Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile- Sottosezione Lavoro e Previdenza Sociale
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 13 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1923/2023 R.G. vertente fra
Parte 1 , C.F. C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico
Laieta, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza via IV Novembre 38, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e CP 1 in persona del presidente pro tempore, sede di Potenza e Controparte_2 CP 1 in persona del legale rappresentante p.t. sede di Potenza, domiciliato presso l'Avvocatura
Regionale INAIL di Potenza viale Marconi Rampa Pascoli;
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
Con ricorso, depositato il 4.7.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, premesso lo svolgimento per 40 anni (dal 1981 al 2021) di attività lavorativa a tempo pieno, nel settore industriale, (Costruzioni) come “muratore”, con qualifica di “operaio" secondo livello di cui al CCNL Edilizia, eseguendo ripetuti sollevamenti e movimentazioni manuali di carichi, atti di forza degli arti superiori, posture incongrue ripetute e prolungate, utilizzo di strumenti vibranti, deduceva di aver contratto malattia professionale (nella specie “Osteoartropatie"
a carico di Pt 2, Per 1 e Pt 3 ) e di aver rivolto istanza all' CP_1 in data 20.7.2021, per il riconoscimento della stessa;
1 CP_3 con nota del 9.8.2021 respingeva la domanda con la seguente motivazione: "rischio lavorativo cui il ricorrente è stato esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata"; l'opposizione tempestivamente proposta non sortiva alcun effetto, sicchè sula base di consulenza tecnica di parte, adiva il giudice del lavoro per l'accertamento del nesso di causalità tra l'espletamento delle mansioni del ricorrente e il danno occorso allo stesso in occasione dell'attività lavorativa, e di accertare la percentuale del danno biologico complessivo riportato nella misura del
36% o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
per l'effetto, la condanna dell' CP_3 alla rendita in relazione alla percentuale di danno biologico accertata, sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. 12 luglio 2000 e del D.LGS. 38/2000 e succ. mod. ed integr., con vittoria di spese e onorari di causa con distrazione.
Non si costituiva l' CP_1 seppure ritualmente citato, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita in via documentale, a mezzo prova testimoniale e ctu affidata al dott. Per 2 ; all'odierna udienza, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
1. Il ricorso merita accoglimento.
Presupposta e non in discussione la sussistenza della natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente atteso che non vi è stata specifica contestazione in merito alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa nel corso degli anni, modalità pienamente riscontrate dalla consulenza medico-legale in atti. Orbene, in risposta al quesito il ctu ha concluso: "In considerazione dell'attività lavorativa svolta, della documentazione clinica esaminata, dell'esame obiettivo, si ritiene che la malattia lamentata dal Sig. Parte 1 indirizzi all'origine professionale, si viene a determinare una menomazione dell'integrità psico-fisica complessiva pari al 26% (ventisei per cento) comprensiva della preesistenza lavorativa del 02.10.2018 già riconosciuta dall' CP_1 ; la data della decorrenza della malattia professionale denunciata è da far risalire alla data della denuncia".
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' CP 3 al riconoscimento della malattia professionale con ogni effetto conseguenziale e al pagamento della relativa prestazione, oltre alle spese documentate dal ricorrente e accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e 147/2022.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 con ricorso depositato il 4.7.2023, ogni altra domanda
,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a Parte 1 un danno biologico permanente, quale conseguenza delle patologie di cui risulta affetta, pari al 26%;
2) condanna CP 1, in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione a favore di
Parte 1 della relativa indennità (rendita) a decorrere dalla domanda amministrativa
(20.7.2021), oltre accessori come per legge;
3) condanna CP_1 in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida come da protocollo dell'Ufficio in data 3.11.2022 complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario, con distrazione;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di CP 1.
Potenza, 13.3. 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla