Ordinanza cautelare 22 aprile 2022
Ordinanza cautelare 20 maggio 2022
Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 20/05/2022, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/05/2022
N. 00361/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 361 del 2022, proposto da
IL Martella, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Pastore e Mirko Petrachi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Pastore in Alezio, piazza Ferruccio Fiorito 7;
contro
Comune di Andrano, Ministero Cultura Soprintendenza Paesaggio, non costituiti in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1. dell’ordinanza nr. 4 del 9.2.2022, notificata al ricorrente in pari data, a firma del responsabile arc. B. Martella, con la quale si ordina la “ rimozione/smontaggio di un chiosco (bar) su area comunale in località marina di Andrano - in zona grotta verde - - struttura non autorizzata al mantenimento annuale in zona sottoposta a tutela ai sensi della parte terza del dlg n.42/2004 e s. m. e i. ”;
2. della “ nota della Soprintendenza prot. 12344 del 4.11.21 e 19. 7 2022 con la quale si chiede all’Utc ed alla PM di verificare lo smontaggio delle strutture non autorizzate al mantenimento attuale in zone sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del dlg n.42/2004 e s. m. e i. ”;
3. della “ nota del comandante della P.M. del 20 gennaio 2022 dalla quale si evince che a seguito di sopralluogo si è accertato che le strutture amovibili di cui all’oggetto non erano state rimosse, come da foto allegate ”.
nonché di ogni altro atto premesso e presupposto e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Rilevato che parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui l’amministrazione comunale ha ingiunto lo smontaggio di un chiosco-bar sul lungomare in ragione della clausola di stagionalità apposta ai relativi titoli abilitativi, che ne impone la rimozione durante l’inverno.
Considerato che, nel concreto caso di specie, trova applicazione l’art. 103 del d.l. 18.03.2020 n. 18, convertito in legge 24.04.2020 n. 27, così come modificato dall’art. 3 bis del d.l. 07.10.2020 n. 125, inserito dall’art. 1, comma 1, della legge 27.11.2020 n. 159, a mente del quale “ Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza … ”, da ultimo prorogato sino al 31 marzo 2022.
Considerato altresì che i titoli abilitativi in questione consentono comunque il mantenimento della struttura nel corso della stagione estiva 2022, la quale facoltà, allo stato, si oppone al relativo smontaggio.
Ritenuto, dunque, che la domanda cautelare deve essere accolta la domanda di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe e, per conseguenza, sospende l’efficacia dell’ordinanza n. 4 del 09.02.2022.
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 5 aprile 2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO