Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/06/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3679 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Rita Bistrusso, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giustina Puggioni, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 17/09/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 17/09/2000 tra e trascritto presso il registro Parte_1 Parte_2 dello stato civile del Comune di Cagliari, anno 2000, numero 497, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti nel Comune di Cagliari, registrato negli atti dello Stato Civile del medesimo Comune come atto n. 497 Parte 2 Serie A.
2) Confermare che il minore viene affidato in via esclusiva alla madre, R_
, e con la medesima avrà collocazione prevalente e Parte_2 residenza, fermo restando che le decisioni di maggior interesse per il minore saranno adottate da entrambi i genitori.
Il Signor vigilerà sull'istruzione ed educazione del figlio e potrà Pt_1 ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse.
Si prevede altresì che il Signor trascorra un fine settimana con il Pt_1 figlio ogni due o tre mesi, nonché almeno una intera settimana durante le ferie estive e le giornate libere che gli verranno concesse nelle festività di Natale e/o Pasqua.
In ogni caso potrà fare visita al bambino quando vorrà, con congruo preavviso alla IG. , e compatibilmente con le eIGenze e gli impegni PT del minore.
Pag. 2 di 3 I contatti tra il padre e il bimbo verranno mantenuti anche attraverso chiamate telefoniche e videochiamate;
3) La IG. , unitamente al figlio, proseguirà ad abitare presso la casa PT detenuta dal padre in locazione.
4) A titolo di contributo per il mantenimento della IG.ra e del minore PT
, fino all'eventuale modifica della situazione lavorativa attualmente in R_ essere, relativa ad entrambi gli istanti, il IG. corrisponderà alla Pt_1 IG.ra , tra il giorno 15 e il giorno 20 di ciascun mese, l'importo di € PT
700,00 (comprensivo delle spese mensilmente occorrenti per la logopedista), oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, che si dovessero sostenere per il minore.
La IGnora percepirà l'intero ammontare dell'assegno unico. PT
5) Le parti concordano che l'importo dovuto da per differenze Parte_1 relative all'assegno di mantenimento e alle spese straordinarie per il minore, dalla data della separazione ad oggi (data del deposito del ricorso), siano pari a complessivi € 4.800,00, che il medesimo corrisponderà alla Pt_1
in rate mensili da € 200,00, unitamente all'assegno di mantenimento PT di cui al numero che precede.
In merito precisano che ha iniziato a versare l'importo Parte_1 concordato a partire da novembre 2024.
Precisano altresì che l'accordo di cui al presente punto non è novativo, e che conseguentemente, in caso di inadempimento, il sarà tenuto a Pt_1 corrispondere alla le esatte differenze tra il dovuto e il versato, al PT netto di quanto nel frattempo versato a tale titolo.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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