto a termine Per_2
ha visto il papà l'anno scorso a luglio 2024: ci siamo visti tutti insieme perché ho Per_1 accompagnato . Per_1
Quando mi ha vista mi ha detto di tutto perché gli avevo lasciato la lettera dell'avvocato.
Lo ha visto a dicembre 2024 quando gli ha lasciato 50,00 euro. Il 31 gennaio 2025 mi ha detto
che si sono visti davanti a scuola: gli ha detto che ha avuto un incidente e si è rotto un pezzo Per_1 di dito: hanno mangiato un panino, sono andati al Go car e gli ha lasciato dieci euro.
La scuola mi ha detto che è triste e non sta bene: non voleva uscire di casa. Per_1
Mi hanno detto che era preoccupato per il padre che se ne era andato e non si faceva vedere.
Adesso il medico di base e l'Ospedale Sacco, dove avevo portato per fare degli esami, Per_1 all'esito dei quali mi hanno detto che non aveva nulla ma che stava somatizzando, ci hanno consigliato di andare da uno psicologo.
Sia che l'altro figlio del mio ex hanno la sindrome dell'abbandono. Per_1
A settembre 2023 non si è presentato alla festa dei quindici anni per che noi festeggiamo Per_1 come debuttanti mentre adesso è andato in per festeggiare i 15 anni della figlia dell'amante CP_3 ed ha pubblicato tutto sui social, ci è rimasto male. Per_1
ADR: noi non ci parliamo, mi ha cancellato da what's up.
Faccio tutto io per : non solo non fa nulla ma non mi dà neppure i soldi. Per_1
A gennaio è andato al PS, io ero all'estero, mio figlio grande ha chiesto al padre di venire Per_1 lui non è andato e ha dato l'autorizzazione a mio figlio per fare curare il ragazzo. Poi io sono arrivata.
Adesso non so come fare per l'iscrizione a scuola, per le gite e il passaporto e lui non viene a firmare.
Lui è sparito: pensa che avendo finito con me ha finito anche con i figli. Se ne frega è irreperibile.
vorrebbe tanto vederlo ma lui non si presenta. Non vuole che il Giudice imponga a suo Per_1 padre di vederlo, gli farebbe tristezza Lui guadagno circa 1800,00, a volte anche di più se va all'Estero. A volte anche 2.100,00 euro.
Lavora ancora lì
Mi ha lasciato anche suo figlio a cui non dà nulla neppure per le sue difficoltà mediche. Io Per_2
l'ho mantenuto.
Io pago 300,00 euro per la casa Aler oltre luce gas internet e riscaldamento.
Prendo 230/235 euro di AUU è il 100%.
Non ho altri aiuti statali
Ho chiesto la carta di inclusione ma non me la hanno data perché da me sono residenti anche gli altri miei figli grandi
Non so dive abiti il mio ex: mi ha detto che ha un posto letto a Bresso. Non so altro.
Oggi sono voluti venire anche e per non lasciarmi sola. Il mio avvocato mi ha detto Per_2 Per_1 che non era necessario ma loro sono voluti venire
Vorrei se possibile un omnia comprensivo di spese per una mia miglior tutela del mio credito.
Non mi dà i soldi per mangiare figuriamoci se mi dà i soldi per gli extra.
Se ne è andato a giugno 2023 e fino ad oggi non mi ha dato un soldo anche se sapeva che il figlio andava in Ospedale ed io dovevo sostenere i costi.
Avrei urgenza di fare l'iscrizione di a scuola e mi manca la firma del padre Per_1
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2
c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale.
Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.26 marzo 2025
******* ritenuto
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
• che anche con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. L'uomo infatti dall'uscita di casa a giugno 2023 ha visto solo in rare occasioni (che Per_1 pure è ancora oggi desideroso di una relazione con i padre e ne soffre la lontananza), non ha provveduto al suo mantenimento e si è reso nei fatti irreperibile alla madre ed al figlio minore così , di fatto, abdicando, al proprio ruolo genitoriale;
• che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 977/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;).
• che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
• che, le condizioni sopra indicate e in particolare il sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita del minore e la totale irreperibilità paterna impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
• che, quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre tenuto conto dell'età del minore ( a dicembre compirà 17 anni ) del fatto che i loro rapporti negli ultimi due anni sono stati scanditi da irregolarità e da accordi di volta in volta raggiunti dai genitori possono deve essere disposto che padre figlio si possano incontrare liberamente ferma al supervisione dell'affidataria esclusiva che dovrà essere preventivamente informata
• che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi superflua
Con riferimento al mantenimento della prole
• che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
• che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
• che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012
n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273); • che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. lavora in modo non fiscalmente regolare percependo una retribuzione a seconda delle ore effettivamente lavorate vive in una casa
Aler unitamente ai suoi due figli maggiori nonché a , figlio del solo sig Che Per_2 CP_1 la aiutano e supportano economicamente, percepisce l'intero assegno unico universale per pari a 230 /235 euro mensili. Il padre: Dalla documentazione depositata in Per_1 giudizio dalla parte attrice (cfr doc. 9) emerge che il padre e assunto con contratto a tempo indeterminato presso la SBMSRL Dal 30 settembre 2022 (società datrice di lavoro presso la quale è stato notificato anche il ricorso introduttivo) e che percepisce una retribuzione netta mensile di circa 1750/ 1800 euro mensili. Non è noto dove l'uomo viva nè, pertanto, se abbia spese abitative;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un ragazzo di 17 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
• che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in 450,00 euro al mese importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 30 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica
ISTAT. Detto importo come richiesto dalla madre è da ritenersi comprensivo delle spese extra assegno alfine di garantire un miglior tutela del credito
• che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di settembre 2024 - il ricorso stato depositato il 27 settembre 2024 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno della parte attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite
• che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , nella contumacia di parte convenuta, letti
[...] Controparte_1 ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. , nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Persona_4 collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di VIA COSTANTINO
BARONI N. 5 MILANO e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/ figlio ferma la tutela dell'interesse del minore e della sua volontà, anche tenuto conto dell'età dello stesso (quasi 17 anni)
3. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con Controparte_1 decorrenza dalla mensilità di settembre 2024, nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il di ogni mese l'importo omnicomprensivo di € 450,00 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione (settembre 2025 );
4. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
5. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Sentenza immediatamente efficace ex lege.
Si comunichi
Così deciso in Milano, il 26 marzo 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel
Dott. Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 30/09/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 05/04/1967 a ECUADOR
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 5 MILANO
con l'avv Lucia Papelo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 10/10/1969 a ECUADOR
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 5 20100 MILANO
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 14 ottober 2023
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI
FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 18 marzo 2025 1) Il minore sarà affidato in via esclusiva alla madre, ex art. 337 quater c.c., con Persona_1 concentrazione in capo alla stessa dell'esercizio della responsabilità genitoriale, per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per il minore, in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale del minore, decisioni che ella potrà assumere autonomamente, senza dover consultare
l'altro genitore.
2) Il padre potrà vedere il minore , qualora ne faccia richiesta e previo accordo Persona_1 diretto con la ricorrente, sempre nel rispetto dell'equilibrio psico-fisico di nonché nel Per_1 rispetto degli impegni scolastici dello stesso.
3) A titolo di contributo al mantenimento del figlio , il resistente verserà alla ricorrente Per_1
l'importo di €. 500,00 mensili, detto importo dovrà essere corrisposto in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione Istat come per legge.
4) Quanto alle spese straordinarie, queste dovranno essere rimborsate dal resistente alla ricorrente nella misura del 50%, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Con vittoria di spese ed onorari in caso di opposizione. Chiede al Tribunale di valutare un importo omnicomprensivo per una miglior tutela del credito
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2002 al 2023 e dalla loro unione é nato.
il 17 dicembre 2008 riconosciuto da entrambi. Per_1
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 27 settembre 2024 Parte_1 ha chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del minore e al suo mantenimento.
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 18 marzo 2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante Controparte_1 la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata ex art 139 c.p.c. presso il datore di lavoro e ricevuta il 16 ottobre 2024), non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha reso le seguenti dichiarazioni:
Io vivo con e altro figlio del mio ex. Per_1 Per_2
Risulta residente anche mio figlio ma abita all'estro. Per_3
Io lavoro saltuariamente per curare un vecchietto: guadagno circa 50 euro al giorno se vado la sera
60, 70 euro. Non vado regolarmente. Sono pagata in nero.
lavora da starbucks e prende 900,00 euro al mese. E' un contratto a termine Per_2
ha visto il papà l'anno scorso a luglio 2024: ci siamo visti tutti insieme perché ho Per_1 accompagnato . Per_1
Quando mi ha vista mi ha detto di tutto perché gli avevo lasciato la lettera dell'avvocato.
Lo ha visto a dicembre 2024 quando gli ha lasciato 50,00 euro. Il 31 gennaio 2025 mi ha detto
che si sono visti davanti a scuola: gli ha detto che ha avuto un incidente e si è rotto un pezzo Per_1 di dito: hanno mangiato un panino, sono andati al Go car e gli ha lasciato dieci euro.
La scuola mi ha detto che è triste e non sta bene: non voleva uscire di casa. Per_1
Mi hanno detto che era preoccupato per il padre che se ne era andato e non si faceva vedere.
Adesso il medico di base e l'Ospedale Sacco, dove avevo portato per fare degli esami, Per_1 all'esito dei quali mi hanno detto che non aveva nulla ma che stava somatizzando, ci hanno consigliato di andare da uno psicologo.
Sia che l'altro figlio del mio ex hanno la sindrome dell'abbandono. Per_1
A settembre 2023 non si è presentato alla festa dei quindici anni per che noi festeggiamo Per_1 come debuttanti mentre adesso è andato in per festeggiare i 15 anni della figlia dell'amante CP_3 ed ha pubblicato tutto sui social, ci è rimasto male. Per_1
ADR: noi non ci parliamo, mi ha cancellato da what's up.
Faccio tutto io per : non solo non fa nulla ma non mi dà neppure i soldi. Per_1
A gennaio è andato al PS, io ero all'estero, mio figlio grande ha chiesto al padre di venire Per_1 lui non è andato e ha dato l'autorizzazione a mio figlio per fare curare il ragazzo. Poi io sono arrivata.
Adesso non so come fare per l'iscrizione a scuola, per le gite e il passaporto e lui non viene a firmare.
Lui è sparito: pensa che avendo finito con me ha finito anche con i figli. Se ne frega è irreperibile.
vorrebbe tanto vederlo ma lui non si presenta. Non vuole che il Giudice imponga a suo Per_1 padre di vederlo, gli farebbe tristezza Lui guadagno circa 1800,00, a volte anche di più se va all'Estero. A volte anche 2.100,00 euro.
Lavora ancora lì
Mi ha lasciato anche suo figlio a cui non dà nulla neppure per le sue difficoltà mediche. Io Per_2
l'ho mantenuto.
Io pago 300,00 euro per la casa Aler oltre luce gas internet e riscaldamento.
Prendo 230/235 euro di AUU è il 100%.
Non ho altri aiuti statali
Ho chiesto la carta di inclusione ma non me la hanno data perché da me sono residenti anche gli altri miei figli grandi
Non so dive abiti il mio ex: mi ha detto che ha un posto letto a Bresso. Non so altro.
Oggi sono voluti venire anche e per non lasciarmi sola. Il mio avvocato mi ha detto Per_2 Per_1 che non era necessario ma loro sono voluti venire
Vorrei se possibile un omnia comprensivo di spese per una mia miglior tutela del mio credito.
Non mi dà i soldi per mangiare figuriamoci se mi dà i soldi per gli extra.
Se ne è andato a giugno 2023 e fino ad oggi non mi ha dato un soldo anche se sapeva che il figlio andava in Ospedale ed io dovevo sostenere i costi.
Avrei urgenza di fare l'iscrizione di a scuola e mi manca la firma del padre Per_1
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2
c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale.
Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.26 marzo 2025
******* ritenuto
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
• che anche con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. L'uomo infatti dall'uscita di casa a giugno 2023 ha visto solo in rare occasioni (che Per_1 pure è ancora oggi desideroso di una relazione con i padre e ne soffre la lontananza), non ha provveduto al suo mantenimento e si è reso nei fatti irreperibile alla madre ed al figlio minore così , di fatto, abdicando, al proprio ruolo genitoriale;
• che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 977/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;).
• che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
• che, le condizioni sopra indicate e in particolare il sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita del minore e la totale irreperibilità paterna impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
• che, quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre tenuto conto dell'età del minore ( a dicembre compirà 17 anni ) del fatto che i loro rapporti negli ultimi due anni sono stati scanditi da irregolarità e da accordi di volta in volta raggiunti dai genitori possono deve essere disposto che padre figlio si possano incontrare liberamente ferma al supervisione dell'affidataria esclusiva che dovrà essere preventivamente informata
• che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi superflua
Con riferimento al mantenimento della prole
• che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
• che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
• che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012
n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273); • che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. lavora in modo non fiscalmente regolare percependo una retribuzione a seconda delle ore effettivamente lavorate vive in una casa
Aler unitamente ai suoi due figli maggiori nonché a , figlio del solo sig Che Per_2 CP_1 la aiutano e supportano economicamente, percepisce l'intero assegno unico universale per pari a 230 /235 euro mensili. Il padre: Dalla documentazione depositata in Per_1 giudizio dalla parte attrice (cfr doc. 9) emerge che il padre e assunto con contratto a tempo indeterminato presso la SBMSRL Dal 30 settembre 2022 (società datrice di lavoro presso la quale è stato notificato anche il ricorso introduttivo) e che percepisce una retribuzione netta mensile di circa 1750/ 1800 euro mensili. Non è noto dove l'uomo viva nè, pertanto, se abbia spese abitative;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un ragazzo di 17 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
• che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in 450,00 euro al mese importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 30 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica
ISTAT. Detto importo come richiesto dalla madre è da ritenersi comprensivo delle spese extra assegno alfine di garantire un miglior tutela del credito
• che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di settembre 2024 - il ricorso stato depositato il 27 settembre 2024 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno della parte attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite
• che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , nella contumacia di parte convenuta, letti
[...] Controparte_1 ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. , nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Persona_4 collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di VIA COSTANTINO
BARONI N. 5 MILANO e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/ figlio ferma la tutela dell'interesse del minore e della sua volontà, anche tenuto conto dell'età dello stesso (quasi 17 anni)
3. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con Controparte_1 decorrenza dalla mensilità di settembre 2024, nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il di ogni mese l'importo omnicomprensivo di € 450,00 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione (settembre 2025 );
4. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
5. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Sentenza immediatamente efficace ex lege.
Si comunichi
Così deciso in Milano, il 26 marzo 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato