Art. 20.
La localita' in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed il tipo di costruzione sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per i lavori pubblici.
La localita' in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed il tipo di costruzione sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per i lavori pubblici.