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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 70940 ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 70940 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 settembre 2024 e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Genzano, via Parte_1 C.F._1
Aristide Francavilla n. 10/A presso lo studio dell'avv. Giovanni Colla che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTORE
E
( cf), in persona del pro Controparte_1 CP_2 CP_1
tempore, elettivamente domiciliata in via Cratilo d'Atene n. 31 presso lo studio CP_1
dell'avv. Domenico Vizzone che la rappresenta e difende, insieme all'avv. Nicola Sabato,
giusta procura alle liti su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 cc.
CONCLUSIONI TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 25 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore aveva convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale di Roma la al fine di veder accertare la Controparte_1
responsabilità della stessa per i danni subiti per effetto dell'incidente avvenuto il giorno 7
maggio 2017, verso le ore 14,30 quando, nel percorrere a bordo del motociclo Ducati
targato EH08210 via Roma, in Marcellina, all'altezza del civico n. 8 era caduto a causa della pessima manutenzione del manto stradale, invadendo la opposta corsia di marcia ed andando ad urtare un veicolo che percorreva tale corsia di marcia in senso opposto al suo..
Dopo la caduta era stato assistito da altri automobilisti e motociclisti di passaggio ed era stato trasportato in Ospedale in ambulanza avendo riportato lesioni nella caduta.
Ain relazione all'incidente erano intervenuti i Carabinieri della Stazione di Marcellina che avevano redatto il verbale sull'incidente.
Ritenendo sussistere la responsabilità della per la omessa Controparte_3
manutenzione del fondo stradale caratterizzato dalla presenza di un tombino dissestato al centro della strada e da una griglia per la raccolta delle acque piovane, dissesto non segnalato, ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento ritenuto dovuto.
Si è costituita la contestando la ricostruzione Controparte_1
dell'incidente operata dall'attore in quanto i militari dell'Arma dei Carabinieri intervenuti avevano dao atto che la strada non presentava particolari criticità e che l'incidente si era verificato in un tratto cittadino in leggera curva in discesa e che al loro arrivo il veicolo urtato era stato trovato nel punto in cui si era verificato l'urto, mentre il motoveicolo era già stato spostato.
RGAC 70940 ANNO 2022 Pag. 2 di 12 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
I Carabinieri avevano escusso il teste amico dell'attore il quale ha riferito che giunti Tes_1
CP_ in , aveva rallentato in prossimità di un distributore di benzina e da lontano aveva visto il motoveicolo dell'amico sbandare ed andare ad urtare un veicolo nell'opposta corsia di marcia.
L'attore aveva dichiarato di aver preso con la ruota anteriore un tombino perdendo il controllo del motoveicolo e finendo nell'opposta corsia urtano un veicolo che sopraggiungeva.
Di conseguenza l'incidente si era verificato in centro cittadino all'altezza di un incrocio con segnaletica che indicava la presenza dell'incrocio e delle strisce pedonali.
Ha contestato la presenza di una alterazione del fondo stradale, definito dai Carabinieri in buone condizioni ed ha indicato che il tombino presente al centro strada era visibile anche per la presenza della luce del giorno.
Di conseguenza l'incidente era stato causato dalla condotta di guida dell'attore che aveva omesso di ridurre la velocità nell'immettersi nell'area di incrocio e di evitare il tombino posto al centro della strada, tenuto conto dell'obbligo per i veicoli di circolare tenendo la destra.,
situazione che integrava la prova liberatoria della responsabilità da custodia sotto l'aspetto della condotta negligente dell'attore che facendo uso della normale attenzione nella guida avrebbe evitato l'incidente mantenendo il controllo del motoveicolo.
Nel corso del giudizio è stato raccolto l'interrogatorio formale dell'attore e sono stati escussi due testi.
La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del
25 settembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La azione proposta dall'attore è diretta al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente avvenuto il giorno il giorno 7 maggio 2017, verso le ore 14,30 quando, nel
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Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
percorrere a bordo del motociclo Ducati targato EH08210 via Roma, in Marcellina,
all'altezza del civico n. 8 era caduto a causa della pessima manutenzione del manto stradale, invadendo la opposta corsia di marcia ed andando ad urtare un veicolo che percorreva tale corsia di marcia in senso opposto al suo
, fondando la domanda sulla responsabilità da custodia ex articolo 2051 cc e sulla responsabilità per la insidia ex articolo 2043.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o in alternativa il fatto dell'attore. Deve, altresì,
essere verificato se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità
da insidia.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa,
nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento.
Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione della strada al momento della caduta.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori
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accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione delle strade affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, come nel caso di specie, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è
configurabile il caso fortuito quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21
settembre 2012, n. 16057).
Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo
2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che lo ha fatto cadere, sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n.
15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass.
sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Per quanto riguarda l'insidia ex articolo 2043, l'attore deve, invece, provare tutti gli elementi della domanda (cfr ad es. Cass. sez. III, 30 settembre 2009, n. 20943), vale a dire la condotta dolosa o colposa del convenuto, il danno, il nesso di causalità oltre ovviamente agli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità
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dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13
maggio 2010, n. 11593).
Inoltre, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario della stessa il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). D'altra parte,
l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, l'anomalia vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità.
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Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia secondo la quale l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel
compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n.
11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato,
deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17
ottobre 2013, n. 23584).
Fatta questa premessa è possibile passare ad esaminare la vicenda.
Parte attrice ha richiesto il risarcimento dei danni subiti nell'incidente avvenuto il giorno il giorno 7 maggio 2017, verso le ore 14,30 quando, nel percorrere a bordo del motociclo
Ducati targato EH08210 via Roma, in Marcellina, all'altezza del civico n. 8 era caduto a causa della pessima manutenzione del manto stradale, invadendo la opposta corsia di marcia ed andando ad urtare un veicolo che percorreva tale corsia di marcia in senso opposto al suo..
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Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri della Stazione dei Carabinieri di
Marcellina i quali hanno dato atto che l'incidente era avvenuto all'altezza di un incrocio lungo una strada a doppio senso di marcia curvilinea verso destra nella direzione percorsa dal motoveicolo con illuminazione naturale e fono stradale in condizioni normali.
Dalle fotografie allegate al rapporto è possibile vedere che all'altezza dell'incrocio precedente al punto di urto contro il veicolo che percorreva l'opposto senso di marcia, vi era una griglia per il deflusso delle acque piovane che interessava la intera carregiata della traversa a destra e che si trovava al termine della stessa senza invadere la sede stradale di via Roma, una caditoia sempre per la raccolta delle acque piovane posta accanto al marciapiede lungo via Roma nella direzione percorsa dal motociclista immediatamente accanto alla fine della intersezione con la strada a destra ed un tombino posto al centro della strada all'altezza dell'incrocio.
I carabinieri avevano raccolto la deposizione di conducente del veicolo urtato Tes_2
dal motoveicolo dopo lo sbandamento e trovato all'interno della propria corsia di marcia,
mentre il motoveicolo era stato spostato, il quale ha riferito che aveva visto un motoveicolo che proveniva dall'opposto senso di marcia che aveva sbandato ed aveva invaso la opposta corsia di marcia urtando il suo veicolo che si era arrestato.
L'attore aveva dichiarato ai Carabinieri che nell'immettersi nell'area di incrocio aveva preso con la ruota anteriore un tombino ed aveva perso il controllo del motoveicolo andando ad urtare un veicolo che si trovava nella opposta marcia di marcia.
Ha anche indicato che stava viaggiando insieme ad un amico che lo seguiva su di un altro motoveicolo ma che al momento dell'incidente era rimasto indietro perché si era fermato ad un distributore Q8 che si trovava al centro del paese.
I Carabinieri avevano sentito anche il teste il quale aveva confermato di essere Tes_1
rimasto indietro rispetto all'amico nel comune di Marcellina avendo rallentato nei pressi del
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distributore Q8. Aveva visto in lontananza il motoveicolo dell'amico che sbandava ed andava ad urtare un veicolo nella opposta corsia di marcia.
Nel corso del giudizio è stato sentito il teste il quale ha riferito di aver visto Tes_1
l'incidente in quanto si trovava in moto dietro quella dell'attore ed aveva visto che in una curva a destra vi era una grata bagnata e che occupava la intera sede stradale anzi la sola corsia di marcia dell'attore. Aveva precisato che si trattava di una grata destinata a raccogliere l'acqua quando piove e l'attore, passando sulla grata, aveva sbandato ed era finito contro una vettura che percorreva l'opposto senso di marcia. ed ha confermato di aver reso dichiarazione ai Carabinieri.
Contestata al teste la circostanza della inesistenza della grata che attraversava la corsia di marcia dell'attore né nelle fotografie allegate al rapporto dei Carabinieri né nelle immagini del luogo dell'incidente consultate e mostrate al teste attraverso google maps, ha indicato che la griglia poteva essere anche la caditoia presente sul margine della strada o la griglia presente alla fine della traversa a sinistra rispetto alla strada percorsa dall'attore e che aveva visto il punto sul quale l'attore aveva sbandato perché si trovava proprio dietro il motoveicolo dell'attore.
Contestato al teste quanto dichiarato ai Carabinieri in relazione al fatto di aver assistito allo sbandamento da lontano in quanto aveva rallentato dinanzi ad un distributore all'interno del paese, mentre l'attore aveva proseguito, circostanza confermata anche nella dichiarazione resa dall'attore ai Carabinieri, ha dichiarato che aveva fatto quella dichiarazione perché si trovava ad una distanza di una decina di metri.
E' stato sentito il teste dipendente dell'Anas il quale ha dichiarato di aver verificato le Tes_3
condizioni della strada e di non aver riscontrato alcuna anomalia, precisando che il tombino era leggermente infossato rispetto al piano stradale e che lo stesso si trovava un paio di centimetri più in basso rispetto al piano stradale. Ha confermato la presenza della caditoia
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per la raccolta delle acque piovane sulla destra della strada ed ha indicato che la griglia presente al termine della strada a destra rispetto a via Roma non rientrava tra quelle in manutenzione all'Anas e che la manutenzione del tombino era a carico della
. Controparte_4
L'altro teste intimato ed in relazione al quale era stata disposta la prova delegata non era stato escusso in quanto risultato deceduto.
La istruttoria svolta e quanto indicato nel rapporto dell'Arma dei Carabinieri non ha consentito di accertare la ragione dello sbandamento del motoveicolo.
Infatti il teste che ai Carabinieri aveva indicato che si trovava lontano dall'attore ed Tes_1
aveva” visto in lontananza “ il motoveicolo che sbandava, in giudizio ha invece dichiarato di aver visto il motoveicolo sbandare su di una griglia per la raccolta delle acque meteoriche che attraversava tutta la strada, dichiarazione corretta nel senso che interessava la sola corsia di marcia dell'attore, bagnata, benché come attestato dai Carabinieri fosse bel tempo e non avesse piovuto, di fronte alla contestazione della inesistenza di tale griglia che attraversava la corsia di marcia dell'attore, ha in un primo momento indicato che si trattava della caditoria di piccole dimensioni presente al margine del marciapiede sulla destra salvo poi indicare la grigia presente al termine della strada laterale che era esterna alla sede stradale percorsa dall'attore.
Lo stesso teste che ai Carabinieri aveva dichiarato di aver assistito all'incidente da lontano avendo visto solo il motoveicolo sbandare perché aveva rallentato dinanzi ad un distributore – l'attore aveva dichiarato che lo stesso si era fermato – mentre l'attore aveva proseguito, aveva dichiarato di aver visto su cosa l'attore fosse sbandato in quanto si trovava solo dietro il motociclo dell'attore, contestata la differenza con quanto dichiarato ai
Carabinieri ha dichiarato che aveva dichiarato di aver visto lo sbandamento in lontananza in quanto si sarebbe trovato a dieci metri dal motoveicolo dell'attore.
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La deposizione resa in udienza dal teste non appare credibile per le contraddizioni presenti tra la dichiarazione resa nella immediatezza dei fatti e le evidenti contraddizioni emerse nel corso della deposizione.
Di conseguenza da un lato non è emersa alcuna alterazione della pavimentazione stradale riconducibile alla società Anas dal momento che il leggero infossamento del tombino di proprietà comunale, non costituiva una insidia, era perfettamente visibile, anche considerando il fatto che essendo nei pressi dell'area di incrocio il conducente del motoveicolo avrebbe dovuto rallentare. Inoltre il tombino, indicato dall'attore come causa della caduta, si trovava al centro delle due corsie di marcia mentre l'attore avrebbe dovuto tenere la destra della propria corsia di marcia e non avrebbe neppure intersecato il tombino.
Di conseguenza da un lato l'attore non ha provato il nesso di causalità, vale a dire il fatto che lo sbandamento sia stato costituito dal tombino come dichiarato dallo stesso né è stata provata la esistenza di una insidia in quanto la strada anche in relazione alle condizioni di buona illuminazione, era perfettamente visibile e ponendo la necessaria attenzione alla guida e rispettando le disposizioni del codice della strada a strada avrebbe potuto agevolmente evitare possibili rischi ove presenti.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, respinge la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
rigetta la domanda attrice
Condanna a rimborsare alla alla Parte_1 Controparte_1
società AVR s.p.a. e alla società Lloyd's Insurance Company SA le spese del presente
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giudizio, spese che liquida in euro 4.000, di cui euro 4.000 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il giorno 27 dicembre 2024.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 70940 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 settembre 2024 e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Genzano, via Parte_1 C.F._1
Aristide Francavilla n. 10/A presso lo studio dell'avv. Giovanni Colla che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTORE
E
( cf), in persona del pro Controparte_1 CP_2 CP_1
tempore, elettivamente domiciliata in via Cratilo d'Atene n. 31 presso lo studio CP_1
dell'avv. Domenico Vizzone che la rappresenta e difende, insieme all'avv. Nicola Sabato,
giusta procura alle liti su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 cc.
CONCLUSIONI TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 25 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore aveva convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale di Roma la al fine di veder accertare la Controparte_1
responsabilità della stessa per i danni subiti per effetto dell'incidente avvenuto il giorno 7
maggio 2017, verso le ore 14,30 quando, nel percorrere a bordo del motociclo Ducati
targato EH08210 via Roma, in Marcellina, all'altezza del civico n. 8 era caduto a causa della pessima manutenzione del manto stradale, invadendo la opposta corsia di marcia ed andando ad urtare un veicolo che percorreva tale corsia di marcia in senso opposto al suo..
Dopo la caduta era stato assistito da altri automobilisti e motociclisti di passaggio ed era stato trasportato in Ospedale in ambulanza avendo riportato lesioni nella caduta.
Ain relazione all'incidente erano intervenuti i Carabinieri della Stazione di Marcellina che avevano redatto il verbale sull'incidente.
Ritenendo sussistere la responsabilità della per la omessa Controparte_3
manutenzione del fondo stradale caratterizzato dalla presenza di un tombino dissestato al centro della strada e da una griglia per la raccolta delle acque piovane, dissesto non segnalato, ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento ritenuto dovuto.
Si è costituita la contestando la ricostruzione Controparte_1
dell'incidente operata dall'attore in quanto i militari dell'Arma dei Carabinieri intervenuti avevano dao atto che la strada non presentava particolari criticità e che l'incidente si era verificato in un tratto cittadino in leggera curva in discesa e che al loro arrivo il veicolo urtato era stato trovato nel punto in cui si era verificato l'urto, mentre il motoveicolo era già stato spostato.
RGAC 70940 ANNO 2022 Pag. 2 di 12 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
I Carabinieri avevano escusso il teste amico dell'attore il quale ha riferito che giunti Tes_1
CP_ in , aveva rallentato in prossimità di un distributore di benzina e da lontano aveva visto il motoveicolo dell'amico sbandare ed andare ad urtare un veicolo nell'opposta corsia di marcia.
L'attore aveva dichiarato di aver preso con la ruota anteriore un tombino perdendo il controllo del motoveicolo e finendo nell'opposta corsia urtano un veicolo che sopraggiungeva.
Di conseguenza l'incidente si era verificato in centro cittadino all'altezza di un incrocio con segnaletica che indicava la presenza dell'incrocio e delle strisce pedonali.
Ha contestato la presenza di una alterazione del fondo stradale, definito dai Carabinieri in buone condizioni ed ha indicato che il tombino presente al centro strada era visibile anche per la presenza della luce del giorno.
Di conseguenza l'incidente era stato causato dalla condotta di guida dell'attore che aveva omesso di ridurre la velocità nell'immettersi nell'area di incrocio e di evitare il tombino posto al centro della strada, tenuto conto dell'obbligo per i veicoli di circolare tenendo la destra.,
situazione che integrava la prova liberatoria della responsabilità da custodia sotto l'aspetto della condotta negligente dell'attore che facendo uso della normale attenzione nella guida avrebbe evitato l'incidente mantenendo il controllo del motoveicolo.
Nel corso del giudizio è stato raccolto l'interrogatorio formale dell'attore e sono stati escussi due testi.
La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del
25 settembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La azione proposta dall'attore è diretta al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente avvenuto il giorno il giorno 7 maggio 2017, verso le ore 14,30 quando, nel
RGAC 70940 ANNO 2022 Pag. 3 di 12 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
percorrere a bordo del motociclo Ducati targato EH08210 via Roma, in Marcellina,
all'altezza del civico n. 8 era caduto a causa della pessima manutenzione del manto stradale, invadendo la opposta corsia di marcia ed andando ad urtare un veicolo che percorreva tale corsia di marcia in senso opposto al suo
, fondando la domanda sulla responsabilità da custodia ex articolo 2051 cc e sulla responsabilità per la insidia ex articolo 2043.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o in alternativa il fatto dell'attore. Deve, altresì,
essere verificato se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità
da insidia.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa,
nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento.
Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione della strada al momento della caduta.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori
RGAC 70940 ANNO 2022 Pag. 4 di 12 G.U. Roberto Parziale
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accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione delle strade affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, come nel caso di specie, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è
configurabile il caso fortuito quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21
settembre 2012, n. 16057).
Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo
2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che lo ha fatto cadere, sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n.
15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass.
sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Per quanto riguarda l'insidia ex articolo 2043, l'attore deve, invece, provare tutti gli elementi della domanda (cfr ad es. Cass. sez. III, 30 settembre 2009, n. 20943), vale a dire la condotta dolosa o colposa del convenuto, il danno, il nesso di causalità oltre ovviamente agli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità
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dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13
maggio 2010, n. 11593).
Inoltre, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario della stessa il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). D'altra parte,
l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, l'anomalia vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità.
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Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia secondo la quale l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel
compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n.
11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato,
deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17
ottobre 2013, n. 23584).
Fatta questa premessa è possibile passare ad esaminare la vicenda.
Parte attrice ha richiesto il risarcimento dei danni subiti nell'incidente avvenuto il giorno il giorno 7 maggio 2017, verso le ore 14,30 quando, nel percorrere a bordo del motociclo
Ducati targato EH08210 via Roma, in Marcellina, all'altezza del civico n. 8 era caduto a causa della pessima manutenzione del manto stradale, invadendo la opposta corsia di marcia ed andando ad urtare un veicolo che percorreva tale corsia di marcia in senso opposto al suo..
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Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri della Stazione dei Carabinieri di
Marcellina i quali hanno dato atto che l'incidente era avvenuto all'altezza di un incrocio lungo una strada a doppio senso di marcia curvilinea verso destra nella direzione percorsa dal motoveicolo con illuminazione naturale e fono stradale in condizioni normali.
Dalle fotografie allegate al rapporto è possibile vedere che all'altezza dell'incrocio precedente al punto di urto contro il veicolo che percorreva l'opposto senso di marcia, vi era una griglia per il deflusso delle acque piovane che interessava la intera carregiata della traversa a destra e che si trovava al termine della stessa senza invadere la sede stradale di via Roma, una caditoia sempre per la raccolta delle acque piovane posta accanto al marciapiede lungo via Roma nella direzione percorsa dal motociclista immediatamente accanto alla fine della intersezione con la strada a destra ed un tombino posto al centro della strada all'altezza dell'incrocio.
I carabinieri avevano raccolto la deposizione di conducente del veicolo urtato Tes_2
dal motoveicolo dopo lo sbandamento e trovato all'interno della propria corsia di marcia,
mentre il motoveicolo era stato spostato, il quale ha riferito che aveva visto un motoveicolo che proveniva dall'opposto senso di marcia che aveva sbandato ed aveva invaso la opposta corsia di marcia urtando il suo veicolo che si era arrestato.
L'attore aveva dichiarato ai Carabinieri che nell'immettersi nell'area di incrocio aveva preso con la ruota anteriore un tombino ed aveva perso il controllo del motoveicolo andando ad urtare un veicolo che si trovava nella opposta marcia di marcia.
Ha anche indicato che stava viaggiando insieme ad un amico che lo seguiva su di un altro motoveicolo ma che al momento dell'incidente era rimasto indietro perché si era fermato ad un distributore Q8 che si trovava al centro del paese.
I Carabinieri avevano sentito anche il teste il quale aveva confermato di essere Tes_1
rimasto indietro rispetto all'amico nel comune di Marcellina avendo rallentato nei pressi del
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distributore Q8. Aveva visto in lontananza il motoveicolo dell'amico che sbandava ed andava ad urtare un veicolo nella opposta corsia di marcia.
Nel corso del giudizio è stato sentito il teste il quale ha riferito di aver visto Tes_1
l'incidente in quanto si trovava in moto dietro quella dell'attore ed aveva visto che in una curva a destra vi era una grata bagnata e che occupava la intera sede stradale anzi la sola corsia di marcia dell'attore. Aveva precisato che si trattava di una grata destinata a raccogliere l'acqua quando piove e l'attore, passando sulla grata, aveva sbandato ed era finito contro una vettura che percorreva l'opposto senso di marcia. ed ha confermato di aver reso dichiarazione ai Carabinieri.
Contestata al teste la circostanza della inesistenza della grata che attraversava la corsia di marcia dell'attore né nelle fotografie allegate al rapporto dei Carabinieri né nelle immagini del luogo dell'incidente consultate e mostrate al teste attraverso google maps, ha indicato che la griglia poteva essere anche la caditoia presente sul margine della strada o la griglia presente alla fine della traversa a sinistra rispetto alla strada percorsa dall'attore e che aveva visto il punto sul quale l'attore aveva sbandato perché si trovava proprio dietro il motoveicolo dell'attore.
Contestato al teste quanto dichiarato ai Carabinieri in relazione al fatto di aver assistito allo sbandamento da lontano in quanto aveva rallentato dinanzi ad un distributore all'interno del paese, mentre l'attore aveva proseguito, circostanza confermata anche nella dichiarazione resa dall'attore ai Carabinieri, ha dichiarato che aveva fatto quella dichiarazione perché si trovava ad una distanza di una decina di metri.
E' stato sentito il teste dipendente dell'Anas il quale ha dichiarato di aver verificato le Tes_3
condizioni della strada e di non aver riscontrato alcuna anomalia, precisando che il tombino era leggermente infossato rispetto al piano stradale e che lo stesso si trovava un paio di centimetri più in basso rispetto al piano stradale. Ha confermato la presenza della caditoia
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per la raccolta delle acque piovane sulla destra della strada ed ha indicato che la griglia presente al termine della strada a destra rispetto a via Roma non rientrava tra quelle in manutenzione all'Anas e che la manutenzione del tombino era a carico della
. Controparte_4
L'altro teste intimato ed in relazione al quale era stata disposta la prova delegata non era stato escusso in quanto risultato deceduto.
La istruttoria svolta e quanto indicato nel rapporto dell'Arma dei Carabinieri non ha consentito di accertare la ragione dello sbandamento del motoveicolo.
Infatti il teste che ai Carabinieri aveva indicato che si trovava lontano dall'attore ed Tes_1
aveva” visto in lontananza “ il motoveicolo che sbandava, in giudizio ha invece dichiarato di aver visto il motoveicolo sbandare su di una griglia per la raccolta delle acque meteoriche che attraversava tutta la strada, dichiarazione corretta nel senso che interessava la sola corsia di marcia dell'attore, bagnata, benché come attestato dai Carabinieri fosse bel tempo e non avesse piovuto, di fronte alla contestazione della inesistenza di tale griglia che attraversava la corsia di marcia dell'attore, ha in un primo momento indicato che si trattava della caditoria di piccole dimensioni presente al margine del marciapiede sulla destra salvo poi indicare la grigia presente al termine della strada laterale che era esterna alla sede stradale percorsa dall'attore.
Lo stesso teste che ai Carabinieri aveva dichiarato di aver assistito all'incidente da lontano avendo visto solo il motoveicolo sbandare perché aveva rallentato dinanzi ad un distributore – l'attore aveva dichiarato che lo stesso si era fermato – mentre l'attore aveva proseguito, aveva dichiarato di aver visto su cosa l'attore fosse sbandato in quanto si trovava solo dietro il motociclo dell'attore, contestata la differenza con quanto dichiarato ai
Carabinieri ha dichiarato che aveva dichiarato di aver visto lo sbandamento in lontananza in quanto si sarebbe trovato a dieci metri dal motoveicolo dell'attore.
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La deposizione resa in udienza dal teste non appare credibile per le contraddizioni presenti tra la dichiarazione resa nella immediatezza dei fatti e le evidenti contraddizioni emerse nel corso della deposizione.
Di conseguenza da un lato non è emersa alcuna alterazione della pavimentazione stradale riconducibile alla società Anas dal momento che il leggero infossamento del tombino di proprietà comunale, non costituiva una insidia, era perfettamente visibile, anche considerando il fatto che essendo nei pressi dell'area di incrocio il conducente del motoveicolo avrebbe dovuto rallentare. Inoltre il tombino, indicato dall'attore come causa della caduta, si trovava al centro delle due corsie di marcia mentre l'attore avrebbe dovuto tenere la destra della propria corsia di marcia e non avrebbe neppure intersecato il tombino.
Di conseguenza da un lato l'attore non ha provato il nesso di causalità, vale a dire il fatto che lo sbandamento sia stato costituito dal tombino come dichiarato dallo stesso né è stata provata la esistenza di una insidia in quanto la strada anche in relazione alle condizioni di buona illuminazione, era perfettamente visibile e ponendo la necessaria attenzione alla guida e rispettando le disposizioni del codice della strada a strada avrebbe potuto agevolmente evitare possibili rischi ove presenti.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, respinge la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
rigetta la domanda attrice
Condanna a rimborsare alla alla Parte_1 Controparte_1
società AVR s.p.a. e alla società Lloyd's Insurance Company SA le spese del presente
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giudizio, spese che liquida in euro 4.000, di cui euro 4.000 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il giorno 27 dicembre 2024.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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