Articolo 20 della Legge 4 marzo 1952, n. 137
Articolo 19Articolo 21
Versione
8 aprile 1952
Art. 20.
La localita' in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed il tipo di costruzione sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per i lavori pubblici.
Entrata in vigore il 8 aprile 1952
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